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L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Ha una funzione pro-concorrenziale, cioè l'obiettivo è limitare la rendita di posizione dell'impresa monopolista e invocare la tutela dell'ordinamento anche laddove la concorrenza effettiva sia assente.

L'ordinamento pone sull'impresa in posizione dominante una speciale responsabilità: cioè la responsabilità di non permettere che il proprio comportamento porti delle distorsioni sul mercato, quindi, le saranno vietati alcuni comportamenti normalmente leciti sul libero mercato, per esempio una politica di prezzi aggressiva (vendita sottocosto), che normalmente alcune imprese fanno per certi periodi, che all'impresa in posizione dominante è vietato perché abuserebbe della sua posizione.

La disciplina si trova nell'art. 102 TFUE e nell'Art. 3 della Legge 287/1990 (disciplina nazionale): è vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una

posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed è inoltre vietato: - Imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; - Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; - Applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; - Subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. Elementi costitutivi dell'abuso di posizione dominante: - Impresa a cui imputare la condotta (impresa = qualsiasi soggetto, di natura pubblica o privata, acui possa attribuirsi un'attività economica, consistente nella fornitura di beni e servizi su un determinato mercato, anche se non a scopo di lucro)- Posizione dominante- Condotta abusivaPosizione dominante: una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.Nel linguaggio economico: posizione dominante = potere di mercatoCome si accerta la posizione dominante?La valutazione della posizione dominante terrà conto della struttura concorrenziale del mercato e, in particolare, dei seguenti fattori:- Posizione di mercato dell'impresa dominante e dei suoi concorrenti- Espansione e ingresso sul mercato- Potere contrattuale dell'acquirente 54Occorre individuare innanzitutto il

Mercato rilevante, cioè l'ambito merceologico e geografico in cui le imprese sono tra loro in concorrenza.

Mercato del prodotto: tutti i prodotti o servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso a cui sono destinati.

Mercato geografico: area nella quale le imprese in causa forniscono o acquisiscono prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone contigue, perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

I principali criteri per la determinazione del mercato rilevante sono:

  • Sostituibilità sul versante della domanda
  • Sostituibilità sul versante dell'offerta
  • Concorrenza potenziale (oltre a fattori meno tradizionali o strumenti alternativi)

Una volta individuato il mercato rilevante, occorre misurare il potere di mercato.

dell'impresa. Il principale indice è la quota di mercato (calcolata in base al fatturato realizzato dall'impresa sul mercato rilevante). Più elevata è la quota di mercato rispetto ai concorrenti, maggiori sono le probabilità di accertare una posizione di dominanza (benché l'importanza di mercato possa variare da un mercato all'altro).

Altri indici:

  • Stabilità della quota nel tempo
  • Numero e forza delle imprese concorrenti
  • Concorrenza potenziale
  • Esistenza di eventuali barriere che ostacolino l'ingresso di nuovi concorrenti ed altre caratteristiche del mercato
  • Caratteristiche dell'impresa (es. marchio importante, integrazione verticale, possesso di tecnologie esclusive, risorse finanziarie)

A fini probatori è sufficiente la potenzialità abusiva, cioè non è necessario che sia stato compiuto un abuso effettivo.

Tipologie di abuso:

  • Abuso di sfruttamento → comportamenti con cui

L'impresa dominante sfrutta il proprio potere di mercato nei confronti dei propri contraenti (fornitori e clienti) al fine di realizzare profitti sopra-competitivi. Ad esempio, può imporre prezzi o condizioni contrattuali eccessivamente gravose o praticare discriminazioni nei confronti delle proprie controparti commerciali.

Un tipo di abuso comune è quello escludente, che consiste nel cercare di estromettere i concorrenti o aumentare i loro costi di ingresso sul mercato, precludendo loro sbocchi o approvvigionamenti. L'obiettivo è monopolizzare il mercato e ottenere rendite monopolistiche a discapito dei consumatori.

Le modalità di abuso possono riguardare sia i prezzi che altri aspetti non legati al prezzo.

Un caso recente di abuso di posizione dominante è quello di Google shopping. Secondo la commissione europea, Google ha abusato della propria posizione dominante nel proprio servizio di motore di ricerca, dando maggiore rilevanza ai propri motori di ricerca settoriali rispetto a quelli dei concorrenti.

L'abuso di dipendenza

economica (simile all'abuso di posizione dominante) Art. 9 legge 192/1998 È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il divieto ha portata generale e non si limita ai rapporti di subfornitura. Lo stato di dipendenza economica

economica è definito da due criteri:

  1. La possibilità, per l'impresa forte, di determinare nei rapporti commerciali con la controparte (cliente o fornitrice) un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi (posizione di forza, un'impresa si impone sull'autonomia decisionale dell'altra);
  2. La reale possibilità, per l'impresa dipendente, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, tale criterio presuppone un test oggettivo (presenza di alternative sul mercato) e allo stesso tempo soggettivo (ragionevolezza delle alternative per l'impresa).

L'abuso può consistere in varie condotte e si manifesta in comportamenti irragionevoli ed arbitrari, dunque eccessivi rispetto ad un ragionevole esercizio della libertà economica da parte dell'impresa forte (e contrari ai canoni generali di correttezza e buona fede).

La Corte di Cassazione ha recentemente inquadrato il divieto nel limite alla libertà dell'impresa forte.

anch'essa tutelata nel sistema di economia di mercato, ove questa si spinga fino ad usurpare il legittimo margine di profitto altrui tramite un comportamento privo di un senso oggettivo e non giustificabile da necessità economiche, tecniche o industriali.

I rimedi disponibili si collocano su un doppio binario di tutela, di tipo civilistico (nullità del patto attraverso cui si realizza l'abuso, inibitorie e risarcimento dei danni), da un lato, e amministrativo, dall'altro.

A seguito dell'introduzione del comma 3-bis, l'AGCM può disporre dei relativi poteri di indagine e istruttori, e comminare sanzioni, anche su segnalazione di terzi, qualora ravvisi che l'abuso di dipendenza economica possa avere rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, fermo restando l'eventuale applicazione dell'abuso di posizione dominante.

Tale competenza, inoltre, si estende in caso di violazione diffusa e sistematica della normativa.

suiritardi di pagamento, per cui non occorre procedere all'accertamento dell'abuso di dipendenza economica. Vi sono anche ipotesi settoriali.

LE INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA

Sia la legge nazionale (Art. 2) sia il TFUE (Art. 101) dispongono che sono vietate le intese fra due o più imprese che abbiano come oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.

Per la legge n.- 287/90, l'alterazione deve essere consistente, per la commissione europea e la corte di giustizia UE deve essere sensibile.

Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra le imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

  • Fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto

o di vendita o qualsiasi altra condizione commerciale;

- Limitare o controllare la produzione, i mercati, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

- Condividere mercati o fonti di approvvigionamento;

- Applicare condizioni dissimili alle operazioni equivalenti con altre parti commerciali, ponendole così in uno svantaggio competitivo;

- Subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte delle altre parti di obbligazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun collegamento con l'oggetto di tali contratti.

Gli accordi o le decisioni vietati ai sensi del presente articolo sono automaticamente nulli.

Le disposizioni del comma 1 possono, tuttavia, essere dichiarate inapplicabili in caso di:

- Qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese, qualsiasi decisione di associazioni di imprese, qualsiasi pratica concordata, che contribuisce a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni o a promuovere il progresso tecnico o economico.

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gretalusha di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Marketing law e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Scalzini Silvia.