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DOTE

La dote era rappresentata da quei beni che mediante un atto solenne, la moglie, o altri per essa, apportava al marito per sostenere i pesi del matrimonio: ciò presupponeva che il marito dovesse mantenere la moglie. La riforma ha però stabilito un divieto rigoroso di costituzione in dote. Art 166bis cc. È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

FILIAZIONE LEGITTIMA

Il figlio è legittimo quando è stato concepito da genitori uniti in matrimonio. Perché ad una persona possa attribuirsi lo status di figlio legittimo occorre che sia nato da madre coniugata all'epoca del concepimento e che sia stato concepito ad opera del marito della madre. Art 231 cc. Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, il padre deve ritenersi che sia il marito della madre. Questa presunzione di paternità non opera se il figlio sia nato decorsi 300 giorni dalla pronuncia di

separazione giudiziale tra i coniugi.
Art 232 cc. Si presume concepito nel matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data fine del matrimonio. Questa presunzione di concepimento non opera decorsi 300 giorni dalla pronuncia della separazione.
Le presunzioni possono essere smentite. La prova deve essere legata a presupposti oggettivi.
Art 233 cc. E' ugualmente reputato legittimo il figlio nato dopo le nozze, ma prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, se i coniugi non ne disconoscono la paternità.
Art 234 cc. Ciascuno dei coniugi può provare che il figlio nato dopo 300 giorni dalla fine del matrimonio, sia stato concepito durante il matrimonio.
PROVA DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA
- Lo status di figlio legittimo si prova con l'atto di nascita, iscritto nei registri dello stato civile. Ai fini della redazione dell'atto, l'ufficiale di

Lo stato civile raccoglie la dichiarazione di coloro che sono tenuti a denunciare la nascita e accerta che la nascita sia effettivamente avvenuta. Chi compie la dichiarazione deve rispettare l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. L'atto deve contenere le generalità dei genitori e costituisce il titolo dello stato di figlio legittimo. Se la madre non consente di essere nominata, il figlio non acquisirà tale status.

Art 232 cc. Lo status di figlio legittimo è escluso se i genitori al momento del concepimento erano separati e la madre fa constatare che il figlio è nato più di 300 giorni dopo l'inizio della separazione tra i genitori. Lo stato di figlio legittimo potrà essere dimostrato mediante il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art 237 cc. Ad integrare il possesso di stato di figlio legittimo devono concorrere i seguenti elementi: nomen, ossia la persona deve aver sempre portato il cognome del

padre che pretende diavere; tractatus, ossia deve essere sempre stata trattata da costui come figlio e matenuta, educatae istruita; fama, ossia deve essere stata costantemente considerata come figlio legittimo di queigenitori.

Art 237 cc. La prova della filiazione legittima può darsi anche per testimoni: le testimonianze sonoammissibili solo quando vi sia un principio di prova per iscritto.

AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’, AZIONE DI CONTESTAZIONE E• AZIONE DI RECLAMO DI LEGITTIMITA’

Per effetto della presunzione di paternità, il figlio di una donna coniugata si considera figlio del maritodella madre.

Questa presunzione può essere superata mediante l’azione di disconoscimento di paternità.

Art 235 cc. E’ concessa la legittimazione ad esperire l’azione di disconoscimento di paternitàanche alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età. L’azione è concessa se i coniuginon hanno

coabitato nel periodo in cui deve aver avuto luogo il concepimento, se durante tale periodo il marito era affetto da impotenza, e se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza.

Art 244 cc. L'azione di disconoscimento deve essere proposta a pena di decadenza: dal marito nel termine di un anno dal giorno della nascita o dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita; dalla madre nel termine di sei mesi dal giorno della nascita del figlio; dal figlio nel termine di un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui venga a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

Art 246 cc. Se il titolare dell'azione di disconoscimento muore senza averla promossa, l'azione può ancora essere esercitata in sua vece dai suoi discendenti e dai suoi ascendenti, se si tratta del presunto padre o della madre, dal coniuge o dai discendenti se si tratta del figlio.

Sono previste anche

L'azione di contestazione della legittimità e l'azione di reclamo della legittimità. Art 248 cc. Nelle ipotesi in cui chi dall'atto di nascita del figlio appare senza esserlo, suo genitore, può agire in giudizio per contestarne la legittimità. Art 249 cc. Se manca un titolo che documenti lo status di figlio legittimo di determinati genitori e difetti anche il possesso di stato, il figlio può chiedere di far accertare giudizialmente tale status. Entrambe le azioni sono imprescrittibili.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Le pratiche di procreazione assistita mediante intervento medico sono diffuse da ormai molti anni, ma si sono a lungo svolte in un vuoto normativo, nell'assenza di una precisa regolamentazione giuridica sia dell'intervento di fecondazione assistita, sia dello status di figlio nato in conseguenza di un tale intervento. In anni recenti è intervenuta a regolare l'intera materia della procreazione

Medicalmente assistita la Legge 19 Febbraio 2004 n.40. Questa mette in primo piano la finalità di assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti e precisa che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito, quale strumento per favorire la soluzione dei problemi derivanti dall'infertilità e sterilità, quando non vi siano altri rimedi per rimuovere le cause di sterilità e infertilità.

Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita le coppie di persone maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi.

Sono espressamente vietati il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, e qualsiasi tecnica di surrogazione della maternità.

La volontà di accedere alla procreazione assistita deve essere espressa dalla coppia sulla base di un consenso informato, ricevuto dal medico responsabile della struttura sanitaria nella quale è previsto che sia eseguito.

l’intervento.Tra l’espressione del consenso e l’intervento devono trascorrere almeno sette giorni.Il nato assume lo stato di figlio legittimo o di figlio naturale riconosciuto dalla coppia,immediatamente per effetto della nascita.La madre del nato non può dichiarare la volontà di non essere nominata nell’atto di nascita e ilmarito non può contestare la paternità.Il donatore del seme non acquisisce nessuna relazione giuridica parentale con il nato e non può néfar valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.Per quanto riguarda l’embrione è vietata la sperimentazione, mentre è consentita la ricerca clinica.RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI•Art 147 cc. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educarela prole, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Questa situazione si protrae fino aquando non abbiano

Raggiunto una propria autonomia ed indipendenza economica. A loro volta i figli devono rispettare i genitori e devono anch'essi contribuire al mantenimento della famiglia, fin quando vi convivono.

Art 316 cc. Il figlio è soggetto alla potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età o al matrimonio. La potestà deve essere esercitata dai genitori di comune accordo; se uno dei genitori è lontano, incapace o impedito, la potestà è esercitata da solo dall'altro genitore.

I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

Art 320 cc. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo per necessità o utilità evidente del figlio, previa autorizzazione del giudice tutelare. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i soggetti alla stessa potestà o

tra essi e i genitori, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Art 321 cc. In tutti i casi in cui i genitori non possono o non vogliono compiere atti di interesse del figlio eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice può nominare al figlio, sentiti i genitori, un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti. Ai genitori spetta l'usufrutto legale sui beni dei figli, tranne quelli esclusi dall'art 324 cc., che non può essere alienato, né costituito in garanzia, né sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori dei genitori. Art 330 cc. Il giudice può pronunciare la decadenza della potestà quando il genitore viola o oscura i doveri da essa derivanti, e può anche ordinare l'allontanamento del figlio o del responsabile di maltrattamenti dalla residenza familiare. Art 334 cc. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni.

a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione.

TUTELA

  • Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà sui figli, si apre la tutela.
  • Organi di tutela sono il giudice tutelare, il tutore e il protutore.

Art 357 cc. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art 360 cc. Il protutore è colui che rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Art 362/371/372 cc. Il tutore deve procedere all'inventario dei beni del minore, provvedere circa l'educazione di costui, e investirne i capitali.

Art 347/375 cc. Il tutore non può compiere atti di amministrazione straordinaria senza l'autorizzazione del giudice tutelare e atti di alienazione senza l'autorizzazione del tribunale.

Art 387 cc. Le azioni relative alla tutela, si prescrivono in cinque anni decorrenti

Formattazione del testo

dallacessazione della tutela.

ADOZIONE

AFFIDAMENTO DI MINOR

Dettagli
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A.A. 2009-2010
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Collura Giorgio.