Istituzioni di diritto privato
L'ordinamento giuridico
Ubi societas ibi ius
Collettività: agglomerato di persone che costituiscono un gruppo organizzato
- Regole di condotta
- Regole di competenza, struttura
- Principio di effettività
L'ordinamento giuridico è un sistema di regole e di modelli, schemi mediante i quali è organizzata la collettività, ovvero ordinare la realtà sociale. Non è immutabile, è dinamico, frutto di conciliazione di interessi contrastanti, diverse interpretazioni del diritto in senso oggettivo.
Società politica
1. Rivolta al perseguimento del bene comune ed alla garanzia dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività di ciascuno per il perseguimento dei propri bisogni ed interessi:
- Protezione esterna (benessere comune)
- Protezione interna
2. Organizzazione articolata - perseguimento di altri scopi (epoca moderna allargamento compiti pubblici)
Stato
Comunità di individui stanziata su un determinato territorio, sottoposta ad una sovranità ed organizzata e regolata in base ad un ordinamento giuridico.
Ordinamento giuridico → originario → superiorem non recognoscit
Francesco Santi Romano → teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
Diritto internazionale
Consuetudinario o patrizio → insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli stati. Il diritto internazionale fa parte dell’ordinamento giuridico dello stato.
Articoli 10 e 11 della costituzione italiana → rendono possibile la sottoposizione dello stato alle regole di un’organizzazione sopranazionale → limitazione del potere legislativo.
Italia → comunità europee → trattato di Roma nel 1957
La norma giuridica
Ordinamento giuridico → insieme di regole (norme giuridiche) → diritto
La norma giuridica è dotata di giuridicità e di autorità = suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti → perché ha origine da un fatto normativo → fonti norme giuridiche
La norma morale è diversa dalla norma giuridica, la prima è assoluta e autonoma, la seconda è eteronoma.
Testo della norma diverso da precetto → più interpretazioni dello stesso testo
Legge è diversa da norma → una legge può contenere più norme → la legge è l’atto normativo.
Diritto positivo e diritto naturale
Diritto positivo: complesso delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico.
Diritto positivo vs Diritto naturale (giusnaturalismo) → necessità di ancorare il diritto positivo ad un fondamento obiettivo.
Nel XVIII sec. (Francia 1804 Italia 1865 → codice pre-unitario) voglia di certezza del diritto → prime codificazioni (impossibilità del diritto naturale di trovare un vero fondamento obiettivo).
Diritto → giustizia → necessità di conseguire soluzioni non soltanto “legali” ma anche “giuste”.
Kelsen → “teoria pura del diritto” → diritto depurato dalla religione, morale, studiato scientificamente come diritto puro.
Struttura della norma
Periodo ipotetico → ipotesi di fatto → fattispecie
Conseguenza giuridica → sanzione
Fattispecie
Parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici.
- Astratta → fatti non realmente accaduti, considerati ipoteticamente perché cause di determinati effetti giuridici (operazione intellettuale).
- Concreta → fatti già accaduti rispetto ai quali occorre verificare quali effetti giuridici ne siano derivati (operazione probatoria).
- Semplice → 1 fatto
- Complessa → più fatti a formazione progressiva
Sanzione
→ Conseguenza in danno al trasgressore per la violazione di una norma.
La norma giuridica è suscettibile di attivazione forzata (coercizione) → stato = monopolio della forza legittima.
Norme → di condotta (primaria) di risposta (secondarie) la sanzione può operare in modo diretto o indiretto.
Caratteri della norma
- Generalità: legge dettata per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
- Astrattezza: legge dettata per fattispecie astratte, per situazioni individuate ipoteticamente.
Formulazione della norma → rispetto del principio di uguaglianza (art 3 costituzione, 1 comma uguaglianza formale, 2 comma uguaglianza sostanziale).
Equità → giustizia del caso singolo → casi in cui non si configura una fattispecie determinata da una norma o vi sono condizioni non previste dal legislatore.
Fonti del diritto privato
Distinzioni tra:
- Diritto pubblico → disciplina l’organizzazione dello stato e degli enti pubblici, regola la loro azione interna e di fronte ai privati, impone a questi ultimi un comportamento rispettoso della vita associata. Soggezione ad un ente pubblico.
- Diritto privato → disciplina le relazioni tra gli individui e/o tra gli enti privati, lasciando all’iniziativa personale l’attivazione delle singole norme. Situazione di parità con gli altri individui.
Distinzione tra:
- Norme cogenti e inderogabili → norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo la volontà dei singoli.
- Norme derogabili (dispositive) → applicazione evitata mediante accordo tra interessati.
Fonti delle norme giuridiche → atti o fatti idonei a produrre diritto. Fonti di produzione diverso da fonti di cognizione.
Gerarchia delle fonti codice civile 1942:
- Leggi
- Regolamenti
- Norme corporative → con caduta fascismo hanno perso efficacia
- Gli usi
Ma nel 1948 → costituzione → cambiamento dell’ordine gerarchico:
- Principi supremi inviolabili
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi statali ordinarie/leggi regionali/norme comunitarie/regolamenti/usi
Costituzione e leggi costituzionali
È la norma fondamentale, principi costituzionali come limite al potere del legislatore costituzionale. Approvazione con procedimento aggravato, costituzione rigida, garanzia della rigidità è data dalla corte costituzionale.
Leggi dello stato e leggi regionali
→ Procedimento di approvazione artt 70 e ss. Cost nel parlamento, equiparazione con d.lgs e d.l. del governo, competenze legislative tra stato e regioni (l. 18/10/01 n. 3 riforma del titolo II) → rapporti regolati con criterio di competenza e non più gerarchico.
Regolamenti
Sono fonti secondarie, emanati dal governo, autorità amministrative e indipendenti, pongono norme generali ed astratte.
Fonti comunitarie
→ Regolamenti CE → disapplicazione norma dello stato italiano, direttive CE → attivazione mediante legge di attuazione interna, Italia = legge comunitaria approvata ogni anno dal parlamento per delega al governo per emanazione decreti legislativi.
Consuetudine
→ Composta da 2 elementi:
- Ripetizione costante nel tempo di una condotta,
- Giuridicità del comportamento → il rispetto è considerato doveroso
Tre tipi di consuetudine:
- Secundum legem
- Praeter legem
- Contra legem
La consuetudine è una fonte subordinata alla legge → vietate le consuetudini contra legem, l’art 8 preleggi → consuetudine ha efficacia nelle materie regolate dalla legge solo quando è da essa richiamata (secundum legem); consuetudine efficace quando fonte integrativa della disciplina posta dalle fonti scritte (praeter legem); se giudice non è a conoscenza della norma consuetudinaria → parte interessata ha l’onere di provarne l’esistenza.
Codice civile
Legge caratterizzata da:
- Organicità
- Sistematicità
- Universalità
- Uguaglianza
Il codice civile riveste un ruolo centrale nel diritto privato! Disciplina:
- Soggetti
- Beni
- Attività
- Responsabilità civile
Struttura del codice civile → diviso in sei libri:
- Persone fisiche e giuridiche
- Successioni e donazioni
- Beni e diritti reali sui beni
- Obbligazioni (artt. 1173-2179)
- L’impresa e la società
- Tutela dei diritti
Efficacia temporale delle leggi
Entrata in vigore → approvazione delle due camere → promulgazione PDR → pubblicazione su G.U → dopo “vacatio legis” (15 gg ma legge può disporre diversamente) entra in vigore → ignorantia legis non excusat.
Abrogazione
→ Nuovo atto ne dispone l’inefficacia questo atto deve essere di uguale valore gerarchico.
Abrogazione di due tipologie → tacita (disposizioni incompatibili o regolamentazione dell’intera materia) → espressa → l’abrogazione opera ex nunc.
Fenomeni simili in cui la norma perde di efficacia:
- Deroga (solo in alcuni specifici casi)
- Referendum Popolare (500.000 elettori o 5 consigli regionali)
- Dichiarazione di incostituzionalità → effetto ex tunc, annullamento (salvi solo i rapporti definiti sa sentenza passata in giudicato)
Irretroattività della legge
Art 11 preleggi → “la legge non dispone che per l’avvenire: non ha effetto retroattivo”
È posta a garanzia della certezza del diritto.
Retroattività
→ Applicazione ai casi ancora pendenti ma non ancora definiti da sentenza passata in giudicato.
Problema irretroattività → casi verificati anteriormente all’entrata in vigore della legge ma con effetti che perdurano nel tempo → interviene il legislatore con disposizioni transitorie... → non interviene o interviene senza prevedere tutti i casi (il legislatore) → questioni di diritto transitorio.
Due soluzioni:
- Teoria del quesito
- Teoria del fatto compiuto
Occorre sempre risalire alla volontà del legislatore.
Interpretazione della legge
Applicazione della legge concreta realizzazione nella vita della collettività di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello stato.
L’applicazione della legge si suddivide per il:
- Diritto pubblico (curata dallo stato)
- Diritto privato (lasciata alla prudenza e al buon senso dei singoli)
Applicazione interpretazione della legge non solo accertare e conoscere ciò che il testo esprime, ma decidere che cosa si ritiene che il testo possa significare effettivamente, concretamente.
Legge plurime letture in funzione al caso da risolvere.
Interpretazione non si esaurisce nell’esame dei dati testuali:
- Vocaboli → definiti da elementi extra testuali oppure intenzione del legislatore
- Fattispecie astratta comprende caso concreto?
- Conflitto tra fonti normative
- Interpretazione sistematica
Tipologie di interpretazione:
- Dichiarativa
- Correttiva (estensiva o restrittiva)
Integrazione della legge
In base ai soggetti che svolgono l’attività dell’interpretazione:
- Interpretazione giudiziale
- Interpretazione dottrinale
- Interpretazione autentica
Regole dell'interpretazione
Interpretazione teleologica individuare l’intenzione del legislatore (art. 12 disposizione preleggi codice civile) → si vuole individuare la “Ratio” del legislatore.
Interpretazione letterale individuare il significato proprio delle parole secondo la loro connessione.
- Criterio logico
- Argumentum a contrario
- Argumentum a simili
- Argumentum a fortiori
- Argumentum ab absurdum
Criterio storico
Criterio sistematico collocazione della disposizione nel quadro complessivo dell’ordinamento giuridico.
Criterio sociologico conoscenza aspetti economici e sociali.
Criterio equitativo
Analogia
Ricorre in caso di “lacune” dell’ordinamento il giudice allora ricorre all’analogia applicando disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis).
Simiglianza quando 2 norme hanno in comune l’elemento che giustifica la disciplina accordata al caso ratio.
Il procedimento analogico non si può utilizzare per le norme penali e ciò discende dal principio di riserva di legge di cui all’art 25, comma secondo della costituzione “le norme sfavorevoli al reo devono essere previste da una legge”.
La legge eccezionale non è suscettibile di applicazione analogica perché essa nasce per far fronte a un’esigenza straordinaria, ragion per cui sarebbe arbitrario estenderne l’applicazione al di fuori del caso per cui è stata prevista.
Può accadere che il giudice non possa far ricorso neppure al procedimento analogico, non riuscendo ad individuare alcuna norma che disciplini un caso simile a quello oggetto della vertenza. A questo proposito, la seconda parte dell’art. 12 preleggi statuisce che il giudice deve risolvere il caso facendo applicazione dei principi generali dell’ordinamento (analogia iuris) i quali non sono codificati, costituendo bensì un’astrazione.
Diritto internazionale privato
Rapporti di diritto privato che presentano elementi di estraneità rispetto al sistema giuridico di un determinato paese ciascun paese elabora regole di “diritto internazionale privato”. Regole che stabiliscono quale tra varie leggi nazionali astrattamente applicabili ad un rapporto che presenta elementi di collegamento con ciascuna di esse, vada applicata scegliendo, dal punto di vista spaziale, la legge più idonea a disciplinare quella fattispecie.
Caratteristiche:
- È un diritto interno, ciascun paese ha il proprio diritto internazionale privato.
- Ricomprende altri tipi di rapporti.
- Sono regole strumentali opera come un rinvio.
Fonte: Legge 31 maggio 1995 n.218
Operazioni per stabilire quale sia l’ordinamento da applicare:
- Qualificazione del rapporto in questione, in base alla legge del luogo nel quale si procede alla disciplina del rapporto.
- Individuazione dell’elemento del rapporto da elevare a momento di collegamento, ossia decisivo per la individuazione dell’ordinamento a cui fare riferimento.
Soluzione attraverso 3 criteri generali:
- Nazionalità delle parti
- Luogo in cui si è svolta una certa azione, o dove ha sede un oggetto
- In base alla volontà delle parti
Rinvio nel caso di rinvio nella legge straniera?
Legge n. 218 accettazione del rinvio se:
- Il diritto dell’altro stato accetta il rinvio
- Si tratta di rinvio alla legge italiana
Divieto di applicazione legge straniera se contraria all’ordine pubblico (legge n. 218/1995)
Conoscenza Legge Straniera: L.218/1995 spetta al giudice, e non più alla parte interessata, l’onere della prova della legge straniera applicabile con aiuto minimo della giustizia, istituzioni specializzate o parti.
Trattamento giuridico stranieri
- Cittadini Comunitari (art 17 trattato istitutivo comunità europea)
- Extracomunitari
Il rapporto giuridico
Relazione tra due soggetti regolata dall’ordinamento giuridico. I due soggetti prendono nome di parti e si suddividono in:
Attiva situazioni giuridiche
- Diritto soggettivo
- Potestà (potere di agire per l’ottenimento di un certo risultato, non nell’interesse proprio, ma nell’interesse altrui)
- Facoltà (manifestazioni del diritto soggettivo, dipendenti da esso)
- Aspettativa (diritto si acquista dal concorso di elementi, alcuni sussistono, altri non ancora)
- Status (qualità giuridica)
Passiva situazioni giuridiche
- Dovere generico di astensione (diritti assoluti)
- Obbligo (diritto relativo/pretesa sogg. Attivo)
- Soggezione
- Onere
Diritto soggettivo titolare precedentemente era considerato come la “signoria del volere”, oggi correlato con l’intervento dello stato Potere di agire per il soddisfacimento di un interesse individuale protetto dall’ordinamento giuridico.
Esercizio del diritto soggettivo è diverso dalla realizzazione che può essere o spontanea o coattiva.
Categorie dei diritto soggettivo
- Diritti assoluti (erga omnes) diritti reali (sulle cose), signoria piena (proprietà) o limitata (su cosa altrui: di godimento o di garanzia).
- Diritto della personalità (sempre assoluti) sono assoluti, immediati, inerenti, imprescrittibili non necessitano della collaborazione altrui, basta l’esercizio del diritto reale per la realizzazione dell’interesse.
Diritti relativi (fatti valere esclusivamente nei confronti di soggetti individuati). Rapporto obbligatorio diritto di credito. Sono solo relativi e immediati e la loro realizzazione necessita della cooperazione dell’altra parte. Caso in cui il potere non corrisponda ad un dovere ma ad una soggezione diritti potestativi.
Interessi legittimi:
- Interesse: non fruisce di alcuna tutele giuridica interesse di fatto
- Tutela giuridica diritto soggettivo
Interesse legittimo = potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto dalla P.A. potere di impugnativa degli atti eventualmente viziati annullamento per vizio:
- Di incompetenza
- Di violazione di legge
- Di eccesso di potere
Tutele strumentale Sentenza corte di cassazione sezioni unite 22 luglio 1999 n. 500 = lesione di interesse individuale che è oggetto di un interesse legittimo può costituire fonte di risarcimento del danno.
Vicende del rapporto giuridico
- Acquisto di un diritto a titolo originario a titolo derivativo traslativo costitutivo successione → universale o particolare.
- Estinzione perdita del diritto senza che sia trasmesso ad altri
Soggetti del rapporto giuridico le situazioni giuridiche fanno capo ai soggetti Capacità giuridica idoneità ad essere titolari di situazioni soggettive Autonomo Persone fisiche enti centro di imputazione situazioni giuridiche Persone giuridiche enti senza pers Giuridica (no a.p.p) Dotati di autonomia P.P Capacità giuridica e morte e nascita della persona fisica
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