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Il fatto illecito

Art 2043: è illecito ogni fatto colposo o dannoso che provochi un danno ingiusto ad altri, sancendo l’obbligo per il responsabile di risarcire il danno. La responsabilità civile o extracontrattuale si ha quindi quando un soggetto non legato da un rapporto obbligatorio precedente provochi un danno cosiddetto ingiusto alla sfera giuridico-patrimoniale di altri, cioè quando sussista la violazione di un diritto o di una situazione giuridica tutelata in modo assoluto erga omnes.

Funzioni della responsabilità civile

L’istituto della responsabilità civile ha dunque tre funzioni:

  • Funzione risarcitoria: il fulcro dell’istituto è la riparazione del danno ingiusto (FUNZIONE PRIMARIA). La responsabilità civile è fonte di un’obbligazione risarcitoria a capo del danneggiante.
  • Funzione di deterrente per la commissione del danno.
  • Funzione sanzionatoria, anche se non prevalente, per danni non patrimoniali.

Tipi di tutela

La tutela peculiare della responsabilità civile è l’azione risarcitoria, in quanto la sua funzione primaria è quella di riparare il danno ingiusto. Ci sono comunque altri rimedi per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive a seconda del tipo di lesione o minaccia:

  • Tutela inibitoria: è la tutela assicurata dall’azione inibitoria, in caso di violazione di una situazione giuridica soggettiva che richieda la cessazione della lesione o la sua inibizione. Tale tutela ha un ampio ambito di applicazione, anche se sono previsti degli specifici luoghi di applicazione da parte dell’ordinamento. Ad esempio nei diritti della persona ed in particolare nella tutela dell’immagine, oppure in caso di concorrenza scorretta.
  • Tutela restitutoria: è la tutela assicurata dall’azione restitutoria in caso di sottrazione di un bene appartenente ad altri. Tale tutela ha lo scopo di rimediare alla lesione sotto il profilo della mancata disponibilità materiale del bene ed è affiancata dal risarcimento del danno per il mancato godimento del bene.

Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale postula l’esistenza di un rapporto obbligatorio preesistente, mentre la responsabilità extracontrattuale ne prescinde completamente. I due tipi di responsabilità si distinguono come segue:

  • L’onere della prova: mentre in caso di responsabilità contrattuale è il debitore che deve dimostrare la sua mancanza di colpa mentre al creditore basta dimostrare il credito vantato e la scadenza del termine, in caso di illecito extracontrattuale, incombe sul danneggiato la prova della colpa dell’autore dell’illecito, il danno subito e il nesso di causalità.
  • La prescrizione: mentre il diritto al risarcimento dei danni che derivano dall’inadempimento di un’obbligazione si prescrive in dieci anni, quello per i danni da fatto illecito si prescrive in cinque anni.
  • I danni da risarcire: mentre la responsabilità contrattuale sembra limitata ai danni che potevano prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione, la responsabilità extracontrattuale comprende anche i danni non prevedibili al momento del fatto.

Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Può esserci un concorso di responsabilità quando uno stesso fatto può qualificarsi come inadempimento di un’obbligazione o come fatto illecito. In tal caso, il danneggiato potrà scegliere il rimedio a lui più favorevole.

Ingiustizia del danno

Non ogni pregiudizio del patrimonio economico è da considerarsi un danno ingiusto. Alcuni orientamenti hanno ipotizzato l’esistenza di un diritto all’integrità del patrimonio inteso come una situazione giuridica generale a tutela del patrimonio. Il danno ingiusto è da qualificarsi come il danno patrimoniale correlato alla lesione di una situazione giuridica soggettiva.

Cause di giustificazione

In alcune circostanze può essere giustificato un comportamento altrimenti considerato pregiudizievole, in questo contesto...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Scognamiglio Claudio.
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