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FORMAZIONE DELLA DITTA E CONTENUTO DEL DIRITTO SULLA DITTA

La DITTA costituisce uno dei segni distintivi dell’imprenditore, in particolare contraddistingue l’imprenditore.

La ditta, infatti, è il NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE CHE LO INDIVDUA COME SOGGETTO DI

DIRITTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA DI IMPRESA.

Tutti noi persone fisiche, infatti, abbiamo un NOME CIVILE che ci distingue come soggetti di diritto nel mondo

del diritto privato e nel cosiddetto traffico giuridico; allo stesso modo, anche l’imprenditore avrà un nome

commerciale, la ditta appunto, che lo distinguerà come soggetto di diritto nell’esercizio dell’impresa.

Peraltro, esattamente come per il nome civile della persona fisica, si tratta di un segno distintivo

NECESSARIO: non a caso, in mancanza, coinciderà con il nome civile dell’imprenditore.

La ditta, come tutti gli altri segni distintivi, ha una FUNZIONE DI DIFFERENZIAZIONE dell’imprenditore rispetto

agli imprenditori concorrenti e rispetto ai consumatori, che quindi compiranno delle scelte consapevoli nel

momento in cui decidono di rivolgersi a quel preciso imprenditore, così come ha una FUNZIONE DI

CREAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLIENTELA.

Per questo motivo, come per tutti i segni distintivi, abbiamo una disciplina imperniata sulla LIBERA SCELTA

della ditta da parte dell’imprenditore, sul DIRITTO ESCLUSIVO che l’imprenditore può esercitare sulla sua

ditta e sullo SFRUTTAMENTO ECONOMICO che può esercitare l’imprenditore sulla sua ditta trasferendola

dietro corrispettivo.

Vediamo la LIBERA SCELTA DELLA DITTA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE: sappiamo che il principio di libera

scelta di un segno distintivo nel diritto commerciale incontra dei limiti in delle regole che sono poste a tutela

dei diritti esclusivi che altri imprenditori possono esercitare sui loro segni distintivi e in particolare a tutela

del mercato per evitare che si possa ingenerare CONFUSIONE o trarre IN INGANNO i consumatori.

Per questo motivo, la liberta scelta della ditta segue dei PRINCIPI:

1. VERITA: Ai sensi dell’art. 2563, la ditta non deve corrispondere necessariamente al NOME CIVILE

dell’imprenditore (in quel caso saremo dinanzi a DITTA PATRONOMICA) ma è previsto che devono

NOME E COGNOME DELL’IMPRENDITORE, oppure LA SUA SIGLA ed eventuali SPECIFICAZIONI

(esempio: salumeria G.B.).

Tuttavia, questo principio di verità può declinarsi in diversi modi a seconda che stiamo parlando di:

❑ DITTA ORIGINARIA: in effetti abbiamo un principio di VERITA REALE perché comunque

abbiamo nome e cognome, ma l’aderenza alla realtà viene scalfita dal fatto che è possibile che

ci sia solo la sigla e in ogni caso in caso di mutamenti del suo nome civile (ad esempio per

matrimonio) l’imprenditore non è tenuto a modificare anche il suo nome commerciale

❑ DITTA DERIVATA: diventa una VERITA STORICA, perché sappiamo che uno dei principi della

disciplina dei segni distintivi è la loro trasferibilità dietro corrispettivo, per cui nel caso in cui

qualcuno acquisti una ditta a titolo derivato NON E’ TENUTO a modificare la sua ditta con il

suo nome ma eserciterà l’impresa sotto la ditta che ha acquistato e che riporterà il nome di un

altro imprenditore (per questo sempre insieme all’AZIENDA).

2. NOVITÀ: la ditta scelta dall’imprenditore NON deve essere UGUALE o SIMILE alla ditta (o al marchio)

già scelta da un imprenditore concorrente (per via dell’oggetto o del luogo dell’impresa) in modo tale

da non creare CONFUSIONE o trarre IN INGANNO i consumatori.

Abbiamo detto che la ditta forma oggetto di un DIRITTO ESCLUSIVO per certi versi equiparabile al diritto di

proprietà ma a differenza del diritto di proprietà, che è ai sensi dell’art. 832 un diritto pieno ed esclusivo di

godere e disporre della cosa, si tratta di un diritto RELATIVO e FUNZIONALE (ma ormai si dà la possibilità ad

esempio in merito alle creazioni intellettuali e alle invenzioni industriali di parlare di diritto di proprietà anche

se limitato e funzionale quindi siamo dinanzi ad una proprietà industriale).

Visto che il proprietario della ditta è titolare di un DIRITTO ESCLUSIVO (e cioè di escludere i terzi,

relativamente agli imprenditori concorrenti e funzionalmente a non creare inganno o confusione nei

consumatori) sulla ditta, come si fa nel pratico ad escludere i terzi dal godimento e dalla disposizione della

propria ditta e quindi far valere il PRINCIPIO DI NOVITA come limite alla libera scelta dell’altrui ditta?

Abbiamo diverse conseguenze a seconda dell’attività economica esercitata ai sensi dell’art. 2564 viene

IMPOSTO L’OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE (e, attenzione, anche nel caso di DITTA PATRONIMICA

OMONIMA):

❑ PER TUTTE LE IMPRESE: viene applicato il CRITERIO DELL’USO: chi ha usato la ditta PER PRIMO ha il

diritto esclusivo su quella ditta e quindi l’imprenditore che non rispetta il principio di novità e adotta

successivamente una ditta uguale o simile alla ditta di un imprenditore che l’ha già utilizzata per primo

ha l’obbligo di differenziarla modificandola o integrandola

❑ PER LE IMPRESE SOGGETTE A OBBLIGO DI ISCRIZIONE SUL R.I. SECONDO IL DISPOSTO ORIGINALE

DEL CODICE: viene applicato il CRITERIO DEL REGISTRO sulla base del fatto che ai sensi dell’art. 2196

la ditta rientra negli atti che devono essere registrato sul R.I. e in particolare colui che ha registrato

PER PRIMO la ditta ha diritto esclusivo su quella ditta e quindi l’imprenditore che non rispetta il

principio di novità e adotta successivamente una ditta uguale o simile alla ditta di un imprenditore

che l’ha già registrata per primo ha l’obbligo di differenziarla modificandola o integrandola.+

Abbiamo detto che il diritto esclusivo che l’imprenditore può vantare sulla sua ditta è RELATIVO e

FUNZIONALE nel senso che non può escludere tutti i terzi dall’uso di una ditta uguale o simile ma solo gli

imprenditori concorrenti e solo nel caso in cui l’uso di quella ditta sia tale da ingenerare confusione o da

trarre in inganno i consumatori. Come vengono valutate la confondibilità e la concorrenza?

❑ VALUTAZIONE CONCORRENZA: la “concorrenza” tra imprenditori si valuta, come ci insegna il diritto

europeo, sulla base del MERCATO MERCEOLOGICO e il MERCTO GEOGRAFICO, cioè molto

volgarmente sulla base del fatto che due imprenditori producano gli stessi beni o servizi o beni o

servizi succedanei, cioè sostituibili, idonei a soddisfarei medesimi bisogni dei consumatori, oppure

operino nello stesso territorio.

Peraltro, dobbiamo avere riguardo alla possibile estensione dell’attività economica di

quell’imprenditore

❑ VALUTAZIONE CONFONDIBILITA: dobbiamo in primis valutare le ditte effettivamente utilizzate,

quindi anche la DITTA UFFICIOSA (cioè la ditta che viene utilizzata sostanzialmente anche se

formalmente l’imprenditore ha utilizzato una ditta diversa).

Poi, bisogna avere riguardo al CUORE DELLA DITTA, non di certo alle eventuali specificazioni come

“bar”

Peraltro, ricordiamoci che per PRINCIPIO DI UNITARIETA DEI SEGNI DISTINTIVI il diritto di esclusiva che spetta

al titolare di un MARCHIO, che nella disciplina dei segni distintivi ha una certa centralità, ha effetto nei

confronti di tutti gli altri segni distintivi, quindi il principio di novità della ditta deve essere commisurato non

solo alle ditte uguali o simili utilizzate da imprenditori concorrenti tali da generare confusione nel mercato

ma anche non deve essere uguale o simile a marchi utilizzati da altri imprenditori.

IL TRASFERIMENTO DELLA DITTA

Uno degli aspetti della disciplina dei segni distintivi, oltre alla libera scelta e a diritto esclusivo, è la possibilità

di SFRUTTARE ECONOMICAMENTE il proprio segno distintivo trasferendolo dietro corrispettivo, perché

ricordiamoci che dietro un segno distintivo, dal punto di vista economico, abbiamo una clientela che si è

formata e quindi si vuole sfruttare economicamente l’avviamento soggettivo.

Tuttavia, la possibilità di sfruttare economicamente questo avviamento trasferendolo trova un limite proprio

nella TUTELA DELL’AFFIDAMENTO CHE I TERZI E LA CLIENTELA FANNO SUL LIBELLO DEI PRODOTTI.

Proprio per questo motivo, ai sensi dell’art. 2565 è previsto che la ditta possa essere trasferita SOLO

CONGIUNTAMENTE ALL’AZIENDA E MAI SEPARATAMENTE: in questo modo i prodotti, essendo ottenuti con

gli stessi macchinari, si presuppone avranno lo stesso livello qualitativo nonostante sia cambiato il titolare

della ditta e dell’azienda e non sia nemmeno cambiata la ditta visto che il principio di verità in caso di

trasferimento di azienda diventa verità storica.

Nel trasferimento dell’azienda per ATTO INTER VIVOS, la ditta NON passa all’acquirente senza il consenso

del dante causa (mentre passano TUTTI i beni rientranti nell’azienda anche se espressamente non

menzionati), mentre nel trasferimento dell’azienda MORTIS CAUSA la ditta si trasmette al successore

automaticamente, salvo diversa disposizione testamentaria.

Visto che il principio di verità come limite alla libera scelta dell’impresa nell’ambito di una ditta derivata

diventa verità storica, visto che il nuovo titolare non è tenuto obbligatoriamente a modificarla, si creano dei

problemi di tutela dei terzi creditori che magari non sono a conoscenza di questi trasferimento e sappiamo

il principio secondo cui mentre per il debitore è indifferente adempiere ad un creditore piuttosto che ad un

altro, per il creditore è rilevante che adempia un debitore piuttosto che un altro perché sa di poter fare

riferimento ad un determinato patrimonio in caso di inadempimento (ai sensi dell’art. 2740, il debitore

risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri).

Quindi, nel caso di trasferimento di azienda e quindi anche di ditta, la GIURISPUDENZA (soprattutto quando,

dal 42 fino al 93, non era stato ancora attuato per tutti il meccanismo di pubblicità legale o notizia del R.I.)

ha elaborato questo orientamento: il dante causa ha l’ONERE di PORTARE A CONOSCENZA DEI TERZI CON

MEZZI IDONEI l’avvenuto trasferimento dell’azienda e della ditta o IMPORRE al nuovo titolare di integrare la

ditta o, in mancanza di questi adempimenti, il dante causa sarà RESPONSABILE IN SOLIDO con l’acquirente

per i debiti contratti dal nuovo titolare SPENDENDO LA DITTA DERIVATA quando appunto il terzo contraente,

non sapendolo, abbia potuto ragionevolmente ritenere di trattare con il dante causa.

DITTA E NOME CIVILE. DITTA E NOME DELLE SOCIETÀ

NOME CIVILE DELL’IMPRENDITORE NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE

Serve a distinguerlo come so

Dettagli
A.A. 2022-2023
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertoberardi2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scognamiglio Giuliana.