vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FORMAZIONE DELLA DITTA E CONTENUTO DEL DIRITTO SULLA DITTA
La DITTA costituisce uno dei segni distintivi dell’imprenditore, in particolare contraddistingue l’imprenditore.
La ditta, infatti, è il NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE CHE LO INDIVDUA COME SOGGETTO DI
DIRITTO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA DI IMPRESA.
Tutti noi persone fisiche, infatti, abbiamo un NOME CIVILE che ci distingue come soggetti di diritto nel mondo
del diritto privato e nel cosiddetto traffico giuridico; allo stesso modo, anche l’imprenditore avrà un nome
commerciale, la ditta appunto, che lo distinguerà come soggetto di diritto nell’esercizio dell’impresa.
Peraltro, esattamente come per il nome civile della persona fisica, si tratta di un segno distintivo
NECESSARIO: non a caso, in mancanza, coinciderà con il nome civile dell’imprenditore.
La ditta, come tutti gli altri segni distintivi, ha una FUNZIONE DI DIFFERENZIAZIONE dell’imprenditore rispetto
agli imprenditori concorrenti e rispetto ai consumatori, che quindi compiranno delle scelte consapevoli nel
momento in cui decidono di rivolgersi a quel preciso imprenditore, così come ha una FUNZIONE DI
CREAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLIENTELA.
Per questo motivo, come per tutti i segni distintivi, abbiamo una disciplina imperniata sulla LIBERA SCELTA
della ditta da parte dell’imprenditore, sul DIRITTO ESCLUSIVO che l’imprenditore può esercitare sulla sua
ditta e sullo SFRUTTAMENTO ECONOMICO che può esercitare l’imprenditore sulla sua ditta trasferendola
dietro corrispettivo.
Vediamo la LIBERA SCELTA DELLA DITTA DA PARTE DELL’IMPRENDITORE: sappiamo che il principio di libera
scelta di un segno distintivo nel diritto commerciale incontra dei limiti in delle regole che sono poste a tutela
dei diritti esclusivi che altri imprenditori possono esercitare sui loro segni distintivi e in particolare a tutela
del mercato per evitare che si possa ingenerare CONFUSIONE o trarre IN INGANNO i consumatori.
Per questo motivo, la liberta scelta della ditta segue dei PRINCIPI:
1. VERITA: Ai sensi dell’art. 2563, la ditta non deve corrispondere necessariamente al NOME CIVILE
dell’imprenditore (in quel caso saremo dinanzi a DITTA PATRONOMICA) ma è previsto che devono
NOME E COGNOME DELL’IMPRENDITORE, oppure LA SUA SIGLA ed eventuali SPECIFICAZIONI
(esempio: salumeria G.B.).
Tuttavia, questo principio di verità può declinarsi in diversi modi a seconda che stiamo parlando di:
❑ DITTA ORIGINARIA: in effetti abbiamo un principio di VERITA REALE perché comunque
abbiamo nome e cognome, ma l’aderenza alla realtà viene scalfita dal fatto che è possibile che
ci sia solo la sigla e in ogni caso in caso di mutamenti del suo nome civile (ad esempio per
matrimonio) l’imprenditore non è tenuto a modificare anche il suo nome commerciale
❑ DITTA DERIVATA: diventa una VERITA STORICA, perché sappiamo che uno dei principi della
disciplina dei segni distintivi è la loro trasferibilità dietro corrispettivo, per cui nel caso in cui
qualcuno acquisti una ditta a titolo derivato NON E’ TENUTO a modificare la sua ditta con il
suo nome ma eserciterà l’impresa sotto la ditta che ha acquistato e che riporterà il nome di un
altro imprenditore (per questo sempre insieme all’AZIENDA).
2. NOVITÀ: la ditta scelta dall’imprenditore NON deve essere UGUALE o SIMILE alla ditta (o al marchio)
già scelta da un imprenditore concorrente (per via dell’oggetto o del luogo dell’impresa) in modo tale
da non creare CONFUSIONE o trarre IN INGANNO i consumatori.
Abbiamo detto che la ditta forma oggetto di un DIRITTO ESCLUSIVO per certi versi equiparabile al diritto di
proprietà ma a differenza del diritto di proprietà, che è ai sensi dell’art. 832 un diritto pieno ed esclusivo di
godere e disporre della cosa, si tratta di un diritto RELATIVO e FUNZIONALE (ma ormai si dà la possibilità ad
esempio in merito alle creazioni intellettuali e alle invenzioni industriali di parlare di diritto di proprietà anche
se limitato e funzionale quindi siamo dinanzi ad una proprietà industriale).
Visto che il proprietario della ditta è titolare di un DIRITTO ESCLUSIVO (e cioè di escludere i terzi,
relativamente agli imprenditori concorrenti e funzionalmente a non creare inganno o confusione nei
consumatori) sulla ditta, come si fa nel pratico ad escludere i terzi dal godimento e dalla disposizione della
propria ditta e quindi far valere il PRINCIPIO DI NOVITA come limite alla libera scelta dell’altrui ditta?
Abbiamo diverse conseguenze a seconda dell’attività economica esercitata ai sensi dell’art. 2564 viene
IMPOSTO L’OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE (e, attenzione, anche nel caso di DITTA PATRONIMICA
OMONIMA):
❑ PER TUTTE LE IMPRESE: viene applicato il CRITERIO DELL’USO: chi ha usato la ditta PER PRIMO ha il
diritto esclusivo su quella ditta e quindi l’imprenditore che non rispetta il principio di novità e adotta
successivamente una ditta uguale o simile alla ditta di un imprenditore che l’ha già utilizzata per primo
ha l’obbligo di differenziarla modificandola o integrandola
❑ PER LE IMPRESE SOGGETTE A OBBLIGO DI ISCRIZIONE SUL R.I. SECONDO IL DISPOSTO ORIGINALE
DEL CODICE: viene applicato il CRITERIO DEL REGISTRO sulla base del fatto che ai sensi dell’art. 2196
la ditta rientra negli atti che devono essere registrato sul R.I. e in particolare colui che ha registrato
PER PRIMO la ditta ha diritto esclusivo su quella ditta e quindi l’imprenditore che non rispetta il
principio di novità e adotta successivamente una ditta uguale o simile alla ditta di un imprenditore
che l’ha già registrata per primo ha l’obbligo di differenziarla modificandola o integrandola.+
Abbiamo detto che il diritto esclusivo che l’imprenditore può vantare sulla sua ditta è RELATIVO e
FUNZIONALE nel senso che non può escludere tutti i terzi dall’uso di una ditta uguale o simile ma solo gli
imprenditori concorrenti e solo nel caso in cui l’uso di quella ditta sia tale da ingenerare confusione o da
trarre in inganno i consumatori. Come vengono valutate la confondibilità e la concorrenza?
❑ VALUTAZIONE CONCORRENZA: la “concorrenza” tra imprenditori si valuta, come ci insegna il diritto
europeo, sulla base del MERCATO MERCEOLOGICO e il MERCTO GEOGRAFICO, cioè molto
volgarmente sulla base del fatto che due imprenditori producano gli stessi beni o servizi o beni o
servizi succedanei, cioè sostituibili, idonei a soddisfarei medesimi bisogni dei consumatori, oppure
operino nello stesso territorio.
Peraltro, dobbiamo avere riguardo alla possibile estensione dell’attività economica di
quell’imprenditore
❑ VALUTAZIONE CONFONDIBILITA: dobbiamo in primis valutare le ditte effettivamente utilizzate,
quindi anche la DITTA UFFICIOSA (cioè la ditta che viene utilizzata sostanzialmente anche se
formalmente l’imprenditore ha utilizzato una ditta diversa).
Poi, bisogna avere riguardo al CUORE DELLA DITTA, non di certo alle eventuali specificazioni come
“bar”
Peraltro, ricordiamoci che per PRINCIPIO DI UNITARIETA DEI SEGNI DISTINTIVI il diritto di esclusiva che spetta
al titolare di un MARCHIO, che nella disciplina dei segni distintivi ha una certa centralità, ha effetto nei
confronti di tutti gli altri segni distintivi, quindi il principio di novità della ditta deve essere commisurato non
solo alle ditte uguali o simili utilizzate da imprenditori concorrenti tali da generare confusione nel mercato
ma anche non deve essere uguale o simile a marchi utilizzati da altri imprenditori.
IL TRASFERIMENTO DELLA DITTA
Uno degli aspetti della disciplina dei segni distintivi, oltre alla libera scelta e a diritto esclusivo, è la possibilità
di SFRUTTARE ECONOMICAMENTE il proprio segno distintivo trasferendolo dietro corrispettivo, perché
ricordiamoci che dietro un segno distintivo, dal punto di vista economico, abbiamo una clientela che si è
formata e quindi si vuole sfruttare economicamente l’avviamento soggettivo.
Tuttavia, la possibilità di sfruttare economicamente questo avviamento trasferendolo trova un limite proprio
nella TUTELA DELL’AFFIDAMENTO CHE I TERZI E LA CLIENTELA FANNO SUL LIBELLO DEI PRODOTTI.
Proprio per questo motivo, ai sensi dell’art. 2565 è previsto che la ditta possa essere trasferita SOLO
CONGIUNTAMENTE ALL’AZIENDA E MAI SEPARATAMENTE: in questo modo i prodotti, essendo ottenuti con
gli stessi macchinari, si presuppone avranno lo stesso livello qualitativo nonostante sia cambiato il titolare
della ditta e dell’azienda e non sia nemmeno cambiata la ditta visto che il principio di verità in caso di
trasferimento di azienda diventa verità storica.
Nel trasferimento dell’azienda per ATTO INTER VIVOS, la ditta NON passa all’acquirente senza il consenso
del dante causa (mentre passano TUTTI i beni rientranti nell’azienda anche se espressamente non
menzionati), mentre nel trasferimento dell’azienda MORTIS CAUSA la ditta si trasmette al successore
automaticamente, salvo diversa disposizione testamentaria.
Visto che il principio di verità come limite alla libera scelta dell’impresa nell’ambito di una ditta derivata
diventa verità storica, visto che il nuovo titolare non è tenuto obbligatoriamente a modificarla, si creano dei
problemi di tutela dei terzi creditori che magari non sono a conoscenza di questi trasferimento e sappiamo
il principio secondo cui mentre per il debitore è indifferente adempiere ad un creditore piuttosto che ad un
altro, per il creditore è rilevante che adempia un debitore piuttosto che un altro perché sa di poter fare
riferimento ad un determinato patrimonio in caso di inadempimento (ai sensi dell’art. 2740, il debitore
risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri).
Quindi, nel caso di trasferimento di azienda e quindi anche di ditta, la GIURISPUDENZA (soprattutto quando,
dal 42 fino al 93, non era stato ancora attuato per tutti il meccanismo di pubblicità legale o notizia del R.I.)
ha elaborato questo orientamento: il dante causa ha l’ONERE di PORTARE A CONOSCENZA DEI TERZI CON
MEZZI IDONEI l’avvenuto trasferimento dell’azienda e della ditta o IMPORRE al nuovo titolare di integrare la
ditta o, in mancanza di questi adempimenti, il dante causa sarà RESPONSABILE IN SOLIDO con l’acquirente
per i debiti contratti dal nuovo titolare SPENDENDO LA DITTA DERIVATA quando appunto il terzo contraente,
non sapendolo, abbia potuto ragionevolmente ritenere di trattare con il dante causa.
DITTA E NOME CIVILE. DITTA E NOME DELLE SOCIETÀ
NOME CIVILE DELL’IMPRENDITORE NOME COMMERCIALE DELL’IMPRENDITORE
Serve a distinguerlo come so