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LA SUCCESSIONE NECESSARIA
Fondamento e natura.
L'erede può disporre nel modo che egli ritiene più opportuno dei suoi beni ereditari, purché egli non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.
Ripugna alla coscienza collettiva che tutti i beni del de cuius siano lasciati o donati ad un estraneo e che qualcuno dei figli o il coniuge non riceva nulla.
La legge stabilisce dunque che quando vi siano determinate categorie di successibili, una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita ai successibili. La quota che la legge riserva a costoro si chiama appunto quota di legittima o riserva; i successori necessari non devono assolutamente essere confusi con quelli legittimi, ossia con coloro ai quali l'eredità viene devoluta ex lege mancando il testamento.
I principi della successione necessaria sono ispirati alla tutela dei più stretti vincoli familiari, di fronte alla quale
resta limitata la facoltà di disporre del testatore. Esse hanno perciò carattere inderogabile. Categorie di legittimari Sono il coniuge, i figli legittimi (e come loro i legittimati e gli adottivi), i figli naturali, gli ascendenti legittimi. La riserva a favore dei figli legittimi o naturali non è fissa. Quando manca il coniuge la riserva a favore dei legittimi è di metà del patrimonio se il genitore lascia un solo figlio, di 2/3 se i figli sono di più. Ciascuno dei legittimari ha ovviamente diritto ad una propria quota di riserva, e la divisione deve essere fatta in parti uguali. Per i figli naturali già prima della nuova legge sul diritto di famiglia la Corte cost. aveva affermato il loro diritto alla stessa tutela dei figli legittimi, quantomeno nei casi in cui non concorressero con questi ultimi o il coniuge. Oggi i figli legittimi e naturali sono perfettamente equiparati rispetto alla successione del comune genitore: tuttavia i primipossono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la prozionespettante ai secondi, purché questi ultimi non vi si oppongano. La riserva a favore degli ascendenti legittimi opera soltanto se il defunto non lascia figli: in tal caso è di 1/3, ma si riduce a ¼ se con gli ascendenti concorre il coniuge. Il legislatore attuale ha riservato al coniuge una quota di piena titolarità dell’eredità, che è della metà in assenza di figli e ascendenti; in caso contrario varia a seconda della qualità e del numero di soggetti con i quali concorre. La presenza del coniuge, come sopra accennato, incide anche sulla misura dellalegittima spettante agli altri legittimari. Conviene perciò ricapitolare: In presenza di un coniuge ed un figlio, a ciascuno di essi spetta 1/3 dell’eredità, il residuo terzo è liberamente disponibile. In presenza di coniuge e due o più figli, al coniuge spetta 1/4, ai figliComplessivamente la metà, il residuo quarto è liberamente disponibile. In presenza di coniuge e ascendenti, al coniuge spetta la metà del patrimonio, agli ascendenti un quarto, il residuo quarto è liberamente disponibile. Al coniuge inoltre è riservato in ogni caso il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni; si tratta di un legato ex lege. È da sottolineare che tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella spettante ai figli. Questi diritti sono garantiti anche al coniuge separato cui non sia stata addebitata la responsabilità del fallimento familiare. Per il coniuge cui sia stata addebitata la separazione la legge riconosce il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura godeva degli alimenti a carico del coniuge.
deceduto. I figli naturali non riconoscibili hanno diritto allo stesso assegno vitalizio di cui è già stato detto a proposito della successione legittima. La quota legittima.
Quando vi siano dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue idealmente in "disponibile" e "legittima". Il legittimario ha diritto ad ottenere la propria quota in natura ed il testatore non può imporre alcun peso o alcuna condizione sulla legittima. Tuttavia il testatore può disporre il soddisfacimento della legittima mediante denaro esistente nell'asse o beni determinati, corrispondenti al valore della legittima. Dunque l'intangibilità della legittima deve intendersi in senso quantitativo e non qualitativo.
Tuttavia vi è un temperamento alla impossibilità di imposizione di pesi da parte del testatore sulla legittima: si tratta della c.d. cautela sociniana. Si supponga che Tizio lasci un figlio e che, possedendo un patrimonio
di 100, abbia legato ad un estraneo l'usufrutto di un fondo del valore di 70. Il figlio acquista intal caso il diritto ad un reddito inferiore a quello che ricaverebbe da un capitale pari all'intera quota diriserva (ossia pari a 50), che gli spetterebbe a titolo di legittima; ma come nuda proprietà ottiene unaparte maggiore di quella che gli competerebbe (nell'esempio fatto l'intero, e non la metà). Occorrerebbecapitalizzare l'usufrutto di regola, per vedere se vi sia lesione di legittima, ma poiché la duratadell'usufrutto è incerta (tanto è la durata della vita dell'usufruttuario) è incerta anche la valutazione;appunto l'art. 550 c.c. nega in tal caso l'azione di riduzione al legittimario e gli consente la scelta: oeseguire la disposizione (e prendere così la nuda proprietà dell'intero patrimonio, oltre al reddito cheresta dopo soddisfatto il legato) oppure ottenere la
proprietà piena della quota di riserva (la metà), abbandonando a favore del legatario quella disponibile. Altro temperamento è costituito dal c.d. legato in sostituzione di legittima, per cui viene attribuito al legittimario un legato di somma di beni determinati di valore o uguale o superiore alla legittima, a condizione che questo rinunci ad ogni altra pretesa sull'eredità. Il legittimario può rinunciare al legato e chiedere la legittima, oppure conseguire il legato; in questo caso perde il diritto di chiedere un supplemento e non acquista la qualità di erede. Il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione; è valida la rinuncia, che va fatta per iscritto. Il legato in sostituzione di legittima si distingue da quello in conto di legittima. Con il primo il testatore intende escludere il legittimario da ogni partecipazione alla divisione dell'eredità. Nel secondo il testatore fa.al legittimario un'attribuzione di beni, che deve essere calcolata ai fini della legittima, con la conseguenza che il legittimario può chiedere il supplemento, se i beni attribuitigli non raggiungono l'entità della legittima.
Si supponga che un padre lasci un patrimonio di 100 e attribuisca a titolo di legato all'unico figlio beni per un valore di 45. Se il legato è fatto in sostituzione di legittima, il figlio può rinunciare al legato e chiedere la legittima oppure contentarsi del legato. Se invece il legato è in conto della legittima il legatario può chiedere l'integrazione della legittima stessa (50 - 45 = 5). Lo stesso principio si applica alle donazioni fatte in conto della legittima.
Il lascito di un legato a favore di un legittimario non può ritenersi fatto in sostituzione di legittima, se non risulta da chiara ed univoca manifestazione di volontà del testatore: in difetto di tale manifestazione il
legato va considerato in conto di legittima. La riunione fittizia.
Serve per stabilire se il de cuius ha leso i diritti che spettavano a qualcuno dei legittimari. Occorre dunque calcolare l'entità del suo patrimonio all'epoca dell'apertura della successione.
Si chiama fittizia perché i beni vengono riuniti soltanto fittiziamente, sulla carta. Dalla somma dei valori dei beni al momento dell'apertura (relictum) si detraggono i debiti, dovendo si determinare l'effettiva misura dell'attivo ereditario. Al risultato si aggiungono i beni di cui il testatore abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione (donatum = ciò che è stato donato), di regola secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione.
Sull'asse determinato all'esito dei conteggi sopra descritti si calcola la quota di cui il testatore poteva disporre (disponibile).
Per stabilire se vi sia stata lesione di legittima, occorre
Tener conto anche dei legati e delle donazioni fatte al legittimario, salvo che il testatore lo abbia da tale imputazione dispensato. Quindi se la legittima è di 50 e il legittimario ha ricevuto per donazioni e legati 10, egli potrà chiedere 40 e non 50 per integrare la sua legittima. La legge infatti parte dal presupposto che il testatore abbia donato 10 quale anticipo sulla legittima.
Poiché la rappresentazione fa subentrare il rappresentante nel luogo e nel grado dell'ascendente, si spiega la regola secondo la quale il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti senza espressa dispensa del suo ascendente. Ciò ci rende chiara altresì la ragione della norma secondo la quale la rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Per la determinazione delle donazioni e dei legati che devono formare oggetto dell'imputazione la legge rimanda a ciò che è stabilito
circa la collazione. L'azione di riduzione. Se le disposizioni testamentarie e le donazioni eccedono la quota disponibile, i legittimari possono chiedere la loro riduzione. Questa azione è irrinunciabile dai legittimari finché il donante è in vita. Se il legittimario agisce contro estranei, la legge stabilisce uno speciale onere per il promovimento dell'azione: l'accettazione con beneficio di inventario. Avviene spesso che il de cuius abbia posto in essere simultaneamente un atto a titolo oneroso per nascondere la donazione. In tal caso, per ottenere la riduzione, è necessario prima agire per la dichiarazione di simulazione, dopodiché si può conseguire la riduzione. La riduzione si opera in questo modo: sono colpite per prime le disposizioni testamentarie, che vengono diminuite proporzionalmente. Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non vale ad integrare la legittima si procede alla riduzione delle donazioni, cominciando dall'ultima in ordine di tempo.ordine ditempo, che è quella che ha provocato la lesione. Se l'azione di riduzione è accolta, il donatario o il beneficiario della disposizione.