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Trasformazioni sociali e riforma del diritto di famiglia

La famiglia e la riforma

Si riconosce generalmente che la famiglia soddisfa bisogni fondamentali dell’individuo: il completamento della sua personalità con la scelta di un “compagno” con cui affrontare le difficoltà dell’esistenza, la procreazione e l’educazione della prole. Non essendovi un modello universale ed immutabile, il codice non definisce la famiglia. La Costituzione proclama solennemente che la Repubblica non attribuisce, ma riconosce i diritti della famiglia come società naturale.

Non si può sottovalutare, ad ogni modo, l’influsso esercitato dal modello familiare che il sistema giuridico presenta alla collettività (si pensi alla ricaduta sul costume sociale dell’introduzione del divorzio nel nostro ordinamento). Nella società di un tempo, la famiglia tendeva ad organizzarsi come unità produttiva, sia verso l’esterno (per il mercato) sia rivolta all’interno della comunità familiare stessa (produzione di cibo, istruzione, ecc.). La famiglia conseguentemente aveva scarsa mobilità (famiglia patriarcale), accentramento gerarchico (poteri del paterfamilias su moglie e figli), rigida distribuzione di ruoli (specie tra uomini e donne).

Con il processo di industrializzazione e lo spostamento dei luoghi di lavoro all’esterno delle famiglie, si è avviato il processo di disgregazione della famiglia antica, sia sul piano della composizione numerica, sia su quello della contrazione dei poteri del capofamiglia, sia sul piano della riduzione delle funzioni svolte all’interno della famiglia. Esemplare in proposito è l’evoluzione della posizione giuridica e sociale della donna.

Nel 1970 si registrava un intervento normativo di speciale rilevanza, giuridica e sociale: l’introduzione del divorzio. Cinque anni dopo veniva approvata la L. 151/1975, con la quale il diritto di famiglia subiva una profonda opera di riforma, dalla quale è scaturito l’assetto attuale dei rapporti familiari. La riforma non ha ovviamente dettato una disciplina definitiva. L’assetto giuridico dei rapporti familiari è anzi costantemente sollecitato a rinnovarsi, sotto la spinta del costume e del sentimento sociale e delle nuove esigenze poste da una società in continuo cambiamento.

Famiglia legittima e famiglia di fatto

La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio (art. 29 Costituzione). Anche i figli si dicono legittimi in quanto concepiti da genitori uniti in matrimonio (artt. 231 ss. c.c.). La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro dal vincolo matrimoniale, convivono more uxorio insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione (art. 317-bis c.c.). Mancando un atto formale, la famiglia di fatto non sempre può essere agevolmente individuata, distinguendola da coabitazioni occasionali ovvero da gruppi anche stabili ma uniti tramite vincoli e funzioni di diversa natura (convivenze tra parenti o amici, ecc.).

Il solenne riconoscimento dei diritti della famiglia contenuto nel 29 Costituzione si rivolge solo alla famiglia fondata sul matrimonio, di cui afferma la superiore dignità. Peraltro, anche la stabile convivenza tra coppie non coniugate, pur non essendo oggetto di una disciplina organica, ha acquistato, negli anni recenti, profili di rilevanza giuridica (che si ritiene trovi copertura sul piano costituzionale nella più generale tutela di cui all’art.2). Sul piano normativo non è ravvisabile una disciplina della convivenza, ma una serie di interventi sistematici. Si esclude invece una generale applicabilità analogica, alle coppie di conviventi, delle norme specificamente dettate per le famiglie legittime.

Altro delicato tema è quello dell’ammissibilità di una disciplina contrattuale del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio. Manca allo stato una disciplina positiva, tuttavia l’evoluzione del pensiero giuridico è sicuramente nel senso di un più aperto favore verso l’ammissibilità di una disciplina pattizia, volta a regolare gli apporti dei singoli conviventi alle esigenze della vita comune ed eventualmente quelli successivi alla cessazione della convivenza. L’efficacia di simili accordi è in ogni caso limitata ai soli aspetti economici, essendo quelli inerenti gli status personali, dei conviventi ed eventualmente dei loro figli, indisponibili dall’autonomia privata.

Matrimonio: la formazione del vincolo

Il matrimonio civile: nozioni generali

Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista dell’ordinamento giuridico dello Stato. Per il diritto italiano il termine matrimonio è adoperato per indicare l’atto (le nozze) mediante il quale viene fondata la società coniugale (matrimonio in fieri), quanto il rapporto che ne deriva per gli sposi (matrimonio in facto). La legge non dà una definizione di matrimonio. Il fine essenziale del matrimonio civile sembra identificabile nella costituzione di una comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.

Sul piano del diritto, il matrimonio si limita a produrre delle conseguenze giuridiche, e cioè la costituzione di un rapporto, di un vincolo tra gli sposi, che ha cessato di essere indissolubile sin dall’introduzione del divorzio nel 1970. Esso peraltro è esclusivo (monogamico), indisponibile (è esclusa la liceità di qualsiasi disciplina convenzionale, in deroga o aggiunta al regime legale), e di durata indeterminata, non essendo consentito pattuire un matrimonio ad tempus.

Mentre la disciplina del rapporto è unica, quanto agli effetti la celebrazione dell’atto può avere luogo con forme diverse.

La promessa di matrimonio

Il principio fondamentale in questa materia è la libertà delle parti fino al momento della perfezione del matrimonio. La promessa non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (incoercibilità della promessa di matrimonio). Tuttavia, se la promessa è fatta per iscritto (atto pubblico, scrittura privata), da una persona maggiore di età o da un minore emancipato, o se risulta dalle pubblicazioni, il promittente, qualora senza giusto motivo ricusi successivamente di dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze, è tenuto al risarcimento dei danni. Questi sono peraltro limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Non si ammette la risarcibilità di danni ulteriori.

In ogni caso di rottura del fidanzamento, inoltre, può essere richiesta la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio. Tali sono i regali d’uso tra fidanzati, di valore adeguato alle condizioni sociali ed economiche del donante, determinati dalla promessa di matrimonio e non costituenti semplice manifestazione di affetto o di amicizia indipendentemente dagli sponsali. L’azione per il risarcimento dei danni e quella per la restituzione dei doni sono soggette ad un breve termine di decadenza: un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio oppure, per la restituzione dei doni, da quello della morte di uno dei promittenti.

Capacità e impedimenti

Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e che non sussistano ostacoli (impedimenti) relativi alla coppia, riguardanti cioè l’idoneità dei due a contrarre le nozze in particolare tra loro. Sotto il primo profilo sono necessari per ciascuno degli sposi:

  • La libertà di stato: non è ammessa la bigamia.
  • L’età minima: diciotto anni. L’art.84 c.c. prevede la possibilità che l’autorità giudiziaria ammetta al matrimonio, se ricorrono gravi motivi, un minorenne di minimo sedici anni, di cui venga accertata dal tribunale la maturità psico-fisica.
  • La capacità di intendere e di volere: incapacità naturale.
  • L’assenza di rischio di commixtio sanguinis: il requisito riguarda esclusivamente la donna che sia già stata sposata, la quale non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, eccettuato il caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi. L’inosservanza del divieto non dà luogo ad invalidità del matrimonio, ma solo ad un’ammenda per i coniugi e per l’ufficiale dello stato civile.

Sotto il profilo degli impedimenti, non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali
  • I fratelli e le sorelle, legittimi o naturali
  • Lo zio e la nipote, la zia e il nipote
  • Gli affini in linea retta (suocero-nuora, genero-suocera)
  • Gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognati)
  • L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti
  • I figli adottivi della stessa persona
  • L’adottato e i figli dell’adottante
  • L’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato

I divieti di cui al 3), 4) e 5) sono suscettibili di dispensa. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato e l’altra sia il coniuge della vittima. Alle disposizioni citate sono soggetti sia il cittadino italiano che contragga matrimonio in un paese straniero, sia lo straniero che contragga matrimonio in Italia, esclusi per quest’ultimo taluni degli impedimenti di cui all’87 c.c.

Pubblicazione e celebrazione

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dall’esecuzione di alcune formalità preliminari come le definisce il codice. Le norme del codice dedicate a tali formalità preliminari sono integrate e in parte anche sostituite dalla nuova disciplina dell’ordinamento dello stato civile, introdotta dal DPR n.396/2000. La pubblicazione consiste nell’affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta della casa comunale per almeno otto giorni, ed è fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La celebrazione non può avvenire prima del quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione.

La pubblicazione serve perciò sia a prevenire richieste di nozze precipitose, sia a rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrattare nozze e mettere così ogni interessato in grado di fare eventuali opposizioni. La pubblicazione può essere omessa per gravi motivi, previa autorizzazione giudiziale. La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno dei nubendi, dai nubendi stessi o da persona che ne abbia avuto speciale incarico. Se l’ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere alla pubblicazione, è dato ricorso al tribunale. Prescinde dalla pubblicazione il matrimonio in immediato pericolo di vita.

Se manca una delle condizioni richieste per la celebrazione del matrimonio può essere fatta opposizione dalle persone indicate dall’art. 102 c.c. o dal pubblico ministero. Il presidente del tribunale del luogo dove è stata fatta la pubblicazione, il quale ha ricevuto l’opposizione, convoca le parti innanzi al tribunale e può anche sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che non sia stata rimossa l’opposizione. Se invece l’opposizione viene respinta, l’opponente (che non sia un ascendente di uno degli sposi o un pubblico ministero) può essere condannato al risarcimento del danno.

La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione con le formalità stabilite nell’art.107 c.c. Immediatamente dopo la celebrazione deve essere compilato l’atto di matrimonio, che verrà poi iscritto nell’apposito registro di stato civile. È ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra, o quando uno degli sposi risieda all’estero e concorrano gravi motivi, da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro coniuge.

Caso del matrimonio celebrato davanti un apparente ufficiale di stato civile: ai fini della tutela del vincolo matrimoniale, la norma attribuisce validità al matrimonio celebrato davanti ad una persona che, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercita le funzioni. Occorrono però due condizioni: 1) l’esercizio delle funzioni deve avvenire pubblicamente, ossia in modo palese a tutti; 2) la buona fede di almeno uno degli sposi. In tal caso il matrimonio è valido.

Invalidità del matrimonio

Per aversi matrimonio (sia pure invalido) è indispensabile che per lo meno vi sia stata una celebrazione, nel corso della quale i nubendi, di sesso diverso, abbiano manifestato il loro consenso. La terminologia utilizzata dal legislatore in sede di disciplina dei casi di invalidità del matrimonio, non rispecchia la rigorosa distinzione tra le categorie della nullità e dell’annullamento stabilita in tema di contratti. Le ragioni sono di ordine storico e dipendono da una duplice suggestione che ha influito sul legislatore italiano: quella del diritto canonico, che conosce soltanto la categoria della nullità e quella del diritto francese, il quale, anche in materia contrattuale, adotta la categoria unitaria della nullità.

Le cause di invalidità del matrimonio sono le seguenti:

  • Vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi: può essere impugnato in qualunque momento da chiunque abbia un interesse legittimo a riguardo. Le nuove nozze, ove siano state contratte prima dello scioglimento del vincolo precedente, rimangono affette da nullità insanabile (invalidità assoluta). Nel caso in cui viene dichiarata la morte presunta del coniuge scomparso, l’altro coniuge può contrarre nuovo matrimonio, ma qualora la persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata la sopravvivenza, le seconde nozze del coniuge sono colpite da invalidità assoluta e imprescrittibile.
  • Impedimentum criminis: invalidità assoluta e insanabile.
  • Interdizione giudiziale di uno dei coniugi: può essere impugnato dal tutore, dal pm o da chiunque abbia interesse legittimo. Invalidità sanabile con la coabitazione per un anno.
  • Incapacità naturale di uno dei coniugi: il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, abbia contratto le nozze in un momento in cui era incapace di intendere o di volere. L’azione non può essere più proposta se vi è coabitazione per un anno dopo che l’incapace ha riacquisito le piene facoltà mentali.
  • Difetto di età: può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori del minorenne e dal pubblico ministero. L’azione deve essere respinta nel caso in cui il minorenne raggiunga la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e sia accertata la volontà del minore di mantenere il vincolo matrimoniale. Lo stesso minore non può impugnare le nozze qualora sia trascorso un anno dal momento in cui ha compiuto la maggiore età.
  • Vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione: l’invalidità non può più essere fatta valere dopo un anno dalla celebrazione quando vi sia la possibilità di ottenere l’autorizzazione giudiziaria alle nozze; in ogni caso il vizio è insanabile e l’impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
  • Vizi del consenso: i casi nei quali è ammissibile l’impugnativa del matrimonio per vizio del consenso, sono i seguenti: a) violenza; b) timore di eccezionale gravità; c) errore: sull’identità del partner, sulle sue qualità personali (malattia fisica o psichica o un’anomalia o deviazione sensuale; una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; sentenza di condanna a pena non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione; uno stato di gravidanza causato da terzi). Tutte queste cause sono sanabili quando la coabitazione sia continuata per un anno dopo la cessazione delle cause che le hanno determinate.

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi per simulazione, che ricorre quando questi abbiano contratto le nozze con l’accordo di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano (divieto di beneficio di qualche conseguenza derivante dallo status di coniuge). L’impugnativa non può più essere proposta dopo che sia decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, ovvero dopo che i coniugi abbiano convissuto come tali (more uxorio), sia pure per breve tempo dopo le nozze.

L’azione di impugnazione del matrimonio è personale e intrasmissibile agli eredi in coerenza con il carattere personale e con l’intrasmissibilità dello status di coniuge. Perciò l’azione stessa non può essere proposta dagli eredi e non può essere promossa, per mancanza di interesse dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. È sottoposta a brevi termini di decadenza.

In pendenza del giudizio di impugnazione può essere disposta la separazione dei coniugi. Questa separazione in pendenza del giudizio di nullità o annullamento si distingue dall’istituto della separazione personale. La separazione in pendenza del giudizio di nullità o di annullamento serve ad ovviare al disagio della coabitazione tra i coniugi, mentre è in corso il giudizio di annullamento o di nullità: è perciò rimesso alla prudente valutazione del giudice disporla o meno.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pasquino Teresa.
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