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Determinata in tal modo la quota riservata a ciascun legittimario, si procede alla riduzione

disposizioni lesive della legittima nell’ordine fissato dalla legge. Si riducono le attribuzioni a favore

dei successori ex lege.

In mancanza di relictum, o dopo la totale riduzione di esso (552), si procede alla riduzione delle

donazioni, quando il de cuius abbia con esse leso la quota indisponibile. Restano ferme le donazioni

di valore non eccedente la porzione disponibile, e resta fermo quanto al donatario (se legittimario)

spettava a titolo di legittima. La riduzione spetta ai loro eredi, nonché agli aventi causa sia dal

legittimario leso, sia da quello pretermesso.

La legittimazione non spetta, invece, ai creditori ereditari, i quali non possono chiedere la riduzione,

né approfittarne, se il legittimario abbia accettato con beneficio d’inventario.

Il legittimario può rinunziare all’azione di riduzione solo dopo l’apertura della successione; la

rinunzia è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria su istanza dei suoi creditori personali

(2901). L’azione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, decorrenti dall’apertura della

successione.

Due sono le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione (564): l’accettazione dell’eredità con

il beneficio d’inventario (salvo alcune eccezioni) e l’imputazione alla legittima del valore di ciò che

a suo favore sia stato disposto dal de cuius col testamento o con donazioni (salvo espressa

dispensa).

La prima condizione ha il fondamento nella tutela dei legatari e dei donatari non coeredi, perché

obbliga il legittimario a ricostruire l’asse ereditario, al fine di verificare l’effettività e la portata della

lesione, e impedisce che l’attore occulti beni ereditari, dando luogo ad una lesione maggiore di

quella esistente all’apertura della successione.

La seconda condizione necessaria per esperire l’azione di riduzione risponde alla necessità che il

legittimario deduca dalla legittima il valore di quanto abbia ricevuto, a titolo di liberalità, dal de

cuius con donazioni o col testamento. Restano escluse dall’imputazione ex se soltanto le liberalità

per le quali espressamente il de cuius abbia dispensato il legittimario.

All’azione di restituzione consegue l’inefficacia delle disposizioni lesive per il legittimario attore.

L’attribuzione a questi di quanto gli spetta a titolo di legittima richiede la divisione ereditaria,

qualora con l’azione di riduzione si sia riconosciuto il diritto ad una frazione aritmetica dell’asse

Manuale di Diritto Civile | P. Perlingieri

ereditario o dei beni concretamente attribuiti dal de cuius ai beneficiari delle disposizioni lesive; nei

e,

confronti degli aventi causa da quest’ultimi, il legittimario deve esperire un’ulteriore azion

tendente alla restituzione in natura dei beni oggetto delle disposizioni.

e. Successione legittima

Nozione e fondamento. La successione legittima ha fondamento nella legge; ad essa si ricorre

solo quando manca quella testamentaria (457), in quanto il legislatore reputa preminente la volontà

del testatore. Qualora la successione non sia regolata interamente dal testamento e la legge

disciplini la devoluzione del residuo, si ha un’unica delazione fondata su due diversi titoli. Così il

chiamato non può accettare l’eredità devolutagli per legge e rinunziare a quella ex testamento, o

viceversa; ma l’accettazione parziale dell’eredità e, quando anche si rinvenisse, successivamente

all’accettazione dell’eredità devoluta per legge, un testamento del quale s’ignorava l’esistenza,

l’erede resterebbe responsabile dei legati in esso contenuti soltanto intra vires hereditatis (483).

La successione c.d. necessaria costituisce un limite per la successione legittima, oltre che per quella

testamentaria, in quanto tutela i diritti riservati ai legittimari (che possono essere lesi anche nella

successione regolata interamente dalla legge (553).

Le norme sulla successione legittima individuano i possibili successori (c.d. successibili) del de

cuius nel coniuge e nei suoi parenti entro il sesto grado e, allorché costoro manchino, nello Stato. La

chiamata all’eredità si verifica al momento dell’apertura della successione. Lo scioglimento del

matrimonio per effetto di sentenza esclude sempre i coniugi dalle reciproche successioni. I figli

chiamati dalla legge all’eredità sono i legittimi e i naturali, cui sono equiparati i legittimati e gli

adottivi. I fratelli e le sorelle germani del defunto non succedono qualora vi siano uno o più figli del

defunto, mentre concorrono col coniuge e con gli ascendenti, o con uno di essi. Ultimo dei

successibili ex lege è lo Stato, nella necessità che il patrimonio del de cuius non resti privo di

titolare. Si che lo Stato è l’unico successore necessario in senso proprio ed acquista l’eredità ope

legis (senza dover accettare o poter rinunziare). Lo Stato non risponde dei debiti e dei legati oltre il

valore di quanto conseguito, come se fosse erede beneficiato. Ciò si verifica allorché manchino tutti

i successibili ex lege. f. Successione testamentaria

Testamento. La successione testamentaria si fonda sul testamento, unico negozio mortis causa

consentito per disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla morte. Il testamento è

la massima espressione dell’autonomia negoziale per l’ampiezza del contenuto: l’autore (testatore)

può – nel rispetto dei soli limiti imposti dalla tutela dei legittimari – sia designare il destinatario, sia

definire l’oggetto dell’attribuzione. Il testamento può porre in essere situazioni non sussistenti

prima della morte (ad es. può istituire una fondazione) o dettare disposizioni aventi contenuto non

patrimoniali. Tali disposizioni sono tipiche, perché previste dalla legge: ad esempio, il

riconoscimento del figlio naturale, la designazione del tutore, la manifestazione della volontà di

legittimare il figlio naturale; o atipiche, aventi il contenuto più vario: ad es. disposizioni per le

esequie. Il testamento non deve necessariamente regolare l’intera successione del de cuius; esso,

può contenere soltanto disposizioni non aventi contenuto patrimoniale o disciplinare solo in parte la

devoluzione del patrimonio: si che, per quanto non sia disposto per testamento, la disciplina della

successione legittima svolge funzione suppletiva.

Il testamento è negozio unipersonale: una sola persona fisica può esserne l’autore e non può essere

redatto a mezzo di rappresentante ed è revocabile, ad opera del solo autore, fino al momento della

morte.

Le attività di testare e di revocare richiedono l’astratta capacità di agire e la concreta capacità

d’intendere e di volere del testatore al momento del concepimento dell’atto (591). Non può testare il

minore, anche se emancipato, né l’interdetto per infermità di mente; hanno capacità di testare,

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l’inabilitato, l’interdetto per sordomutismo o cecità dalla nascita e l’interdetto legale. Alla capacità

di testare si deve inoltre accompagnare l’idoneità a porre in essere le formalità prescritte.

Il testamento posto in essere da un incapace di testare è soggetto ad azione di annullamento, che si

prescrive in cinque anni dal giorno dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie.

La legge prevede la nullità delle disposizioni a favore di determinati soggetti che, per i particolari

rapporti col testatore, potrebbero ottenere indebiti benefici: il tutore e il protutore; le persone che

hanno concorso al ricevimento, pubblico o segreto e le persone interposte o presunte tali.

Il testamento è negozio unilaterale non recettizio, che si perfeziona senza la partecipazione del

beneficiario alla sua stesura: se il chiamato partecipasse alla redazione del testamento si potrebbe

presumere un patto successorio istitutivo, vietato (458). Dalla natura di atto di ultima volontà del

testamento che acquista efficacia soltanto al momento dell’apertura della successione deriva la

riservatezza fino alla morte, circa il suo contenuto. Pertanto nel testamento per atto di notaio, questi

non deve permettere l’ispezione né la lettura, né rilasciare copia se non alla persona alla quale il

testatore ha concesso procura speciale.

Il testamento è negozio formale, in quanto può essere redatto solo in una delle forme tassativamente

indicate dalla legge. Come forma minimale è richiesta ad substantiam la forma scritta: ne consegue

l’invalidità del testamento in forma orale (c.d. nuncupativo) e del testamento redatto con sistemi

diversi dalla scrittura (ad es. quello virtuale).

Forme di testamento. Forme ordinarie di testamento sono quello olografo e, per atto di notaio,

quello pubblico e quello segreto.

Il testamento è olografo se interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore,. La scrittura

consiste in qualsiasi segno grafico intelligibile (impresso su supporto idoneo: carta, tela, pergamena,

pietra), tale da poter essere univocamente interpretato come manifestazione della volontà

dell’autore: è valido, ad esempio, il testamento redatto in lingua straniera o dal cieco (col sistema

Braille, che prevede schematiche forature del foglio con un punteruolo). È valido anche il

testamento redatto in forma epistolare. Il testamento olografo è scrittura privata, avente efficacia

probatoria (2702), deve essere scritto interamente e solamente dal testatore;: la nullità inficia il

testamento alla stesura del quale abbiano concorso persone diverse.

La sottoscrizione ha funzione di attribuzione alle disposizioni la paternità del suo autore; pertanto

essa deve seguire le disposizione, non precederle. La sottoscrizione non deve necessariamente

comprendere prenome e cognome in extenso, potendo contenere la sola iniziale del prenome, o

soltanto la sigla normalmente adoperata dal testatore, o consistere in un diminutivo, o in altre

abbreviazioni, purché sia in equivoca la provenienza dal testatore.

Il testamento acquista data certa dal giorno della morte del testatore (2704); quanto alla

collocazione, la data può essere posta all’inizio o alla fine. La data è costituita dall’indicazione del

giorno, del mese e dell’anno e serve ad accertare la capacità del testatore e l’anteriorità di un

testamento rispetto ad altri.

Se vi sono più testamenti in data diversa, ha efficacia soltanto l’ultimo, quando revoca

espressamente il precedente (682). In mancanza della dichiarazione di revoca i testamenti

s’integrano t

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A.A. 2013-2014
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.