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Determinata in tal modo la quota riservata a ciascun legittimario, si procede alla riduzione
disposizioni lesive della legittima nell’ordine fissato dalla legge. Si riducono le attribuzioni a favore
dei successori ex lege.
In mancanza di relictum, o dopo la totale riduzione di esso (552), si procede alla riduzione delle
donazioni, quando il de cuius abbia con esse leso la quota indisponibile. Restano ferme le donazioni
di valore non eccedente la porzione disponibile, e resta fermo quanto al donatario (se legittimario)
spettava a titolo di legittima. La riduzione spetta ai loro eredi, nonché agli aventi causa sia dal
legittimario leso, sia da quello pretermesso.
La legittimazione non spetta, invece, ai creditori ereditari, i quali non possono chiedere la riduzione,
né approfittarne, se il legittimario abbia accettato con beneficio d’inventario.
Il legittimario può rinunziare all’azione di riduzione solo dopo l’apertura della successione; la
rinunzia è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria su istanza dei suoi creditori personali
(2901). L’azione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, decorrenti dall’apertura della
successione.
Due sono le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione (564): l’accettazione dell’eredità con
il beneficio d’inventario (salvo alcune eccezioni) e l’imputazione alla legittima del valore di ciò che
a suo favore sia stato disposto dal de cuius col testamento o con donazioni (salvo espressa
dispensa).
La prima condizione ha il fondamento nella tutela dei legatari e dei donatari non coeredi, perché
obbliga il legittimario a ricostruire l’asse ereditario, al fine di verificare l’effettività e la portata della
lesione, e impedisce che l’attore occulti beni ereditari, dando luogo ad una lesione maggiore di
quella esistente all’apertura della successione.
La seconda condizione necessaria per esperire l’azione di riduzione risponde alla necessità che il
legittimario deduca dalla legittima il valore di quanto abbia ricevuto, a titolo di liberalità, dal de
cuius con donazioni o col testamento. Restano escluse dall’imputazione ex se soltanto le liberalità
per le quali espressamente il de cuius abbia dispensato il legittimario.
All’azione di restituzione consegue l’inefficacia delle disposizioni lesive per il legittimario attore.
L’attribuzione a questi di quanto gli spetta a titolo di legittima richiede la divisione ereditaria,
qualora con l’azione di riduzione si sia riconosciuto il diritto ad una frazione aritmetica dell’asse
Manuale di Diritto Civile | P. Perlingieri
ereditario o dei beni concretamente attribuiti dal de cuius ai beneficiari delle disposizioni lesive; nei
e,
confronti degli aventi causa da quest’ultimi, il legittimario deve esperire un’ulteriore azion
tendente alla restituzione in natura dei beni oggetto delle disposizioni.
e. Successione legittima
Nozione e fondamento. La successione legittima ha fondamento nella legge; ad essa si ricorre
solo quando manca quella testamentaria (457), in quanto il legislatore reputa preminente la volontà
del testatore. Qualora la successione non sia regolata interamente dal testamento e la legge
disciplini la devoluzione del residuo, si ha un’unica delazione fondata su due diversi titoli. Così il
chiamato non può accettare l’eredità devolutagli per legge e rinunziare a quella ex testamento, o
viceversa; ma l’accettazione parziale dell’eredità e, quando anche si rinvenisse, successivamente
all’accettazione dell’eredità devoluta per legge, un testamento del quale s’ignorava l’esistenza,
l’erede resterebbe responsabile dei legati in esso contenuti soltanto intra vires hereditatis (483).
La successione c.d. necessaria costituisce un limite per la successione legittima, oltre che per quella
testamentaria, in quanto tutela i diritti riservati ai legittimari (che possono essere lesi anche nella
successione regolata interamente dalla legge (553).
Le norme sulla successione legittima individuano i possibili successori (c.d. successibili) del de
cuius nel coniuge e nei suoi parenti entro il sesto grado e, allorché costoro manchino, nello Stato. La
chiamata all’eredità si verifica al momento dell’apertura della successione. Lo scioglimento del
matrimonio per effetto di sentenza esclude sempre i coniugi dalle reciproche successioni. I figli
chiamati dalla legge all’eredità sono i legittimi e i naturali, cui sono equiparati i legittimati e gli
adottivi. I fratelli e le sorelle germani del defunto non succedono qualora vi siano uno o più figli del
defunto, mentre concorrono col coniuge e con gli ascendenti, o con uno di essi. Ultimo dei
successibili ex lege è lo Stato, nella necessità che il patrimonio del de cuius non resti privo di
titolare. Si che lo Stato è l’unico successore necessario in senso proprio ed acquista l’eredità ope
legis (senza dover accettare o poter rinunziare). Lo Stato non risponde dei debiti e dei legati oltre il
valore di quanto conseguito, come se fosse erede beneficiato. Ciò si verifica allorché manchino tutti
i successibili ex lege. f. Successione testamentaria
Testamento. La successione testamentaria si fonda sul testamento, unico negozio mortis causa
consentito per disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla morte. Il testamento è
la massima espressione dell’autonomia negoziale per l’ampiezza del contenuto: l’autore (testatore)
può – nel rispetto dei soli limiti imposti dalla tutela dei legittimari – sia designare il destinatario, sia
definire l’oggetto dell’attribuzione. Il testamento può porre in essere situazioni non sussistenti
prima della morte (ad es. può istituire una fondazione) o dettare disposizioni aventi contenuto non
patrimoniali. Tali disposizioni sono tipiche, perché previste dalla legge: ad esempio, il
riconoscimento del figlio naturale, la designazione del tutore, la manifestazione della volontà di
legittimare il figlio naturale; o atipiche, aventi il contenuto più vario: ad es. disposizioni per le
esequie. Il testamento non deve necessariamente regolare l’intera successione del de cuius; esso,
può contenere soltanto disposizioni non aventi contenuto patrimoniale o disciplinare solo in parte la
devoluzione del patrimonio: si che, per quanto non sia disposto per testamento, la disciplina della
successione legittima svolge funzione suppletiva.
Il testamento è negozio unipersonale: una sola persona fisica può esserne l’autore e non può essere
redatto a mezzo di rappresentante ed è revocabile, ad opera del solo autore, fino al momento della
morte.
Le attività di testare e di revocare richiedono l’astratta capacità di agire e la concreta capacità
d’intendere e di volere del testatore al momento del concepimento dell’atto (591). Non può testare il
minore, anche se emancipato, né l’interdetto per infermità di mente; hanno capacità di testare,
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l’inabilitato, l’interdetto per sordomutismo o cecità dalla nascita e l’interdetto legale. Alla capacità
di testare si deve inoltre accompagnare l’idoneità a porre in essere le formalità prescritte.
Il testamento posto in essere da un incapace di testare è soggetto ad azione di annullamento, che si
prescrive in cinque anni dal giorno dell’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
La legge prevede la nullità delle disposizioni a favore di determinati soggetti che, per i particolari
rapporti col testatore, potrebbero ottenere indebiti benefici: il tutore e il protutore; le persone che
hanno concorso al ricevimento, pubblico o segreto e le persone interposte o presunte tali.
Il testamento è negozio unilaterale non recettizio, che si perfeziona senza la partecipazione del
beneficiario alla sua stesura: se il chiamato partecipasse alla redazione del testamento si potrebbe
presumere un patto successorio istitutivo, vietato (458). Dalla natura di atto di ultima volontà del
testamento che acquista efficacia soltanto al momento dell’apertura della successione deriva la
riservatezza fino alla morte, circa il suo contenuto. Pertanto nel testamento per atto di notaio, questi
non deve permettere l’ispezione né la lettura, né rilasciare copia se non alla persona alla quale il
testatore ha concesso procura speciale.
Il testamento è negozio formale, in quanto può essere redatto solo in una delle forme tassativamente
indicate dalla legge. Come forma minimale è richiesta ad substantiam la forma scritta: ne consegue
l’invalidità del testamento in forma orale (c.d. nuncupativo) e del testamento redatto con sistemi
diversi dalla scrittura (ad es. quello virtuale).
Forme di testamento. Forme ordinarie di testamento sono quello olografo e, per atto di notaio,
quello pubblico e quello segreto.
Il testamento è olografo se interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore,. La scrittura
consiste in qualsiasi segno grafico intelligibile (impresso su supporto idoneo: carta, tela, pergamena,
pietra), tale da poter essere univocamente interpretato come manifestazione della volontà
dell’autore: è valido, ad esempio, il testamento redatto in lingua straniera o dal cieco (col sistema
Braille, che prevede schematiche forature del foglio con un punteruolo). È valido anche il
testamento redatto in forma epistolare. Il testamento olografo è scrittura privata, avente efficacia
probatoria (2702), deve essere scritto interamente e solamente dal testatore;: la nullità inficia il
testamento alla stesura del quale abbiano concorso persone diverse.
La sottoscrizione ha funzione di attribuzione alle disposizioni la paternità del suo autore; pertanto
essa deve seguire le disposizione, non precederle. La sottoscrizione non deve necessariamente
comprendere prenome e cognome in extenso, potendo contenere la sola iniziale del prenome, o
soltanto la sigla normalmente adoperata dal testatore, o consistere in un diminutivo, o in altre
abbreviazioni, purché sia in equivoca la provenienza dal testatore.
Il testamento acquista data certa dal giorno della morte del testatore (2704); quanto alla
collocazione, la data può essere posta all’inizio o alla fine. La data è costituita dall’indicazione del
giorno, del mese e dell’anno e serve ad accertare la capacità del testatore e l’anteriorità di un
testamento rispetto ad altri.
Se vi sono più testamenti in data diversa, ha efficacia soltanto l’ultimo, quando revoca
espressamente il precedente (682). In mancanza della dichiarazione di revoca i testamenti
s’integrano t