Estratto del documento

Manuale di diritto civile | P. Perlingieri

Successioni per causa di morte

Principi e limiti

Nozione e fondamento e oggetto del diritto ereditario. La successione indica il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive o anche c.d. di fatto (1146). Mentre nei rapporti inter vivos la successione è a titolo particolare, la successione mortis causa è necessariamente universale e si fonda su esigenze di carattere economico, politico, sociale, prima fra tutte quella di impedire che un patrimonio resti privo di titolare, sì che il subingresso del nuovo titolare retroagisce al momento della morte del de cuius. Diversamente i suoi beni nel frattempo diventerebbero res nullius o dello Stato e si frusterebbe la propensione al risparmio (47 cost.).

Disporre dei beni per il tempo successivo alla morte invoglia a conseguirne la proprietà. Grande attenzione il legislatore dedica alla tutela della famiglia mediante la successione mortis causa. In mancanza di contraria volontà del defunto, il patrimonio ereditario è tuttora destinato alla famiglia intesa in senso lato (parenti entro il sesto grado); i componenti della famiglia in senso stretto (coniugi, discendenti) hanno diritto di ricevere una quota del patrimonio anche contro la volontà del de cuius.

La legge prevede i diritti dello Stato sull’eredità: lo Stato succede al de cuius quale erede e può essere successore a seguito di disposizioni testamentarie. I prelievi fiscali con i quali realizza fini di solidarietà sociale e la giustizia distributiva tra i consociati, non sono più realizzabili a seguito della soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Oggetto della successione mortis causa sono, in generale, le situazioni a contenuto patrimoniale. Non sono trasmissibili le situazioni legate all’identità della persona del titolare, tra le quali:

  • I diritti della personalità, i rapporti e gli stati familiari;
  • Diritto morale (e non patrimoniale) di autore;
  • I diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare: uso, abitazione ed usufrutto;
  • Il diritto ad alimenti, e il relativo obbligo;
  • Gli assegni periodici vitalizi: l’assegno di mantenimento e la rendita vitalizia;
  • La rendita vitalizia disposta;
  • Le sanzioni pecuniarie, penali e amministrative;
  • I rapporti intuitu personae, tra i quali i contratti di lavoro subordinato, quelli opera, di appalto e di mandato, nonché la procura e il potere di revocare la designazione del beneficiario dell’assicurazione sulla vita (1921).

Successioni per testamento e per legge, a titolo universale e a titolo particolare

La fonte della successione mortis causa è nella legge o nel testamento (457). Questo è l’unico atto mortis causa con il quale la persona fisica può disporre del patrimonio, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla sua morte (587).

Le situazioni trasmissibili non disposte in vita sono regolate da norme, aventi funzione suppletiva (565), che determinano la successione universale del coniuge e dei parenti del defunto, ovvero dello Stato e, in ipotesi eccezionali, una successione a titolo particolare.

Il testamento è negozio di contento vario: può comprendere disposizioni di successione a titolo universale o particolare e a contenuto non patrimoniale. Le disposizioni a titolo particolare determinano la successione del legatario in una o più situazioni patrimoniali determinate. Il legatario diviene mortis causa titolare di una situazione già facente capo al de cuius, o comunque a lui riconducibile, ma senza succedergli nel complesso delle situazioni costituenti il suo patrimonio trasmissibile (c.d. asse ereditario). La successione a titolo particolare ha ad oggetto soltanto quanto espressamente attribuito a titolo legato, quello universale, invece, attribuisce la qualità di erede, ha ad oggetto l’asse ereditario o una quota di esso, si estende ai rapporti facenti capo al defunto ancora che questi non ne fosse a conoscenza e determina la responsabilità illimitata dell’erede per i debiti e i pesi ereditari.

Successioni c.d. anomale

Secondo il c.d. principio di unità della successione, l’intero patrimonio trasmissibile del defunto sarebbe soggetto alla medesima disciplina. Costituirebbero eccezioni le ipotesi di successione anomala quanto all’oggetto o al soggetto: nella prima ipotesi l’anomalia consisterebbe nella circostanza che i beni sono indivisibili nell’interesse della produzione; quanto ai soggetti, l’anomalia sarebbe determinata dal fatto che i beneficiari sono individuati dalle varie norme non solo tra i chiamati all’eredità del de cuius, ma anche tra gli affini, qualora siano conviventi abituali (ad es. al convivente more uxorio) o viventi a carico del defunto.

Divieto dei patti successori

Non sono ammesse altre fonti della successione mortis causa, e in particolare quella contrattuale. È vietato il patto successorio istitutivo, cioè l’accordo tra ereditario e futuro chiamato all’eredità con il quale il primo si obbliga a chiamare l’altro, perché in contrasto con l’assoluta libertà testamentaria. La nullità si estende ai patti dispositivi e ai negozi rinunziativi: i primi sono negozi inter vivos con i quali il disponente trasferisce o si obbliga a trasferire ad un terzo l’eredità non ancora conseguita, essendo in vita il de cuius; gli altri hanno ad oggetto la rinunzia ai diritti derivanti da successione non ancora aperta. Per i patti dispositivi la nullità si fonda sull’odiosità del votum captandae mortis, per i negozi rinunziativi sull’irrinunziabilità ai diritti non ancora acquistati; in particolare i legittimari non possono rinunziare ante mortem alla quota riservata (557). Valido, invece, è il patto che ha per oggetto un bene facente parte del patrimonio del de cuius ma non considerato tale dai contraenti. Valida, infatti, è la vendita dei beni dell’ereditando, effettuata dal designato all’eredità, come vendita oggettivamente di cose altrui (1478).

Figure controverse di patti successori sono la donatio mortis causa, alcune clausole di continuazione della società di persone con gli eredi del socio defunto e il mandato mortis causa o post mortem. La prima è nulla poiché configura un patto successorio istitutivo a titolo gratuito e ad un tempo una donazione inammissibilmente revocabile – in quanto mortis causa – dal solo donante. Sono valide, invece, le donazioni nelle quali la morte del donante assolva la funzione di termine iniziale (donatio cum moriar) o di condizione sospensiva (si premoriar): l’attribuzione liberale è attuale e irrevocabile, anche se gli effetti sono differiti o sospesi.

Nullo è altresì il mandato mortis causa, con il quale, mediante il mandatario, il mandante effettua un’attribuzione patrimoniale mortis causa a favore del mandatario o di terzi: esso contrasta anche con il testamento quale unico negozio mortis causa. Per le stesse ragioni è nullo il mandato post mortem, con il quale si conferisce a taluno l’incarico di trasmettere ad altri beni di costui. Valido è il mandato post mortem exequendum, con il quale il mandatario, al quale il bene oggetto del mandato è trasferito prima della morte del de cuius, si obbliga nei confronti di costui a ritrasferirlo dopo la sua morte, la quale costituisce termine iniziale di esigibilità di un ordinario mandato inter vivos.

Procedimento successorio

Apertura della successione ed eredità giacente

La morte, evento naturale determinato dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, determina l’apertura della successione nel momento nel quale si verifica e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (456). Il riferimento spaziale all’ultimo domicilio del defunto – e non al luogo della sua morte – ha rilevanza ai fini della competenza territoriale, ossia per stabilire il foro delle cause ereditarie e l’individuazione degli uffici giudiziari competenti a fissare i termini, a imporre cauzioni e nominare gli esecutori testamentari, a rilasciare autorizzazioni ed eseguire gli adempimenti pubblicitari.

Il momento della morte ha rilievo altresì per molti aspetti. Si ha apertura della successione anche con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di morte presunta. In questa ipotesi, pur essendo sempre richiesta la redazione dell’inventario per l’eventualità che il morto presunto ritorni, la responsabilità dell’erede per debiti e pesi ereditari è ultra vires hereditatis, salvo che accetti col beneficio d’inventario, avvalendosi dell’inventario già redatto, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Nella successione a titolo universale, invece, i momenti del procedimento successorio sono più agevolmente identificabili, perché non coincidono temporaneamente: all’apertura della successione si ha necessariamente la vacanza o la giacenza dell’eredità. Questa si caratterizza per l’incertezza sull’acquisto a favore del chiamato. O perché questi non ha ancora accettato l’eredità o perché la vocazione medesima è condizionata, indiretta o differita.

Tale situazione d’incertezza è destinata a cessare quando il chiamato è nel possesso anche di un solo bene ereditario, perché entro tre mesi dall’apertura della successione deve fare l’inventario, e nei 40 giorni successivi al suo compimento, deve dichiarare di accettare col beneficio d’inventario: trascorsi inutilmente tali termini è considerato erede puro e semplice (485). Qualora il primo chiamato non sia in possesso di alcun bene ereditario si provvede alla nomina del curatore dell’eredità giacente. Questi cura l’amministrazione dell’eredità con funzioni prevalentemente conservative.

Vocazione, delazione e acquisto

La vocazione consiste nella chiamata del successore effettuata col testamento o, in via suppletiva, dalla legge: se il de cuius ha disposto dei suoi beni con testamento, il successore è designato già prima dell’apertura della successione; se il de cuius non ha fatto testamento, la designazione dei successibili avviene ad opera della legge, nel momento stesso della morte, con riferimento a soggetti che sono contemporaneamente designati e convocati.

All’apertura della successione si verifica necessariamente la vocazione, con la quale nasce in capo al designato (per testamento o per legge) il diritto alla successione. Alla vocazione testamentaria si accompagna sempre la vocazione universale nel senso che prima che risulti inoperante, si sostituirà altra vocazione (universale) testamentaria o, in subordine, legittima.

Tra i vocati si distingue il chiamato di primo grado ai chiamati di grado ulteriore: soltanto il primo ha il diritto concreto e immediato all’acquisto successorio. La delazione è la concreta attribuzione al primo vocato del diritto o alla successione, avente ad oggetto l’acquisto dell’eredità o del legato, cioè il diritto di succedere al de cuius a titolo universale (con l’accettazione dell’eredità) o a titolo particolare (con l’acquisto del legato e il mancato rifiuto).

All’apertura della successione, vocazione e delazione coincidono nel primo chiamato, cui spettano il diritto di accettare l’eredità o il diritto al legato, nonché i poteri conservativi. La terza fase del procedimento successorio consiste nell’acquisto dell’eredità da parte del successore. L’efficacia retroattiva (459) o istantanea (649) dell’acquisto fa subentrare il successore al defunto senza che si verifichi la mancanza, seppur momentanea, del titolare dei beni.

Capacità di succedere e indegnità

La capacità di succedere è una specie di capacità che prescinde dalla capacità di agire, giacché, eccezionalmente, essa è attribuita non solo a chi all’apertura della successione sia già nato vivo, ma anche a chi sia soltanto concepito o presunto tale o, limitatamente alla successione testamentaria, al nascituro ancorché non concepito, figlio (legittimo, naturale o adottivo) di persona determinata vivente alla morte del testatore. Occorre, altresì, che in tale momento il successore non sia a sua volta morto perché in tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, al chiamato premorto, incapace di succedere, subentrano i suoi discendenti in linea retta per rappresentazione.

La necessità della sopravvivenza del successore al de cuius esclude la successione anche nelle ipotesi di commorienza e di scomparsa del chiamato. L’impossibilità di provare la sopravvivenza del successore al defunto determina l’incapacità a succedere. Le persone fisiche sono generalmente capaci di succedere per legge o per testamento; manca una specifica norma sulla capacità di succedere delle persone giuridiche, le quali possono essere chiamate solo ex testamento.

L’indegnità prevista per chi abbia posto in essere volontariamente comportamenti contro la persona o il patrimonio del de cuius o dei suoi stretti congiunti, o contro il testamento o la libertà testamentaria del de cuius, determina esclusione della successione. L’indegnità è strettamente personale ed è relativa, nel senso che opera fra quel de cuius e quel determinato successore. L’indegnità ha efficacia retroattiva perché l’esclusione dell’indegno della successione determina la delazione del chiamato ulteriore. L’indegno, essendo considerato possessore in mala fede del bene oggetto di attribuzione mortis causa, deve consegnare i frutti maturati dopo l’apertura della successione.

Rappresentazione

La rappresentazione (467) deroga al principio secondo il quale la delazione spetta esclusivamente al primo chiamato: al chiamato-delato (c.d. rappresentato), che non possa o non voglia succedere, subentrano i c.d. rappresentanti, cioè i suoi discendenti legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o dichiarati, e gli adottivi. L’istituto evoca solo per assonanza la rappresentanza, in quanto i c.d. rappresentanti succedono iure proprio (non in qualità di eredi del c.d. rappresentato). La loro delazione è indiretta e ha lo stesso oggetto della mancata successione del c.d. rappresentato, purché non si tratti, nella successione testamentaria, di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale. Essa ha luogo nell’ambito della successione legittima o testamentaria, non quando però il chiamato-delato sia estraneo alla famiglia del de cuius, o parente di grado ulteriore rispetto ai fratelli e sorelle.

Affinché operi la rappresentazione occorre che il primo chiamato non possa o non voglia conseguire l’eredità o il legato. Affinché operi la rappresentazione è necessario che tra il de cuius e il c.d. rappresentato esista uno stretto rapporto di parentela: il rappresentato deve essere figlio ovvero fratello o sorella legittimi, germani o unilaterali, del de cuius.

Diritto di accettare l’eredità

Il diritto di accettare l’eredità spetta al chiamato-delato e può essere esercitato in negativo, con la rinunzia all’eredità, o in positivo, con l’accettazione. Se il delato muore dopo l’esercizio del diritto, chi subentra nella titolarità del suo patrimonio rinviene in esso le situazioni conseguenti all’esercizio del diritto stesso: così se il delato aveva rinunziato all’eredità, il suo erede può accertarla, revocando la rinunzia, perché non vi sia già stata accettazione da parte di chiamato ulteriore (525): se il delato aveva accettato, l’eredità è trasmessa al suo successore insieme con il patrimonio del delato.

Se il delato non volesse accettare l’eredità, o non potesse farlo, perché premorto al de cuius, potrebbe verificarsi rappresentazione a favore dei suoi discendenti in linea retta. La trasmissione del diritto di accettare l’eredità è regolata solo nell’ipotesi nella quale il delato muoia. Se infatti, il delato disponga inter vivos di tale diritto, ne consegue l’accettazione tacita dell’eredità.

Acquisto e perdita dell’eredità

Accettazione dell’eredità

Il procedimento successorio si conclude con l’acquisto dell’eredità e del legato. L’acquisto dell’eredità richiede l’accettazione espressa, tacita...

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 15
Manuale di Diritto Civile, Perlingieri - Successioni per causa di morte Pag. 1 Manuale di Diritto Civile, Perlingieri - Successioni per causa di morte Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Manuale di Diritto Civile, Perlingieri - Successioni per causa di morte Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 15.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Manuale di Diritto Civile, Perlingieri - Successioni per causa di morte Pag. 11
1 su 15
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community