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PERSONA FISICA

Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli

altri Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è definita come idoneità di un soggetto

Capacità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti e di doveri.

giuridica Si distingue:

capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini;

capacità giuridica speciale: incidenza della capacità generale sulla concreta possibile

titolarità delle singole situazioni. : dominante l’opinione che le identifica reciprocamente

Capacità giuridica e soggettività

(la capacità giuridica è collegata all’uomo ex art. 1 c.c., la soggettività è propria di ogni

uomo in quanto tale ex art. 2 Cost)..

In particolare:

teoria organica: l’uomo persona fisica diventa persona nel senso di soggetto di diritto

con il riconoscimento da parte dell’ordinamento. La capacità giuridica è espressione di tale

riconoscimento ed è il presupposto per l’acquisto dei diritti e degli obblighi giuridici.

teoria atomistica: la persona è un complesso di diritti e di doveri e non rileva

nell’ordinamento in quanto tale, ma rileva soltanto il suo singolo comportamento

disciplinato dalle norme giuridiche. La capacità giuridica, così come la soggettività, non

sono qualità intrinseche dell’uomo in quanto tale, ma sono espressione della rilevanza del

singolo comportamento umano. la personalità esprime l’aspetto dinamico della persona

Capacità giuridica e personalità:

garantito nel suo pieno e libero svolgimento ed è concreta attuazione dei valori dei quali il

soggetto, giuridicamente capace, è portatore

La capacità giuridica si acquista con la nascita (si richiede che l’individuo nasca vivo).

Acquisto della Si parla di cd. anticipazione della capacità giuridica o anche di acquisto condizionato

capacità (all’evento della nascita) e con efficacia retroattiva, in relazione al nascituro concepito o non

giuridica concepito e con riferimento ai diritti allo stesso attribuiti da talune norme subordinatamente

all’evento della nascita.

Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità

Perdita della giuridica.

capacità Particolare rilevanza assume l’ipotesi della commorienza (morte simultanea di due o più

giuridica persone).

Art. 2 Cost. ; art.1 c.c.

Fonti normative

Residenza, domicilio e dimora

Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce

Domicilio (elemento materiale) il centro principale dei propri affari.

Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del

domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione.

Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce

Residenza (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale,

familiare e sociale.

Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita.

Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.

Dimora Artt. 43 ss. c.c.

Riferimenti normativi

Scomparsa, assenza e morte presunta

Allontanamento della persona dall’ultimo suo domicilio o residenza con mancanza

Scomparsa di notizie. art. 48 ss. c.c.

Riferimento normativo nomina del curatore dello scomparso, effettuata dal

Principali conseguenze

Tribunale su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del p.m.,

finalizzata alla conservazione del patrimonio.

Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due anni dal giorno

Assenza dell’ultima notizia. art. 49 ss. c.c.

Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza dei

Principali conseguenze

presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei diritti sui beni dello scomparso

a seguito della sua morte, dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso

temporaneo dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di morte

dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi. Possibilità per i

possessori temporanei di compimento degli atti di ordinaria amministrazione sui

beni dell’assente. Inesigibilità temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari).

In caso di ritorno dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i

possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore (art.56 c.c.)

Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per un periodo di

Dichiarazione di morte almeno 10 anni.

presunta art. 58 ss. c.c.

Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza delle

Principali conseguenze

stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di assenza, dichiarativa di

morte presunta, con possibilità per coloro che sono stati temporaneamente immessi

nel possesso dei beni, di disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si

estinguono. Il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio ( tale

matrimonio sarà però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o ne sia

accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del p.m., fatti salvi gli

effetti civili).

In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua esistenza in

vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano o al

conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo gli effetti della buona fede dei

terzi, eredi e legatari.

Capacità di agire La capacità di agire indica l’aspetto dinamico del soggetto ed è definita

Definizione come l’idoneità della persona a svolgere l’attività giuridica che riguarda la

sfera dei suoi interessi, ad esercitare diritti e ad assumere obblighi, a

manifestare volontà che siano idonee a modificare la propria situazione

giuridica.

Si parla della relatività della capacità di agire in relazione sia ai presupposti

che concorrono a formarla, sia agli scopi della sua concreta limitazione o

esclusione, sia alla possibilità di una sua misurazione in termini

quantitativi..

La capacità di agire cd. generale si acquista con il compimento della

Acquisto della capacità di maggiore età (18 anni).

agire Le capacità di agire cd. speciali previste da singole norme di legge in

relazione a singoli atti o rapporti, si acquistano prima della maggiore età (es.

capacità in materia di lavoro).

Art. 2 Cost.; art.2 c.c

Riferimenti normativi

Minore età (causa di incapacità legale di agire)

Premessa: la tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale va

criticata nel momento in cui non consente al minore di realizzare la propria personalità attraverso

l’esercizio dei diritti e delle attività fondamentali. Sarebbe allora preferibile parlare di cd. capacità di

discernimento, cioè della concreta capacità o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e

alle sue condizioni soggettive, di assumere una decisione con adeguata consapevolezza.

Potestà

Dalla impostazione tradizionale dell’incapacità di agire del minore quale soggetto astrattamente

incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi, deriva la concezione della potestà genitoriale

quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori– soggezione del minore, con il dovere di

quest’ultimo di lasciarsi educare.

Conseguenze:

Natura (diritto soggettivo: unico limite divieto di abuso nell’esercizio del diritto con pregiudizio più o meno grave

per il minore).

Contenuto (doveri – poteri che consistono nell’educazione, istruzione, custodia, correzione, mantenimento,

rappresentanza nelle attività di natura patrimoniale e personale).

Rapporto tra potestà e diritti di libertà del minore (cd. elasticità della potestà, nel senso di non concepire lo

stesso rigore nell’esercizio della potestà e nell’imposizione delle scelte e delle decisioni adottate durante le diverse

età del minore nel rispetto dei diritti fondamentali dello stesso dal diritto di controllo al diritto di direttiva).

Riferimenti normativi (art.147 ss. cc.; art.315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.)

Un diverso orientamento considera il minore come soggetto di diritto e non come oggetto della

potestà e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd. capacità di discernimento, il potere di

effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona.

Tutela e curatela (complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per la cura e la

realizzazione di interessi di altri soggetti).

Tutela del minore.

Presupposti: il tutore è nominato nell’ipotesi in cui la potestà dei genitori manchi o non possa essere esercitata.

Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità giudiziaria, pur avendo una

sufficiente autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere senza

l’autorizzazione del giudice tutelare (art.374 c.c.), atti per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale (art.375

c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione è richiesta (art.374 c.c.).

Contenuto della funzione tutelare (cura della persona del minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione

dei beni)

Divieto di acquisti (art. 378 c.c.).

Riferimenti normativi (art.343 ss. c.c.)

Curatela del minore emancipato.

Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minore emancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che

contrae matrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciuta una capacità di agire limitata al compimento

degli atti di ordinaria amministrazione.

Contenuto della curatela : il curatore nominato non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza e di cura del

minore che agisce personalmente, ma con l’assistenza del curatore che valuta la rispondenza dell’atto all’interesse

del minore stesso. Il curatore deve prestare il suo assenso per gli atti di straordinaria amministrazione che il minore

ponga in essere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi (art. 390 ss c.c.)

Infermità mentale (causa di incapacità legale di agire)

Infermità mentale alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad un’incapacità

totale di provvedere ai propri interessi. Il soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad essere parte di

rapporti giuridicamente rilevanti , sicchè esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo

patrimonio.

Conseguenza dell’infermità:

sentenza di interdizione il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere interdetto dal

tribunale competente, previo esame dell’interdicendo, con sentenza che

impedisce l’acquisto della capacità di agire se avviene nell’ultimo anno

della minore età e che estingue la capacità di agire se è pronunziata dopo il

raggiungimento della maggiore età.

Conseguenza della sentenza:

nomina del tutore il tutore nominato a salvaguardia degli interessi dell’interdetto, si occupa

della cura della persona dell’interdetto, della rappresentanza negli atti civili e

della amministrazione dei beni.

gli atti compiuti dall’interdetto senza la rappresentanza del tutore sono

annullabili (art. 427 c.c.) su istanza del tutore, dell’interdetto (dopo la

revoca della sentenza), nonchè dai suoi eredi e aventi causa.

Riferimenti normativi artt.414 ss c.c.

Infermità mentale (causa di limitazione della capacità di agire)

Infermità mentale debolezza delle facoltà mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del

sentimento non tanto gravi da rendere necessaria l’interdizione, ma sufficienti a generare un pericolo attuale

di pregiudizio per il patrimonio del soggetto.

Prodigalità eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a spendere in modo smisurato o

disordinato, incapacità di valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie sostanze.

Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facoltà mentali con

pericolo attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio.

Conseguenza di tale infermità o della prodigalità:

il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere inabilitato

sentenza di inabilitazione con sentenza dal tribunale competente, previo esame dell’inabilitando. Ha

una capacità di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria

amministrazione.

Conseguenza della sentenza: il curatore nominato a salvaguardia degli interessi dell’inabilitato, ha il

nomina del curatore compito di assistere l’inabilitato stesso per il compimento degli atti di

straordinaria amministrazione.

gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza

assistenza del curatore e autorizzazione giudiziale sono annullabili (art.427

c.c.) su istanza dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, nonché dei

suoi eredi e aventi causa.

Riferimenti normativi artt.414 ss c.c.

Incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale)

Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e volere l’atto da

Definizione realizzare che può derivare non solo da un’alterazione patologica della

psiche, ma anche da una situazione che turbi la sfera affettiva ed

emozionale dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della

capacità naturale e della volontà cosciente.

Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale.

Conseguenze Tuttavia:

se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire

la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace;

se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la mala

fede dell’altro contraente

Art. 428 c.c.

Riferimenti normativi

PERSONE GIURIDICHE

Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la

qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica ( possibilità di essere titolari di situazioni

soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le persone

fisiche – organi – che ne fanno parte).

Teoria della finzione l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti

Natura dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico.

Teoria della realtà l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti

e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività.

Sul piano strutturale:

Classificazioni enti a struttura associativa ( associazioni);

enti a struttura istituzionale (fondazioni).

Sul piano degli interessi perseguiti:

enti pubblici (interessi generali);

enti privati (interessi particolari).

Sul piano della finalità:

enti privati con finalità lucrative o miste (società);

enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).

Sul piano dell’autonomia patrimoniale:

enti con autonomia patrimoniale ( separazione del patrimonio dell’ente

da quello di coloro che ne fanno parte ). Se tale separazione dei

patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità giuridica, si parla di

autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le obbligazioni assunte

in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, non

attaccabile dai creditori personali dei componenti dell’ente stesso;

enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei

patrimoni, mancanza del riconoscimento – cd. enti non riconosciuti -).

In tal caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche

per le obbligazioni assunte dall’ente stesso (v. art.38 c.c. per le

associazioni non riconosciute e art.41 c.c. per i comitati)

Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia

patrimoniale perfetta:

acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema

normativo società di capitali);

acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei

Ministri o ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base

dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione dell’attualità

sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio (sistema

concessorio associazioni e fondazioni).

N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto

con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il

Tribunale in ogni Provincia.

Riferimenti normativi Artt.2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.

Associazioni non riconosciute

Definizione e scopo Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio,

persegue uno scopo non lucrativo

Costituzione e L’associazione si costituisce con un atto costitutivo (negozio associativo aperto

regolamentazione all’adesione di altre parti).

Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonché per

l’amministrazione dell’ente, sono contenute nello statuto.

L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non

riconosciuta.(es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme

dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e diritto dei consumi e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Mezzasoma Lorenzo.
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