PERSONA FISICA
Essere umano vivente, considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli
altri Principio generale dell’intero ordinamento giuridico, è definita come idoneità di un soggetto
Capacità ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti e di doveri.
giuridica Si distingue:
capacità giuridica generale: attitudine astratta e generica estesa a tutti gli uomini;
capacità giuridica speciale: incidenza della capacità generale sulla concreta possibile
titolarità delle singole situazioni. : dominante l’opinione che le identifica reciprocamente
Capacità giuridica e soggettività
(la capacità giuridica è collegata all’uomo ex art. 1 c.c., la soggettività è propria di ogni
uomo in quanto tale ex art. 2 Cost)..
In particolare:
teoria organica: l’uomo persona fisica diventa persona nel senso di soggetto di diritto
con il riconoscimento da parte dell’ordinamento. La capacità giuridica è espressione di tale
riconoscimento ed è il presupposto per l’acquisto dei diritti e degli obblighi giuridici.
teoria atomistica: la persona è un complesso di diritti e di doveri e non rileva
nell’ordinamento in quanto tale, ma rileva soltanto il suo singolo comportamento
disciplinato dalle norme giuridiche. La capacità giuridica, così come la soggettività, non
sono qualità intrinseche dell’uomo in quanto tale, ma sono espressione della rilevanza del
singolo comportamento umano. la personalità esprime l’aspetto dinamico della persona
Capacità giuridica e personalità:
garantito nel suo pieno e libero svolgimento ed è concreta attuazione dei valori dei quali il
soggetto, giuridicamente capace, è portatore
La capacità giuridica si acquista con la nascita (si richiede che l’individuo nasca vivo).
Acquisto della Si parla di cd. anticipazione della capacità giuridica o anche di acquisto condizionato
capacità (all’evento della nascita) e con efficacia retroattiva, in relazione al nascituro concepito o non
giuridica concepito e con riferimento ai diritti allo stesso attribuiti da talune norme subordinatamente
all’evento della nascita.
Con la morte naturale si ha l’estinzione della persona fisica e la cessazione della sua capacità
Perdita della giuridica.
capacità Particolare rilevanza assume l’ipotesi della commorienza (morte simultanea di due o più
giuridica persone).
Art. 2 Cost. ; art.1 c.c.
Fonti normative
Residenza, domicilio e dimora
Luogo in cui intenzionalmente (elemento intenzionale) la persona stabilisce
Domicilio (elemento materiale) il centro principale dei propri affari.
Necessarie l’abitualità e la stabilità, intesa come certezza e riconoscibilità del
domicilio indipendentemente da un atto formale di destinazione.
Luogo in cui la persona intenzionalmente (elemento intenzionale) stabilisce
Residenza (elemento materiale) la propria abitazione e le proprie relazioni di natura personale,
familiare e sociale.
Necessarie l’abitualità e la prevalenza, intese come consuetudine di vita.
Luogo in cui la persona si trova temporaneamente e occasionalmente.
Dimora Artt. 43 ss. c.c.
Riferimenti normativi
Scomparsa, assenza e morte presunta
Allontanamento della persona dall’ultimo suo domicilio o residenza con mancanza
Scomparsa di notizie. art. 48 ss. c.c.
Riferimento normativo nomina del curatore dello scomparso, effettuata dal
Principali conseguenze
Tribunale su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del p.m.,
finalizzata alla conservazione del patrimonio.
Incertezza sull’esistenza dello scomparso protratta da oltre due anni dal giorno
Assenza dell’ultima notizia. art. 49 ss. c.c.
Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza dei
Principali conseguenze
presunti eredi legittimi o di chi crede di vantare dei diritti sui beni dello scomparso
a seguito della sua morte, dichiarativa di assenza, con immissione nel possesso
temporaneo dei beni (previa cauzione o garanzia) di coloro che, in caso di morte
dell’assente, sarebbero suoi eredi testamentari o legittimi. Possibilità per i
possessori temporanei di compimento degli atti di ordinaria amministrazione sui
beni dell’assente. Inesigibilità temporanea dei crediti (tranne quelli alimentari).
In caso di ritorno dell’assente o di raggiunta prova della sua esistenza in vita, i
possessori dei suoi beni sono tenuti alla restituzione in suo favore (art.56 c.c.)
Scomparsa di un soggetto dall’ultimo suo domicilio o residenza per un periodo di
Dichiarazione di morte almeno 10 anni.
presunta art. 58 ss. c.c.
Riferimento normativo sentenza pronunciata dal Tribunale, su istanza delle
Principali conseguenze
stesse persone legittimate a richiedere la dichiarazione di assenza, dichiarativa di
morte presunta, con possibilità per coloro che sono stati temporaneamente immessi
nel possesso dei beni, di disporne liberamente. Le obbligazioni alimentari si
estinguono. Il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio ( tale
matrimonio sarà però annullabile, qualora il presunto morto ritorni o ne sia
accertata l’esistenza in vita, su richiesta degli interessati o del p.m., fatti salvi gli
effetti civili).
In caso di ritorno del presunto morto o di raggiunta prova della sua esistenza in
vita, egli ha diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano o al
conseguimento del prezzo per quelli alienati, salvo gli effetti della buona fede dei
terzi, eredi e legatari.
Capacità di agire La capacità di agire indica l’aspetto dinamico del soggetto ed è definita
Definizione come l’idoneità della persona a svolgere l’attività giuridica che riguarda la
sfera dei suoi interessi, ad esercitare diritti e ad assumere obblighi, a
manifestare volontà che siano idonee a modificare la propria situazione
giuridica.
Si parla della relatività della capacità di agire in relazione sia ai presupposti
che concorrono a formarla, sia agli scopi della sua concreta limitazione o
esclusione, sia alla possibilità di una sua misurazione in termini
quantitativi..
La capacità di agire cd. generale si acquista con il compimento della
Acquisto della capacità di maggiore età (18 anni).
agire Le capacità di agire cd. speciali previste da singole norme di legge in
relazione a singoli atti o rapporti, si acquistano prima della maggiore età (es.
capacità in materia di lavoro).
Art. 2 Cost.; art.2 c.c
Riferimenti normativi
Minore età (causa di incapacità legale di agire)
Premessa: la tesi tradizionale che configura nella minore età un’ipotesi di incapacità di agire generale va
criticata nel momento in cui non consente al minore di realizzare la propria personalità attraverso
l’esercizio dei diritti e delle attività fondamentali. Sarebbe allora preferibile parlare di cd. capacità di
discernimento, cioè della concreta capacità o meno del minore, in relazione al singolo atto da compiersi e
alle sue condizioni soggettive, di assumere una decisione con adeguata consapevolezza.
Potestà
Dalla impostazione tradizionale dell’incapacità di agire del minore quale soggetto astrattamente
incapace e inidoneo alla cura dei propri interessi, deriva la concezione della potestà genitoriale
quale rapporto giuridico diritto soggettivo dei genitori– soggezione del minore, con il dovere di
quest’ultimo di lasciarsi educare.
Conseguenze:
Natura (diritto soggettivo: unico limite divieto di abuso nell’esercizio del diritto con pregiudizio più o meno grave
per il minore).
Contenuto (doveri – poteri che consistono nell’educazione, istruzione, custodia, correzione, mantenimento,
rappresentanza nelle attività di natura patrimoniale e personale).
Rapporto tra potestà e diritti di libertà del minore (cd. elasticità della potestà, nel senso di non concepire lo
stesso rigore nell’esercizio della potestà e nell’imposizione delle scelte e delle decisioni adottate durante le diverse
età del minore nel rispetto dei diritti fondamentali dello stesso dal diritto di controllo al diritto di direttiva).
Riferimenti normativi (art.147 ss. cc.; art.315 ss. c.c.; art. 330 ss. c.c.)
Un diverso orientamento considera il minore come soggetto di diritto e non come oggetto della
potestà e gli riconosce, qualora abbia in concreto la cd. capacità di discernimento, il potere di
effettuare in piena autonomia le scelte di natura esistenziale che concernono la sua persona.
Tutela e curatela (complesso di poteri-doveri attribuiti ad un soggetto per la cura e la
realizzazione di interessi di altri soggetti).
Tutela del minore.
Presupposti: il tutore è nominato nell’ipotesi in cui la potestà dei genitori manchi o non possa essere esercitata.
Responsabilità del tutore: il tutore opera sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità giudiziaria, pur avendo una
sufficiente autonomia di iniziativa e di decisione. Vi sono infatti atti che non possono essere posti in essere senza
l’autorizzazione del giudice tutelare (art.374 c.c.), atti per i quali è necessaria l’autorizzazione del tribunale (art.375
c.c.) e atti per i quali nessuna autorizzazione è richiesta (art.374 c.c.).
Contenuto della funzione tutelare (cura della persona del minore, rappresentanza negli atti civili, amministrazione
dei beni)
Divieto di acquisti (art. 378 c.c.).
Riferimenti normativi (art.343 ss. c.c.)
Curatela del minore emancipato.
Presupposti: il curatore è nominato in presenza di un minore emancipato, cioè di un minore ultrasedicenne che
contrae matrimonio prima della maggiore età e al quale è riconosciuta una capacità di agire limitata al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione.
Contenuto della curatela : il curatore nominato non ha poteri di amministrazione, di rappresentanza e di cura del
minore che agisce personalmente, ma con l’assistenza del curatore che valuta la rispondenza dell’atto all’interesse
del minore stesso. Il curatore deve prestare il suo assenso per gli atti di straordinaria amministrazione che il minore
ponga in essere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi (art. 390 ss c.c.)
Infermità mentale (causa di incapacità legale di agire)
Infermità mentale alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad un’incapacità
totale di provvedere ai propri interessi. Il soggetto totalmente infermo di mente è inidoneo ad essere parte di
rapporti giuridicamente rilevanti , sicchè esiste il pericolo concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo
patrimonio.
Conseguenza dell’infermità:
sentenza di interdizione il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere interdetto dal
tribunale competente, previo esame dell’interdicendo, con sentenza che
impedisce l’acquisto della capacità di agire se avviene nell’ultimo anno
della minore età e che estingue la capacità di agire se è pronunziata dopo il
raggiungimento della maggiore età.
Conseguenza della sentenza:
nomina del tutore il tutore nominato a salvaguardia degli interessi dell’interdetto, si occupa
della cura della persona dell’interdetto, della rappresentanza negli atti civili e
della amministrazione dei beni.
gli atti compiuti dall’interdetto senza la rappresentanza del tutore sono
annullabili (art. 427 c.c.) su istanza del tutore, dell’interdetto (dopo la
revoca della sentenza), nonchè dai suoi eredi e aventi causa.
Riferimenti normativi artt.414 ss c.c.
Infermità mentale (causa di limitazione della capacità di agire)
Infermità mentale debolezza delle facoltà mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del
sentimento non tanto gravi da rendere necessaria l’interdizione, ma sufficienti a generare un pericolo attuale
di pregiudizio per il patrimonio del soggetto.
Prodigalità eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a spendere in modo smisurato o
disordinato, incapacità di valutare il pregiudizio che deriva dallo sperpero delle proprie sostanze.
Il soggetto affetto dalle predette patologie manifesta una debolezza abituale delle facoltà mentali con
pericolo attuale di pregiudizio per il proprio patrimonio.
Conseguenza di tale infermità o della prodigalità:
il soggetto che si trova nelle condizioni suddette, può essere inabilitato
sentenza di inabilitazione con sentenza dal tribunale competente, previo esame dell’inabilitando. Ha
una capacità di agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione.
Conseguenza della sentenza: il curatore nominato a salvaguardia degli interessi dell’inabilitato, ha il
nomina del curatore compito di assistere l’inabilitato stesso per il compimento degli atti di
straordinaria amministrazione.
gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza
assistenza del curatore e autorizzazione giudiziale sono annullabili (art.427
c.c.) su istanza dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, nonché dei
suoi eredi e aventi causa.
Riferimenti normativi artt.414 ss c.c.
Incapacità di intendere e di volere (incapacità naturale)
Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e volere l’atto da
Definizione realizzare che può derivare non solo da un’alterazione patologica della
psiche, ma anche da una situazione che turbi la sfera affettiva ed
emozionale dell’individuo, privandolo, sia pur temporaneamente, della
capacità naturale e della volontà cosciente.
Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale.
Conseguenze Tuttavia:
se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire
la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace;
se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la mala
fede dell’altro contraente
Art. 428 c.c.
Riferimenti normativi
PERSONE GIURIDICHE
Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico riconosce la
qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica ( possibilità di essere titolari di situazioni
soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e doveri attraverso le persone
fisiche – organi – che ne fanno parte).
Teoria della finzione l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti
Natura dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico.
Teoria della realtà l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti
e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività.
Sul piano strutturale:
Classificazioni enti a struttura associativa ( associazioni);
enti a struttura istituzionale (fondazioni).
Sul piano degli interessi perseguiti:
enti pubblici (interessi generali);
enti privati (interessi particolari).
Sul piano della finalità:
enti privati con finalità lucrative o miste (società);
enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).
Sul piano dell’autonomia patrimoniale:
enti con autonomia patrimoniale ( separazione del patrimonio dell’ente
da quello di coloro che ne fanno parte ). Se tale separazione dei
patrimoni è netta e l’ente ottiene la personalità giuridica, si parla di
autonomia patrimoniale perfetta e in tal caso per le obbligazioni assunte
in nome dell’ente risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente, non
attaccabile dai creditori personali dei componenti dell’ente stesso;
enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei
patrimoni, mancanza del riconoscimento – cd. enti non riconosciuti -).
In tal caso è prevista una responsabilità dei componenti dell’ente anche
per le obbligazioni assunte dall’ente stesso (v. art.38 c.c. per le
associazioni non riconosciute e art.41 c.c. per i comitati)
Sul piano dell’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia
patrimoniale perfetta:
acquisto automatico con iscrizione nel registro delle imprese (sistema
normativo società di capitali);
acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri o ministeriale, su domanda degli interessati e sulla base
dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione dell’attualità
sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio (sistema
concessorio associazioni e fondazioni).
N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto
con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il
Tribunale in ogni Provincia.
Riferimenti normativi Artt.2, 3, 18, 19, 39, 49 Cost.; artt. 11 ss. c.c.
Associazioni non riconosciute
Definizione e scopo Organizzazione stabile di persone che, avvalendosi di un certo patrimonio,
persegue uno scopo non lucrativo
Costituzione e L’associazione si costituisce con un atto costitutivo (negozio associativo aperto
regolamentazione all’adesione di altre parti).
Le regole per i rapporti tra gli associati e con i terzi, nonché per
l’amministrazione dell’ente, sono contenute nello statuto.
L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non
riconosciuta.(es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme
dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che
pres
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