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Simulazione e dissimulazione dei contratti
N.B. dell'accordo delle parti. Le parti stipulano un contratto (simulato), ma vogliono la produzione degli effetti di un contratto diverso (dissimulato). I contratti sono due. Il contratto simulato (non voluto) è privo di effetti tra le parti. Il contratto dissimulato (voluto) ha effetto tra le parti purché abbia i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge.
- Tutela dei terzi: I terzi pregiudicati dal contratto simulato possono sempre far valere la simulazione nei confronti delle parti (art.1415 c.c.)
- Gli aventi causa e i creditori del simulato acquirente (che cercano di captare un lucro) fanno salvo il loro acquisto soltanto se erano in buona fede (i primi) o se hanno iniziato in buona fede l'esecuzione forzata sul bene (i secondi).
- Gli aventi causa e i creditori del simulato alienante (che cercano di evitare un danno) fanno entrambi salvi i loro diritti sul bene alienato se danno la prova della simulazione.
Dell'atto di alienazione, prova che possono dare con ogni mezzo (art.1417 c.c.)
Ipotesi di annullabilità
L'annullabilità dell'atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l'atto presenta un vizio genetico (inerente uno dei suoi elementi essenziali) non tanto grave da comportare la nullità dell'atto, ma comunque in grado di incidere sulla sua validità perché lesivo delle regole poste a tutela degli interessi individuali delle parti.
L'atto negoziale è annullabile se posto in essere da un soggetto legalmente incapace di agire perché minore, interdetto o inabilitato. L'annullabilità ridiscende dal solo fatto che sia esistito lo stato di incapacità al momento della conclusione del contratto.
Sono annullabili gli atti e i contratti compiuti dal soggetto incapace naturale, cioè concretamente incapace di intendere.
E di volere l'atto realizzato. Tuttavia (art.428 c.c.):
- Se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell'annullamento fornire la prova del grave pregiudizio derivato nel caso concreto all'incapace.
- Se si tratta di contratti, ai fini dell'annullamento va dimostrata la malafede dell'altro contraente.
Vizi della volontà
La volontà di uno dei contraenti si è formata non in maniera libera e spontanea, bensì in modo viziato a causa ed in conseguenza di un fattore esterno o del comportamento dell'altra parte o di un terzo.
Errore
Definizione Falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a concludere un contratto (errore motivo).
Falsa formulazione nel mezzo usato per esternare la volontà (errore ostativo).
Conseguenze L'errore comporta l'annullabilità del contratto sempre che sia essenziale e riconoscibile.
È quando cade:
- essenziale- sulla natura del contratto;
- Il dolo (i raggiri sono tali che senza di essi la parte non avrebbe mai stipulato) comporta l'annullabilità del contratto.
- Il dolo (i raggiri sono tali che senza di essi la parte avrebbe comunque stipulato anche se a condizioni diverse) comporta solo il diritto al risarcimento del danno.
- Il dolo del terzo estraneo al contratto comporta l'annullabilità del contratto solo se è noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
- Coazione psichica che agisce sulla volontà della vittima inducendola a stipulare per sottrarsi al male minacciato (violenza morale).
- Coazione materiale che esclude la volontà del contraente (violenza fisica).
sull'oggetto del contratto;- sulla natura o sulla qualità determinante dell'oggetto;- sull'identità o sulle qualità personali dell'altro contraente sedeterminanti del consenso.E' quando l'altra parte, usando la normale diligenza, inriconoscibilerelazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alla qualità deicontraenti, avrebbe potuto rendersene conto.
N.B.L'errore di diritto è l'errore determinato dalla falsa conoscenza dellenorme giuridiche e comporta l'annullabilità del contratto quando èessenziale, cioè è stato la ragione unica o principale del contratto, ericonoscibile.
L'errore di calcolo comporta soltanto la possibilità della rettifica, salvoche non si tratti di un errore sulla quantità determinante del consenso. In talcaso comporta l'annullabilità del contratto.
Riferimenti normativi Artt.1427 ss c.c. DoloDefinizione
Artifici o raggiri che inducono una parte a stipulare un contratto.
Conseguenze:
Riferimenti normativi: Artt. 1439 ss. c.c.
Violenza:
Definizione:
Conseguenze:
La violenza morale comporta l'annullabilità del contratto quando il male minacciato è ingiusto e notevole, anche se la minacci
provenienza di un terzo estraneo al contratto. Non comportano l'annullabilità del contratto né l'amminaccia di far valere un diritto, né il mero timore reverenziale. La violenza fisica comporta la mancanza della volontà e quindi la nullità del contratto. Riferimenti normativi: Artt. 1434 ss. c.c. Ipotesi di nullità: La nullità dell'atto negoziale è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l'atto presenta un vizio strutturale o una illiceità (inerenti uno dei suoi elementi essenziali) tanto grave da giustificare la reazione negativa dell'ordinamento, perché lesivo delle regole poste a tutela di valori superiori o di interessi generali. Sotto il profilo della causa, come sintesi degli effetti essenziali, gli atti di illiceità ed autonomia negoziale sono soggetti ad un duplice controllo: liceità (art. 1343 c.c.) e meritevolezza (art. 1322 c.c.). Causa: Nel valutare laL'ordinamento giuridico nega tutela agli interessi in contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico ed il buon costume. Nel valutare la meritevolezza dell'atto, l'ordinamento giuridico impone un controllo diretto per verificare l'idoneità dell'atto stesso a rispondere ad una funzione giuridicamente e socialmente utile, cioè ad attuare valori fondamentali.
L'illiceità della causa per contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume comporta la nullità del contratto. Il contratto è nullo anche quando la causa è illecita perché costituisce il mezzo per eludere le norme imperative (contratto in frode alla legge - art. 1344 c.c.).
Il contratto è nullo quando il motivo per il quale è stato concluso è illecito.
L'illiceità dei motivi rende il contratto nullo, a patto che tale motivo sia comune ad entrambe le parti e sia stato determinante del contratto.
Il contratto è quando è privo della causa (principio di causalità nullo - Mancanza della causa negoziale).
Il contratto è quando è privo dell'oggetto, oppure quando l'oggetto è nullo (Mancanza dell'oggetto e impossibile, indeterminato o indeterminabile).
Il contratto è altresì quando l'oggetto è illecito perché contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. L'illiceità dell'oggetto si estende infatti, in tal caso, all'intero contratto.
Il contratto è per mancanza della forma soltanto quando la legge lo considera nullo (Difetto della forma prevede espressamente perché reputa la forma elemento essenziale del contratto stesso - forma ad substantiam).
Recupero del negozio invalido - Nullità - Principio il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente (art. 1423 c.c.).
Eccezioni
(secondo un’impostazione dottrinaria) :conferma del testamento nullo (art.590 c.c.) conferma della donazione nulla (art.799 c.c.) trascrizione cd.sanante (artt. 2652 n.6 e 2690 n.3 c.c.) La nullità parziale del contratto o di una singola clausola importa laNullità delle singole nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebberoclausole del contratto concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità (art.1419c.c. – Il principio che trova applicazione è quellonullità parziale).della conservazione del negozio.N.B. L’essenzialità della clausola invalida è valutata ora in terminisoggettivi, avuto riguardo agli interessi perseguiti dalle parti al momentodella conclusione del contratto, ora in termini oggettivi, avuto riguardoall’idoneità o meno del contratto a produrre una qualche utilità per le partianche senza la clausola viziata.La nullità di
Una singola clausola non provoca la nullità del contratto quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (artt.1339 e 1419 2° comma c.c. - La sostituzione automatica di clausole). Il principio che trova applicazione è quello di realizzazione, attraverso l'atto di autonomia, di interessi di rango superiore.
Nei contratti conclusi fra più parti la nullità del vincolo di una sola parte non provoca la nullità dell'intero contratto a meno che la sua partecipazione plurilaterale non debba considerarsi essenziale, tenuto conto delle circostanze (art. 1420 c.c.). Il principio posto a fondamento dell'istituto è quello della conservazione del negozio nullo.
Conversione del negozio negozio nullo Conversione sostanziale "Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito"
e conferma il negozio annullabile, rendendolo valido retroattivamente. La convalida può avvenire in forma espressa o tacita. La convalida espressa avviene quando il soggetto legittimato dichiara in modo esplicito di voler confermare il negozio annullabile. La convalida tacita avviene quando il soggetto legittimato compie atti che dimostrano in modo inequivocabile la volontà di confermare il negozio annullabile. La convalida può avvenire anche in forma implicita, quando il soggetto legittimato si comporta in modo coerente con la volontà di confermare il negozio annullabile. La convalida ha effetto retroattivo, cioè il negozio annullabile viene considerato valido fin dal momento della sua stipulazione. La convalida può essere revocata solo se il negozio annullabile è stato convalidato in forma tacita o implicita. La convalida non può avvenire se il negozio annullabile è affetto da nullità assoluta o se il soggetto legittimato è inabile o incapace. La convalida è un istituto giuridico che permette di sanare un negozio annullabile, rendendolo valido e opponibile a terzi.