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Oggetto del contratto

L'articolo 1325 individua i requisiti essenziali del contratto, richiesti ai fini della validità dell'atto stesso. Per l'oggetto del contratto gli articoli di riferimento sono il 1346 e ss.

Requisiti dell'oggetto del contratto

1346: L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; questo è importante perché mancando tali requisiti l'atto è nullo.

1347: Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima del regolamento della condizione o della scadenza del termine.

1348: La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvo i particolari divieti della legge.

Già da queste disposizioni emerge la difficoltà nel dare la definizione di oggetto del contratto, perché sembrerebbe che a volte alluda alla prestazione (però noi abbiamo visto che il contratto non necessariamente dev'essere a effetti obbligatori, ma può avere anche effetti reali), poi c'è il riferimento alla cosa futura.

Interpretazioni e posizioni

L'autore del nostro manuale assume una posizione differente rispetto a quella che è la classica impostazione dei manuali, perché prima di tutto pone l'accento sulla necessità di distinguere nettamente:

  • L'oggetto dell'atto, come requisito essenziale della fattispecie negoziale, la cui mancanza o patologia determina l'invalidità della fattispecie;
  • L'oggetto del rapporto, che scaturisce dal compimento della fattispecie, la cui mancanza o patologia non determinano vizi genetici della fattispecie, ma anomalie che sorgono al momento della fase attuativa o esecutiva del contratto e possono essere causa di risoluzione.

Se a noi interessa per il momento soffermare l'attenzione sull'oggetto dell'atto come elemento essenziale della fattispecie negoziale, allora l’oggetto dell'atto non è un'entità materiale ma è un'entità logica: è questa la posizione del nostro manuale.

L'entità materiale su cui vanno a prodursi gli effetti dell'atto è un qualcosa che attiene ad un momento successivo, cioè all'esecuzione dell'atto.

Esempio: Nel caso di un contratto che ha ad oggetto un bene futuro, cioè che ancora non è venuto ad esistenza, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Tale contratto è già completo sotto il profilo della fattispecie perché l'entità logica è già presente: è solo il bene sul quale si andranno a produrre gli effetti che ancora non è venuto ad esistenza. Questo però è un qualcosa che attiene al momento successivo della produzione degli effetti che non riguarda il completamento della fattispecie, che è completa di tutti i suoi elementi, compreso l'oggetto se lo guardiamo come entità logica e non come entità materiale.

Quindi una cosa è il perfezionamento e la completezza della fattispecie, una cosa poi è il momento esecutivo e quindi l'attuazione di ciò che è stato rappresentato dalle parti: l'oggetto dell'atto è un'entità logica quindi non è materiale, anche se il più delle volte ci dev'essere corrispondenza tra le due entità.

Sono fattispecie complete anche il negozio avente ad oggetto cose designate in modo generico o da designarsi per relationem: in quest’ultimo caso gli autori dell’atto si limitano a indicare le modalità di una successiva precisazione mediante il rinvio ad una fonte esterna al contratto.

Un esempio è la valutazione di una cosa su cui i due contraenti non riescono a trovare un valore comune: può essere stimata in base al valore di mercato o da un terzo incaricato che la valuterà sulla base del valore di mercato o del suo insindacabile arbitrio (arbitraggio).

Requisiti dell'oggetto secondo l'articolo 1346

I requisiti dell’oggetto, indicati dall’articolo 1346 del codice civile, sono: la liceità, la possibilità e la determinatezza o determinabilità.

  • Possibilità: L’oggetto del contratto deve essere possibile: l’impossibilità dell’oggetto può essere materiale e giuridica. È materiale, quando l’oggetto è una cosa che non esiste oppure si tratta di una prestazione materialmente ineseguibile; giuridica, quando per legge è una cosa che non può formare oggetto di diritto (corpo umano). Sono giuridicamente impossibili anche i beni che la legge dichiara inalienabili o fuori commercio (beni demaniali). In ogni caso si tratta della inconfigurabilità di quel bene: secondo il nostro manuale dall'oggetto del contratto occorre distinguere quello che è il contenuto.
  • Determinatezza o determinabilità: L’oggetto è determinato quando è possibile ed è certa la sua identificazione; l’oggetto è determinabile quando, con stime di mercato o con metodi enunciati nel contratto, è possibile stimarlo e determinarlo.
  • Liceità: L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, o quando la prestazione dedotta in contratto è attività vietata. Dobbiamo distinguere l'illiceità dell'oggetto dalla illiceità della causa.

Esempi di illiceità

Esempio 1: Nell'ipotesi di un bene che sia extra-commercio, come l'esempio di un bene che fa parte del patrimonio dello Stato (demaniale), è evidente che in questo caso l'atto che riguarda un simile bene sarà un atto illecito per l'illiceità dell'oggetto perché nessun tipo di atto potrà essere posto in essere con quel particolare bene.

Esempio 2: Invece per quel che riguarda la "donazione di rene" abbiamo visto che non è un contratto, però in quel caso la donazione è consentita dall'ordinamento purché avvenga per spirito di liberalità: in questo caso la donazione del rene è possibile, invece l'atto fatto dietro corrispettivo in denaro non è consentito.

Questo ci consente di distinguere l'illiceità quando riguarda l'oggetto e quando riguarda il funzionamento causale dell'atto: dato che, nel primo caso nessun tipo di atto può essere posto in essere con quel particolare oggetto, è evidente che ci muoviamo nell'ambito della illiceità dell'oggetto; se invece è ammissibile la c.d. donazione di rene e non ammissibile la compravendita, significa che l’illecito riguarda il profilo causale.

Contratto

Il contratto è un accordo a struttura bilaterale operante nel settore dei rapporti patrimoniali: è questo che caratterizza il contratto e lo distingue dal negozio giuridico. Innanzitutto affrontiamo il profilo della causa del contratto.

Causa del contratto

Di causa il diritto romano non ne parlava affatto perché prevedeva solo una serie di atti e negozi formali e quindi il tema della causa non è proprio affrontato: è qualcosa su cui incominciano a riflettere gli studiosi di diritto naturale e del diritto canonico. È un tema molto importante perché la causa del contratto va ad individuare la giustificazione del contratto ed è quindi il meccanismo più importante per operare un controllo sugli atti di autonomia negoziale: è proprio operando sul profilo causale che ci rendiamo conto del perché dell'autonomia negoziale, perché la causa è la funzione dell'atto e quindi la giustificazione dell'operazione posta in essere.

Cosa si intende per causa del contratto? È uno dei requisiti essenziali del contratto, ma sul modo di intendere la causa ci sono stati molti dibattiti, ma comunque ancora non c'è un orientamento unanime.

Causa del codice del 1865, modellato su quello napoleonico (inizio 800): non si parla di causa del contratto ma si discorre di causa lecita per obbligarsi. È intesa come scopo perseguito dal singolo contraente nell'assumere l'obbligazione attraverso lo strumento contrattuale: dunque una concezione soggettiva del profilo causale in quanto si faceva riferimento alla volontà delle parti.

Codice vigente 1942: l’articolo afferma che la causa è un requisito fondamentale del contratto; esso esprime un diverso modo di guardare all'autonomia negoziale e contrattuale, in quanto tiene presente l'evoluzione dei rapporti economici e l'emergere di un diverso tipo di esigenza nell'ambito degli stessi, ossia la tutela dell'affidamento che porta al ridimensionamento del dogma volontaristico (oggettivizzazione del regolamento contrattuale).

Con il codice del 1865 si aveva una concezione soggettiva della causa (che portava ad una visione atomistica del meccanismo contrattuale, perché se c'erano più obbligazioni bisognava andare a vedere la causa di ogni singola obbligazione): il contratto era visto come un’obbligazione e la causa si risolveva nello scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto, cioè il contratto era valutato dal punto di vista dei contraenti (causa compratore raggiungimento della proprietà della cosa; causa venditore conseguimento del prezzo).

Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, il contratto non è visto più come una mera obbligazione e la causa si risolveva prima nella ragione economica-giuridica del negozio, poi nella ragione economico-sociale riguardante quegli atti negoziali che realizzavano una funzione socialmente utile, la cui causa (tipica) era già disciplinata dall’ordinamento.

La regolamentazione posta in essere dalle parti era tutelata se oltre ad essere lecita era anche portatrice di finalità generali fissate dall’ordinamento del quale costituiva uno strumento di attuazione, così da negare la tutela a quei negozi che erano improduttivi. Pertanto la causa aveva il ruolo di controllare che i fini

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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