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Intesa nello schema tipico

C'è inoltre una diversità di disciplina: mentre la causa è elemento essenziale del negozio ed è rilevante a molteplici fini, i motivi sono normalmente irrilevanti, salvo se illeciti e comuni a entrambe le parti. Invece se la causa è intesa quale sintesi degli effetti essenziali, il motivo costituisce il concreto interesse di una o di entrambe le parti non dedotto nel concreto regolamento da esse predisposto.

Astrazione causale. Il nostro ordinamento è retto dal principio di causalità: ogni attribuzione deve avere una sua valida giustificazione causale. Non è sufficiente che le parti si accordino al fine della validità dell'atto (mero consenso), in quanto gli atti di autonomia non sono meritevoli di tutela in sé, ma solo nella misura in cui realizzano interessi meritevoli di tutela. Dunque è da escludere la configurabilità dei negozi o contratti astratti, cioè quegli.

attinegoziali per la cui validità si possa prescindere dall'elemento causale: è soprattutto inconfigurabile l'astrazione causale se in chiave assoluta (astrazione assoluta o sostanziale). È vero inoltre che in alcune ipotesi il problema legato alla causa si atteggia in modo peculiare e diverso da quello che abbiamo esaminato fino ad ora: compravendita → il trasferimento del diritto trova la sua giustificazione causale in un assetto più complesso, perché al trasferimento del diritto corrisponde il pagamento di una somma di denaro; mandato un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse e a volte anche in nome di un altro soggetto; donazione l'effetto dell'arricchimento di un soggetto trova la sua giustificazione nel c.d. spirito di liberalità. Si tratta tutti di contratti che hanno una causa interna e questa causa incide profondamente sulla validità dell'atto. Abbiamo però ipotesi in

Cui l'incidenza del profilo causale varia a seconda dei modi in cui opera la causa: il c.d. pagamento traslativo oppure i c.d. contratti attributivi di esecuzione.

Esempio: con il mandato abbiamo visto che un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto, ma non necessariamente in nome di quest'ultimo.

Se il mandatario () ha la PROCURA, gli effetti dell'atto che compie con il rappresentante terzo si riflettono immediatamente e direttamente sulla sfera giuridica del mandante ().

Se non c'è procura il mandatario sarà obbligato a compiere un nuovo atto per trasferire al mandante l'effetto dell'atto che aveva compiuto.

Tale atto successivo avrà quindi una causa esterna perché si giustifica nell'ambito di un'operazione negoziale più complessa che parte dal mandato e che va al compimento di un atto che è stato posto in essere in esecuzione del mandato stesso.

(astrazione relativa o semplice). Nel pagamento traslativo, il trasferimento è fatto in attuazione di un precedente rapporto; nel contratto attributivo di esecuzione, la sua giustificazione nasce dal fatto che un soggetto ha agito in attuazione di un rapporto sottostante c.d. fondamentale (in questo caso il mandato). Un qualsiasi difetto del rapporto fondamentale renderebbe priva di giustificazione l'attribuzione che dovrà considerarsi indebita e quindi suscettibile di ripetizione: l'azione di ripetizione ha carattere strettamente personale, per cui gli eventuali effetti degli atti restano fermi e saldi rispetto a terzi di buona fede, ma non rispetto alle parti. La parte interessata al rilievo della mancanza o della illiceità della causa avrebbe il potere di paralizzare o di eliminare gli effetti giuridici già prodotti. Si configura l'astrazione processuale o formale nelle ipotesi di promessa di pagamento e ricognizione di debito: entrambi sono negozi

causali dove colui a favore del quale è fatta la promessa o il riconoscimento (cioè il creditore), è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, infatti l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria. C'è quindi un'inversione dell'onere della prova, in quanto sarà il debitore, che ha compiuto i suddetti atti, a dover provare la mancanza o l'illiceità della causa (es.: la riconoscimento di debito operata dal debitore, esonera il creditore dal dimostrare l'esistenza del credito quando richiede l'esecuzione della prestazione; sarà il debitore in tal caso, a dover dimostrare che la prestazione non è dovuta).

Atipicità e tipicità.

L'autonomia privata può atteggiarsi anche nell'adozione di schemi atipici (innominati) e quindi non solo quelli tipici.

I contratti atipici sono ammessi dall'ordinamento ma solo se leciti e meritevoli di tutela:

con patto di riservato dominio, né contratto di finanziamento, ma un contratto autonomo e atipico. L'atipicità giuridica si riferisce alla mancanza di una specifica disciplina normativa che regoli quel determinato schema contrattuale. Questo significa che il legislatore non ha ancora previsto delle norme specifiche per regolare tale tipo di contratto. D'altra parte, si parla anche di atipicità sociale, che indica la diffusione di quel modello di operazione nella pratica degli affari. Spesso i contratti atipici vengono definiti come contratti misti, in quanto racchiudono elementi propri di più tipi negoziali. Ad esempio, il leasing è un'operazione che comprende elementi propri del contratto di locazione, della vendita con patto di riservato dominio e del contratto di finanziamento. Tuttavia, si sostiene che questi elementi propri di diversi schemi contrattuali nel leasing hanno una loro unitarietà, che fa sì che il leasing non sia né un contratto di locazione, né di vendita con patto di riservato dominio, né di finanziamento, ma un contratto autonomo e atipico.corrispondente. Il leasing è un contratto atipico che non rientra né nella categoria dei contratti di riservato dominio né dei contratti di finanziamento. Questa peculiarità rende il leasing un'operazione complessa, che presenta una molteplicità di schemi contrattuali. Pertanto, si preferisce considerare il leasing come un contratto atipico piuttosto che come un contratto misto, per sottolineare la sua specifica caratterizzazione, che è diversa da quella di ogni singolo contratto. Il problema dei contratti misti riguarda la valutazione della meritevolezza e l'individuazione della disciplina applicabile. A tal riguardo, sono state delineate due diverse teorie: 1. Teoria dell'assorbimento: questa teoria prevede l'applicazione della disciplina dello schema contrattuale prevalente, ma comporta la cancellazione dell'atipicità del contratto. 2. Teoria della combinazione: secondo questa teoria, si procede alla frammentazione dell'operazione e si applica la disciplina corrispondente a ciascun elemento specifico di uno schema contrattuale.

corrispondente. Chiaramente non è questa la posizione del nostro manuale che è stata più volte ribadita quando si è parlato del rifiuto della tecnica della sussunzione: il nostro manuale dice che bisogna applicare la normativa maggiormente compatibile all'assetto di interessi unitariamente considerato, dando rilievo a tutte le peculiarità di questo assetto di interessi.

Il Perlingieri afferma che: La teoria dell'assorbimento è inadeguata perché nel momento in cui si applica la disciplina del contratto prevalente, si cancella l'atipicità del contratto posto in essere perché finisce col trattare il contratto come uno schema tipico, che tale non è.

La teoria della combinazione neanche può essere presa in considerazione perché dà una visione spezzettata e noi dobbiamo considerare l'operazione nella sua unitarietà.

Infine non bisogna confondere il contratto misto con quello collegato:

Il collegamento negoziale è un fenomeno per cui noi poniamo in essere atti di autonomia distinti l'uno dall'altro, ciascuno dei quali con una propria funzione, però sono funzionalmente collegati fra loro, di modo che le vicende dell'uno si riflettono anche sugli altri.

Forma del contratto

Alla forma fa espressamente riferimento l'articolo 1325 che la indica tra i requisiti essenziali del contratto, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Da questo articolo capiamo che la forma non è sempre requisito prescritto, infatti abbiamo contratti c.d. a forma libera (contratti che hanno come requisiti l'accordo, l'oggetto e la causa) e negozi formali a forma vincolata (quei contratti che a questi tre requisiti aggiungono quello della forma).

Cosa si intende per forma dell'atto?

In senso lato la forma sta ad indicare il modo in cui viene esteriorizzata la volontà negoziale. È stato inoltre

soggetto abilitato dalla legge, che attesta l'avvenuta manifestazione di volontà delle parti in modo solenne e autentico. La scrittura privata, invece, è un documento redatto dalle parti stesse o da un terzo, che attesta l'avvenuta manifestazione di volontà in forma non solenne. Entrambi questi requisiti formali sono necessari affinché l'atto abbia rilevanza giuridica e possa produrre i suoi effetti. È importante sottolineare che la forma non riguarda solo l'aspetto esteriore dell'atto, ma anche la sua validità e la sua efficacia. Pertanto, è fondamentale rispettare i requisiti formali previsti dalla legge al fine di evitare la nullità dell'atto stesso. In conclusione, la forma assume un ruolo di grande importanza nel diritto, poiché garantisce la certezza e la stabilità delle relazioni giuridiche.pubblicità e validità dell'atto. La forma può essere di diversi tipi, tra cui l'atto pubblico e la scrittura privata. L'atto pubblico è redatto da un pubblico ufficiale autorizzato e attribuisce pubblica fede al luogo in cui è formato. Questo tipo di forma è particolarmente importante per garantire la validità dell'atto. La scrittura privata, invece, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. Questo significa che la scrittura privata è considerata valida fino a quando non viene contestata la sua autenticità. Nel caso dei negozi solenni, si fa riferimento alla forma come atto pubblico o scrittura privata. Questo significa che la forma assume un ruolo ancora più ristretto e specifico. Nel vecchio codice del 1865, la forma non era considerata un requisito fondamentale del contratto, ma aveva solo valore probatorio. Tuttavia, il codice del 1942 ha indicato esplicitamente la forma come un requisito essenziale del contratto. Quindi, la forma ha una duplice funzione nel nostro ordinamento: da un lato, garantisce la pubblicità e la validità dell'atto; dall'altro, è un requisito essenziale del contratto stesso.La validità dell'è un concetto importante nel contesto dell'HTML.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Capobianco Ernesto.