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Principi e limitazioni

Per successione si intende il fenomeno per cui un soggetto (successore o avente causa) subentra ad un altro (autore o dante causa) nella titolarità di uno o più situazioni giuridiche attive o passive o anche c.d. di fatto. (possesso ai sensi del 1146). Per patrimonio intendiamo l’insieme dei rapporti giuridici dei quali il de cuius era titolare, indipendentemente dal valore economico. Statisticamente parlando, nella maggior parte dei casi, le vicende successorie sono inter vivos, sebbene culturalmente il giurista civilistico abbia avuto una maggiore sensibilità e riguardo per le successioni mortis causa, sì che quando si discorre di successione senza specificare alcun aggettivo, come dimostrabile anche dal secondo libro del codice, ci si riferisce implicitamente a quelle mortis causa, dando quasi per scontato la dovuta precisazione.

Oggetto della successione mortis causa

Oggetto della successione mortis causa sono di regola le situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale, nonché atti precontrattuali, irrevocabili e dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa; risultano invece intrasmissibili le situazioni legate alla persona del titolare, quali: diritti della personalità, rapporti e gli stati famigliari, diritto morale, di autore, diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare (uso, abitazione e usufrutto), diritto dagli elementi e non solo.

Analizzando il codice si intuisce la grande tutela che è stata posta alla famiglia tramite la successione mortis causa, sì che in mancanza di contraria volontà del defunto, il patrimonio ereditario è destinato alla famiglia in senso lato (parenti entro il sesto grado, esclusi gli affini); i componenti della famiglia in senso stretto (coniugi, discendenti, e in mancanza ascendenti).

Fonti della successione mortis causa

Fonti della successione mortis causa ai sensi del 457 sono:

  • Successione legittima (ex lege): l’ordinamento prevede una disciplina legale suppletiva, qualora il de cuius non abbia disposto in vita tramite testamento (o nei casi in cui questo sia nullo) di determinate situazioni trasmissibili, interviene con funzione suppletiva ai sensi del 565 ss., che determinano la successione universale del coniuge e dei parenti del defunto, o stato, e in talune ipotesi ex 540/548/580/594, una successione a titolo particolare;
  • Successione testamentaria: disciplinato dal 587 e seguenti, il testamento è l’unico atto, o meglio negozio, con il quale la persona fisica può disporre, a titolo universale o particolare a contenuto patrimoniale e non e in tutti in parte, del patrimonio per il tempo successivo alla morte.

Modo di distinzione della successione “a titolo”

  • Universale: attribuisce la qualità di erede (o in caso di pluralità di successori, di coeredi), ha ad oggetto l’asse ereditario o una quota di esso, si estende ai rapporti facenti capo al defunto anche se questi non ne fosse a conoscenza e determina la responsabilità illimitata dell’erede (salvo beneficio di inventario ex 484 ss.) per i debiti e i pesi ereditari (752);
  • Particolare: attribuisce al legatario una o più situazioni patrimoniali determinate, senza che subentri nel complesso patrimoniale trasmissibile del de cuius (c.d. asse ereditario). A differenza della successione a titolo universale, il legatario si distingue per la responsabilità (limitata ai pesi ereditari e al valore del legato) all’acquisto (automatico nel legato di specie, salvo rinunzia), alla trasmissione del possesso (accessione e non successione) e all’insensibilità alle sopravvenienze attive e passive successive all’acquisto del legato.

Patti successori

La legge vieta esplicitamente determinate tipologie di patti successori, che si distinguono in 3 specie:

  • Patti successori istitutivi o confirmativi: accordo tra ereditando e futuro chiamato all’eredità con il quale il primo si obbliga a chiamare l’altro.
  • Patti successori dispositivi: accordo tra disponente e terzo, con il quale il primo trasferisce o si obbliga a trasferire ad un terzo l’eredità non ancora conseguita.
  • Patti successori rinunziativi: prevedono la rinunzia ai diritti derivanti da successione non ancora aperta; i legittimari in particolare ante mortem non possono rinunziare la quota a loro riservata.

Procedimento successorio

Apertura della successione ed eredità giacente

La morte di una persona determina l’apertura della sua successione, sì che l’ordinamento pone molta importanza alla capacità di determinare il momento e luogo in cui si verifica l’apertura della successione, ma di norma si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Aperta la successione, occorre vedere a chi spetta l’asse ereditario o i singoli beni e si parla di vocazione ereditaria, quale indicazione di colui che è chiamato all’eredità.

Il procedimento che determina l’acquisto dell’eredità o del legato è costituito da più fasi logicamente distinte: vocazione, delazione e acquisto. La vocazione è la chiamata del successore/i fatta col testamento o, in via suppletiva, dalla legge: se nel primo caso, il successore è designato già prima dell’apertura della successione, nel secondo la designazione avviene per opera di legge; tra i designati e vocati si distinguono quello rispetto agli altri di grado poziore, il quale ha diritto immediato all’atto successorio. In virtù della delazione, vocato/chiamato-delato ha il diritto alla successione, ereditaria o legataria, tuttavia questo non acquista automaticamente la titolarità dei diritti, ma è tenuto ad una dichiarazione di volontà detta accettazione (o adizione dell’eredità) dell’eredità o il legato, la cui ha efficacia retroattiva fino all’apertura della successione.

Questa fase per la successione a titolo universale si caratterizza per l’incertezza sull’acquisto per il chiamato: può darsi che il chiamato accetti immediatamente o può darsi che faccia passare qualche tempo per riflettere se gli convenga o meno accettare (tale attesa può essere cessata tramite l’actio interrogatoria, 481, con il quale chiunque abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta l’eredità) o perché la vocazione è condizionata, indiretta o differita.

Nell’intervallo tra la morte del de cuius e l’accettazione del chiamato, il patrimonio (c.d. vacante) dell’ereditario rimane senza un titolare attuale dei rapporti che ne fanno parte. Due sono allora le situazioni che si possono delineare:

  • Qualora non sia ancora intervenuta l’accettazione da parte del chiamato e questo non si trovi nel possesso dei beni ereditati, si può provvedere alla nomina di un curatore per la c.d. eredità giacente, il quale, dopo aver proceduto all’inventario, cura l’amministrazione dell’eredità con funzioni essenzialmente conservative: può anche pagare debiti ereditari utilizzando le disponibilità finanziare del de cuius, previa autorizzazione del giudice; qualora l’eredità sia accettata, il curatore cessa dall’ufficio e deve rendere conto dell’amministrazione.
  • Qualora il chiamato accetti o si trovi nel possesso dei beni ereditati, termina la situazione di incertezza e allo stesso sono concessi limitati poteri di conservazione del patrimonio ereditario (anche azioni possessorie, atti conservativi, di vigilanza, amministrazione temporanea, ecc.).

L’ultima fase del procedimento successorio consiste nell’acquisto dell’eredità o del legato con efficacia retroattiva, senza alcuna mancanza giuridicamente per il patrimonio del titolare.

Capacità di succedere

È capace di succedere, quale espressione della capacità giuridica delle persone, fisiche e giuridiche, qualunque persona fisica che sia già nata e sia ancora in vita; in via eccezionale è assicurata anche a coloro che al tempo dell’apertura della successione erano solamente concepiti (o presunti tali) e, nei limiti della successione testamentaria, possono succedere anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell’apertura della successione. Le persone giuridiche sono generalmente capaci di succedere solo per testamento; gli enti, salvo le società, per l'accettazione o acquisto devono avere una autorizzazione governativa.

Indegnità

L’indegnità è inidoneità del soggetto a subentrare nei rapporti che facevano capo al defunto, in virtù della sua incompatibilità morale dovuta a comportamenti volontari contro la persona, fisica o morale, o il patrimonio del de cuius o dei stretti congiunti; tale istituto non è automatico ma deriva da sentenza del giudice di carattere costitutivo; l’indegnità può essere rimossa tramite la riabilitazione o provvedimento di reintegrazione, che tuttavia presuppone la rimozione da parte del de cuius tramite nuovo testamento o negozio. Es. non tradizionale di indegnità è quello del genitore al figlio che sia decaduto dalla potestà.

Rappresentazione

Istituto in forza del quale i discendenti legittimi o naturali (c.d. rappresentanti) subentrano al loro ascendente (il chiamato-delato o rappresentato) nel diritto di accettare un lascito, qualora il secondo non possa (premorienza del rappresentato al de cuius, commorienza di entrambi, indegnità del primo rispetto al secondo, diseredazione dal de cuius o sua scomparsa) o non voglia (rinunzia all’eredità o rifiuto del legato) succedere. Possibili rappresentati possono essere un figlio, fratello/sorella del de cuius, quindi una persona con stretto rapporto di parentela. La delazione è qui indiretta ed è esclusa nel caso in cui il de cuius abbia per testamento provveduto alla sostituzione come vocato del rappresentato.

Diritto di accettare l’eredità

Il vocato-chiamato ha diritto di accettare l’eredità per primo e può esercitarlo in negativo (rinunziando all’eredità o rifiutando il legato) o in positivo (con l’accettazione e l’acquisto); se invece il delato, senza rinunziare o accettare l’eredità o legato, muore dopo l’apertura della successione, il diritto spettante gli è trasmesso ai vocati per testamento o per legge.

Acquisto e perdita dell’eredità

Accettazione dell’eredità

L’acquisto dell’eredità necessita di una accettazione, quale negozio unilaterale, irrevocabile e recettizio:

  • Espressa: riguarda la esplicita manifestazione della volontà di acquistare l’eredità. La forma e il contenuto di questa accettazione variano a seconda che si tratti di accettazione pura e semplice, per cui è richiesta la dichiarazione in atto pubblico o in scrittura privata; con l’accettazione pura e semplice, avviene la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede, sì che questo potrebbe essere tenuto al pagamento dei debiti del de cuius, anche se superino l’attivo che arriva dall’eredità. O accettazione con beneficio di inventario, necessariamente fatta tramite dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente; con il beneficio di inventario non avviene la confusione dei patrimoni e l’erede è responsabile solo nei limiti di quanto ereditato.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
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