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RAPPRESENTAZIONE

Istituto in forza del quale i discendenti legittimi o naturali (c.d. rappresentanti) subentrano al loro

ascendente (Il chiamato-delato o rappresentato) nel diritto di accettare un lascito, qualora il

secondo non possa (premorienza del rappresentato al de cuius, commorienza di entrambi,

indegnità del primo rispetto al secondo, diseredazione dal de cuius o sua scomparsa) o non voglia

(rinunzia all’eredità o rifiuto del legato) succedere. Possibili rappresentati possono essere un figlio,

fratello/sorella del de cuius, quindi una persona con stretto rapporto di parentela. La delazione è

qui indiretta ed è esclusa nel caso in cui il de cuius abbia per testamento provveduto alla

sostituzione come vocato del rappresentato.

DIRITTO DI ACCETTARE L’EREDITA’

Il vocato-chiamato ha diritto di accettare l’eredità per primo e può esercitarlo in negativo

(rinunziando all’eredità o rifiutando il legato) o in positivo (con l’accettazione e l’acquisto); se

invece il delato, senza rinunziare o accettare l’eredita o legato, muore dopo l’apertura della

succesione, il diritto spettante gli è trasmesso ai vocati per testamento o per legge.

ACQUISTO E PERDITA DELL’EREDITA’

ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

L’acquisto dell’eredità necessita di una accettazione, quale negozio unilaterale, irrevocabile e

recettizio:

- Espressa: riguarda la esplicita manifestazione della volontà di acquistare l’eredità. La forma

e il contenuto di questa accettazione variano a seconda che si tratti di accettazione pure e

semplice, per cui è richiesta la dichiarazione i nato pubblico o in scrittura privata; con

l’accettazione pura e semplice, avviene la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello

dell’erede, sì che questo potrebbe essere tenuto al pagamento dei debiti del de cuius,

anche se superino l’attivo che arriva dall’eredità. O accettazione con beneficio di inventario,

necessariamente fatta tramite dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del

tribunale competente; con il beneficio di inventario non avviene la confusione dei patrimoni

e l’erede è responsabile solo nei limiti di quanto ereditato: nello specifico l’erede conserva i

diritti e gli obblighi che aveva con il defunto; non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e

dei legati ultra vires oltre il valore dei beni a lui pervenuti; i creditori del defunto ed i legatari

hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede, ma questi

possono domandare la separazione dei beni del dfunto da quelli dell’erede.

- Tacita: si ha quando il vocato-delato all’eredità compie un atto o dichiarazione che

presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare

se non nella qualità di erede, quale l’atto di disposizione di beni dell’eredità o la rinunzia

traslativa all’eredità. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione termine in quanto

la dichiarazione è un actus legitimus.

- Presunta: nelle ipotesi previste dalla legge, il delato che sia in possesso di beni ereditari (o

li abbia sottratti o nascosti) e non abbia accettato con beneficio di inventario, diventa erede

per il semplice decorso del tempo e senza possibilità di rinunzia.

L’accettazione espressa o tacita viziata da violenza morale o dolo può essere annullata, purché

sia fatta istanza entro 5 anni dal giorni in cui la violenza sia cessata o il dolo scoperto; l’errore la

rende invalida solo quando è ostativo. Per accettare occorre la piena capacità di agire e naturale,

in caso contrario sono soggetti legittimati ad accettare il rappresentante legale (con

autorizzazione), il volontario (con procura), curatore fallimentare, gestore di affari altrui, ma non il

creditore personale del delato che agisce in surrogatoria. A seguito dell’accettazione, il delato

diventa erede per l’intero o una quota del patrimonio del de cuius e gli effetti retroagiscono sino al

momento dell’apertura della successione. Il diritto di accettazione si prescrive in 10 anni.

RINUNZIA ALL’EREDITA’

È una dichiarazione unilaterale non recettizia necessariamente espressa e formale, con la quale il

vocato-delato dismette volontariamente il diritto di acquistare l’eredità o il legato; dichiarazione

che deve essere ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente. Richiede la piena

capacità di agire, in caso contrario necessita della rappresentanza di tutore o curatore e non può

essere sottoposta a condizioni o termini. Circa gli affetti, chi rinuncia è considerato come se non

fosse mai stato chiamato (retroattività della rinunzia) e le altre conseguenze dipendono a seconda

che si tratti di:

- Successione legittima: la parte di colui che rinuncia va a favore di coloro che concorrono con il

rinunziante (diritto di accrescimento); se il rinunciante è solo nel grado (figlio unico del de cuius)

invece l’eredità si devolve ai chiamati di grado ulteriore.

- Successione testamentaria: qualora il testatore abbia previsto il caso delle rinuncia ed abbia

disposto una sostituzione, la quota del rinunciata si devolve allora alla persona indicata dal

testatore; se invece non è disposta una clausola di sostituzione, torna ad operare la

rappresentazione o l’accrescimento (se mancano i presupposti della rappresentazione).

Il rinunciatario o chi per lui legittimato, può revocare la rinuncia, perché il diritto non si sia

prescritto e non vi sia stata nel frattempo l’accettazione da parte del chiamato ulteriore o

l’accrescimento dia favore di altri coeredi. Come l’accettazione, può essere impugnata solo per

violenza o dolo, mentre quella per errore è esclusa.

PETIZIONE DELL’EREDITA’ ED EREDE APPARENTE

Spetta all’erede l’azione di petizione dell’eredità, volta al riconoscimento della qualità di erede nei

confronti di chiunque possegga beni ereditari sì da conseguirne la restituzione; è quindi a titolo

universale (a differenza dell’azione di rivendicazione) e assoluta. La legittimazione attiva di questa

azione spetta all’erede, al chiamato-delato e all’acquirente dell’eredità; in via surrogatoria anche ai

creditori personali delle’erede e al curatore fallimentare. Circa invece legittimati passivi, sono i

possessori o detentori di beni di una certa eredità, senza titolo o a titolo di erede. Tale azione è

imprescrittibile, salvo usucapione sui singoli beni. La tutela dell’erede che agisce in petizione,

trova dei limiti con il principio dell’apparenza e l’affidamento dei terzi acquirenti dei beni ereditari in

buona fede a titolo oneroso.

SUCCESSIONE DEI LEGITTIMARI

SUCCESSIONE NECESSARIA E CATEGORIE DI LEGITTIMARI

L’ordinamento pur consentendo al singolo di disporre dei propri beni mediante testamento per il

tempo in cui avrà cessato di vivere, per il principio di solidarietà familiare, qualora vi siano

determinati categorie di successibili, una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a

questi. La quota che la legge riserva a questi si chiama quota di legittima o riserva e i successibili

che vi hanno diritto sono detti legittimari o riservatari o successori necessari e non devo essere

confusi con i successori leggimi, cioè cloro ai quali l’eredità viene devoluta ex lege in mancanza di

testamento.

La categoria dei legittimari comprende:

- Coniuge: detiene la quota riservata più consistente e tutelata, al pari di ogni altro

legittimario, che comprende sia il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza

famigliare, sia il diritto di uso dei mobili.

- Figli: quelli legittimi e naturali sono trattati in modo eguale tra loro, salvo proposta dei figli

legittimi di proporre al figlio naturale la commutazione, in denaro o beni immobili ereditati,

della sua quota di riserva.

- Ascendenti legittimi (non naturali): quali i genitori, fratelli e sorelle discendenti di questi; tutti

soggetti che succedono qualora il de cuius muoia senza lasciare prole.

RIUNIONE FITTIZIA

Qualora alla morte del de cuius, si accerti che egli ha pretermesso o leso i legittimari, non

attribuendo loro nulla o meno di quanto spetti, questi, tramite azione di riduzione, possono

determinare l’inefficacia nei loro confronti degli atti compiuti dal de cuius a titolo di liberalità; è

prevista anche l’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dei donatari e successori. Il

legittimario pretermesso può far valere la quota riservata contro il relictum o del donatus, solo a

seguito di apertura della successione.

Quando all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue

idealmente in due parti: disponibile (quota dell’asse di cui il testatore era libero di disporre) o

riserva (quota della quale non poteva disporre); è vietato imporre sulla legittima pesi o condizioni.

Il principio dell’intangibilità della legittima. Altre eccezioni al principio derivano dalla cautela

sociniana e legato in sostituzione di legittima (evita il frazionamento o lo stato di comunione, di

certi cespiti: il testatore può infatti disporre un legato a favore di un legittimario che ha facoltà di

sceglie tra l’acquisto del legato, restando in caso legatario, o esperire l’azione di riduzione per

ottenere la legittima, diventando erede pretermesso). Per verificare se i legittimario abbia ricevuto

quanto gli spetta, egli può procedere ai sensi del 556 con la riunione fittizia, operazione di calcolo

consistente nell’accertamento del valore dell’asse ereditario al netto dei debiti (si vuole

considerare solo l’attivo ereditario); sull’asse ereditario attivo ottenuto si calcola poi la quota di cui

il testatore poteva disporre.

TUTELA DEL LEGITTIMARIO, comprende due azioni:

- Azione di riduzione: se a seguito di riunione fittizia (operazione preliminare), risulta che le

disposizioni testamentarie e le donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva

disporre, tramite questa azione ciascun legittimario può agire per la riduzione delle varie

disposizioni lesive, nella misura necessaria a soddisfare le pretese del legittimario; la legge

prevede che l’azione abbia efficacia prima le disposizioni testamentarie, che vengono

diminuite proporzionalmente; se non sia sufficiente ad integrare la legittima, si procede alla

riduzione delle donazioni. Legittimati attivi sono i legittimari e i loro eredi, nonché gli aventi

causa del legittimario leso e in via surrogatoria i creditori personali del legittimario; sono

legittimari passivi beneficiari della porzione indisponibile contro i loro eredi, sì

Dettagli
A.A. 2013-2014
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.