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La codificazione giurisprudenziale in Europa

In Europa la codificazione nasce per ragioni contingenti, trovando ispirazione nelle più diverse correnti ideologiche o filosofiche, dal giusnaturalismo al romanticismo, e nell'esigenza di certezza del diritto. Alle consuetudini (leggi non scritte tramandate di generazioni in generazioni) si affiancano le fonti più diverse che, collocate in uno stato grande quale poteva essere all'epoca la Francia, rendono eccessivamente gravosa la conoscenza del diritto. Soltanto dopo la rivoluzione francese, con Napoleone, si ha realmente il primo codice civile, fondato su una tradizione giurisprudenziale e teorica.

In Italia si assiste ad una situazione diversa dovuta alla pluralità di stati. Nonostante la presenza di scuole contrarie alla codificazione, ogni stato si detta un proprio codice. In questa situazione sopravviene l'unità d'Italia: sorge l'esigenza di uniformare le leggi nel territorio nazionale e prevale la ragione.

politica.Il primo codice, a tratti tradizione di quello francese , consente alla giurisprudenza, diadeguare le norme in esso contenute alla realtà italiana.Il codice del 1865 può dirsi il codice dell’unità d’Italia, abolendo tutti i codici pre-unitari.Sulle orme del codice napoleonico, pone al centro dell’ordinamento la proprietà privata, inparticolare la proprietà immobiliare terriera.Il codice civile del 1942 invece pone al centro dell’attenzione l’impresa, l’attività produttiva,la regolamentazione del lavoro.Negli anni del regime fascista si completa il processo di codificazione in materia dinavigazione aerea e marittima, nasce il codice di diritto della navigazione; il processo trovaregolamentazione nel codice di procedura penale e civile, mentre il diritto penale ha la suadisciplina nel codice di diritto penale del 1930.Gli anni della guerra prima, e la caduta del regime dopo segnano lo sfascio dello

Statocorporativo

La codificazione fascista continua ad essere la “forma giuridica della Repubblica” benché il suo contenuto vada lentamente mutando.

Prima la dottrina, poi la giurisprudenza iniziano una nuova fase dell’evoluzione giuridica, che naturalmente non manca d’influenzare il diritto civile.

Il primo ventennio di democrazia si caratterizza per la riorganizzazione delle Stato senza eccessive riforme.

I primi anni ’60 sono anche quelli della massima espansione economica: il sindacato assume consapevolezza della sua forza. Giungono gli anni delle lotte delle categorie dei lavoratori si pensi allo Statuto dei lavoratori, alla legge sulla casa, al divorzio, al nuovo diritto di famiglia.

Tra le riforme più importanti, particolare rilievo assumono la L. 23/12/1978 n° 833, che si propone il riordino del settore sanitario; le innovazioni in tema di FUSIONE SCISSIONE E BILANCI delle società di capitali; il codice in materia di protezione dei

DATI PERSONALI; la c.d. "legge Biagi" sul lavoro ecc. Il codice del 1942 ha certamente perduto la centralità di un tempo. Il ruolo unificante del sistema è svolto, sempre più incisivamente, dalla Corte Costituzionale. Nello Stato moderno, scaturito dalla rivoluzione Francese, il diritto soddisfa l'esigenza di un ordine nella società. Lo stato ha soltanto o prevalentemente la funzione di mantenere l'ordine; è uno stato di Polizia.

Si è anche lontani dal diritto alla vita libera e dignitosa garantita dalla Costituzione.

ORDINAMENTO GIURIDICO E COMPLESSITÀ

È bene chiarire che è parte dell'ordinamento giuridico tutto ciò che concorre ad ordinare, cioè a regolare tutti i fenomeni che caratterizzano una comunità organizzata di persone. È vero che non c'è societas senza ius, ma è anche vero che lo ius è parte della societas, che dipende dal tipo di societas.

e viceversa. La complessità può essere: - UNIFORME quando i principi fondamentali dell'ordinamento sono contenuti in norme dello stesso rango di tutte le altre e per questo l'ordinamento non conosce una gerarchia delle norme. - COMPOSITA quando le norme di rango inferiore non possono che essere conformi e quindi compatibili con quelle superiori. Tale complessità è tipica dei sistemi giuridici con costituzioni rigide. La complessità che si articola in più livelli può essere RIGIDA (e quindi consentire integrazioni tra i diversi livelli), ma può essere anche FLESSIBILE nelle sue articolazioni. La complessità, infine, può essere: - APERTA a principi e regole accreditate negli altri paesi; - CHIUSA in un sistema normativo. L'ordinamento giuridico non si esaurisce nella complessità della sua genesi, è data dall'impatto con il sistema socio-culturale di appartenenza. La complessitàdovrà fare riferimento alla Costituzione. La norma costituzionale, infatti, stabilisce i principi fondamentali dell'ordinamento e garantisce i diritti e le libertà dei cittadini. Oltre alla norma costituzionale, nell'ordinamento possono essere presenti altre fonti del diritto, come le leggi, i regolamenti, i trattati internazionali e la giurisprudenza. Queste fonti contribuiscono a definire e regolare i rapporti tra i cittadini e lo Stato, nonché tra i diversi soggetti all'interno della società. L'ordinamento dipende anche dall'organizzazione dei poteri che governano. In uno Stato democratico, ad esempio, i poteri sono generalmente suddivisi in tre rami: il potere legislativo, che ha il compito di legiferare; il potere esecutivo, che ha il compito di governare e amministrare; e il potere giudiziario, che ha il compito di giudicare. Infine, l'assetto effettivo del legiferare e del giudicare è determinante per l'ordinamento. Ciò significa che non basta avere delle norme scritte, ma è necessario che queste vengano applicate in modo coerente e imparziale. La corretta applicazione delle norme da parte dei giudici e l'efficacia dell'azione legislativa sono fondamentali per garantire la stabilità e la giustizia dell'ordinamento.deve partire dal concetto di centralità, quest'ultima non è cosa diversa dalla supremazia, essa è data dal suo ruolo nel sistema. In un ordinamento complesso e gerarchicamente articolato la centralità non può che corrispondere alla supremazia. Vediamo ora il problema delle lacune presenti nel nostro ordinamento. Il giudice applica la normativa più adeguata al caso concreto: deve compiere, dunque, la ricerca della normativa da applicare nella totalità del sistema ordinamentale. La lacuna se c'è è dell'intero sistema! Equità, ragionevolezza e proporzionalità sono nozioni che non possono non assumere funzioni e significati nel sistema di legalità costituzionale. Ogni equità. E la storia lo insegna, ha una sua nozione e un suo ruolo in un determinato sistema giuridico inteso come esperienza nella sua totalità. L'equità appartiene tanto allo ius che alla

societas.IL SISTEMA ITALO-COMUNITARIO DELLE FONTI

Il settore normativo vigente non è il prodotto esclusivo delle fonti esplicitamente previste dall'ordinamento statale, è il frutto del coordinamento, secondo la ripartizione di competenze e di gerarchie stabilite dai trattati istitutivi, delle discipline nazionali e comunitarie.

La stessa educazione del giurista, la cultura della legalità che caratterizza la sua formazione e l'ambiente nel quale opera, condizionano il sistema delle fonti.

L'insufficiente regolazione interna della materia dei trattati, specie a livello costituzionale ha rappresentato una debolezza in un ordinamento, come quello italiano, fondato su una costituzione rigida.

Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
6 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Carleo Roberto.