Manuale di diritto privato
P. Perlingieri
Promesse unilaterali e titoli di credito
Promesse unilaterali
Tipicità o atipicità delle promesse unilaterali La disciplina degli atti e dei fatti, diversi dal contratto (che sono fonte di obbligazione: 1173) comprende le promesse unilaterali, i titoli di credito, la gestione di affari altrui, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, i fatti illeciti.
La promessa unilaterale consiste in un atto negoziale nel quale la sola manifestazione di volontà del promettente è idonea a produrre effetti di natura obbligatoria a suo carico. Il sorgere dell’obbligazione non è in alcun modo condizionato dalla volontà del destinatario della promessa (promissorio), a differenza di quanto si verifica nel contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, nel qual è possibile attribuire valore negoziale al silenzio della parte destinataria della proposta (oblato).
Promesse unilaterali previste dalla legge sono: la promessa al pubblico, i titoli di credito, il negozio di costituzione di una fondazione, la donazione obnuziale con effetti obbligatori, l’atto di costituzione unilaterale d’ipoteca. Particolari caratteristiche hanno la ricognizione di debito e la promessa di pagamento. Nel disporre che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge, l’art. 1987 esprime un principio di tipicità di tale figura.
Promessa al pubblico
Si ha promessa al pubblico quando il promettente, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. Ad esempio, si promette una certa somma di denaro alla famiglia che ha subito maggiori danni per effetto di un terremoto o chi dia notizie di una persona dispersa.
La diversità tra i due tipi di promessa è evidente: quando si promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione, la pretesa del destinatario sorge senza obbligo di prestazione o senza necessità di svolgere attività a suo carico; diversamente, quando si promette a favore di chi compie una determinata azione, il destinatario deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione. Nella prima ipotesi la promessa è a titolo gratuito, espressione di spirito di liberalità, per il perfezionamento della quale, diversamente dalla donazione, la legge non richiede la forma dell’atto pubblico; nella seconda la promessa è a titolo oneroso, in quanto l’attività svolta dal destinatario si pone quale corrispettivo della prestazione promessa a suo favore.
La promessa al pubblico diviene vincolante per il promettente quando è resa pubblica, conoscibile ai destinatari nei confronti dei quali è rivolta mediante mezzi idonei (giornali, radio, televisione). Peculiarità di tale figura è quella che al sorgere dell’obbligazione il soggetto creditore è ancora indeterminato. Tale determinazione avverrà soltanto al verificarsi delle condizioni previste nella promessa. La promessa al pubblico non deve essere confusa con l’offerta al pubblico. In questa figura, mera proposta contrattuale, il vincolo obbligatorio sorge soltanto in conseguenza dell’accettazione da parte del destinatario indeterminato.
Ricognizione di debito e promessa di pagamento
La ricognizione del debito consiste nella dichiarazione del debitore, rivolta al creditore, nella quale egli riconosce la propria posizione debitoria: “riconosco di doverti pagare mille euro”. La collocazione nell’ambito delle promesse unilaterali e la natura negoziale di tale figura sono state oggetto di critica. La ricognizione del debito infatti è volta non a costituire un nuovo rapporto obbligatorio bensì a riconoscere l’esistenza di un rapporto preesistente.
La promessa di pagamento consiste nella dichiarazione con la quale un soggetto promette ad altri di effettuare una prestazione: “prometto di pagarti mille euro”.
Sia la promessa di pagamento sia la ricognizione del debito possono essere pure (astratte) o titolate (causali): è possibile cioè che la dichiarazione abbia ad oggetto esclusivamente il debito senza indicazione alcuna del titolo, ossia della causa che lo giustifica, ovvero contenga tale indicazione. L’effetto più saliente delle dichiarazioni promissorie e ricognitive si ha sul piano processuale e consiste nell’inversione dell’onere della prova. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono idonee a fondare una pretesa del creditore che sarà dispensato dal provare l’esistenza del rapporto fondamentale; colui che ha promesso o ha riconosciuto deve sopportare l’onere di provare l’inesistenza o il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto.
Gestione di affari altrui
Ogni soggetto, salvo la sussistenza di condizioni d’incapacità, ha il potere di curare autonomamente i propri affari e interessi. Tale principio resta tutelato per gli atti e le attività che hanno ad oggetto l’esercizio di situazioni di natura strettamente personale. Deroghe sono previste per l’esercizio di situazioni di natura patrimoniale, nelle quali l’ingerenza del terzo e, quindi, il potere di sostituire il titolare nella conduzione dell’affare ha giustificazione o in specifiche disposizioni normative o nella volontà dello stesso titolare.
Particolare è il fenomeno rappresentato dalla gestione di affari altrui: un soggetto (c.d. gestore) interviene spontaneamente per gestire un affare altrui nell’interesse del titolare (c.d. interessato o dominus) (2028). Si pensi al contadino che spontaneamente provvede alla semina del campo del vicino ricoverato in ospedale. Affinché gli atti svolti dal gestore siano produttivi di effetti e specialmente di effetti obbligatori a carico dell’interessato, la legge richiede la ricorrenza dell’utilità iniziale della gestione. L’atto deve essere utile per l’interessato.
Per aversi gestione di affari altrui si richiede, oltre l’utilità iniziale, la presenza di precisi presupposti: l’assenza di uno specifico obbligo convenzionale o legale che vincoli il gestore ad intervenire, la consapevolezza di costui di curare un affare altrui, l’alienità dell’affare e l’impedimento oggettivo (ad es. l’irreperibilità) o soggettivo (ad es. malattia) dell’interessato. Oggetto della gestione possono essere attività, cioè un insieme di atti tra loro funzionalmente collegati per la realizzazione di un risultato, sia singoli atti negoziali, atti giuridici in senso stretto, atti c.d. materiali.
Iniziata la gestione, sorge a carico del gestore lo specifico obbligo di continuare l’affare intrapreso sin quando l’interessato non sia in condizioni di provvedervi personalmente. Tale obbligo deve essere adempiuto con l’ordinaria diligenza. È possibile distinguere situazioni nelle quali l’affare si esaurisce nel compimento di atti che hanno rilievo esclusivamente all’interno delle relazioni esistenti tra il gestore e l’interessato, da situazioni nelle quali l’affare concerne il compimento di atti o di attività che proiettano la loro efficacia anche all’esterno di tale rapporto e, quindi, nei confronti dei terzi con i quali il gestore ha preso contatto.
Se l’iniziativa del gestore è priva di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad es. impedimento dell’interessato o l’utilità iniziale) la gestione (c.d. illegittima) è impropria o irregolare.
Titoli di credito in generale
Premessa. Fra le promesse unilaterali si annoverano anche i titoli di credito, nei quali la promessa (nel vaglia cambiario e nell’assegno circolare) o l’ordine che sottintende la stessa hanno ad oggetto l’effettuazione di una determinata prestazione a favore del soggetto che alla scadenza risulta creditore di quanto menzionato sul titolo. La loro disciplina, dovuta alla peculiarità del meccanismo di trasferimento del diritto, esige una trattazione distinta da quella di altre promesse unilaterali.
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