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ROMESSE UNILATERALI E TITOLI DI CREDITO

a. Promesse unilaterali.

Tipicità o atipicità delle promesse unilaterali La disciplina degli atti e dei fatti, diversi

.

dal contratto (che sono fonte di obbligazione: 1173) comprende le promesse unilaterali, i titoli di

credito, la gestione di affari altrui, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, i fatti

illeciti.

La promessa unilaterale consiste in un atto negoziale nel quale la sola manifestazione di volontà del

promettente è idonea a produrre effetti di natura obbligatoria a suo carico. Il sorgere

dell’obbligazione non è in alcun modo condizionato dalla volontà del destinatario della promessa

(promissorio), a differenza di quanto si verifica nel contratto con obbligazioni a carico del solo

proponente, nel qual è possibile attribuire valore negoziale al silenzio della parte destinataria della

proposta (oblato). Promesse unilaterali previste dalla legge sono: la promessa al pubblico, i titoli di

credito, il negozio di costituzione di una fondazione, la donazione obnuziale con effetti obbligatori,

l’atto di costituzione unilaterale d’ipoteca. Particolari caratteristiche hanno la ricognizione di debito

e la promessa di pagamento.

Nel disporre che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei

casi ammessi dalla legge, l’art. 1987 esprime un principio di tipicità di tale figura.

Promessa al pubblico. Si ha promessa al pubblico quando il promettente, rivolgendosi al

pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia

una determinata azione. Ad esempio, si promette una certa somma di denaro alla famiglia che ha

subito maggiori danni per effetto di un terremoto o chi dia notizie di una persona dispersa.

La diversità tra i due tipi di promessa è evidente: quando si promette una prestazione a favore di chi

si trovi in una determinata situazione, la pretesa del destinatario sorge senza obbligo di prestazione

o senza necessità di svolgere attività a suo carico; diversamente, quando si promette a favore di chi

compie una determinata azione, il destinatario deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione.

Nella prima ipotesi la promessa è a titolo gratuito, espressione di spirito di liberalità, per il

perfezionamento della quale, diversamente dalla donazione, la legge non richiede la forma dell’atto

pubblico; nella seconda la promessa è a titolo oneroso, in quanto l’attività svolta dal destinatario si

pone quale corrispettivo della prestazione promessa a suo favore. cioè

La promessa al pubblico diviene vincolante per il promettente quando è resa pubblica,

conoscibile ai destinatari nei confronti dei quali è rivolta mediante mezzi idonei (giornali, radio,

televisione).

Peculiarità di tale figura è quella che al sorgere dell’obbligazione il soggetto creditore è ancora

indeterminato. Tale determinazione avverrà soltanto al verificarsi delle condizioni previste nella

promessa.

La promessa al pubblico non deve essere confusa con l’offerta al pubblico. In questa figura, mera

proposta contrattuale, il vincolo obbligatorio sorge soltanto in conseguenza dell’accettazione da

parte del destinatario indeterminato. o

Ricognizione di debito e promessa di pagament . La ricognizione del debito consiste

nella dichiarazione del debitore, rivolta al creditore, nella quale egli riconosce la propria posizione

debitoria: “riconosco di doverti pagare mille euro”. La collocazione nell’ambito delle promesse

unilaterali e la natura negoziale di tale figura sono state oggetto di critica. La ricognizione del

debito infatti è volta non a costituire un nuovo rapporto obbligatorio bensì a riconoscere l’esistenza

di un rapporto preesistente.

La promessa di pagamento consiste nella dichiarazione con la quale un soggetto promette ad altri di

effettuare una prestazione: “prometto di pagarti mille euro”.

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Sia la promessa di pagamento sia la ricognizione del debito possono essere pure (astratte) o titolate

(causali): è possibile cioè che la dichiarazione abbia ad oggetto esclusivamente il debito senza

indicazione alcuna del titolo, ossia della causa che lo giustifica, ovvero contenga tale indicazione.

L’effetto più saliente delle dichiarazioni promissorie e ricognitive si ha sul piano processuale e

consiste nell’inversione dell’onere della prova. La promessa di pagamento e la ricognizione di

debito sono idonee a fondare una pretesa del creditore che sarà dispensato dal provare l’esistenza

del rapporto fondamentale; colui che ha promesso o ha riconosciuto deve sopportare l’onere di

provare l’inesistenza o il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto.

Gestione di affari altrui. Ogni soggetto, salvo la sussistenza di condizioni d’incapacità, ha il

potere di curare autonomamente i propri affari e interessi. Tale principio resta tutelato per gli atti e

le attività che hanno ad oggetto l’esercizio di situazioni di natura strettamente personale. Deroghe

sono previste per l’esercizio di situazioni di natura patrimoniale, nelle quali l’ingerenza del terzo e,

quindi, il potere di sostituire il titolare nella conduzione dell’affare ha giustificazione o in specifiche

disposizioni normative o nella volontà dello stesso titolare. Particolare è il fenomeno

Rappresentato dalla gestione di affari altrui: un soggetto (c.d. gestore) interviene spontaneamente

per gestire un affare altrui nell’interesse del titolare (c.d. interessato o dominus) (2028). Si pensi al

contadino che spontaneamente provvede alla semina del campo del vicino ricoverato in ospedale.

Affinché gli atti svolti dal gestore siano produttivi di effetti e specialmente di effetti obbligatori a

della gestione. L’atto deve

carico dell’interessato, la legge richiede la ricorrenza dell’utilità iniziale

essere utile per l’interessato.

Per aversi gestioni di affari altrui si richiede, oltre l’utilità iniziale, la presenza di precisi

presupposti: l’assenza di uno specifico obbligo convenzionale o legale che vincoli il gestore ad

intervenire, la consapevolezza di costui di curare un affare altrui, l’alienità dell’affare e

l’impedimento oggettivo (ad es. l’irreperibilità) o soggettivo (ad es. malattia) dell’interessato.

Oggetto della gestione possono essere attività, cioè un insieme di atti tra loro funzionalmente

collegati per la realizzazione di un risultato, sia singoli atti negoziali, atti giuridici in senso stretto,

atti c.d. materiali.

Iniziata la gestione, sorge a carico del gestore lo specifico obbligo di continuare l’affare intrapreso

sin quando l’interessato non sia in condizioni di provvedervi personalmente. Tale obbligo deve

essere adempiuto con l’ordinaria diligenza.

È possibile distinguere situazioni nelle quali l’affare si esaurisce nel compimento di atti che hanno

rilievo esclusivamente all’interno delle relazioni esistenti tra il gestore e l’interessato, da situazioni

nelle quali l’affare concerne il compimento di atti o di attività che proiettano la loro efficacia anche

all’esterno di tale rapporto e, quindi, nei confronti dei terzi con i quali il gestore ha preso contatto.

Se l’iniziativa del gestore è priva di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad es. impedimento

dell’interessato o l’utilità iniziale) la gestione (c.d. illegittima) è impropria o irregolare.

b. Titoli di credito in generale.

Premessa. Fra le promesse unilaterali si annoverano anche i titolo di credito, nei quali la

promessa (nel vaglia cambiario e nell’assegno circolare) o l’ordine che sottintende la stessa hanno

favore del soggetto che alla

ad oggetto l’effettuazione di una determinata prestazione a

scadenza risulta creditore di quanto menzionato sul titolo. La loro disciplina, dovuta alla peculiarità

del meccanismo di trasferimento del dritto, esige una trattazione distinta da quella delle promesse

unilaterali.

Funzione e struttura. I titoli di credito sono strumenti di “mobilizzazione della ricchezza”

della quale agevolano il trasferimento rendendolo più celere e sicuro rispetto al meccanismo

ordinario della cessione dei crediti. Questo è possibile in quanto il credito è incorporato in un

documento, quale cosa mobile, seguendone le regole di circolazione. Tale incorporazione fa sì che

la titolarità del diritto dipenda dalla proprietà del documento, si che l’acquisto del documento

determina l’acquisto del diritto. Il diritto incorporato nel titolo si trasferisce secondo le regole delle

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cose mobili e non della cessione. L’acquisto avviene a titolo originario. L’acquirente acquista

validamente anche a non domino purché sia in buona fede. Il possesso qualificato nelle forme di

legge fa presumere la proprietà del documento e la titolarità del diritto e conferisce la qualità di

soggetto legittimato ad esercitare il diritto cartolare (1992). Questa è la c.d. legittimazione attiva. Al

contrario, si definisce legittimazione passiva il potere del debitore cartolare di liberarsi pagando a

chi appare legittimato a ricevere.

Caratteristiche del diritto cartolare. Aspetto essenziale dell’incorporazione è la letteralità

(1993): questa indica la qualità e l’estensione del diritto esercitatile, impedendo al creditore di

esigere prestazioni non menzionate nel titolo. Del pari, qualsiasi vincolo sul diritto (ad es. pegno,

ipoteca) per produrre effetti, deve essere scritto sul documento (1997). La circostanza che sul titolo

vi sia un richiamo alla causa d’emissione, come nei titoli azionari o obbligazionari o in quelli

rappresentativi di merci, non contraddice al principio di letteralità: in tale ipotesi la lettera del titolo

va semplicemente integrata con il contenuto del documento richiamato.

Il principio di letteralità tutela il debitore poiché gli consente di rifiutare l’adempimento di

prestazioni estranee; esso non opera nel rapporto giuridico originario, si che fra debitore e primo

prenditore del titolo di credito sono eccepibili elementi o circostanze desumibili dal rapporto

fondamentale.

Ulteriore aspetto dell’incorporazione è l’autonomia del diritto cartolare di ogni possessore del titolo

rispetto alla posizione dei precedenti possessori dello stesso.

Regime delle eccezioni. Le eccezioni si distinguono in assolute o reali, opponibili a chiunque

entri nel rapporto cartolare, e in personali, invocabili soltanto nei confronti di un determinato

portatore. (1993) concernono:

Le eccezioni reali<

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.