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ROMESSE UNILATERALI E TITOLI DI CREDITO
a. Promesse unilaterali.
Tipicità o atipicità delle promesse unilaterali La disciplina degli atti e dei fatti, diversi
.
dal contratto (che sono fonte di obbligazione: 1173) comprende le promesse unilaterali, i titoli di
credito, la gestione di affari altrui, il pagamento dell’indebito, l’arricchimento senza causa, i fatti
illeciti.
La promessa unilaterale consiste in un atto negoziale nel quale la sola manifestazione di volontà del
promettente è idonea a produrre effetti di natura obbligatoria a suo carico. Il sorgere
dell’obbligazione non è in alcun modo condizionato dalla volontà del destinatario della promessa
(promissorio), a differenza di quanto si verifica nel contratto con obbligazioni a carico del solo
proponente, nel qual è possibile attribuire valore negoziale al silenzio della parte destinataria della
proposta (oblato). Promesse unilaterali previste dalla legge sono: la promessa al pubblico, i titoli di
credito, il negozio di costituzione di una fondazione, la donazione obnuziale con effetti obbligatori,
l’atto di costituzione unilaterale d’ipoteca. Particolari caratteristiche hanno la ricognizione di debito
e la promessa di pagamento.
Nel disporre che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei
casi ammessi dalla legge, l’art. 1987 esprime un principio di tipicità di tale figura.
Promessa al pubblico. Si ha promessa al pubblico quando il promettente, rivolgendosi al
pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia
una determinata azione. Ad esempio, si promette una certa somma di denaro alla famiglia che ha
subito maggiori danni per effetto di un terremoto o chi dia notizie di una persona dispersa.
La diversità tra i due tipi di promessa è evidente: quando si promette una prestazione a favore di chi
si trovi in una determinata situazione, la pretesa del destinatario sorge senza obbligo di prestazione
o senza necessità di svolgere attività a suo carico; diversamente, quando si promette a favore di chi
compie una determinata azione, il destinatario deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione.
Nella prima ipotesi la promessa è a titolo gratuito, espressione di spirito di liberalità, per il
perfezionamento della quale, diversamente dalla donazione, la legge non richiede la forma dell’atto
pubblico; nella seconda la promessa è a titolo oneroso, in quanto l’attività svolta dal destinatario si
pone quale corrispettivo della prestazione promessa a suo favore. cioè
La promessa al pubblico diviene vincolante per il promettente quando è resa pubblica,
conoscibile ai destinatari nei confronti dei quali è rivolta mediante mezzi idonei (giornali, radio,
televisione).
Peculiarità di tale figura è quella che al sorgere dell’obbligazione il soggetto creditore è ancora
indeterminato. Tale determinazione avverrà soltanto al verificarsi delle condizioni previste nella
promessa.
La promessa al pubblico non deve essere confusa con l’offerta al pubblico. In questa figura, mera
proposta contrattuale, il vincolo obbligatorio sorge soltanto in conseguenza dell’accettazione da
parte del destinatario indeterminato. o
Ricognizione di debito e promessa di pagament . La ricognizione del debito consiste
nella dichiarazione del debitore, rivolta al creditore, nella quale egli riconosce la propria posizione
debitoria: “riconosco di doverti pagare mille euro”. La collocazione nell’ambito delle promesse
unilaterali e la natura negoziale di tale figura sono state oggetto di critica. La ricognizione del
debito infatti è volta non a costituire un nuovo rapporto obbligatorio bensì a riconoscere l’esistenza
di un rapporto preesistente.
La promessa di pagamento consiste nella dichiarazione con la quale un soggetto promette ad altri di
effettuare una prestazione: “prometto di pagarti mille euro”.
Manuale di Diritto Privato | P. Perlingieri
Sia la promessa di pagamento sia la ricognizione del debito possono essere pure (astratte) o titolate
(causali): è possibile cioè che la dichiarazione abbia ad oggetto esclusivamente il debito senza
indicazione alcuna del titolo, ossia della causa che lo giustifica, ovvero contenga tale indicazione.
L’effetto più saliente delle dichiarazioni promissorie e ricognitive si ha sul piano processuale e
consiste nell’inversione dell’onere della prova. La promessa di pagamento e la ricognizione di
debito sono idonee a fondare una pretesa del creditore che sarà dispensato dal provare l’esistenza
del rapporto fondamentale; colui che ha promesso o ha riconosciuto deve sopportare l’onere di
provare l’inesistenza o il verificarsi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del rapporto.
Gestione di affari altrui. Ogni soggetto, salvo la sussistenza di condizioni d’incapacità, ha il
potere di curare autonomamente i propri affari e interessi. Tale principio resta tutelato per gli atti e
le attività che hanno ad oggetto l’esercizio di situazioni di natura strettamente personale. Deroghe
sono previste per l’esercizio di situazioni di natura patrimoniale, nelle quali l’ingerenza del terzo e,
quindi, il potere di sostituire il titolare nella conduzione dell’affare ha giustificazione o in specifiche
disposizioni normative o nella volontà dello stesso titolare. Particolare è il fenomeno
Rappresentato dalla gestione di affari altrui: un soggetto (c.d. gestore) interviene spontaneamente
per gestire un affare altrui nell’interesse del titolare (c.d. interessato o dominus) (2028). Si pensi al
contadino che spontaneamente provvede alla semina del campo del vicino ricoverato in ospedale.
Affinché gli atti svolti dal gestore siano produttivi di effetti e specialmente di effetti obbligatori a
della gestione. L’atto deve
carico dell’interessato, la legge richiede la ricorrenza dell’utilità iniziale
essere utile per l’interessato.
Per aversi gestioni di affari altrui si richiede, oltre l’utilità iniziale, la presenza di precisi
presupposti: l’assenza di uno specifico obbligo convenzionale o legale che vincoli il gestore ad
intervenire, la consapevolezza di costui di curare un affare altrui, l’alienità dell’affare e
l’impedimento oggettivo (ad es. l’irreperibilità) o soggettivo (ad es. malattia) dell’interessato.
Oggetto della gestione possono essere attività, cioè un insieme di atti tra loro funzionalmente
collegati per la realizzazione di un risultato, sia singoli atti negoziali, atti giuridici in senso stretto,
atti c.d. materiali.
Iniziata la gestione, sorge a carico del gestore lo specifico obbligo di continuare l’affare intrapreso
sin quando l’interessato non sia in condizioni di provvedervi personalmente. Tale obbligo deve
essere adempiuto con l’ordinaria diligenza.
È possibile distinguere situazioni nelle quali l’affare si esaurisce nel compimento di atti che hanno
rilievo esclusivamente all’interno delle relazioni esistenti tra il gestore e l’interessato, da situazioni
nelle quali l’affare concerne il compimento di atti o di attività che proiettano la loro efficacia anche
all’esterno di tale rapporto e, quindi, nei confronti dei terzi con i quali il gestore ha preso contatto.
Se l’iniziativa del gestore è priva di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad es. impedimento
dell’interessato o l’utilità iniziale) la gestione (c.d. illegittima) è impropria o irregolare.
b. Titoli di credito in generale.
Premessa. Fra le promesse unilaterali si annoverano anche i titolo di credito, nei quali la
promessa (nel vaglia cambiario e nell’assegno circolare) o l’ordine che sottintende la stessa hanno
favore del soggetto che alla
ad oggetto l’effettuazione di una determinata prestazione a
scadenza risulta creditore di quanto menzionato sul titolo. La loro disciplina, dovuta alla peculiarità
del meccanismo di trasferimento del dritto, esige una trattazione distinta da quella delle promesse
unilaterali.
Funzione e struttura. I titoli di credito sono strumenti di “mobilizzazione della ricchezza”
della quale agevolano il trasferimento rendendolo più celere e sicuro rispetto al meccanismo
ordinario della cessione dei crediti. Questo è possibile in quanto il credito è incorporato in un
documento, quale cosa mobile, seguendone le regole di circolazione. Tale incorporazione fa sì che
la titolarità del diritto dipenda dalla proprietà del documento, si che l’acquisto del documento
determina l’acquisto del diritto. Il diritto incorporato nel titolo si trasferisce secondo le regole delle
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cose mobili e non della cessione. L’acquisto avviene a titolo originario. L’acquirente acquista
validamente anche a non domino purché sia in buona fede. Il possesso qualificato nelle forme di
legge fa presumere la proprietà del documento e la titolarità del diritto e conferisce la qualità di
soggetto legittimato ad esercitare il diritto cartolare (1992). Questa è la c.d. legittimazione attiva. Al
contrario, si definisce legittimazione passiva il potere del debitore cartolare di liberarsi pagando a
chi appare legittimato a ricevere.
Caratteristiche del diritto cartolare. Aspetto essenziale dell’incorporazione è la letteralità
(1993): questa indica la qualità e l’estensione del diritto esercitatile, impedendo al creditore di
esigere prestazioni non menzionate nel titolo. Del pari, qualsiasi vincolo sul diritto (ad es. pegno,
ipoteca) per produrre effetti, deve essere scritto sul documento (1997). La circostanza che sul titolo
vi sia un richiamo alla causa d’emissione, come nei titoli azionari o obbligazionari o in quelli
rappresentativi di merci, non contraddice al principio di letteralità: in tale ipotesi la lettera del titolo
va semplicemente integrata con il contenuto del documento richiamato.
Il principio di letteralità tutela il debitore poiché gli consente di rifiutare l’adempimento di
prestazioni estranee; esso non opera nel rapporto giuridico originario, si che fra debitore e primo
prenditore del titolo di credito sono eccepibili elementi o circostanze desumibili dal rapporto
fondamentale.
Ulteriore aspetto dell’incorporazione è l’autonomia del diritto cartolare di ogni possessore del titolo
rispetto alla posizione dei precedenti possessori dello stesso.
Regime delle eccezioni. Le eccezioni si distinguono in assolute o reali, opponibili a chiunque
entri nel rapporto cartolare, e in personali, invocabili soltanto nei confronti di un determinato
portatore. (1993) concernono:
Le eccezioni reali<