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A. P

ERSONE FISICHE

Persona umana e soggetto . Persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua

1.

individualità e nei rapporti con gli altri.

Capacità giuridica. Soggettività. Personalità

2. . La capacità giuridica è l'idoneità di un

soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e, più in generale, di situazioni soggettive.

Secondo taluni bisogna distinguere tra capacità giuridica "generale", estesa a tutti gli uomini e capacità

giuridica "speciale", quale incidenza della capacità generale sulla possibile titolarità di singole

situazioni.

Bisogna ricordare due teorie:

 costruisce il soggetto giuridico come una fattispecie composta da un

La teoria organica

elemento materiale (substrato materiale) e un elemento formale (riconoscimento formale da

parte dell'ordinamento): l'uomo diventa soggetto del diritto in virtù del riconoscimento da parte

dell'ordinamento.

 La teoria atomistica tende a scomporre il fenomeno in tanti comportamenti quante sono le

norme che li prevedono: la persona, fisica o giuridica, che "ha" doveri e diritti, "è" quei doveri e

quei diritti, è, cioè, un complesso di diritti e doveri raffigurato unitariamente.

L'articolo 1 segna l'ingresso dell'individuo nell'ordinamento giuridico nella sua totalità fisica e psichica

e, dunque, diviene oggetto di diritto.

Il collegamento tra soggettività e persona fisica è ravvisabile a livello costituzionale: la soggettività

entra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dallo Stato (2 Cost.); da ciò

emerge che la soggettività è intrinseca nell'ordinamento e non può essere eliminata per alcun motivo

(22 Cost.).

La capacità giuridica si configura ora come nucleo essenziale della personalità, ora la personalità si

colloca in una posizione di priorità rispetto alla capacità giuridica, ora, infine, come misura della stessa.

. Nascita ed esistenza

3 . La capacità giuridica si acquista con la nascita. E' necessario non soltanto

che il feto si separi dal ventre materno, ma che l'individuo nasca vivo.

L'ordinamento riconosce alcuni diritti in favore del concepito, subordinatamente al momento della

nascita: la legge dichiara capaci di succedere per causa di morte [VIII, 7] anche i concepiti al tempo di

apertura della successione (462 ) e li considera capaci di succedere per donazione (784 ); anche in non

1 1

concepito può ricevere per testamento o donazione, purché si tratti di figlio di persona vivente al

momento dell'apertura della successione (462 ) o del compimento della liberalità (784 ).

3 1

Residenza, domicilio e dimora

4. . Il domicilio è costituito da un elemento intenzionale (la

volontà di costituire e mantenere in un luogo la sede principale dei propri interessi) e da un elemento

materiale (l'aver stabilito effettivamente in quel luogo, il centro delle relazioni che lo riguardano).

La residenza si fonda principalmente sulla permanenza, con sufficiente stabilità, in un luogo.

Dall'articolo 43 la dottrina enuclea anche la nozione di dimora, definita come il luogo dove la persona

si trova temporaneamente ed occasionalmente.

L'elemento della abitualità si configura diversamente nei confronti del domicilio e della residenza: per

quanto riguarda il domicilio, la stabilità non coincide con la durata, poiché questa può essere solo un

indizio della prima; per quanto concerne la residenza, invece è incerto il requisito della stabilità; essa si

atteggia come prevalenza o abitualità o attualità ed unicità della dimora. O tutto questo insieme.

Tanto la residenza quanto il domicilio si possono provare con ogni mezzo, anche con presunzioni

semplici. Manuale di Diritto Civile | P. Perlingieri

La scelta del domicilio e della residenza è libera, salvo specifiche disposizioni penali o di polizia: il

domicilio c.d. legale o necessario ha riguardo soprattutto al minore, nonché all'interdetto.

Il domicilio del minore va individuato nel luogo di residenza della famiglia: se non dovesse esistere

residenza familiare, il domicilio del minore consiste con quello del genitore con cui convive.

Scomparsa, assenza e morte presunta

5. . L'allontanamento della persona dall'ultimo suo

domicilio o residenza, insieme alla mancanza di notizie, determina la possibilità di nominare un

curatore allo scomparso (48); tale nomina è finalizzata alla conservazione del patrimonio.

Se lo stato dell'incertezza sull'esistenza dello scomparso dura da oltre due anni, il tribunale può

dichiarare l'assenza su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi ragionevolmente creda di vantare

diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte. La sentenza opera su un piano patrimoniale,

senza intaccare i profili personali.

La conseguenza più rilevante della dichiarazione di assenza è costituita dall'immissione nel possesso

temporaneo dei beni; l'immesso nel possesso temporaneo, dopo la formazione dell'inventario, esercita

sui beni poteri di ordinaria amministrazione (52), senza possibilità di alienarli o ipotecarli o darli in

pegno, se non a determinate condizioni (54). Effetto dell'immissione è il godimento della totalità delle

rendite. Altro effetto dell'assenza è l'inesigibilità temporanea dei crediti, tranne di quelli alimentari.

La dichiarazione di morte presunta presuppone la scomparsa si un soggetto per un periodo di almeno

10 anni, con o senza dichiarazione di assenza. Alla morte presunta si ricorre allorchè non sia possibile

accertare l'effettiva morte del soggetto.

In alcune ipotesi (guerra, terremoti, inondazioni ecc.) la morte presunta può essere dichiarata anche

dopo due anni dall'avvenimento.

Per quanto riguarda gli effetti, la dichiarazione di morte presunta si può del tutto equiparare alla morte

naturale. Sul piano familiare il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio (65);

tuttavia, la giurisprudenza reputa che il secondo matrimonio abbia una validità sospesa tant'è che,

qualora che il presunto morto torni, o ne sia accertata l'esistenza in vita, il nuovo matrimonio è

annullabile a richiesta degli interessati o del p.m. (117 ).

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Il ritorno del presunto morto o comunque la prova della sua sopravvivenza determina, sul piano

patrimoniale, il recupero dei beni nello stato nel quale si trovavano o il conseguimento del prezzo dei

beni alienati; egli può anche pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte.

Se al contrario si accerta la data della sua morte, si applicano le norme sulla successione ereditaria

(66 ).

3

Morte e commorienza

6. . La morte determina l'estinzione della persona fisica e la cessazione delle

sue capacità.

L'accertamento della morte, di competenza dell'ufficiale di stato civile, può essere diretto o indiretto,

secondo che sia possibile rinvenire e/o riconoscere il cadavere della persona.

La morte simultanea di due o più persone si qualifica commorienza: qualora non sia possibile accertare

la sopravvivenza dell'una all'altra, la legge le considera morte nello stesso momento (4).

Capacità di agire

7. . La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a manifestare volontà dirette ad

acquistare diritti o ad assumere obblighi giuridici. Caratteristica della capacità di agire è la relatività:

essa varia in quanto i presupposti che la formano si differenziano in relazione al tipo di atto, e, in

quanto la sua esclusione o limitazione corrisponde a precisi scopi.

Tra gli estremi della piena capacità e la totale incapacità si collocano numerose tappe intermedie:

capacità parziale, limitata, semipiena e altre.

Dato che si pretende una età superiore ai 18 anni, la legge affianca alla capacità di agire un altro

requisito: l'età prescritta. Se la legge consente di porre in essere un atto giuridico ad un'età inferiore, la

capacità di agire è speciale. Manuale di Diritto Civile | P. Perlingieri

Tra le cause che limitano di fatto la capacità di agire ricordiamo:

 La cittadinanza che, secondo la dottrina, può essere causa di incapacità giuridica speciale;

 Il sesso, nonostante oggi si neghi che gli si possa ricollegare un problema di capacità, non si

esclude la sua influenza sulla capacità giuridica speciale;

 La salute, per quanto riguarda gli istituti dell'interdizione e dell''inabilitazione;

 La perdita dell'onore, allorché priva la persona di determinati uffici o impedisce che gli siano

conferiti.

Il legislatore italiano ha previsto in tema di capacità di agire un meccanismo a due fasi: minore e

maggiore età; sono, comunque, molteplici le attenuazioni legislative della rigidità del meccanismo.

che si possono acquistare prima di raggiungere la maggiore età, si

Numerose sono le capacità speciali

pensi soprattutto alla capacità in materia di lavoro (2 ). Il problema è individuare il momento dal quale

2

il minore può affermare le proprie esigenze, sviluppare la propria personalità, anche in contrasto con le

vedute dei genitori (30 cost, 147, 315 e ss.); è, comunque, preferibile accertare di volta in volta la

capacità di discernimento del minore, piuttosto che emanare una norma di portata generale, tenendo

presente l'ambiente e le condizioni soggettive del minore.

Minore età e potestà dei genitori

8. . L'opinione tradizionale costituisce la potestà genitoriale

sull'istituto dell'inidoneità del minore alla cura dei propri interessi: ne consegue la necessaria

soggezione alle scelte e alle decisioni del titolare della potestà. L'unico limite si rinviene nell'abuso o

nella condotta, colpevole o dolosa, dalla quale consegua un pregiudizio più o meno grave per il figlio

(330 e 333). Quanto al contenuto della potestà l'ordinamento enumera una serie di poteri-doveri come

l'educazione, l'istruzione, la custodia e altre.

Esclusivamente ai genitori spetta la scelta dell'indirizzo educativo, professionale e culturale della prole.

La parità tra i genitori, in ordine alla potestà sui minori, vi è anche quando attiene alla c.d. attività

sostituitiva, consistente nella gestione degli interessi e del patrimonio e nella rappresentanza negli atti

civili, che essi non possono compiere da soli.

Tutela e curatela dei

9. minori. La tutela ha carattere surrogatorio in quanto opera solo qualora

manchi l

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A.A. 2013-2014
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Perlingieri Pierluigi.