Manuale di diritto civile
P. Perlingieri - Parte seconda
A. Persone fisiche
Persona umana e soggetto
Persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri.
Capacità giuridica, soggettività, personalità
La capacità giuridica è l'idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e, più in generale, di situazioni soggettive. Secondo taluni bisogna distinguere tra capacità giuridica "generale", estesa a tutti gli uomini e capacità giuridica "speciale", quale incidenza della capacità generale sulla possibile titolarità di singole situazioni.
Bisogna ricordare due teorie:
- La teoria organica costruisce il soggetto giuridico come una fattispecie composta da un elemento materiale (substrato materiale) e un elemento formale (riconoscimento formale da parte dell'ordinamento): l'uomo diventa soggetto del diritto in virtù del riconoscimento da parte dell'ordinamento.
- La teoria atomistica tende a scomporre il fenomeno in tanti comportamenti quante sono le norme che li prevedono: la persona, fisica o giuridica, che "ha" doveri e diritti, "è" quei doveri e quei diritti, è, cioè, un complesso di diritti e doveri raffigurato unitariamente.
L'articolo 1 segna l'ingresso dell'individuo nell'ordinamento giuridico nella sua totalità fisica e psichica e, dunque, diviene oggetto di diritto. Il collegamento tra soggettività e persona fisica è ravvisabile a livello costituzionale: la soggettività entra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dallo Stato (2 Cost.); da ciò emerge che la soggettività è intrinseca nell'ordinamento e non può essere eliminata per alcun motivo (22 Cost.).
La capacità giuridica si configura ora come nucleo essenziale della personalità, ora la personalità si colloca in una posizione di priorità rispetto alla capacità giuridica, ora, infine, come misura della stessa.
Nascita ed esistenza
La capacità giuridica si acquista con la nascita. È necessario non soltanto che il feto si separi dal ventre materno, ma che l'individuo nasca vivo. L'ordinamento riconosce alcuni diritti in favore del concepito, subordinatamente al momento della nascita: la legge dichiara capaci di succedere per causa di morte anche i concepiti al tempo di apertura della successione (462) e li considera capaci di succedere per donazione (784); anche un non concepito può ricevere per testamento o donazione, purché si tratti di figlio di persona vivente al momento dell'apertura della successione (462) o del compimento della liberalità (784).
Residenza, domicilio e dimora
Il domicilio è costituito da un elemento intenzionale (la volontà di costituire e mantenere in un luogo la sede principale dei propri interessi) e da un elemento materiale (l'aver stabilito effettivamente in quel luogo, il centro delle relazioni che lo riguardano). La residenza si fonda principalmente sulla permanenza, con sufficiente stabilità, in un luogo.
Dall'articolo 43 la dottrina enuclea anche la nozione di dimora, definita come il luogo dove la persona si trova temporaneamente ed occasionalmente. L'elemento della abitualità si configura diversamente nei confronti del domicilio e della residenza: per quanto riguarda il domicilio, la stabilità non coincide con la durata, poiché questa può essere solo un indizio della prima; per quanto concerne la residenza, invece è incerto il requisito della stabilità; essa si atteggia come prevalenza o abitualità o attualità ed unicità della dimora. O tutto questo insieme.
Tanto la residenza quanto il domicilio si possono provare con ogni mezzo, anche con presunzioni semplici. La scelta del domicilio e della residenza è libera, salvo specifiche disposizioni penali o di polizia: il domicilio c.d. legale o necessario ha riguardo soprattutto al minore, nonché all'interdetto. Il domicilio del minore va individuato nel luogo di residenza della famiglia: se non dovesse esistere residenza familiare, il domicilio del minore consiste con quello del genitore con cui convive.
Scomparsa, assenza e morte presunta
L'allontanamento della persona dall'ultimo suo domicilio o residenza, insieme alla mancanza di notizie, determina la possibilità di nominare un curatore allo scomparso (48); tale nomina è finalizzata alla conservazione del patrimonio. Se lo stato dell'incertezza sull'esistenza dello scomparso dura da oltre due anni, il tribunale può dichiarare l'assenza su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte. La sentenza opera su un piano patrimoniale, senza intaccare i profili personali.
La conseguenza più rilevante della dichiarazione di assenza è costituita dall'immissione nel possesso temporaneo dei beni; l'immesso nel possesso temporaneo, dopo la formazione dell'inventario, esercita sui beni poteri di ordinaria amministrazione (52), senza possibilità di alienarli o ipotecarli o darli in pegno, se non a determinate condizioni (54). Effetto dell'immissione è il godimento della totalità delle rendite. Altro effetto dell'assenza è l'inesigibilità temporanea dei crediti, tranne di quelli alimentari.
La dichiarazione di morte presunta presuppone la scomparsa di un soggetto per un periodo di almeno 10 anni, con o senza dichiarazione di assenza. Alla morte presunta si ricorre allorché non sia possibile accertare l'effettiva morte del soggetto. In alcune ipotesi (guerra, terremoti, inondazioni ecc.) la morte presunta può essere dichiarata anche dopo due anni dall'avvenimento.
Per quanto riguarda gli effetti, la dichiarazione di morte presunta si può del tutto equiparare alla morte naturale. Sul piano familiare il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio (65); tuttavia, la giurisprudenza reputa che il secondo matrimonio abbia una validità sospesa tant'è che, qualora il presunto morto torni, o ne sia accertata l'esistenza in vita, il nuovo matrimonio è annullabile a richiesta degli interessati o del p.m. (117).
Il ritorno del presunto morto o comunque la prova della sua sopravvivenza determina, sul piano patrimoniale, il recupero dei beni nello stato nel quale si trovavano o il conseguimento del prezzo dei beni alienati; egli può anche pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte. Se al contrario si accerta la data della sua morte, si applicano le norme sulla successione ereditaria (66).
Morte e commorienza
La morte determina l'estinzione della persona fisica e la cessazione delle sue capacità. L'accertamento della morte, di competenza dell'ufficiale di stato civile, può essere diretto o indiretto, secondo che sia possibile rinvenire e/o riconoscere il cadavere della persona. La morte simultanea di due o più persone si qualifica commorienza: qualora non sia possibile accertare la sopravvivenza dell'una all'altra, la legge le considera morte nello stesso momento (4).
Capacità di agire
La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a manifestare volontà dirette ad acquistare diritti o ad assumere obblighi giuridici. Caratteristica della capacità di agire è la relatività: essa varia in quanto i presupposti che la formano si differenziano in relazione al tipo di atto, e, in quanto la sua esclusione o limitazione corrisponde a precisi scopi.
Tra gli estremi della piena capacità e la totale incapacità si collocano numerose tappe intermedie: capacità parziale, limitata, semipiena e altre. Dato che si pretende un'età superiore ai 18 anni, la legge affianca alla capacità di agire un altro requisito: l'età prescritta. Se la legge consente di porre in essere un atto giuridico ad un'età inferiore, la capacità di agire è speciale.
Tra le cause che limitano di fatto la capacità di agire ricordiamo:
- La cittadinanza.
-
Riassunto esame diritto privato, prof. Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile, Perlingeri (Parte 2: …
-
Diritto civile - persone fisiche e giuridiche
-
Manuale di Diritto civile, Perlingieri - Appunti
-
Manuale di diritto civile, Perlingieri - Schemi