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A. P
ERSONE FISICHE
Persona umana e soggetto . Persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua
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individualità e nei rapporti con gli altri.
Capacità giuridica. Soggettività. Personalità
2. . La capacità giuridica è l'idoneità di un
soggetto ad essere titolare di diritti e doveri e, più in generale, di situazioni soggettive.
Secondo taluni bisogna distinguere tra capacità giuridica "generale", estesa a tutti gli uomini e capacità
giuridica "speciale", quale incidenza della capacità generale sulla possibile titolarità di singole
situazioni.
Bisogna ricordare due teorie:
costruisce il soggetto giuridico come una fattispecie composta da un
La teoria organica
elemento materiale (substrato materiale) e un elemento formale (riconoscimento formale da
parte dell'ordinamento): l'uomo diventa soggetto del diritto in virtù del riconoscimento da parte
dell'ordinamento.
La teoria atomistica tende a scomporre il fenomeno in tanti comportamenti quante sono le
norme che li prevedono: la persona, fisica o giuridica, che "ha" doveri e diritti, "è" quei doveri e
quei diritti, è, cioè, un complesso di diritti e doveri raffigurato unitariamente.
L'articolo 1 segna l'ingresso dell'individuo nell'ordinamento giuridico nella sua totalità fisica e psichica
e, dunque, diviene oggetto di diritto.
Il collegamento tra soggettività e persona fisica è ravvisabile a livello costituzionale: la soggettività
entra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dallo Stato (2 Cost.); da ciò
emerge che la soggettività è intrinseca nell'ordinamento e non può essere eliminata per alcun motivo
(22 Cost.).
La capacità giuridica si configura ora come nucleo essenziale della personalità, ora la personalità si
colloca in una posizione di priorità rispetto alla capacità giuridica, ora, infine, come misura della stessa.
. Nascita ed esistenza
3 . La capacità giuridica si acquista con la nascita. E' necessario non soltanto
che il feto si separi dal ventre materno, ma che l'individuo nasca vivo.
L'ordinamento riconosce alcuni diritti in favore del concepito, subordinatamente al momento della
nascita: la legge dichiara capaci di succedere per causa di morte [VIII, 7] anche i concepiti al tempo di
apertura della successione (462 ) e li considera capaci di succedere per donazione (784 ); anche in non
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concepito può ricevere per testamento o donazione, purché si tratti di figlio di persona vivente al
momento dell'apertura della successione (462 ) o del compimento della liberalità (784 ).
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Residenza, domicilio e dimora
4. . Il domicilio è costituito da un elemento intenzionale (la
volontà di costituire e mantenere in un luogo la sede principale dei propri interessi) e da un elemento
materiale (l'aver stabilito effettivamente in quel luogo, il centro delle relazioni che lo riguardano).
La residenza si fonda principalmente sulla permanenza, con sufficiente stabilità, in un luogo.
Dall'articolo 43 la dottrina enuclea anche la nozione di dimora, definita come il luogo dove la persona
si trova temporaneamente ed occasionalmente.
L'elemento della abitualità si configura diversamente nei confronti del domicilio e della residenza: per
quanto riguarda il domicilio, la stabilità non coincide con la durata, poiché questa può essere solo un
indizio della prima; per quanto concerne la residenza, invece è incerto il requisito della stabilità; essa si
atteggia come prevalenza o abitualità o attualità ed unicità della dimora. O tutto questo insieme.
Tanto la residenza quanto il domicilio si possono provare con ogni mezzo, anche con presunzioni
semplici. Manuale di Diritto Civile | P. Perlingieri
La scelta del domicilio e della residenza è libera, salvo specifiche disposizioni penali o di polizia: il
domicilio c.d. legale o necessario ha riguardo soprattutto al minore, nonché all'interdetto.
Il domicilio del minore va individuato nel luogo di residenza della famiglia: se non dovesse esistere
residenza familiare, il domicilio del minore consiste con quello del genitore con cui convive.
Scomparsa, assenza e morte presunta
5. . L'allontanamento della persona dall'ultimo suo
domicilio o residenza, insieme alla mancanza di notizie, determina la possibilità di nominare un
curatore allo scomparso (48); tale nomina è finalizzata alla conservazione del patrimonio.
Se lo stato dell'incertezza sull'esistenza dello scomparso dura da oltre due anni, il tribunale può
dichiarare l'assenza su istanza dei presunti eredi legittimi o di chi ragionevolmente creda di vantare
diritti sui beni dello scomparso a seguito della sua morte. La sentenza opera su un piano patrimoniale,
senza intaccare i profili personali.
La conseguenza più rilevante della dichiarazione di assenza è costituita dall'immissione nel possesso
temporaneo dei beni; l'immesso nel possesso temporaneo, dopo la formazione dell'inventario, esercita
sui beni poteri di ordinaria amministrazione (52), senza possibilità di alienarli o ipotecarli o darli in
pegno, se non a determinate condizioni (54). Effetto dell'immissione è il godimento della totalità delle
rendite. Altro effetto dell'assenza è l'inesigibilità temporanea dei crediti, tranne di quelli alimentari.
La dichiarazione di morte presunta presuppone la scomparsa si un soggetto per un periodo di almeno
10 anni, con o senza dichiarazione di assenza. Alla morte presunta si ricorre allorchè non sia possibile
accertare l'effettiva morte del soggetto.
In alcune ipotesi (guerra, terremoti, inondazioni ecc.) la morte presunta può essere dichiarata anche
dopo due anni dall'avvenimento.
Per quanto riguarda gli effetti, la dichiarazione di morte presunta si può del tutto equiparare alla morte
naturale. Sul piano familiare il coniuge del presunto morto può contrarre nuovo matrimonio (65);
tuttavia, la giurisprudenza reputa che il secondo matrimonio abbia una validità sospesa tant'è che,
qualora che il presunto morto torni, o ne sia accertata l'esistenza in vita, il nuovo matrimonio è
annullabile a richiesta degli interessati o del p.m. (117 ).
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Il ritorno del presunto morto o comunque la prova della sua sopravvivenza determina, sul piano
patrimoniale, il recupero dei beni nello stato nel quale si trovavano o il conseguimento del prezzo dei
beni alienati; egli può anche pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte.
Se al contrario si accerta la data della sua morte, si applicano le norme sulla successione ereditaria
(66 ).
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Morte e commorienza
6. . La morte determina l'estinzione della persona fisica e la cessazione delle
sue capacità.
L'accertamento della morte, di competenza dell'ufficiale di stato civile, può essere diretto o indiretto,
secondo che sia possibile rinvenire e/o riconoscere il cadavere della persona.
La morte simultanea di due o più persone si qualifica commorienza: qualora non sia possibile accertare
la sopravvivenza dell'una all'altra, la legge le considera morte nello stesso momento (4).
Capacità di agire
7. . La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a manifestare volontà dirette ad
acquistare diritti o ad assumere obblighi giuridici. Caratteristica della capacità di agire è la relatività:
essa varia in quanto i presupposti che la formano si differenziano in relazione al tipo di atto, e, in
quanto la sua esclusione o limitazione corrisponde a precisi scopi.
Tra gli estremi della piena capacità e la totale incapacità si collocano numerose tappe intermedie:
capacità parziale, limitata, semipiena e altre.
Dato che si pretende una età superiore ai 18 anni, la legge affianca alla capacità di agire un altro
requisito: l'età prescritta. Se la legge consente di porre in essere un atto giuridico ad un'età inferiore, la
capacità di agire è speciale. Manuale di Diritto Civile | P. Perlingieri
Tra le cause che limitano di fatto la capacità di agire ricordiamo:
La cittadinanza che, secondo la dottrina, può essere causa di incapacità giuridica speciale;
Il sesso, nonostante oggi si neghi che gli si possa ricollegare un problema di capacità, non si
esclude la sua influenza sulla capacità giuridica speciale;
La salute, per quanto riguarda gli istituti dell'interdizione e dell''inabilitazione;
La perdita dell'onore, allorché priva la persona di determinati uffici o impedisce che gli siano
conferiti.
Il legislatore italiano ha previsto in tema di capacità di agire un meccanismo a due fasi: minore e
maggiore età; sono, comunque, molteplici le attenuazioni legislative della rigidità del meccanismo.
che si possono acquistare prima di raggiungere la maggiore età, si
Numerose sono le capacità speciali
pensi soprattutto alla capacità in materia di lavoro (2 ). Il problema è individuare il momento dal quale
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il minore può affermare le proprie esigenze, sviluppare la propria personalità, anche in contrasto con le
vedute dei genitori (30 cost, 147, 315 e ss.); è, comunque, preferibile accertare di volta in volta la
capacità di discernimento del minore, piuttosto che emanare una norma di portata generale, tenendo
presente l'ambiente e le condizioni soggettive del minore.
Minore età e potestà dei genitori
8. . L'opinione tradizionale costituisce la potestà genitoriale
sull'istituto dell'inidoneità del minore alla cura dei propri interessi: ne consegue la necessaria
soggezione alle scelte e alle decisioni del titolare della potestà. L'unico limite si rinviene nell'abuso o
nella condotta, colpevole o dolosa, dalla quale consegua un pregiudizio più o meno grave per il figlio
(330 e 333). Quanto al contenuto della potestà l'ordinamento enumera una serie di poteri-doveri come
l'educazione, l'istruzione, la custodia e altre.
Esclusivamente ai genitori spetta la scelta dell'indirizzo educativo, professionale e culturale della prole.
La parità tra i genitori, in ordine alla potestà sui minori, vi è anche quando attiene alla c.d. attività
sostituitiva, consistente nella gestione degli interessi e del patrimonio e nella rappresentanza negli atti
civili, che essi non possono compiere da soli.
Tutela e curatela dei
9. minori. La tutela ha carattere surrogatorio in quanto opera solo qualora
manchi l