Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Diritto civile - persone fisiche e giuridiche Pag. 1 Diritto civile - persone fisiche e giuridiche Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto civile - persone fisiche e giuridiche Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PERSONE GIURIDICHE

L’art. 2 della costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come

singolo , ove nelle formazioni sociali, rispondendo così ad un’importante esigenza sociale,

che è quella tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni, cioè ad associarsi; l’art.

18 sancisce poi il diritto ad “associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non

sono vietati ai singoli dalla legge penale” e proibendo solo “le associazioni segrete e quelle

che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. La

Costituzione prosegue poi la sua opera di tutela garantendo con l’art. 19 il diritto di

professione religiosa; con l’art. 39 di organizzazione sindacale; con l’art. 49 di

organizzazione in partiti; il principio poi di democraticità, a tale riguardo opera sul piano

esterno, richiedendo per l’associazione una struttura aperta, cioè tendenzialmente

accessibile a tutti, compatibilmente all’interesse conseguito, e sul piano interno

garantendo a tutti i componenti di partecipare con pari dignità all’ente. Le organizzazioni

costituite da individui a cui l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto

distinti dai membri che le compongono o da coloro che le promuovono si definiscono enti o

persone giuridiche, la cui presenza della personalità giuridica o meno li rende enti

riconosciuti o meno; scopi per la costituzione di un ente possono essere: raggiungimento

di un fine che trascende le possibilità dei singoli individui (lo Stato senza comuni non

potrebbe operare) o che può essere ottenuto in maniera molto più efficiente in forma

collettiva o anche la destinazione di un patrimonio per raggiungere un obiettivo. Alla

persona giuridica l’ordinamento attribuisce soggettività e quindi, come detto, l’idoneità ad

essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, tuttavia attraverso i suoi

organi l’ente può anche esercitare certe situazioni e quindi ha anche la capacità di agire; al

di fuori della sua natura, degli scopi e in generale dei confini che si pone, l’ente non può

essere titolare di altre situazioni soggettive, sicché la sua soggettività si definisce traslata,

cioè limitata rispetto a quella delle persone fisiche (l’ente non può essere attribuita le

disposizione sui rapporti di famiglia, ecc.). Altro discorso è quello della personalità

giuridica (non attributiva della soggettività, salvo per le fondazioni), il cui riconoscimento o

meno attribuisce la c.d. autonomia patrimoniale: l’ente riconosciuto ha autonomia

patrimoniale detta perfetta (società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni), cioè

ha una netta separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte o

che la promuovono; l’ente non riconosciuto (società di persone, associazioni, comitati)

hanno la autonomia patrimoniale detta imperfetta, cioè hanno una separazione tra i due

patrimoni solo in senso relativo, cioè si differenzia a seconda dell’ente: nelle associazioni,

delle obbligazioni (vincolo giuridico in virtù del quale una parte detto debitore è tenuto ad

un certo comportamento verso un’altra parte detta creditore e se non v’è adempienza il

debitore è tenuto al risarcimento del danno, il quale è a sua volta un’altra obbligazione da

pagare; se il debitore non paga l’esecuzione risarcitoria è tenuto ad adempiere ai suoi

obblighi con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Rilevante è il fatto che il nostro

ordinamento fa reggere il sistema di credito sul patrimonio del debitore) assunte risponde

oltre che l’ente anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e

per conto dell’associazione (38); nei comitati, rispondono tutti i componenti (41);

personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; nelle società di persone valgono

regole particolari a seconda della società. La personalità di acquista in diversi modi a

seconda che l’ente persegua finalità lucrative o ideali: si parla di sistema normativo per le

società di capitali, che l’acquistano nel momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;

di sistema concessorio per le associazioni, fondazioni e altre istituzioni private, cioè

mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso le prefetture (se l’ente

svolge la sua attività a livello nazionale) e regioni (livello regionale), in cui bisogna

presentare l’atto costitutivo e lo statuto (le fondazioni anche mediante testamento);

importante dire che l’autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento,

bensì lo fa solo in seguito a valutazione del patrimonio dell’ente in base agli scopi

prefissati, alla natura e allo scopo dello stesso.

Le principali distinzioni tra enti è quella tra:

Enti pubblici: sono agglomerati d persone e di beni che operano per fini pubblici e quindi

collettivi; si presentano solitamente come emanazioni di altri strutture pubbliche: ente

pubblico per eccellenza è infatti lo stato , poi gli altri enti derivano in maniera più o meno

incisa da lui (regioni, provincie, comuni, ecc.). Negli ultimi vent’anni, a causa delle

privatizzazioni (trasferimento di molte attività dall’ente pubblico di origine a società

private), il numero di questo tipo di enti è andato diminuendo; si è trattato perlopiù di

privatizzazioni fredde o finte, in quanto il titolare di maggioranza delle azioni è rimasto in

realtà lo stato, il che va contro all’iniziale intenzione di vendere sul mercato la azioni ai

privati così da rendere questi enti appunto di tipo privato; ad oggi i soggetti privati hanno

una quota di possesso in questi enti davvero marginale e non sono o mancano in questi

anni l’usanza di mettere al vertice degli enti pubblici, non personalità di spicco per la loro

conoscenza o competenza, bensì soggetti politicamente utili e spesso incapaci. Fare un

esempio di enti pubblici risulta quindi difficile, non solo per la rarità di attività in mano a

questi ma più che altro perché un grande numero è stato con gli anni eliminato.

Enti privati: si distinguono a loro volta in enti con finalità lucrative o miste, che sono

disciplinati nel libro V del codice civile; ed enti con finalità ideali, quali sociali, culturali,

politiche ma non lucrative (si possono svolgere attività economiche, tuttavia gli utili non

possono essere destinati alla distribuzione tra i consociati), disciplinato nel libro I del

codice. Scendendo nel dettaglio distinguiamo.

• Enti riconosciuti, che si distinguono a loro volta in:

1. Associazione riconosciuta: si definisce associazione, la stabile organizzazione di

una pluralità di soggetti (persone o enti) e di mezzi costituenti un patrimonio, al

fine di persegue un obiettivo comune, non lucrativo e meritevole di tutela; tutto

ciò costituisce l’elemento materiale dell’ente. Ai fini della qualificazione

dell’organizzazione come persona giuridica e quindi l’attribuzione della

soggettività, è necessario e sufficiente l’elemento materiale dell’ente e non

quello formale, che consiste nel riconoscimento da parte dell’autorità

amministrativa competente. Il riconoscimento, e in particolare l’atto costitutivo e

lo statuto (contenenti la denominazione dell’ente, lo scopo. L’indicazione del

patrimonio e della sede, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per

l’ammissione – art.16), deve avvenire per atto pubblico, e in particolare come

detto con l’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche, presso la

prefettura o regione; ogni modificazione dell’atto costitutivo e statuto deve

essere approvata, tramite atto pubblico, dalla stessa autorità amministrativa.

Questa dovrà verificare che sia rispettato l’ordinamento relativo alla costituzione

dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e il patrimonio sia adeguato

all’attività che si intende svolgere. Dal momento che l’iscrizione nel registro delle

persone giuridiche non è funzione costitutiva di un nuovo ente (l’ente non

riconosciuto con l’iscrizione per atto pubblico non cessa di esistere e ne nasce

uno nuovo), ciò comporta che per le obbligazioni sorte prima dell’acquisto della

personalità giuridica, continua a risponder il patrimonio dell’ente e

personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto

dello stesso. Gli organi fondamentali dell’associazione sono l’assemblea e gli

amministratori: la prima, organo che riunisce i consociati, deve essere

convocata dagli amministratori in casi di necessità, su richiesta motivata da

almeno 1/10 degli associati e almeno una volta l’anno per l’approvazione del

bilancio; la sua competenza è individuata nell’atto costitutivo e statuto, ma in

generale è di sua esclusiva competenza (art. 20 e seguenti) l’approvazione del

bilancio, la nomina e revoca degli amministratori, le deliberazioni circa le azioni

di responsabilità degli stessi, l’esclusione degli associati, le modificazioni

dell’atto costitutivo e statuto e lo scioglimento dell’associazione con la

devoluzione del patrimonio; in prima convocazione l’assemblea delibera con la

maggioranza dei voti in presenza di almeno la metà degli aventi diritto, con la

seconda qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli amministratori nominati

dall’assemblea costituiscono invece l’organo di gestione dell’associazione, la cui

composizione e competenze sono presenti nello statuto e la cui responsabilità,

pur essendo il loro patrimonio personale distinto da quello dell’ente, è verso i

terzi e l’ente per determinati atti che eccedano o violino le loro competenze.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, la qualità di

associato non è trasmissibile neanche mortis causa; il recesso comunicato per

iscritto agli amministratori invece deve essere sempre concesso, salvo l’obbligo

assunti di far parte dell’ente per un certo periodo di tempo; l’esclusione non può

avere luogo che per gravi motivi e comunque il soggetto ha la facoltà di ricorrere

all’autorità giudiziaria se contrario. L’associazione si estingue, oltre per le cause

previste dall’atto costitutivo o statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o

divenuto impossibile, quando gli associati muoiono o vi è una delibera

assemb

Dettagli
A.A. 2013-2014
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.