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Persone fisiche

Il diritto definisce persona fisica l’uomo nella sua individualità e nei rapporti con gli altri. Il nostro ordinamento attribuisce alle persone fisiche, così come a quelle giuridiche (riconosciute o meno, quindi aventi o meno personalità giuridica) la capacità giuridica, che è l’idoneità di un individuo, o meglio di un soggetto giuridico/del diritto, ad essere titolare di situazioni soggettive, dove per soggetto giuridico è il centro di imputazione giuridica.

L’art. 2 della Costituzione garantisce la soggettività, cioè la qualità del soggetto giuridico (avere questa qualità significa, come detto, essere titolare appunto di un insieme di situazioni soggettive) e garantendo i diritti fondamentali e richiedendo i doveri dell’uomo, fa sì che ogni persona fisica sia dalla nascita titolare almeno di situazioni soggettive attive come quella della personalità e sia appunto soggetto del diritto; ciò significa che condizione necessaria e sufficiente per conferire la soggettività e quindi la capacità giuridica è la qualità di uomo; l’art. 3 vieta poi ogni sorta di distinzioni tra soggetti e il 22 fa sì che la capacità giuridica non sia in qualunque modo tolta se non per eventi naturali.

La capacità giuridica si acquista con la nascita, ovvero il feto, separato dal grembo materno, deve compiere almeno un ciclo respiratorio (questa particolarità si giustifica in casi di successione o donazione, in quanto il non nato ad esempio la disposizione testamentaria non ha effetto senza nascita) e si perde con la morte. Il nostro ordinamento riconosce alcuni diritti a favore del concepito nell’attesa dell’evento della nascita, al fine di tutelare in via preventiva certi interessi; è il caso della successione mortis causa, in cui a ricevere per testamento, nonché per donazione (o legge in qualità di erede legittimo), possono essere tre soggetti distinti, tutti disciplinati dall’art. 462:

  • Il soggetto è già nato/vivente prima del tempo dell’apertura della successione;
  • Il soggetto si definisce “concepito al tempo dell’apertura della successione” solo se è nato entro 300 giorni da questa data;
  • Il nascituro non ancora concepito (colui che potenzialmente nascerà) può ricevere per testamento, purché figlio di persona vivente al tempo della morte del testatore.

Elementi legati alla vita della persona fisica

Legati alla vita della persona fisica ci sono tre figure o luoghi fondamentali in cui si esplica buona parte della vita di questa, previsti ed estratti (nel terzo caso) dall’ordinamento e in particolare dall’art. 43 del Codice civile:

  • Domicilio: L’articolo afferma che “Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, inoltre l’art. 14 della Costituzione lo indica come inviolabile, salvo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Costituisce il domicilio un elemento innanzitutto intenzionale, cioè la volontà di costituire e mantenere in quel luogo la sede principale dei propri interessi; ed un elemento materiale, cioè avere effettivamente stabilito in quel luogo il centro dei propri affari e interessi; il primo elemento risulta prevalente sul secondo e quindi, per costituire effettivamente il domicilio, occorre una chiara manifestazione di volontà. Per affari e interessi dovrebbero essere intesi in senso esclusivamente patrimoniale e tale da permettere una chiara distinzione dalla residenza, il luogo in cui si concentrano le proprie relazioni personali, sociali ed affettive; la giurisprudenza invece ha sempre più dato ad affari e interessi un’interpretazione molto più ampia, facendovi rientrare sia elementi di natura patrimoniale, che quelli personali, familiari e sociali, sicché risulta a volte più complicato distinguere le due figure.
  • Residenza: La residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale; questa si fonda quindi sulla permanenza con una sufficiente stabilità in un luogo. L’elemento materiale sovrasta o comprende qui quello intenzionale; la residenza può essere provata anche con elementi estrinseci quali il comportamento del soggetto, le sue consuetudini di vita, la cerchia delle relazioni sociali e familiari.
  • Dimora: La dimora, figura estratta dall’art. 43 in quanto non prevista, è il luogo dove la persona si trova temporaneamente e occasionalmente; è necessario che tale soggiorno pur breve non sia momentaneo.

La scelta del domicilio e della residenza è di norma libera, salvo specifiche disposizioni penali o di polizia, come nel caso del domicilio legale (o necessario) previsto per il minore interdetto.

Morte e sue implicazioni

Come già accennato l’evento, e con l’interpretazione il fatto giuridico, morte (definita, grazie alla possibilità del trapianto di organi, la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo) provoca come effetto l’estinzione della persona fisica e la cessazione di conseguenza della sua capacità giuridica; l’accertamento della morte è di competenza dell’ufficiale di stato civile e si distingue in diretto o indiretto a seconda che sia possibile o meno rinvenire e/o riconoscere il cadavere della persona estinta.

Caso particolare di accertamento è la commorienza: viene in essere quando la morte dei soggetti avviene per effetto di un unico incidente o infortunio senza che sia possibile individuare con certezza il preciso momento del decesso di ciascuna di esse; in sostanza è un istituto giuridico che risolve problemi di incertezza nell'acquisto di diritti derivanti da successione a causa di morte di più persone aventi tra loro legami di parentela.

La morte però non sempre può essere provata, dando luogo a delle ipotesi caratterizzate da uno stato d’incertezza sull’esistenza di un individuo:

  • Scomparsa: È l’allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza, insieme alla mancanza di notizie; ciò da la possibilità agli interessati, ai presunti successori legittimi o lo stesso pm, di fare istanza per la nomina di un curatore per lo scomparso, al fine della conservazione del patrimonio;
  • Assenza: Passati due anni dal giorno cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza su istanza dei presunti eredi legittimi o di coloro che ragionevolmente vantano dei diritti sul patrimonio dello scomparso nel caso della sua morte; una volta fatta la dichiarazione il patrimonio dell’assente è immesso nel possesso temporaneo dei presunti eredi legittimi o testamentari, accordando capacità di ordinaria amministrazione sui beni per il loro godimento, escludendo per atti straordinari (alienazione, ipoteca o pegno); nel caso l’assente ritorni o sia provata la sua esistenza in vita, il patrimonio viene restituito;
  • Dichiarazione di morte presunta: Presuppone la scomparsa di un soggetto per un periodo di almeno dieci anni (in caso di ipotesi straordinarie come eventi bellici, terremoti, inondazioni, ecc., la morte presunta può essere dichiarata anche dopo due o tre anni), con o senza la dichiarazione di assenza; questa dichiarazione equivale come effetti a quella di morte naturale e il patrimonio del morto presunto sarà a disposizione degli eredi e di coloro che vantano diritti sullo stesso, inoltre il debitore di un’obbligazione è liberato; se il presunto morto torni o ne sia accertata l’esistenza in vita, ciò determina il recupero dei beni nello stato in cui si trovano o il conseguimento del prezzo di quelli alienati, nonché può pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte.

Capacità di agire

La capacità di agire è l’idoneità a porre in essere validamente delle manifestazioni di volontà idonee a modificare la propria sfera soggettiva patrimoniale e tutelare propri interessi, quindi il soggetto diventa operatore giuridico attivo (un conto è essere astrattamente titolare di un diritto di proprietà, un conto è invece disporne); indica l’aspetto dinamico della vita del soggetto, in quanto ciò che concorre a formarla varia in base all’atto compiuto.

La capacità di agire è riconosciuta a tutte le persone fisiche e ciò è una grande conquista culturale e sociale; non è inoltre prevista la morte civile, che vieta l’espropiazione per motivi socio-culturali alla persona. La capacità “piena” si acquista, secondo l’articolo 1 del codice civile, con la maggiore età e quindi con il compimento del diciottesimo anno; se la legge consente l’eventualità di compiere un atto giuridico ad un’età inferiore, la capacità di agire si dice “speciale” (il lavoro svolto da un minorenne art. 2).

Nel caso in cui l’incapace di agire compia atti o ancor meglio negozi, questi diventano affetti da una patologia detta invalidità e nel caso specifico “l’annullabilità”, secondo cui il negozio annullabile produce effetti, ma questo posson essere annullati tramite un’azione giudiziaria che evidenzi l’incapacità del soggetto. La capacità può essere esclusa o limitata in base a determinati scopi e ovviamente secondo l’ordinamento:

  • Incapacità dei minori: L’opinione tradizionale considera il minore inidoneo a curare i propri interessi e quindi ha il dovere di lasciarsi educare (per alcuni si tratta di obbedienza, per altri cooperazione); per questo motivo l’ordinamento ha previsto l’istituto della potestà genitoriale, il quale da un parte ha il o i soggetti titolari di questo diritto (titolari di situazione soggettiva attiva) tutelato dall’ordinamento e limitato sono nel caso dell’abuso o della c
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
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