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PERSONE GIURIDICHE
L’art. 2 della costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come
singolo , ove nelle formazioni sociali, rispondendo così ad un’importante esigenza sociale,
che è quella tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni, cioè ad associarsi; l’art.
18 sancisce poi il diritto ad “associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale” e proibendo solo “le associazioni segrete e quelle
che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. La
Costituzione prosegue poi la sua opera di tutela garantendo con l’art. 19 il diritto di
professione religiosa; con l’art. 39 di organizzazione sindacale; con l’art. 49 di
organizzazione in partiti; il principio poi di democraticità, a tale riguardo opera sul piano
esterno, richiedendo per l’associazione una struttura aperta, cioè tendenzialmente
accessibile a tutti, compatibilmente all’interesse conseguito, e sul piano interno
garantendo a tutti i componenti di partecipare con pari dignità all’ente. Le organizzazioni
costituite da individui a cui l’ordinamento giuridico riconosce la qualità di soggetti di diritto
distinti dai membri che le compongono o da coloro che le promuovono si definiscono enti o
persone giuridiche, la cui presenza della personalità giuridica o meno li rende enti
riconosciuti o meno; scopi per la costituzione di un ente possono essere: raggiungimento
di un fine che trascende le possibilità dei singoli individui (lo Stato senza comuni non
potrebbe operare) o che può essere ottenuto in maniera molto più efficiente in forma
collettiva o anche la destinazione di un patrimonio per raggiungere un obiettivo. Alla
persona giuridica l’ordinamento attribuisce soggettività e quindi, come detto, l’idoneità ad
essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, tuttavia attraverso i suoi
organi l’ente può anche esercitare certe situazioni e quindi ha anche la capacità di agire; al
di fuori della sua natura, degli scopi e in generale dei confini che si pone, l’ente non può
essere titolare di altre situazioni soggettive, sicché la sua soggettività si definisce traslata,
cioè limitata rispetto a quella delle persone fisiche (l’ente non può essere attribuita le
disposizione sui rapporti di famiglia, ecc.). Altro discorso è quello della personalità
giuridica (non attributiva della soggettività, salvo per le fondazioni), il cui riconoscimento o
meno attribuisce la c.d. autonomia patrimoniale: l’ente riconosciuto ha autonomia
patrimoniale detta perfetta (società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni), cioè
ha una netta separazione del patrimonio dell’ente da quello di coloro che ne fanno parte o
che la promuovono; l’ente non riconosciuto (società di persone, associazioni, comitati)
hanno la autonomia patrimoniale detta imperfetta, cioè hanno una separazione tra i due
patrimoni solo in senso relativo, cioè si differenzia a seconda dell’ente: nelle associazioni,
delle obbligazioni (vincolo giuridico in virtù del quale una parte detto debitore è tenuto ad
un certo comportamento verso un’altra parte detta creditore e se non v’è adempienza il
debitore è tenuto al risarcimento del danno, il quale è a sua volta un’altra obbligazione da
pagare; se il debitore non paga l’esecuzione risarcitoria è tenuto ad adempiere ai suoi
obblighi con tutto il suo patrimonio presente e futuro. Rilevante è il fatto che il nostro
ordinamento fa reggere il sistema di credito sul patrimonio del debitore) assunte risponde
oltre che l’ente anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e
per conto dell’associazione (38); nei comitati, rispondono tutti i componenti (41);
personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte; nelle società di persone valgono
regole particolari a seconda della società. La personalità di acquista in diversi modi a
seconda che l’ente persegua finalità lucrative o ideali: si parla di sistema normativo per le
società di capitali, che l’acquistano nel momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
di sistema concessorio per le associazioni, fondazioni e altre istituzioni private, cioè
mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presso le prefetture (se l’ente
svolge la sua attività a livello nazionale) e regioni (livello regionale), in cui bisogna
presentare l’atto costitutivo e lo statuto (le fondazioni anche mediante testamento);
importante dire che l’autorità competente non è obbligata a concedere il riconoscimento,
bensì lo fa solo in seguito a valutazione del patrimonio dell’ente in base agli scopi
prefissati, alla natura e allo scopo dello stesso.
Le principali distinzioni tra enti è quella tra:
Enti pubblici: sono agglomerati d persone e di beni che operano per fini pubblici e quindi
collettivi; si presentano solitamente come emanazioni di altri strutture pubbliche: ente
pubblico per eccellenza è infatti lo stato , poi gli altri enti derivano in maniera più o meno
incisa da lui (regioni, provincie, comuni, ecc.). Negli ultimi vent’anni, a causa delle
privatizzazioni (trasferimento di molte attività dall’ente pubblico di origine a società
private), il numero di questo tipo di enti è andato diminuendo; si è trattato perlopiù di
privatizzazioni fredde o finte, in quanto il titolare di maggioranza delle azioni è rimasto in
realtà lo stato, il che va contro all’iniziale intenzione di vendere sul mercato la azioni ai
privati così da rendere questi enti appunto di tipo privato; ad oggi i soggetti privati hanno
una quota di possesso in questi enti davvero marginale e non sono o mancano in questi
anni l’usanza di mettere al vertice degli enti pubblici, non personalità di spicco per la loro
conoscenza o competenza, bensì soggetti politicamente utili e spesso incapaci. Fare un
esempio di enti pubblici risulta quindi difficile, non solo per la rarità di attività in mano a
questi ma più che altro perché un grande numero è stato con gli anni eliminato.
Enti privati: si distinguono a loro volta in enti con finalità lucrative o miste, che sono
disciplinati nel libro V del codice civile; ed enti con finalità ideali, quali sociali, culturali,
politiche ma non lucrative (si possono svolgere attività economiche, tuttavia gli utili non
possono essere destinati alla distribuzione tra i consociati), disciplinato nel libro I del
codice. Scendendo nel dettaglio distinguiamo.
• Enti riconosciuti, che si distinguono a loro volta in:
1. Associazione riconosciuta: si definisce associazione, la stabile organizzazione di
una pluralità di soggetti (persone o enti) e di mezzi costituenti un patrimonio, al
fine di persegue un obiettivo comune, non lucrativo e meritevole di tutela; tutto
ciò costituisce l’elemento materiale dell’ente. Ai fini della qualificazione
dell’organizzazione come persona giuridica e quindi l’attribuzione della
soggettività, è necessario e sufficiente l’elemento materiale dell’ente e non
quello formale, che consiste nel riconoscimento da parte dell’autorità
amministrativa competente. Il riconoscimento, e in particolare l’atto costitutivo e
lo statuto (contenenti la denominazione dell’ente, lo scopo. L’indicazione del
patrimonio e della sede, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per
l’ammissione – art.16), deve avvenire per atto pubblico, e in particolare come
detto con l’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche, presso la
prefettura o regione; ogni modificazione dell’atto costitutivo e statuto deve
essere approvata, tramite atto pubblico, dalla stessa autorità amministrativa.
Questa dovrà verificare che sia rispettato l’ordinamento relativo alla costituzione
dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e il patrimonio sia adeguato
all’attività che si intende svolgere. Dal momento che l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche non è funzione costitutiva di un nuovo ente (l’ente non
riconosciuto con l’iscrizione per atto pubblico non cessa di esistere e ne nasce
uno nuovo), ciò comporta che per le obbligazioni sorte prima dell’acquisto della
personalità giuridica, continua a risponder il patrimonio dell’ente e
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dello stesso. Gli organi fondamentali dell’associazione sono l’assemblea e gli
amministratori: la prima, organo che riunisce i consociati, deve essere
convocata dagli amministratori in casi di necessità, su richiesta motivata da
almeno 1/10 degli associati e almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio; la sua competenza è individuata nell’atto costitutivo e statuto, ma in
generale è di sua esclusiva competenza (art. 20 e seguenti) l’approvazione del
bilancio, la nomina e revoca degli amministratori, le deliberazioni circa le azioni
di responsabilità degli stessi, l’esclusione degli associati, le modificazioni
dell’atto costitutivo e statuto e lo scioglimento dell’associazione con la
devoluzione del patrimonio; in prima convocazione l’assemblea delibera con la
maggioranza dei voti in presenza di almeno la metà degli aventi diritto, con la
seconda qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli amministratori nominati
dall’assemblea costituiscono invece l’organo di gestione dell’associazione, la cui
composizione e competenze sono presenti nello statuto e la cui responsabilità,
pur essendo il loro patrimonio personale distinto da quello dell’ente, è verso i
terzi e l’ente per determinati atti che eccedano o violino le loro competenze.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, la qualità di
associato non è trasmissibile neanche mortis causa; il recesso comunicato per
iscritto agli amministratori invece deve essere sempre concesso, salvo l’obbligo
assunti di far parte dell’ente per un certo periodo di tempo; l’esclusione non può
avere luogo che per gravi motivi e comunque il soggetto ha la facoltà di ricorrere
all’autorità giudiziaria se contrario. L’associazione si estingue, oltre per le cause
previste dall’atto costitutivo o statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o
divenuto impossibile, quando gli associati muoiono o vi è una delibera
assemb