Diritto privato Zatti - Capitolo 7
Gli strumenti di pubblicità
Il problema della certezza delle situazioni giuridiche e la necessità di garantire la circolazione veloce di beni, crediti e azioni di società richiede la creazione di strumenti che consentano ai contraenti:
- Di informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che vogliono acquistare
- Di poter contare sulla sicurezza degli acquisti fatti
Queste esigenze sono soddisfatte grazie al sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici. Il termine "pubblicità" indica tutti quegli strumenti che l’ordinamento predispone per assicurare la conoscibilità dei fatti e degli atti giuridici riguardanti sia i soggetti che i beni. Esempi includono: registri di stato civile tenuti da ogni Comune, registro delle tutele dei minori e degli interdetti, registro delle successioni tenuto presso la Cancelleria del tribunale, ecc.
Diversa efficacia della pubblicità
Pubblicità-notizia
La legge predispone lo strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, per esigenze di carattere pubblico, senza connettervi un particolare effetto né riguardo all’efficacia, né riguardo all’opponibilità ai terzi del fatto o dell’atto reso pubblico. L’omissione di tale pubblicità può dar luogo tutt’al più a sanzioni pecuniarie o penali, ma il fatto o l’atto produce comunque le previste conseguenze giuridiche. Esempi: la sentenza di interdizione o di inabilitazione va annotata in margine all’atto di nascita; le trascrizioni delle sentenze che accertano l’intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione; le pubblicazioni matrimoniali servono a consentire eventuali opposizioni, ma non influiscono sulla validità del matrimonio.
Pubblicità dichiarativa
Il suo effetto è quello di rendere opponibile ai terzi (a prescindere da un’effettiva conoscenza) una determinata vicenda giuridica, che tuttavia è in sé valida ed efficace indipendentemente dal rispetto o meno della prescritta formalità pubblicitaria: l’omissione di tale formalità incide dunque solo sull’opponibilità dell’atto ai terzi, ma non sulla validità ed efficacia dell’atto tra le parti. Esempi: trascrizione degli atti che trasferiscono la proprietà o costituiscono diritti reali sui beni immobili, trascrizione per beni immobili registrati (auto, imbarcazioni, aerei).
La trascrizione degli acquisti, a titolo derivativo e inter vivos, è condizione di opponibilità dell’acquisto a chi abbia acquistato sul medesimo bene lo stesso diritto o un diritto incompatibile. All’interno della pubblicità dichiarativa si possono distinguere due “microsistemi” per l’ipotesi in cui del fatto giuridico non sia stata effettuata la prescritta pubblicità:
- Trascrizione nei registri immobiliari: la pubblicità è mezzo sufficiente, ma anche necessario per l’opponibilità. La mancata trascrizione impedisce di opporre ai terzi l’avvenuto mutamento giuridico, senza che vi sia la possibilità di provare altrimenti la conoscenza di fatto da parte del terzo.
- Iscrizione nel Registro delle imprese: la pubblicità è mezzo sufficiente ma non necessario per l’opponibilità. È opposta ai terzi se provato che i terzi ne erano a conoscenza; l’iscrizione di un tale fatto è mezzo sufficiente per renderlo opponibile ai terzi, quantunque questi ultimi, di fatto, lo ignorassero.
Pubblicità costitutiva
La pubblicità è necessaria per l’esistenza del diritto o del soggetto; è elemento della fattispecie costitutiva. Esempi: iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari, trascrizione dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, iscrizione delle società di capitali nel Registro delle imprese.
Pubblicità e prova
Le due funzioni sono svolte insieme nello strumento degli atti dello stato civile e dei registri in cui essi sono raccolti.
Pubblicità immobiliare e forme analoghe
La trascrizione è uno strumento di pubblicità la cui funzione tipica consiste nel dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa con riguardo sia ai beni immobili, sia ai beni mobili registrati, negli acquisti per atto tra vivi. In alcuni casi, ha funzione di pubblicità-notizia, ad esempio nelle convenzioni matrimoniali (rientra nella categorie anche la costituzione del fondo patrimoniale).
L’istituto della trascrizione si inserisce in un sistema di circolazione dei beni immobili costruito sulla base del principio consensualistico, cioè della regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti. A stabilire condizioni di certezza è diretta la trascrizione, che è un meccanismo di soluzione dei conflitti tra soggetti che fanno valere sullo stesso bene diritti contrastanti.
La trascrizione consiste nel riportare un estratto di tutti gli atti che trasferiscono la proprietà, o costituiscono, modificano o estinguono altri diritti sulla cosa, nei registri appositi tenuti presso le Conservatorie dei registri immobiliari (oggi Agenzie del Territorio). Si organizza così un sistema che consente di rendere conoscibili gli atti traslativi o costitutivi, modificativi o estintivi di diritti sui beni immobili. Chi intende acquistare ha infatti modo:
- Di informarsi sulla situazione giuridica del proprio dante causa
- Di rendere conoscibile il suo acquisto ai terzi
La conoscibilità degli atti è solo l’effetto pratico; l’effetto giuridico della trascrizione è di regola l’opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. L’opponibilità si dice anche efficacia relativa (e l’inopponibilità inefficacia relativa); l’espressione sottolinea che un atto può allo stesso tempo:
- Essere efficace tra le parti ma inefficace nei confronti di determinati terzi
- Essere efficace nei confronti dei terzi che non abbiano trascritto o trascrivano successivamente, e inefficace nei confronti di chi invece abbia trascritto anteriormente.
La parte acquirente che si informa diligentemente, e provvede alla trascrizione del proprio atto, si pone in una situazione di certezza perché:
- Se risulta da una trascrizione già effettuata che il bene è stato alienato ad altri, l’interessato sa che il suo atto d’acquisto non potrà essere fatto valere contro quei terzi: o evita l’acquisto o acquista a suo rischio
- Se non risulta un atto di alienazione trascritto, l’interessato ha la certezza che contro di lui non avrà effetto alcuna trascrizione o iscrizione successiva, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
La trascrizione non ha efficacia costitutiva; è un modo per risolvere conflitti tra soggetti.
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