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Sommario ........................................................................................................................................ 2

Diritto Privato ................................................................................................................................ 2

Le fonti del diritto ............................................................................................................................ 4

La capacità giuridica

.............................................................................................................................. 4

La capacità di agire

..................................................................................................................................... 6

Gli enti giuridici

L’associazione ..................................................................................................................................... 7

...................................................................................................................................... 7

La fondazione

............................................................................................................................................. 7

La società ..................................................................................................................................... 7

La cooperativa

– ......................................................................................................... 9

Diritti reali diritto di proprietà

...............................................................................................................10

Acquisto a titolo derivativo

................................................................................................................10

Acquisto a titolo originario ................................................................................................................12

Diritto soggettivo di credito

.......................................................................................................................13

La cessione del credito .................................................................................................................13

Gli esiti delle obbligazioni ..............................................................................................................14

Il trasferimento di un debito

............................................................................................................................................16

Il contratto ......................................................................................................17

La responsabilità pre-contrattuale ..................................................................................................18

Gli elementi essenziali del contratto ................................................................................................18

Gli elementi accidentali del contratto 1

Diritto Privato è la parte dell’ordinamento giuridico che regola le interazioni tra i vari soggetti

Il diritto privato

appartenenti alla stessa comunità. Le interazioni possono essere regolate in modo tale che i

soggetti si possano avvalere dei diritti privati; quindi, non sono per forza delle leggi che

avere un’attività economica deve conoscere

subiamo passivamente. Chiunque intenda il diritto

privato, non solo per sapere quali limiti non superare, ma anche per le opportunità che esistono

e possono essere sfruttate. Il diritto in generale, quindi anche il diritto privato, si compone di

norme giuridiche.

Con la parola diritto, dal punto di vista oggettivo, si fa riferimento all’ordinamento giuridico,

un complesso di norme giuridiche che si applicano in contesti specifici. Le norme giuridiche,

quindi, sono delle regole di natura giuridica, che fanno parte di tutte le altre regole che abbiamo

l’altro,

e seguiamo quotidianamente, come quelle sociali e religiose. Può capitare, tra che le

regole religiose si assomiglino con quelle giuridiche.

Come si individuano le regole giuridiche? Per distinguere una norma giuridica non possiamo

basarci sull’esistenza o meno di una sanzione successiva al mancato rispetto della norma, in

quanto anche altre norme non giuridiche vengono sanzionate se non rispettate. La norma

giuridica, infatti, si riconosce per la sua particolarità di venir originata da una fonte, detta,

appunto, fonte del diritto. Quindi, solo le regole che derivano da una fonte del diritto sono

considerate norme giuridiche.

Le fonti del diritto

Sono varie, ma la più importante e rilevante è la Costituzione italiana: è una costituzione rigida,

ed è la prima fonte del diritto italiano, detta, quindi, fonte primaria. Anche le leggi dello Stato

sono considerate fonti del diritto, e vengono continuamente approvate da un organo attivo

individuato dalla Costituzione, ovvero il parlamento. Il Governo, a sua volta per volere della

Costituzione, gestisce lo Stato nel rispetto delle leggi stesse; tuttavia, tra le funzioni del

governo, troviamo, a volte, anche quella di creare leggi, come nel caso del decreto-legge o del

decreto legislativo: sono atti la cui sostanza e forma è come quella della legge, ma sono

formalmente diversi. Questo principalmente perché non sono deliberati e scelti dal parlamento:

che l’iniziativa di creare leggi da parte del Governo

infatti, nel caso del decreto-legge vediamo – –

è riconosciuta valida solo in caso di emergenza esempio, terremoto e ha una validità limitata

nel tempo, ovvero solo per 60 giorni. In questo periodo, il decreto-legge deve essere confermato

dalle camere per diventare legge a tutti gli effetti, altrimenti decade. Con il decreto legislativo,

invece, il parlamento delega al governo la responsabilità di dettare una certa legge, per via di

una materia molto tecnica per la quale si ritiene più opportuno che il governo, che si occupa di

Con il decreto legislativo vediamo l’utilizzo della

queste materie, si interessi di questa legge.

l’autorizzazione successiva

legge delega, la quale rende innecessaria alla promulgazione della

legge da parte del governo. Inoltre, la legge delega definisce i criteri attraverso i quali il governo

deve emanare suddetta legge. Abbiamo, poi, come fonte del diritto i vari decreti ministeriali

che possono essere emanati rispetto a dettagli che la legge stessa non detta, riservando a un

l’inserimento di specificità.

successivo decreto ministeriale

Il diritto è un complesso insieme di norme che aspira a essere ordinato, e cessa, quindi, di essere

ordinato quanto ci sono delle contraddizioni interne al sistema giuridico. La contraddizione si

ha quando all’interno dell’ordinamento ci sono delle regole, delle norme che dicono cose

2

diverse, e questa contraddizione deve essere sanata. Queste contraddizioni si chiamano

antinomie, le quali possono essere risolte attraverso tre criteri: gerarchico alcune fonti sono

più potenti di altre, come la Costituzione che prevale su tutte le altre leggi. Per risolvere le

antinomie con il livello gerarchico vediamo che le fonti sottordinate non possono contraddire

o smentire ciò che dice una fonte sovraordinata. Esiste un organo apposito, la Corte

costituzionale, per giudicare la costituzionalità di una legge, ovvero la sua legittimità alla

Costituzione. Il secondo criterio di soluzione delle antinomie è quello cronologico: prevale la

norma che è stata introdotta nel sistema più recentemente, ovvero la norma successiva posta

dalla stessa fonte - o comunque da fonti con la stessa forza - vince sulla norma precedente. Il

terzo criterio è quello della competenza: prevale la regola dettata dalla fonte competente. Se

all’interno della stessa fonte competente ci sono delle antinomie, si applica il criterio

cronologico. –

Il diritto si compone di varie parti, come il diritto privato che regola i rapporti tra i singoli

– –

cittadini e diritto pubblico che si occupa di regolare tutti gli organi dello Stato, ma anche

tutte quelle regole che lo Stato detta per garantire la pacifica convivenza, ovvero il diritto

penale, amministrativo e tributario. Il diritto privato agisce con lo scopo di individuare degli

interessi degni di protezione, attribuendo a questi interessi una posizione di vantaggio diritto

soggettivo e attribuendo a chi detiene il diritto soggettivo degli strumenti per essere tutelato

nel momento in cui il suo diritto venga negato. La possibilità di essere tutelato invocando lo

Stato è lasciata alla disponibilità e alla volontà del soggetto violato, che dovrà attivamente

richiedere la protezione dei suoi diritti.

La comunità giuridica non si compone solo di individui, ma anche di soggetti giuridici, che

rientrano comunque nei consociati regolati dal diritto privato. Il diritto privato si occupa delle

persone, per proteggere i loro interessi nelle relazioni con le altre persone. Tuttavia, non vuole

solo proteggere i cittadini, ma anche promuovere i loro interessi e i loro obiettivi. Alla base di

tutto questo c’è il presupposto che i diritti soggettivi – –

di cui ognuno di noi si può avvalere

soltanto a chi è ritenuto dall’ordinamento giuridico un soggetto

possono essere riconosciuti

giuridico, ovvero un soggetto che ha capacità giuridica. Il diritto, quindi, ha la capacità di creare

una realtà giuridica che non sia identica alla realtà naturale: i soggetti di diritto possono non

corrispondere a un soggetto dotato di corpo fisico. 3

La capacità giuridica

La capacità giuridica è la capacità di assumersi i diritti soggettivi. È, tuttavia, una idoneità,

quindi non è detto che l’individuo abbia effettivamente questi diritti, ma ha la possibilità di

averli.

Ovviamente chi ha la capacità giuridica si trova in una situazione migliore di chi non li ha,

arricchendo la sfera personale dell’individuo. Nel nostro ordinamento la capacità giuridica è

propria di tutte le persone fisiche dal momento della nascita, e questo non presenta distinzione

dal punto di vista di genere o di età. La capacità giuridica non comporta essere titolare di diritti:

– –

si acquisiscono con la nascita solo determinati diritti diritto di personalità, ecc ma per altri,

come ad esempio quello di proprietà, si devono creare situazioni specifiche. Soltanto al

legata all’esistenza

momento della morte si perde la capacità giuridica, essendo questa

materiale della persona. all’interno del nostro

Ci sono, tuttavia, alcuni casi di incapacità giuridica speciali

ordinamento, ovvero parti di norme che non si applicano a tutte le persone fisiche

indistintamente, il che avviene soprattutto per tutela della persona stessa. Esempio, la capacità

giuridica in materia matrimoniale si acquisisce solo al compimento del sedicesimo anno di età,

e prima questa capacità non esiste. Questo, appunto, per impedire che il soggetto compia degli

atti che lo possano pregiudicare.

La capacità di agire

La capacità di agire, invece, ha a che fare con la possibilità di disporre e di esercitare i propri

– –

diritti. Quindi, non riguarda la possibilità di acquisire i diritti come la capacità giuridica ma

di esercitare i diritti di cui si è titolare. Esempio, un minore di età può essere titolare di diritti

di proprietà ma non ne può disporre in quanto incapace di agire. Questa incapacità è,

un’incapacità di tipo giuridico

ovviamente, piuttosto che fisica: il minore potrebbe comunque

quell’atto sarebbe considerato invalido

provare ad esercitare i suoi diritti, ma giuridicamente.

Chi, invece, non è capace di agire non può disporre dei suoi diritti, ma può farlo in una maniera

più complicata.

Le persone incapaci di agire sono i minori di età - a meno che non sia un minore emancipato,

– d’età non in grado

come un ultra-sedicenne che ha contratto matrimonio oppure un maggiore

di curare i propri interessi. Questi possono essere dichiarati da un tribunale come interdetti o

inabilitati, e perdere del tutto o in parte la loro capacità di agire. Chi può essere interdetto è, ad

esempio, il gravemente infermo mentale, ovviamente su richiesta dei familiari, e rimane

interdetto fino a quando persiste la malattia, e viene considerato dal punto di vista giuridico

un minore d’età. Mentre, il maggiore d’età che abbia una malattia mentale di minore

come

gravità, o presenti delle incapacità fisiche, mentali, o sia dipendente da sostanze stupefacenti,

– –

può essere inabilitato. Si hanno, quindi, degli incapaci assoluti i minori e gli interdetti dove

Mentre, il minore emancipato e l’inabilitato

ogni loro atto giuridico è considerato invalido.

hanno capacità rispetto agli atti di ordinaria amministrazione, ma non rispetto a quelli di

straordinaria amministrazione.

Gli incapaci di agire possono, in ogni caso, esercitare i loro diritti attraverso degli strumenti

garantiti dall’ordinamento giuridico: questi sono la responsabilità genitoriale e la tutela. Con

dell’incapace

la prima vediamo che gli atti devono essere compiuti dai genitori per essere

considerati validi, in quanto i genitori applicano la responsabilità genitoriale a tutela dei loro

ed è, quindi, sottinteso che si comportino sempre nell’interesse del loro figlio.

figli, Nel caso

4

l’interdetto

in cui non avesse genitori, o questi non avessero la capacità di agire, può essere

ovvero un familiare o una persona che si possa curare dell’interdetto: il tutore

eletto un tutore,

ha le stesse funzioni del genitore, occupandosi degli atti per la cura del suo tutelato interdetto.

Il minore emancipato è una figura che aveva più significato in un periodo precedente, mentre

attualmente è diventato un caso molto più raro; in ogni caso, i minori emancipati e gli inabilitati

possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli straordinari viene

a loro affiancato un curatore, che può essere un familiare o addirittura il coniuge nel caso in

cui questo sia maggiorenne. Il curatore negli atti di straordinaria amministrazione si affianca al

deve esprimere la sua volontà per quell’atto, altrimenti

minore emancipato e considerato

invalido, o meglio, annullabile, eliminando le sue normali applicabilità. La differenza tra

curatore e tutore è che il tutore rappresenta il minore, sostituendolo completamente dal punto

di vista giuridico, mentre il curatore è una figura che deve rispettare in ogni caso la volontà del

minore.

Qualche decennio fa è stata approvata l’amministrazione di sostegno, ovvero un istituto che

d’età

vede un provvedimento per qualsiasi maggiore che richieda un amministratore di

– anche un familiare, o un amministratore trovato nell’elenco

sostegno - che li accompagni e li

aiuti nel compimento di atti giuridici. Esempio, una persona anziana che si deve occupare di

immobili e non riesce a gestire tutti gli atti a questi collegati. Le cause possono essere dalla

grave infermità mentale alla più piccola infermità fisica, e l’amministrazione si può occupare

sia di atti di straordinaria amministrazione che di quelli ordinari. È, infatti, un istituto talmente

elastico da aver inglobato anche gli istituti di interdetti

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher solisfilia_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Fici Antonio.
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