Sommario ........................................................................................................................................ 2
Diritto Privato ................................................................................................................................ 2
Le fonti del diritto ............................................................................................................................ 4
La capacità giuridica
.............................................................................................................................. 4
La capacità di agire
..................................................................................................................................... 6
Gli enti giuridici
L’associazione ..................................................................................................................................... 7
...................................................................................................................................... 7
La fondazione
............................................................................................................................................. 7
La società ..................................................................................................................................... 7
La cooperativa
– ......................................................................................................... 9
Diritti reali diritto di proprietà
...............................................................................................................10
Acquisto a titolo derivativo
................................................................................................................10
Acquisto a titolo originario ................................................................................................................12
Diritto soggettivo di credito
.......................................................................................................................13
La cessione del credito .................................................................................................................13
Gli esiti delle obbligazioni ..............................................................................................................14
Il trasferimento di un debito
............................................................................................................................................16
Il contratto ......................................................................................................17
La responsabilità pre-contrattuale ..................................................................................................18
Gli elementi essenziali del contratto ................................................................................................18
Gli elementi accidentali del contratto 1
Diritto Privato è la parte dell’ordinamento giuridico che regola le interazioni tra i vari soggetti
Il diritto privato
appartenenti alla stessa comunità. Le interazioni possono essere regolate in modo tale che i
soggetti si possano avvalere dei diritti privati; quindi, non sono per forza delle leggi che
avere un’attività economica deve conoscere
subiamo passivamente. Chiunque intenda il diritto
privato, non solo per sapere quali limiti non superare, ma anche per le opportunità che esistono
e possono essere sfruttate. Il diritto in generale, quindi anche il diritto privato, si compone di
norme giuridiche.
Con la parola diritto, dal punto di vista oggettivo, si fa riferimento all’ordinamento giuridico,
un complesso di norme giuridiche che si applicano in contesti specifici. Le norme giuridiche,
quindi, sono delle regole di natura giuridica, che fanno parte di tutte le altre regole che abbiamo
l’altro,
e seguiamo quotidianamente, come quelle sociali e religiose. Può capitare, tra che le
regole religiose si assomiglino con quelle giuridiche.
Come si individuano le regole giuridiche? Per distinguere una norma giuridica non possiamo
basarci sull’esistenza o meno di una sanzione successiva al mancato rispetto della norma, in
quanto anche altre norme non giuridiche vengono sanzionate se non rispettate. La norma
giuridica, infatti, si riconosce per la sua particolarità di venir originata da una fonte, detta,
appunto, fonte del diritto. Quindi, solo le regole che derivano da una fonte del diritto sono
considerate norme giuridiche.
Le fonti del diritto
Sono varie, ma la più importante e rilevante è la Costituzione italiana: è una costituzione rigida,
ed è la prima fonte del diritto italiano, detta, quindi, fonte primaria. Anche le leggi dello Stato
sono considerate fonti del diritto, e vengono continuamente approvate da un organo attivo
individuato dalla Costituzione, ovvero il parlamento. Il Governo, a sua volta per volere della
Costituzione, gestisce lo Stato nel rispetto delle leggi stesse; tuttavia, tra le funzioni del
governo, troviamo, a volte, anche quella di creare leggi, come nel caso del decreto-legge o del
decreto legislativo: sono atti la cui sostanza e forma è come quella della legge, ma sono
formalmente diversi. Questo principalmente perché non sono deliberati e scelti dal parlamento:
che l’iniziativa di creare leggi da parte del Governo
infatti, nel caso del decreto-legge vediamo – –
è riconosciuta valida solo in caso di emergenza esempio, terremoto e ha una validità limitata
nel tempo, ovvero solo per 60 giorni. In questo periodo, il decreto-legge deve essere confermato
dalle camere per diventare legge a tutti gli effetti, altrimenti decade. Con il decreto legislativo,
invece, il parlamento delega al governo la responsabilità di dettare una certa legge, per via di
una materia molto tecnica per la quale si ritiene più opportuno che il governo, che si occupa di
Con il decreto legislativo vediamo l’utilizzo della
queste materie, si interessi di questa legge.
l’autorizzazione successiva
legge delega, la quale rende innecessaria alla promulgazione della
legge da parte del governo. Inoltre, la legge delega definisce i criteri attraverso i quali il governo
deve emanare suddetta legge. Abbiamo, poi, come fonte del diritto i vari decreti ministeriali
che possono essere emanati rispetto a dettagli che la legge stessa non detta, riservando a un
l’inserimento di specificità.
successivo decreto ministeriale
Il diritto è un complesso insieme di norme che aspira a essere ordinato, e cessa, quindi, di essere
ordinato quanto ci sono delle contraddizioni interne al sistema giuridico. La contraddizione si
ha quando all’interno dell’ordinamento ci sono delle regole, delle norme che dicono cose
2
diverse, e questa contraddizione deve essere sanata. Queste contraddizioni si chiamano
–
antinomie, le quali possono essere risolte attraverso tre criteri: gerarchico alcune fonti sono
più potenti di altre, come la Costituzione che prevale su tutte le altre leggi. Per risolvere le
antinomie con il livello gerarchico vediamo che le fonti sottordinate non possono contraddire
o smentire ciò che dice una fonte sovraordinata. Esiste un organo apposito, la Corte
costituzionale, per giudicare la costituzionalità di una legge, ovvero la sua legittimità alla
Costituzione. Il secondo criterio di soluzione delle antinomie è quello cronologico: prevale la
norma che è stata introdotta nel sistema più recentemente, ovvero la norma successiva posta
dalla stessa fonte - o comunque da fonti con la stessa forza - vince sulla norma precedente. Il
terzo criterio è quello della competenza: prevale la regola dettata dalla fonte competente. Se
all’interno della stessa fonte competente ci sono delle antinomie, si applica il criterio
cronologico. –
Il diritto si compone di varie parti, come il diritto privato che regola i rapporti tra i singoli
– –
cittadini e diritto pubblico che si occupa di regolare tutti gli organi dello Stato, ma anche
tutte quelle regole che lo Stato detta per garantire la pacifica convivenza, ovvero il diritto
penale, amministrativo e tributario. Il diritto privato agisce con lo scopo di individuare degli
–
interessi degni di protezione, attribuendo a questi interessi una posizione di vantaggio diritto
–
soggettivo e attribuendo a chi detiene il diritto soggettivo degli strumenti per essere tutelato
nel momento in cui il suo diritto venga negato. La possibilità di essere tutelato invocando lo
Stato è lasciata alla disponibilità e alla volontà del soggetto violato, che dovrà attivamente
richiedere la protezione dei suoi diritti.
La comunità giuridica non si compone solo di individui, ma anche di soggetti giuridici, che
rientrano comunque nei consociati regolati dal diritto privato. Il diritto privato si occupa delle
persone, per proteggere i loro interessi nelle relazioni con le altre persone. Tuttavia, non vuole
solo proteggere i cittadini, ma anche promuovere i loro interessi e i loro obiettivi. Alla base di
tutto questo c’è il presupposto che i diritti soggettivi – –
di cui ognuno di noi si può avvalere
soltanto a chi è ritenuto dall’ordinamento giuridico un soggetto
possono essere riconosciuti
giuridico, ovvero un soggetto che ha capacità giuridica. Il diritto, quindi, ha la capacità di creare
una realtà giuridica che non sia identica alla realtà naturale: i soggetti di diritto possono non
corrispondere a un soggetto dotato di corpo fisico. 3
La capacità giuridica
La capacità giuridica è la capacità di assumersi i diritti soggettivi. È, tuttavia, una idoneità,
quindi non è detto che l’individuo abbia effettivamente questi diritti, ma ha la possibilità di
averli.
Ovviamente chi ha la capacità giuridica si trova in una situazione migliore di chi non li ha,
arricchendo la sfera personale dell’individuo. Nel nostro ordinamento la capacità giuridica è
propria di tutte le persone fisiche dal momento della nascita, e questo non presenta distinzione
dal punto di vista di genere o di età. La capacità giuridica non comporta essere titolare di diritti:
– –
si acquisiscono con la nascita solo determinati diritti diritto di personalità, ecc ma per altri,
come ad esempio quello di proprietà, si devono creare situazioni specifiche. Soltanto al
legata all’esistenza
momento della morte si perde la capacità giuridica, essendo questa
materiale della persona. all’interno del nostro
Ci sono, tuttavia, alcuni casi di incapacità giuridica speciali
ordinamento, ovvero parti di norme che non si applicano a tutte le persone fisiche
indistintamente, il che avviene soprattutto per tutela della persona stessa. Esempio, la capacità
giuridica in materia matrimoniale si acquisisce solo al compimento del sedicesimo anno di età,
e prima questa capacità non esiste. Questo, appunto, per impedire che il soggetto compia degli
atti che lo possano pregiudicare.
La capacità di agire
La capacità di agire, invece, ha a che fare con la possibilità di disporre e di esercitare i propri
– –
diritti. Quindi, non riguarda la possibilità di acquisire i diritti come la capacità giuridica ma
di esercitare i diritti di cui si è titolare. Esempio, un minore di età può essere titolare di diritti
di proprietà ma non ne può disporre in quanto incapace di agire. Questa incapacità è,
un’incapacità di tipo giuridico
ovviamente, piuttosto che fisica: il minore potrebbe comunque
quell’atto sarebbe considerato invalido
provare ad esercitare i suoi diritti, ma giuridicamente.
Chi, invece, non è capace di agire non può disporre dei suoi diritti, ma può farlo in una maniera
più complicata.
Le persone incapaci di agire sono i minori di età - a meno che non sia un minore emancipato,
– d’età non in grado
come un ultra-sedicenne che ha contratto matrimonio oppure un maggiore
di curare i propri interessi. Questi possono essere dichiarati da un tribunale come interdetti o
inabilitati, e perdere del tutto o in parte la loro capacità di agire. Chi può essere interdetto è, ad
esempio, il gravemente infermo mentale, ovviamente su richiesta dei familiari, e rimane
interdetto fino a quando persiste la malattia, e viene considerato dal punto di vista giuridico
un minore d’età. Mentre, il maggiore d’età che abbia una malattia mentale di minore
come
gravità, o presenti delle incapacità fisiche, mentali, o sia dipendente da sostanze stupefacenti,
– –
può essere inabilitato. Si hanno, quindi, degli incapaci assoluti i minori e gli interdetti dove
Mentre, il minore emancipato e l’inabilitato
ogni loro atto giuridico è considerato invalido.
hanno capacità rispetto agli atti di ordinaria amministrazione, ma non rispetto a quelli di
straordinaria amministrazione.
Gli incapaci di agire possono, in ogni caso, esercitare i loro diritti attraverso degli strumenti
garantiti dall’ordinamento giuridico: questi sono la responsabilità genitoriale e la tutela. Con
dell’incapace
la prima vediamo che gli atti devono essere compiuti dai genitori per essere
considerati validi, in quanto i genitori applicano la responsabilità genitoriale a tutela dei loro
ed è, quindi, sottinteso che si comportino sempre nell’interesse del loro figlio.
figli, Nel caso
4
l’interdetto
in cui non avesse genitori, o questi non avessero la capacità di agire, può essere
ovvero un familiare o una persona che si possa curare dell’interdetto: il tutore
eletto un tutore,
ha le stesse funzioni del genitore, occupandosi degli atti per la cura del suo tutelato interdetto.
Il minore emancipato è una figura che aveva più significato in un periodo precedente, mentre
attualmente è diventato un caso molto più raro; in ogni caso, i minori emancipati e gli inabilitati
possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli straordinari viene
–
a loro affiancato un curatore, che può essere un familiare o addirittura il coniuge nel caso in
cui questo sia maggiorenne. Il curatore negli atti di straordinaria amministrazione si affianca al
deve esprimere la sua volontà per quell’atto, altrimenti
minore emancipato e considerato
invalido, o meglio, annullabile, eliminando le sue normali applicabilità. La differenza tra
curatore e tutore è che il tutore rappresenta il minore, sostituendolo completamente dal punto
di vista giuridico, mentre il curatore è una figura che deve rispettare in ogni caso la volontà del
minore.
Qualche decennio fa è stata approvata l’amministrazione di sostegno, ovvero un istituto che
d’età
vede un provvedimento per qualsiasi maggiore che richieda un amministratore di
– anche un familiare, o un amministratore trovato nell’elenco
sostegno - che li accompagni e li
aiuti nel compimento di atti giuridici. Esempio, una persona anziana che si deve occupare di
immobili e non riesce a gestire tutti gli atti a questi collegati. Le cause possono essere dalla
grave infermità mentale alla più piccola infermità fisica, e l’amministrazione si può occupare
sia di atti di straordinaria amministrazione che di quelli ordinari. È, infatti, un istituto talmente
elastico da aver inglobato anche gli istituti di interdetti
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