Estratto del documento

Diritto del lavoro

Lineamenti di diritto del lavoro

Parte prima: il lavoro nell'ordinamento giuridico

Capitolo I: Oggetto e svolgimento storico

Le norme di diritto del lavoro disciplinano l’attività lavorativa e tutelano chi la svolge. Il principio capace di individuarle è ricavabile non dalla loro natura, bensì dalla materia trattata. Le norme di diritto del lavoro sono riconoscibili perché si rivolgono tutte alla regolazione e alla protezione del lavoro. Con riferimento alla natura giuridica delle norme delle quali si compone, il diritto del lavoro presenta una compagine normativa eterogenea, che ricomprende norme di diritto privato e di diritto pubblico, norme di diritto interno e di diritto internazionale; norme sostanziali e processuali, norme di diritto costituzionale, penale, amministrativo, tributario. E comprende i prodotti della fonte extra ordinem, costituita dall’autonomia collettiva sindacale, ossia le disposizioni dei contratti collettivi.

Stante la rilevata eterogeneità, il diritto del lavoro ritrova, per contro, una sostanziale unità di fondo con riguardo alla materia disciplinata: l’attività lavorativa. L’unità risiede inoltre nella finalità delle sue norme, rivolte alla tutela di coloro che tale attività svolgono. Manca una definizione giuridica di lavoro e l’espressione, nel linguaggio corrente, contiene una molteplicità di significati. Al fine che qui interessa vanno anzitutto espunti i significati estranei alla sfera dei comportamenti della persona e riferiti all’esplicazione di una qualsivoglia energia dalla quale consegua un determinato risultato. Il significato di lavoro proprio della relativa disciplina giuridica si collega alla persona che lo pone in essere: qui lavoro è attività umana. Il lavoro consiste in un facere della persona.

Va sottolineato come il lavoro, nel rapporto, venga in considerazione anche e in primo luogo, in ragione del vincolo che investe la persona dell’obbligato e comporta l’inseparabilità dell’utilità economica oggettiva del lavoro dal soggetto che la svolge. L’implicazione della persona del lavoratore nell’attività lavorativa ha costituito la causa unificante del complesso delle norme giuslavoristiche, ordinate alla tutela della persona. La difesa del lavoratore si pone come fondamento e obiettivo del diritto del lavoro.

Tra le attività umane il lavoro si prospetta come quella che può dirsi diretta a raggiungere risultati economicamente valutabili. Di conseguenza, il diritto del lavoro risulta, a ben guardare, diviso tra diritto dei beni e diritto delle persone. Il lavoro impegna le energie psichiche e fisiche delle persone in vista della produzione di beni e servizi, atti a soddisfare bisogni umani, o a formare nuova ricchezza che consenta tale soddisfazione. I rapporti giuridici in cui il lavoro è dedotto, quindi, possono ben dirsi rapporti patrimoniali. Difatti non rientrano tra le attività lavorative quelle che una persona compie indipendentemente dal fine di ricavarne un vantaggio economico, ma per propria autogratificazione, né quelle compiute in adempimento di doveri religiosi, etici, civili. Ciò che conta ai fini della qualificazione dell’attività, è l’obiettiva causa del suo svolgimento.

Concezione corporativa del lavoro

Nella concezione corporativa, la nozione di lavoro è riferita anche all’attività organizzativa e direttiva dell’impresa, di cui il lavoro è considerato elemento essenziale. Va però precisato che l’attività consistente nell’organizzazione e gestione del lavoro altrui non appartiene al diritto del lavoro, il quale si caratterizza non soltanto per la considerazione, ma anche per la tutela del lavoro e della persona che lo pone in essere. La posizione di colui che svolge attività imprenditoriale esula dal quadro giuslavoristico, in quanto non appare bisognosa di una propria tutela giuridica compensativa di debolezza sociale. Invero la posizione dell’imprenditore vi rientra in altro senso, giacché si pone come termine di riferimento dialettico delle tutele giuridiche riservate ai collaboratori.

Origini del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro ha origini relativamente recenti, che non risalgono oltre due secoli, mentre l’attività lavorativa costituisce coefficiente imprescindibile di ogni tipo di organizzazione sociale. Nelle società più antiche, la famiglia rappresenta il centro ed il supporto dell’attività lavorativa. In questo ambito il lavoro viene effettuato dai componenti, dai servi e dai clienti della famiglia sotto l’autorità assoluta del pater familias secondo una relazione di integrale sottomissione verso quest’ultimo.

Con lo sviluppo cittadino continua a rivestire primaria importanza il lavoro nel settore agricolo, ma cominciano ad estendersi le iniziative commerciali e artigianali. Alle prestazioni lavorative di carattere prevalentemente manuale, viene riservato ben scarso apprezzamento. Ai soggetti nelle stesse impegnati viene attribuita una situazione di minorità sociale, a cagione del disconosciuto valore dell’attività svolta, reputata non degna di un vero cittadino.

Il passaggio dalla città-stato alla struttura imperiale vede l’espansione dell’economia servile e la forma principale di lavoro umano diviene quella degli schiavi, per l’attività dei quali, considerati giuridicamente cose e non persone, l’ordinamento non ravvisa ragioni di tutela. Nelle situazioni accennate il diritto prende in esame e regola variamente il fenomeno lavorativo nelle sue diverse espressioni. Ma senza mai proporsi quale obiettivo della propria disciplina, la tutela della persona che lavora.

Evoluzione storica del lavoro

Durante l’età di mezzo, la prospettiva in cui è inquadrata l’attività lavorativa risente della valorizzazione riconosciuta, per influsso del cristianesimo, alla fatica umana e quindi alla pratica lavorativa. Ma l’orizzonte dove il diritto colloca l’attività lavorativa resta piuttosto quello di status, ossia di condizioni che non procedono dalla volontà e risultano strettamente vincolanti per il lavoratore il quale vi si trovi situato e costretto, che quello di liberi accordi tra le parti in ordine alla costituzione e alla disciplina delle relazioni di lavoro.

Fuori dal settore agricolo si afferma l’organizzazione corporativa dei mestieri e delle professioni, che irrigidisce il mercato del lavoro. I padroni delle botteghe artigiane e mercantili, fiorite nella ripresa della vita comunale, costituiscono loro corporazioni. Li muove un impulso solidaristico ma altresì il fine di consolidare il loro potere economico e sociale, e successivamente anche politico, nel quadro delle istituzioni cittadine. Le corporazioni, organizzazioni di difesa e di autogoverno delle categorie, nascono sotto lo stimolo di sottrarre l’artigianato alle limitazioni feudali. E perciò nascono sotto l’occhio benevolo dei sovrani. Gli statuti delle corporazioni, in contrasto con la logica contrattuale e in aderenza ad una logica di status, disciplinano autoritativamente e minutamente le relazioni dei maestri artigiani e mercanti con i loro collaboratori (apprendisti e lavoratori esperti).

La rivoluzione industriale e il diritto del lavoro

Soltanto con la rivoluzione industriale si manifesta la distinzione e il conflitto tra detentori del capitale e prestatori di lavoro, e questo resta segno tipico del nuovo assetto sociale proprio del capitalismo moderno. Il passaggio dal medioevo all’età moderna è contrassegnato dal declino delle città Stato e della loro economia artigianale e dalla formazione di Stati nel cui vasto territorio, sotto la protezione di un forte potere accentrato, si verifica una grande espansione dell’attività di produzione e di scambio dei beni. Le nuove iniziative imprenditoriali esigono condizioni di libertà economica. La logica e l’organizzazione del sistema corporativo entrano in decadenza.

La rivoluzione francese rifiuta il riconoscimento di poteri regolativi ai corpi intermedi; e afferma l’opposto principio secondo il quale in una società libera, uguale e sovrana, gli interessi dei singoli individui, possono essere tutelati soltanto mediante la libertà contrattuale, garantita dalla codificazione. Per questo le corporazioni non hanno motivo di sopravvivere. E la legge Le Chapelier (1791) vieta di ricostruirle, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo. L’individualismo ispiratore della legge riferisce il divieto, oltre che alle corporazioni anche ai nuovi tentativi dei lavoratori di organizzarsi in sindacato. La legge vietava altresì ad operai e a tutti coloro che esercitavano uno stesso mestiere di associarsi in base a loro interessi comuni e di fissare collettivamente le condizioni di lavoro, da rimettersi unicamente alle libere convenzioni individuali. Quale unico strumento regolativo legittimo viene ammesso il libero accordo tra i singoli interessati.

I Combination Acts inglesi del 1799 e del 1800 sanciscono l’illegittimità di accordi diretti a limitare la libertà economica e vietano ai lavoratori di coalizzarsi. La proibizione delle corporazioni nel 1805, è stabilita dalla stessa Roma papale, dove esse erano ancora fiorenti. Il codice civile napoleonico non ritiene di soffermarsi particolarmente sul rapporto di lavoro, pago di assoggettarlo al principio per cui le parti possono obbligarsi senza altri limiti giuridici che non siano quelli generali posti per ogni contratto. La conclusione del rapporto di lavoro e la determinazione del suo contenuto spettano ai diretti interessati, al di fuori di limiti e controlli esterni di sorta. Ma il singolo prestatore, di fatto, non è veramente libero né uguale nei confronti della controparte. Egli rimane abbandonato alla preponderanza del potere economico e conseguentemente del potere contrattuale del datore di lavoro.

Il lavoro viene attratto nello schema della locazione, giudicato compatibile con il primato della libertà individuale e in grado di fornire lo strumento giuridico idoneo, in linea con l’aspersonalizzazione del rapporto di lavoro, ad apprestare la disciplina del godimento temporaneo del bene nel quale il lavoro risulta così oggettivato. Lo schema contrattuale prescelto, quello della locatio operarum, pone l’accento sulle opere, ossia sulle energie lavorative esplicate da un lato, e sul corrispettivo destinato a compensarle, dall’altro. Al contrario non assume rilievo la persona del prestatore di lavoro, considerato come un qualsiasi altro soggetto che sul mercato cerchi di collocare un proprio bene, il cui prezzo varia in funzione del suo valore di scambio.

Espansione delle tutele giuslavoristiche

Le tutele giuslavoristiche trovano ingresso e sviluppo con l’espansione dell’industria manifatturiera. La nascita del diritto del lavoro è connessa all’invenzione e all’introduzione nel ciclo produttivo di nuove e perfezionate macchine. Ora che la macchina tende a surrogarsi all’uomo l’attività lavorativa risulta suddivisa in molteplici e semplici operazioni di supporto e controllo, bisognose di una scarsa capacità tecnica. La prestazione perde in qualità e i lavoratori divengono agevolmente fungibili. Sicché l’imprenditore, per decidere chi di loro impiegare, può applicare il criterio del minor costo salariale, svincolato dalla necessità di tener conto di specifiche e consistenti professionalità. Ne consegue che i lavoratori sono costretti ad accettare misere condizioni salariali e a sopportare inasprimenti e degenerazioni del loro stato di subordinazione nei confronti dell’imprenditore.

L’instaurarsi di un quadro sistematico di tutele giuslavoristiche è fenomeno tipico del diciannovesimo secolo. La tecnica cui ricorre la legislazione sociale è quella della determinazione di specifiche regole imperative sanzionate dalla nullità degli atti contrari. Sanzioni penali rafforzano i divieti legislativi, alla cui osservanza sono preposti servizi ispettivi statali.

Alla base dell’intervento legislativo e di quello dell’autonomia collettiva sindacale stanno il rifiuto della concezione patrimoniale del lavoro, non più riguardato come semplice merce sul mercato, e il recupero, in chiave moderna, della concezione personalistica, che non scinde le energie dal soggetto che le pone in essere. Il diritto del lavoro quindi attiene ad attività economicamente valutabili e a rapporti di contenuto patrimoniale, ma nella prospettiva della tutela della persona implicata nel rapporto. Il lavoro è svolto per produrre e procacciarsi ricchezza.

Lavoro gratuito e volontariato

Atteso che il lavoro è attività della persona caratterizzata dall’essere rivolta alla produzione di ricchezza, l’onerosità va riconosciuta requisito essenziale del lavoro, in tutte le sue varie forme. Resta peraltro da inquadrare una serie di situazioni accomunate sotto la denominazione di lavoro gratuito. Si tratta di situazioni che nella loro modalità esteriore richiamano il lavoro. La finalità per cui l’attività è svolta non è quella di procacciarsi un reddito, ma di aiutare, per mera liberalità, altri soggetti, nonché di contribuire, per solidarietà, alla realizzazione degli obiettivi e alla crescita di organizzazioni di appartenenza. Il lavoro gratuito è giuridicamente ammissibile e deducibile in obbligazione oltre l’ambito dei meri rapporti di cortesia. L’autenticità della causa gratuita nella concreta fattispecie consente di superare la presunzione di onerosità dell’attività lavorativa e di escludere l’applicabilità della relativa disciplina giuridica, fondata su tale essenziale onerosità. Riflesso di ciò è la disciplina positiva del volontariato.

L’attività deve essere espletata in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. Lo svolgimento deve realizzarsi attraverso organizzazioni di appartenenza. L’attività del volontariato non può essere compensata dall’organizzazione con la quale il volontario non ha un rapporto di lavoro, e neppure dal beneficiario della stessa. L’organizzazione di appartenenza può solo rimborsare le effettive spese che il volontario sopporta. L’esplicazione di una forma di attività di volontariato è prevista anche nelle cosiddette cooperative di solidarietà sociale, che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Sono composte da soci ordinari e da soci volontari. A differenza del volontariato generale qui i volontari svolgono la loro attività in esecuzione degli obblighi attinenti al rapporto associativo (e quindi non in modo spontaneo). Altra forma di lavoro gratuito è il praticantato, dove però l’interesse non è altruistico di beneficenza, ma quello della maturazione dell’esperienza professionale. Nell’ambito dei lavori familiari vige la presunzione semplice di gratuità.

Distinzione tra lavoro subordinato e non subordinato

Il diritto del lavoro non consiste nell’insieme delle norme applicabili ad ogni forma di lavoro. La distinzione fondamentale è quella che intercorre tra lavoro subordinato e lavoro non subordinato. Il lavoro subordinato consiste nell’attività compiuta sulla base di un’obbligazione contrattualmente assunta, in vista di ricavare una retribuzione, da un soggetto, il lavoratore, nell’interesse e sotto l’autorità di un altro soggetto, il datore di lavoro, dal quale il primo dipende non soltanto economicamente ma anche giuridicamente, per il potere che il datore esercita, dettando le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Viceversa il lavoratore autonomo svolge il lavoro, contrattualmente dovuto, anch’egli nell’interesse di un altro soggetto ma non sotto l’autorità di questi.

All’interno della nozione di lavoro è dato distinguere da un lato l’attività di organizzazione e di gestione –tra i vari fattori produttivi- anche del fattore lavoro, posta in essere dall’imprenditore o dal datore di lavoro; e dall’altro l’attività di lavoro personale dovuta nell’altrui interesse, e soprattutto l’attività personale di chi eroghi una prestazione di lavoro dipendente, fulcro della tutela giuslavoristica. Il diritto del lavoro è anzitutto disciplina propria del lavoro dipendente. Il lavoro organizzato essenzialmente è lavoro subordinato rispetto alla direzione di un soggetto il quale indirizza l’attività verso un determinato fine produttivo. E il lavoro subordinato trova la sua forma tipica nell’impresa. L’esperienza segnala come strati di lavoratori che svolgono la propria attività non già alle dipendenze di un datore di lavoro, ma autonomamente, si trovino in una situazione di sottoprotezione analoga a quella dei lavoratori subordinati, tanto da ricevere la denominazione di lavoratori parasubordinati. Essi infatti intrattengono rapporti continuativi e collegati, pur se non in forma tecnicamente definibile come subordinata, con imprese dalle quali almeno sul piano economico, se non su quello tecnico giuridico, vengono a dipendere. Il diritto del lavoro si è ampliato fino a includere la tutela di siffatte posizioni.

Occorre tener presente anche il lavoro associato. Pure in tal caso l’attività della persona è motivata da una finalità produttiva. Però per volontà delle parti, il loro interesse comune assume posizione preminente e l’ordinamento attaglia la disciplina della prestazione lavorativa a tale superiore rilievo. Il lavoro è volto allo scopo, proprio di tutti gli associati, di condividere l’utile dell’attività svolta in comune (e la partecipazione si estende alle perdite). Viceversa il rischio dell’utilità del lavoro grava soltanto sul datore di lavoro nel lavoro subordinato e sul lavoratore nel lavoro autonomo.

Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 29
Diritto tributario - lineamenti Pag. 1 Diritto tributario - lineamenti Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - lineamenti Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - lineamenti Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - lineamenti Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - lineamenti Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 29.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - lineamenti Pag. 26
1 su 29
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lupi Raffaello.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community