PARTE PRIMA: IL DIRITTO SINDACALE
CAPITOLO 1_ LA LIBERTA' E L'ATTIVITA' SINDACALE
6. La libertà sindacale
6.1. Fonti interne ed internazionaliL'accoglimento del principio di libertà sindacale risulta dall'art 39 c.1 Cost secondo cui "l'organizzazione sindacale è libera". Il medesimo principio è sancito in molte convenzioni OIL n. 87 del 1948 e n. 98 del 1949, la convenzione europea per i diritti dell'uomo del 1950 e il Patto internazionale ONU dei 1966. Nell'ambito dell'UE il principio di libertà sindacale è espressamente stabilito solo nella Carta dei diritti sociali fondamentali del 1989 che però non ha valore vincolante, tant'è che sulla materia della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e datori di lavoro , il Consiglio può deliberare solo all'unanimità, mentre i diritti di associazione sindacale, di sciopero e di serrata sono esclusi dalla competenza comunitaria. La Carta dei diritti fondamentali approvata alla fine del 2000 segna un'importante modifica dell'atteggiamento dell'UE.
6.2. Nozioni e titolaritàLibertà sindacale vuol dire facoltà di coalizione e di azione per la difesa di interessi collettivi professionali. La libertà sindacale riguarda la posizione dei singoli nel partecipare all'attività della coalizione. E' tutelata sia la libertà positiva di costruire o aderire ad un sindacato, sia la libertà negativa di non affiliarsi ad alcun sindacato. La libertà sindacale riguarda anche il gruppo in se considerato, titolare di un proprio interesse ad esistere e ad agire. E' tutelata anche la scelta del tipo di organizzazione che gli stessi interessati intendono dare alla loro coalizione. Sono ammesse sia coalizioni occasionali, sa aggregazioni stabili. Non posso dubitare, considerando sia tesi per cui la libertà sindacale protetta dall'art 39 Cost. Sarebbe solo quella dei lavoratori, mentre le associazioni tra datori di lavoro godrebbero una più limitata tutela nelle disposizioni agli art 18 e 41 Cost. Infatti tra gli elementi normativamente essenziali della definizione di libertà sindacale, sancito dalle fonti internazionali, non solo non distinguere tra i sindacati contrapposti, ma i considerarsi espressamente sullo stesso piano. Anzi i lavoratori proprio dallo stesso piano giuridico esercitano paricondizioni, possono ritenersi tutelati anche mediante la disciplina ancilaria e riconosciuta non solo ai dipendenti privati e a quelli degli enti pubblici economici e di disciplina privatistica (art 2093 cc), ma anche ai dipendenti degli enti pubblici non economici e ai dipendenti da enti od organismi dello scorso. Dopo la caduta dell'ordinamento corporativo, nonostante la costruzione all'egocoea' del rapporto di pubblico impiego (come rapporto non contrattuale, regolato da leggi e regolamenti e funzionale agli interessi della pubblica amministrazione), fu consentita la costruzione di sindacati di pubblici dipendenti ai quali furono riconosciuti il diritto di sciorere o di attività sindacale nei luoghi di lavoro. Poi col d.lgs.n. 29 del 1993 i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni sono stati privatizzati e la loro disciplina è quasi completamente legata alla contrattazione collettiva. La libertà sindacale è esclusa solo per i militari (art 8 legge 382 del 1978) per incompatibilità con l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate. Invece il personale della Polizia di Stato, per effetto della smilitarizzazione, ha diritto di associarsi in sindacati, a condizione che siano costituiti solo per tale categoria e privi di collegamenti con altri sindacati (art 82 e 83, legge 121 del 1981).
6.3 Interesse collettivo professionale e pluralismo sindacaleLa nozione di interesse collettivo, si riferisce a un interesse diverso dalla mera somma di interessi individuali; infatti è corretto affermare l'indivisibilità dell'interesse collettivo, la cui soddisfazione possa necessariamente comportare la realizzazione dell'interesse di tutta la collettività. Anche nelle più vaste dimensioni l'interesse collettivo emerge negli accordi interconfederali e in quelli triadali di concertazione della politica economica, l'interesse collettivo rappresenta sempre interesse di un gruppo particolare, sicché distinguo tutelocollare derivanti dall'interesse generale in questa sempre più estesa popolazione curata dallo Stato. L'individuazione dell'interesse collettivo nella concertazione è questione affidata agli stessi di formare la coalizione, spetta alla libera volontà degli stessi orientare la formazione delle categorie professionali ontologie predeterminata in via teoronomna, confermando con su sidera aspetti della questione stessa. La libertà sindacale coagulo formativo non è universalizzata in Italia, della costituzione di diversi sindacati, in concomitanza tra loro, by la stessa categoria.
6.4. La libertà sindacale nei confronti dello StatoLa libertà sindacale è riconosciuta anzitutto nei confronti dello Stato e della nella propria organizzazione come è ostacola la costituzione di sindacati di amministrazioni pubbliche e stato configurata e constituta nelle modalità che accolando in passato. Libertà sindacale significa riconoscimento dell'autonomia dell'organizzazione sia degli utenti sia dei prestatori dei sindacati. Iiberi soggetti di diritto privato, di creare specie di solidarietà propria diversa tra categorie... tanto che il suo principio di associarsi è tutelato da diritto dalla sfera della disciplina generale previste dai singoli ordinamenti.
PARTE PRIMA: IL DIRITTO SINDACALE
CAPITOLO 1_ LA LIBERTA’ E L’ATTIVITA’ SINDACALE
6. La libertà sindacale
6.1. Fonti interne ed internazionaliL’accoglimento del principio di libertà sindacale risulta dall’art 39 c.1 Cost secondo cui “l’organizzazione sindacale è libera”. Il medesimo principio è sancito in molte convenzioni OIL n. 87 del 1948 e n. 98 del 1949, la convenzione europea per i diritti dell’uomo del 1950 e il Patto internazionale ONU dei 1966. Nell’ambito dell’UE il principio di libertà sindacale è espressamente stabilito solo nella Carta dei diritti sociali fondamentali del 1989 che però non ha valore vincolante, tant’è che sulla materia della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e datori di lavoro , il Consiglio può deliberare solo all’unanimità, mentre i diritti di
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Libertà sindacale
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Sciopero, serrata libertà sindacale e contratto collettivo
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Libertà politica
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Libertà personale