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OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE DELLE TCNICHE DI RAFFREDDAMENTO DEL
CONFLITTO.
Le parti scioperanti devono indicare quali tecniche di raffreddamento del conflitto intendono
adottare. È un obbligo indicarle. Devono per esempio indicare se hanno esperito o intendono
esperire un tentativo di conciliazione. Affinché lo sciopero sia legittimo è necessario che le parti
abbiano esperito un tentativo di conciliazione con il datore di lavoro per vedere se si trova una
soluzione per evitare lo sciopero. Inoltre bisogna rispettare il principio della cosiddetta rarefazione
del conflitto: non si può scioperare in uno stesso servizio pubblico essenziale se qualche giorno o
settimana prima c’è già stato uno sciopero in quel settore perché a questo punto si sacrificherebbe
eccessivamente il diritto costituzionalmente garantito che può essere la salute, libertà di
circolazione ecc.
INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME ESSENZIALI CHE SARANNO
GARANTITE.
Quello di cui stiamo parlando è sostanzialmente un contratto collettivo nel quale dovranno
essere indicati tutti questi elementi. Indicazione dei servizi minimi garantiti significa che in caso
di sciopero di mezzi pubblici si dovranno indicare un tot di mezzi che circoleranno da tale ora a
tale ora, le linee che circoleranno ecc. È fondamentale che in questi accordi collettivi (perché si
fanno tra i sindacati che scioperano e il datore di lavoro) vengano indicate le prestazioni minime
essenziali garantite. Questi accordi, nei quali sono contenute tutte queste indicazioni, devono
essere inviati alla commissione di garanzia (composta attualmente da 5 membri nominati dal
parlamento) che valuterà gli accordi collettivi e la loro idoneità a garantire i diritti
costituzionalmente garantiti. Quindi la commissione dopo aver ricevuto notizia della volontà di
scioperare controllerà gli accordi e verificherà se le prestazioni minime garantite sono tali da
rispettare i diritti costituzionalmente garantite. La commissione potrà pronunciarsi
positivamente o negativamente su questi accordi. Potrà validarli oppure considerarli invalidi
quando ritiene che il bilanciamento non ci sia stato.
Il bilanciamento viene effettuato dalle parti stesse con il controllo della commissione di
garanzia. Se la commissione valuta negativamente l’accordo perché sostiene che i servizi
minimi garantiti siano insufficienti, chiede alle parti di rivedere l’accordo fornendo delle
indicazioni. Se le parti non ascoltano queste indicazioni, e hanno a disposizione un lasso
relativamente breve di 15 giorni per adeguarsi, la commissione di garanzia ha il potere molto
forte di sostituirsi alle parti. Cioè è la commissione di garanzia a dettare la regolamentazione
dello sciopero, a dettare per esempio i servizi minimi che dovranno essere garantiti. È però una
regolamentazione provvisoria nel senso chele parti possono sempre decidere di sostituirla con
una regolamentazione diversa purché sia ricontrollata e approvata dalla commissione di
garanzia. Quindi quella della commissione è una regolamentazione provvisoria però identifica
un potere molto forte di sostituzione. Un altro potere molto importante della commissione di
garanzia (tutti i poteri della garanzia sono stati ampliati dalla legge 83 del 2000 che ha
modificato la legge 146) è quello di chiedere la precettazione. La commissione di garanzia può
chiedere, quando ritenga che vi siano i presupposti di natura sostanziale indicati dall’art 8 la
precettazione all’autorità precettante. La precettazione è un ordine emanato da una autorità
amministrativa rivolto alle associazioni sindacali ma anche ai singoli lavoratori. Può consistere
nell’ordine di rinviare lo sciopero e di svolgere in quel momento l’attività lavorativa. Quindi è
un ordine di non attuare il diritto di sciopero, ordine che comporta una compressione del diritto
di sciopero. I lavoratori precettati non possono scioperare. Pertanto la precettazione, potendosi
trasformare in una lesione de diritto di sciopero deve essere utilizzato con molta cautela.
Quando può essere utilizzata la precettazione? L’art 8 precisa i limiti di natura sostanziale:
quando vi sia il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona
costituzionalmente garantiti di cui all’art 1 che potrebbero essere lesi proprio dall’interruzione
della prestazione lavorativa, dallo sciopero. Su segnalazione della commissione di garanzia
oppure in caso di necessità e urgenze di propria iniziativa, il presidente del consiglio dei ministri
o un ministro da lui delegato se ha rilevanza nazionale o il prefetto se il conflitto ha rilevanza
regionale, invita le parti a desistere dal comportamento da cui deriva il pericolo. La
precettazione è un ordine che consiste nell’obbligo ai soggetti a cui è rivolta, di desistere dal
comportamento che crea una situazione di fondato pericolo oppure un pericolo per l’ordine
pubblico o comunque grave e imminente ai diritti fondamentali della persona; comportamento
che consiste nell’astensione dello svolgimento dell’attività lavorativa. La precettazione passa
prima di tutto dalla segnalazione della commissione di garanzia, e questa prima di tutto che
chiede la precettazione e solo nei casi di urgenza e necessità il presidente del consiglio dei
ministri (o un suo delegato se ha rilevanza nazionale) può autonomamente, senza la
commissione di garanzia, emanare l’ordine di precettazione (che è appunto un ordine
dall’astenersi dall’esercizio del diritto di sciopero che crea un grave pericolo). Le parti
dovrebbero effettuare un tentativo di conciliazione nel più breve tempo possibile altrimenti
l’ordine di precettazione diventa effettivo. L’ordine di precettazione viene attuato come estrema
ratio, cioè quando gli altri meccanismi proposti dalla legge non hanno dato alcun risultato. La
precettazione non opera immediatamente ma solo se sussistono i requisiti sopra indicati. Quindi
se un sindacato autonomo sciopera senza ad esempio dare un preavviso o senza indicare le
tecniche di raffreddamento ecc. non si ha automaticamente la precettazione, ma ci sarà
l’imposizione di sanzioni a carico dei responsabili. Si ha precettazione solo nel caso di un
fondato pericolo. Ad esempio lo sciopero dei medici del pronto soccorso sarà colpito da
precettazione solo se vi è un fondato pericolo. Se ad esempio c’è un incidente ma i feriti
possono essere mandati direttamente nei reparti e potranno ottenere l’assistenza sanitaria
dovutagli non ci sarà ordine di precettazione.
Spesso potrà capitare che l’esistenza di un fondato pericolo debba essere determinata dal
giudice, intanto lo sciopero si fa. Poi dopo bisognerà dimostrare che c’era il fondato pericolo.
Quindi ci sono dei casi in cui la precettazione può arrivare in ritardo o essere posta
illegittimamente; magari la precettazione la fanno, il prefetto precetta i lavoratori, però poi si
può impugnare la precettazione e dimostrare che quella precettazione non aveva i requisiti di cui
all’art 8. La precettazione non è uno strumento che viene utilizzato di fronte a qualsiasi
violazione della legge, no! Perché c’è un apparato sanzionatorio della legge, cioè nei confronti
della organizzazioni sindacali che non hanno rispettato le condizioni della commissione di
garanzia scatteranno delle sanzioni di natura sindacale per così dire cioè quel sindacato per un
certo periodo di tempo non avrà più diritto ai permessi sindacali retribuiti per i suoi
rappresentanti sindacali, non saranno ammessi alle trattative ecc. e ai singoli lavoratori che
hanno partecipato allo sciopero in violazione delle norme poste dalla legge (non c’è stato
preavviso, non è stata rispettata la regolamentazione provvisoria della commissione di garanzia
ecc..) saranno applicate sanzioni pecuniarie o sanzioni disciplinari individuali che sono
suggerite dalla commissione di garanzia e applicate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro non
decide autonomamente ma deve applicare le sanzioni indicate, previste, dalla commissione di
garanzia (multa, sospensione dal lavoro per tot giorno ecc..) la quale non può applicare
direttamente le sanzioni; queste dovranno essere applicate dal datore di lavoro. Questo
meccanismo non sempre funziona. Prima di questa legge gli scioperi nei servizi pubblici
essenziali, nonostante le numerose pronunce giurisprudenziali, erano frequentissimi e selvaggi,
quindi la legge ha dovuto porre dei paletti che sono maggiormente rispettati però capitano
ancora questi casi. Le organizzazioni sindacali conoscono bene la legge e valutano i pro e i
contro della violazione della legge. La violazione della legge comporta dei costi per le
organizzazioni sindacali e per i lavoratori, quindi valutati questi costi decidono di violare la
legge se ritengono che il fine ultimo al quale aspirano è più alto, più importante. (La prof.
specifica che la precettazione non è una sanzione ma un ordine che dovrebbe essere utilizzato
come ultimissima ratio quando siano state esperite tutte le altre tecniche offerte
dall’ordinamento e che la precettazione può essere impugnata davanti agli organi
amministrativi. Quindi non è un meccanismo volto a punire un comportamento in violazione di
norme di legge ma ha l’obbiettivo di impedire l’attuarsi di un pericolo grave e immediato ai
diritti fondamentali. Se la precettazione viene utilizzata spesso significa che l’apparato
sanzionatorio previsto dall’ordinamento non è sufficiente a disincentivare quella violazione di
legge). Finora abbiamo parlato di lavoratori subordinati ma la legge 146 del 1990 si applica
anche ai lavoratori autonomi. In questo caso non ci saranno degli accordi collettivi ma degli atti,
dei regolamenti che devono essere inviati alle commissioni di garanzia in cui deve essere
contenuta l’indicazione dei servizi minimi garantiti ecc. Generalmente lo sciopero riguarda i
lavoratori subordinati però viene appunto specificato che la legge 146 si applica anche ai
lavoratori autonomi che in questo caso sottostanno alle stesse norme poste per i lavoratori
subordinati.
Ora analizziamo i limiti al diritto di sciopero posti dalle fonti internazionali. In particolare la
corte di giustizia dell’UE si è pronunciata su questo tema con due sentenze molto note del 1997:
sentenze Laval e Viking. In queste sentenze la corte si è dovuta pronunciare sulla legittimità del
diritto di sciopero a fronte del diritto allo stabilimento e alla libera prestazione dei servizi,
entrambi tutelati dai trattati. Due casi ambientati in Svezia. Caso Laval: un costruttore lettone
vince un appalto per costruire una sc