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IX.
Gregorio IX è il primo papa codificatore. Se anche la "terza compilazione" e la
"quinta compilazione" si possono definire in qualche modo raccolte ufficiali, sotto il
profilo della pubblicazione e della promulgazione la prima vera raccolta ufficiale, il
primo vero codice ufficiale del diritto canonico è quest'opera, il LIBER EXTRA, che
si chiama così perché raccoglie le decretali extravagantes ( sarebbe quindi Liber
extravagantium), oppure si chiama anche semplicemente DECRETALI DI
GREGORIO IX.
Questo LIBER EXTRA riprende il contenuto delle “cinque compilazioni antiche”,
che a questo punto diventano superflue perché Gregorio IX da incarico ad un giurista
spagnolo che si chiamava Raimondo di Pignafort, di mettere ordine nelle decretali
precedenti ed eventualmente anche di modificarne il testo eventualmente anche di
togliere di mezzo qualcuna, e così da costituire un unico codice che deve avere valore
esclusivo, cioè a quel punto non si possono più consultare norme delle compilazione
antica ma bisognerà esclusivamente consultare le decretali di Gregorio IX. Tutto
questo viene fatto con una promulgazione ufficiale, e quindi non con la semplice
pubblicazione con l'invio alla scuola, con una bolla che è la bolla di promulgazione
del liber extra che si chiama “ Rex Pacificus”. Con questa bolla Gregorio IX
stabilisce il carattere di esclusività della sua collezione promulgandola ufficialmente.
È evidente che c'è un enorme differenza tra un testo che viene pubblicato con l'invio
ad una scuola ed un testo che viene ufficialmente promulgato. Questo testo, da quel
momento, diventa terreno di studio dei giuristi.
In Francia continuano ad essere ancora affezionati al decretum di Graziano, mentre in
Italia si studiano molto le decretali di Gregorio IX, e quelli che studiano le decretali
di Gregorio si chiamano DECRETALISTI.
Quindi qual è la differenza tra decretisti e decretalisti?
Le QUINQUAE COMPILATIONES ANTIQUAE, e quindi poi il LIBER EXTRA,
raccoglievano tutto il diritto nuovo che veniva dei pontefici, cioè le decretali. Allora
la differenza tra decretum e decretali di Gregorio IX NON è solo in qualche lettera,
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cioè il decretum contiene canoni e decretali, le raccolte di decretali contengono per il
95% decretali di papi.
La raccolta di Graziano conteneva il diritto vecchio, perché Graziano fa una cernita
tra le collezioni canoniche di epoca gregoriana che quindi contengono il diritto
dell'alto medioevo, canoni e decretali. Nell'alto medioevo però i papi facevano le
decretali, ma non avevano l'idea di farle come legislatori, cioè risolvevano il caso
concreto e poi il principio si poteva applicare, ma l'idea non era quella di dire "adesso
modifico questa materia e faccio una norma nuova", l'idea era "ora risolvo questo
caso concreto". Pertanto nell'alto medioevo c'erano state tante decretali ma non c'era
un vero e proprio intento legislativo da parte dei pontefici, anzi quando il Papa faceva
una norma nuova la si giustificava con una causa necessaria, cioè c'era bisogno di
trovare in qualche modo una giustificazione alla norma.
Invece dal 12º secolo le decretali diventano la fonte principale del diritto canonico.
L'intento da legislatore del Papa a questo punto diventa preminente, però non bisogna
dimenticare che il decretum di Graziano perlopiù conteneva le fonti precedenti alla
riforma gregoriana, la riforma gregoriana aveva cambiato l'assetto i rapporti tra
papato e impero: il Papa aveva acquisito una dimensione di autonomia maggiore e
anche un ruolo differente, per cui gli era molto più facile presentarsi come legislatore
anche perché aveva acquisito un potere centrale all'interno della Chiesa che prima
non aveva. Siccome quindi si tratta perlopiù di papi giuristi che non fanno delle
decretali così per farle ma fanno delle decretali perché su un certo punto si è formata
una dottrina giuridica che ha preso delle posizioni diverse, e i papi intervengono
conoscendo benissimo questa dottrina, perché appunto sono dei giuristi qualificati
essi stessi, per risolvere la questione. C'è quindi l'idea, che prima non c'era, di
affrontare un principio per regolarlo in via generale ed astratta.
Siccome sono tante le norme dei pontefici, si fanno raccolte di norme perlopiù dei
pontefici, anche le norme che raccolgono i canoni del quarto concilio lateranense in
realtà sono quasi identiche alle decretali di Innocenzo terzo. Altri concili in cui si
presentavano norme contro gli eretici, in realtà erano già state predisposte dalla
cancelleria papale e poi l'assemblea dei vescovi le ha approvate. Però il ruolo
legislativo del pontefice a quel punto è diventato preminente ,perciò quindi quando si
dice le decretali di Gregorio nono si può dire una cosa diversa dal decreto di Graziano
anche come tipo di fonte. Le decretali di Gregorio IX sono proprio decretali, invece il
decretum di Graziano contiene canoni, decretali, testi di padri della Chiesa, un po' di
testi di diritto romano e così via.
I decretalisti più importanti sono il CARDINALE OSTIENSE, ovvero Enrico da
Susa, il quale ha scritto una summa talmente importante che viene chiamata la
SUMMA AUREA alle decretali di Gregorio IX, poi dobbiamo ricordare Goffredo da
Trani, e infine dobbiamo ricordare il futuro papa Innocenzo IV ovvero Sinibaldo
Fieschi.
Il LIBER extra aveva una caratteristica, era presa dalla prima delle cinque
compilazioni antiche, cioè tutte le compilazioni antiche erano divise in cinque libri, e
questi libri come materia rispecchiavano un verso: IUDEX IUDICIUM CLERUS
CONNUBIA CRIMEN, e quindi ognuno di questi cinque libri aveva sempre queste
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cinque parole che erano cinque argomenti: IL GIUDICE, IL GIUDIZIO, IL CLERO,
I MATRIMONI, I CRIMINI. E ognuna di queste collezioni successive manterrà
questo schema, comprese le decretali di Gregorio IX, e questo è il motivo per cui il
codice canonico successivo, quello di Bonifacio VIII, sarà chiamato LIBER SEXtus,,
perché se anche quello era diviso in cinque libri, si diceva però che si aggiungesse ai
cinque libri del LIBER extra, e quindi era il sesto.
8) Lezione di Storia del Diritto 7 Aprile 2009 - Prof. Fiori
Ieri abbiamo iniziato a parlare del diritto canonico. Il libro che voi portate nasceva
come rielaborazione di un testo Legisti canonisti e feudisti perché l’intento era far
capire come all’epoca del rinascimento giuridico medievale, partendo da posizioni
tutto sommato diverse: i legisti studiando solamente il diritto romano, i canonisti
studiando solamente il diritto canonico, i feudisti studiando solamente il diritto
feudale, a un certo punto però i tre campi si sono incontrati sul terreno del diritto
romano, cioè quando tutti quanto hanno iniziato a ragionare secondo la stessa logica
giuridica che era quella del diritto romano. Naturalmente quando noi parliamo di
diritto romano non ci riferiamo solamente alla conoscenza delle norme, perché la
conoscenza delle norme c’è quasi da subito. Cioè appena si inizia a studiare sui testi
del diritto romano si acquisisce una conoscenza delle norme che poi man mano va
migliorando con l’approfondimento. Quando dico ragionare da romanista intendo
applicando le categorie giuridiche del romanista e quella logica giuridica che i giuristi
studiando il Corpus Juris Civilis hanno elaborato . Quindi non si tratta del fatto che a
un certo punto i canonisti iniziano a utilizzare le norme del diritto romano. Non è
quello il punto.
Il punto è che utilizzano le stesse categorie giuridiche e la stessa logica giuridica dei
civilisti , ed è su questo piano che possono confrontarsi e quindi contribuire allo
sviluppo di questa logica giuridica. Quindi oggi finiamo di parlare della formazione
del Corpus Juris Canonici e parliamo anche dei Feudisti. Per parlare dei Feudisti
dovremo fare qualche accenno al feudo del quale non abbiamo parlato..
Ieri abbiamo parlato di Graziano e del Liber Extra , ne abbiamo parlato perché
costituiscono le prime opere che entrano a far parte del Corpus Juris Canonici.
Il Corpus Juris Canonici , lo dice la parola, è il contraltare canonistico del Corpus
Juris Civilis. Però in realtà ci sono delle notevolissime differenze tra i due codici. Il
corpus Juris Civilis, nasce dalla promulgazione di Giustiniano della sua
compilazione, poi dopo è stato variamente arricchito dai giuristi medievali. I giuristi
medievali hanno lavorato con un testo che già esisteva. Ci hanno lavorato sopra, lo
hanno ricostruito filologicamente, però un testo già esisteva. 74
Invece per i canonisti il discorso era diverso. C’era un ordinamento caotico, non
esisteva un Corpus Juris e il Corpus Juris non esisterà per tutta l’epoca medievale,
perché contrariamente al corpus juris civilis che comunque è un’opera legislativa
promulgata dal suo legislatore nell’anno 554 , il Corpus Juris Canonici nasce ed è
una creazione editoriale. Introno all’anno 1500 circa, 1498 forse, un editore francese,
uno stampatore, denominato Jean Japuis , riunisce in una opera unica dei testi che la
tradizione canonica già faceva viaggiare insieme. Lui li pubblica insieme
arricchendo la collezione di qualche parte che prima non c’era. La differenza è
fondamentale ovviamente, perché all’interno del Corpus Juris Canonici, continuano
ad esserci delle parti che non sono codificazioni ufficiali , che non sono mai state
promulgate cioè . La prima parte del Corpus juris canonici è costituita dal decreto di
Graziano che come abbiamo visto è una raccolta privata che non è mai stata
promulgata da nessuno e non è l’unica delle parti che restano ufficiose.
Ciò non significa che il decretum di Graziano fosse meno utilizzato o che nella
pratica avesse meno vigenza o meno effettività del Liber Extra che invece era stato
promulgato. Però sotto il profilo giudico esiste una netta differenza. Cioè il Corpus
Jursi canonici non è promulgato è semplicemente una raccolta di testi emanati in
periodi diversi e non con l’intenzione di costituire un Corpus sin dall’inizio. Tuttavia
a pochi anni di distanza dalla raccolta di Jean Japuis, Gregorio XIII, il papa,
costituisce una commissione di giuristi che sono i Correttores Romani, per mettere
mano a questo testo e per eventualmente correggerlo e se ci fossero errori emendarlo.
Da questo lavoro dei Correttores Romani, viene fuori una edizione del Corpus Juris
canonici con l’imprimatur del Papa Gregorio XIII, quindi non più semplicemente