Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 80
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 1 Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 80.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Storia del diritto medievale Pag. 76
1 su 80
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Naturalmente c’è l’ambizione di costruire un sistema, ben simboleggiata dalla tavola soprastante: è

un’incisione in legno che non forma il frontespizio, dato che il libro a stampa a partire dalla metà

del XV sec., che in genere riproduce il modo in cui si confeziona il libro degli studenti, ha in genere

delle belle illustrazioni (chi poteva permetterselo aveva dei libri miniati, ossia dipinti con

preziosissime illustrazioni). I libri a stampa cercano di riprodurre un po’ il manoscritto, il quale

Pagina 30 di 80

perché fosse possibile reperire le informazioni era scritto in due colori: rosso, per i titoli, per le

glosse singolarmente appuntate alle parole, le leges, e nero per il testo. I testi, dunque, si dicevano

“rubricati” da rosso e nero (ruber e nigrum). !

Questa tavola è simbolica perché mostra la creazione del sistema. A sinistra troviamo la figura più

importante, in abiti ecclesiastici, che sta nel suo scrittoio: ha sulle sue ginocchia un libro aperto e lo

sta scrivendo. E’ naturalmente Graziano che scrive il Decretum. Simbolico. Si attribuisce ad una

sola persona, una sorta di eroe iniziatore, la redazione di un grande monumento normativo e

dottrinale. Graziano ha in mano il “calamus”, ovverosia la penna allora in senso proprio. C’è un

leggio posto di fronte a Graziano, ma questi guarda da un’altra parte e da questa c’è uno stuolo di

personaggi. Tutti hanno un libro aperto. Sono i padri della chiesa e verso questi Graziano guarda e

verso i libri che i padri gli rivolgono: Graziano non scrive nulla di proprio, ma scrive quanto

affermato dai Padri. L’immagine parla del fatto che Graziano non fa altro che escerpire da altri.

Non sono cose passate o cose morte, ma lo circondano, gli stanno accanto, così come quella folla

che sta laggiù alle spalle dei primi padri, simboleggiante la trad. ecclesiastica. E’ una vignetta

ancora molto gotica, ma dà una descrizione anche della biblioteca del giurista con i vari tomi e gli

scrittoi. !

Osserviamo ciò che si vede intorno a questa immagine simbolica: a sinistra tutta la serie dei

profeti, ergo l’autorità Biblica; a destra, invece, gli Evangelisti, ovverosia il nuovo Testamento. Ecco

le fonti del Decretum. Graziano non sta scrivendo per suo conto, ma sta scrivendo pressoché sotto

dettatura. Un po’ come l’Evangelista Matteo nella pittura del Caravaggio in cui egli scrive il suo

Vangelo, ma a dettarglielo in questo modo, mostrandogli i punti, è un angelo che lo sovrasta: lo

scriba non è altro che un interprete di una trad. precedente, ma il giurista è altresì l’interprete di

una realtà ideale del diritto che è già nella trad.. Il Decretum è un ius novum, ma che contiene in sé

la trad. normativa della chiesa facendola diventare sistema. Tutto quanto contorna Graziano si

sintetizza nel tomo che Graziano

ha sulle ginocchia.!

!

Quella qui affinando è la prima

pagina del Decretum che abbiamo

visto in precedenza: il testo del

decretum è quello al centro, tutto

quanto lo circonda è composto da

Glosse. Queste formano un

apparato che rendono vivo e

parlante il testo giuridico che,

altrimenti, sarebbe muto. !

Nelle scuole giuridiche non si

legge solo il Decretum, ma lo si

correda sempre con la Glossa. Le

lezioni constano nella lettura

continua del testo e della Glossa,

sottoponendo poi a critica Pagina 31 di 80

l’interpretazione precedente, sollevando casi tentando di dare una risposta servendosi sia del testo

sia della sua interpr. disposta attorno al testo. Vediamo che l’apparato interpretativo sono un po’

come le mura di una città medioevale rispetto al testo, chiudendolo, avendo l’ambizione a divenire

sistema. Nella manualistica peggiore si continua a leggere che Graziano ha distinto il d. canonico

dalla teologia, tutte cose che lasciano il tempo che trovano, in quanto in realtà il d. canonico nasce

certamente dalla teologia, ma non per distinguersi da essa: il d. canonico pensa di essere il cuore

della teologia, perché è disciplina del mondo delle relazioni spirituali, è diritto spirituale.

Espressione che Berman ci insegnerà ad intendere. E’ il diritto della prassi spirituale e della sua

giurisdizione. E’ diritto religioso. !

Accanto ad ogni parola, ad iniziare da “humanum genus”, ci sono delle letterine che corrispondo

alle glosse. Le glosse, ricordiamo, non sono commenti: la distinzione tra queste due cose, infatti, è

molto netta. Un commento riguarda un intero corpo normativo: una legge, un titolo, un canone.

Non si commenta una parola, ma un testo nella sua interezza, avendo le sue tecniche di

esposizione di un intero testo. La glossa, invece, riguarda le singole parole: essa è tale perché dà

voce e significato alle singole parole del diritto, dunque ogni glossa interpreta una singola

espressione. Non nel senso che si limiti a definire il suo significato letterale, dato che spesso la

glossa inizia una discussione sul significato di quel termine, ma nasce sempre dalla necessità di

dare il significato esatto ad una parola del diritto. Non certo per caso, ma perché tra i titoli più

importanti del Digesto, come sarà poi anche nella trad. canonistica, si ha il “de verborum

significatione”: ogni studente sa che avere scienza del diritto significa conoscere l’esatto significato

dei concetti e delle parole del diritto. Lo studio del diritto è studio di dottrina, dato che significa

l’impadronirsi di parole e concetti giuridici. !

La glossa è veramente lo strumento scientifico elementare fondamentale di questa attività

interpretativa: si studia e si fa scienza apponendo glosse raccogliendole poi in un grande apparato.

Nel mondo dei civilisti giustinianei, negli anni della formazione del Decretum, questo apparato di

glosse si forma piano piano e solo dopo un secolo e mezzo, ossia intorno agli anni 30-40 del XIII

sec., arriva a formare un apparato completo: Magna Glossa, o Glossa ordinaria di Accursio,

giurista fiorentino attivo a Bologna. Tale Glossa è ordinaria in quanto ordinariamente si legge nelle

scuole, così come è ordinaria la glossa sovraesposta del Decretum. “Ordinaria” non significa la

medesima cosa di oggi, posta in antitesi con “straordinaria”, ma la glossa è ordinaria perché

appartiene all’ordine degli studi che ogni università scrive nel proprio statuto: il corpo autonomo

universitario si manifesta nella facoltà di statuire autonomamente. Oggi abbiamo il ministro che ci

dice anche quante ore deve durare un corso, ce lo dice il potere statuale, ce lo dice un potere che

è nato qualche secolo dopo l’università, o magari ce lo dice l’ìAssessore provinciale che forse in

un’aula universitaria non c’è mai entrato e se c’è entrato guarda l’università come a qualcosa di

esterno. Ma le università al tempo statuivano l’ordine degli studi. Sono universitas come corpi

spontanei, ma molto organizzate: il Rettore al tempo era uno studente, dato che questi

governavano l’università. L’ordine era molto rigoroso e per gli studenti giuristi constava nello studio

di un corpo intero: civilis e canonici. Il prof. non poteva esimersi dal seguire l’ordine. Per questo il

prof. chiamato ad insegnare era chiamato “ordinarie legens” perché c’erano anche altri che

facevano lezioni stra-ordinarie, magari richieste dagli studenti stessi, o dai prof. loro sponte, che

non attenevano al corso di studi ordinario. !

In quel mondo di studi si avevano letture obbligate: questo è il mondo che va in frantumi nel XVI e

nel XVII sec., ma che ha costruito in illo tempore la trad. giuridica. !

!

!

! Per capire meglio come funziona l’idea della costruzione di un sistema per via di dottrina è

bene passare ora al versante civilistico. Quello a cui spesso non si pone bene mente è che il

sistema giuridico costruitosi nell’età che stiamo studiando tra civilisti e canonisti che spesso

litigano nonostante aspirino all’unione delle dottrine; questo sistema non sta nei corpi normativi,

ma in quell’apparato di glosse e in quelle discussioni che si svolgono oltre quelle glosse stesse:

nella grande letteratura giuridica che nasce in quel momento e che si sviluppa enormemente in

quegli anni. La vera trad. giuridica occidentale sta nell’elemento unificatore della dottrina: è un

diritto dottrinale soprattutto. Certo è anche giurisprudenza e norma, ma solo quando c’è una

dottrina forte a tal punto di impadronirsi della stessa legislazione. Il legislatore può creare nuovo

diritto solo usufruendo della dottrina; idem la giurisprudenza, in quanto non solo la dottrina influisce

Pagina 32 di 80

sulle menti di giudici e avvocati, ma entra nel processo per mezzo del consilium sapientis iudiciali,

ossia i pareri dati dai giurati dotti che risultano essere vincolanti per il giudice o la corte che lo

riceva. Il parere legale rilasciato dal giurista su richiesta del giudice è per questi vincolante. Nel

processo in questa età, sia nel processo civile che in quello penale, la dottrina entra nelle aule dei

tribunali imponendo soluzioni di dottrina a giudici che non si presume sappiano il diritto. Da questo

pdv anche la modernità, il sec. XVI e le Riv. introdurrà novità molto significative, a cominciare dal

principio che è la corte a conoscere il diritto. “Iura novità curia” il giudice conosce il diritto, ergo non

necessita del professore, che è escluso dal processo, ed anzi si suppone che il giudice sia

sottoposto alla sola legge. Nel ‘700 nel Regno di Sardegna si darà poi inizio al divieto di allegare

alle sentenze dei giudici la dottrina risultata prevalente o migliore, limitandosi ad interpretare.

L’ideale sei-settecentesco di giudice “bouche de la loi” —> il giurista viene espulso dalla prassi

giudiziale al contrario di questa età. Anche le dispute scolastiche sono dispute formantesi attorno

alla prassi: è diritto che insegna ad applicare il diritto. !

Pagina 33 di 80

!

Questo è il titolo II, libro I, del Digesto glossato. !

La legge prima è un frammento di Gaio: “Poiché comincio

l’insegnamento le antiche leggi romane spiego perché devo iniziare

dall’inizio non perché io voglia fare dei prolissi commentarrii, ma

perché io ritengo che in tutte le cose è cosa ben fatta, cosa

compiuta, quando una cosa consta di tutte le sue parti. E

sicuramente la parte principalissima di ogni cosa è il suo principio”. !

Qui c’è il diritto romano giustinianeo e la glos

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
80 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Quaglioni Diego.