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SANCTIO

Si quis huiusce legis ergo aduersus leges

rogationes plebisue scita | senatusue consulta

fecit fecerit, siue quod eum ex lege rogatione |

plebisue scito s(enatus)ue c(onsulto) facere

oportebit, non fecerit huius legis | ergo, id ei ne

fraudi esto, neue quit ob eam rem populo dare

debeto, | neue cui de ea re actio neue iudicatio

esto, neue quis de ea re apud | [s]e agi sinito.

Se qualcuno, in forza della presente legge, abbia

compiuto o avrà compiuto atti contrari a leggi,

proposte, plebisciti o senatoconsulti o se, in forza

della presente legge, non avrà compiuto quello

che dovrà compiere in base a una legge,

proposta, plebiscito o senatoconsulto, non

subisca danno, nessuno debba rendere conto al

popolo per questi fatti, nessuno sia accusato o

citato in giudizio per questi fatti, nessuno

consenta che presso di sé si intenti un processo

per questi fatti.

La legge a noi giunta epigraficamente è solo quella di Vespasiano: fu unica perché arrivò “illegalmente”

al potere, o forse ciascun imperatore una volta eletto aveva una lex regia? Ed inoltre questa lex regia era

limite o fondamento del potere dell'imperatore?

Sul primo punto, occorre pensare che esistesse una lex regia, probabilmente emanata per la prima volta

per Vespasiano ma poi tipizzata, quindi ogni imperatore faceva riferimento ad una lex regia, questo

perché da un testo del Digesto. Il testo, di Ulpiano, riprendeva in parte il contenuto della lex de imperio,

ne parla come lex regia de imperio, che rimanda alla lex curiata de imperio, richiamando la monarchia

latina, per cui in base a tale legge il popolo avrebbe conferito il summum imperium et potestas

all'imperatore, che avrebbe reso esplicita questa delega di poteri dal popolo all'imperatore.

Questa idea di conferimento dal popolo all'imperatore era già presente con Augusto, erano il popolo ed il

senato ad averlo investito del suo potere per il bene della repubblica; questo concetto si mantenne

successivamente fino a divenire un principio tralatitio, che continuò fino a Costantino, quando l'imperium

era cristiano e ad attribuire il potere al principe erano Dio ed il popolo.

Confronto fra due interpretazioni: storico-politica e giuridica.

Nell'interpretazione storico-politica, le clausole senza precedenti introdurrebbero nuovi poteri, ci si

riferisce ad elementi storici, non essendoci nel 69 leggi certe essendo periodo di guerra civile ed inoltre

essendo Vespasiano un uomo nuovo. I presupposti dell'interpretazione giuridica sostengono che le

clausola senza precedenti non attribuiscono nuovi poteri: 3-4-8 fanno riferimento a poteri già esistenti

sotto Augusto o addirittura durante la repubblica.

I giuristi peccano di eccessivo formalismo: la stessa distinzione fra atto ed effetto dell'atto, non è così

certa per i romani e non si può escludere che questa interpretazione formalistica in generale, e non in

questo caso, rischia di travisare nelle categorie moderne un diritto antico e quindi storico.

L'errore degli storici è il non tener conto dell'aspetto tecnico, quindi se il documento è una legge, occorre

interpretarlo con categorie giuridiche, rischiando altrimenti di travisare i fatti. Questo purtroppo è un

errore molto grave che stanno facendo ad esempio gli storici inglesi.

La soluzione è un'integrazione di competenze, una visione interdisciplinare.

I rapporti tra le magistrature repubblicane e i funzionari imperiali

Il principato è un compromesso tra due forme di governo: monarchia e repubblica. Sotto il principato

nasce un’amministrazione specializzata che varrà allo stesso la qualificazione di Stato burocratico,

Augusto depotenzia le magistrature repubblicane, perché non poteva abolirle. Ma crea

un’amministrazione parallela affidata agli equites.

Le differenze nelle magistrature dell’età imperiale sono le seguenti.

I consoli restano una magistratura eponima e sulla carta restano la magistratura più importante.

Vengono divisi in: consoli ordinari(eponimi) in carica dall’inizio dell’anno per due/tre mesi. Trascorso tale

periodo sono sostituiti dai consoli suffecti (sostituiti) in carica per ulteriori due/tre mesi. Così ricominciava

il ciclo.

Il motivo di tale organizzazione sta nel fatto che la carica consolare resta presupposto necessario per

ricoprire altre importanti cariche come il governo provinciale, alla carica senatoria e altre prefetture.

Quindi concedendo tale titolo si dà la possibilità a più persone di accedere a queste suddette prefetture.

I consoli restano dunque una carica ambita. Le loro competenze sono modificate, in quanto mantengono

l’imperium e la potestas ma non incideranno più nel governo della res publica, perché al di sopra si ha

Augusto con un imperium maius infinitum. A questi vengono affidate nuove competenze riguardo la

giurisdizioni civile, in particolare dei fedecommessi, e contenevano le ultime volontà scritte in forma

libera a differenza del testamento e potevano essere scritti anche in greco. Viene anche affidata la

nomina del tutore.

Per quanto riguarda i pretori, le loro competenze non subiscono grandi modifiche poiché in origine

erano chiare e specifiche. Esistevano due pretori urbano e peregrino con funzioni di ius dicere, ovvero

l’amministrazione della giustizia. E sono a capo delle quaestiones. La maggiore novità della carica

pretoria sta nella codificazione del nuovo editto e da questo momento il pretore non potrà creare diritto

né lo innova. Avendo quindi solo funzioni dichiarative. Questa novità non vale però per i pretori

presidenti delle quaestiones che restano controllori del corretto svolgimento dei processi.

Alla fine della repubblica la carica dei censori era in crisi perché questi non riescono più a svolgere una

funzione importante, la lectio senatus, perché non riuscivano ad accordarsi sui nomi. Tale carica

scomparirà totalmente con Domiziano che oltre a riunire in sé l’auctoritas, la tribunicia potestas,

l’imperium sarà anche censor perpetuus. Se con Augusto, in quanto princeps, la repubblica resta

formalmente in vita, con Domiziano questa finzione viene meno.

I tribuni della plebe restano 10, con le loro prerogative, ma la tribunicia potestas è affidata al princeps.

Quindi il primo difensore della plebe diventa il princeps. Tale magistratura sarà snaturata dal momento

che i tribuni verranno nominati dal senato e non più dalla plebe.

Le magistrature minori, in generale, mantengono le loro competenze. Gli edili (rimangono in vita fino al

III sec.) mantengono le competenze di ordine pubblico nei mercati, atti negoziali e relativa giurisdizione.

In questo ambito, gli edili subiscono la concorrenza del prefetto dell’annona che a volta si sostituirà a

loro. La questura formalmente rimane. Restano in vita i collegi dei Viginti, mentre vengono eliminati i

duoviri che si occupavano di pulire le strade fuori Roma.

Con Augusto l’amministrazione sarà affidata a schiavi e liberti alle dipendenze della famiglia imperiale.

Con Vespasiano e i suoi figli, i liberti e gli schiavi nell’amministrazione saranno sostituiti da funzionari

stipendiati di origine equestre. Solo con Adriano si avrà una vera e propria burocrazia. In età imperiale si

crea una vera e propria disparità di trattamento fra magistrati repubblicani, non retribuiti, e i funzionari

della nuova amministrazione che invece erano stipendiati.

In Italia dal 90 a.c. con la lex iulia de civitate si era estesa la cittadinanza romana a tutti i popoli italici, e

con ciò si accettava il diritto romano. Nelle colonie viene meno nell’amministrazione della stessa, la

divisione dei duoviri iure dicendi e i duoviri tribunicia potestate. Nei municipia viene meno il collegio

unico che si occupava dell’amministrazione proprio perché i magistrati locali iniziano ad adottare il diritto

romano. Ora le magistrature saranno uguali per tutti, anche se anche nelle colonie c’è disparità tra

funzionari imperiali e magistrature repubblicane.

Curatores

Augusto crea i curatores, (che curavano gli interessi degli altri) i quali hanno competenze specifiche:

1) Curator dell’annona: che controlla l’attività del pretore dell’annona.

2) Curator viarum: mantenimento delle strade

3) Curator aquarium: controlla il funzionamento degli acquedotti.

4) Curator calendarii: mantiene in ordine la finanza pubblica.

5) Curator alimenti: in virtù di una politica a favore degli orfani e delle vedove, si occupa di

alimenti.

Quello dei curatores è un munus, cioè un obbligo, perché egli lavora gratuitamente ed è responsabile

finanziariamente, nel senso che se finivano i soldi li doveva inserire lui. Per questo motivo è una carica

svolta da chi ha molti soldi.

Data l’onerosità della carica ci sono una serie di giustificazioni per sottrarsi. Dopo il II secolo d.C., i

curatori saranno obbligati in via perpetua e ereditaria a ricoprire la carica, così come saranno tutti coloro

che svolgono attività rilevanti per la comunità. Si libera dalla carica con la carriera militare o

ecclesiastica, altrimenti si poteva solo cercare un successore che acconsentisse. Questo implica delle

limitazioni alle libertà dei singoli e una società romana che assunse caratteri corporativi e chiusi. Queste

figure permangono durante l’impero ma nel tardo antico resteranno solo i funzionari.

A Roma si creano dunque magistrature nuove stipendiate dall’imperatore come i prefetti e i curatores,

che si occupano della gestione pubblica. Prefetti

Si realizza per la prima volta una gestione pubblico-privata. Impensabile in età repubblicana. Era

considerato un atto di munificenza in età repubblicana in età imperiale è un obbligo un munus. Questo ci

fa comprendere la crisi economica che gi si profilava sotto Augusto, la quale arriverà al culmine nel III

sec con la diffusione della peste facendo centinaia di migliaia di morti.

I motivi della crisi erano: le enormi spese per l’esercito, perché oltre ai vari eserciti provinciali abbiamo 9

corti di pretoriani, pagati il doppio e soprattutto i soldati da Mario sono tutti stipendiati; le spese che

derivano dal mantenimenti dell’apparato statale, perché la burocrazia pesa; le province sono state

sfruttate a tal punto che non producono più abbastanza per mantenere Roma; inurbamento della plebe

che ha raggiunto dimensioni notevoli.

Da questa crisi nasce la necessità di finanze private.

Quindi Augusto crea una nuova classe di funzionari, utilizzando i cavalieri e gli equites. Egli crea una

serie di magistrature, così definite impropriamente, giacché si tratta di una serie di funzionari, denominati

dalle fonti "prefetti

Dettagli
A.A. 2016-2017
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppetent92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tassi Elena.