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Pianificazione fiscale

Ogni soggetto può realizzare operazioni economiche scegliendo autonomamente il percorso che consenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati come:

  • La piena valorizzazione dell’attività svolta
  • La minimizzazione del carico fiscale

Non vi è alcun obbligo di organizzare lo svolgimento della propria attività massimizzando le imposte.

Lecita pianificazione fiscale

Si concretizza nell’adozione di linee di condotta alternative mosse a disposizione dell’ordinamento tributario, con pari dignità di attuazione. È lo strumento che consente di ottenere un lecito risparmio di imposta, senza incorrere nelle fattispecie dell’evasione, ovvero dell’elusione fiscale.

In tale contesto:

  • L’adozione di strumenti di pianificazione fiscale non conformi alla legge, comporta il fenomeno dell’evasione
  • L’adozione di strumenti di pianificazione fiscale privi di sostanza economica che, seppure conformi al dettato normativo, realizzano vantaggi fiscali indebiti, comporta il fenomeno dell’elusione o abuso del diritto.

Evasione fiscale

Con il termine evasione fiscale si individuano tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul contribuente, attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest’ultimo. Il contribuente pone in essere attività di evasione fiscale allorquando, scientemente, violi il dettato normativo alterando le variabili di determinazione del reddito tassabile. Es: operazioni di vendita effettuate senza emissione di fattura, ricevuta o scontrino fiscale; oppure false dichiarazioni dei redditi con conseguente errata dichiarazione fiscale e successivo mancato versamento dell’imposta dovuta.

In tale ambito viene a verificarsi un vero e proprio illecito. Anche se nel nostro ordinamento non esiste una vera e propria definizione di frode, essa può delinearsi come una condotta penalmente rilevante atta a trarre in inganno i destinatari, a tal fine rilevano:

  • Non tanto l’elemento psicologico, quanto la condotta, intesa come comportamento fraudolento capace, con ogni atto di ingannare l’Amministrazione
  • L’elemento soggettivo che va individuato nel dolo specifico, non solo in termini di consapevolezza e volontà, ma anche di perseguimento dello scopo di evadere il fisco

In tale ambito, la disciplina dei reati tributari contenuta nel D.lgs. n. 74/2000, è stata modificata dall’art. 2, comma 36- vicies semel, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. L’obiettivo generale della norma è quello d’impedire che i contribuenti, attraverso espedienti artificiosi possano evadere i tributi a danno dell’Erario. La punibilità è ristretta solo ai fatti direttamente correlati, sia sul versante soggettivo che oggettivo, alle lesioni degli interessi fiscali, quindi solo a fattispecie criminose altamente offensive connotate dal dolo specifico di evasione. Le attuali disposizioni, volte ad inasprire il sistema penale tributario, hanno previsto un abbassamento delle soglie di imposta evasa.

Una fattispecie esemplificativa si ravvisa nel caso in cui un soggetto indichi nella propria dichiarazione dei redditi di aver sostenuto costi per prestazione di servizi per € 200.000 utilizzando una fattura falsa, non avendo in realtà mai usufruito di tali prestazioni: in questo modo si ottiene evidentemente un risparmio d’imposta (evasa) indebito. In tale ipotesi l’art. 2 del citato decreto, il quale tratteggia il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, dispone che è “punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Elusione fiscale o abuso del diritto

Con il termine elusione fiscale o abuso del diritto si configura una o più operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Si considerano a tal fine:

  • Operazioni prive di sostanza economica, i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica (i) la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme (ii) la non conformità dell’utilizzo di strumenti giuridici a normali logiche di mercato
  • Vantaggi fiscali indebiti, i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con la finalità delle norme fiscali o i principi dell’ordinamento tributario. I vantaggi fiscali indebiti devono essere essenziali rispetto a tutte le altre finalità perseguite.

In ogni caso non sono considerate abusive le operazioni giustificate da ragioni extrafiscali non marginali, ovvero ragioni in assenza delle quali l’operazione non sarebbe stata realizzata. Si pensi, ad esempio, alla ristrutturazione di un gruppo che potrebbe essere realizzata:

  • Per il tramite di una sola operazione di fusione (che non consentirebbe il conseguimento di alcun vantaggio fiscale)
  • Oppure per il tramite di una serie complessa di atti, quali conferimento d’azienda e successiva fusione per incorporazione della società conferente, posti in essere solo con l’obiettivo di consentire il trasferimento, ed il conseguente utilizzo, delle perdite fiscali pregresse delle società coinvolte.

Pianificazione fiscale e principi costituzionali

La distinzione tra lecito risparmio fiscale, o anche “lecita pianificazione fiscale”, ed elusione non è agevolmente individuabile. I principi generali sulla base dei quali sono stabiliti i criteri di tassazione relativi a ciascun soggetto (persona fisica o giuridica) formano un quadro normativo le cui variabili devono essere valutate complessivamente ai fini di una corretta pianificazione fiscale. Un’efficace pianificazione fiscale deve essere definita sia a livello di impresa che a livello di imprenditore.

PIANIFICAZIONE FISCALE = scelta di uno strumento IDONEO al raggiungimento dell’OBBIETTIVO economico lecito (risparmio fiscale). Es costituire una società: quali strumenti? Scelgo tra le alternative, quella più conveniente dal punto di vista fiscale. Un’efficace pianificazione fiscale deve essere definita sia a livello di impresa che a livello di imprenditore. È caratterizzata dai seguenti principi:

  • Imposta diretta, in quanto basata sulla manifestazione immediata della capacità contributiva dell’individuo
  • Imposta personale, in quanto la determinazione della capacità contributiva è commisurata agli elementi della sfera personale del contribuente
  • Imposta complessiva, in quanto incide su tutti i redditi determinati distintamente secondo le regole delle categorie di cui all’articolo 6 del TUIR.

Imposta progressiva a scaglioni: in conformità al principio costituzionale della progressività (art. 53 Cost.) e al principio della redistribuzione solidaristica (art. 2 Cost.), la progressività per scaglioni si applica ripartendo l’imponibile in diverse fasce, a ciascuna delle quali viene applicata una diversa aliquota marginale. Imposta periodica in quanto è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma (art. 7 TUIR).

È caratterizzata dai seguenti principi:

  • Imposta diretta, in quanto basata sulla manifestazione della capacità contributiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche (elementi discriminanti per l’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta sono la commercialità e la residenza)
  • Imposta complessiva, in quanto incide su tutti i redditi appartenenti alle categorie di cui all’art. 6 del TUIR, in particolare, applicando le disposizioni relative al reddito d’impresa
  • Imposta proporzionale: l’aliquota d’imposta è applicata sul reddito complessivamente prodotto, qualificato come reddito d’impresa qualsiasi sia la fonte di provenienza
  • Imposta periodica, in quanto è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma (art. 76 TUIR) salvo quanto stabilito negli artt. 80 e 84.

Principi costituzionali

La principale fonte di diritto sulla quale si basa l’ordinamento tributario italiano è la Costituzione. PRINCIPI COSTITUZIONALI:

  • Art. 23 Cost. è una riserva di legge, poiché delimita il potere impositivo del Legislatore, stabilendo che nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge
  • Art. 2 Cost. costituisce il principio di solidarietà, poiché afferma che è nel dovere di ciascun individuo concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, facendo avere a tutti le medesime possibilità. Lo Stato, attraverso la raccolta delle imposte, può erogare i servizi ai cittadini e i contribuenti affinché ciascuno possa godere degli stessi servizi. (imposta definibile come uno dei doveri di solidarietà posti dall’art 2 cost)
  • Art. 53 rappresenta il principio della capacità contributiva, si pone contemporaneamente a limite e a fondamento della capacità contributiva. L’art. 53, disponendo che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, definisce tre principi fondamentali:
    • Universalità dell’imposta. Questo principio comporta che tutti coloro che risiedono nello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta
    • Uguaglianza del carico impositivo, ciascuno concorre alle spese pubbliche in ragione alla propria capacità contributiva. Coloro che esprimeranno capacità contributiva equivalente, saranno trattati fiscalmente allo stesso modo (= trattamento). Questo principio si basa sul presupposto che l’onere fiscale va suddiviso fra tutti i soggetti d’imposta in proporzione alla loro capacità contributiva, derivante dalla capacità economica e patrimoniale degli stessi.
    • Progressività del sistema tributario: imposta sale al crescere del reddito. Caratteristica che colpisce l’imposta diretta alle persone fisiche = imposta a scaglioni. Questo principio trova giustificazione:
      • Nel limitare il divario economico tra le classi sociali
      • Nel perseguire il max utile generale col minimo sacrificio per ognuno
      • Nell’operare una redistribuzione dei redditi.

Art. 53 Cost. ha suscitato molti dibattiti nel tempo. Un filone di dottrina sostiene che sia giusto che chi, in termini economici, ha di più, debba pagare di più. Un’altra corrente sostiene che ci debba essere una perequazione di ricchezza (uguaglianza e non solo economicità). La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità:

  • Progressività per detrazione: un’aliquota costante è applicata sulla base imponibile, dopo che ne sia stato detratto un ammontare fisso
  • Progressività per classi: ad ogni classe di imponibile corrisponde un’aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta;
  • Progressività per scaglioni: per ogni classe di imponibile è prevista un’aliquota che si applica soltanto allo scaglione compreso in quella classe;
  • Progressività continua: l’aliquota aumenta in misura continua con l’aumentare della base imponibile, fino ad un massimo.

Elementi costitutivi dell’imposta

Presupposto d’imposta: È costituito dalle situazioni di fatto che il legislatore ritiene idonee ad esprimere una capacità contributiva, cui la legge ricollega l’obbligo di pagare un’imposta.

Cosa è espressione di capacità contributiva? I fatti economicamente rilevanti che sono generalmente presi in considerazione dall’ordinamento tributario sono:

  • Patrimonio
  • Trasferimento di ricchezza (ricchezza posseduta)
  • Reddito
  • Consumo di ricchezza (ricchezza acquisita)

Ci sono diverse concezioni su cosa dovrebbe essere tassato in modo prevalente (ossia su cosa esprime capacità contributiva):

  • REDDITO PRODOTTO, inteso come la nuova ricchezza derivante da una fonte produttiva (un bene o un’attività: fondi, capitale, lavoro, attività com.le) È la concez. prevalente in Italia --> imposta reddituale è espressione della ricchezza in Ita;
  • REDDITO ENTRATA, inteso come qualsiasi forma di arricchimento, indipendentemente dalla considerazione di una determinata fonte produttiva (tipicamente donazione e successione). Si guarda la RICCHEZZA IN POSSESSO (patrimonio) indipendentemente dal reddito prodotto --> Imposta patrimoniale IMU
  • REDDITO SPESA, inteso come la parte della ricchezza nuova non destinata al risparmio, ma appunto alla spesa. (capacità misurata in ragione alla spesa del sogg.)

Soggetto passivo

Soggetto nei confronti del quale si verifica il presupposto d’imposta. Lo possono essere:

  • Persone fisiche, sono orientate ad un criterio di progressività,
  • Persone giuridiche, seguono il criterio di proporzionalità,
  • Soggetti diversi dalle persone fisiche, privi di personalità giuridica, purché si tratti di organizzazioni di beni o di persone, non riconducibili ad altre persone giuridiche, nei confronti dei quali il presupposto impositivo si verifichi in modo unitario ed autonomo. [Bisogna capire bene se il reddito è prodotto da xs fisica o giuridica].

Base imponibile

È ciò che è soggetto a tassazione, è l’importo sul quale l’imposta sarà calcolata e pagata. La somma oggetto dell’imposta è determinata da un parametro espresso in termini monetari. La definizione della base imponibile può essere improntata a criteri di effettività reale del presupposto impositivo o a criteri presuntivi. La distinzione tra presupposto e base imponibile, che è molto netta per alcuni fatti tassabili, è meno percepibile rispetto al fatto costituito dal reddito tassabile. Il Presupposto è ciò che fa sorgere il dovere di effettuare una determinata prestazione (pagare le imposte); può esserci presupposto d’imposta positivo, ma BI=0 es società in perdita. Ad ogni tipologia di reddito corrispondono propri criteri di determinazione.

L’art. 6 del TUIR definisce sei categorie di reddito:

  • Redditi fondiari
  • Redditi di capitale
  • Redditi di lavoro dipendente
  • Redditi di lavoro autonomo
  • Redditi d’impresa
  • Redditi diversi

Albero --> ho i frutti: redditi ricorrenti di capitale --> alla fine taglio l’albero e vendo la legna: redditi diversi. Redditi che derivano da un bene immobile sono reddito fondiario. Vendita appartamento è reddito diverso (differenza tra quanto lo vendo e quanto l’ho acquistato).

Determinazione del reddito

Questo è il passaggio dopo l’aver identificato il tipo di reddito. Prima c’è la definizione, poi il TUIR dice come determinare il reddito. Art. 28 redditi fondiari, Art. 36 Reddito fabbricati, Art. 37 determinazione redditi di fabbricati, Art. 45 Redditi di Capitale sono solo positivi, non posso dedurne il costo.

Quindi cosa è la BI? Non è detto sia il ricavo perché molto probabilmente ci sono dei costi BI= Ricavi- Costi. Redditi fondiari sono determinati sul valore catastale (forfetizzato) e si forfettizzano anche i costi.

Redditi di lavoro dipendente e di capitale

NO DEDUCIBILITA’ DEI COSTI. Redditi di lavoro autonomo ammettono la deducibilità dei costi: Incassi – Spese. Redditi d’impresa: Ricavi - Costi.

Gettito e tassazione

Sostituto d’imposta è una figura che serve per evitare l’evasione fiscale. Egli effettua una ritenuta, il contribuente paga un reddito netto del costo delle imposte che versano all’erario. Quanti di questi redditi subiscono una ritenuta:

  • Redditi di Capitale
  • Redditi di lavoro autonomo --> ritenuta d’acconto
  • Redditi di lavoro dipendente

Ritenute d’imposta sono definitive. Ritenute d’acconto saranno scomputate nella dichiarazione dei redditi. Ricevo dalla banca int. Attivi di 10€, ho 120€ di spese bancarie, il 26% di 10 è quello che la banca dà all’erario. Non c’è deducibilità dei costi!!! Il reddito subisce una ritenuta a titolo d’imposta. Possono comunque esistere redditi di C soggetti a ritenuta d’acconto. È importante sapere se il reddito è soggetto a ritenuta d’acconto o d’imposta, poiché quelle d’acconto subiscono un’aliquota marginale. I redditi che subiscono ritenuta d’imposta non vanno in dichiarazione perché sono già stati scontati del 26% (vs il 43%) e l’obbligazione tributaria è già stata assolta.

Deducibile: riduce la Base imponibile

Detraibile: riduce l’imposta lorda al fine di determinare l’imposta netta. Le detrazioni d’imposta sono forfetizzate (scomputo il credito che si ha per ritenuta d’acconto nel caso di lavoro autonomo per es.) disposizioni generali art. 22.

Hp incasso 1000000E di int soggetti a ritenuta d’acconto, questi vanno nella dichiarazione dei redditi. BI= 1000000, il sostituto mi ha dato740000E. Oneri deducibili art 10. Calcolo imposta lorda. Poi ho detrazioni d’imposta. Poi ho l’im...

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alice.besenzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Pianificazione fiscale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cremona Massimo.
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