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REDDITI DIVERSI
Questa categoria di reddito considera quelle fonti di reddito che restano escluse dalle
categorie tradizionali
per mancanza del requisito tipico
• per proprie caratteristiche specifiche.
•
Pertanto, l’art. 67 del Tuir individua una serie di casi eterogenei che hanno, quale unica
nota in comune, il conseguimento al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, di imprese
commerciali, di lavoro autonomo o in relazione alla qualità di lavoro dipendente.
Sono redditi generati in situazioni particolari, es se vendo una casa e tutte le
operazioni occasionali.
Tassazione:
I redditi diversi sono imputati al periodo d’imposta in cui vengono percepiti, sulla base del
principio generale di imputazione per cassa e concorrono alla formazione del reddito
complessivo del contribuente, assoggettato all’imposizione progressiva secondo le
aliquote delle imposte sul reddito applicabili al momento della percezione, essi
concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo.
1.Costituiscono redditi diversi quelli conseguiti da
persone fisiche residenti
• che posseggono partecipazioni non qualificate in società residenti e non (white list)
• non relative all’impresa
•
Che realizzino una plusvalenza dalla cessione delle partecipazioni possedute.
Al pari dei dividendi, si applica sul 100% della plusvalenza una ritenuta pari al 26% (20%
fino al 30 Giugno 2014).
2.Costituiscono redditi diversi quelli conseguiti da
persone fisiche residenti
• che posseggono partecipazioni qualificate in società residenti e non (white list)
• non relative all’impresa
•
Che realizzino una plusvalenza dalla cessione delle partecipazioni possedute.
Al pari dei dividendi, si applica sul 49,72% della plusvalenza il regime ordinario di
tassazione, secondo l’aliquota progressiva delle imposte sul reddito applicabili al momento
della percezione.
(*) Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in data antecedente il 1° gennaio 2009
risultavano imponibili al 40%.
REDDITI D’IMPRESA – CAPITAL GAIN
Proventi derivanti da vendita di partecipazioni. E’ il differenziale tra il P di vendita e
quello a cui l’ho acquistato, si tassa la plusvalenza. I ricavi sono l’intero ammontare, la
plusvalenza è l’intero ammontare.
•Persona fisica che detiene una partecipazione non qualificata --> ritenuta a titolo
d’imposta al
26%
•Persona fisica che detiene una partecipazione qualificata --> 49,72% concorre alla
formazione del reddito
(= per i dividendi).
CAPITAL GAIN MONDO IRES: sono esenti per il 95% per evitare i fenomeni di doppia
tassazione.
PARTICIPATION EXEMPTION – AMBITO SOGGETTIVO
Possono avvalersi del regime (artt. 87 e 58 del Tuir):
Soggetti IRES (art. 73 del Tuir):
s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.;
• società cooperative e di mutua assicurazione;
• società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001;
• Società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003;
• enti pubblici o privati;
• società ed enti non residenti, relativamente alle stabili organizzazioni;
•
Società di persone e persone fisiche titolari di reddito d’impresa (art. 58 comma 2 che
rinvia
all’art. 87).
PARTICIPATION EXEMPTION – AMBITO OGGETTIVO
Sono esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate in relazione a (art. 87,
commi 1 e 3 del Tuir):
azioni o quote di partecipazioni (indipendentemente dalla percentuale di diritti
•
patrimoniali e amministrativi detenuti);
strumenti finanziari assimilati alle azioni;
• contratti di associazione in partecipazione.
•
Le fattispecie di realizzo sono:
Cessione a titolo oneroso;
• Assegnazione ai soci;
• Destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
• Trasferimento all’estero della sede, salvo la di bil ii i Ili
•
PARTICIPATION EXEMPTION – REQUISITI DI APPLICAZIONE
1. Ininterrotto possesso dal 1° giorno del 12° mese precedente quello dell’avvenuta
cessione
2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il
periodo di possesso
3. La residenza fiscale della partecipata deve essere in uno Stato non a fiscalità
privilegiata
4. La società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale secondo la definizione
dell’art.
55 del Tuir.
I requisiti della residenza e della commercialità devono sussistere ininterrottamente, al
momento del realizzo, almeno dall’inizio del 3° periodo d’imposta anteriore al realizzo della
plusvalenza.
Esente i costi sono deducibili in funzione della concorrenza del reddito.
Se invece c’è un capital gain, i relativi costi dono deducibili in ragione del 5%
(concorrenza del reddito), poiché il 95% della plusvalenza è esente.
Se la società ha dividendi, a fronte di questi ha sostenuto interessi, questi sono
interamente deducibili perché esclusi. I dividendi sono esclusi per il 95%, ma tutti i
costi sono deducibili, a prescindere da quanto concorre alla formazione del reddito.
PARTICIPATION EXEMPTION – SOCIETÀ HOLDING
Per le partecipazioni in società holding pure o miste, i requisiti della residenza e della
commercialità di cui all’art. 87 lett. c) e d) devono essere verificati nei confronti delle
società
indirettamente partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante (art. 87 c.5).
• Se la holding possiede una partecipazione in una sub holding deve essere eliminato lo "schermo" della sub holding le società
⇒
indirettamente partecipate devono riflettere pro quota i requisiti di commercialità e di residenza direttamente in capo alla holding di
primo livello.
La Finanziaria 2008 ha introdotto novità in tema di residenza fiscale della partecipata,
riscrivendo la lett. c), del comma 1 dell’art.87 del TUIR:
•La residenza della società partecipata deve essere stabilita in uno Stato o territorio “di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-
bis del TUIR”, il cui comma 2 prevede che, ai fini dell’applicazione del regime di
esenzione, gli stati o territori per poter essere inclusi nella “nuova white list”, dovranno
consentire un adeguato scambio di informazioni ed avere un livello di tassazione non
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia; 12/10
Dividendi percepiti da IRES residenti e non concorrono per il 5% alla formazione del
reddito. IRES PEX ci sono delle condizioni da rispettare.
Art. 109 TU, c.5 --> costi deducibili se ci sono ricavi imponibili, o non vi concorrono in
quanto esclusi. Se ho 95% di dividendi esclusi alla composizione del reddito, i relativi costi
comunque sono deducibili. PEX: costi deducibili in proporzione a quanto concorrono alla
formazione del reddito. Società italiana che ha partecipazioni in Africa di società
controllate e manda i suoi dirigenti a vedere la situazione lì, i costi relativi dell’attività di
audit sono deducibili perché si generano sotto forma di dividendi. Società ita che controlla
un’altra e decide di venderla, i costi di audit i costi per la vendita sono deducibili per la
quota?
Per una holding tutti i costi sono deducibili perché vive di dividendi.
DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Soggetti IRPEF
Gli interessi passivi sostenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa non
sono deducibili dal reddito complessivo se non per le specifiche previsioni disposte
all’art. 10 del Tuir.
•Gli interessi passivi sostenuti da persone fisiche nell’ambito dell’attività d’impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, così come disposto
dall’art. 61 del Tuir.
Disposizione antielusiva
Al fine di limitare l’aggiramento delle limitazioni alla deducibilità degli interessi attraverso
l’assunzione dei finanziamenti da parte di società di persone, le cui perdite sarebbero poi
imputate per trasparenza ai soci società di capitali, potendo così fruire, sia pure
indirettamente, della totale deducibilità degli interessi, con la Finanziaria 2008 è stato
introdotto il comma 6 dell’art. 101.
“Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei
successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite”. La
stessa regola è applicabile anche alle società non residenti senza stabile
organizzazione in Italia (art. 152, c.2).
Soggetti IRES
L’art. 96 del Tuir è stato introdotto allo scopo di razionalizzare e semplificare il quadro
normativo in materia di deducibilità degli interessi passivi. Tale norma prevede che gli
interessi passivi e gli
oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza
degli interessi attivi e proventi assimilati
l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della
•
gestione caratteristica (ROL)
E’ una norma che penalizza le società sotto patrimonializzate (poco PN e molto debito) o
no? NO!! E’ una norma che va a vedere la redditività dell’impresa, non va a punire chi è
sottocapitalizzato, ma colpisce chi non ha una redditività adeguata (va a vedere il CE).
Requisito soggettivo
L’art. 96 si applica a tutti i soggetti passivi IRES (art. 73 Tuir)
Sono esclusi dall’applicazione della norma quei soggetti la cui attività caratteristica consiste
•
nella raccolta di fondi destinati alla gestione di patrimoni e all’esercizio del credito nei confronti
del pubblico. Per tali soggetti sono previsti altri criteri di limitazione alla deducibilità degli int
passivi. Interessi passivi: tutti gli oneri fin, tutto ciò che è connesso con la remunerazione del
C di terzi.
I soggetti esclusi sono:
Banche e soggetti finanziari di cui art. 1 D.Lgs.87/92
• Imprese di assicurazione
• Holding finanziarie (bancarie/assicurative)
• Società consortili per esecuzione appalti e lavori pubblici
• Società di progetto per esecuzione di infrastrutture e lavori di pubblica utilità