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LEGGI COMIZIALI;
SENATUS CONSULTA;
COSTITUZIONI IMPERIALI.
Lo ius honorarium aveva come fonte l’Editto del pretore urbano; mentre lo
• ius gentium aveva come fonte l’editto del pretore peregrino.
CLASSIFICAZIONE DELLO IUS IN SENSO OGGETTIVO:
• -ius pubblico riguarda interessi collettivi. Sono norme di diritto pubblico
quelle che tutelano direttamente l’interesse della collettività e
indirettamente l’interesse del singolo. Le norme di diritto pubblico non
possono essere derogate. Quando interveniva lo Stato le norme
applicate erano quelle di carattere pubblico;
-ius privato riguarda la tutela degli interessi del singolo. Sono norme di
diritto privato quelle che tutelano direttamente l’interesse del singolo e
indirettamente l’interesse della collettività. Le norme di diritto privato
possono essere derogate;
-ius commune riguarda tutti i membri della collettività;
-ius singolare e privilegio sono norme che prendono in considerazione
intere categorie di soggetti (categorie considerate astrattamente).
[esempio: tutti i militari a Roma godevano del vantaggio di fare
testamento]. Il privilegio (diverso dal diritto singolare) inizialmente non
aveva un significato positivo, infatti indicava una norma contro una
determinata persona. Solo in seguito assunse un significato positivo;
-ius civile sono norme caratterizzate da rigidità e solennità. Tale ius
era quello dei Queriti (romani). La comunità si dedicava all’agricoltura e
alla pastorizia;
-ius honorarium non si pone nei confronti dello ius civile in modo
distaccato. Ha lo scopo di chiarire le lacune riportare dallo ius civile;
-ius gentium sono norme che potevano essere applicate a qualunque
popolazione;
-ius naturale la sua origine si pone sul piano filosofico. Si tratta di una
discussione che poi fu ripresa sul piano civile. L’origine di questa
tricotomia nacque da una discussione portata avanti dagli stoici a
proposito della schiavitù, considerata un istituto comune a tutti gli
uomini, ma non è collegabile alla NATURALIS RATIO, pertanto era
considerata contro natura. a
Una distinzione che riguarda la 2 fase è tra: IUS SCRIPTUM e IUS
• AEQUUM.
CLASSIFICAZIONE DELLO IUS IN SENSO SOGGETTIVO:
• -diritti relativi sono quei diritti nei quali l’interesse di un soggetto si può
realizzare se si ha la collaborazione di 1 o più soggetti (esempio: il
diritto che ha una persona nei confronti dei suoi creditori). Ad ogni diritto
relativo corrisponde uno strumento processuale, cioè l’AZIONE IN
PERSONA;
-diritti assoluti sono quei diritti nei quali il soggetto attivo può realizzare
il proprio obiettivo indipendentemente dalla collaborazione di altri
(esempio: il diritto di proprietà è un diritto assoluto). A questa categoria
appartengono i diritti reali. Il diritto reale per eccellenza è la
PROPRIETA’. Tali diritti non dipendono dalla collaborazione di altri.
ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO esempio: se io occupo una casa
• abbandonata o prendo una cosa che non è di nessuno (una res nullius) e
non si rintraccia il proprietario, quella cosa diventa mia (ne divento la
proprietaria).
ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO esempio: quello che si ottiene dalla
• compravendita di un appartamento.
ACQUISTO A TITOLO GRATUITO quando non c’è un sacrificio
• economico da parte dell’acquirente.
ACQUISTO A TITOLO ONEROSO quando c’è un sacrificio economico
• da parte dell’acquirente.
L’alienazione dai diritti può avvenire: INTER VIVOS tra vivi; MORTIS
• CAUSA quando un soggetto muore e in questo caso si entra in materia di
successioni. Le successioni possono essere: A TITOLO PARTICOLARE
(nel caso del mortis causa); A TITOLO UNIVERSALE (che normalmente
avveniva per mortis causa, ma poteva anche avvenire inter vivos). Le
successioni avvenivano inter vivos nei casi di: ABROGATIO e ADOPTIO;
CONVENTIO IN MANUM di una donna (SUI IURIS); BONUM EMPTIO di
un debitore inadempiente.
La persona ha una personalità giuridica; a questo concetto si collega la
• CAPACITA’ GIURIDICA, cioè l’attitudine che ha una persona di essere
titolare di diritti e di doveri.
Il termine “status” indicava la condizione dell’individuo in relazione ad un
• determinato sistema di rapporti. A Roma gli status erano 3: LIBERTATIS (il
soggetto poteva essere libero o schiavo); CIVITATIS (per poter avere la
piena capacità giuridica occorreva anche la cittadinanza romana);
FAMILIAE (essere pater familias). Dal punto di vista dello ius privato può
avere la piena capacità giuridica chi ha la pienezza dei 3 status. Tale
pienezza era posseduta solo dal pater familias, mentre il filius familias
aveva una capacità giuridica parziale. Dal punto di vista dello ius pubblico
avere la piena capacità giuridica significava poter manifestare la propria
volontà. La capacità giuridica veniva riconosciuta anche ad un ente
astratto (che non è una persona fisica).
Quali sono i requisiti per avere riconosciuta la capacità giuridica? La
• pienezza dei 3 status e l’esistenza fisica. La perdita di 1 dei 3 status
veniva chiamata CAPITIS DEMINUTIO. La perdita dello status libertatis
era detta CAPITIS DEMINUTIO MASSIMA; la perdita dello status civitatis
era detta CAPITIS DEMINUTIO MEDIA; la perdita dello status familiae era
detta CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.
Cause che limitano la capacità giuridica IGNOMIA (o infamia): vengono
• colpiti tutti coloro che, per atti considerati gravemente immorali, perdono la
stima sociale. Il soggetto non poteva fare più il testimone né avere
testimoni in quanto era colpito dall’INTERSTABILITAS, quindi andava
incontro a delle limitazioni della capacità giuridica. L’infamia poteva
essere: MEDIATA cioè conseguente ad una condanna di delitti che
venivano considerati infamanti (esempio: furto); IMMEDIATA cioè
conseguente, immediatamente, ad un determinato comportamento del
soggetto per il fatto di aver compiuto azioni ignominose (esempio:
esercizio di mestieri turpi come attore e gladiatore). L’infamia era rilevante
sia sotto il profilo del diritto privato, sia sotto quello del diritto pubblico. Nel
diritto privato: in base alle norme dell’Editto pretorio, vietava agli infami di
stare in giudizio in luogo d’altri come avvocato o procuratore e vietava loro
di farsi rappresentare in giudizio da altri. Inoltre comportava l’impossibilità
di adottare o di essere tutrice. Nel diritto pubblico: comportava la perdita
dello ius suffragii (cioè non si poteva manifestare la propria volontà nelle
assemblee) e dello ius honorum (cioè si perdeva il diritto di poter
intraprendere la carriera politica).
Procedure antiche che riguardano i debitori inadempienti: ADDICTIO il
• debitore inadempiente veniva consegnato dal magistrato al creditore, il
quale poteva farne ciò che voleva come: tenerlo in catene nel suo carcere
privato e all’occorrenza venderlo come schiavo o ucciderlo; NEXUM è
molto simile all’addictio. Il debitore inadempiente poteva estinguere il
proprio debito lavorando per il suo creditore. Il nexum fu abolito dalla lex
paetelia papiria del 326 a.C.; REDEMPTIO AB HOSTIBUS colui che
veniva riscattato dalla prigionia di guerra si trovava in una posizione quasi
servile nei confronti di colui che aveva sborsato la somma di denaro;
questo fino a quando non restituiva l’intera somma di denaro o la scontava
con il suo lavoro; AUCTORAMENTUM contratto con cui i gladiatori
(chiamati auctorati) si impegnavano a combattere nei circhi, anche a
costo della loro vita, in cambio di ricorrenze. Il contratto veniva stipulato
con i lanisti (cioè gli imprenditori). Per il solo fatto di essere gladiatori si
poteva essere colpiti dall’infamia immediata, in quanto il mestiere di
gladiatore era considerato infamante.
La DONNA (sesso femminile) era la mater familias (la matrona). Aveva
• grande considerazione nell’ambito della famiglia, dunque godeva di
venerazione e stima sia nell’ambiente familiare che fuori. Tuttavia essa
non godeva della piena capacità giuridica (mancava dello status familiae)
quindi non poteva adottare figli né esercitare l’ufficio di tutrice. Dal punto di
vista politico non godeva dello ius suffragii né dello ius honorum. La sfera
politica era totalmente negata alle donne.
CLASSI E POSIZIONI SOCIALI nella società antica era rilevante la
• differenza tra: PATRIZI (aristocrazia) e PLEBEI (non godevano dello ius
connubi quindi non potevano sposarsi. Inoltre non potevano accedere al
consolato). a
Il COLONATO si sviluppò nella 3 fase. I contadini e i loro figli divennero
• GLEBAE ADSCRIPTI, cioè legati alla terra con cui formavano quasi un
tutt’uno dal punto di vista giuridico. Il COLONO era un uomo libero, seppur
soggetto ad alcune limitazioni: se il padrone vendeva il fondo, insieme ad
esso venivano venduti anche i coloni e se questi fuggivano, venivano
trattati come schiavi fuggitivi.
La RELIGIONE non era considerata una limitazione della capacità
• giuridica nella Roma pagana dove vi era una religione politeistica e quindi
ognuno poteva professare la religione che preferiva. Il Cristianesimo fu
guardato con sospetto dai pagani per i princìpi che stavano alla sua base:
uguaglianza fra gli uomini, ideali di pacifismo ecc. Inoltre, essendo
monoteista, il Cristianesimo non permetteva di adorare l’imperatore (chi
non adorava l’imperatore commetteva un CRIMEN MAIESTATIS). Dunque
finché lo Stato romano fu pagano, la religione non fu causa della
limitazione della capacità giuridica; ma dal 380 (con l’Editto di Tessalonica
e cioè quando l’unica religione ammessa fu quella cristiana) iniziò la
limitazione della capacità giuridica.
CAPACITA’ DI AGIRE è la capacità di intendere e volere. In questo caso
• gli atti compiuti erano validi e comportavano acquisti per il patrimonio
paterno. Un requisito era dato dall’età: 12 anni per le donne; 14 anni per
gli uomini.
Classificazione dei soggetti INFANS (infante): è il bambino nei suoi primi
• anni di vita. Egli non ha la capacità di intendere e volere. In questa età è
totalmente sostituito dal tutore. Il fanciullo (fino ai 7 anni) “non poteva
parlare” cioè non era in grado di esprimere logicamente un pensiero,
pertanto era considerato incapace di agire; INFANTIA MAIOR: dai 7 anni
circa il bambino ha già una li