Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 19
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 1 Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 19.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Istituzioni di diritto romano Pag. 16
1 su 19
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LEGGI COMIZIALI;

SENATUS CONSULTA;

COSTITUZIONI IMPERIALI.

Lo ius honorarium aveva come fonte l’Editto del pretore urbano; mentre lo

• ius gentium aveva come fonte l’editto del pretore peregrino.

CLASSIFICAZIONE DELLO IUS IN SENSO OGGETTIVO:

• -ius pubblico  riguarda interessi collettivi. Sono norme di diritto pubblico

quelle che tutelano direttamente l’interesse della collettività e

indirettamente l’interesse del singolo. Le norme di diritto pubblico non

possono essere derogate. Quando interveniva lo Stato le norme

applicate erano quelle di carattere pubblico;

-ius privato riguarda la tutela degli interessi del singolo. Sono norme di

diritto privato quelle che tutelano direttamente l’interesse del singolo e

indirettamente l’interesse della collettività. Le norme di diritto privato

possono essere derogate;

-ius commune  riguarda tutti i membri della collettività;

-ius singolare e privilegio  sono norme che prendono in considerazione

intere categorie di soggetti (categorie considerate astrattamente).

[esempio: tutti i militari a Roma godevano del vantaggio di fare

testamento]. Il privilegio (diverso dal diritto singolare) inizialmente non

aveva un significato positivo, infatti indicava una norma contro una

determinata persona. Solo in seguito assunse un significato positivo;

-ius civile  sono norme caratterizzate da rigidità e solennità. Tale ius

era quello dei Queriti (romani). La comunità si dedicava all’agricoltura e

alla pastorizia;

-ius honorarium  non si pone nei confronti dello ius civile in modo

distaccato. Ha lo scopo di chiarire le lacune riportare dallo ius civile;

-ius gentium  sono norme che potevano essere applicate a qualunque

popolazione;

-ius naturale  la sua origine si pone sul piano filosofico. Si tratta di una

discussione che poi fu ripresa sul piano civile. L’origine di questa

tricotomia nacque da una discussione portata avanti dagli stoici a

proposito della schiavitù, considerata un istituto comune a tutti gli

uomini, ma non è collegabile alla NATURALIS RATIO, pertanto era

considerata contro natura. a

Una distinzione che riguarda la 2 fase è tra: IUS SCRIPTUM e IUS

• AEQUUM.

CLASSIFICAZIONE DELLO IUS IN SENSO SOGGETTIVO:

• -diritti relativi  sono quei diritti nei quali l’interesse di un soggetto si può

realizzare se si ha la collaborazione di 1 o più soggetti (esempio: il

diritto che ha una persona nei confronti dei suoi creditori). Ad ogni diritto

relativo corrisponde uno strumento processuale, cioè l’AZIONE IN

PERSONA;

-diritti assoluti  sono quei diritti nei quali il soggetto attivo può realizzare

il proprio obiettivo indipendentemente dalla collaborazione di altri

(esempio: il diritto di proprietà è un diritto assoluto). A questa categoria

appartengono i diritti reali. Il diritto reale per eccellenza è la

PROPRIETA’. Tali diritti non dipendono dalla collaborazione di altri.

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO  esempio: se io occupo una casa

• abbandonata o prendo una cosa che non è di nessuno (una res nullius) e

non si rintraccia il proprietario, quella cosa diventa mia (ne divento la

proprietaria).

ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO  esempio: quello che si ottiene dalla

• compravendita di un appartamento.

ACQUISTO A TITOLO GRATUITO  quando non c’è un sacrificio

• economico da parte dell’acquirente.

ACQUISTO A TITOLO ONEROSO  quando c’è un sacrificio economico

• da parte dell’acquirente.

L’alienazione dai diritti può avvenire: INTER VIVOS  tra vivi; MORTIS

• CAUSA  quando un soggetto muore e in questo caso si entra in materia di

successioni. Le successioni possono essere: A TITOLO PARTICOLARE

(nel caso del mortis causa); A TITOLO UNIVERSALE (che normalmente

avveniva per mortis causa, ma poteva anche avvenire inter vivos). Le

successioni avvenivano inter vivos nei casi di: ABROGATIO e ADOPTIO;

CONVENTIO IN MANUM di una donna (SUI IURIS); BONUM EMPTIO di

un debitore inadempiente.

La persona ha una personalità giuridica; a questo concetto si collega la

• CAPACITA’ GIURIDICA, cioè l’attitudine che ha una persona di essere

titolare di diritti e di doveri.

Il termine “status” indicava la condizione dell’individuo in relazione ad un

• determinato sistema di rapporti. A Roma gli status erano 3: LIBERTATIS (il

soggetto poteva essere libero o schiavo); CIVITATIS (per poter avere la

piena capacità giuridica occorreva anche la cittadinanza romana);

FAMILIAE (essere pater familias). Dal punto di vista dello ius privato  può

avere la piena capacità giuridica chi ha la pienezza dei 3 status. Tale

pienezza era posseduta solo dal pater familias, mentre il filius familias

aveva una capacità giuridica parziale. Dal punto di vista dello ius pubblico

 avere la piena capacità giuridica significava poter manifestare la propria

volontà. La capacità giuridica veniva riconosciuta anche ad un ente

astratto (che non è una persona fisica).

Quali sono i requisiti per avere riconosciuta la capacità giuridica? La

• pienezza dei 3 status e l’esistenza fisica. La perdita di 1 dei 3 status

veniva chiamata CAPITIS DEMINUTIO. La perdita dello status libertatis

era detta CAPITIS DEMINUTIO MASSIMA; la perdita dello status civitatis

era detta CAPITIS DEMINUTIO MEDIA; la perdita dello status familiae era

detta CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

Cause che limitano la capacità giuridica  IGNOMIA (o infamia): vengono

• colpiti tutti coloro che, per atti considerati gravemente immorali, perdono la

stima sociale. Il soggetto non poteva fare più il testimone né avere

testimoni in quanto era colpito dall’INTERSTABILITAS, quindi andava

incontro a delle limitazioni della capacità giuridica. L’infamia poteva

essere: MEDIATA  cioè conseguente ad una condanna di delitti che

venivano considerati infamanti (esempio: furto); IMMEDIATA  cioè

conseguente, immediatamente, ad un determinato comportamento del

soggetto per il fatto di aver compiuto azioni ignominose (esempio:

esercizio di mestieri turpi come attore e gladiatore). L’infamia era rilevante

sia sotto il profilo del diritto privato, sia sotto quello del diritto pubblico. Nel

diritto privato: in base alle norme dell’Editto pretorio, vietava agli infami di

stare in giudizio in luogo d’altri come avvocato o procuratore e vietava loro

di farsi rappresentare in giudizio da altri. Inoltre comportava l’impossibilità

di adottare o di essere tutrice. Nel diritto pubblico: comportava la perdita

dello ius suffragii (cioè non si poteva manifestare la propria volontà nelle

assemblee) e dello ius honorum (cioè si perdeva il diritto di poter

intraprendere la carriera politica).

Procedure antiche che riguardano i debitori inadempienti: ADDICTIO  il

• debitore inadempiente veniva consegnato dal magistrato al creditore, il

quale poteva farne ciò che voleva come: tenerlo in catene nel suo carcere

privato e all’occorrenza venderlo come schiavo o ucciderlo; NEXUM  è

molto simile all’addictio. Il debitore inadempiente poteva estinguere il

proprio debito lavorando per il suo creditore. Il nexum fu abolito dalla lex

paetelia papiria del 326 a.C.; REDEMPTIO AB HOSTIBUS  colui che

veniva riscattato dalla prigionia di guerra si trovava in una posizione quasi

servile nei confronti di colui che aveva sborsato la somma di denaro;

questo fino a quando non restituiva l’intera somma di denaro o la scontava

con il suo lavoro; AUCTORAMENTUM  contratto con cui i gladiatori

(chiamati auctorati) si impegnavano a combattere nei circhi, anche a

costo della loro vita, in cambio di ricorrenze. Il contratto veniva stipulato

con i lanisti (cioè gli imprenditori). Per il solo fatto di essere gladiatori si

poteva essere colpiti dall’infamia immediata, in quanto il mestiere di

gladiatore era considerato infamante.

La DONNA (sesso femminile)  era la mater familias (la matrona). Aveva

• grande considerazione nell’ambito della famiglia, dunque godeva di

venerazione e stima sia nell’ambiente familiare che fuori. Tuttavia essa

non godeva della piena capacità giuridica (mancava dello status familiae)

quindi non poteva adottare figli né esercitare l’ufficio di tutrice. Dal punto di

vista politico non godeva dello ius suffragii né dello ius honorum. La sfera

politica era totalmente negata alle donne.

CLASSI E POSIZIONI SOCIALI  nella società antica era rilevante la

• differenza tra: PATRIZI (aristocrazia) e PLEBEI (non godevano dello ius

connubi quindi non potevano sposarsi. Inoltre non potevano accedere al

consolato). a

Il COLONATO  si sviluppò nella 3 fase. I contadini e i loro figli divennero

• GLEBAE ADSCRIPTI, cioè legati alla terra con cui formavano quasi un

tutt’uno dal punto di vista giuridico. Il COLONO era un uomo libero, seppur

soggetto ad alcune limitazioni: se il padrone vendeva il fondo, insieme ad

esso venivano venduti anche i coloni e se questi fuggivano, venivano

trattati come schiavi fuggitivi.

La RELIGIONE  non era considerata una limitazione della capacità

• giuridica nella Roma pagana dove vi era una religione politeistica e quindi

ognuno poteva professare la religione che preferiva. Il Cristianesimo fu

guardato con sospetto dai pagani per i princìpi che stavano alla sua base:

uguaglianza fra gli uomini, ideali di pacifismo ecc. Inoltre, essendo

monoteista, il Cristianesimo non permetteva di adorare l’imperatore (chi

non adorava l’imperatore commetteva un CRIMEN MAIESTATIS). Dunque

finché lo Stato romano fu pagano, la religione non fu causa della

limitazione della capacità giuridica; ma dal 380 (con l’Editto di Tessalonica

e cioè quando l’unica religione ammessa fu quella cristiana) iniziò la

limitazione della capacità giuridica.

CAPACITA’ DI AGIRE  è la capacità di intendere e volere. In questo caso

• gli atti compiuti erano validi e comportavano acquisti per il patrimonio

paterno. Un requisito era dato dall’età: 12 anni per le donne; 14 anni per

gli uomini.

Classificazione dei soggetti  INFANS (infante): è il bambino nei suoi primi

• anni di vita. Egli non ha la capacità di intendere e volere. In questa età è

totalmente sostituito dal tutore. Il fanciullo (fino ai 7 anni) “non poteva

parlare” cioè non era in grado di esprimere logicamente un pensiero,

pertanto era considerato incapace di agire; INFANTIA MAIOR: dai 7 anni

circa il bambino ha già una li

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
19 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Scarcella Agatina Stefania.