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Istituzioni di diritto romano

Introduzione al diritto romano

Diritto è la collettività umana organizzata attraverso regole che proibiscono e puniscono. Il diritto romano si è evoluto e si è svolto in oltre 1300 anni, dall’origine di Roma fino al 565 d.C. (data di morte di Giustiniano). Fino al 1900 il diritto romano veniva utilizzato come diritto di gente (o “diritto positivo”) vissuto fino al Codice Napoleone (1808); dopo il 1900 cessa di essere “diritto positivo”. L’ultimo Stato ad usare il diritto romano come diritto positivo fu la Germania.

Diffusione e prosecuzioni del diritto romano

Il diritto pubblico deriva dal diritto romano. Il diritto romano si studia ovunque, anche in: Russia, Giappone, Paesi Anglosassoni. Con la fine dell’esperienza giuridica romana abbiamo diverse prosecuzioni del diritto: diritto comune (quello italiano) nell’Impero Romano d’Occidente; diritto bizantino nell’Impero Romano d’Oriente.

Studi romanistici

Gli studi romanistici si dividono in:

  • Studio del diritto pubblico romano: storia del diritto;
  • Studio del diritto privato romano: (ci occuperemo di questo), itinerario del diritto. Riguarderà tutto l’arco temporale, nel quale ci saranno cambiamenti dovuti ad eventi esterni.

Non si può parlare di fenomeno giuridico in senso assoluto, ma relativo in quanto si adatta al tempo e alla morale dell’epoca.

Perché studiamo il diritto romano?

Perché il nostro diritto affonda le radici nella tradizione romanistica. Il diritto non è qualcosa di immutabile, ma cambia nel tempo. Il diritto è un fenomeno sociale e poiché nessun fenomeno sociale può essere studiato senza una prospettiva storica, ecco che anche il diritto è un fenomeno storico.

Importanza del diritto romano

Perché è importante studiare diritto romano? Perché il diritto come scienza è nato a Roma e chiunque deve conoscere le origini di questa scienza. Ciò significa riconoscere che a Roma è nata la tecnica del diritto (tecnica che partiva dal caso).

Concezione del diritto

Concezione del diritto: I romani avevano una concezione processuale del diritto.

Cosa si intende per “diritto”? Il termine “diritto” può essere inteso in:

  • Senso oggettivo: (norma agendi). Sinonimo di ordinamento giuridico (si fa riferimento ad una norma giuridica indipendente dalla persona a cui è rivolta). Quando parliamo di diritto in senso oggettivo facciamo riferimento a: ius civile, ius honorarium, ius gentium.
  • Senso soggettivo: (facultas agendi). Fa riferimento ad una facoltà concessa dall’ordinamento giuridico ad un individuo, cioè la facoltà di far valere un suo interesse. Con il diritto soggettivo una persona può pretendere da tutti che si comportino in modo da permettergli di portare avanti il suo interesse. Quando parliamo di diritto in senso soggettivo dobbiamo tener presente che il termine ius a Roma lo troviamo con vari significati: nelle fonti romane può indicare un rito; mentre in senso ablativo (IURE) indicava il luogo dove si svolgeva il processo.

Periodi del diritto romano

Il momento di cesura tra un periodo e l’altro è dato dalle grandi crisi. Abbiamo 3 periodi, essi sono:

  • Arcaico: fino alla caduta di Cartagine;
  • Classico: dalla caduta di Cartagine fino a Diocleziano;
  • Post-classico: da Diocleziano fino a Giustiniano.

Periodo arcaico

La 1 fase (periodo arcaico) va dal 754 a.C. al 146 a.C. Le mores maiorum (al singolare mos maiorum) sono regole di condotta tramandate e osservate come se fossero delle leggi. La prima legge scritta (leggi delle 12 tavole) risale al 450 a.C. e fu una grande conquista per i plebei, che acquistarono potere sui patrizi. Lo ius civile (diritto civile) è la somma del mos maiorum delle 12 tavole; tutto veniva tramandato oralmente e in maniera solenne e rituale. Ciò che regolava i rapporti tra soggetti che operavano nella comunità era la fides, cioè la lealtà.

Periodo classico

La 2 fase (periodo classico) va dal 146 a.C. al 284 d.C. Con la distruzione di Cartagine e Corinto si ebbe l’espansione di Roma che da piccola comunità divenne un vasto Impero, e le regole che valevano prima (come lo ius civile) non potevano più valere. Questa espansione poneva Roma di fronte ad una crisi sociale. I romani diventarono ricchissimi e si diedero all’ozio. L’economia divenne di tipo: artigianale, commerciale e territoriale. La fides si sgretolò. Questi cambiamenti e questa crisi sociale influenzarono anche il diritto. Un fattore che incise su tale cambiamento fu lo ius honorarium, ossia un nuovo ordinamento.

Insieme ad esso nacque la figura del pretore, che aveva il compito di amministrare la giustizia (ma non era un legislatore). Attraverso il lavoro del pretore lo ius civile venne integrato nello ius honorarium. Accanto a quest’ultimo abbiamo anche lo ius gentium (che sarebbe il diritto privato internazionale dei Romani); esso nacque per regolamentare i rapporti tra un cittadino romano e un “peregrino” (cioè uno straniero) in quanto lo ius civile era inapplicabile agli stranieri.

Un altro fattore che incise in questa 2 fase è il senatus consulta, infatti uno degli organi che troviamo sempre è il senato (assemblea degli anziani). Esso è un organo che vide oscurarsi il proprio potere sul piano politico; mentre nelle fasi precedenti di Roma (fase repubblicana) questo potere era stato importantissimo. Dunque nel periodo del principato, il senato ridimensionò il suo ruolo politico, ma mantenne il suo potere sul piano privatistico e fissò varie e proprie regole. Un ruolo importante in questo periodo fu rivestito dalle costituzioni imperiali:

  • Decreta;
  • Mandata;
  • Rescripta, che sostituirono i responsa (ossia le risposte su questioni di diritto che riguardavano fatti concreti).

Molti giuristi del periodo classico si dedicarono alla sistemazione delle innovazioni giuridiche, introdotte dai giuristi del periodo precedente. Tale sistemazione portò i giuristi a definire il periodo “classico”.

Periodo post-classico

La 3 fase (periodo post-classico) va dal 284 d.C. al 565 d.C. Ci fu un processo di unificazione dei vari ordinamenti giuridici. Attraverso il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano si ebbe una vera e propria opera di codificazione. Un ruolo importante era svolto dalla prassi giudiziaria. Un altro fattore evolutivo furono le cognitiones extra ordinem. Si iniziò a parlare di diritto romano volgare. Nacque il Cristianesimo e si assistette all’espansione della chiesa. Gli imperatori convocarono Concili, presiedendoli. La chiesa aveva una propria autonomia. In questa fase si parla anche di diritto romano cristiano, anche se non è esatto parlare né di diritto romano volgare né di diritto romano cristiano, sebbene questi furono 2 fattori molto influenti. Molto importante fu anche il ruolo rivestito dalle assemblee popolari; vediamo infatti che veniva fatta una proposta di legge e queste assemblee accettavano o rifiutavano tali proposte.

Il diritto nelle diverse fasi

Dunque:

  • 1 fase: ambito della famiglia; è rilevante l’autorità del pater familias che esercitava la potestà di padre.
  • 2 fase: è rilevante la cognatio (cioè la parentela di sangue), cioè un vincolo di assoggettamento al potere.
  • 3 fase: fase chiamata da alcuni “basso impero”.

Principato: 27 a.C. fino al 284 d.C.

Fonti e classificazioni del diritto romano

L’applicazione dei mores maiorum richiedeva il consenso dei giuristi attraverso l’interpretatio (cioè l’interpretazione). Lo ius civile è l’ordinamento più antico, caratterizzato da oralità e solennità. Esso aveva come fonti:

  • Mores maiorum;
  • Leggi comiziali;
  • Senatus consulta;
  • Costituzioni imperiali.

Lo ius honorarium aveva come fonte l’Editto del pretore urbano; mentre lo ius gentium aveva come fonte l’editto del pretore peregrino.

Classificazioni dello ius in senso oggettivo

  • Ius pubblico: riguarda interessi collettivi. Sono norme di diritto pubblico quelle che tutelano direttamente l’interesse della collettività e indirettamente l’interesse del singolo. Le norme di diritto pubblico non possono essere derogate. Quando interveniva lo Stato le norme applicate erano quelle di carattere pubblico.
  • Ius privato: riguarda la tutela degli interessi del singolo. Sono norme di diritto privato quelle che tutelano direttamente l’interesse del singolo e indirettamente l’interesse della collettività. Le norme di diritto privato possono essere derogate.
  • Ius commune: riguarda tutti i membri della collettività.
  • Ius singolare e privilegio: sono norme che prendono in considerazione intere categorie di soggetti (categorie considerate astrattamente). [esempio: tutti i militari a Roma godevano del vantaggio di fare testamento]. Il privilegio (diverso dal diritto singolare) inizialmente non aveva un significato positivo, infatti indicava una norma contro una determinata persona. Solo in seguito assunse un significato positivo.
  • Ius civile: sono norme caratterizzate da rigidità e solennità. Tale ius era quello dei Queriti (romani). La comunità si dedicava all’agricoltura e alla pastorizia.
  • Ius honorarium: non si pone nei confronti dello ius civile in modo distaccato. Ha lo scopo di chiarire le lacune riportare dallo ius civile.
  • Ius gentium: sono norme che potevano essere applicate a qualunque popolazione.
  • Ius naturale: la sua origine si pone sul piano filosofico. Si tratta di una discussione che poi fu ripresa sul piano civile. L’origine di questa tricotomia nacque da una discussione portata avanti dagli stoici a proposito della schiavitù, considerata un istituto comune a tutti gli uomini, ma non è collegabile alla naturalis ratio, pertanto era considerata contro natura.

Classificazione dello ius in senso soggettivo

  • Diritti relativi: sono quei diritti nei quali l’interesse di un soggetto si può realizzare se si ha la collaborazione di 1 o più soggetti (esempio: il diritto che ha una persona nei confronti dei suoi creditori). Ad ogni diritto relativo corrisponde uno strumento processuale, cioè l’Azione in persona.
  • Diritti assoluti: sono quei diritti nei quali il soggetto attivo può realizzare il proprio obiettivo senza la necessità di collaborazione da parte di altri.
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Scarcella Agatina Stefania.
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