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IL MATRIMONIO
In Roma è qualificato “res facti”, ossia situazione di fatto. Nell’esperienza moderna la qualifica di
“situazione di fatto” sta ad indicare il riferimento ad una dimensione che è alternativa rispetto a quella
legittima, dove per legittimo si intende ciò che è regolato dal diritto oggettivo.
“Convivenza di fatto” art.79 e ss. quando non c’è matrimonio. Nell’esperienza romana il matrimonio ha la
qualifica di situazione di fatto.
[Nell’esperienza moderna il matrimonio esiste solo in quanto e solo nel momento in cui vi sia un atto che ne
rappresenta la solennità iniziale (formalismo previsto dall’ordinamento giuridico, atto formale) e che è
chiamato “celebrazione”(atto solenne), grazie al quale attestiamo che sussiste il matrimonio tra i due coniugi.
Quale che sia il rito civile o concordatario, in entrambi i casi il matrimonio è nel momento in cui viene fatta
la celebrazione ed esiste fino a quando non interviene un altro atto solenne finale, rappresentato dalla
sentenza del divorzio, solo con questo cessa il matrimonio].
Diversa è la situazione romana.
Il matrimonio romano non prevede una solennità iniziale con valore costitutivo e non prevede una solennità
finale con valore risolutivo. Il matrimonio romano consisteva nel fatto in sé (da qui la sua fattualità) della
convivenza stabile di due persone di sesso diverso (eterosessuale - procreazione) unite fra loro da “affectio
maritalis”, cioè la volontà costante e reciproca di due soggetti di vivere in un’unione monogamica, come
marito e moglie fattualità del matrimonio romano.
Il matrimonio si scioglie quando viene meno la convivenza e l’affectio maritalis.
Due elementi costitutivi del matrimonio:
1) Convivenza (senso oggettivo)
2) Affectio maritalis (senso soggettivo)
MATRIMONIO
L’inizio della convivenza, accompagnata dall’affectio maritalis era normalmente accompagnato da una serie
di rituali di carattere religioso e sociale, che occupavano un’intera giornata Dies nuptialis.
In un primo momento veniva fatto il sacrifico agli dei, banchetto, ingresso della sposa nella casa coniugale
(si alza la sposa perché se casca alla soglia è segno di presagio), corteo, lancio del riso, simbologia fallica.
Non conosce solennità iniziale, ma questi riti hanno rilevanza sul profilo sociale e religioso, ma non
giuridico. “Normalmente”questi riti trovavano una generale adesione dei consociati rito necessario
socialmente. Era normalmente osservato perché rilevante socialmente e religiosamente, anche se irrilevante
sul piano giuridico convenzione sociale (conventio = accordo).
Sul piano giuridico: il matrimonio si traduce in rapporto giuridico quando ricorrono tali presupposti:
1) Status libertatis dei due coniugi (contuberno; chi abitava nlla solita tenda, i militari).
2) Conubium
, attitudine reciproca dei due coniugi al matrimonio legittimo (reciproco sta a significare
che l’esistenza di questo requisito deve essere valutato nel concreto rapporto tra i due coniugi). È
prerogativa di tutti i cittadini romani. La legge delle 12 Tavole stabilisce un divieto di matrimonio tra
patrizi, cioè l’aristocrazia cittadina e plebei. NO matrimonio misto (negazione del conubium in
questo rapporto vietato). Un divieto nuovo introdotto con le leggi di Augusto: divieto di matrimonio
tra appartenenti all’ordine senatorio (famiglie senatorie chi aveva un membro nel senato) e liberti (o
discendenti). Con la Costituzione di Caracalla del 212 d.c. tutti hanno cittadinanza e quindi il
conubium non ha più senso.
3) Mancanza di parentela tra i conviventi fino al 6° grado, no incesto. Incestum vietato.
4) Età pubere dei due conviventi sessualmente maturi. Di solito gli uomini si sposavano entro i 25-30
anni. “matrimonio mediterraneo”(= uomo molto più grande della donna), “matrimonio nordico” (=
coetanei o donna più grande).
5) Consenso del pater o dei patres familias nel caso che i coniugi si trovassero nella condizione di
alieni iuris.
In presenza di tali presupposti, il matrimonio legittimo esiste quando vi sono i due elementi strutturali
fondamentali:
Convivenza continuata (elemento strutturale oggettivo)
Affectio maritalis (elemento strutturale soggetivo)
La convivenza è elemento strutturale: il suo inizio segna l’inizio di coppia; la convivenza inizia con
l’ingresso della donna nella casa coniugale, del marito. Affinché il matrimonio esista e persista è necessario
che la convivenza sia continuativa e stabile. “Convivenza durevole” secondo i giuristi è stabile quando in
base agli usi sociali si può ritenere che non vi sia stata separazione tra i coniugi.
Affectio maritalis, volontà di vivere in un’unione monogamica al fine di procreazione legittima.
Deve essere tradotta in modo concreto da indicatori esterni ( compimento di riti sociali, il fatto stesso della
convivenza, considerazione sociale), da indicatori giuridici (costituzione di dote che può avvenire soltanto
quando vi è matrimonio legittimo, costituzione di manus (conventio in manus)possibile soltanto nei confronti
della donna legittimamente sposata).
La conventio in manum è un atto giuridico che poteva essere compiuto in tre diverse forme con la stessa
efficacia, ossia per effetto della conventio in manum la donna uxor entrava a far parte della famiglia del
marito (nel senso che costituisce vincoli di parentela) in quanto cadeva nella “manus”, cioè nella potestà del
marito (art.29 cost.). Manus= potestà situazione equivalente alla potestas del padre. Conseguentemente la
donna sposata e nella manus del proprio marito, giuridicamente era considerata equivalente ad una figlia del
proprio marito: “loco filiae” quasi figlia, quindi poteva essere erede del marito. Solo nel caso della manus, la
donna può ereditare come se fosse una figlia. Al di fuori della manus non può ereditare. Nell’eentualità che il
marito si trovi nella condizione alieni iuris, ciò non vale: il marito per la conventio in manum deve essere in
condizione di sui iuris, altrimenti la donna va nella manus del suocero. Quando quest’ultimo muore, il marito
diventa sui iuris e la moglie automaticamente passa sotto la sua potestà, nella sua manus.
Gli effetti della manus sulla condizione personale della donna: la donna entra a far parte della famiglia del
marito (vincolo di parentela). Se la donna prima del matrimonio era aliena iuris, cioè in potestà del padre
(situazione prevalente) la costituzione della manus fa si che la donna esca dalla potestà del padre naturale e
ne spezza i rapporti familiari e di parentela con la famiglia naturale, perché li acquista nella famiglia del
marito. Con ciò perde ogni aspettativa ereditaria dal proprio padre naturale (trasferimento di situazione e di
aspettativa), adesso quindi l’aspettativa ereditaria dal marito. Da ciò si avvantaggiano gli eventuali fratelli
dalla sua uscita dalla famiglia (Istituto dell’accrescimento) quota che le sarebbe aspettata in quanto figlia,
accresce l’eredità dei fratelli. Dal punto della sua individualità, nulla è cambiato, cambiano solo i referenti.
Se la donna prima del matrimonio è nella condizione di sui iuris (fuori dalla patria potestas) la costituzione
della manus fa cambiare la situazione in alieni iuris (subisce dunque una perdita di status), però ha accanto
sempre il tutore che l’autorizza alla conventio in manum.
[ aliena iuris non cambia; sui iuris cambia].
Possibilità di matrimonio senza manus: in età arcaica coesistenza del matrimonio arcaico con manus (istituti
distinti ma nella pratica coesistono); in età arcaica concezione chiusa della famiglia.
Dall’età preclassica decade l’idea della coincidenza della manus, gradualmente sempre meno presente.
Manus non necessaria.
In età classica diventano rari i matrimoni accompagnati da manus. Definitiva scomparsa in età post-classica.
Modalità della costituzione della manus (conventio in manum) secondo tre atti:
1) Confarreatio (con il farro, rito religioso di età arcaica). Si realizza impiegando in funzione rituale
con l’impiego di un pane di farina di farro. Rito di carattere religioso che prevedeva la presenza di
dieci testimoni, dei flamen dialis e il pontefice massimo che si sedeva su due sedili affiancati e uniti
tra loro. I due sposi stanno seduti a fianco di questi sedili uniti e si prendono la mano destra con uno
scambuo verbale e poi il consumo e l’offerta alla divinità del pane di farro (primo pasto) – rito
riservato alla classe dei patrizi.
2) Coemptio (dimensione laica) atto che si svolgeva nella forma della mancipatio, in cui vi era il dante
causa (padre della donna o lei stessa se sui iuris), ci vorrà l’auctoritas del tutore.
3) Usus prevedeva che in mancanza dei due precedenti atti, la manus si sarebbe costituita decorso un
anno interrotto di convivenza.
[ Le 12 Tavole stabilivano che la costituzione della manus si sarebbe evitata se la donna si fosse
assentata per 3 notti (usus interrotto – idea dell’usucapione). Non si realizza l’acquisto dopo
l’interruzione decorre un nuovo anno fino a nuova interruzione (nuovo computo che se si completa
determina l’acquisto, se si interrompe cessa il processo fino a quel periodo)]. Nell’eventualità che il
matrimonio non sia accompagnato da manus, come si configura la relazione tra coniugi? In
mancanza di manus e donna sui iuris si costituiva un patrimonio di beni separati, distinta titolarità
dei beni la donna conserva i beni che aveva prima del matrimonio, ovviamente sotto il controllo del
tutore (no comunione dei beni).
Costituzione di dote
“Dote” consiste di ogni apporto patrimoniale costituito in favore del marito in vista del matrimonio.
Costituita da beni materiali, ma anche res incorporano, ossia beni immateriali, ad esempio diritti di credito,
diritti reali ecc. Può costituire dote il padre della sposa; nell’eventualità che la donna sia sui iuris invece, lei
stessa; può essere costituita altrimenti da un terzo (debitore della donna delegato alla costituzione) istituto
della delegazione. La dote si costituisce mediante atti tipici (dalla struttura formale e solenne).
I modi di costituzione della dote sono tre e si distinguono in modi e cioè atti ad effetti obbligatori = se la dote
viene costituita con efficacia reale, il marito diventa immediatamente proprietario dei beni costituiti in dote;
se la dote viene costituita con efficacia obbligatoria, il marito diventa immediatamente creditore dei beni
costituiti in dote. Conseguentemente ne diverrà proprietario soltan