Estratto del documento

Istituzioni di diritto romano

Istituzioni – questo termine "istitutiones" nel mondo romano era il vocabolo che indicava in modo tecnico un genere letterario, la manualistica elementare (manuali elementari di studio, di formazione), come prima base di formazione. Nell’età classica romana tutti i maggiori giuristi scrissero manuali, ovviamente erano manuali di studio di diritto, per i loro studenti: es. "Istituzioni di Gaio" e le "Istituzioni di Giustiniano" (commissione Triboniano, 533 – imperatore che chiude la realtà romana). Manuali con il sigillo del potere politico, significa che la libertà di insegnamento e di studio si limitava a quel manuale, sotto il controllo del potere centrale. "Genere letterario" poiché rispetta determinati canoni:

  • Esposizione sintetica (dall’approccio generale poiché di prima formazione);
  • Esposizione sistematica (argomenti e istituti giuridici descritti secondo un preciso ordine).

Costruzione civilistica

Gaio ad esempio, divide in diritto: persone, cose, sistema delle obbligazioni, processo. "Istituzioni di diritto romano" – complesso di regole e di istituti che regolavano il contesto romano dalla fondazione di Roma 754 a.C. al 565 d.C. (metà VIII sec. Alla metà del VI sec. d.C.). Esperienza giuridica di 13 secoli. Il "Digesto" fu un’altra importante opera di Giustiniano, chiamata anche "Pandette". È una compilazione di 50 libri in cui erano raccolti diversi frammenti di diversi giuristi precedenti, ordinati per sistema. Pubblicato nel 533 d.C. e se ne persero le tracce di questo testo fino all’anno 1000 (XI secolo d.C. "rinascimento giuridico"), ricomparendo prima ad Amalfi, poi a Pisa e nel 1406 riapparve in modo definitivo a Firenze. Vennero fatte delle copie, per poi apparire a Bologna contemporaneamente alla nascita dello "studium", la prima università di Bologna – associazione di studenti e professori, in una relazione che produce una circolazione di sapere. Qui a Bologna, iniziarono a studiare il testo di Giustiniano, fondando il sistema di studio di diritto privato – scuola dei glossatori. Studio del diritto sulla base del testo di Giustiniano, ciò si diffuse anche in molte altre università europee.

  • Code Napoleon (1804)
  • ABGB Austriaco (1811)
  • BGB Tedesco (1900)

Codici civili influenzati dal diritto romano. Diritto romano sopravvissuto per 13 secoli – attraverso il metodo storico. Secoli segnati da molti cambiamenti, che il metodo storico ne deve tener conto, ma mantenendo l’identità di fondo. Il metodo storico esige il concetto di: fonte per lo storico è un qualsiasi documento dal quale sgorgano informazioni sul passato. Tutto ciò che dà informazioni sul passato. Conoscenza del passato delle fonti. La storia presuppone fonti certe. È un supporto della metodologia storica. Per il giurista è "sorgente" da cui nasce la norma giuridica. Atti o fatti che producono norme – giuridiche. (es. disposizioni preliminari, preleggi art.1 cod. civ.) Lo storico e il giurista devono tener conto di tale distinzione.

  • Fonti di cognizione (materiale informativo);
  • Fonti di produzione (atti che danno luogo a quelle norme).

Diritto privato

Per diritto privato si intende un complesso di norme (in senso oggettivo) dettate da un determinato assetto di norme destinate a regolare i rapporti tra i privati in quanto tali. Definizione di Ulpiano (III sec. a.C.).

Attività giurisdizionale – attività giurisdizionale preordinata all’applicazione delle norme, riservata ad una branchia del diritto > studio del processo civile. Il diritto privato romano è un diritto che si preoccupa di dire quale è lo strumento di tutela che una situazione sostanziale merita ed è considerata diritto. La prospettiva è "la prima configura lo strumento di tutela" e poi "individuo il soggetto che ha un diritto oggettivo, che lo tutela da terzi". (Situazione sostanziale- diritto processuale). Sistema romano che si evolve ma mantiene la propria identità di fondo nei 13 secoli, "periodizzazione" di tale tempo in fasi:

  • Età arcaica (fondazione di Roma 754 a.C. – guerre con Cartagine (60 anni) 264 a.C.)
  • Età pre-classica (avvento di Augusto 264 a.C., 27 a.C. -23 a.C.)
  • Età classica (battaglia ponte Milvio 23 a.C – Costantino, editto di Milano (cristian.) 312 d.C.)
  • Età post-classica (Costantino 313 d.C. – morte di Giustiniano 565 d.C.)

Periodi delineati da momenti di svolta rilevanti per la storia, che rappresenta un continuo storico. Connotato di convenzionalità.

I caratteri dell’età arcaica

La fase arcaica abbraccia un mutamento costituzionale. Roma nacque come una monarchia, poi nel 570 a.C.-509 a.C. periodo florido in cui si affermarono imperatori di origine etrusca, dando un’impronta rilevante – stagione della crescita economica (politica di forte urbanizzazione). Alla fine del VI sec. – avvento della Repubblica (scomparsa dei sovrani etruschi). Sul piano economico sociale è da considerarsi un’epoca primitiva, con economia a carattere agricolo senza tecniche specializzate e coltivazioni di colture povere (primo cereale coltivato fu il farro poiché non prevedeva particolari tecniche di coltivazione!). Sul piano sociale non abbiamo notizie, epoca più oscura. Conosce però già la contrapposizione di classi: patrizi /plebei (aristocrazia/popolo). Non abbiamo notizie certe ma la plebe sicuramente era la classe più povera ed esclusa. Elemento certo di questo periodo è la prevalenza dell’elemento familiare rispetto a quello statale. L’organo fondativo è la famiglia e la comunità è la somma delle famiglie. Ogni famiglia rappresenta un sistema autarchico, in cui il capo è il "pater familias" (non inteso in modo moderno!) ha una dimensione autonoma del proprio nucleo familiare, in ambito economico e di organizzazione interna. Sono i pater familias che definiscono gli assetti tra i diversi nuclei familiari. Il sistema di diritto privato in questa epoca riflette la società di questo periodo:

  • Diritto povero e poco sviluppato con pochi istituti. Un diritto elementare e rudimentale poiché prevalgono ancora le regolamentazioni tra famiglie (consuetudine).
  • Connotazione non commerciale. Disciplina assetti legati solo all’agricoltura, e rapporto tra persone e beni e la loro lesione. Prime situazioni che convergono nell’ambito agricolo.
  • Personalità del diritto arcaico, ovvero l’assetto di tale diritto chiama le singole famiglie, cioè in questa fase autarchica i contatti all’estero sono minimi. Non mette in contatto culture diverse. Tale diritto è costruito SOLO sui cittadini romani.

In base a tali caratteristiche del diritto arcaico si determina il primo significato della locuzione: Ius Civile – Ius civium, nasce cioè come diritto dei cittadini. Questo primo significato evidenzia la personalità del diritto, mentre nelle epoche successive si avrà un diritto diverso e contrapposto "ius gentium" – diritto di tutte le genti, ovvero persone appartenenti ad ordinamenti diversi. Ius Civile – si evolve poi in – Ius Gentium

  • Formalismo giuridico. Il diritto arcaico è un diritto formale, cardine del giurista romano, ovvero significa che l’ordinamento stabilisce che la validità e l’efficacia di un atto è subordinata al rispetto di una determinata forma di manifestazione di volontà, con la conseguenza che una volontà diversamente manifestata non è in grado di produrre un atto valido ed efficace. L’atto deve quindi rispettare la forma richiesta dall’ordinamento, molto spesso orale (formalismo orale o gestuale, no scritto).
  • Connotazione in senso religioso. Il formalismo richiesto per la validità degli atti molto spesso implicava un rito religioso. La religiosità è una forma di questo diritto. Ius e Fas (religiosità che dà luogo all’agire dell’uomo conforme alla religiosità), in questo periodo coincidono. La norma giuridica è quindi anche religiosa. Conformazione del comportamento alla religione – sopravvivenza. Norma Giurica – Agire Umano – Norma Religiosa. Divinità come riferimento. Ius = Fas

Redazione delle 12 Tavole, appartengono all’età arcaica ed è un complesso di norme. La loro redazione viene presentata come il risultato di un’azione rivoluzionaria: infatti la loro stesura è contemporanea ad un cambiamento sul piano delle strutture istituzionali. [Nel 451 si arrivò ad un compromesso a monte di un forte conflitto tra patrizi e plebei. Nel 509 cacciata dei Re, anni di crisi economica – ciò determinò forti conflitti sociali]. Approvazione di questo codice di legge (codice con idea di semplice raccolta di norme). Congelamento delle cariche politiche (magistrature) da parte del Senato e si creò un unico organo composto da 10 esperti – Assemblea dei decemviri (che scrivono le leggi). Questa commissione lavora per 2 anni, con mandato rinnovato dopo 1 anno. 449 a.C. DODICI TAVOLE – (incise prima 10, poi 2 su tavole di bronzo ed esposte nel foro romano; piazza era lo spazio civico per eccellenza). Con questa pubblicazione si sciolse l’Assemblea dei decemviri e si ritornò all’assetto ordinario delle magistrature. Livio (sotto Augusto ovvero dopo 5 secoli) descrive le dodici tavole affermando che sono le fonti del diritto pubblico e privato; fonti di tutto il diritto romano. Non ci sono pervenute poiché nel 390 a.C. Roma subì l’invasione dei Galli e dopo l’incendio si sciolsero e andarono perdute. L’importanza delle dodici tavole non è tanto il suo contenuto precettivo, ma avevano recuperato norme che erano sorte da consuetudini e già in uso di prassi, la grande novità sta nel fatto che attraverso quest’opera la consuetudine diventa diritto scritto. Le dodici tavole quindi traducono la prassi in scrittura, assicurando divulgazione (a tutti nello spazio civico del foro) e certezza del diritto (conoscibilità da parte di tutti e possibilità di reclamare l’applicazione della norma).

I caratteri dell’età pre-classica

Periodo che abbraccia l’inizio delle guerre puniche all’avvento di Ottaviano. In questo periodo si avvertono trasformazioni radicali: vittoria su Cartagine, Roma conquista il dominio sul Mediterraneo (nord-africa) che attraverso l’esperienza delle guerre puniche, adesso sa combattere via mare, facendo del mare la chiave del loro successo – commercio – si scavalca l’economia esclusivamente agraria – economia mercantile – capitalismo (iniziano ad accumulare capitale grazie all’attività imprenditoriale). Conquista della penisola balcanica, Spagna e tutte le aree del Mediterraneo. Il controllo del mare – contatto con altre culture (rete di rapporti con civiltà e popoli diversi) grazie all’attività mercantile. Cambia riferimento culturale. Superamento di tutti i caratteri arcaici:

  1. Carattere arcaico superato – Povertà delle strutture (nuova economia chiede strutture più articolate e molteplicità della dimensione economica. Strutture capaci di regolare il nuovo sistema).
  2. Carattere arcaico superato – Formalismo (superamento del formalismo. Schemi contrattuali non formalisti, non è subordinata l’efficacia e la validità dell’atto alla forma prestabilita). Nascono in quest’epoca i quattro contratti consensuali :
  • Di compravendita;
  • Di locazione;
  • Di società;
  • Di mandato.

Sono contratti consensuali, cioè la loro perfezione di questi contratti, cioè la loro idoneità a produrre i loro effetti, richiede il semplice consenso comunque manifestato. Non richiedono quindi forma alcuna, ma il consenso tra le parti (struttura anti-formalistica). Il formalismo viene dunque superato, visto come troppo rigido e prestabilito.

  1. Carattere arcaico superato – Personalismo del diritto (superamento dell’idea che i contratti sono utilizzati solo tra cittadini romani, ma adesso servono nuovi schemi per i cittadini stranieri). Si passa dal solo IUS CIVILE – IUS GENTIUM (adesso il diritto è per tutta le gente e non solo per i singoli cittadini romani. Il diritto interno dunque si evolve e supera il personalismo).

I caratteri dell’età classica

Periodo che abbraccia l’avvento di Augusto fino all’editto di Milano. Rilevanti cambiamenti sul piano politico da struttura repubblicana a struttura imperiale (impero globale) – Roma abbraccia 3 continenti. Non c’è una trasformazione sul piano formale, ma solo in senso sostanziale. Ottaviano fu molto abile e furbo, dunque sa che i progetti autoritari fanno rischiare troppo: lascia invariate tutte le cariche pubbliche formalmente, ma sostanzialmente è tutto nelle sue mani. Formalmente vi è la struttura repubblicana, sostanzialmente la struttura tirannica. Imperatore centro decisionale.

  • Principato (1° fase) – apparenza struttura repubblicana
  • Dominato (2° fase) – no apparenza, tirannia

Sul piano economico grande espansione. Iniziò a diminuire l’espansione militare – Roma iniziò ad avere difficoltà (germi della crisi post-classica) – alterazioni sul piano economico. Guerra – Economia. Nella fase post-classica infatti tali sconfitte porteranno ad una forte crisi economica. Sul piano del diritto, grande maturazione del diritto privato, fase della grande crescita. Alla luce di queste tre epoche – diritto come fonte di produzione. Questo sistema è legato fortemente all’assetto costituzionale e ne risente ogni effetto. In ragione delle trasformazioni.

  1. Fonte del diritto privato romano: MORES (costumi, componente più antica) Possono essere rappresentati come comportamenti sociali generalizzati, osservati dalla collettività nel suo complesso, perché corrispondenti ad un’idea di necessità, sostenuti dalla collettività come comportamenti doverosi, che garantiscono l’osservanza spontanea – consuetudine (concetto moderno, di cui non ne sappiamo l’origine).
  2. Fonte del diritto privato romano: LEX (la legge) Si afferma con l’avvento della struttura e costituzione repubblicana, come fonte normativa che nasce in parallelo alla costituzione; sono precetti autoritativi rivolti ai cittadini e destinati a consentire, imporre o vietare un certo comportamento. "Lex rogata" (formula romana) – fonte del diritto vincolante. La "legge rogata" rappresenta la legge ordinaria. Di conseguenza, l’esperienza delle dodici tavole era del tutto straordinaria. Il meccanismo della lex rogata presuppone la collaborazione e la struttura repubblicana. Procedimento del sistema costituzionale repubblicano.

La struttura del sistema costituzionale repubblicano si incarna su tre dimensioni:

  1. Magistrature – la magistratura moderna è rappresentata dagli organi preposti alla funzione giurisdizionale, cioè all’applicazione giudiziaria delle norme. In epoca romana i "magistrati" non sono giudici, ma organi di regola elettivi e annuali (1 anno) che sono preposti ad una funzione di governo pubblica e funzioni pubbliche (esercito, controllo urbano, finanziamento, amministrazione ecc.). Ognuno rappresenta una funzione di governo, sono cioè come i nostri attuali ministeri:
    • Console (supremo comandante dell’esercito, sul piano interno e spetta a lui convocare le assemblee).
    • Censori (eletti ogni 5 anni e facevano il censimento, "iustrum" cerimonia che apriva il censimento ogni 5 anni).
    • Questori (amministratori delle finanze dell’erario (cassa dello Stato), chiamato poi con l’imperatore "fisco" ovvero cassa dell’imperatore).
    • Pretori (magistrato con funzione di giustizia, quindi giurisdizionale)
  2. Assemblee – l’assemblea è l’organo cui partecipano i cittadini romani (uomini distribuiti secondo determinati criteri. Si chiama "comizio" l’assemblea. Ha una duplice competenza: elegge i magistrati e ha funzione legislativa. (comizio centuriato).
  3. Senato – "senatus" un organo consultivo del Re, in età monarchica costituito dai più anziani (consilium regis). In età repubblicana invece, fanno parte gli ex-consoli (organo fortemente selezionato dopo cursus honorum). Organo di indirizzo per la politica estera. Cuore della politica romana, repubblica senatoria. Simile al senato moderno.

La legge è il risultato di un accordo tra il magistrato e comizio (Lex Rogata). Il procedimento: proposta di legge che viene da un magistrato, solitamente dal console; presenta la proposta oggetto di campagna informativa informale (cittadini convocati informalmente "contiones" – assemblee informali per esporre la proposta ai cittadini mostrata dal magistrato, per verificare se vi è una base di consenso o suggerimenti, nome correttive (emendamenti). Se il magistrato vede che non c’è consenso annulla, altrimenti si avvia alla consolidazione, viene convocato il comizio e i cittadini vengono chiamati per votare su una tavoletta (voto segreto) e sulla proposta (rogatio) fa una domanda ai cittadini se vogliono accettarla o no. Voto espresso come una risposta alla proposta del magistrato, una domanda (da qui il nome di lex rogata).

Votazione:

  • Antiquo (no, vigente regime vecchio);
  • UR) Uti rogas (si, come chiedi, accetta nuova norma).

Vince la maggioranza dei voti espressi. Legge vincolata perché approvata da tutti i cittadini e – dall’assemblea. Legge come accordo tra magistrato e cittadini modello di democrazia diretta. Ogni legge è iscritta negli archivi e ricordata con il nome del magistrato proponente (es. legge aquilea; legge su responsabilità contrattuale, chiamata anche responsabilità aquilea).

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 38
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 1 Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 38.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto romano - Appunti lezioni Pag. 36
1 su 38
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lafais di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Giunti Patrizia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community