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TUTELA GIUDIZIARIA DELL'USUFRUTTO

La tutela giudiziaria dell'usufrutto consiste nell'età più antica in una legis actio (l.a. sacramento in rem) cioè in un processo civile secondo le forme rituali del formalismo più antico, infatti sacramento perché c'era di mezzo un giuramento, con un procedimento simile a quello usato per rivendicare la proprietà su una cosa, solo che in questo caso oggetto della legis actio era l'usufrutto. Più avanti, nel processo formulare, si avrà una vindicatio ususfructus volta a far valere il potere dell'usufruttuario sulla cosa (simile alla vindicatio rei, che invece era volta a far valere il dominio su una cosa).

Dopo un periodo di incertezza, viene stabilito che tale vindicatio ususufructus possa essere esercitata non solo nei confronti del nudo proprietario ma anche nei confronti di chiunque altro interferisca nei poteri di usare e trarre vantaggio della cosa propri dell'usufruttuario.

quindi ERGA OMNES (da Giuliano in poi siritiene così).Da parte del dominus può poi essere esercitata l’actio negatoria, diretta a far valere la inesistenza deldiritto dell’usufruttuario, spetta al dominus ad es. quando scade il tempo dell’usufrutto ed il proprietario ècostretto ad esercitare l’actio per ritornare nei pieni poteri sulla cosa.

L’USUFRUTTO FATELO BENE PERCHE’ E’ UNO DEGLI ARGOMENTI CENTRALI DEL CORSO (COME TI AVEVAGIA’ CONSIGLIATO TUO PADRE).

Adesso parliamo della SUPERFICIE.Tutto ciò che è collocato su un fondo o che è costruito su un fondo appartiene al proprietario del fondostesso, questo è il principio fondamentale su tale argomento espresso con la frase “superficies solo cedit=la cose che sorgono in superficie accedono al suolo, letteralmente).

Immaginiamo un edificio costruito sul fondo che appartiene al p. del fondo, anche se edificio consistente inpiù piani

E quindi in più appartamenti: essi appartengono tutti al p. del fondo. Non vi era infatti la figura del condominio cui oggi noi siamo abituati nel diritto vigente.

I giuristi puntano a rafforzare la posizione del superficiario, che è colui che possiede una superficie: prima egli viene tutelato come titolare di un credito che nasce da un contratto, infatti egli è colui che ha avuto il possesso di una superficie sulla base di un contratto di locazione/conduzione, in cambio di un pagamento di canone periodico: io mi obbligo a metterti nel possesso di una superficie, es. di un appartamento, ma il proprietario di tale appartamento rimane il proprietario del fondo su cui sorge. Poi in un secondo momento i giuristi avvertono la necessità di tutelare direttamente il possesso del superficiario ed allora si ricorre a INTERDETTI, che, come sapete, sono provvedimenti urgenti del pretore: in questo caso il provvedimento viene chiesto dal superficiario avverso colui che invade la superficie.

ed allora il pretore da un ordine di astenersi da tale comportamento, di cessarlo, e il destinatario dell’interdetto poteva o ottemperare, o non ottemperare ed in questo caso si apriva un procedimento, nell’ambito del quale si accertano nel merito le ragioni delle parti e si può arrivare ad una condanna al pagamento di somma di denaro a carico di colui che aveva invaso la superficie. Quindi tutela del possesso a mezzo di interdetti. Infine, in un ultima fase, l’editto perpetuo (nell’edizione Giulianea) prevede un “actio in rem” che il pretore concede sula base di ciò che le parti raccontano: ora tale actio in rem, in quanto volta alla tutela diretta della parte che afferma il suo potere sulla cosa, cioè del superficiario, è esperibile nei confronti di chiunque, non solo nei confronti del nudo proprietario, ma può essere rivolta contro chiunque interferisca nel possesso della superficie. Con tale azione quindi la superficie.viene tutelata in quanto diretto su cosa altrui (ius in realiena), e lo è nei confronti di tutti, erga omens.
80Istituzioni di Diritto Romano Prof. BruttiLezione n. 14 parte II del 31.10.2018 Agri vectigales. Diritti reali in funzione di garanzia. IlPossessoRispondo ad una domanda che mi è stata fatta: che rapporto vi è tra superficie e usufrutto, che differenza.Si tratta di due situazioni diverse, perché l'usufrutto è potere di usare la cosa e di trarne vantaggio, in caso della superficie vi è il potere di usare una superficie. Senza dubbio vi sono somiglianze, anche se si tratta di situazioni giuridiche diverse, con discipline diverse.In un testo di Ulpiano la superficie viene qualificata come "quasi usufructus" e ciò costituisce testimonianza del fatto che i concetti giuridici, le astrazioni di cui si servono i giuristi romani presentano spesse affinità, similitudini, anche quanto si tratta di istituti diversi.con discipline diverse come è appunto nel caso di specie tra superficie e usufrutto (pag. 356, nota 7). Passiamo ora alla disciplina degli Agri vectigales: vectigal è un canone, una imposta che viene pagata quando agri di proprietà municipale, che appartengono quindi ai singoli municipia, ed il singolo municipium da in locazione, concede l'uso dell'ager in cambio di un pagamento periodico di un canone. La caratteristica di tale concessione è che si tratta di concessione PERPETUA. Da cosa nasce questo vincolo a pagare il canone e quale è il fondamento? di volta in volta Vedere file sul mio pc portatile. Adesso dobbiamo esaminare altri iura in re aliena diversi da quelli visti sin qui. Perché riepilogando un momento, le servitù, l'usufrutto, ma poi anche la superficie o il potere di coloro che hanno in concessione perpetua gli agri vectigales possono assimilarsi agli iura in re aliena: servitù ed usufrutto sono chiaramente.iura in re aliena, ma anche la posizione giuridica del superficiario e di coloro che hanno in concessione gli agri vectigales, a partire dal momento in cui essi possano esercitare un'actio in rem nei confronti di chiunque, sono assimilate a iura in re aliena. In tutti questi casi vi sono poteri opponibili a chiunque, erga omnes, e che insistono su cose che sono in proprietà di altri (in re aliena). Adesso vediamo i diritti reali in funzione di garanzia, anch'essi iura in re aliena. Che vuol dire diritti reali in funzione di garanzia? Noi abbiamo tre tipi di poteri su cosa altrui che sono finalizzati al soddisfacimento di crediti, nel senso che il creditore, nei confronti del quale è stata assunta una obbligazione, può disporre di un potere sulla cosa del debitore, che è un potere il cui esercizio è finalizzato al soddisfacimento del credito. Il creditore, in un rapporto obbligatorio, è colui che attende, pretende dall'altro.

(debitore) un comportamento dal quale possa derivare l'adempimento dell'obbligazione: facciamo il solito esempio della compravendita, in cui io venditore assumo l'obbligo di mettere a disposizione del compratore il possesso della cosa, e quindi in questo senso il compratore mi è creditore di questo mio obbligo; allo stesso modo il compratore mi sarà debitore del comportamento volto a pagare il prezzo. Siamo di fronte cioè a due obbligazioni corrispettive. Facciamo l'esempio della promessa: io mi obbligo a pagare in favore dello stipulante 100 sesterzi, nasce una obbligazione a mio carico, un vincolo per il quale devo pagare i 100 sesterzi, io ho promesso di pagarli e sono pertanto debitore, mentre colui che si è fatto promettere il pagamento è il creditore. A questo punto il creditore può avere a sua disposizione un potere che è finalizzato all'adempimento della obbligazione da parte del debitore, o meglio 3 tipi di

Poteri: il primo è il più antico ed è la c.d. "fiducia cum creditore", siamo di fronte ad un rapporto fiduciario tra due parti, ad una accordo che ha ad oggetto il trasferimento preferibilmente temporaneo dell'appartenenza su una cosa, e si compie mediante mancipatio o in iure cessio: io trasferisco al creditore che aspetta da me l'adempimento di una obbligazione (ad es. il pagamento di una somma di denaro) la proprietà di una cosa con l'intesa che il creditore me la ritrasferisca nel momento in cui io ho adempiuto alla obbligazione: io sono obbligato a pagare 100 sesterzi, trasferisco fiduciariamente al creditore un bene che lo stesso mi ritrasferirà nel momento in cui io avrò pagato i 100 sesterzi; se non pago ovviamente il creditore si tiene il bene che gli è stato trasferito. Meccanismo che richiede necessariamente un accordo fiduciario tra le parti.

Più avanti vi saranno schemi diversi che non

implicano il trasferimento della proprietà: si tratta in questi casi di ius in re aliena, di un diritto reale diverso dalla proprietà, su una cosa che rimane di proprietà di un altro. La fiducia cum creditore invece di cui sopra non è in senso proprio uno ius in re aliena perché nel momento in cui la cosa viene trasferita al creditore è temporaneamente sua, anche se è destinata a tornare al debitore nel momento in cui questi adempie. Invece gli altri due tipi di potere di cui parliamo ora sono iura in re aliena. Il primo è il pignus (pegno) e qui vi è proprio il potere che viene acquistato dal creditore su una cosa che rimane di proprietà del debitore (res aliena), una cosa che può essere mobile o immobile, che viene messa a disposizione del creditore fin all'adempimento. In caso di inadempimento vi è uno ius vendendi (diritto di vendere) del creditore, il quale appunto la può vendere e trarre da.

questa è l'equivalente del credito. Il pignus può essere datum, cioè la cosa essere direttamente attribuita mediante in iure cessio dal debitoreal creditore, ma vi può essere anche il pignus conventum in cui non vi è consegna diretta della cosa ma incui vi è il semplice accordo, una pura convenzione di costituire il diritto reale, e si tratta di accordo che produce effetti reali e cioè produce l'assegnazione di uno ius in re aliena. Anche qui abbiamo dapprima una tutela che il creditore può esperire nei confronti del solo debitore, poi questa tutela diventa erga omnes, con un actio pignoraticia, o vindicatio pignoris: vindicatio che è termine82di solito riferito all'azione volta a far valere l'appartenenza della proprietà, ma che in questo caso si tratta di una azione volta ad affermare un potere che si configura come ius in re aliena (come anche la vindicatiousufructus), ed anche qui si tratta di azioni

esperibili erga omnes.
Dal pegno si distingue l'ipoteca perché nell'ipoteca al creditore non viene trasmesso il possesso della cosa, come poteva accadere nel pignus, in sostanza l'ipoteca assomiglia al pignoramento.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
166 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher splendente99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Brutti Massimo.