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DIRITTO ROMANO

Cos’è il diritto pubblico;

Crimen e delictum;

Forme di repressione criminale;

Diritto sacro e diritto pubblico;

Istituti situazioni emergenziali cosa pubblica.

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO CRIMINALE

Diritto criminale concerne commissione e repressione di illeciti che non vanno a

ledere singole sfere giuridiche ma interessi qualificabili come super collettivi.

Prospettiva perché sono gli stessi giuristi romani che dicono cosa è il diritto pubblico.

Elaborazione del diritto non tanto come insieme di sfere complementari (d. privato e d.

pubblico).

Non rapporti orizzontali, ma verticali caratterizzati da diseguaglianza gerarchica.

Summa divisio odierna prevede separazione netta, sia in punto di destinatari, sia in

punto di caratteristiche, che distinguono il diritto privato dal diritto pubblico.

Cosmo privati, interessi disponibili, interessi che non vanno oltre la singola sfera del

soggetto vs tutti i rapporti che coinvolgono tanto il privato quanto entità

gerarchicamente superiori, dotate di pubblicità.

Distinzione endo-ordinamentale che tiene conto del destinatario e della

tipologia dei rapporti.

Diritto privato vs diritto pubblico. imperio.

Diritto autonomia, libertà , interessi disponibili vs cogenza, vincolatività,

Summa divisio del sistema in 2 branche non può considerarsi pienamente e

totalmente riproduttiva del modo in cui i giuristi romani concepivano il loro sistema,

sia dal punto di vista dei formanti normativi, sia dal punto di vista della scienza

giuridica stessa rispetto al fenomeno da disciplinare.

Perché, ferma la differenza destinatari, tipologia di norme, interessi tra privato e

pubblico esiste oggi una cifra comune. Entrambi sono diritto statuale,

fondamentalmente oggetto di legislazione ed assoggettato alle leggi ordinarie, ferma

la carta costituzionale.

Fenomeno diritto giuristi 2 3 sec dc tutte queste caratteristiche non si riscontrano.

summa divisio

Sia a livello della necessaria tra i 2 blocchi ordinamentali

Sia a livello della comunanza (oggi attuale) dell’una e dell’altra branca.

DIRITTO PUBBLICO

La prima definizione è una molto tarda, inizi 3 sec dc.

La paternità spetta a Ulpiano.

ius publicum ius privatum

Nel contrapporre il al dice qualcosa di molto interessante,

spettat res romana status.

cioè che il diritto pubblico è il diritto che alla nel suo

Res romana

Status

Spectare

Diritto pubblico ciò che spetta al res romana nel suo status.

A prima vista definizione di un insieme di figure, di istituti, di un blocco, che

concernono esclusivamente e rigorosamente la cosa pubblica, lo Stato diremmo noi.

Le cose non stanno esattamente così; quando si parla di ius publicum Ulpiano dice

che: spectat ad statum rei romanae significa orientare, dirigere lo sguardo,

 prendere in considerazione, contemplare, osservare.

Ius publicum spectat,

è quando quando osserva:

Un diritto imperativo nella nostra concezione non è un diritto.

Un diritto penale che osserva gli omicidi, che contempla l’abuso di ufficio,

getta lo sguardo all’alto tradimento.

Oggi il diritto non si limita difatti a contemplare, ma disciplina in modo cogente,

detta un regolamento onorativo che travalica e prescinde dall’interesse del

singolo.

Spettare non significa riguardare, concernere, ma è un verbo che tradisce una

concezione speculativa, contemplativa, una concezione diversa da quella del diritto

pubblico.

Status potrebbe essere individuativo di Stato, come Stato romano.

civitas.

Qui si pone un problema di statualità, della

Civitas poleis

e corrispondente greco sono concezioni che tradiscono la visione pan-

statualista romana.

Non ci può essere ordinamento senza stato, l’ordinamento è espressione dello stato;

stato presupposto logico fondamentale per l’esistenza del diritto stesso.

Concezione positivistica.

Concezione imperativista di stato come prius logico dello Stato stesso.

Traduzione come stato non va a catturare la realtà antica.

Popolo può essere definito come

popolus,

Deriva da in modo non immediato ma mediato.

popularis;

Mediato maggior parte usi storici ha valenza assolutamente negativa, come

demotiko,

per parola greca che sta per popolare.

Popularis noblitas

usato nella grande contrapposizione tra il ceto degli ottimati, più

alta ed i tribuni della plebe, i demagoghi dell’epoca, per individuare tutte le riforme

(agrarie, di natura economica) ed opposizioni, veto, di risposta ai provvedimenti

consolari, che trovavano concezione nel tribunato della plebe.

Popolus no accezione piena che ha nelle formule rituali latine, in quanto sinonimo di

plebe; valenza peggiorativa e negativa.

maiestas,

Non è il popolo nella sua maestà sovrana, bensì il popolino, che è rozzo e

non ha figura; dal profilo censitario chi non ha nulla perché non contribuisce alla difesa

civitas

della romana.

Demotikon, populista, demagogico.

Popolus inteso nell’accezione giuridica e tecnica di popolo romano ,che deve essere

ius publicum.

considerato il referente del sintagma diritto pubblico,

Popolo-plebe

Popolo-popolo demotiko,

Popolare nel senso di populista. maiestas,

Publicum, nel senso di attinente al popolo romano inteso e trattato nella sia

nella sua regalità.

Ius publicum osserva, contempla non tanto lo Stato romano.

Mai Roma conobbe come conosciamo noi il fenomeno di stato.

Status nel lessico tanto politico, quanto retorico, quanto giuridico, la situazione, il

modo di rappresentarsi, di apparire.

Come si atteggia la res romana? Quali sono i suoi caratteri?

NO QUALI SONO DISPOSIZIONI NORMATIVE COGENTI TRA STATO E CITTADINO!!!!

Status indica semplicemente la situazione, il modo di atteggiarsi, di presentarsi della

situazione, come appare, come sta, come si rappresenta, come è evidenziato l’insieme

dei caratteri della res romana.

Il ius publicum spettat a ciò, getta lo sguardo, osserva, descrive…

Il nostro c.p. non contempla e si limita a contemplare reati, bensì sanziona e reprime!

Cost, tranne i primi articoli contemplativi (ma non dicono nulla, bello non è qualifica di

entità giuridica) non contempla diritto di proprietà e libertà di impresa, ma li difende!

Ulpiano definisce non in termini di vincolatività o non vincolatività, cogenza o non

cogenza, ma in termini di scienza giuridica.

No norme,

No istituti,

No principi,

No crimini, delitti,

No funzionamento macchina giudiziaria,

No essenza stessa diritto romano.

Il ius che contempla la res romana, il popolo romano, per come è, per come si

atteggia.

Punti fondamentali:

Res romana popolus romanus.

1) sinonimo di regnum etrusco,

Con la cacciata dei re Tarquini, con la fine del ci dice lo stesso

res

Livio ed in modo ancora più netto Cicerone, il popolo diviene libero, e la non

rex, popolus.

fu più del ma fu del

Res-regis

Res-populum res,

Il regno primitivo, o più precisamente il regno etrusco primitivo è cosa del

re, del monarca, del sovrano monocratico.

res publica

Il passaggio dal regno alla è il passaggio dalla cosa del re alla cosa

del popolo.

Che cos’è l’ordinamento etrusco del regno?

Res, cosa, non pubblica, ma del re.

res publica, res del popolo.

Che cos’è la repubblica? La

res regis res populi.

Passaggio da a

Conquista della libertà

Libera res publica romanorum

“Libera

Res publica

Romanorum”

Vera cesura nel 509 a.C.

Repubblica romana in contrapposizione al regno dei Tarquini o alla monarchia

res publica romanorum.

orientale, non alla restaurazione voltura da Augusto, come res publica

Sintetizzata, oggetto di una forma più breviloquente, usata da Ulpiano,

romana. la res publica romana? Res populi!

Che cos’è

“libera res publica romanorum”

Livio parla di come cesura fondamentale dalla

monarchia alla repubblica.

Se un tempo il sistema altro non era che oggetto del potere arbitrario, discrezionale

del monarca. libertas), maiestas.

Popolus né liber (dotato di né dotato di

Res come magistrato monocratico vitalizio, che governa come meglio crede il popolo;

rex.

popolo come oggetto stesso della maiestas del

liber servitutes regis

Se non è il popolus è in , assoggettato alla schiavitù, nel

potere e nella mano del re, magistrato monocratico vitalizio.

res libera.

Repubblica vede la res libera.

Ordinamento non è più nelle mani del re, si è liberato 

res

Se non è del è del nuovo soggetto dotato di maestà, di apicalità, il popolo nella sua

interezza, l’ordinamento, visto in chiave diacronica, guardando al passato, non è più

res.

assoggettato al res,

Nell’ordinamento repubblicano in realtà vi è ancora un ma è solamente un

sacerdote.

Rapporto tra magistratura suprema, il consolato e le minori ed il popolo romano

Attraverso concezione non tanto di rappresentanza.

Consoli e magistrati non rappresentano il popolo romano.

il popolo in sua potesta est”

Dice Cicerone: sui iuris.

Il popolo è nella sua potestà, è

I tribuni sono ministri del popolo, nel senso di un rapporto di servizio, di

assoggettamento al popolo.

Ius publicum è per Ulpiano la scienza giuridica che si occupa dell’ordinamento per

come si manifesta.

Non è tuttavia parte dell’ordinamento.

È la scienza giuridica che osserva il fenomeno del popolo.

Ius publicum non viene qualificato in termini di parte di regolamento, di fonte di

regolamentazione;

diritto pubblico come prospettiva del giurista che contempla il popolo romano nella

sua maestà, dopo la caduta del regno. 12/02/2020

Diritto pubblico è innanzitutto oggi quella arte dell’ordinamento che concerne l’assetto

organizzativo, oltre all’esercizio dell’autorità e dei poteri.

All’interno della cornice normativistica e statualistica del diritto pubblico si possono

vedere sotto partizioni che hanno comunque elementi connotanti

Tipi di interessi presi in considerazione:

Valore congente, vincolante di non dispositività (connotante del diritto privato)

Diritto interessi disponibili, dei privati VS poteri appannaggio esclusivo enti di diritto

pubblico (Stato).

Ulpiano non muove da questa premesse, da una concezione ordinamentale

dispositivistica e statualistica.

Punti di contatto tra l’atteggiamento della dogmatica pubblicistica nei confronti diritto

positio studii

pubblico non è così lontana dalla assunta dalla giurisprudenza rispetto

res romana.

alla

Summa divisio tra pubblico e privato.

Pubblico sfera normativa, con riguardo la persona dello Stato…

Ulpiano non parte da una definizione dell’ordinamento romano in termini statualistici e

normativistici; punto di partenza (nonostante Repubblica soppiantata dal Principato)

Ius publicum, ius privatum

No distinzione norme, no distinzione tipologia dei regolamenti

ius

Ulpiano e la concezione unitaria del come scienza giuridica ius

La distinzione dalla quale muove Ulpiano è una concezione unitaria del

come scienza giuridica.

“Io prendo in considerazione anzitutto entro l’ordinamento giuridico romano la

scienza giuridica come cuore pulsante ordinamento”.

Ius non come complesso di norme, bensì cuore pulsante, motore dell’ordinamento;

parola, voce, sintagma, che rimane silente nella prospettiva ulpianea.

Ius scientia iuris, prudentes,

è giurisprudenza, insieme dei dell’armamentario tecnico

giuridico.

Giurisprudenza non è solo quella di Labeone (dei vari giuristi visti ad Istituzioni, per

ius privatum ius publicum.

capirci), è tanto quanto

utilitas status rei romanae

Si occupa della dei singoli, quanto si può occupare dello

Ius publicum privatum

e non vanno solamente intesi come blocchi, settori

ordinamentali all’interno della cornice statualistica e normativistica; la prospettiva

ulpianea è scientifica.

Prospettiva dei giuristi rispetto al fenomeno del giuridico, rispetto al modo di vedere le

relazioni all’interno della civitas è quella o del pubblico o privato.

utilitas singolorum

Giurista talvolta si occupa della civitas,

Altre volte osserva un altro fenomeno, quanto accade nella da un'altra specola,

positiones studii:

da un altro punto di vista, cioè da 2

Quella del diritto privato

 ius,

Quella della scienza giuridica, che contempla, regola (attraverso il principio della

prudentes) l’utilitas

natura non imperativa della decisione dei che guarda del singolo,

utilitas singolorum. dello status rei romanae

Quella del fenomeno giuridico

1 come spectat no disciplina in modo imperativo

status populus

Così come non corrisponde a Stato, pure non corrisponde a Stato;

Status non è unità astratta ma concreto atteggiarsi.

Res romana è organizzazione della cosa pubblica, con riferimento al popolo;

Il popolo non è una cosa astratta

Status res publica,

e per 2 diverse ragioni, non possono essere l’una fatta

corrispondere all’altra.

Status populus

no astrattismo; come ente concreto e collettivo; preso in

 considerazione nell’esercizio delle sue funzioni.

Res publica forma assunta dall’organizzazione dopo la caduta monarchia;

negazione del regno.

Res libera romanorum, res publica romanorum.

Popolo che rileva è quello dell’assemblea o quello dell’esercito.

Dogmatica pubblicistica moderna (cioè la scienza che studia oggi il diritto pubblico) è

ius publicum

molto più vicina al in rapporto alla vicinanza tra la scienza privatistica

ius civile

oggi e la scienza del del diritto romano.

cives cives cives,

Il diritto civile, il diritto dei per i applicato dai da un punto di

vista di creazione e sviluppo nella sua accezione più stretta e più propria era

nterpetatio

l’i ,

Attività non meramente esegetica, spiegativa, ma di natura costitutiva:”

 in sola prudentio interpretatione consisti”.

Nell’ambito del diritto civile la scienza giuridica si risolve e si esaurisce nello

ius,

stesso nella stessa regolamentazione.

nell’ars

Il diritto civile si risolve del giurista.

positio studii

Nell’ambito della di diritto privato le forme di creazione, l’attività

speculativa e quella creativa sono corrispondenti

Il diritto privato è creato dai privati.

Coloro che speculano sul fenomeno giuridico corrispondono con quelli che creano il

modello giuridico.

Il diritto privato è lasciato al privato:

In punto di applicazione, creazione, destinatario.

 positio studii ius publicum,

Diversamente per la perché l’assetto organizzativo è

diverso.

Attribuzione agli organi, uffici, che determinano il disegno dell’assetto organizzativo

non sono creati dai privati, dalla scienza che crea le figure del diritto privato.

ius publicum romani

Iato nell’ambito sul piano della creazione e su quello

dell’osservazione.

Il diritto privato, invece, proviene solo dai protagonisti stessi scienza giuridica.

Ius publicum non crea figure, può contribuire all’assetto, alla precisazione

 delle cariche degli uffici, ma fondamentalmente osserva, descrive, valuta,

spiega.

Ius privatum aveva, invece, come referente immediato il singolo, non

 aveva cioè la barriera rappresentata dalla normatività e dalle istituzioni.

scientia iuris “in sola prudentium

Quando la contemplava prevedeva, creava;

intetrpretatione consist”

ex nihilo ex facto,

Creazione (dal nulla), della soluzione, della conseguente

stratificazione delle soluzioni (che portano alla regola) e, in seguito,

dell’individuazione di cifre comuni alle regole (principio).

Solo in casi rarissimi opera attribuendo significato a leggi, senatoconsulti e plebisciti.

ius publicum status,

Nello viene preso in considerazione uno una forma già creata a

monte

Status rei romanae, organizzazione, aspetto, struttura, (non solo aspetto statico ma

scientia iuris

anche dinamico) dove può solamente contribuire a creare, ma

principalmente contempla, specula, descrive, cerca di fare evolvere, attribuisce

significati attraverso costrutti artificiali (cioè già creati) che sono l’insieme pluralistico

status rei romanae.

dello

ius publicum libera res publica

Il tratta proprio delle istituzioni, del modo in cui la

romanorum si atteggia, nel modo in cui il popolo agisce, manifestando la sua libertà e

maestà. status rei romanae.

Indicazione ulpianea di quello che rappresenta lo

ius

Prima Ulpiano dice che il non è un blocco ordinamentale ma solamente una

posizione di studio, una prospettiva di osservazione.

Altre volte i giuristi travalicano il singolo, andando alla somma dei singoli, cioè il

popolo romano, il quale, a seguito della caduta dell’organizzazione ancestrale e

regnum,

primitiva del è libera e regale.

Libertà e maestà si manifestano attraverso: res romana,

Non più natura, non più singolo, ma

L’assetto organizzativo e l’attribuzione di poteri del popolo romano vengono presi in

res romana)

considerazione (ed in ciò consiste l’osservazione del fenomeno attraverso

3 differenti, complementari, distinte sfere di trattazione:

ius publicum spettat ad statum rei romane,

Se il questo tratterà e speculerà il

res romana

fenomeno della nel suo aspetto:

In sacris

 In sacerdotibus

 In magistratibus

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pase.rhcp di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Pelloso Carlo.
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