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DANNEGGIAMENTO

Deriva dalla Lex Aquilia (286 a.C.) che prende in considerazione 3 fattispecie specifiche:

  1. chi avrà ingiustamente ucciso uno schiavo, una schiava altrui, un quadrupede o un animale altrui è obbligato a pagare il maggior valore che quella cosa ha avuto nell'anno precedente [Gaio].
  2. Ipotesi dell'adstipulator (creditore aggiunto) che avesse liberato il debitore comune a danno del creditore principale, avveniva in un atto simile alla stipulatio, avveniva la liberazione del debitore sia nel caso abbia pagato, sia nel caso non abbia pagato perché il creditore aggiunto aveva stipulato il completo adempimento del debito.
  3. se qualcuno ha recato un danno ad un altro in rapporto ad una qualsiasi cosa (tranne l'uccisione di schiavi e animali), bruciando, infrangendo o rompendo ingiustamente, è obbligato a pagare il maggior valore che la cosa aveva nei 30 giorni precedenti [Ulpiano].

L'attribuzione della responsabilità in base...

alla Lex Aquilia veniva misurata in base al danno arrecato con il contatto materiale. Se io spingo uno schiavo non mio, e lo schiavo muore, io rispondo dell'atto. Se il danno non è arrecato materialmente → ad esempio se spavento lo schiavo, lui cade e muore: non era un danno rilevante. L'applicabilità della Lex aquilia viene estesa nel tempo per quanto riguarda le fattispecie ma anche sul profilo soggettivo → veniva interpretato il termine iniuria non solo all'azione contraius, ma anche ad un'azione compiuta dolosamente. Poi la sfera si estende anche alla colpa e alla legittimazione attiva sulle azioni per quanto riguarda i soggetti interessati alla restituzione della cosa, possono anche loro esperire l'azione (usufruttuario, comodatario ecc...).

Obbligazioni quasi da delitto. La loro caratteristica rispetto alle obbligazioni da delitto è quella di essere prive dell'elemento dell'intenzionalità, dell'elemento

soggettivo. Nella tripartizione di Gaio questa categoria rientra nelle varie causarum figurae. Questa partizione di obbligazioni quasi da delitto non è perfetta: in alcuni casi vi è l'elemento soggettivo (come ad esempio il caso dove il giudice emana scorrettamente la sentenza a favore di una delle due parti → esempio dubbio, perché vi è intenzionalità). Le altre fattispecie sono invece senza intenzionalità, dolosità. Fattispecie: danneggiamenti dipendenti da ragioni varie, danneggiamento di beni in custodia ecc... Le obbligazioni sono tutelate da azioni in factum modellate sulle varie fattispecie. Le azioni sono simili a quelle da contratto e da delitto. Diritti reali Il diritto reale è un rapporto tutelato dal diritto che esiste tra un soggetto titolare di una cosa (res) in virtù della quale è imposto ai terzi un obbligo puramente negativo di astenersi dall'interferire nella relazione intercorrente tra il

La proprietà

Il diritto reale per eccellenza è il diritto di proprietà. Se si è proprietari di un bene si può godere (uso del bene) e disporre (alienazione del bene) di questo. Se un bene mi appartiene, posso godere e disporre di questo in modo tale da non ledere gli interessi di altri soggetti e della comunità in quanto tale. Ad esempio, se sono proprietario di un veicolo non potrò condurlo in modo tale da mettere in pericolo le cose e la persona altrui.

Al diritto di proprietà possono essere apportati dei limiti. Una caratteristica peculiare del diritto di proprietà è che tutte le limitazioni che possono eventualmente restringerne l'esercizio e che possono al limite ridurre il diritto stesso ad un mero titolo, vuoto di effettivi contenuti, non sono mai definitive. Ogni volta che qualcuna di queste viene ad estinguersi, il proprietario subentra di nuovo, immediatamente e automaticamente.

Nell'esercizio delle facoltà sottrattegli. Tale caratteristica viene oggi definita come "principio dell'elasticità del dominio".

Origine della proprietà:

  • Chi ha posto maggiormente l'accento su considerazioni di ordine economico e sociologico ritiene che la proprietà sia stata concepita dopo un più antico periodo nel quale i beni sarebbero stati in uso collettivo ai gruppi politici della fase precivica → da una primitiva forma di proprietà collettiva si sarebbe passati alla proprietà individuale.
  • Altri hanno ritenuto il concetto di proprietà derivasse da una più generica situazione di rapporto tra l'individuo e la cosa, una sorta di possesso materiale della cosa (habére in rem).
  • Sembra però probabile che il diritto di proprietà quiritaria sia stato in precedenza un semplice aspetto in relazione ad oggetti particolari → da potere indifferenziato a

potere sulle cose.

Modi di acquisto della proprietà:

  • Modi di acquisto della proprietà a titolo originario
  • Modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo

Si parla di acquisto della proprietà a titolo originario quando non vi è alcun collegamento immediato con un precedente diritto altrui.

- Occupazione: è il più tipico, consiste nel concreto impossessamento di cosa priva di titolare (res nullius) con l'intenzione di renderla propria. Sono res nullius e perciò suscettibili di occupazione in diritto romano, gli animali selvatici in libertà, gli oggetti reperibili nel mare, nelle acque comuni e sulle rive, nonché le cose del nemico. Per quanto riguarda le res derelictae, ovvero le cose abbandonate volontariamente dal proprietario, era controverso presso i romani se vi si potesse essere occupazione (occupatio).

- Invenzione del tesoro: entro

certi limiti costituiva occupazione anche l'acquisto del tesoro, ossia di danaro od oggetti preziosi nascosti da tempo immemorabile da una persona della quale non è più possibile ormai stabilire l'identità. Il tesoro ritrovato su un fondo proprio diventava proprietà del ritrovatore per intero, il tesoro invece, se trovato casualmente su fondo altrui o pubblico, spettava per metà al ritrovatore e per metà al proprietario del fondo o al fisco. - Accessione: si verifica nei casi in cui si ha un'unificazione tra due cose, delle quali una principale ed una accessoria, appartenenti a soggetti differenti. Il proprietario della cosa principale, all'atto dell'unificazione diveniva proprietario anche della cosa accessoria (o meno autonoma). Vi sono tre casi nei quali si riconosce accessione: a) accessione di cosa mobile ad altra mobile -> ad esempio la scrittura cede alla carta. Soluzione che si basa su un'idea molto materiale,possa dimostrare che il specificatore abbia agito in buona fede. Non è importante la proprietà intellettuale.
a) Accessione da mobile ad immobile: frumento seminato sul campo, la pianta sul terreno.
b) Accessione di immobile ad immobile: in caso di alluvione, gli incrementi fluviali, lo scorrimento dell'acqua di un fiume determina delle modifiche ai fondi delimitati.

Specificazione: consiste nella trasformazione della materia appartenente ad un altro soggetto per creare una cosa nuova. (Es: trasformazione di uva in vino). Quando l'autore della specificazione è persona diversa dal proprietario della materia prima e non ha prestato la sua opera per conto di quest'ultimo, bensì di propria iniziativa, si pone il problema dell'appartenenza della cosa nuova (nova species).
Per i Proculiani la proprietà spetta allo specificatore.
Per i Sabiniani la proprietà resta al proprietario della materia.
Media sententia: la soluzione cambia a seconda che si possa o non si possa dimostrare che il specificatore abbia agito in buona fede.

Possa tornare alla materia originaria. Nell'art. 940 CC → Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, [possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma], ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera. → Il ragionamento nelle fonti romane, la media sentenza, ha a tal punto condizionato il diritto nei secoli, che anche il nostro CC ne riserva traccia, che consiste nell'inserimento della precisazione che le soluzioni adottate nell'art stesso valgono sia che si possa o non si possa tornare allo stato originario della materia.- Confusione o commistione: quando più quantità di materie, suscettibili di essere mescolate (grano, farine, liquidi,…), appartenenti a

proprietari diversi si fondono in unamassa unica.La mescolanza irreversibile determina tra i due proprietari un regime di comunione, in cui le quotesono date dall’ammontare dei rispettivi apporti. Se invece la confusione o commistione ha dato vitaad una nuova res allora si ha la specificazione.

- Usucapione: significa letteralmente “acquisto (càpio) tramite il possesso (ùsu)”.E’ modalità di acquisto limitato ai soli cittadini romani, la proprietà si acquista mediante ilpossesso per un certo periodo continuativo della cosa altrui, iniziato con un giusto titolo econ la persuasione di non ledere l’altrui diritto.

I requsiti dell’usucapione furono raccolti dei giuristi medievali nell’esametro: “res habilìs titùlusfidès possèssio tèmpus”:

a) Res habilis: non tutte le cose sono suscettibili ad usucapione, ne sono esclusi i fondiprovinciali, le res extra commercium, le res rubate

e quelle prese con la violenza

Titulus: è la causa giuridica per cui si possiede. Richiama l'actio publiciana (rei vindicatio con una finzione), che deriva dalla fattispecie in cui un possessore che perde il possesso, non può più usare gli strumenti a disposizione perché non ne è proprietario. Se perde il possesso prima dell'anno serve un'azione che lo tuteli, cioè l'actio publiciana, per agire come se fosse proprietario.

Fides: (nel senso di bòna fìdes), consiste nella convinzione dell'usucapiente di non ledere con il suo possesso un altrui diritto.

Possessio: equivale all'antico ùsus, consistente nella signoria di fatto sulla cosa, rimasta ininterrotta dall'inizio. In caso di interruzione il periodo per l'usucapione ricomincia a decorrere dall'inizio, non tenendo conto del periodo precedente all'interruzione. La possessio iniziata da una persona in seguito

La successione della defunta non si interrompeva con il fatto giuridico della morte, ma proseguiva a favore o contro l'erede, senza interrompersi.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher michelasudati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Pulitanò Francesca.