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RICORSO PER INFRAZIONE

• RICORSO PER ANNULLAMENTO

• RICORSO IN CARENZA

• RINVIO PREGIUDIZIALE

Ricorso per infrazione → serve alla Commissione per valutare se lo Stato

ha adempiuto o meno agli obblighi comunitari.

Ricorso per annullamento → è il ricorso attraverso il quale si impugna un

atto affinché venga annullato.

Ricorso in carenza → è il ricorso che viene presentato quando un’istituzione

doveva emanare un atto ed è carente perché non l’ha fatto.

Rinvio pregiudiziale → è lo strumento di cooperazione tra Corti interne e

Corte di Giustizia.

RICORSO PER INFRAZIONE (infrazione = violazione) (artt. 258-260 TFUE)

Il RICORSO PER INFRAZIONE → è il ricorso che viene proposto davanti alla

Corte di Giustizia (che è il giudice dell’Unione) in tutti i casi in cui uno STATO

versi in condizioni di inadempimento, cioè abbia posto in essere una

violazione del diritto dell’UE.

La forma tipica e più frequente di inadempimento è quella relativa alla

mancata o tardiva attuazione di una direttiva. Ma l’inadempimento può

verificarsi anche in altre circostanze e può essere posto in essere da

qualunque potere dello Stato: sia dal potere legislativo, perché quando lo

Stato non dà attuazione ad una direttiva, la violazione la commette lo Stato-

legislatore che doveva adottare una norma interna di esecuzione (di

attuazione) di quella direttiva e non lo ha fatto; sia dal potere giudiziario cioè

da un giudice interno che, nell’emanare la sua sentenza, vìola una norma di

diritto dell’Unione, ma non è il giudice come persona fisica a commettere tale

violazione, bensì come potere giudiziario e quindi come Stato: perché vale il

principio di immedesimazione organica, cioè il potere giudiziario – come

potere dello Stato – comporta la responsabilità dello Stato e non del singolo

magistrato. Lo stesso discorso vale per le violazioni commesse dal potere

esecutivo cioè dallo Stato-amministratore che ha emanato un provvedimento

in violazione del diritto dell’Unione.

o

Quindi il 1 presupposto della procedura per infrazione è che lo Stato – per

mezzo di uno qualunque dei suoi organi e dei suoi poteri (legislativo,

esecutivo e giudiziario) – vìoli una norma di diritto dell’Unione. Poi non

importa:

né quale sia l’organo dello Stato che ha posto in essere la violazione;

• né quale sia in concreto la norma violata (può trattarsi di una norma del

• Trattato, di una direttiva, di un regolamento e così via).

Questa procedura viene attivata dalla COMMISSIONE grazie alla sua

funzione di controllo. Normalmente la Commissione viene a conoscenza di

una possibile violazione tramite denunce che provengono da Stati o da

soggetti privati. A questo punto la Commissione ha un potere discrezionale,

cioè NON è obbligata a proporre ricorso per infrazione, ma valuta la notizia di

violazione. Per questo motivo la procedura si distingue in 2 FASI:

PRECONTENZIOSA e CONTENZIOSA. La differenza sta nel fatto che:

la fase precontenziosa → non si svolge davanti alla CGUE e vede una

• sorta di scambio epistolare tra la Commissione e lo Stato interessato;

la fase contenziosa → comporta, invece, la proposizione del ricorso vero e

• proprio davanti alla CGUE e si verifica nel contradditorio pieno dei

soggetti interessati.

Nella fase precontenziosa la Commissione viene a conoscenza, attraverso

una denuncia proveniente: o da Stati membri o da soggetti privati o da altre

istituzioni dell’Unione, del fatto che uno Stato non ha dato esecuzione ad una

direttiva e quindi ha violando un obbligo ben preciso che è quello scaturente

dall’art.288 del TFUE (questa norma dice che la direttiva per sua struttura

obbliga lo Stato a perseguire un determinato fine). A questo punto, la

Commissione manda allo Stato una LETTERA DI MESSA IN MORA

mettendolo nelle condizioni di inviarle le sue osservazioni in merito a tale

violazione e gli dà un termine per farlo (di solito 2 mesi). In questo modo lo

Stato esercita il suo diritto di difesa, presentando le sue osservazioni, dalle

quali la Commissione può dedurre:

o che la procedura è da archiviarsi: perché non c’è infrazione o perché lo

• Stato ha addotto ragioni sufficienti a far sì che la violazione non sia

sanzionabile;

oppure decide di andare avanti con la procedura.

Sempre all’interno di questa fase precontenziosa, dopo la lettera di messa in

mora, la Commissione manda allo Stato un'altra comunicazione sottoforma di

PARERE MOTIVATO, che è un atto formale nel quale si ordina allo Stato di

porre fine alla violazione entro il termine fissato in base alla gravità del caso;

tale termine, tuttavia, non può essere troppo breve perché ciò violerebbe il

diritto di difesa dello Stato. La differenza tra la lettera di messa in mora e il

a

parere motivato sta nel fatto che: nella 1 la Commissione, non avendo

ancora formulato un giudizio certo circa la violazione, si limita a chiedere

osservazioni allo Stato sulla violazione rilevata. Quando, invece, la

Commissione invia il parere motivato, significa che ha già svolto una piccola

istruttoria e quindi che è parzialmente convinta del fatto che l’infrazione sia

fondata. Tant'é vero che sul piano del contenuto, la differenza tra la lettera di

messa in mora e il parere motivato sta nel fatto che:

la lettera di messa in mora → contiene una generica individuazione di

• questa ipotetica violazione, nella quale la Commissione chiede allo Stato

di fornire informazioni su cosa sia accaduto;

con il parere motivato → invece la contestazione dell’infrazione è molto

• più precisa perché la Commissione ha avuto il tempo di istruire la pratica,

di convincersi del fatto che c’è stata o meno la violazione e di rendersi

conto di quale sia il tipo di violazione commessa: quindi a quel punto non

si limita a chiedere allo Stato informazioni su come stanno le cose, ma gli

dice espressamente che secondo lei c’è stata una violazione e indica allo

Stato le misure da adottare per porre fine a tale violazione. Anche il

parere motivato dà allo Stato la possibilità di contraddire, cioè la

possibilità di presentare le sue osservazioni. A questo punto la

Commissione, avendo le idee un po' più chiare, può decidere, al termine

di questa fase precontenziosa, se archiviare la pratica (e in questo caso

vuol dire che ritiene che non ci sia stata violazione di norme del diritto

dell'Unione) o se andare avanti con la fase contenziosa (e in questo caso

vuol dire che ritiene che la violazione ci sia stata e che la CGUE debba

pronunciarsi con una sentenza). La fase contenziosa si caratterizza per

2 elementi fondamentali:

o

il 1 elemento → è il fatto che questa fase si svolge davanti alla CGUE;

• o

il 2 elemento → è che questa fase si svolge nel contraddittorio tra i

• soggetti interessati. I soggetti interessati, contrariamente a quanto si

possa pensare, non sono solo la Commissione e lo Stato potenzialmente

inadempiente: queste sono le “parti necessarie” del processo. Ma ci sono

anche le parti eventuali che possono intervenire per supportare le ragioni

dell'una o dell'altra parte; quindi per es. possono intervenire anche altre

istituzioni (come: Consiglio o Parlamento), altri Stati e tutti i soggetti che

hanno un interesse a partecipare alla procedura. Questo però avviene

solo nella fase contenziosa, perché nella fase precontenziosa tutto si

svolge in questo botta e risposta tra la Commissione e lo Stato che ha

commesso quella ipotetica violazione.

Il ricorso, presentato dalla Commissione, deve dettagliatamente individuare le

violazioni già presentate nella denuncia e, dunque, NON può contenere

violazioni o inadempimenti diversi rispetto a quelli descritti nella denuncia. La

ragione di questa previsione non è solo quella di delimitare la materia del

contendere, ma è anche quella di fornire allo Stato membro i dati necessari

per preparare la sua difesa e quindi si cercano di rispettare i princìpi del

contraddittorio e di difesa (ossia princìpi fondamentali che regolano il

processo). Questa cosa sulla circoscrizione della materia del contendere non

la dice il Trattato, ma la dice la CGUE nella sua attività di elaborazione dei

princìpi generali del diritto.

Occorre tener presente che quando la Commissione decide di rivolgersi alla

CGUE con un ricorso, quindi quando decide di passare dalla fase

precontenziosa alla fase contenziosa, lo può fare non solo quando lo Stato in

effetti non ha posto fine all’inadempimento ma anche quando ne ha posto

fine, cioè la Commissione può presentare ricorso affinché la CGUE si

pronunci per sanzionare lo Stato persino sul lasso di tempo nel quale esso (lo

Stato) non ha adempiuto alla direttiva. Questo interesse della Commissione

servirà ai fini del risarcimento del danno, perché siccome lo Stato in quel

lasso di tempo era comunque inadempiente, il suo comportamento può aver

provocato un danno al singolo e per risarcire tale danno è necessario un titolo

che può essere dato dalla sentenza della Corte.

Nel caso in cui la procedura prosegue e si arriva alla sentenza della Corte, la

Corte può dire 2 cose:

o che la Commissione aveva ragione e quindi c’è l’inadempimento dello

• Stato, per cui accogliere il ricorso;

oppure può dire che la Commissione aveva sbagliato, che non c’è stato

• inadempimento dello Stato e quindi respinge il ricorso.

Quando la CGUE respinge il ricorso, tutto finisce lì. Questa sentenza

acquisterà l’autorità della cosa giudicata e quindi non sarà più impugnabile o

perché sono scaduti i termini di impugnazione o perché sono stati esperiti tutti

i gradi di giudizio (cioè la sentenza è stata emessa da un organo

giurisdizionale di ultimo grado, per cui non ci sono mezzi di impugnazione di

livello superiore).

Invece se la CGUE ritiene che la violazione c’è stata, accoglie il ricorso della

Commissione ed emette una sentenza di mero ACCERTAMENTO (ossia

una sentenza di natura dichiarativa), cioè si limita a dichiarare che c'è stata

una violazione. Sarà poi lo Stato che dovrà adottare le misure che riterrà

opportune e necessarie per dare esecuzione a quella sentenza e quindi per

porre fine alla violazione (e dovrà farlo nel più breve tempo

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
69 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Vitale Grazia.