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Il Parlamento Europeo è l'istituzione composta dai rappresentanti dei cittadini

dell'Unione Europea che esercita, insieme al Consiglio, la funzione legislativa e di

bilancio. In particolar modo, il Parlamento Europeo è composto da 750 parlamentari,

rappresentanti appunto dei cittadini dell'Unione Europea, più il Presidente dello

stesso Parlamento; rappresentanti europei di ogni stato membro che devono essere in

un numero minimo di sei membri per ogni stato e devono avere un numero massimo

di novantasei seggi. Questi vengono eletti a suffragio universale e vengono eletti in

ogni stato membro, il loro mandato dura per un periodo di cinque anni e non possono

essere vincolati ad alcun tipo di istruzione né tanto meno sottostare al cosiddetto

mandato imperativo. Tutto ciò significa che i parlamentari europei possono essere

eletti direttamente da parte dei cittadini mediante votazione, esercitando ovviamente

il loro diritto di voto (cosa che invece non avveniva in passato, perchè in base ai

trattati istitutivi i membri del Parlamento Europeo erano designati dai singoli

parlamenti nazionali, e per entrare a far parte del Parlamento Europeo i parlamentari

dovevano essere già membri del Parlamento nazionali, quindi vigeva la regola del

doppio mandato. Inoltre, la ripartizione dei seggi tra gli stati era attuata sulla base

dello stesso peso politico e demografico dello stato in questione.) Quindi,

sintetizzando, la cosa importante da dire è che i membri del Parlamento Europeo

devono essere eletti tramite suffragio universale diretto e durano in carica per un

periodo di cinque anni. Sussistono però delle incompatibilità con la carica di

parlamentare europeo: innanzitutto proprio il fatto che un parlamentare per essere

parlamentare europeo non può essere anche membro del Parlamento nazionale (come

ho già detto, al contrario di quanto avveniva in passato, dove vigeva la regola del

doppio mandato); inoltre ulteriori incompatibilità del parlamentare europeo le

possiamo ritrovare con la carica di membro del governo di uno stato membro,

membro della Commissione, giudice, avvocato generale, membro della Corte dei

conti, mediatore delle comunità europee, membro del comitato esecutivo della Banca

centrale europea, ecc. Altre incompatibilità sussistono con le cariche di presidente di

giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale, presidente di provincia,

sindaco di comune con popolazione superiore a 15000 abitanti (queste ultime

incompatibilità sono state introdotte grazie alla decisione del 1976 recepita con legge

150 del 1977). Una cosa importante da rilevare, sempre per quanto riguarda l'elezione

dei 750 parlamentari europei, è il periodo di svolgimento delle elezioni per il

Parlamento Europeo: esse infatti si svolgono alla scadenza del mandato del

Parlamento Europeo contemporaneamente in tutti gli stati membri dell'Unione

Europea (o comunque quasi contemporaneamente) e in un solo giorno, il tutto

chiaramente allo scopo di garantire l'unità della campagna elettorale europea ed

evitare che la conoscenza dei risultati elettorali di un paese possa influenzare gli

elettori magari di un altro paese. Un'altra cosa importante di cui parlare relativamente

alle elezioni del Parlamento Europeo è l'argomento elettorato attivo e passivo al

Parlamento Europeo, e più in particolare l'elettorato attivo e passivo concesso a ogni

cittadino europeo residente in uno stato membro diverso da quello di appartenenza,

come ad esempio un italiano in Francia; tale diritto riguarda le elezioni comunali e

quelle del Parlamento europeo (ex articolo 22 del TFUE). Infatti, per quanto riguarda

l'elettorato attivo, cioè il diritto di votare alle elezioni europee, questo è concesso a

tutti quei soggetti che abbiano determinati requisiti, quali cittadinanza europea,

cittadinanza italiana, diciottesimo anno di età, iscrizione nell'apposita lista elettorale

del comune italiano di residenza, ottenuta a seguito di formale richiesta presentata

entro e non oltre il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni. Per ciò che

concerne invece l'elettorato passivo, cioè il diritto e la possibilità di essere votato al

Parlamento Europeo, questo è concesso a tutti i cittadini europei che abbiano

compiuto il venticinquesimo anno di età e che siano in possesso dei requisiti di

eleggibilità al Parlamento Europeo previsti dall'ordinamento italiano (poi scriverò

quali sono) e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello stato membro di

origine (francese che non deve essere decaduto dal diritto di eleggibilità in Francia,

per potersi candidare al Parlamento Europeo in rappresentanza dell'Italia). Quindi

riassumendo: un soggetto può diventare parlamentare europeo purchè cittadino

dell'Unione, venticinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti di eleggibilità al

Parlamento previsti dall'ordinamento italiano, non decadimento dal diritto di

eleggibilità nello stato membro di origine. Es. francese che ha tutti questi requisiti

può essere eletto al Parlamento Europeo in rappresentanza dell'Italia.

Le funzioni del Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo esercita più funzioni: la funzione legislativa e di bilancio, che

esercita congiuntamente al Consiglio, e le funzioni di controllo politico e consultive

alle condizioni stabilite da parte dei trattati. Per quanto riguarda la funzione

legislativa, cioè di emanazione delle leggi, questa come già detto è condivisa con il

Consiglio, quindi viene condiviso con il Consiglio il procedimento di formazione

delle leggi, in particolar modo degli atti dell'Unione; tale funzione viene esercitata

attraverso due tipi di procedure: procedura legislativa ordinaria e le procedure

legislative speciali. Per quanto riguarda la procedura legislativa ordinaria (di cui

parlerò successivamente nell'argomento procedure di adozione degli atti), è

innanzitutto una procedura che viene applicata nella maggior parte dei settori di

intervento dell'Unione e, proprio per il fatto che viene esercitata congiuntamente al

Consiglio, possiamo tranquillamente affermare che ricalca per lo più la procedura di

codecisione, in cui il Parlamento è co-legislatore con il Consiglio e che è stata

introdotta in passato dal trattato di Maastricht e modificata poi successivamente (in

particolar modo è stata estesa) con i successivi accordi di Amsterdam e Nizza, per poi

diventare la procedura ordinaria di approvazione degli atti legislativi dell'Unione

Europea, e appunto denominata procedura legislativa ordinaria. Per quanto riguarda

le procedure legislative speciali, a differenza della procedura legislativa ordinaria,

queste si applicano ad un numero di settori ridotto; si esplica inoltre, a differenza

anche qui della procedura legislativa ordinaria, nella funzione consultiva e nel parere

conforme, funzione consultiva che consiste principalmente nell'approvazione o nel

respingimento di una proposta legislativa o nella proposta di emendamenti, di cui

però il Consiglio non sarà obbligato a tenerne conto. Parere conforme (domanda

d'esame che esaminerò successivamente nell'argomento Procedure di adozione degli

atti), che è richiesto soltanto in alcuni settori, e consiste nell'approvazione o nel

respingimento di una proposta legislativa senza emendamenti, parere senza la cui

esistenza il Consiglio non può deliberare. Funzione di bilancio che consiste sia

nell'approvazione del quadro finanziario pluriennale sia nell'adozione da parte dello

stesso Parlamento e del Consiglio della decisione sulle spese da iscriversi nel bilancio

dell'Unione; funzione quindi di bilancio che viene esercitata congiuntamente da parte

del Consiglio e del Parlamento che partecipano pienamente al procedimento di

formazione e di approvazione del bilancio dell'Unione, espletando un vero e proprio

potere deliberativo. Dopo aver trattato della funzione legislativa e della funzione di

bilancio, importante è trattare le funzioni di controllo del Parlamento Europeo, perchè

esse si esplicano nelle funzioni di controllo sulle istituzioni e nelle funzioni di

controllo sull'apparato amministrativo o controllo politico. Per quanto riguarda il

controllo sulle istituzioni da parte del Parlamento europeo, questo avviene sia nei

confronti della Commissione, sia nei confronti del Consiglio, sia nei confronti della

Corte dei Conti, sia nei confronti del Consiglio Europeo. Per quanto riguarda il

controllo nei confronti della Commissione, il Parlamento lo esplica mediante

l'elezione del suo Presidente a maggioranza dei membri che compongono il

Parlamento stesso e mediante approvazione da parte del Presidente e dell'alto

rappresentante; inoltre un altro potere di controllo che esplica nei confronti della

Commissione sta nella possibilità di intraprendere interrogazioni e di procedere

all'esame della relazione che gli è sottoposta da parte della stessa Commissione

relativamente alle attività svolte nell'anno precedente. Per quanto riguarda il potere di

controllo nei confronti del Consiglio, anche questo potere si esplica nella possibilità

del Parlamento di intraprendere interrogazioni e di procedere all'esame della

relazione generale che gli viene sottoposta. Per quanto riguarda il potere di controllo

nei confronti della Corte dei Conti, il Parlamento lo esplica mediante la nomina della

stessa Corte dei Conti, nel senso che ha il potere di nominare la Corte dei Conti,

mediante la procedura che si svolge con la decisione del Consiglio dei Ministri

successivo al parere del Parlamento Europeo, parere ottenuto dall'audizione dei

candidati. Esercitando in questo modo sì un potere di controllo, ma un potere di

controllo indiretto. Per quanto riguarda la funzione di controllo sul Consiglio

Europeo, questa si esplica con il dovere del Consiglio Europeo ad ogni vertice di

riferire al Parlamento Europeo i risultati di ogni vertice appunto, mediante la

presentazione di una relazione. Passando al controllo sull'apparato amministrativo,

dobbiamo dire innanzitutto che questo è un controllo politico, che riguarda le attività

delle istituzioni, in modo particolare sulla Commissione (controllo che però si esplica

principalmente non in un controllo in senso stretto, bensì in una sorta di influenza che

ne condiziona l'0perato). In particolare il Parlamento esercita questo potere di

controllo mediante l'utilizzo di un effettivo strumento giuridico, quale quello della

mozione di censura (questa è una domanda d'esame, di cui tra l'altro si parla

nell'argomento La Commissione Europea).

La mozione di censura

La mozione di censura è in definizione quello strumento giuridico

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Publisher
A.A. 2014-2015
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher soscuola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cannizzaro Enzo.