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Il Parlamento Europeo è l'istituzione composta dai rappresentanti dei cittadini
dell'Unione Europea che esercita, insieme al Consiglio, la funzione legislativa e di
bilancio. In particolar modo, il Parlamento Europeo è composto da 750 parlamentari,
rappresentanti appunto dei cittadini dell'Unione Europea, più il Presidente dello
stesso Parlamento; rappresentanti europei di ogni stato membro che devono essere in
un numero minimo di sei membri per ogni stato e devono avere un numero massimo
di novantasei seggi. Questi vengono eletti a suffragio universale e vengono eletti in
ogni stato membro, il loro mandato dura per un periodo di cinque anni e non possono
essere vincolati ad alcun tipo di istruzione né tanto meno sottostare al cosiddetto
mandato imperativo. Tutto ciò significa che i parlamentari europei possono essere
eletti direttamente da parte dei cittadini mediante votazione, esercitando ovviamente
il loro diritto di voto (cosa che invece non avveniva in passato, perchè in base ai
trattati istitutivi i membri del Parlamento Europeo erano designati dai singoli
parlamenti nazionali, e per entrare a far parte del Parlamento Europeo i parlamentari
dovevano essere già membri del Parlamento nazionali, quindi vigeva la regola del
doppio mandato. Inoltre, la ripartizione dei seggi tra gli stati era attuata sulla base
dello stesso peso politico e demografico dello stato in questione.) Quindi,
sintetizzando, la cosa importante da dire è che i membri del Parlamento Europeo
devono essere eletti tramite suffragio universale diretto e durano in carica per un
periodo di cinque anni. Sussistono però delle incompatibilità con la carica di
parlamentare europeo: innanzitutto proprio il fatto che un parlamentare per essere
parlamentare europeo non può essere anche membro del Parlamento nazionale (come
ho già detto, al contrario di quanto avveniva in passato, dove vigeva la regola del
doppio mandato); inoltre ulteriori incompatibilità del parlamentare europeo le
possiamo ritrovare con la carica di membro del governo di uno stato membro,
membro della Commissione, giudice, avvocato generale, membro della Corte dei
conti, mediatore delle comunità europee, membro del comitato esecutivo della Banca
centrale europea, ecc. Altre incompatibilità sussistono con le cariche di presidente di
giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale, presidente di provincia,
sindaco di comune con popolazione superiore a 15000 abitanti (queste ultime
incompatibilità sono state introdotte grazie alla decisione del 1976 recepita con legge
150 del 1977). Una cosa importante da rilevare, sempre per quanto riguarda l'elezione
dei 750 parlamentari europei, è il periodo di svolgimento delle elezioni per il
Parlamento Europeo: esse infatti si svolgono alla scadenza del mandato del
Parlamento Europeo contemporaneamente in tutti gli stati membri dell'Unione
Europea (o comunque quasi contemporaneamente) e in un solo giorno, il tutto
chiaramente allo scopo di garantire l'unità della campagna elettorale europea ed
evitare che la conoscenza dei risultati elettorali di un paese possa influenzare gli
elettori magari di un altro paese. Un'altra cosa importante di cui parlare relativamente
alle elezioni del Parlamento Europeo è l'argomento elettorato attivo e passivo al
Parlamento Europeo, e più in particolare l'elettorato attivo e passivo concesso a ogni
cittadino europeo residente in uno stato membro diverso da quello di appartenenza,
come ad esempio un italiano in Francia; tale diritto riguarda le elezioni comunali e
quelle del Parlamento europeo (ex articolo 22 del TFUE). Infatti, per quanto riguarda
l'elettorato attivo, cioè il diritto di votare alle elezioni europee, questo è concesso a
tutti quei soggetti che abbiano determinati requisiti, quali cittadinanza europea,
cittadinanza italiana, diciottesimo anno di età, iscrizione nell'apposita lista elettorale
del comune italiano di residenza, ottenuta a seguito di formale richiesta presentata
entro e non oltre il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni. Per ciò che
concerne invece l'elettorato passivo, cioè il diritto e la possibilità di essere votato al
Parlamento Europeo, questo è concesso a tutti i cittadini europei che abbiano
compiuto il venticinquesimo anno di età e che siano in possesso dei requisiti di
eleggibilità al Parlamento Europeo previsti dall'ordinamento italiano (poi scriverò
quali sono) e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello stato membro di
origine (francese che non deve essere decaduto dal diritto di eleggibilità in Francia,
per potersi candidare al Parlamento Europeo in rappresentanza dell'Italia). Quindi
riassumendo: un soggetto può diventare parlamentare europeo purchè cittadino
dell'Unione, venticinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti di eleggibilità al
Parlamento previsti dall'ordinamento italiano, non decadimento dal diritto di
eleggibilità nello stato membro di origine. Es. francese che ha tutti questi requisiti
può essere eletto al Parlamento Europeo in rappresentanza dell'Italia.
Le funzioni del Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo esercita più funzioni: la funzione legislativa e di bilancio, che
esercita congiuntamente al Consiglio, e le funzioni di controllo politico e consultive
alle condizioni stabilite da parte dei trattati. Per quanto riguarda la funzione
legislativa, cioè di emanazione delle leggi, questa come già detto è condivisa con il
Consiglio, quindi viene condiviso con il Consiglio il procedimento di formazione
delle leggi, in particolar modo degli atti dell'Unione; tale funzione viene esercitata
attraverso due tipi di procedure: procedura legislativa ordinaria e le procedure
legislative speciali. Per quanto riguarda la procedura legislativa ordinaria (di cui
parlerò successivamente nell'argomento procedure di adozione degli atti), è
innanzitutto una procedura che viene applicata nella maggior parte dei settori di
intervento dell'Unione e, proprio per il fatto che viene esercitata congiuntamente al
Consiglio, possiamo tranquillamente affermare che ricalca per lo più la procedura di
codecisione, in cui il Parlamento è co-legislatore con il Consiglio e che è stata
introdotta in passato dal trattato di Maastricht e modificata poi successivamente (in
particolar modo è stata estesa) con i successivi accordi di Amsterdam e Nizza, per poi
diventare la procedura ordinaria di approvazione degli atti legislativi dell'Unione
Europea, e appunto denominata procedura legislativa ordinaria. Per quanto riguarda
le procedure legislative speciali, a differenza della procedura legislativa ordinaria,
queste si applicano ad un numero di settori ridotto; si esplica inoltre, a differenza
anche qui della procedura legislativa ordinaria, nella funzione consultiva e nel parere
conforme, funzione consultiva che consiste principalmente nell'approvazione o nel
respingimento di una proposta legislativa o nella proposta di emendamenti, di cui
però il Consiglio non sarà obbligato a tenerne conto. Parere conforme (domanda
d'esame che esaminerò successivamente nell'argomento Procedure di adozione degli
atti), che è richiesto soltanto in alcuni settori, e consiste nell'approvazione o nel
respingimento di una proposta legislativa senza emendamenti, parere senza la cui
esistenza il Consiglio non può deliberare. Funzione di bilancio che consiste sia
nell'approvazione del quadro finanziario pluriennale sia nell'adozione da parte dello
stesso Parlamento e del Consiglio della decisione sulle spese da iscriversi nel bilancio
dell'Unione; funzione quindi di bilancio che viene esercitata congiuntamente da parte
del Consiglio e del Parlamento che partecipano pienamente al procedimento di
formazione e di approvazione del bilancio dell'Unione, espletando un vero e proprio
potere deliberativo. Dopo aver trattato della funzione legislativa e della funzione di
bilancio, importante è trattare le funzioni di controllo del Parlamento Europeo, perchè
esse si esplicano nelle funzioni di controllo sulle istituzioni e nelle funzioni di
controllo sull'apparato amministrativo o controllo politico. Per quanto riguarda il
controllo sulle istituzioni da parte del Parlamento europeo, questo avviene sia nei
confronti della Commissione, sia nei confronti del Consiglio, sia nei confronti della
Corte dei Conti, sia nei confronti del Consiglio Europeo. Per quanto riguarda il
controllo nei confronti della Commissione, il Parlamento lo esplica mediante
l'elezione del suo Presidente a maggioranza dei membri che compongono il
Parlamento stesso e mediante approvazione da parte del Presidente e dell'alto
rappresentante; inoltre un altro potere di controllo che esplica nei confronti della
Commissione sta nella possibilità di intraprendere interrogazioni e di procedere
all'esame della relazione che gli è sottoposta da parte della stessa Commissione
relativamente alle attività svolte nell'anno precedente. Per quanto riguarda il potere di
controllo nei confronti del Consiglio, anche questo potere si esplica nella possibilità
del Parlamento di intraprendere interrogazioni e di procedere all'esame della
relazione generale che gli viene sottoposta. Per quanto riguarda il potere di controllo
nei confronti della Corte dei Conti, il Parlamento lo esplica mediante la nomina della
stessa Corte dei Conti, nel senso che ha il potere di nominare la Corte dei Conti,
mediante la procedura che si svolge con la decisione del Consiglio dei Ministri
successivo al parere del Parlamento Europeo, parere ottenuto dall'audizione dei
candidati. Esercitando in questo modo sì un potere di controllo, ma un potere di
controllo indiretto. Per quanto riguarda la funzione di controllo sul Consiglio
Europeo, questa si esplica con il dovere del Consiglio Europeo ad ogni vertice di
riferire al Parlamento Europeo i risultati di ogni vertice appunto, mediante la
presentazione di una relazione. Passando al controllo sull'apparato amministrativo,
dobbiamo dire innanzitutto che questo è un controllo politico, che riguarda le attività
delle istituzioni, in modo particolare sulla Commissione (controllo che però si esplica
principalmente non in un controllo in senso stretto, bensì in una sorta di influenza che
ne condiziona l'0perato). In particolare il Parlamento esercita questo potere di
controllo mediante l'utilizzo di un effettivo strumento giuridico, quale quello della
mozione di censura (questa è una domanda d'esame, di cui tra l'altro si parla
nell'argomento La Commissione Europea).
La mozione di censura
La mozione di censura è in definizione quello strumento giuridico