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ESTERI DELL'UNIONE

Consiglio europeo a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione.

Il Ministro degli esteri conduce la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, contribuisce alla elaborazione della medesima attraverso le sue proposte, ed esegue le misure decise dal Consiglio dei ministri in tale settore, è incaricato delle relazioni esterne dell'Unione e del coordinamento di ogni altro aspetto rilevante in materia. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro degli esteri si avvale di un servizio europeo per le relazioni esterne. Esso consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali. Il Parlamento europeo, a sua volta, può svolgere interrogazioni e formulare raccomandazioni al Consiglio dei ministri ed al Ministro degli esteri.

Il Consiglio dei ministri, infine, su iniziativa del Ministro degli esteri, può nominare un rappresentante speciale al quale conferire un mandato.

Per una questione politica specifica. Parlamento europeo, organizzazione e poteri. Ciascuno dei trattati istitutivi delle Comunità europee (CEE CECA e Euratom) prevedeva l'istituzione di un'Assemblea composta dai rappresentanti degli Stati membri. Con la firma dei Trattati di Roma (1957) si istituì un'Assemblea unica per le tre Comunità, che riuniva le tre diverse assemblee ed esercitava le sue funzioni in base alle competenze riconosciute da ciascuno dei tre trattati. L'attuale denominazione di Parlamento europeo fu legittimata formalmente dall'art. 3 dell'Atto Unico. Prima del 1979 i membri del Parlamento europeo erano designati dai singoli Parlamenti nazionali tra coloro che erano già parlamentari nazionali. A partire dal giugno 1979 i membri del Parlamento europeo sono eletti in ogni Stato membro tramite suffragio universale diretto, per un periodo di cinque anni. Nel Settembre 2002 sono state introdotte 2 innovazioni di fondamentale importanza: 1.

Obbligo di adozione del sistema elettorale proporzionale2. Incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo con quella di parlamentarenazionale

Prima lezione

Il Parlamento europeo ha un proprio regolamento interno. Il testo è formato da 204 articoli e 16 allegati che disciplinano tutti gli aspetti dell’attività dell’istituzione.

Le deliberazioni del Parlamento europeo sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi (art.198); le astensioni quindi non entrano nel computo dei voti. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di un terzo dei membri del Parlamento, ma la validità di una votazione non può essere contestata se il quorum non è raggiunto e se non è stata richiesta, prima che il voto venisse espresso, la verifica del numero legale.

Il Parlamento europeo non è mai stato titolare esclusivo dei poteri deliberativi, al contrario la sua partecipazione al procedimento di formazione

della legge è stata ampliata solo nel corso del tempo cercando di ridurre il c.d. problema del deficit democratico. Nel 1958 (istituzione delle Comunità) il Parlamento disponeva di meri poteri consultivi. Essi si traducevano nell'emanazione di un parere, che oltre a non essere obbligatorio, non era mai vincolante per le altre istituzioni che raramente vi si conformavano. Nel 1987 (Atto Unico europeo) si è cominciato a provvedere al problema del c.d. deficit democratico introducendo la procedura di cooperazione e la procedura di parere conforme. La prima procedura prevede una sorta di consultazione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento; la seconda procedura preclude al Consiglio la possibilità di deliberare se questo non si adegua al parere del Parlamento. Con il Trattato di Maastricht e con i successivi accordi di Nizza e Amsterdam il Parlamento ha assunto un ruolo maggiore nel procedimento di formazione degli atti comunitari, senza, però,attribuirgli la titolarità esclusiva del potere normativo. È stata prevista la procedura di codecisione e la c.d. iniziativa dell'iniziativa. In particolare, mediante l'ultima procedura il Parlamento può, a maggioranza dei suoi membri, chiedere alla Commissione di esercitare il proprio potere di proposta su questioni di interesse comunitario che richiedono l'adozione di specifici atti. Tale potere del Parlamento è reso effettivo dalla mozione di censura che questo può emanare nei confronti della Commissione stessa. La procedura di codecisione, invece, pone il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stesso piano. La procedura di codecisione si divide in due fasi. Nella 1° fase la Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento, il quale formula una sua proposta nella quale può prevedere o meno degli emendamenti. Se il Consiglio accetta gli emendamenti,oppure non vi sono emendamenti, può adottare l'atto. In caso contrario il Consiglio delibera a maggioranza qualificata una posizione comune che sarà sottoposta in seconda lettura al Parlamento. Nella 2° fase il Parlamento europeo, entro 3 mesi, può: - approvare la posizione comune o non pronunciarsi - emendare l'atto, a maggioranza assoluta - respingere l'atto, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel primo caso il Consiglio adotterà l'atto in conformità della posizione comune. Nel secondo caso il Consiglio, entro il termine di 3 mesi, può approvare gli emendamenti ed adottare il testo emendato, oppure avviare una procedura di conciliazione. Nel terzo caso si procede alla procedura di conciliazione. La procedura di conciliazione consiste nella istituzione di un Comitato composto dai membri del Consiglio e da rappresentanti del Parlamento. Il comitato ha il compito di predisporre un testo di conciliazione chepuò essere esercitato attraverso l'interrogazione parlamentare, l'audizione di rappresentanti delle istituzioni e la richiesta di documenti e informazioni. Il Parlamento europeo ha anche il potere di approvare o respingere la nomina del Presidente della Commissione europea e dei Commissari, nonché di votare la mozione di censura nei confronti della Commissione. Per quanto riguarda il controllo sul bilancio, il Parlamento europeo partecipa alla procedura di bilancio dell'Unione europea, esaminando e approvando il bilancio annuale. Infine, il Parlamento europeo può esercitare il controllo sull'apparato amministrativo comunitario attraverso l'audizione dei funzionari e la richiesta di documenti e informazioni. Tuttavia, è importante sottolineare che i poteri di controllo del Parlamento europeo non hanno efficacia giuridica vincolante, il che significa che le istituzioni possono decidere di non seguire le raccomandazioni o le richieste del Parlamento.

Il Parlamento dispone, nei confronti della Commissione, di un effettivo strumento di controllo giuridico, ossia la mozione di censura. Tale meccanismo riecheggia la mozione di sfiducia al governo adottata negli ordinamenti nazionali, in quanto, una volta approvata dai parlamentari, obbliga i membri della Commissione a dimettersi collettivamente dalle proprie funzioni.

Il Parlamento ha inoltre il potere di approvare la designazione del Presidente della Commissione.

Un ulteriore strumento del controllo politico è dato al Parlamento dalle interrogazioni che ciascun parlamentare può porre alla Commissione.

Per quanto concerne il Consiglio nessuno dei trattati prevede uno strumento di controllo giuridico del Parlamento europeo sul tale istituzione. Ciò si spiega in quanto, essendo il Consiglio espressione degli esecutivi degli Stati membri, un controllo sugli stessi comporterebbe un controllo sui governi degli Stati membri, spettante invece, conformemente alle

Rispettive carte costituzionali, ai parlamenti nazionali. Infine il Parlamento svolge un potere di controllo sul bilancio comunitario e attraverso l'approvazione di questo, esercita una delle sue attribuzioni più incisive.

Deficit democratico, il Parlamento europeo nel Trattato costituzionale. La questione del deficit democratico è dovuta alla mancanza di poteri legislativi e decisionali in capo al Parlamento europeo. Soltanto un'evoluzione in senso federale potrebbe condurre ad una risoluzione del problema del deficit democratico attraverso un trasferimento di competenze da parte degli Stati ad un ente terzo rispetto agli Stati, i quali in conseguenza del trasferimento diventerebbero Stati federati del tutto privi della possibilità di riassumere l'esercizio delle competenze trasferite. Occorrerebbe un trasferimento di competenze diverso da quello attuale, ossia un trasferimento che non sia considerato una semplice delega di competenza che si limita esclusivamente

Comprimere la sovranità degli Stati limitatamente alle competenze delegate o attribuite secondo il principio di attribuzione alla Comunità europea.

Il deficit della rappresentanza dei cittadini europei è causa di enorme difficoltà per il prosieguo del processo di integrazione europea. In particolare basta ricordare la mancata ratifica del Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa in seguito all'esito negativo del referendum francese ed olandese che ha determinato un rinvio sine die delle ratifiche in molti altri Stati dell'Unione.

La soluzione del deficit democratico va individuata in un differente assetto istituzionale che conferisca ad organi democraticamente eletti il potere decisionale. Nello specifico è necessario un trasferimento del potere legislativo al Parlamento europeo.

Attualmente il potere decisionale è gestito dai governi degli Stati membri che lo esercitano per il tramite del Consiglio dei Ministri.

quindi da un organo che non è eletto dai cittadini dell'Unione. Un trasferimento vero e proprio del potere legislativo al Parlamento andrebbe a colmare il deficit democratico che attualmente caratterizza la Comunità europea. Tale soluzione andrebbe però a incidere notevolmente sulla sovranità degli Stati membri i quali si sono dimostrati restii alla realizzazione di tale trasferimento del potere decisionale in capo al Parlamento europeo. Il Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa costituisce una presa d'atto della necessità di dotare l'Unione europea di una maggior legittimità democratica, tuttavia il sostanziale immobilismo istituzionale dimostra che le conclusioni a cui si è giunti in sede di conferenza intergovernativa sono ben lontane dalle aspettative prospettate dal consiglio europeo di Laeken. Gli ininfluenti cambiamenti che sono stati apportati dal Trattato di Lisbona non hanno fatto altro che confermare questa situazione.
Dettagli
A.A. 2012-2013
166 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tosato Gianluigi.