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GLI ATTI NON PREVISTI

Prassi di emanare atti che non rientrano in alcuna delle categorie previste dai trattati. Sono ammessi purchè

non deroghino le disposizioni dei trattati. Sono atti privi di valore obbligatorio e non producono effetti

giuridici verso i singoli. Spesso assumono valore di impegni politici o dichiarazioni di intenti. Sono ad

esempio: risoluzioni; dichiarazioni; accordi; programmi d’azione; deliberazioni, ecc…

Comunicazioni; conclusioni; LA FUNZIONE GIUDIZIARIA

IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE

Creare un sistema di tutela giurisdizionale era necessario per garantire effettività al diritto dell’unione. I

trattati prevedono una forma di cooperazione giudiziaria tra stati e unione basata sul rispetto delle rispettive

l’applicazione del diritto UE nei rispettivi ordinamenti, ai giudici

competenze. Ai giudici interni compete

UE spetta garantire la legalità e l’interpretazione uniforme del diritto dell’unione.

Art. 19 e 13 TUE: la CdG è chiamata ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e

nell’applicazione del diritto dell’unione da parte delle istituzioni, stati membri e cittadini, e contribuire

così alla realizzazione dei compiti conferiti dall’unione.

Le sue competenze sono fissate in modo preciso dai trattati, mentre al di fuori dei casi previsti, per le

controversie nelle quali l’unione sia parte la rappresentanza dinanzi alle giurisdizioni nazionali è affidata

alla commissione o a ciascuna istituzione (limitatamente alle questioni relative al loro funzionamento).

dell’abolizione dei pilastri si ha un’estensione della giurisdizione

Come conseguenza della corte a diverse

materie (es cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale), con il limite però dell’incompetenza

della corte a pronunciarsi sulla validità o proporzionalità delle operazioni di polizia e simili. Confermata

l’esclusione della competenza in materia PESC (mentre è competente su eventuali “sconfinamenti” in

materia PESC)

Alla corte riservato anche il controllo del rispetto delle procedure di cui all’art.7 TUE (violazione dei diritti

fondamentali art. 2), per cui verifica la conformità del comportamento degli stati ai parametri indicati

dall’art. 2 TUE

La competenza della corte può ampliarsi in virtù di clausole compromissorie nei contratti di diritto

provato stipulati dall’unione; di un compromesso per controversie tra stati membri; di un

pubblico o

protocollo annesso ad una convenzione tra stati membri; previsione in un accordo internazionale tra unione

e stati terzi.

 Ripartizione delle competenze tra tribunale e corte: art. 256 TFUE

 Salvi i ricorsi attribuiti a tribunale specializzato i ricorsi di competenza in primo grado del Tribunale

sono:

Ricorsi in annullamento degli atti delle istituzioni

- Ricorsi in carenza

- Azioni di risarcimento danni contro l’unione

- Controversie tra l’unione e i suoi agenti

- Competenza attribuita in virtù di clausola compromissoria

-

 Alla corte di giustizia sono riservati:

I ricorsi presentati da uno stato membro (annullamento o carenza) contro un atto o omissione del

- parlamento EU, consiglio, parlamento e consiglio insieme, salvo (quindi al tribunale) che si tratti

di: 43

 Di decisioni adottate dal consiglio in materia di aiuti di stati

 Di atti del consiglio in forza di regolamento riguardo misure di difesa commerciale

 Di atti del consiglio con cui esercita competenze di esecuzione

I ricorsi in annullamento o carenza proposti da un’istituzione dell’unione contro un atto o

- un’omissione del parlamento, consiglio o quando statuiscono insieme, dalla commissione o dalla

BCE non menzionate nell’art. 256 rimangono di sua competenza esclusiva

Le altre competenza

-

 È possibile attribuire al tribunale la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali in materie

specifiche. Non è ancora operativa questa disposizione.

Meccanismo di riesame delle sentenze del tribunale da parte della CdG, applicabile sia rispetto alle

sentenze adottate dal tribunale in secondo grado dell’esercizio della giurisdizione contenziosa sia quando

sussistano gravi rischi che l’unità o

opera in competenza pregiudiziale. Limite: solo eccezionalmente ove

la coerenza del diritto dell’unione siano compromesse

Il sistema di tutela giurisdizionale si articola su due livelli:

 controllo diretto della CdG e tribunale, sollecitata dai soggetti dell’ord.

Procedura contenziosa: UE

 Competenza pregiudiziale: controllo indiretto fondato sulla cooperazione tra giudici UE e nazionali

I PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

AZIONI DIRETTE CONTRO GLI STATI MEMBRI IL RICORSO PER INFRAZIONE

ha lo scopo di consentire al giudice dell’unione di esercitare un controllo sul

Il ricorso per infrazione

rispetto, da parte degli stati membri, degli obblighi loro derivanti dalle regole dell’ordinamento UE e

determinare la portata in caso di divergente interpretazione. Funzione di ristabilire la legalità più che

sanzionare. Non presuppone necessariamente esistenza di pregiudizio subito da altri né la colpa dello stato.

Non può essere utilizzata (o è utilizzata da altri organi) per:

Obblighi al fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi o per mancato adeguamento alle decisioni

- del consiglio in materia: solo in consiglio può decidere su raccomandazione della commissione

Materie di competenza BCE

- PESC

-

Oggetto del ricorso: qualsiasi violazione conseguente a un comportamento attivo o omissivo, da parte di

uno stato membro dei suoi obblighi imposti dal diritto dell’unione (da qualsiasi fonte).

Non importa che la norma violata rivesta o meno efficacia diretta.

- Non ha rilevanza la qualità dell’organo che abbia commesso la violazione

- Può anche derivare da fatto di individui

-

 Può essere utilizzato per accertare singole violazioni oppure il ritardo nell’adempimento, o anche per

valutare se lo stato non abbia oltrepassato il margine di discrezionalità concesso. Può essere anche la

comunicazione alla commissione delle informazioni richieste per l’attuazione di una

mancata

direttiva. si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno stato

Elemento soggettivo:

membro, degli obblighi imposti dai trattati o da un atto derivato. Una volta accertato è irrilevante la volontà

dello stato.

Lo stato non può giustificarsi con prassi o situazioni particolari del suo ordinamento interno

- 44

Non può giustificarsi sostenendo l’illegittimità di una decisione perché avrebbe dovuto usare

- azione in annullamento ex 263 TFUE

La violazione commessa da uno stato membro non può costituire giustificazione per il mancato

- rispetto degli obblighi da parte di altro stato membro

Uniche eccezioni in cui la responsabilità è esclusa:

- ma solo per il periodo necessario ad un’amministrazione diligente

o Casi di forza maggiore,

di porvi rimedio

o La decisione UE non osservata è stata presa in una materia di competenza esclusiva degli

stati LA PROCEDURA

Il trattato prevede due procedure: su iniziativa della commissione (258 TFUE) o su iniziativa di uno o più

stati membri (259 TFUE) ma il ricorso passa sempre al vaglio della commissione. Si distingue una fase

precontenziosa (che può essere omessa in certi casi) e una fase contenziosa.

a) iniziativa della commissione

La fase precontenziosa

Quando la commissione ritenga che uno stato membro abbia mancato a uno degli obblighi derivanti dal

diritto UE, può d’ufficio iniziare la procedura per inadempimento. Non è obbligata, e la sua decisione di

avviare o meno la procedura non è sindacabile in annullamento o in carenza, anche perché la fase

precontenziosa non implica alcun atto giuridicamente vincolante né può far nascere una sua responsabilità.

La commissione istruisce la pratica, può chiedere spiegazioni allo stato membro che è tenuto a fornirle nel

termine (altrimenti può configurare violazione della leale cooperazione).

Lettera di messa in mora o di intimazione: primo atto ufficiale della procedura, la commissione comunica

allo stato i motivi del suo intervento, contesta gli addebiti e invita lo stato a presentare le sue osservazioni

entro un termine. La lettera condiziona la regolarità della procedura e la ricevibilità del ricorso successivo.

Può limitarsi ad una breve e sommaria indicazione delle accuse

A seguito delle spiegazioni dello stato, la commissione può decidere di archiviare il caso, altrimenti può

emanare un parere motivato (secondo atto) che chiude la fase precontenziosa. Con questo parere:

 Si ingiunge allo stato di porre fine alla violazione entro un termine discrezionale (ma non può violare

il diritto di difesa dello stato)

 Contiene l’esposizione dettagliata dei motivi che la commissione ritiene a fondamento della

violazione. Nuovi elementi di giudizio sono irricevibili, la lettere di messa in mora delimita la materia.

In caso di nuovi elementi la commissione, prima del parere motivato, deve inviare lettera di messa in

mora complementare La fase contenziosa

Si apre con la presentazione del ricorso alla corte, se lo stato non si sia conformato al parere della

commissione nel termine fissato. L’azione non è soggetta a termini, ampi margini di discrezionalità e

valutazione per la commissione.

 Alla commissione l’onere di provare l’esistenza di una violazione, ma non deve dimostrare il suo

interesse ad agire. I privati non possono intervenire nel procedimento

 L’adempimento dello stato interrompe la procedura. Se interviene nel corso del giudizio, la

commissione può rinunciare a continuare, ma può anche decidere di continuare se vuole ottenere un

precedente per future violazioni da parte di altri stati

 La corte può ordinare provvedimenti provvisori che ritiene necessari 45

b) iniziativa degli stati membri

Anche gli stati possono adire la corte se ritengano che un altro stato membro abbia mancato ad un obbligo

UE, siano o meno parti lese. Prima devono però rivolgersi alla commissione che emette un parere motivato

dopo aver chiesto agli stati interessati di presentare in contraddittorio le loro osservazioni.

La commissione è tenuta a formulare il parere entro 3 mesi, ma non vincola lo stato reclamante che è

libero di scegliere se continuare o meno nel procedimento.

c) procedura abbreviata

Regime derogatorio che consente alla commissione e agli stati membri di adire direttamente la corte,

saltando la procedura precontenziosa. I casi previsti sono:

 Materia di aiuti di stato, per la compatibilità degli aiuti

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Publisher
A.A. 2014-2015
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Honorati Costanza.