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IL FATTO GIURIDICO
CAPITOLO IX:
Relativamente alla definizione di fatto giuridico, in dottrina, le due accezioni più diffuse sono:
la prima è quella che inquadra il fatto nell’ambito della categoria dell’efficacia giuridica, per cui il fatto è causa
• di effetti giuridici, ed è contrapposto all’effetto giuridico; “fatto giuridico è ciò che produce effetti
giuridici ”. Questa teoria non può essere accolta, in quanto è riduttiva. Infatti, nel caso della norma il fatto
non compare soltanto nella proposizione primaria, ma si presenta anche nella proposizione secondaria, che è
rappresentata dall’effetto giuridico; quindi, anche nell’effetto giuridico vi è una componente di fatto. Pertanto,
nel momento in cui noi definiamo il fatto come causa di effetti facciamo riferimento soltanto alla parte primaria
della norma, tralasciando la parte secondaria nella quale vi è pure una componente di fatto.
La seconda è quella che pone il fatto in contrapposizione all’atto: sarebbe, “fatto tutto ciò che non è atto”;
• poiché per atto si intende qualunque fenomeno temporale dovuto ad una attività dell’uomo, ne deriva che il
fatto sarebbe ogni fenomeno temporale non dovuto ad un’attivit à volontaria dell’uomo .
Anche questa teoria risulta riduttiva.
Queste due teorie non sono state intese una in contrapposizione con l’altra, infatti la seconda è stata ritenuta
una specificazione della prima: ne consegue che “fatto giuridico sarebbe quel fenomeno temporale della realtà
non dovuto ad un’attività volontaria dell’uomo e causa di effetti giuridici”.
Tuttavia, integrando le due accezioni, il fatto si definisce sempre in funzione causale; quindi compare sempre e
soltanto nella parte primaria della norma giuridica, e mai nell’effetto giuridico.
Tradizionalmente i fatti sono stati classificati sul criterio della volontà (secondo questa prospettiva si parte dal
concetto di negozio giuridico e, per via di successive esclusioni, si giunge alla individuazione della categoria di
fatto giuridico). In base a questo criterio, il negozio giuridico si caratterizzerebbe per una doppia
volontà: la volontà dell’atto e la volontà degli effetti. Partendo da questa definizione, si passa ad individuare
le caratteristiche del fatto giuridico: mentre il n.g. sarebbe caratterizzato dalla volontà dell’atto e dalla volontà
dell’effetto, invece il fatto si caratterizzerebbe esclusivamente per la volontà dell’atto.
Questa teoria non può essere accolta per tutta una serie di motivi:
sarebbe contraddittorio respingere la teoria volontaristica del diritto e poi accettare questa prospettiva che
1.
utilizza la teoria volontaristica al fine di costituire le categorie generali del diritto;
si ricollegherebbero tutti quei fenomeni temporali che si connotano per un’assenza di volontà: ne diverrebbe
2.
una categoria che comprende fenomeni talmente eterogenei da renderla eccessivamente ampia, e perciò inservibile.
Bisogna, perciò, trovare un altro criterio di classificazione più adeguato.
Tenendo presente che ogni fenomeno giuridico, per essere tale, deve incidere su interessi umani, si può def inire
il fatto giuridico come ogni fenomeno temporale della realt à che incide sugli interessi
umani giuridicamente rilevanti.
I fatti, perciò, possono essere classificati mediante un criterio assiologicopratico che guardi ai fatti in
funzione del tipo di interessi umani sui quali essi incidono. A tal fine, è necessario tenere presente che la realtà si
presenta in quattro sfere:
fisica, che si presenta come un insieme di corpi in cui l’uomo è come un corpo tra i corpi;
• organica, che si presenta come un insieme di organismi viventi, l’uomo è
• come un organismo tra gli organismi;
della coscienza empirica, nella quale l’uomo si presenta come animale tra gli animali;
• spirituale, nella quale l’uomo emerge come uomo. Questa sfera assomma a se i caratteri di tutte le altre sfere.
•
Quindi l’uomo è cosa tra le cose, organismo tra gli organismi, animale tra gli animali, ma è anche e soprattutto
spirito.
Pertanto i fatti giuridici possono essere classificati sulla base della realtà sulla quale incidono.
I fatti giuridici possono essere classificati sulla base della sfera della realtà sulla quale incidono.
I fatti che incidono sull’ambiente esterno dell’uomo sono i c.d. fatti naturali.
I fatti che incidono sull’uomo come organismo vivente sono i c.d. fatti di vita.
I fatti che incidono sulla terza e sulla quarta sfera dell’uomo sono i c.d. fatti di coscienza , che a loro volta si
distinguono in fatti di sentimento e in fatti di volontà.
Fatti naturali
Dipendono dalla forza della natura e incidono su interessi umani giuridicamente rilevanti.
È possibile che eventi naturali strutturalmente identici , abbiano una differente sorte giuridica. Per es.,un
fulmine che cade in mare aperto è un evento giuridicamente irrilevante, perché non incide su interessi umani. Se,
però, cadendo colpisce una nave e la incendia, lo stesso fulmine costituisce un fatto giuridicamente rilevante;
qualificabile come fatto naturale, perché incide su interessi umani.
Quindi un fatto naturale per essere tale deve:
consistere in un evento, dovuto a forze della natura;
incidere sugli interessi umani giuridicamente rilevanti.
Perciò, se vi è soltanto il primo di questi due elementi, ma non esiste il secondo non si è in presenza di un fatto
naturale.
Pertanto l’evento della natura è cosa ben diversa dal fatto naturale.
FATTO NATURALE : fenomeno naturale dovuto alla forza della natura; si caratterizza perché incide su interessi
umani attinenti all’ambiente nel quale l’uomo vive.
FATTO DI VITA: fenomeno naturale dovuto alla dovuto alla forza della natura; si caratterizza perché incide
sull’uomo come organismo, cioè come essere vivente.
Fatto naturale è ogni fenomeno temporale, dovuto a forze della natura, che
√
incida su interessi umani relativi all’ambiente nel quale l’uomo vive.
Il tempo e lo spazio devono essere considerati fatti naturali?
•
La dottrina tradizionale riteneva che sia il tempo che lo spazio rientrino nella categoria dei fatti naturali.
In realtà non è così:il tempo e lo spazio, astrattamente considerati non hanno alcun valore, rilevano
giuridicamente se ad essi si accompagnano altri elementi che valgano a costituire una fattispecie complessa.
Il tempo rileva giuridicamente in quanto sia riferito a fenomeni temporali(fatti e comportamenti). Si pensi
all’istituto dell’usucapione, che è un modo d’acquisto della proprietà che si attua con il possesso continuato del
bene per un certo periodo di tempo determinato dalla legge, e che varia a seconda dei casi: si capisce che il
trascorrere del tempo non fa si che il soggetto acquisti questi diritti di proprietà, poiché è necessario che al
trascorrere del tempo si accompagni una attività del soggetto, che è una attività possessoria. Analogamente,
nella prescrizione la perdita del diritto non dipende soltanto dal trascorrere del tempo, ma è necessario anche un
comportamento omissivo di mancato esercizio del diritto da parte del titolare del diritto stesso.
Lo spazio rileva in quanto sia riferito a soggetti o ad oggetti. Per es., l’art. 873c.c. che si occupa delle
distanze nelle costruzioni: lo spazio viene in rilievo giuridicamente , come dimostra questa disposizione, quando
si pongono in relazione due oggetti della realtà “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza
maggiore”.
Il tempo è lo spazio di per sé sono giuridicamente irrilevanti, cioè non possono essere considerati fatti
•
naturali, per rilevare giuridicamente devono essere accompagnati da altri elementi che valgono a costituire
una fattispecie complessa.
In base al modo in cui quest’ultimi incidono sugli interessi umani, i fatti naturali si differenziano in tre
categorie:
fatti naturali di valore positivo ;
1. fatti naturali di valore negativo ;
2. fatti naturali in parte di valore positivo e in parte di valore negativo .
3.
Fatti naturali di valore positivo
Arrecano vantaggio ad un soggetto, possono distinguersi in:
fatti che determinano l’accrescimento di una cosa gi à esistente , come per es. la fruttificazione
naturale, art. 820c.c. “ Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera
dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere”.
fatti che deter minano il prodursi di una cosa giuridica nuova , come per esempio l’insula in flumine
E
nata,”isola fluviale”.
Relativamente alle ipotesi di creazione di una res nova, sorge il problema di vedere a chi spetti la sua proprietà. Per risolvere
questo problema, ci si avvale di due criteri:
temporale assiologico , in base al quale si conserva la situazione giuridica preesistente, stabilisce
I.
che si mantiene il diritto di proprietà sulle parti che le energie naturali hanno staccato dal resto della cosa. Le
applicazioni di questo criterio si avevano nel caso delle formazioni delle isole fluviali, per avulsione o per circumluvione
che spettavano(prima dell’intervento nel 1994 di una legge che ha abrogato il 2°e il 3° comma dell’art. 945,in proprietà
ai proprietari del fondo avulso o circumluvionato.
spaziale assiologico stabilisce che alla nuova res si applica la situazione giuridica dello spazio nel
II. quale si forma. Per es., questo criterio si applicava all’isola sorta per emersione:se quest’ultima sorgeva in uno stagno
privato, la sua proprietà spettava al proprietario dello stagno, nel quale essa emergeva;se, invece, l’isola sorgeva in un
fiume o in un lago demaniale, la sua proprietà spettava allo Stato. Va tuttavia rilevato che nell’ipotesi in esame non si
applica più il principio spaziale assiologico, perchè nel nostro ordinamento non esistono più acque private.
Fatti naturali di valore negativo
Vale la regola secondo la quale il soggetto colpito dal fatto di valore negativo deve sopportare il danno che ha
subito. Se, per es., un fulmine colpisce un edificio e lo incendia, il diritto di proprietà che esisteva sull’edificio si
estingue.
I fatti naturali di valore negativo possono incidere, oltre che sul singolo, anche sull