Diritto privato
Introduzione
Il diritto privato riguarda i rapporti tra privati cittadini, mentre il diritto pubblico studia i rapporti tra cittadini e enti pubblici e tra enti pubblici stessi. Il diritto privato ha radici nel diritto romano, che si studia dal Medioevo, per cui c'è una continuità soprattutto nella terminologia. Nel Medioevo le fonti del diritto erano diversificate: statuti locali, consuetudini, diritto romano; poi gli Stati iniziarono a legiferare e tra '800 e '900 si iniziano ad adottare i 'codici', che regolavano vari settori dell'ordinamento giudiziario. Questo successe prima in Francia, dove Napoleone adottò codice civile, procedura civile, penale, procedura penale, di commercio (Italia invece ne ha 4, unisce civile e di commercio). Questi codici si diffusero in tutta Europa e furono imitati da tutti.
Modelli del diritto italiano sono il diritto francese e quello tedesco e una grande influenza deriva dalle leggi dell'Unione Europea, che ha conformato molte cose e contemperato sistemi di civil e common law; il codice civile attualmente vigente risale al 1942 e mantiene molti elementi francesi e alcuni tedeschi. I sistemi occidentali si dividono in sistemi di civil law e common law: i sistemi europei sono principalmente di civil law, i sistemi di modello anglosassone sono di common law.
- Sistemi di civil law: si sono formati nell'ambito delle università europee che insegnavano il diritto romano e hanno incontrato la tappa della codificazione
- Sistemi di common law: in essi hanno giocato un ruolo molto importante i giudici, che hanno iniziato a stabilire le regole di diritto nelle loro sentenze, senza che l'ordinamento fosse determinato da codici
Fonti del diritto
Sono i modi in cui viene 'prodotto' il diritto.
- Preleggi: norme sulla legge in generale che precedono le leggi del codice civile (il codice di più larga applicazione) che si aprono dall'art. 1, che elenca proprio le fonti del diritto in ordine, anche se questo è un po' superato perché al vertice si è aggiunta la Costituzione e sono sparite le norme corporative
- Costituzione: è la più alta delle fonti poiché è una Costituzione rigida cui il legislatore ordinario è inevitabilmente sottoposto; la Corte Costituzionale è l'organo che si occupa di far rispettare la Costituzione al legislatore ordinario e dichiara le leggi conformi alla Costituzione oppure anticostituzionali
- Fonti sovranazionali: trattati internazionali, fonti del diritto dell'UE che incidono sull'ordinamento nazionale, ovvero regolamenti (che si applicano a tutti i cittadini) e direttive (ordini ai legislatori nazionali)
- Leggi ordinarie: basi della produzione normativa, es. i codici, che sono modificabili e devono rispettare la Costituzione; si parla più correttamente di 'atti aventi forza di legge' perché le leggi possono essere approvate in vario modo, ad esempio decreti legge e decreti legislativi hanno la stessa forza delle leggi ordinarie
- Regolamenti: fonti subordinate adottate da autorità amministrative; i giudici ordinari si occupano di far rispettare le leggi ordinarie
- Norme corporative
- Usi o consuetudini: regole prodotte dal semplice costante adeguarsi nella prassi a una regola, cui viene conferito valore giuridico; sono una fonte del diritto solo là dove è la legge a richiamarli (cfr. art. 8 delle preleggi); anche i contratti talora le rispettano (cfr. art. 1374, secondo cui in certi settori si deve fare qualcosa anche se non è espresso nel regolamento)
- Usi normativi: consuetudine come fonte del diritto per mancanza di altre regole o espresso richiamo di queste
- Usi contrattuali: prassi contrattuale diffusa e affermatasi, cui fanno spesso richiamo norme del codice es. 1340 che considera inserita nel contratto, anche nel silenzio delle parti, le clausole d'uso
- Usi interpretativi: pratiche generali interpretative con cui si è soliti interpretare certe clausole
Abrogazione
Tre ipotesi di abrogazione all'art. 15 Preleggi:
- Per dichiarazione espressa del legislatore (abrogazione espressa)
- Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (abrogazione tacita)
- Perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (tacita)
Criterio cronologico
- Per effetto di referendum abrogativo
- Per formazione di testi unici (es. codici)
- Per norma speciale criterio di specialità
Irretroattività
Art. 11 Preleggi: la legge non dispone che per l'avvenire. Art. 25 Cost. e art. 2 c.p. principio di irretroattività rafforzato da garanzia costituzionale per leggi penali; valido anche per leggi civili in generale, a meno che queste non contengano espressa previsione.
Interpretazione e applicazione del diritto
Art. 2043: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Le norme sono formulate in maniera generale e astratta in modo tale da descrivere un certo modello di fatto che può tradursi in diverse situazioni concrete fattispecie = modello di fatto cui la norma fa conseguire certi effetti (modulo se...allora).
Applicazione di una norma giuridica: applicare la norma ad un fatto concreto, chiedendosi se il fatto realizza la fattispecie e quindi comporta la conseguenza enunciata. Le leggi possono essere applicate da tutti (es. risarcire spontaneamente la persona danneggiata), ma quando questo non avviene e le due parti discutono le leggi sono applicate dal giudice, deputato a decidere se applicare la norma generale al fatto concreto.
Esistono vari gradi di giudizio i giudizi sono impugnabili, ovvero possono essere rivisti dai diversi gradi di giudizio (tanti tribunali, meno corti d'appello, una corte di cassazione):
- Tribunale
- Corte d'appello
- Corte di cassazione
Interpretazione: ogni norma presuppone un'interpretazione, il significato delle disposizioni non è sempre immediatamente evidente per applicare una norma occorre capirla, quindi interpretarla. Il giudice interpreta e poi applica; ma le interpretazioni possono essere discutibili, perciò esistono i diversi gradi di giudizio. La Corte di Cassazione si occupa del diritto più che del fatto, ci si rivolge ad essa per un'errata interpretazione del diritto operata dal giudice.
Criteri dell'interpretazione
Innanzitutto si distinguono:
- Criteri teorici dell'interpretazione, suggeriti dai giuristi
- Criteri normativi per l'interpretazione, indicati dal legislatore
Tra i criteri normativi enunciati all'art. 12 Preleggi:
- Interpretazione letterale: dare significato alle parole in relazione al contesto
- Interpretazione logica/teleologica: dare significato alle parole in relazione alla ratio della norma e all'intenzione del legislatore
Per estensione:
- Interpretazione estensiva
- Interpretazione restrittiva
Per provenienza:
- Interpretazione giudiziale: svolta da giudici, contribuisce a formazione diritto vivente
- Interpretazione dottrinale: solo proposta di interpretazione
- Interpretazione autentica: prescritta dal legislatore
In relazione agli istituti o all'ordinamento intero:
- Interpretazione relativa ai caratteri propri degli istituti
- Interpretazione sistematica
- Dare significato alla norma in relazione all'ordinamento giuridico
- Analogia legis
- Analogia iuris
I tre cardini del diritto sono:
- Legge: diritto in vigore
- Giurisprudenza: insieme delle leggi e delle sentenze dei giudici; per alcuni anch'essa è una fonte del diritto poiché non si limita ad applicare la legge, ma la riempie di significato nel momento in cui interpreta; è perciò molto importante la giurisprudenza della Corte di Cassazione che darà l'interpretazione definitiva; il diritto cambia non solo perché cambiano le leggi, ma anche perché cambiano le interpretazioni (cfr. art. 2043)
- Dottrina: interpretazione delle leggi operata dai giuristi; anch'essa è importante perché sui punti su cui la giurisprudenza è dubbia o povera è interessante guardare alle opinioni; inoltre, a volte l'osservazione di queste opinioni porta magari a qualche sentenza della giurisprudenza, che poi magari arriva a cambiare interpretazione
Analogia: vd. art. 12, comma 2: il giurista, di fronte a un caso che non è previsto da una norma di legge, può trasporre al caso una norma che preveda un caso simile purché vi sia sufficiente analogia. [Nel diritto penale invece c'è divieto di analogia]. Se questo non basta, allora si seguono i principi generali dell'ordinamento giuridico, perché il giudice deve per forza dare una risposta.
Nel diritto privato il giurista fa spesso ricorso alle clausole generali: es. art. 1337 le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede; il legislatore ha delegato alla giurisprudenza di capire cosa si intenda per 'buona fede'. Spetta quindi alla giurisprudenza 'declinare' in norme concrete questo principio, definito clausola generale. All'applicazione delle clausole generali concorrono gli usi, che aiutano a giudicare i comportamenti.
La Costituzione regola molti aspetti del diritto privato, ma secondo molti essa dovrebbe anche guidare l'interpretazione della legge ordinaria, e anche essere fonte dei principi generali. Questo in molti casi è stato sfruttato dalla giurisprudenza per interpretare più liberamente.
Manifestazioni dell'autonomia privata
Autonomia privata: principio cardine del diritto privato; significa possibilità per i singoli di regolare i propri interessi e i rapporti con gli altri singoli autonomamente; essa si estrinseca nell'ambito patrimoniale con il contratto; altre manifestazioni sono il matrimonio, il testamento, accettazione dei trattamenti medici, ecc.
Questi atti dell'autonomia privata sono chiamati negozi giuridici, atti rivolti a produrre effetti che l'ordinamento riconosce e garantisce. I negozi giuridici fanno parte degli atti comportamenti umani rilevanti per volontà o imputabilità. A loro volta gli atti fanno parte dei fatti. Spesso i negozi giuridici sono dichiarazioni di volontà volte a produrre certi effetti (es. vuoi prendere in moglie? Sì dichiarazione di volontà). Ma alcuni negozi sono semplici comportamenti (es. derelizione, abbandono di un bene mobile, non c'è nessuna dichiarazione).
Il diritto nei negozi giuridici
Quale ruolo svolge il diritto rispetto ai negozi giuridici?
Ne recepisce la volontà e ne garantisce gli effetti giuridici e stabilisce all'interno del negozio giuridico stesso gli effetti; ma oltre a questo:
- Prima funzione: consentire alle parti di auto-vincolarsi, cfr. art. 1372 il contratto ha forza di legge tra le parti; perché il diritto ha bisogno di consentire l'auto-vincolo delle parti? Proprio per garantire l'autonomia privata e creare l'affidamento (una parte fa una dichiarazione e è obbligata a rispettarla, perciò l'altra parte può fare affidamento sulla prima), tranne che in alcuni casi es. testamento, che può tranquillamente essere revocato. Volontà dichiarazione affidamento. Affinché le dichiarazioni possano produrre affidamento, in alcuni casi si deve far prevalere la dichiarazione sulla volontà di forme. Es. io VOGLIO offrire 560.000 a uno per aprire un'azienda, ma mi sbaglio e DICHIARO di volerne offrire 650.000 contrasto tra volontà e dichiarazione nel nostro diritto prevale la dichiarazione, da cui sono vincolato.
- Seconda funzione: colmare le lacune dei negozi giuridici, in cui spesso sono regolati solo alcuni degli aspetti, senza prevedere tutte le ipotesi e i dettagli. Il diritto prevede quindi una serie di norme per riempire le lacune dei contratti, cfr. art. 1510 la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita...in mancanza di patto contrario ci rimanda alla distinzione tra:
- Regole imperative: si impongono e le parti non possono modificarle (inderogabili)
- Regole dispositive o suppletive: intervengono solo se le parti non hanno disposto diversamente, es. se manca il testamento si applicano le norme sulla successione legittima; talvolta anche gli usi vengono chiamati in causa come regole suppletive per completare la volontà delle parti
- Terza funzione: limitare l'autonomia dei privati tramite le regole imperative, cui le parti non possono derogare; es. nel testamento vige la norma sulla successione necessaria, oppure annullare eventuali clausole di un contratto (cfr. art. 1681 sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore) per proteggere terzi
Manifestazioni di responsabilità
Responsabilità: principio cardine del diritto privato; se si attribuisce a qualcuno la responsabilità di un comportamento, le conseguenze colpiscono solo lui es. obbligo di risarcire il danno. Quindi da un lato ci sono atti che soddisfano l'autonomia privata e in cui il diritto mette in pratica la mia volontà, dall'altro ci sono atti illeciti di cui il diritto ci attribuisce la responsabilità. Autonomia in contrasto con responsabilità. Cfr. art. 476 relativo all'accettazione tacita di eredità, che si verifica quando l'erede manifesta la propria volontà con un atto (esercizio di autonomia attraverso un comportamento) oppure compie un atto che può compiere solo in quanto erede ma senza volontà, eppure il diritto gli attribuisce le conseguenze di quel comportamento (manifestazione di responsabilità).
Cfr. art. 2043, l'esempio più calzante, che parla di responsabilità civile, che si divide in:
- Contrattuale: mi impegno a fare qualcosa e poi non lo adempio (contratto è manifestazione di autonomia, ma il non rispettarlo mi fa attribuire una responsabilità)
- Extracontrattuale: nell'art. 2043 non è che non rispetti un patto, ma violi il dovere generale di non arrecare danno agli altri (dovere generale di neminem laedere)
Nell'art. 2043 si presenta un rapporto di causalità: causa (rappresentata da un atto) danno.
Nel parlare di dolo o colpa (elemento soggettivo) significa che si è verificato un comportamento imputabile ad un uomo, e quindi a quest'uomo si attribuisce la responsabilità soggettiva.
Compare infine il concetto di ingiustizia (danno ingiusto), indispensabile perché non è che se io apro un negozio e sottraggo clientela a un altro, allora devo risarcirlo non basta un comportamento che cagioni un danno ad altro, deve anche essere ingiusto. Il diritto mi considera responsabile se vado a ledere un interesse giuridicamente protetto di qualcun altro.
Abbiamo detto che la responsabilità necessita di un elemento soggettivo (dolo o colpa), ma ci sono delle eccezioni in cui si verifica una responsabilità oggettiva: si verifica un fatto, e sulla base di criteri oggettivi viene imputato a prescindere della dolosità o colposità del comportamento (art. 2052).
Diritti soggettivi
Il diritto configura in capo alle persone il diritto soggettivo: pretesa tutelata dal diritto oggettivo, ovvero l'insieme delle norme giuridiche (es. ho un diritto a qualcosa, cui fa da contraltare l'obbligo di qualcun altro a garantire il mio diritto).
Il diritto soggettivo si distingue in:
- Relativo: diritto verso una o più persone indeterminate (diritto mio, obbligo suo)
- Assoluto: diritto erga omnes, che vale verso tutti (diritto mio, dovere di tutti) es. diritto alla proprietà (ho diritto alla pretesa che tutti rispettino la mia proprietà) o all'integrità fisica
- Patrimoniale
- Non patrimoniale
Diritti patrimoniali e non patrimoniali
| Diritti patrimoniali | Diritti non patrimoniali |
|---|---|
| Diritto di crediti/obbligazioni, il cui oggetto è una prestazione | Diritti relativi |
| Nessun nome particolare (creditore/debitore) | Diritti reali (o personali) diritti della persona |
Diritti reali
Diritti assoluti patrimoniali; sono diritti sulle cose rivolti a persone. Ma ci sono anche contratti che non costituiscono un diritto reale ma riguardano delle cose, es. se presto una casa a qualcuno, lui ha un diritto verso di me, il diritto di entrare in casa questo è un diritto di credito che permette di lasciar godere una cosa, infatti è evidente che è relativo perché non riguarda tutti ma solo uno; se invece riguardasse tutti si potrebbe parlare di diritto reale. Si pensi al comodato (prestito gratuito), che a sua volta non è un diritto reale perché non è su una cosa (posso vendere la casa), ma verso di me (se la vendo il nuovo proprietario può benissimo cacciarlo perché non ha diritti verso il terzo. Un altro esempio è la locazione, che però è una via di mezzo tra diritto relativo e diritto reale.
I diritti reali sono un numero chiuso (i diritti reali sono in numero chiuso devono essere cose ben definite dall'ordinamento giuridico, perché riguardano tutti, mentre in un contratto dove ci sono solo due parti si può stabilire qualsiasi patto perché ci sono solo due parti che devono capirsi) e sono previsti dalla legge; il contratto non può inventarne altri perché sono universali, opponibili a tutti. Alcuni esempi:
- Proprietà che una persona ha su una cosa, su cui il proprietario può fare tutto ciò che non è vietato e può pretendere dagli altri che si astengano da qualunque interferenza sulla cosa salvo che dia il consenso
- Servitù (es. servitù di passaggio per il vicino: il vicino ha diritto di servitù)
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