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E

ffetti della risoluzione (art. 1458): la risoluzione ha:

- Effetti retroattivi…: annulla tutti gli effetti del contratto, tranne nel caso di contratti a

esecuzione continuata o periodica es. locazione, in cui la prestazione di una delle parti

viene incontro a un’esigenza continuativa dell’altra parte: per il tempo di svolgimento del

contratto ha senso che gli effetti rimangano, non è che mi riprendo i soldi che ti ho pagato

per l’affitto)

- …tra le parti (non pregiudica terzi e non annulla i loro diritti, cfr. annullamento).

Cause della risoluzione

1. Per inadempimento

2. Per impossibilità sopravvenuta

3. Per eccessiva onerosità sopravvenuta

INADEMPIMENTO

Esistono due tipi di risoluzione del contratto inadempiuto:

• Risoluzione giudiziale: vado davanti al giudice a richiedere la risoluzione, ma così mi

metto in condizione di rischio, perché il giudice può ritenerlo inadempimento minimo 14

• Risoluzione di diritto: il contratto si risolve senza l’intervento del giudice per evitare

l’applicazione dell’art. 1455; si può fare con vari metodi:

o Clausola risolutiva espressa (art. 1456): si può convenire espressamente che il

contratto si risolva nel caso in cui un’obbligazione non sia adempiuta secondo le

modalità previste, togliendo quindi al giudice il compito di giudicare la gravità

dell’inadempimento la risoluzione si verifica di diritto quando la parte si avvale

della clausola risolutiva; ovviamente non si può scrivere generalmente che qualsiasi

inadempimento è grave, bisogna specificare per non andare contro art. 1455.

o Termine essenziale per una delle parti (art. 1457): se il termine fissato per una

prestazione è essenziale per una delle due parti (es. vestito da sposa) come

espresso nel contratto (cfr. clausola) o come risulta dalle circostanze, in caso di

inadempimento il contratto è risolto.

Situazione inversa rispetto a clausola: a differenza della clausola risolutiva, che vale

solo se espressamente richiesto, il termine essenziale vale automaticamente, anzi,

se tu vuoi comunque l’adempimento devi richiederlo entro tre giorni.

o Diffida ad adempiere (art. 1454): di fronte all’inadempimento dell’altra parte, si può

intimare per iscritto un termine ulteriore per adempiere, non rispettato il quale il

contratto verrà considerato automaticamente risolto

Tuttavia, si può dover andare dal giudice anche nel caso in cui si sia cercata la risoluzione

di diritto nel caso in cui nascano controversie (es. contestazione dell’essenzialità del

termine).

Ma dopo che è nata la controversia e si è andati in giudizio perché non è stata rispettata

una certa data, la sentenza può arrivare molto tempo dopo; tuttavia, il contratto si

considererà risolto in quella data, non nella data della sentenza, perché il giudice sta

solamente accertando la risoluzione; nel caso di risoluzione giudiziale, il giudice sta proprio

risolvendo il contratto.

Riscontriamo quindi differenza tra:

o Sentenza costitutiva: è la sentenza del giudice a produrre gli effetti giuridici, quindi

non ha effetti retroattivi (effetti ex nunc)

o Sentenza dichiarativa: la sentenza del giudice accerta la fattispecie che ha

prodotto quegli effetti, quindi ha effetti retroattivi (effetti ex tunc)

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Il contratto si risolve quando la prestazioni di una delle due parti diventa impossibile; vari casi:

• Impossibilità imputabile al debitore: corrisponde all’inadempimento

• Impossibilità non imputabile al debitore (art. 1256)

Se il contratto produce una sola obbligazione, diventa un nulla di fatto.

Se il contratto produce più obbligazioni, in caso di aver già ottenuto parte delle prestazioni bisogna

restituirle e non si può chiedere alcun risarcimento (art. 1463).

Tuttavia nulla esclude che la parte chieda risarcimento a terzi che abbiano causato l’impossibilità.

• Impossibilità del creditore a ricevere la prestazione: il creditore deve comunque

risarcire la mancata prestazione dell’altro

• Impossibilità parziale (art. 1464): l’altra parte ha diritto a corrispondente riduzione della

rispettiva prestazione o può anche recedere dal contratto

• Impossibilità nel caso di contratto con effetti traslativi (art. 1465): quando il contratto

prevede trasferimento di diritti reali, questi vengono trasferiti per effetto del contratto stesso

principio consensualistico regola del res perit domino, per cui il danno è a carico del

padrone del bene trasferito (nel caso del trasferimento di un bene, questa regola vale solo

nel caso in cui all’impossibilità sia preceduta l’individuazione)

Bisogna poi distinguere due casi:

o Responsabilità (imputabile): es. se tratto male cavallo che poi vendo risarcisco

o Rischio (non imputabile): es. se compro cavallo e muore subito lo pago comunque

per la regola del res perit domino 15

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

Art. 1467ss. L’eccessiva onerosità si verifica quando una prestazione si rivela troppo onerosa

rispetto all’altra (ad es. in contratto di compravendita, se io ti vendo dei macchinari a un certo

prezzo e prima della vendita il loro prezzo aumenta esponenzialmente, le prestazioni diventano

sproporzionate).

Tuttavia in linea generale il diritto non si interessa della sproporzione, a meno che non si realizzi in

seguito a eventi straordinari o imprevedibili che altera l’equilibrio originario tra le due prestazioni

(se gli eventi non sono imprevedibili, i contraenti potevano prevederlo nel contratto) non si può

dare la risoluzione se l’avvenimento avviene nella normale alea del contratto.

Si è discusso dei casi di inflazione: come si agisce se la moneta perde di valore? Ci sono stati casi

nella storia in cui moneta ha perso 30-40% di valore, quindi lo squilibrio era altissimo. La

giurisprudenza ha ragionato così: generalmente l’inflazione è un caso ordinario e prevedibile, solo

in caso di inflazione straordinariamente e imprevedibilmente alta è prevista la risoluzione. A volte

per ovviare a questo rischio era usata la clausola oro (pagare quantità in euro corrispondente a

quantità di oro comprabile con quella somma in quel dato momento) o la clausola di rivalutazione

secondo indici ISTAT.

Questi effetti si applicano solo se il contratto è ancora in corso, quindi nel caso di contratti a

prestazione continuata e periodica ovvero a esecuzione differita (lontana nel tempo); se il

contratto è stato interamente eseguito, l’art. 1467 non trova applicazione (altrimenti andremmo

continuamente a discutere su contratti già conclusi).

La parte cui è richiesta la risoluzione può evitarla modificando la prestazione in modo più equo.

Tuttavia, per i contratti in cui è più facile immaginare l’eccessiva onerosità sopravvenuta, il

legislatore prevede regole specifiche (come spesso accade per i contratti tipici, nei quali il

legislatore specifica regole generali già enunciate); es. per il contratto di appalto (art. 1665) all’art.

1664 è previsto che, nel caso di variazione superiore al 10% rispetto al prezzo convenuto, possa

essere richiesta una revisione, ovvero un adeguamento del prezzo.

Contratti tipici da studiare: vendita, appalto, mandato, locazione, donazione

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

Art. 1173: campo delle obbligazioni, che derivano da due principali fonti: contratto e fatto illecito.

La responsabilità civile si divide in:

- Contrattuale: deriva dall’inadempimento di una obbligazione (vd. art. 1218)

- Extracontrattuale: deriva dal compimento di un fatto illecito (vd. art. 2043)

Confrontiamo le due norme, guidate da due logiche diverse, che prevedono l’attribuzione a due

persone diverse dell’onere di prova:

- Colui che non ha adempiuto il contratto è tenuto a risarcire il danno a meno che non provi

che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile il danneggiante deve dare la

prova della sua non colpevolezza

- Colui che ha subito il danno è tenuto a dar prova del fatto illecito per ottenere il

risarcimento il danneggiato deve dare la prova della colpevolezza dell’altro

Es. caso del trasporto di cortesia: io ti prometto un passaggio e poi faccio un incidente e ti faccio

male. Secondo alcuni c’è tacito contratto, quindi il conducente deve dimostrare che non è colpa

sua; secondo altri non c’era contratto, il passaggio era solo a titolo di cortesia, quindi è il

passeggero a dover dimostrare la colpevolezza del conducente.

Il codice prevede per la responsabilità extracontrattuale alcune norme di quella contrattuale

richiamo legislativo dell’art. 2056 agli articoli 1223, 1226, 1227 (ma non al 1225 perché c’è una

differenza di disciplina: per fatto illecito rispondo anche in caso di danno imprevedibile).

Art. 2043 chiama in causa alcuni concetti:

• Fatto doloso o colposo: colpa o dolo

• Cagiona: nesso di causalità

• Danno

• Ingiusto: ingiustizia 16

Nesso di causalità

Si applica art. 1043 se si rivela nesso di causalità tra azione (fatto doloso o colposo) e danno.

Il diritto si regge sul principio della condicio sine qua non = condizionalità necessaria: un fatto

x è causa di un fatto y quando senza x non si sarebbe verificato y; questo concetto riguarda anche

il campo del penale: la fattispecie di fatto illecito è la stessa, ciò che cambia è la conseguenza

nel civile c’è il risarcimento, nel penale un altro tipo di pena; tuttavia finché siamo nel diritto civile,

purché si sia in grado di risarcire, si può commettere qualunque fatto illecito (in realtà non è

proprio così, questo non riguarda i fatti dolosi); sono invece le sanzioni di diritto amministrativo e

soprattutto penale a far veramente desistere dal compiere azioni illecite.

La definizione della condizione necessaria non deve essere applicata né troppo ampiamente né

troppo poco ampiamente; infatti ci sono casi in cui è difficilissimo provare la causalità necessaria:

supponiamo che lo 0,1% delle persone che lavorano in un posto sia malato e che il 3% delle

persone esposte a una certa sostanza contraggano quella malattia in questo caso si può

chiedere al datore di lavoro il risarcimento, ma è difficile provare la condizione necessaria.

Ci sono norme per specificare la condicio sine qua non:

• art. 1223, in cui si legge che quello che conta sono le conseguenze immediate e dirette

• art. 41 c.p.: le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da

sole sufficienti a d

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.