Diritto privato
Costituzione
Entra in vigore il 1 gennaio del 1948, è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. È suddivisa in due parti: diritti e doveri dei cittadini; l'ordinamento dello Stato. La riforma di leggi costituzionali può avvenire con leggi che abrogano articoli o modificano il testo delle leggi precedenti oppure attraverso quelle che sono le leggi speciali. Dal 1942 ad oggi numerosi sono stati gli interventi di modifica.
Fatto e atto giuridico
Il fatto giuridico è un evento che produce delle conseguenze giuridiche come l'acquisto, la perdita o la modifica di un diritto soggettivo. La situazione tipo o i fatti che producono gli effetti giuridici della norma si definiscono fattispecie e possono essere di due tipi: semplice se il singolo fatto fa scattare l'effetto giuridico; complessa se invece servono più fatti. Il fatto giuridico comprende l'atto giuridico e il fatto giuridico in senso stretto la cui differenza è data solo dalla volontà dell'uomo: il fatto giuridico produce effetti indipendentemente dalla volontà dell'uomo cosa che non vale invece per l'atto giuridico.
L'atto giuridico si classifica in: negoziale che è collegato alla volontà dell'uomo; non negoziale che pur essendo collegato all'uomo prescinde dalla sua volontà come ad esempio le comunicazioni o le dichiarazioni di scienza; dovuto che consiste nell'adempimento di un obbligo giuridico. Per quanto riguarda gli effetti gli atti o i fatti possono essere: costitutivi, modificativi, estintivi, impeditivi. Gli atti giuridici inoltre si distinguono in atti leciti o illeciti i quali possono essere illeciti penali se violano la norma penale e illeciti civili se invece violano la norma civile. Secondo la volontà dell'uomo abbiamo 3 tipi di atti: semplici se serve la volontà di un solo soggetto; composto se serve la volontà di più soggetti; complesso se più volontà si uniscono in una comune volontà. Infine gli atti possono essere a formazione istantanea oppure successiva.
Diritto soggettivo e interesse legittimo
Il diritto si distingue in diritto soggettivo cioè il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse protetto da quello che è l'ordinamento giuridico; ed interesse legittimo cioè una situazione giuridica soggettiva attiva tutelata da una norma volta a proteggere un interesse pubblico o generale. La tutela degli interessi legittimi spetta al diritto pubblico mentre quella dei diritti soggettivi spetta al diritto privato. È per questo che si distingue la giurisdizione ordinaria che risolve le controversie tra privati e la giurisdizione amministrativa che risolve le controversie tra privati e pubblica amministrazione. I diritti soggettivi possono essere assoluti quando attribuiscono al titolare un potere nei confronti di tutti oppure relativi quando invece attribuiscono al titolare un potere nei confronti di determinate persone.
La norma giuridica
Può essere generale quando è rivolta ad una generalità di destinatari oppure può essere astratta quando prevede un'ipotesi astratta ed è valida per una serie infinita di casi concreti. Se violata prevede sanzioni che possono essere penali o civili. Le civili si dividono in risarcitorie, invalidatorie ed esecutive in forma specifica. Le norme si possono classificare in norme derogabili quando l'ordinamento dispone l'applicazione se le parti non dispongono diversamente; inderogabili oppure suppletive quando integrano la volontà negoziale mancante o incompleta.
Le fonti del diritto
Si distinguono in fonti di cognizione che sono gli strumenti utilizzati per conoscere la norma giuridica ovvero mezzi materiali o documenti attraverso i quali conosciamo il diritto; fonti di produzione che sono organi legislativi che concorrono alla formazione dell'ordinamento giuridico. Le fonti del diritto sono ordinate secondo il principio della gerarchia delle norme che vede al primo posto la legge, al secondo i regolamenti, al terzo le norme corporative e all'ultimo gli usi e le consuetudini. I regolamenti sono le norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo che le emanano per competenza propria o a loro attribuita dalla costituzione o dalla legge. Gli usi e le consuetudini sono norme non scritte che consistono nella ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico. La consuetudine è composta da un elemento oggettivo o materiale ed un elemento soggettivo o psicologico inoltre si distingue in: consuetudo contra legem; consuetudo secundum legem (richiamata dalla legge stessa); consuetudo praeter legem (oltre la legge). Esistono varie interpretazioni delle legge ovvero: letterale, funzionale, autentica, restrittiva, estensiva, sistematica ed evolutiva. La giurisprudenza non è una fonte formale del diritto tuttavia se ne ricorda l'importanza pratica in quella che è la distinzione tra i paesi di Common Law e quelli di Civil Law.
Abrogazione, prescrizione e decadenza
Una legge può essere abrogata ovvero perdere l'efficacia vincolante ed sono 5 i modi per farlo: abrogazione espressa (richiamata da una legge successiva); abrogazione tacita (una legge ridisciplina una materia precedente); referendum popolare; dichiarazione di incostituzionalità della corte costituzionale o contrasto con norme comunitarie. Ogni diritto soggettivo si estingue per prescrizione quando il titolare del diritto non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione può essere di due tipi: estintiva quando c'è inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio; presuntiva quando è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligo. Inoltre la prescrizione può essere sospesa per rapporto tra le parti o per la condizione del titolare ed può essere interrotta per atto del titolare o per effetto del riconoscimento del diritto. I diritti si estinguono per prescrizione in 20 anni a parte alcuni che si prescrivono in 5 come ad esempio il diritto di risarcimento del danno derivante da fatto illecito. La decadenza invece è sempre una perdita del diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito dalla legge però questo termine è molto più breve rispetto a quello della prescrizione.
La prova dei fatti giuridici
I mezzi di prova sono: prova documentale, scritture contabili, prova testimoniale, presunzioni, confessione ed il giuramento. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto e possono essere: legali se esiste una prova oppure semplici se sono date dal solo ragionamento del giudice. La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti che può essere favorevole o sfavorevole all'altra parte. Può essere giudiziale se resa in giudizio o stragiudiziale se fatta al di fuori del processo. Il giuramento è la dichiarazione solenne della veridicità di un fatto e può essere decisorio oppure suppletorio.
La pubblicità
Il sistema di pubblicità dei fatti giuridici attraverso i suoi strumenti rende pubblico e quindi riconoscibile a terzi atti o fatti. Gli strumenti sono: i registri dello stato civile, il registro delle imprese, i registri immobiliari, il pubblico registro automobilistico, il registro navale e il registro degli aeromobili. La pubblicità può essere: notizia che ha lo scopo di rendere nota a terzi una vicenda; costitutiva che ha lo scopo di rendere nota a terzi una vicenda ma costituisce anche un elemento integrante di una fattispecie; dichiarativa che determina la possibilità di opporre un determinato atto nei confronti di terzi. La trascrizione è una forma specifica di pubblicità per le vicende che riguardano diritti reali immobiliari ed è quindi una pubblicità dichiarativa. La trascrizione può riguardare anche gli acquisti per mortis causa e serve specialmente per soddisfare il principio di continuità delle trascrizioni.
La persona fisica
La persona fisica si distingue dalla persona giuridica in quanto considerata come l'uomo a cui l'ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto. Alla persona fisica si collegano la capacità giuridica e la capacità di agire. La capacità giuridica si acquista con la nascita anche se la legge prevede dei diritti anche per la figura del concepito, diritti che sono sempre condizionati con l'evento della nascita. La capacità di agire invece si acquista con la maggiore età; per emancipazione per matrimonio tra minori; con il riconoscimento del figlio naturale da chi ha compiuto 16 anni; con l'esercizio di un'impresa; con il diritto d'autore; con l'adozione; per milizia o per lavoro. Domicilio, residenza e dimora sono concetti che collegano la persona fisica al territorio. La dimora è il luogo dove vive la persona; la residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale ed è unica; il domicilio è il luogo dove la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari. Collegato alla persona fisica c'è anche lo status familiare ovvero parentela (i parenti possono essere in linea retta ovvero padre figlio e nipote oppure in linea collaterale ovvero fratello cugino e nipote di zio), affinità (vincolo che unisce il coniuge e i parenti dell'altro coniuge) e coniugo (rapporto che lega i coniugi). Anche la cittadinanza è legata alla persona fisica. Essa si acquista per nascita (jus sanguinis), per matrimonio (dopo tre anni dalla data del matrimonio stesso) infine per concessione tramite un decreto del presidente della repubblica ed su proposta del ministro dell'interno. La capacità giuridica di una persona viene persa con la morte ma anche in caso di scomparsa, assenza o morte presunta.
Inoltre una persona fisica può essere considerata incapace ovvero non in grado di curare i propri interessi e quindi senza capacità di agire. Esistono due tipi di incapacità: naturale oppure legale ed a seconda del grado di intensità può essere assoluta o relativa. L'incapacità assoluta è data dall'interdizione giudiziale; minore età; ed interdizione legale mentre quella relativa è data dalla inabilitazione per il maggiorenne e dalla emancipazione per il minore. Gli eventi ufficiali di una persona fisica sono annotati in appositi registri detti i registri dello stato civile che sono: il registro delle nascite, il registro della cittadinanza, il registro dei matrimoni e il registro delle morti. Essi sono tenuti in Comune a cura del Sindaco.
I diritti della personalità
Sono diritti soggettivi assoluti e proteggono l'uomo come individuo e come membro della società civile. Essi sono il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'identità personale, all'immagine, al ritratto, alla reputazione, all'onore, alla riservatezza e al segreto. I diritti della personalità sono diritti: assoluti (possono essere esercitati nei confronti di tutti), inviolabili, indisponibili (il titolare non ne può disporre salvo casi di donazione di organi), intrasmissibili, inalienabili (il titolare non ne può disporre verso un corrispettivo), imprescrittibili (non si perdono per non uso).
La persona giuridica
La persona giuridica viene indicata come aggregazione di uomini o beni di attività e interessi che si organizzano in enti di cui esistono due tipi: enti pubblici ed enti privati. Alcuni enti hanno piena capacità giuridica e si dice che essi hanno autonomia patrimoniale perfetta altri invece non hanno personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale imperfetta. Anche la persona giuridica gode di capacità giuridica e di agire. Ci sono due teorie elaborate sulla persona giuridica: la teoria della finzione secondo cui la persona giuridica è una finzione giuridica ovvero un soggetto creato dal diritto per attribuirgli una pluralità di rapporti giuridici; e la teoria organica secondo cui le persone giuridiche sono veri e propri organismi sociali dotati di volontà ed interessi propri. Come gli enti anche le persone giuridiche possono essere classificate in pubbliche o private.
Per quanto riguarda gli enti privati acquistano personalità giuridica con l'iscrizione ne registro delle persone giuridiche godendo così di autonomia patrimoniale perfetta e sono: le associazioni, le fondazioni, le società di capitali. Sono enti senza personalità giuridica invece le associazioni non riconosciute, i comitati e le società di persone. Le associazioni sono costituite da un'organizzazione di persone che non perseguono scopo di lucro; si costituiscono con atto pubblico redatto da un notaio e sono regolate dallo statuto ovvero un insieme di norme che regolano la vita associativa. Gli organi principali di un'associazione sono l'assemblea deliberante, gli amministratori ed infine gli associati. L'estinzione di un'associazione può avvenire per le cause previste dallo statuto, perché lo scopo non è stato raggiunto o è diventato impossibile, quanto non ci sono più associati oppure per delibera di scioglimento votata da ¾ degli associati. Tipi particolari di associazioni riconosciute e non sono le associazioni onlus e le associazioni di promozione sociale.
La fondazione è costituita da un patrimonio per uno scopo non di lucro; è un negozio giuridico unilaterale formalizzato con atto pubblico e caratteristica dell'atto di costituzione è la revocabilità da parte del fondatore. Ha uno statuto che può contenere norme per la trasformazione della fondazione e deve contenere i criteri e le modalità di erogazione delle vendite. L'associazione non riconosciuta nasce attraverso l'atto costitutivo ed ha uno statuto però è priva di personalità giuridica anche se essa ha un proprio patrimonio, una propria capacità sostanziale e una propria capacità processuale. I comitati invece sono organizzazioni di persone che perseguono uno scopo altruistico mediante la raccolta di fondi ovvero la beneficenza. Gli organizzatori e i gestori del comitato rispondono per la conservazione dei fondi raccolti e per la loro destinazione nonché per le obbligazioni assunte con terzi.
Le società invece hanno un centro dell'attività economica che è rappresentato dall'impresa, sono esercitate dall'imprenditore e possono essere o di capitali (spa, srl, sapa) o di persone (ss, sas, snc).
Il negozio giuridico
È una manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici e può essere unilaterale (una sola manifestazione di volontà), bilaterale o plurilaterale. La volontà dei contraenti deve essere fatta tramite una dichiarazione che può essere recettizia quando è rivolta ad un determinato soggetto oppure non recettizia quando è rivolta a soggetti indeterminati. I negozi giuridici possono essere in inter vivos come la compravendita oppure mortis causa come il testamento. Possono essere patrimoniali se producono immediatamente effetti sul patrimonio del soggetto e si distinguono in di disposizione (comportano diminuzione patrimoniale) o di attribuzione (comportano vantaggio patrimoniale); mentre i negozi non patrimoniali sono quelli in cui i rapporti giuridici non sono economicamente valutabili. Inoltre possono essere abdicativi, traslativi, di accertamento, a titolo gratuito o oneroso i quali si distinguono in commutativi se il vantaggio e il sacrificio patrimoniale sono certi oppure aleatori se il vantaggio e il sacrificio patrimoniale sono dati dalla sorte. Gli elementi del negozio si dividono in due categorie: essenziali se determinano il sorgere del negozio e la mancanza di uno di questi rende nullo il negozio (volontà, oggetto, causa e forma) oppure accidentali se non sono necessari al sorgere del negozio (condizione, termine e modo). La manifestazione della volontà può essere espressa o tacita inoltre possono verificarsi degli errori nelle manifestazioni di volontà che sono date da discordanze tra il pensato e il detto. Per quanto riguarda la forma ne esistono due tipi ovvero quella ad substantiam che rappresenta un elemento essenziale del contratto e quella ad probationem cioè l'approvazione del contratto. Per quanto riguarda gli elementi accidentali la condizione è un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il realizzarsi del negozio e può essere sospensiva se gli effetti si verificheranno al momento della condizione oppure risolutiva se gli effetti si verificano subito e cessano al momento della condizione. Il termine invece è un avvenimento futuro e certo mentre il modo è il peso che si oppone ad una liberalità allo scopo di limitarla. L'atto si dice valido se è idoneo a produrre gli effetti giuridici mentre se non lo è si dice invalido. Il negozio può essere anche efficace se produce gli effetti tipici della legge o inefficace se non produce gli effetti tipici. Il negozio può essere anche inesistente e ciò un negozio che non produce effetti in quanto non esiste e negozio nullo che esiste ma l'ordinamento vuole considerarlo non esistito. Tra nullità e annullabilità c'è differenza perché la nullità è una sanzione che è comminata quando manca uno degli elementi essenziali del negozio oppure quando vi è una violazione della norma; mentre l'annulabilità è comminata quando vi è la violazione della norma che protegge un interesse particolare di un soggetto oppure quando la volontà negoziale è viziata da errore, violenza o dolo. L'errore può essere di vizio se incide sulla formazione della verità oppure ostantivo se c'è divergenza tra quello voluto e quello dichiarato e sono entrambi causa di annullabilità se sono essenziali e riconoscibili da terzi. A questa categoria appartiene anche l'errore di diritto che consiste nell'ignoranza o nella falsa conoscenza di una norma. La violenza può essere invece fisica, morale o psichica mentre il dolo consiste in artifici o raggiri fatti per alterare la volontà negoziale.
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