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Estratto del documento

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si basa sul possesso della cosa continuata nel

tempo. Per i beni immobili si ottiene con il possesso continuato per 20 anni mentre per quelli immobili con il possesso

continuato in buona fede per 10 anni e in mala fede per 20 anni.

Le obbligazioni

È un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti dalla necessità di tenere un certo comportamento secondo

quello che è il nostro ordinamento giuridico. L’obbligazione è formata da tre elementi: il soggetto attivo (creditore), il

soggetto passivo (debitore) e l’oggetto (prestazione). Il diritto delle obbligazioni si basa sul principio della fonte

legittima di obbligazione è cioè un soggetto non può essere tenuto ad un comportamento se non in base ad una fonte

legittima di obbligazione. La coercibilità è carattere essenziale dell’obbligazione e cioò che il creditore può ottenere

l’adempimento di pagamento dal debitore e quest’ultimo ha il dovere giuridico di adempiere al pagamento. Le

obbligazioni naturali consistono nell’adempimento di un mero dovere morale o sociale e chi le promette non è obbligato

ad adempierle ma se lo fa spontaneamente non si può pentire e chiedere la restituzione; sono definite imperfette in

quanto manca il carattere della coercibilità. La prestazione deve avere specifiche caratteristiche ovvero: deve essere

suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse; deve essere possibile, lecita, determinata e

determinabile. Le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo correttezza cioè ciascuna delle parti deve

cooperare perchè si realizzi l’interesse dell’altra. Esistono vari tipi di obbligazioni: obbligazioni di dare o consegnare;

obbligazioni di fare che si distinguono in obbligazioni di mezzi senza garanzia di risultato o obbligazioni di risultato;

infine obbligazioni di non fare o negative.

Adempimento ed estinzione delle obbligazioni

L’adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione mentre l’inadempimento si realizza quando c’è

discordanza tra il dovuto e ciò che è effettivamento prestato. Gli elementi dell’esatto adempimento sono: la modalità di

esecuzione della prestazione (per avere un esatto adempimento non basta adempiere ma occorre adempiere bene con la

diligenza del buon padre di famiglia e occorre anche adempiere per intero in quanto il creditore può sempre rifiutare

l’adempimento parziale inoltre l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla sino alla

consegna); la persona che esegue la prestazione (per avere esatto adempimento occorre che adempia la persona

legittimata a farlo in quanto il creditore può sempre rifiutare l’adempimento del terzo); la persona che riceve la

prestazione (per avere esatto adempimento occorre che il pagamento sia fatto al creditore o a una persona da lui indicata

o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo); il luogo dell’adempimento (per avere esatto adempimento occorre

che il debitore adempia nel luogo esatto concordato dalle parti o se non è stabilito è il luogo determinato dalla natura

della prestazione ad esempio per una cosa determinata è il luogo dove si trovava oppure per una somma di denaro è il

domicilio del creditore); il tempo dell’adempimento (per avere esatto adempimento occorre adempiere nel momento

esatto ed il termine stabilito o non stabilito dalle parti può essere a favore del creditore o del debitore, a data fissa o a

tempo); il pagamento. Quest’ultimo consiste nell’adempimento dell’obbligazione dovuta e è quindi atto dovuto. Il

destinatario del pagamento è il creditore od una persona dallo stesso indicata. Può succedere che il debitore abbia più

debiti con lo stesso creditore; se non estingue l’intero debito ma ne paga solo una parte è utile stabilire quale tra i debiti

risulta estinto (la legge attribuisce al debitore il diritto di dichiarare quale debito intende estinguere). Le spese del

pagamento sono a carico del debitore il qaule ha il diritto di recevere dal creditore la quietanza dell’avvenuto

pagamento. Il creditore può accettare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta e per questo si

parla di dazione in pagamento che può essere fatta anche tramite la cessione di un credito da parte del dibitore che abbia

nei confronti di un terzo sempre con l’accettazione del creditore. Si parla invece di surrogazione quando vi è un

subingresso di un terzo nei diritti del creditore e cioè il terzo paga il debito al vecchio creditore il quale cessa il rapporto

con il debitore il quale ora dovrà adempiere al terzo. Può avvenire per volontà del creditore, per volontà del debitore o

per surrogazione legale. Il mezzo di pagamento principe è il danaro; altri mezzi sono rappresentati dai titoli di credito,

bonifico bancario, carta di credito, moneta elettronica e bancomat. I modi di estinzione possono essere classificati in

satisfatori o non satisfatori. Sono modi satisfatori: l’esatto adempimento; la compensazione che consiste nella estinzione

corrispondente di due debiti e può essere di tre tipi ovvero legale, giudiziaria e volontaria; la confusione che estingue

l’obbligazione quando debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona. Sono modi non satisfatori: la novazione

che consiste nell’assunzione di una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso in sostituzione dell’obbligazione

originaria e può essere soggettiva se a cambiare è il debitore oppure oggettiva se a cambiare è l’oggetto; la remissione

che consiste nella manifestazione di volontà del creditore di rinunciare al credito; l’impossibilità sopravvenuta che

estingue l’obbligazione quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile e l’impossibilità

può essere definitiva, temporanea o parziale.

Inadempimento delle obbligazioni e mora

Qualsiasi discordanza tra promesso ed adempiuto costituisce inadempimento. Anche il ritardo è un inadempimento del

debitore e per questo ritardo può essere costituito in mora mediante atto scritto del creditore che lo invita ad adempiere

(mora ex persona) o se la mora scatta automaticamente (mora ex re). Per quanto riguarda le obbligazione negative

l’inadempimento e la mora si costituiranno quando sarà compiuto un fatto in violazione della obbligazione di non fare.

Gli effetti della mora sono: obbligo di risarcire il danno da ritardo e risarcimento del danno che comprende il danno

emergente ed il lucro cessante. Il creditore è in mora (mora accipiendi) quando senza motivo legittimo non riceve il

pagamento offertogli nei modi previsti dalla legge o non compie quanto necessario affinche il debitore possa adempiere

l’obbligazione (la legge non prevede che basti che il debitore faccia un’offerta di adempimento ma chiede che l’offerta

sia valida. L’offerta da parte del debitore può essere: reale se l’obbligazione ha per oggetto danaro, cose mobile da

consegnare al domicilio del creditore; per intimazione se riguarda beni immobili o mobili da consegnare nel luogo

diverso dal domicilio del creditore; per intimazione di ricevere la consegna di un immobile; per intimazione di ricevere

la prestazione di un facere.

Cessione del credito, delegazione, espromissione e accollo

Con la cessione del credito, a titolo oneroso o gratuito, il creditore può trasferire il suo credito anche senza il consenso

del debitore purchè il credito non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. La cessione è

libera e non è necessario il consenso del debitore. I soggetti interessati sono: il cedente (creditore originario),

cessionario (nuovo creditore), il ceduto (debitore). Nella cessione di credito sorgono 2 problemi che rigurdano la

garanzia dell’esistenza del credito e la garanzia dell’adempimento. Per quanto riguarda il primo occorre distinguere tra

cessione a titolo oneroso nella quale il cedente è tenuto a garantire al cessionario l’esistenza del credito e cessione a

titolo gratuito nella quale il cedente non deve garantire nulla. Per quanto rigurda la garanzia della solvenza è affidata

alle parti però s queste non dispongono nulla il cedente non risponde della solvenza del debitore ed il rischio

d’insolvenza grava quindi sul cessionario. Se si sono presi accordi tra le parti in tema di garanzia si parla di cessio pro

soluto se il cedente non risponde della solvenza del debitore mentre se lo fa si parla di cessio pro solvendo. La cessione

dei crediti può avvenire anche in factoring ovvero un impresa detta factor acquista da imprese venditrici i crediti non

ancora esigibili che queste vantano nei confronti della propria clientela e si preoccupa di riscuoterli anticipando

all’impresa l’importo. La successione nel debito indica il subingresso di un nuovo debitore. La delegazione,

l’espromissione e l’accollo riguardano la successione. Nella delegazione il debitore originario (delegante) assegna un

nuovo debitore (delegato) al creditore (delegatario) ed esistono 2 tipi: la delegazione di pagamento e la delegazione a

promettere. L’espromissione è il contratto con il quale il terzo, nuovo debitore (espromittente) assume nei confronti del

creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore originario (espromesso) e può essere liberatoria quando il debitore

originario è liberato oppure comulativa se rimane obbligato assieme al nuovo debitore. L’accollo è il contratto tra il

debitore (accollato) e un terzo nuovo debitore (accollante) con il quale il terzo si impegna a pagare il debito

dell’accollato al creditore (accollatario) e può essere liberatorio, comulativo oppure semplice o intero.

Specie di obbligazioni

Si dicono pecuniarie le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro. Occore distinguere pero tra i debiti di

valuta che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro ed i debiti di valore che hanno per oggetto una

somma di denaro come misura del valore di un altro bene. I frutti che il denaro produce sono detti interessi che si

distinguono in: interessi legali che sono stabiliti dalla legge; interessi convenzionale che sono stabiliti dalle parti;

interessi moratori che pressupongono la mora; interessi corrispettivi o compensativi che sono dovuti indipendentemente

dalla mora. L’obbligazione è alternativa quando due sono le obbligazioni dedotte ed il debitore si libera eseguendo una

delle due (o l’una o l’altra). L’obbligazione alternativa può essere semplice (1 prestazione assunta dal debitore),

alternativa (2), facoltativa (l’obbligazione è 1 ma il debitore si può liberare prestando un altra cosa). In caso di una

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Publisher
A.A. 2014-2015
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simopippo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vaccà Cesare.