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APPUNTI DI LEZIONE

UTILI PER RIPETERE, MA NON UTILIZZABILI COME SOLO UNICO MATERIALE DI STUDIO 14

La legge straniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

5. LA CONOSCENZA DELLA LEGGE STRANIERA

Un’altra importante novità introdotta dalla legge di riforma riguarda la conoscenza della legge

straniera che, in base all’applicazione delle norme di conflitto, dovesse risultare applicabile.

6. LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Distinzione tra “cittadini comunitari” e extracomunitari”. Per i primi si applica l’art 17 del “Trattato

istitutivo della CE”, così come modificato dal Titolo II del Trattato di Maastricht, che ha introdotto la

“cittadinanza dell’unione”, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale, senza

sostituirla, e che è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato Membro. Ai cittadini

comunitari non solo va riconosciuto pieno diritto di circolazione e soggiorno in tutti gli Stati Membri e

il godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino nazionale, ma spettano perfino alcuni limitati

diritti politici, quali il voto nelle elezioni comunali. Sono destinatari di un trattamento di favore i

cittadini di paesi terzi, che siano però familiari di un cittadino dell’unione.

Per gli extracomunitari la disciplina è stata più volte modificata, per via della massiccia immigrazione

proveniente specie dai paesi più poveri del terzo mondo, molto spesso illegale e clandestina, e che

non sembra affatto destinata ad attenuarsi, costituendo fenomeno imponente di rilevanza mondiale.

Ai cittadini extracomunitari è comunque applicabile sì il “diritto d’asilo”; inoltre allo straniero

comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali

della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore

e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. All’extracomunitario “regolarmente

soggiornante” in Italia è altresì assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino

italiano, a meno che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico

dispongano diversamente.

La politica legislativa comunitaria si indirizza a fare dell’Europa uno spazio di “libertà, sicurezza e

giustizia”.

Attiene ai rapporti di diritto privato la condizione di reciprocità (art 16 Preleggi), ossia la previsione

per cui un determinato diritto può essere riconosciuto in capo allo straniero a condizione che nella

medesima fattispecie ad un italiano, nel paese in cui quello straniero è cittadino, quel diritto sarebbe

ugualmente riconosciuto, non essendo ivi stabilite delle discriminazioni. Il principio di reciprocità è

sopravvissuto sia alla costituzione, sia alla riforma del dir.int. priv.; ne è risultato proprio in ragione

del fatto che la Costituzione, le convenzioni internazionali e le norme comunitarie riconoscono in

modo assoluto la tutela dei diritti della persona.

L’ATTIVITA’ GIURIDICA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI

I diritti si suddividono in:

- diritti patrimoniali, che sono quelli suscettibili di valutazione economica.

- diritti non patrimoniali, che sono i diritti personali come il diritto alla vita,il diritto

all’onore ecc. Di solito i diritti non patrimoniali sono, morali, tuttavia talvolta dall’applicazione

dei diritti personali possono discendere diritti patrimoniali (es.: diritto di famiglia -> diritto agli

alimenti; diritto alla successione ecc).

In senso economico per patrimonio si intende il complesso dei beni di un soggetto. In senso

giuridico, invece, il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo

al soggetto. Nel nostro diritto il patrimonio non è considerato “ universitas iuris” (cioè come

un’unità assestante), ma è composto dai singoli elementi: beni,debiti,crediti, ecc.. In un solo

caso il patrimonio è considerato “ universitas iuris” ed è l’ipotesi del patrimonio di un defunto,

cioè l’hereditas .

­ diritto assoluto, che è quel diritto che può essere fatto valere verso chiunque, si

suole dire che può essere fatto valere “erga omnes” (nei confronti di tutto) ad es.: Diritti Reali

-> Diritti di Proprietà(primo fra tutti).

­ diritto relativo, al contrario, può essere fatto valere solo nei confronti di un soggetto,

ad es.: Diritto di Credito.

­ diritto trasmissibile, che si trasmette da un soggetto all’altro. (es.: Diritti Patrimoniali)

­ diritto intrasmissibile, che non si trasmette da un soggetto all’altro. (es.: Diritti

Personali)

­ diritti principali, che sono i Diritti Fondamentali.

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­ diritti accessori, che sono quelli che dipendono da altri diritti. In applicazione del

principio“accessorium sequitur principale”, se si estingue il Diritto Principale, si estingue

“ipso iure”(automaticamente) anche il Diritto Accessorio.

­ diritti reali e di credito o di obbligazione: Questi diritti sono due “species” del più

ampio “genus” (genere) dei Diritti Patrimoniali.

I Diritti Reali sono Diritti Assoluti che possono essere fatti valere “ erga omnes” con una “

actiones inrem”.Invece, i Diritti di Credito o di Obbligazione ,sono diritti relativi, in quanto,

possono essere fatti valere solonei confronti di un’altra persona con una “ actio in

personam”.

I Diritti Reali sono “ numerus clausus” .

Si distinguono i Diritti Reali su cosa propria (“ius in re propria”- es. diritto di proprietà) e su

cosa altrui (“iura in re aliena”- es. usufrutto,uso e servitù previali).

Il Diritto Reale è il potere immediato e diretto dell’uomo sulla cosa.

Il Diritto di Credito o di Obbligazione è, invece, la pretesa di un soggetto nei confronti di un

altro soggetto.

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. IL RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ord giur. Soggetti protagonisti sono:

­ Soggetto attivo: colui al quale l’ord giur attribuisce un potere (o diritto soggettivo);

­ Soggetto passivo: colui al carico del quale sussiste un dovere.

Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico, si usa

l’espressione “parti”. “Terzo” è colui il quale sia estraneo ad un determinato rapporto giuridico,

intercorrente tra altri soggetti. Il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del

terzo. Tuttavia, non di rado, la legge si deve preoccupare i regolare la posizione dei terzi rispetto ad

un determinato rapporto, in quanto anche gli interessi degli estranei possono essere indirettamente

toccati dalle vicende del rapporto stesso.

Il rapporto giuridico non è che una figura di una categoria più ampia: la situazione giuridica. La

norma giuridica prevede fattispecie a cui annette determinate conseguenze giuridiche. Quando la

fattispecie si è realizzata, un mutamento si è prodotto nel mondo dei fenomeni giuridici: allo stato di

cose preesistente si è sostituito uno stato diverso, una situazione giuridica nuova. Questa situazione

può coesistere o in un rapporto giuridico o nella qualificazione di persone o di cose.

2. SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE

Con ‘attribuzione del diritto soggettivo si realizza la più ampia protezione dell’interesse del singolo al

quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà.

Definizione tradizionale: il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio

interesse individuale, protetto dall’ord giur.

In alcuni casi il potere di agire per l’ottenimento di un certo risultato pratico non è attribuito al singolo

nel suo proprio interesse, bensì per realizzare un interesse altrui. Nel diritto pubblico, l’ord giur

attribuisce potere agli organi pubblici nell’interesse della collettività. Non mancano esempi nel diritto

privato: per esempio a genitori è attribuito un complesso di poteri concessi nell’interesse dei figli.

Queste figure di poteri che al tempo stesso sono doveri si chiamano potestà o uffici. L’esercizio de

diritto soggettivo è libero; l’esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura

dell’interesse altrui.

Le facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in

esse comprese. Così, costituisce una delle estrinsecazioni del potere di escludere gli altri dal

possesso e dal godimento della cosa. Le facoltà si estinguono soltanto se viene meno il diritto del

quale sono espressione. Soltanto la prescrizione del diritto determina necessariamente la

prescrizione delle relative facoltà.

Può avvenire che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi successivi. Se di questi

alcuni si siano verificati ed altri no, si ha la figura dell’aspettativa. Questi è un interesse individuale

tutelato in via provvisoria e strumentale, ossia quale mezzo al fine di assicurare la possibilità del

sorgere di un diritto.

La figura de diritto soggettivo che si viene realizzando attraverso stadi successivi viene considerata

anche sotto il punto di vista oggettivo della fattispecie. Si parla di fattispecie a formazione

progressiva per dire che il risultato si realizza per gradi, progressivamente e l’aspettativa attribuita al

singolo costituisce un effetto preliminare o prodromico o anticipato della fattispecie.

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A volte alcuni diritti e alcuni doveri si ricollegano alla qualità di una persona, la quale deriva dalla sua

posizione in un gruppo sociale (famiglia). Status è una qualità giuridica che si ricollega alla posizione

dell’individuo in una collettività. Esso può essere di diritto pubblico (stato di cittadino) o di diritto

privato (stato di figlio o di coniuge).

3. L’ESERCIZIO DEL DIRITTO SOGGETTIVO

L’esercizio del diritto soggettivo costituisce nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo

consta.

L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste

nell’attuazione, nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene speso i due fenomeni possono

coincidere.

La realizzazione dell&r

Dettagli
A.A. 2014-2015
171 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher esco.montanaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Nanna Concetta Maria.