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APPUNTI DI LEZIONE
UTILI PER RIPETERE, MA NON UTILIZZABILI COME SOLO UNICO MATERIALE DI STUDIO 14
La legge straniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.
5. LA CONOSCENZA DELLA LEGGE STRANIERA
Un’altra importante novità introdotta dalla legge di riforma riguarda la conoscenza della legge
straniera che, in base all’applicazione delle norme di conflitto, dovesse risultare applicabile.
6. LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
Distinzione tra “cittadini comunitari” e extracomunitari”. Per i primi si applica l’art 17 del “Trattato
istitutivo della CE”, così come modificato dal Titolo II del Trattato di Maastricht, che ha introdotto la
“cittadinanza dell’unione”, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale, senza
sostituirla, e che è attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato Membro. Ai cittadini
comunitari non solo va riconosciuto pieno diritto di circolazione e soggiorno in tutti gli Stati Membri e
il godimento degli stessi diritti civili attribuiti al cittadino nazionale, ma spettano perfino alcuni limitati
diritti politici, quali il voto nelle elezioni comunali. Sono destinatari di un trattamento di favore i
cittadini di paesi terzi, che siano però familiari di un cittadino dell’unione.
Per gli extracomunitari la disciplina è stata più volte modificata, per via della massiccia immigrazione
proveniente specie dai paesi più poveri del terzo mondo, molto spesso illegale e clandestina, e che
non sembra affatto destinata ad attenuarsi, costituendo fenomeno imponente di rilevanza mondiale.
Ai cittadini extracomunitari è comunque applicabile sì il “diritto d’asilo”; inoltre allo straniero
comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali
della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore
e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. All’extracomunitario “regolarmente
soggiornante” in Italia è altresì assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, a meno che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente.
La politica legislativa comunitaria si indirizza a fare dell’Europa uno spazio di “libertà, sicurezza e
giustizia”.
Attiene ai rapporti di diritto privato la condizione di reciprocità (art 16 Preleggi), ossia la previsione
per cui un determinato diritto può essere riconosciuto in capo allo straniero a condizione che nella
medesima fattispecie ad un italiano, nel paese in cui quello straniero è cittadino, quel diritto sarebbe
ugualmente riconosciuto, non essendo ivi stabilite delle discriminazioni. Il principio di reciprocità è
sopravvissuto sia alla costituzione, sia alla riforma del dir.int. priv.; ne è risultato proprio in ragione
del fatto che la Costituzione, le convenzioni internazionali e le norme comunitarie riconoscono in
modo assoluto la tutela dei diritti della persona.
L’ATTIVITA’ GIURIDICA E LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI
I diritti si suddividono in:
- diritti patrimoniali, che sono quelli suscettibili di valutazione economica.
- diritti non patrimoniali, che sono i diritti personali come il diritto alla vita,il diritto
all’onore ecc. Di solito i diritti non patrimoniali sono, morali, tuttavia talvolta dall’applicazione
dei diritti personali possono discendere diritti patrimoniali (es.: diritto di famiglia -> diritto agli
alimenti; diritto alla successione ecc).
In senso economico per patrimonio si intende il complesso dei beni di un soggetto. In senso
giuridico, invece, il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo
al soggetto. Nel nostro diritto il patrimonio non è considerato “ universitas iuris” (cioè come
un’unità assestante), ma è composto dai singoli elementi: beni,debiti,crediti, ecc.. In un solo
caso il patrimonio è considerato “ universitas iuris” ed è l’ipotesi del patrimonio di un defunto,
cioè l’hereditas .
diritto assoluto, che è quel diritto che può essere fatto valere verso chiunque, si
suole dire che può essere fatto valere “erga omnes” (nei confronti di tutto) ad es.: Diritti Reali
-> Diritti di Proprietà(primo fra tutti).
diritto relativo, al contrario, può essere fatto valere solo nei confronti di un soggetto,
ad es.: Diritto di Credito.
diritto trasmissibile, che si trasmette da un soggetto all’altro. (es.: Diritti Patrimoniali)
diritto intrasmissibile, che non si trasmette da un soggetto all’altro. (es.: Diritti
Personali)
diritti principali, che sono i Diritti Fondamentali.
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diritti accessori, che sono quelli che dipendono da altri diritti. In applicazione del
principio“accessorium sequitur principale”, se si estingue il Diritto Principale, si estingue
“ipso iure”(automaticamente) anche il Diritto Accessorio.
diritti reali e di credito o di obbligazione: Questi diritti sono due “species” del più
ampio “genus” (genere) dei Diritti Patrimoniali.
I Diritti Reali sono Diritti Assoluti che possono essere fatti valere “ erga omnes” con una “
actiones inrem”.Invece, i Diritti di Credito o di Obbligazione ,sono diritti relativi, in quanto,
possono essere fatti valere solonei confronti di un’altra persona con una “ actio in
personam”.
I Diritti Reali sono “ numerus clausus” .
Si distinguono i Diritti Reali su cosa propria (“ius in re propria”- es. diritto di proprietà) e su
cosa altrui (“iura in re aliena”- es. usufrutto,uso e servitù previali).
Il Diritto Reale è il potere immediato e diretto dell’uomo sulla cosa.
Il Diritto di Credito o di Obbligazione è, invece, la pretesa di un soggetto nei confronti di un
altro soggetto.
LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
1. IL RAPPORTO GIURIDICO
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti regolata dall’ord giur. Soggetti protagonisti sono:
Soggetto attivo: colui al quale l’ord giur attribuisce un potere (o diritto soggettivo);
Soggetto passivo: colui al carico del quale sussiste un dovere.
Quando si vuole alludere alle persone tra le quali intercorre un rapporto giuridico, si usa
l’espressione “parti”. “Terzo” è colui il quale sia estraneo ad un determinato rapporto giuridico,
intercorrente tra altri soggetti. Il rapporto giuridico non produce effetti né a favore né a danno del
terzo. Tuttavia, non di rado, la legge si deve preoccupare i regolare la posizione dei terzi rispetto ad
un determinato rapporto, in quanto anche gli interessi degli estranei possono essere indirettamente
toccati dalle vicende del rapporto stesso.
Il rapporto giuridico non è che una figura di una categoria più ampia: la situazione giuridica. La
norma giuridica prevede fattispecie a cui annette determinate conseguenze giuridiche. Quando la
fattispecie si è realizzata, un mutamento si è prodotto nel mondo dei fenomeni giuridici: allo stato di
cose preesistente si è sostituito uno stato diverso, una situazione giuridica nuova. Questa situazione
può coesistere o in un rapporto giuridico o nella qualificazione di persone o di cose.
2. SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE
Con ‘attribuzione del diritto soggettivo si realizza la più ampia protezione dell’interesse del singolo al
quale, al tempo stesso, si riconosce una situazione di libertà.
Definizione tradizionale: il diritto soggettivo è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio
interesse individuale, protetto dall’ord giur.
In alcuni casi il potere di agire per l’ottenimento di un certo risultato pratico non è attribuito al singolo
nel suo proprio interesse, bensì per realizzare un interesse altrui. Nel diritto pubblico, l’ord giur
attribuisce potere agli organi pubblici nell’interesse della collettività. Non mancano esempi nel diritto
privato: per esempio a genitori è attribuito un complesso di poteri concessi nell’interesse dei figli.
Queste figure di poteri che al tempo stesso sono doveri si chiamano potestà o uffici. L’esercizio de
diritto soggettivo è libero; l’esercizio della potestà deve sempre ispirarsi al fine della cura
dell’interesse altrui.
Le facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo che non hanno carattere autonomo, ma sono in
esse comprese. Così, costituisce una delle estrinsecazioni del potere di escludere gli altri dal
possesso e dal godimento della cosa. Le facoltà si estinguono soltanto se viene meno il diritto del
quale sono espressione. Soltanto la prescrizione del diritto determina necessariamente la
prescrizione delle relative facoltà.
Può avvenire che l’acquisto di un diritto derivi dal concorso di più elementi successivi. Se di questi
alcuni si siano verificati ed altri no, si ha la figura dell’aspettativa. Questi è un interesse individuale
tutelato in via provvisoria e strumentale, ossia quale mezzo al fine di assicurare la possibilità del
sorgere di un diritto.
La figura de diritto soggettivo che si viene realizzando attraverso stadi successivi viene considerata
anche sotto il punto di vista oggettivo della fattispecie. Si parla di fattispecie a formazione
progressiva per dire che il risultato si realizza per gradi, progressivamente e l’aspettativa attribuita al
singolo costituisce un effetto preliminare o prodromico o anticipato della fattispecie.
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A volte alcuni diritti e alcuni doveri si ricollegano alla qualità di una persona, la quale deriva dalla sua
posizione in un gruppo sociale (famiglia). Status è una qualità giuridica che si ricollega alla posizione
dell’individuo in una collettività. Esso può essere di diritto pubblico (stato di cittadino) o di diritto
privato (stato di figlio o di coniuge).
3. L’ESERCIZIO DEL DIRITTO SOGGETTIVO
L’esercizio del diritto soggettivo costituisce nell’esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo
consta.
L’esercizio del diritto soggettivo deve essere distinto dalla sua realizzazione, che consiste
nell’attuazione, nella soddisfazione dell’interesse protetto, sebbene speso i due fenomeni possono
coincidere.
La realizzazione dell&r