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Parte I – Cap. II: Il diritto privato nel sistema giuridico

Il diritto privato e i suoi elementi

Il diritto privato si occupa sostanzialmente di:

  • Organizzazioni
  • Beni o cose
  • Debiti e crediti
  • Contratti
  • Danni
  • Attività economiche organizzate
  • Famiglia
  • Successioni per causa di morte

Il diritto privato regola i seguenti fenomeni al fine di soddisfare gli interessi, ovvero la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni materiali e morali, degli attori o soggetti (attivi o passivi) di una determinata situazione o posizione giuridica. Si ha un conflitto d’interessi nel caso in cui l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro. La funzione del diritto privato è di prevenire o risolvere tali conflitti.

Il diritto oggettivo e soggettivo

Il diritto oggettivo è considerato un complesso sistema di norme giuridiche. Il diritto soggettivo, invece, indica il potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Es. il diritto italiano (diritto oggettivo) dà al padrone di casa il diritto di mandar via l’inquilino che non paga il canone di locazione (diritto soggettivo). I diritti soggettivi dipendono ovviamente dai diritti oggettivi.

Norme giuridiche

Le norme giuridiche stanno alla base del diritto privato e più precisamente del diritto oggettivo. Esse hanno come principali caratteristiche la generalità, ovvero hanno molti destinatari indeterminati, e l’astrattezza, ovvero sono applicabili ad un numero indeterminato di situazioni concrete. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre fondamentali elementi:

  • Regola: regola di condotta indirizzata agli uomini per orientare il comportamento nel senso desiderato.
  • Sanzione: conseguenza della violazione della regola.
  • Apparato: mezzi (pubblici funzionari) col compito di verificare eventuali violazioni della regola del diritto, applicando le relative sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso.

Nel caso della sanzione, si tratta di una violazione del diritto che la norma vuole proteggere, di conseguenza la sanzione può essere classificata a secondo del suo scopo:

  • Ruolo soddisfattivo: ripristina l’interesse leso.
  • Ruolo compensativo: non ripristina l’interesse leso, ma lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente.
  • Ruolo punitivo: colpisce un comportamento riprovevole.
  • Ruolo deterrente o preventivo: induce i soggetti a non ledere nessun interesse per evitare la stessa pena.

Sinonimi di diritto oggettivo

Sistema giuridico o ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società.

Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano un determinato e importante fenomeno della vita sociale (es. istituto del matrimonio).

Fattispecie e interpretazione

Solitamente la norma contiene la descrizione di un fatto in modo che si differenzi o si rassomigli ad altri in base alle sue caratteristiche: tale descrizione è la fattispecie, come ad esempio nell’Art. 2043 – Risarcimento del Danno, che prevede nel caso di una fattispecie concreta l’inquadramento giuridico nella norma. Questa operazione logica prende il nome di qualificazione della fattispecie. Si ha invece un combinato disposto, quando la soluzione deriva da più norme combinate tra loro.

Per poter applicare la norma bisogna prima attuare un’interpretazione per identificare il giusto significato delle parole che essa usa per descrivere la fattispecie astratta. L’interpretazione può essere:

  • Restrittiva: che dà alle norme un significato limitato rispetto ad altri possibili.
  • Estensiva: che individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili.

Possiamo dunque intendere norma come testo (insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa) o come precetto (o disposizione precettiva, che corrisponde al preciso significato da attribuire al testo, la regola effettivamente imposta).

I due fondamentali criteri per l’interpretazione sono:

  • Criterio letterale: interpretazione secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
  • Criterio logico: può essere e soggettivo e oggettivo e porta a scegliere fra i vari significati del criterio letterale, quello che più assomiglia all’intenzione del legislatore.
    • Soggettivo: si riferisce alle opinioni e agli intenti di coloro che hanno formulato la norma (esame dei lavori preparatori, criterio psicologico).
    • Oggettivo: esamina lo scopo che obiettivamente la norma mira a realizzare (la sua ratio), si parla allora di criterio teologico (telos=scopo); troviamo anche il criterio sistematico, che tiene conto anche di altre norme collegate, e il criterio storico, dove l’interprete la collega con le norme precedenti che regolavano la stessa materia.

La lettera del testo ha una sua forza, per superarla occorrono ragioni e argomenti ancora più forti! È importante tenere conto che l’interpretazione delle norme varia soprattutto dalla competenza e dalla specificità di queste; per esempio le clausole generali non hanno significati restrittivi ad un’unica fattispecie valida sempre, perché ricevono significato dal contesto in cui devono essere applicate.

Inoltre è importante segnalare, che la maggior parte dei comportamenti quotidiani sono regolati dalla certezza del diritto, ovvero la consapevolezza comune delle conseguenze legalmente derivabili, da un determinato comportamento o fatto.

L’ordinamento non può essere completo, pertanto l’interprete può incappare in quelle che vengono definite "lacune del diritto", ovvero mancanze di regole per una determinate fattispecie, che vanno colmate per analogia, ovvero la possibilità di individuare il trattamento giuridico più appropriato, anche quando manca una vera e propria norma specifica. Nel caso (rarissimo) in cui non si riesca a trovare neppure una norma analoga, si interviene applicando i principi generali dell’ordinamento. Il divieto di analogia vale per le norme penali e per le norme eccezionali o speciali.

Tipi di interpretazione

Possiamo distinguere vari tipi di interpretazione:

  • Interpretazione autentica: fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore a quella della norma interpretata.
  • Interpretazione giudiziale: fatta dai giudici.
  • Interpretazione amministrativa: fatta dagli organi della Pubblica Amministrazione competenti a occuparsi delle materie cui si riferiscono le norme.
  • Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.

Solo la prima vincola tutti gli altri interpreti; i restanti tre tipi non sono vincolanti.

Argomentazione giuridica

L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche con cui si sostiene una soluzione e se ne combattono altre. Lo scopo pratico è la persuasione. L’argomentazione giuridica può essere sviluppata in base a:

  • Argomento a contrariis: per cui se una certa norma prevede una conseguenza per il caso A, se ne ricava che tale conseguenza non vale anche per B, C, D, ecc.
  • Argomento a fortiori: per cui se una norma prevede una certa conseguenza per il caso A che è rapportato a questa da una sua particolare caratteristica X, tutte le fattispecie aventi la caratteristica X in modo ancora più marcato, a più forte ragione la norma dovrà applicarsi ad essi.
  • Argomento ad absurdum: date due soluzioni giuridiche, se ne sostiene una in quanto l’altra è assurda o irragionevole.

L’analisi economica del diritto è una particolare tecnica di argomentazione giuridica, e consiste nel mettere a confronto le diverse soluzioni possibili per un determinato problema giuridico, individuando la miglior soluzione, nella situazione che presentano le migliori conseguenze economiche implicate nel problema.

Parte I – Cap. II: Diritto privato e diritto pubblico

Differenze tra diritto privato e diritto pubblico

Le norme che compongono l’ordinamento dello Stato si ripartiscono in norme di diritto pubblico e diritto privato. Il diritto privato guarda all’autonomia delle persone e alla parità tra loro. Il diritto pubblico si ispira invece, al contrario, alla soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro.

Es: Diritto pubblico - Espropriazione per pubblica utilità: il comune paga al privato un’indennità di esproprio.

Es: Diritto privato - Contratto di compravendita tra comune e privato.

Il diritto privato lascia liberi i privati di agire nel proprio interesse, ispirando all’idea di un piano di eguaglianza tra pubblico (comune) e privato. Il diritto pubblico, al contrario, si impone sugli interessi delle persone, vincolandoli e privandoli di libertà.

Il diritto comune

Possiamo intendere il diritto privato come diritto comune, poiché riguarda ad esempio:

  • Due privati
  • Ente pubblico + privato (in questo caso l’ente pubblico rinuncia al potere pubblico)
  • Due enti pubblici

Fondamentalmente si definisce comune perché si applica in via generale a tutti i rapporti e a tutte le situazioni. Sia la proprietà, intesa come il potere di utilizzare le cose nel proprio interesse, sia il contratto sono istituti del diritto privato.

Distinzione storica e interferenze

Lo sviluppo storico chiarisce la distinzione tra diritto privato e pubblico, ma nel pratico troviamo interferenze continue:

  • Nello stato liberale: netta distinzione tra i due, pubblici poteri (Stato) e privati (società civile). Lo Stato non interferiva con i privati, vegliava solo su di essi.
  • Nello stato sociale: sul piano politico lo Stato interviene nelle attività e nei rapporti dei privati, privandoli di fatto della piena libertà. Lo strumento dello stato è proprio il diritto pubblico.

Nasce così la concezione di privato sociale, ovvero delle comunità intermedie tra Stato/singolo. Si realizza nel tempo un mutamento della posizione negativa di “limitatore di libertà” dello Stato, passando a una visione positiva dove lo Stato è il mezzo attraverso il quale il singolo può soddisfare la sua libertà, intesa come possibilità di scegliere e di agire per soddisfare i propri interessi, in senso sostanziale.

Principio di eguaglianza

Il principio di eguaglianza esprime la condanna dell’egoismo e delle discriminazioni a danno di individui e di gruppi sociali. L’uguaglianza in senso formale, ovvero l’uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni, e l’uguaglianza sostanziale, di abbattimento delle barriere sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sono complementari e disposte dall’Art. 3 della Costituzione. Da questo principio, si ricavano alcune regole interpretative dell’Art. 3 Cost., secondo le quali:

  • Situazioni uguali trattamento uguale
  • Situazioni diverse trattamento diverso
  • Situazioni diverse devono avere trattamenti razionalmente diversificati.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà significa che per la realizzazione dei fini di interesse sociale conviene buttarsi prima sul diritto privato, e poi in un secondo momento eventuale, sul diritto pubblico.

Principali aree del diritto privato

Il diritto privato costituisce un settore molto vasto ed eterogeneo, suddiviso in molte aree, le cui principali sono:

  • Il diritto civile: la più corposa, famiglia, successioni ereditarie, proprietà, debiti/crediti, danni/risarcimenti, associazioni e organizzazioni non-profit.
  • Il diritto commerciale: imprese e società.
  • Il diritto industriale: sottopartizione del diritto commerciale, si occupa di copyright, marchi, brevetti.
  • Il diritto del lavoro: rapporti tra lavoratori e datori di lavoro.
  • Il diritto della navigazione: si occupa di attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.

Parte I – Cap. III: Le fonti del diritto privato

Definizione di fonti

Fonti si definisce ogni atto o fatto giuridicamente rilevante che è idoneo a produrre norme giuridiche. Nel nostro sistema l’attività normativa è organizzata su quattro livelli:

  • Livello costituzionale: Costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale.
  • Livello primario: leggi e atti aventi forza di legge che a loro volta sono
    • Decreto legge (approvato dal Governo in via d’urgenza ma soggetto al vaglio parlamentare con la conversione in legge)
    • Decreto legislativo (approvato dal Governo con delega del Parlamento)
  • Livello secondario: atti normativi non aventi forza di legge.
  • Livello terziario: atti amministrativi.

Criteri per individuare la norma da utilizzare

L’interprete può individuare la norma da utilizzare secondo tre principali criteri:

  • Il criterio di gerarchia: si basa sulla diversa forza giuridica delle fonti. Le fonti sulla produzione, per esempio, prevalgono sulle fonti di produzione. Si possono inoltre formare gerarchie interne.
  • Il criterio di competenza: tra norme contrastanti, si applica quella finalizzata alla materia in questione (es. riserva di legge [si ha ogniqualvolta la Costituzione riserva alla legge la disciplina di determinate materie o parti di materia]).
  • Il criterio di specialità: nel caso in cui due norme sono concordi, di cui una è la regola e l’altra l’eccezione, la prevalenza l’ha la norma generale.

Si ricorre anche all’utilizzo di un criterio cronologico, secondo il quale in caso di conflitto tra norme prodotte da fonti gerarchicamente equiparate ha la meglio la norma proveniente dalla fonte posteriore nel tempo.

Struttura delle fonti scritte

La struttura delle fonti scritte (diverse dalle fonti non scritte, formatesi dalla consuetudine di norme prodotte direttamente dal corpo sociale) è generalmente composta da articoli divisi in commi. I testi normativi più lunghi come ad esempio il Codice Civile sono divisi in libri, divisi in titoli, divisi in capi e ciascun capo in sezioni contenenti gruppi di articoli.

Non sono però ammesse nelle fonti non scritte le consuetudini:

  • Contra legem (contro la legge)
  • Secundum legem (che integrano la legge)
  • Praeter legem (non richiamate da leggi)

Principali fonti del diritto privato

Le principali fonti del diritto privato sono:

  • Codice Civile
  • Costituzione
  • Legislazione Speciale

Il Codice Civile nasce nel 1942, assorbendo anche le materie che fino a quel momento erano contenute nel Codice di Commercio (1882), avviando così di fatto l’abrogazione di quest’ultimo. Così facendo si realizza l’unificazione e la commercializzazione del diritto privato. Francia, Spagna e Germania affiancano ancora oggi al Codice Civile un separato codice di commercio.

Disposizioni sulla legge in generale

Il Codice Civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale o preleggi, che riguardano le fonti del diritto, l’efficacia e i criteri d’interpretazione delle norme. Gli articoli del codice vanno da 1 a 2969 ma in realtà sono circa 3.000. il Codice Civile si divide in sei libri:

  1. Delle persone e della famiglia
  2. Delle successioni
  3. Delle proprietà
  4. Delle obbligazioni (il più ampio)
  5. Del lavoro
  6. Della tutela dei diritti

In appendice al Codice Civile troviamo le disposizioni di attuazione e transitorie, che precisano le modalità applicative di alcune norme del codice stesso.

Centralità del Codice Civile

Il Codice Civile a oggi, ha perso la sua centralità per svariate cause, tra queste ricordiamo:

  • L’avvento della Costituzione (1948).
  • Vecchiaia sostanziale rispetto alla Costituzione.
  • Qualità inferiore rispetto a nuove norme del diritto privato che tendono ad adombrarlo, schiacciarlo.

La Costituzione incide sul diritto privato in tre modi:

  • Opera come stimolo e direttiva al legislatore ordinario.
  • Gli articoli di questa non esprimono solo norme generali, ma bensì anche norme giuridiche direttamente applicabili ai rapporti fra privati.
  • Opera come criterio di controllo della legittimità delle leggi ordinarie.

Leggi speciali e decodificazione

Leggi speciali sono state introdotte negli ultimi anni relative a particolari settori o istituti esterni al codice. Per questo si parla di decodificazione, ovvero una crescente marginalità del Codice Civile di fronte all’avanzata della legislazione speciale. Nell’ultimo decennio è perciò stata avviata una procedura di riordino delle leggi, entro un unico ampio testo legislativo, riguardanti un determinato settore: i codici. Ricordiamo ad esempio il Codice della Privacy, Codice di Proprietà Industriale, il codice dei contratti pubblici. Queste leggi speciali sono tutte statali, ma esistono anche le leggi regionali.

Diritto internazionale privato

Particolare posizione assumono le norme del diritto internazionale privato, che servono ad individuare quale, fra i diritti dei diversi Stati coinvolti, il giudice deve applicare alla fattispecie. I principali strumenti di internazionalizzazione sono:

  • Regolamenti: producono norme che hanno una portata generale, sono obbligatorie e sono immediatamente applicabili.
  • Direttive: producono norme che vincolano direttamente gli Stati membri a integrarle con norme attuative.

Usi e Lex Mercatoria

Infine, gli usi trovano poco spazio nel diritto privato, se non nei principi usualmente osservati nei rapporti commerciali tra operatori di Paesi diversi, che formano un corpo di “regole” non scritte ma alle quali tutti aderiscono, trasformandole in disciplina. Per indicare questa forma di diritto internazionalmente uniforme, di fonte non pubblica, si usa l’espressione Lex Mercatoria.

Parte I – Cap. IV: Situazioni giuridiche e rapporti giuridici

Funzione del diritto è sistemare gli interessi umani, per questo le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi dei protagonisti del diritto; i soggetti assumono situazioni giuridiche di tipo soggettivo, cioè appartenenti a soggetti: esse esprimono il modo con cui le norme regolano le possibilità dei soggetti in conformità alla graduatoria dei loro interessi. Il soggetto cui appartiene la tal situazione giuridica è il titolare di essa.

Tipologie di situazioni giuridiche

Le situazioni giuridiche si possono distinguere tra:

  • Situazioni giuridiche attive: esprimono un diritto, la prevalenza dell’interesse del titolare.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Roppo Vincenzo.
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