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RESPONSABILITA' CIVILE
La responsabilità e l’obbligo di risarcimento nascono a carico di un soggetto (responsabile), solo in
presenza di una serie di presupposti. In linea generale occorre che:
danno
1. Ci sia un (Patrimoniale o Non)
danno ingiusto
2. Il danno sia “ ”
nesso di causalità
3. Ci sia un tra fatto e danno
capace di intendere e di volere
4. L’autore del fatto sia senza una causa di giustificazione
5. Il fatto sia stato compiuto
sia addebitabile al soggetto di cui si afferma la responsabilità
6. Il danno , in base a due
ulteriori criteri:
a. Per colpa o dolo
b. Che derivi da rischio che la legge gli addossa
Danni Non Patrimoniali
1. È importante intanto sottolineare la Presenza di sia Patrimoniali che :
quest’ultimi sono le conseguenze negative che il soggetto patisce per la lesione recata a un valore
della sua persona, come tale non suscettibile a valutazione economica. Oggi il trattamento di questi
danni si basa su:
Danno Morale Oggettivo : risarcibile solo se deriva da reato.
Lesione di un interesse Costituzionale : risarcibile anche se non deriva da reato.
ingiusto
2. L’Art 2043 dice che il danno è risarcibile solo se considerato “ ”: ma cosa vuol dire? Significa
prettamente “contrario al diritto”, e si giudica tale in base, solitamente, ai seguenti criteri:
a. Danno causato da un comportamento che viola una norma
b. Danno che corrisponde alla lesione di un interesse protetto dal diritto
c. Danno sottoposto a un giudizio comparativo fra gli interessi in gioco delle parti
Possesso, Diritti di Credito e Interessi Legittimi, sono col tempo stati considerati sensibili al Risarcimento
del Danno. Nesso
3. L’Art. 2043 aggiunge inoltre che “il fatto che cagiona un danno”, stabilendo la necessità di un
di Causalità tra fatto/danno. Si possono avere due tipi di causalità:
Causalità Materiale
a. : che realizza la “Condicio Sine Qua Non” ovvero, la condizione necessaria
senza la quale non si avrebbe nesso di causalità.
Causalità Giuridica
b. : disposta dall’Art. 1223 come Conseguenza Immediata e Diretta (es. X
manda Y all’ospedale l’ospedale crolla X non è anche responsabile della morte per crollo).
Responsabilità per Omissione
Va inoltre introdotto in questo ambito, il concetto di : si ha questa
responsabilità solo se l’omissione costituisce violazione di un dovere di agire esistente a carica del
soggetto. Concorso di Responsabili
Si introduce inoltre il concetto di , ovvero il danno procurato da più
persone, tutte obbligate in solido a risarcire.
4. Il danno non obbliga al risarcimento l’autore del fatto da cui il danno deriva, se tale soggetto era privo
Capacità di Intendere e di Volere
della nel momento in cui ha compiuto il fatto. L’Art. 2046
aggiunge che “ne risponde se lo stato di incapacità dipende da sua colpa” (es. ubriaco).
Ovviamente il danneggiato non rimane senza risarcimento, ne risponde chi era tenuto alla
sorveglianza dell’incapace, a meno che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
L’Art. 2047 dispone inoltre che in caso di colpevole nullatenente o comunque povero, spetta al giudice
pattuire comunque un’equa indennità. Incapacità Naturale
È evidente che l’incapacità a cui si fa riferimento è l’ , non legale (sono esclusi per
esempio i 17enni).
Cause di Giustificazione
5. Le Principali sono tre:
Il consenso dell’avente diritto
i. , autorizzato a compiere il danno.
La Legittima difesa
ii. , che deve essere giudicata secondo una giusta proporzione
all’offesa.
Lo Stato di Necessità
iii. , che prevede comunque un’indennità per il danneggiato.
a. La Responsabilità per Dolo o Colpa
6.
Colpa negligenza, imprudenza, imperizia.
gradazioni d’intensità
La colpa può assumere diverse:
Colpa Ordinaria (o lieve): è la violazione dell’ordinaria diligenza.
Colpa Grave: è l’inosservanza dei livelli minimi di attenzione, prudenza e di competenza
concepibili in una data prestazione.
colpa con Dolo
Troviamo anche la c.d. : dolo significa coscienza e volontà di danneggiare qualcuno,
pertanto inadempimento doloso è quando il debitore viola consapevolmente e deliberatamente il
diritto del creditore. Si parla di Dolo Eventuale quando non è voluto, ma previsto e accettato come
possibile conseguenza del proprio comportamento, sostanzialmente quando viene meno la buona fede.
Il risarcimento per colpa con dolo può essere maggiorato.
Con l’inizio della Società Industriale, si introduce anche la “Responsabilità senza Colpa”: la ragione
giustificativa è facilmente riconducibile, per esempio, alle conseguenze portate da un imprevisto
causato da un imprevedibile danno di un’industria.
b. La Responsabilità per Rischio Lecito
la Responsabilità oggettiva si fonda sul rischio, solitamente detto Rischio d’Impresa. Si addossa al
titolare dell’impresa per le seguenti, evidenti ragioni:
L’attività è svolta nel proprio interesse
Può assorbire il peso del risarcimento attraverso l’assicurazione
È colui che organizza e controlla l’attività
Ovviamente ci sono dei limiti in caso di “Caso Fortuito”.
Il Principio dell’atipicità vale solo per Responsabilità per colpa (o dolo); vale il Principio della
Tipicità per le ipotesi di Responsabilità Oggettiva.
PARTE VIII – CAP. XXXXIV
PARTICOLARI IPOTESI DI
RESPONSABILITÀ
In questo capitolo sono esaminati diverse ipotesi di responsabilità civile.
La Responsabilità dei Genitori e degli Insegnanti – ART. 2048
I genitori sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dl figlio minore non emancipato, capace di
intendere e di volere a condizione che abiti con loro. Ne rispondono sia il minore che i genitori in solido.
Stessa disciplina si applica ai Tutori degli interdetti.
Così anche per gli Insegnanti, per gli illeciti compiuti da “allievi” e “apprendisti” nel periodo in cui sono
sotto la loro vigilanza.
La Prova Liberatoria per tutti è dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
La Responsabilità per il Fatto dei Collaboratori – ART. 2049
Il Datore di lavoro è responsabile dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei suoi collaboratori, purché il
fatto sia stato compiuto nell’esercizio delle loro incombenze.
Presupposti della responsabilità sono dunque:
Il rapporto di preposizione fra autore e responsabile
L’illiceità del fatto
Il nesso tra fatto dannoso e incombenze
È ovvio il collegamento con il Rischio d’Impresa. Ovviamente non sarebbe realistico attribuire
all’imprenditore le seguenti colpe:
Culpa in eligendo: per aver assunto il danneggiante
Culpa in vigilando: per non averlo vigilato, controllato, tanto da impedirgli di fare danni
È ovvio anche, il presupposto di un’azione d regresso del responsabile sul dipendente colpevole del danno.
La Responsabilità per l’Esercizio di Attività Pericolose – ART. 2050
Chi esercita un’attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di essa, sia per la sua
natura intrinseca, sia per la natura dei mezzi utilizzati.
La Prova Liberatoria è dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno.
La Responsabilità per il Danno di Cose
Distinguiamo gli Articoli:
2051. Danno causato da cose in custodia : chi ha in custodia una cosa risponde dei danni causati da
questa.
La Prova Liberatoria è dimostrare il Caso Fortuito.
2052. Danno da Animali : il proprietario o l’utilizzatore risponde dei danni causati da questi, sia in caso
di custodia, sia in caso di smarrimento e fuga.
La Prova Liberatoria è dimostrare il Caso Fortuito.
2053. Rovina di Edificio
: grava sul proprietario dell’edificio, per i danni causati dalla rovina.
La Prova Liberatoria è dimostrare che la rovina non dipende né da difetto di manutenzione, né da
vizio di costruzione.
La Responsabilità per la Circolazione di Veicoli – ART. 2054
Bisogna distinguere:
Il Conducente del veicolo : può solo dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Normalmente si considerano i danni divisi tra i coinvolti nell’incidente al 50:50; se uno dei coinvolti
rovescia la presunzione, si ripartiscono diversamente.
Il Proprietario del veicolo : risponde in solido se non dimostra che:
o La circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (furto)
E che il furto non sia dipeso da sue inosservanze dei livelli minimi di sicurezza
(chiavi nel quadro, finestrini aperti, ecc ecc)
In ogni caso, il danno è messo a carico del conducente e del proprietario se risulta che l’incidente è dipeso
da due cause:
1. Vizio di costruzione
2. Difetto di manutenzione Responsabilità Indiretta per fatto altrui
I casi appena esaminati rientrano chiaramente nella (o ).
La Responsabilità del Produttore – ART. 114 e segg. Del Codice di Consumo
La disciplina si fonda sui seguenti principi:
Danni causati dal difetto del prodotto : con la precisazione che:
Prodotto è ogni bene mobile
Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente
Prodotto difettoso
Danno risarcibile nei casi di:
o Morte o lesione (persone fisiche)
o Distruzione o deterioramento (oggetti)
Produttore Senza Colpa La Prova Liberatoria
: gli impone di dimostrare:
o Che il danno non dipende da difetto del prodotto
o Che il prodotto non è stato messo in circolazione da lui
o Che il difetto non esisteva alla messa in circolazione
o La presenza del difetto dipende da un intervento dell’autorità
pubblica
o Il prodotto non era considerabile difettoso con le conoscenze
tecnico-scientifiche al momento della messa in circolazione
Se il produttore non è individuabile, né risponde il distributore del prodotto.
La Responsabilità per Danno Ambientale – ART. 311 del Codice dell’Ambiente
Ci si riferisce ai casi in cui un’impresa arreca questo tipo di danno; in realtà sono due tipi di danno
contemporanei:
Il danno subito dal proprietario del bene (il bosco)
Il danno subito dalla collettività .
E proprio quest’ultimo danno si configura come danno ambientale, ovvero “qualsiasi deterioramento
significativo e misura