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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Il soggetto è chiamato a rispondere anche se il fatto non è stato commesso con dolo o colpa.

Alcune norme possono essere raggruppate perché anziché seguire il criterio della colpa seguono

quello del rischio.

I. Art. 2049 : accolla a padroni e committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito

dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Da ciò deriva

deriva la responsabilità del datore di lavoro

II. Art 2050 : obbliga chi svolge attività pericolose a risarcire i danni che ne derivano e gli

consente di liberarsi solo provando di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Certe attività sono ritenute pericolose per loro natura, o per la natura dei mezzi impiegati.

Adesso tale norma vale anche per il trattamento dei dati personali

III. Cose in custodia e il danno cagionato da animali (durante la loro utilizzazione). Per entrambi

i casi il criterio di prova liberatoria è limitata al caso fortuito.

IV. Rovina di edifici per la quale il proprietario si libera solo dimostrando che il danno e dovuto ad

errori di manutenzioni o ad un vizio di costruzione

V. Circolazione di veicoli : A carico del conducente non solo è la prova di aver fatto tutto il

possibile per evitare che il danno avvenisse ma egli risponde anche per eventuali difetti di

costruzione o di manutenzione (per colpa del produttore sul quale poi si rivarrà ). È obbligato in

solido anche il proprietario del veicolo (il rischio è legato al controllo dell'uso del veicolo. Il

proprietario non è responsabile quando il veicolo circola contro la sua volontà- criterio di

diligenza per la prova liberatoria, es chiavi innestate)

VI. Responsabilità del produttore : per i danni cagionati da difetti del prodotto e in ispecie per la

morte o le lesioni dell'integrità fisica, la distruzione o il deterioramento, di cose diverse da.

prodotto stesso ( il danno deve superare la somma di euro 387)

A. Il produttore può liberarsi provando :

1. Circostanze che escludono il nesso di causalità

2. Che il difetto è dovuta all'osservanza di una norma imperativa

3. Che lo stato di consente e delle tecniche non permetteva di considerare il prodotto

come difettoso.

Vi sono casi in cui l'interesse del danneggiato a seguitò è protetto accollando la responsabilità non

all'autore ma ad un soggetto diverso:

Datore di lavoro

• Proprietario di un veicolo

• Responsabilità dei genitori sui figli o dell'interdetto (incapace legale). Il figlio è imputabili, ma in

• qualche misura soggetto ai genitori

Responsabilità di chi è tenuto alla sorveglianza di una persona incapace di intendere e di volere.

IL DANNO

Il termine danno ingiusto ha due accezioni di significato :

I. Lesione di un interesse

II. Pregiudizio derivante dalla lesione di un interesse.

L'art. 1223 definisce il danno come perdita o mancato guadagno.

Danno patrimoniale : pregiudizio economico. (Patrimonialità)

• Danno non patrimoniale : l'interesse leso non ha caratteristiche

• patrimoniale ma ha conseguenze negative di ordine patrimoniale

Danno morale : (precedentemente assimilato al danno non patrimoniale) è

• un compenso per il dolore subito.

Danno biologico : lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-

• fisica della persona suscettibile di accertamento medico che esplica

un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-

relazionali della vita del danneggiamento

Danno esistenziale : pregiudizio che ostacola per attività realizzatrici della

• persona umana

IL RISARCIMENTO :

Esso si configura come riparazione del danno.

Ve ne sono due tipi, come capiamo dall'art 2056

1. Risarcimento per equivalente : consiste in una somma di denaro

2. Risarcimento in forma specifica : è riprestinata la situazione cosi come

sarebbe se l'illecito non si fosse mai verificato.

Criteri di valutazione del danno :

Regola-base che prevede il risarcimento delle perdite:

• Valutazione equitativa del danno quando non può essere fissato il preciso

• ammontare

Quello che riguarda la condotta danneggiato, se questo ha concorso o

• meno per sua colpa o che non abbia usato la diligenza ordinaria

L'articolo 1225 stabilisce che se il caso è avvenuto per colpa, si

• risarciscono solo i danni prevedibili, per dolo, il risarcimento è di tutti i

danni, prevedibili ed imprevedibili

Liquidazione :

Il determinare dell'ammontare del risarcimento dovuto

Può essere convenzionale (stabilito dalle parti) o giudiziale (stabilita dal

giudice)

Il debito nascente da fatto illecito che ha ad oggetto la riparazione del danno

è un debito di valore che se espresso in termini monetari divenne debito di

valuta.

Risarcimento in forma specifica :

Reintegrazione in forma specifica : consiste nel materiale di ripristino dello

stato di cose alterato.

Risarcimento pecuniario in forma specifica : somma di denaro necessaria a

ripristinare la situazione.

L'indennità : questa a differenza del risarcimento che indica una riparazione

integrale, fa riferimento al solo pregiudizio patrimoniale del danneggiato.

DEFINIZIONE

La parola obbligazione indica un rapporto tra un debitore ed un creditore nel quale il primo

si obbliga ad una prestazione suscettibile di valutazione per soddisfare gli interessi del

secondo.

La fonti dell'obbligazione definite dall'art 1173 del c.c sono :

1. Contratto

2. Fatto illecito

3. Ogni alto fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

(Testamento, matrimonio, filiazione, provvedimenti del giudice)

LA PRESTAZIONE :

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione

economica e deve soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Suscettibile di valutazione economica significa che deve essere caratterizzata da un indice di

patrimonialità, il quale permette di stabilire un corrispettivo valore in denaro, che possa

soddisfare anche un interesse anche non patrimoniale.

Analizzando i contenuti della prestazione si distinguono tre tipi di obbligazioni :

1. Prestazione di dare

Il dare non va inteso solo in senso materiale, ma anche come trasferimento della proprietà

2. Prestazione di fare

È quello il cui il debitore è tenuto a avvolgere una attività

3. Prestazione di non fare

È quella in cui il debitore deve astenersi dal compiere un'attività

L'articolo 1175 stabilisce ad entrambe le parti un dovere di correttezza che assume contenuti

diversi per il debitore e per il creditore.

--Il debitore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia

--Il creditore è tenuto ad un dovere di collaborazione con il debitore

Il dovere di correttezza è strettamente collegato a quello di buona fede.

Si distingue una buona fede oggettiva, ovvero il dovere di correttezza, e la buona fede soggettiva,

ovvero, una situazione psicologica che consiste in un'informazione inconsapevole non dovuta a

negligenza o leggerezza.

Con l'obbligazione tra debitore e creditore si costituisce un vincolo.

Il debitore si obbliga a rispondere dell'adempimento delle obbligazione con tutti i suoi beni presenti

e futuri.

Vi è quindi un forte legame tra dovere (obbligo) e responsabilità patrimoniale

L'ADEMPIMENTO

L'adempimento è definito come "l'esatta esecuzione della prestazione dovuta"

Nell'adempiere il debitore è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero una

persona di buon senso, che non fa le cose male, ma che non è nemmeno votata alla perfezione.

Diligenza e colpa :

Da ciò deriva che negligenza ed imperizia costituiscono colpa del debitore

Nei casi inerenti a particolari attività professionali è richiesta "una diligenza tecnica indicata dalla

natura dell'attività esercitata, cioè il rispetto delle regole dell'arte".

Se l'obbligazione ha per oggetto cosa generica il debitore deve prestare cose di qualità on inferiore

alla media (ad esempio 10 kg di grano)

Diligenza e risultato :

Come già detto se l'obbligazione ha per oggetto una cosa generica il debitore adempie con

l''ordinaria diligenza.

Se l'obbligazione ha per oggetto una cosa specifica o uno specifico risultato non importa quanto

sia stata accurata e diligente la prestazione, l'obbligazione non sarà adempiuta se non con il

raggiungimento di un risultato finale.

Possiamo quindi distinguere tra

1. Obbligazione di diligenza ( o di mezzi) : il debitore adempie con una condotta diligente

Esempio : cosa generica, o l'attività svolta da un avvocato, il quale non si obbliga a vincere una

• causa, ma a rappresentare al meglio ("con tutti i ritrovati dell'arte") il proprio cliente

2. Obbligazioni di risultati : il debitore è tenuto a produrre un certo risultato concreto.

Esempio : l'oggetto dell'obbligazione è una somma di denaro (cosa specifica), oppure un

• contratto con il quale un trasportatore deve portare a destinazione una determinata merce

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

L'articolo 1181 stabilisce che in caso di "adempimento parziale" il creditore può rifiutare rifiutare

anche se l'obbligazione è divisibile.

L'art 1182 invece stabilisce il luogo dell'adempimento.

Esso dispone che si guardi prima all'accordo, agli usi e poi alla natura della prestazione e poi alle

circostanze

Si fa infine ricorso a tre regole suppletive :

1. Consegna di cosa determinata : va fatta nel luogo in cui era la cosa quando è sorta

l'obbligazione

2. Pagamento di somma di denaro : essa va fatta al domicilio del creditore, che ha al tempo della

scadenza (debiti portabili)

3. Altre prestazioni : vanno eseguire al domicilio del debitore (debiti cedibili)

Le obbligazioni di consegna : esse hanno una duplice valenza, in quando implicano sia

un'obbligazione di dare, ma anche un obbligazione di fare, in quanto è necessaria la custodia della

cosa

L'articolo 1183 invece stabilisce il tempo dell'adempimento :

Esso fa riferimento all'articolo precedente relativo al luogo (accordo, usi, natura, circostanza )

Se le convenzioni non stabiliscono un termine la prestazione va adempiuta immediatamente.

Se natura, usi, modo o tempo dell'adempimento richiedono un termine esso è stabilito dal giudice.

L'art 1186 riguarda la regola di "decadenza del beneficio

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescocipriani97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Sirena Pietro.