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I DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI
Il diritto di proprietà può coesistere contemporaneamente con il diritto di superficie, di usufrutto, di
uso, di abitazione, di enfiteusi e di servitù (= diritti reali minori o parziali o limitati).
Quindi su una cosa possono coesistere più diritti reali minori. I diritti però hanno come oggetto la
cosa e permangono, in quanto diritti, sulla cosa, nonostante il mutamento del proprietario.
I diritti reali su cosa altrui, a differenza della proprietà che è imprescrittibile, si estinguono per il
non-uso: il termine di prescrizione è di 20 anni.
Diritto di superficie
E’ il diritto di edificare e di mantenere sul suolo altrui, o nel sottosuolo altrui, una propria
costruzione (art. 952).
Questo diritto serve per distinguere chi è proprietario del suolo e chi della costruzione, non sempre
coincidono. E per permettere di costruire su un suolo non di proprietà. Questo è un fenomeno che
riguarda la politica urbanistica: il comune acquista il suolo per evitare speculazione sull’incremento
di valori per il suolo stesso, e dopo di che il comune, proprietario del suolo, affida a una ditta
l’appalto per una costruzione divenendo anche proprietario di superficie.
Il diritto di costruire, come ogni diritto reale su cosa altrui, si prescrive per non uso ventennale; ma
una volta che il superficiario abbia costruito non si potrà più parlare di prescrizione.
Diritto di usufrutto
Il diritto di usufrutto sulla cosa altrui, mobile o immobile, ha contenuto molto vasto. Comprende:
a) la facoltà di godere della cosa, ossia di utilizzarla per il proprio vantaggio, ma nel rispetto della
destinazione economica (art. 981)
b) la facoltà di fare propri i frutti, naturali o civili, della cosa.
Le facoltà dell’usufruttuario hanno dunque una estensione che si approssima, pur senza
raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario. Non la raggiunge perchè
l’usufruttuario non ha, come il proprietario, la facoltà di modificare la destinazione economica.
Se l'usufruttuario è una persona fisica la sua durata non può essere superiore a quella della sua
vita. Se è una persona giuridica non può andare oltre i 30 anni.
Al termine dell’usufrutto l'usufruttuario dovrà restituire la cosa al proprietario nello stato in cui si
trovava quando l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso.
Diritto si uso
Il diritto di uso differisce dall’usufrutto solo per la limitata misura della facoltà di godimento che
attribuisce sulla cosa.
Diritto di abitazione
Il diritto di abitazione è ancora più circoscritto: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di
abitarla limitatamente.
IL POSSESSO
Proprietà e possesso sono giuridicamente situazioni diverse: proprietà-> è una situazione di diritto
(art.832); possesso-> è una situazione di fatto (art. 1140).
E’ la differenza tra essere titolarità ed esercizio di un diritto.
Il proprietario è spesso anche il possessore, ma può anche non esserlo.
Al possesso è tradizionalmente riconosciuta protezione giurisdizionale: il possessore può rivolgersi
al giudice, nel caso di spossesso o molestie, per ottenere la reintegrazione del possesso o la
cessazione delle molestie.
Le azioni petitorie sono a difesa della proprietà, mentre le azioni possessorie a difesa della
possesso. Le azioni possessorie sono di due tipi:
a) azione di reintegrazione o di spoglio (art.1168): spetta al possessore che sia stato spossessato
violentemente (con forza) o occultamente (di nascosto) di una cosa mobile o immobile. Può
essere esercitata entro un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta e consente allo spossessato
di reintegrare la cosa posseduta. Se trascorre un anno questa reintegrazione può essere
chiesta solo dal proprietario.
b) l’azione di manutenzione (art.1170) che riguarda solo i beni immobili e le universalità di mobili I
MODI DI ACQUISTO DELL PROPRIETÀ
La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge: l’art. 922 ne enuncia 9 e sono
distinti in 2 categorie:
a) acquisto a titolo originario (occupazione, invasione, accessione, specificazione, unione,
commissione, usucapione)
b) acquisto a titolo derivativo (contratti, successione)
Titolo derivativo: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente
proprietario; ricorre quindi a seguito di un contratto il passaggio di una cosa da un proprietario ad
un altro (contratto di vendita), oppure alla morte di un soggetto si trasferiscono i beni di questi ad
un altro soggetto (successione).
Chi trasferisce il diritto prende il nome di dante causa, chi lo acquista prende il nome di avente
causa.
Titolo originario: quando il diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di
un precedente proprietario. Accade quando non c’è un proprietario o quando il precedente
proprietario l’ha abbandonata. (quando la cosa è di nessuno o di chiunque)
Il possesso di buona fede dei beni immobili
La proprietà si può acquistare, a titolo originario, mediante il possesso: questo vale per i beni
mobili e immobili (per gli immobili è necessario un possesso prolungato, mentre per i beni mobili è
sufficiente che sia istantaneo --> questo ha la funzione di rendere rapido e sicura la circolazione
dei beni mobili).
Possono verificarsi due ipotesi:
1) acquisto di cosa mobile da non proprietario: purché in buona fede
2) alienazione della stessa cosa mobile a più persone: ne diventa proprietario chi la possiede per
prima, anche se il suo contratto è successivo ad un altro.
Per essere sicuro di aver acquistato la proprietà è necessario agire in buona fede perchè ricevi il
diritto o per titolo derivativo o per titolo originario.
L’usucapione
L’acquisto della proprietà, a titolo originario, mediante il possesso prolungato nel tempo.
E’ irrilevante che il possesso sia di buona fede o di mala fede.
L’usucapione serve a ridurre un freno notevole della circolazione di beni nei casi in cui il
proprietario non possieda per tanto tempo un bene.
Tempi:
20 anni: per beni immobili e per le universalità di mobili,
• 10 anni: per beni mobili registrati, anche quando un immobile viene acquistato in buona fede da
• chi non ne è proprietario
LA COMUNIONE
Si parla di comunione di proprietà quando il diritto di proprietà o il diritto reale su una cosa
appartenga a più persone.
La comunione quindi è la situazione per la quale la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a
più persone (art. 1100). Questa situazione può verificarsi in modo involontario o volontario, si parla
quindi di:
a) comunione volontaria: dipende dalla volontà dei partecipanti
b) comunione incidentale: non dipende dalla volontà dei partecipanti (es. eredità)
c) comunione forzosa: non ci si può sottrarre
La coesistenza sulla medesima cosa dell’uguale diritto di più persone si realizza mediante la ideale
scomposizione della cosa in una pluralità di quote. (=una frazione ideale aritmetica)
Si distingue:
a) uso della cosa comune: in linea di principio spetta separatamente a ciascun partecipante
b) amministrazione della cosa comune: spetta collettivamente ai partecipanti che deliberano a
maggioranza di quote
c) atti di disposizione della propria quota: ciascun partecipante può senza dover richiedere il
consenso degli altri partecipanti, alienarla, darla in usufrutto, ipotecarla e così via
d) atti di disposizione dell’intera cosa comune: richiedono invece il consenso unanime dei
partecipanti.
Multiproprietà
E’ altro dalla comunione; non regolata dalla legge e diffusa forma della multiproprietà immobiliare
turistica. Un appartamento viene venduto separatamente a più persone che ne possono godere a
turno per un determinato periodo dell’anno.
Condominio
Si verificano situazioni in cui il vi è la proprietà solitaria dei singoli appartamenti, ma al tempo
stesso comproprietari degli spazi comuni (ascensore,...).
E’ il caso di comproprietà forzosa, alle quale i proprietari non possono sottrarsi.
L’OBBLIGAZIONE
I diritti di obbligazione si distinguono dai diritti reali per le seguenti ragioni:
a) i diritti reali sono diritti su cose, mentre i diritti di obbligazione sono diritti ad una prestazione
(dare, fare, non fare)
b) i diritti reali sono assoluti (spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti), mentre i
diritti di obbligazione sono relativi (spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti
determinati)
c) i diritti reali fruiscono di una difesa assoluta, mentre i diritti di obbligazione di una difesa relativa
d) solo i diritti di reali sono suscettibili di possesso e quindi di acquisto a titolo originario.
L’obbligazione si presenta come un rapporto o come un vincolo che lega un soggetto ad un altro
soggetto per l’esecuzione di una data prestazione.
Si distingue:
il creditore: soggetto attivo dell’obbligazione -> esige una prestazione
• il debitore: soggetto passivo dell’obbligazione -> è tenuto ad eseguire una prestazione
• la prestazione: oggetto dell’obbligazione dovuta dal debitore al creditore
•
L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di
valutazione economica.
La prestazione può essere di:
a) dare o consegnare: consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di di un
bene. Anche la restituzione è un sottospecie di obbligazione.
b) fare: da luogo a una obbligazione di mezzi oppure di risultato: la prima quando il debitore è
obbligato a svolgere una determinata attività, senza garantire il risultato; la seconda quando il
debitore è obbligato a realizzare anche il risultato. La distinzione è fondamentale per il calcolo
del rischio per la mancata realizzazione del risultato: nel primo caso incombe sul creditore, nel
secondo sul debitore.
c) non fare: detta anche prestazione negativa, è il caso dell'imprenditore che si obbliga verso un
altro imprenditore a non fargli concorrenza.
Le fonti dell’obbligazione sono gli atti o i fatti dai quali l’obbligazione trae origine. Possono essere:
contratti: è l’accordo di due o più parti - volontario
• fatto illecito: ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto - non volontario
• ogni altro fatto o atto che l’ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre obbligazioni.
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