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Diritto privato

La parola diritto ha due significati:

  • Diritto oggettivo: universo o sistema di regole che vige in una certa società.
  • Diritto soggettivo: potere o libertà che ci viene riconosciuta.

I diritti oggettivi permettono di affermare quelli soggettivi. Una regola o norma è una proposizione (fermati allo stop, non fumare,...) che ha funzione di prescrizione e carattere coercitivo, e non di descrizione o racconto. Qualifica un comportamento come obbligatorio, vietato, lecito, ecc.

L’insieme di regole giuridiche viene considerato come ordinamento giuridico e unitario: un insieme strutturato e completo, diviso in sottoinsiemi (civile, penale, costituzionale,...) e istituzioni. Tutte le norme giuridiche sono unite dalla costituzione e hanno seguito un percorso storico e lento.

Tipi di regole

  • Generale: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione.
  • Astratta: vale in ogni situazione che sia eguale a quella prevista.

Il fine della regola: essere applicata. Il giudice trasforma il comando astratto e generale in un comando particolare e ristretto attraverso un atto (che è diviso in 3 sezioni). La sentenza è quindi interpretazione delle norme e a loro applicazione che effettua il giudice stesso.

Giurisprudenza

La Giurisprudenza è l’insieme delle norme applicate dai giudici. Questo è importante perché in alcuni stati la legge nasce dalla corte (sistema anglosassone) mentre in altri nasce dalla costituzione (Italia). La Giurisprudenza però non ha solo il ruolo applicativo ma anche creativo, anche nei paesi costituzionali.

Il diritto si forma da 3 basi:

  • Legislazione (fase creativa)
  • Giurisprudenza (fase applicativa)
  • Dottrina (letteratura giuridica): la dottrina influisce sui giudici fino a modificare la legislazione.

Una norma nasce dalle fonti, le fonti hanno una loro dinamica che si svolge tra Giurisprudenza e Dottrina in un circuito continuo (non sempre il percorso parte dalle fonti, spesso nuove regole sono create dai giudici, spiegate dalla dottrina e poi forse entrano nella legislazione).

Fonti del diritto

Fonte del diritto: qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in sistema dato. Prevalgono due fonti:

  • Il precedente giudiziario consiste nella decisione già avvenuta di una soluzione di un caso.
  • L’atto legislativo, in senso ampio, è quel processo che permette l’atto del legiferare, producendo un testo che contiene regole di diritto.

Il sistema delle fonti deve essere completato nel seguente modo:

  • Costituzioni e leggi costituzionali - principi fondamentali
  • Trattato della UE e legislazione comune - uniformazione del diritto privato
  • Codice civile e leggi collegate - principale e più estesa
  • Leggi regionali (art.116-117) - urbanistica, turismo, artigianato, agricoltura,...
  • Regolamenti
  • Usi - solo in quanto richiamate dalle leggi

Interpretazione delle norme

L’applicazione delle norme richiede l’interpretazione (attività ermeneutica: studia i criteri di interpretazione) delle norme stesse: una norma ha più significati. Il giudice deve scegliere quale interpretazione dare.

Criteri, non liberi ma vincolati dall’art. 12:

  • Interpretazione letterale: ogni norma va inserita in un contesto.
  • Interpretazione logica: connessione logica tra norme.
  • Interpretazione teleologica: intenzione del legislatore (scopo).
  • Interpretazione analogica: risolvere il caso utilizzando disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Diritto privato e diritto pubblico

Il diritto si compone di: diritto privato e diritto pubblico. Si noti bene che non vale il concetto di privato e di pubblico ma bensì di rapporti tra privati e di rapporti ai quali partecipa lo Stato.

Il diritto pubblico si differenzia dal privato in quanto riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico e sono dotati di sovranità. Il diritto pubblico regola le forme e i modi dell’esercizio della sovranità, che spetta allo Stato.

Rapporto tra diritto privato e pubblico

  • Soggetti - privati vs. enti pubblici
  • Interessi - particolari vs. generali, disponibili vs. indisponibili
  • Struttura - parità vs. supremazia

L’ente pubblico può agire anche come ente privato e pertanto viene applicato il diritto privato anche per gli enti pubblici. Vi è inoltre un rapporto asimmetrico tra diritto privato e pubblico poiché il primo persegue interessi particolari, mentre il secondo interessi generali. Il diritto pubblico produce una pena, il diritto privato produce un risarcimento.

Articolazione del diritto

  • Pubblico: dir. costituzionale, dir. amministrativo, dir. penale, dir. processuale, dir. tributario
  • Privato: dir. civile, dir. commerciale, dir. del lavoro

Diritto soggettivo

Con il diritto soggettivo indico la pretesa di un soggetto a che altri assuma il comportamento prescritto da una norma, infatti è una situazione di libertà, possibilità, vantaggio e garanzia dell’ordinamento giuridico.

Nel diritto soggettivo si distinguono due grandi sottocategorie:

  • Diritti soggettivi assoluti: sono quei diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti e si può far valere verso chiunque. Diritti assoluti sono:
    • Diritto alla proprietà
    • Diritto reale
    • Diritto della personalità
  • Diritti soggettivi relativi: sono quei diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili e si può far valere nei confronti di determinati soggetti (es. rapporto di obbligazione). Diritti relativi sono:
    • Diritto di credito - rapporto di obbligazione
    • Diritti di famiglia

Situazioni giuridiche soggettive

  • Obbligo: è la situazione di chi è tenuto ad un certo comportamento (es. fare, non fare,...)
  • Potere: è la situazione di un soggetto che può efficacemente compiere un atto (con conseguenze giuridiche) (es. il proprietario può vendere un suo bene)
  • Facoltà: è la situazione di un soggetto che può compiere un atto (es. il proprietario può godere del suo bene lecitamente)
  • Soggezione: è la situazione del soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, deve subire le conseguenze di un esercizio di bene altrui (es. i figli sono soggetti alla proprietà dei genitori)
  • Onere: è la necessità di tenere un dato comportamento se vuole ottenere un certo risultato (es. chi vuole far valere il diritto deve provare i fatti, ma non è obbligato a farlo)

Fatti giuridici, atti giuridici, negozi giuridici

Questa è la sequenza che indica quali siano i meccanismi fondamentali della logica causa > effetto applicati al funzionamento delle regole giuridiche privatistiche.

  • Se > allora
  • Art.1 nascita > capacità giuridica (titolare di beni)
  • Art.456 morte > apertura successione
  • Art.820 fruttificazione > proprietà
  • Art.2043 danno > risarcimento

Fatti giuridici dipendono da:

  • Accadimenti naturali: del tutto indipendenti dall’uomo
  • Fatti umani: il caso in cui la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo

Un fatto umano può a sua volta essere distinto in:

  • Lecito: conforme al diritto
  • Illecito: non conforme al diritto

Atti giuridici

Sono gli atti destinati a produrre effetti giuridici (= comportamenti umani leciti dichiarativi). Esistono due tipi fondamentali:

  • Dichiarazioni di volontà: si distingue il concetto di volontà e il concetto di volontà degli effetti. Il primo non produce effetti se risulta che il soggetto non li ha voluti, il secondo vuol dire che il soggetto non ha solo voluto il fatto stesso ma anche la sua conseguenza e il suo effetto (=occorre che il soggetto abbia altresì voluto l’effetto del fatto).
  • Dichiarazioni di scienza: il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico (es. la quietanza di un pagamento, confessione, testimonianza,...). Questo tipo di dichiarazione non ha l’intento di costituire o modificare o estinguere rapporti giuridici, ma di provare l’esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi o estintivi di rapporti.

Negozio giuridico

Indica gli atti di volontà, ossia quelli che per il codice civile rientrano fra gli atti giuridici (contratti e atti unilaterali). La Francia e l’intero mondo del common law ignorano il concetto di negozio giuridico e perfino nei paesi in cui ci è l’uso del concetto di negozio giuridico è destinato e scomparire.

La condizione giuridica della persona

Per il diritto l’uomo è una persona (espressione usata dal codice civile) o un soggetto civile (uso dottrinale): entrambe riconoscono l’uomo nel mondo del diritto. L’uomo assume questi due attributi al momento della nascita (inizio della respirazione polmonare) e termina al momento della morte (cessazione definitiva di ogni attività celebrale).

Dal momento in cui un essere umano nasce diventa una persona (o soggetto civile) e titolare di capacità giuridica.

  • Capacità giuridica: attitudine dell’uomo a essere titolare dei diritti e doveri.
  • Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi.
  • Residenza: luogo della dimora abituale della persona.

Domicilio e residenza possono coincidere.

  • Soggiorno: luogo in cui si prende alloggio occasionalmente o momentaneamente (albergo,...)

Assenza e morte presunta

  • In caso di assenza (scomparsa) di una persona si parla di possesso temporaneo dei beni dell’assente per coloro che ne sarebbero stati gli eredi, solo dopo due anni dalla data della scomparsa. Se l’assente ricompare, dovranno essere restituiti tutti i suoi beni esclusi le rendite percepite nel frattempo.
  • In caso di morte presunta di una persona si parla di successione ereditaria dei beni per coloro che furono immessi nel possesso temporaneo dei beni acquistando piena disponibilità, solo dopo 10 anni dalla data della scomparsa. Se l’assente ricompare, dovranno essere restituiti tutti i suoi beni, ma nello stato in cui si trovano.

Capacità giuridica e capacità di agire

  • Capacità giuridica: attitudine del soggetto alla titolarità di diritti e di doveri. (dalla nascita)
  • Capacità di agire: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquista diritti o assume doveri. (dalla maggiore età)

Anche il minore, tuttavia, può acquistare capacità di agire attraverso i suoi legali (genitori o tutore). La capacità di agire può essere persa in caso di infermità mentale grave, altrimenti la persona viene semplicemente inalibita.

Persona fisica e persona giuridica

Per il codice civile le persone non sono solo l’uomo, ma anche le organizzazioni collettive (enti pubblici, associazioni, fondazioni, società, consorzi,...). Si distinguono quindi:

  • Persone fisiche: l’uomo
  • Persone giuridiche: organizzazioni collettive

È persona giuridica ogni soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, avvalendosi della capacità giuridica (titolare di diritti e doveri) e di capacità di agire (compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi).

Classificazioni delle persone giuridiche

  • Pubbliche: organizzazioni collettive necessarie; detengono il potere sovrano (Stato e altri enti pubblici, territoriali, strumentali,...)
  • Private: organizzazioni collettive volontarie

Gli Enti territoriali sono enti esponenziali di una data comunità, stanziata su un determinato territorio (rispettivamente nazione, regione, provincia, comune). Gli Enti pubblici hanno compiti specifici: monosettoriali o plurisettoriali,...esistono varie forme. Gli Enti strumentali propri dello Stato svolgono attività proprie dello Stato o di altro ente territoriale. Tutti questi enti perseguono diritti pubblici (interessi pubblici) = caratteristica in comune. Ma questi interessi pubblici possono essere svolti anche da enti privati (associazioni, fondazioni, società,...).

Le Associazioni sono una manifestazione della natura sociale dell’uomo, cioè una forma di stabile organizzazione collettiva (vedi art. 2 Cost.). Un’associazione si costituisce attraverso un contratto mediante il quale le persone aderenti condividono e perseguono uno scopo di natura ideale; mentre in una società le persone perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati mediante attività economica. L’associazione agisce per mezzo di organi propri esecutivi: gli amministratori.

Validità/Invalidità di un contratto

Un contratto può essere:

  • Nullo
  • Annullabile

Cause di nullità del contratto

Non occorre che sia prevista dalla legge, ma occorre che sia stata violata una norma imperativa (=norme non derogabili per la volontà delle parti; norme dispositive: ammettono una diversa volontà delle parti). Produce Nullità:

  • Mancanza di uno dei requisiti del contratto: mancanza dell’accordo delle parti o della causa o dell’oggetto o della forma = (mancanza di volontà)
  • Contratto illecito

Un contratto si compone di due o più dichiarazioni di volontà (la volontà, entro la propria mente, resa visibile con una dichiarazione, voce, parola, segni...) e può avere effetti giuridici solo in quanto alla esterna dichiarazione corrisponde una volontà del dichiarante. Il contratto è nullo in caso di:

  • Dichiarazione non seria: finzione scenica o per esemplificazione didattica
  • Violenza fisica: provoca una dichiarazione non voluta

Un contratto è illecito quando sono illeciti l’oggetto, la causa o i motivi e quindi sono rispettivamente contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La formula legislativa esprime un’esigenza di difesa dei valori fondamentali della società (sia individuali sia collettivi).

Cause di annullabilità di un contratto

Un contratto può essere annullabile solo nei casi in cui la legge espressamente ricollega alla violazione di norme imperative. Produce Annullabilità l’incapacità a contrarre di una delle parti per:

  • Incapacità legale
  • Incapacità naturale
  • Vizi del consenso (o della volontà): errore (motivo e ostativo), dolo, violenza morale

Incapacità legale

Sono incapaci a contrarre tutti coloro che non hanno ancora acquistato la capacità di agire (minorenni) oppure coloro che l’hanno persa (infermi mentali totali). L’annullamento, in caso di incapacità legale, può essere chiesto al giudice:

  • Da chi esercita la potestà sul minore (genitore) o sul minore emancipato (curatore) o sull’interdetto (tutore)
  • Dallo stesso minore o emancipato o interdetto, una volta raggiunta la maggiore età o revocato lo stato di interdizione
  • Dagli eredi del minore o emancipato o interdetto.

Queste norme prevedono la difesa e la protezione dell’incapace di agire. Infatti, l’annullamento non può essere chiesto dal contraente capace poiché non avrebbe ragione giustificabile per invocarla.

Incapacità naturale

L’annullamento, in caso di incapacità naturale (incapacità di intendere e di volere oppure uno stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere), è previsto dalla legge, oltre alla prova di incapacità, da ulteriori requisiti. Si distinguono gli atti unilaterali e contratti:

  • Gli atti unilaterali sono annullabili solo se si prova che dall’atto deriva un grave pregiudizio all’incapace
  • I contratti sono annullabili solo se oltre al pregiudizio per l’incapace si prova anche la mala fede dell’altro contraente, il quale era a conoscenza dell’incapacità naturale.

Il grave pregiudizio per l’incapace è sufficiente per l’annullamento degli atti unilaterali, ma non basta per i contratti: occorre provare anche la mala fede dell’altro contraente.

Vizi del consenso

Il contratto (o l’atto unilaterale) è annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza.

L’errore può essere:

  • Motivo (detto anche errore-vizio) o ostativo.

L’errore motivo è un errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all’esterno. Questo deve essere un errore essenziale, ossia tale per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso il contratto ed è tale se ricorre una delle 4 ipotesi che la legge prevede: la natura del contratto, l’identità dell’oggetto, l’identità dell’altro contraente, i motivi del contratto.

L’errore ostativo, invece, è l’errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla dichiarazione oppure è un errore commesso durante una trasmissione della dichiarazione stessa (mille lire, anziché mille euro). Quindi questo errore può essere commesso o dal dichiarante o da terzi.

L’errore ostativo può comportare l’annullabilità del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.

Il dolo corrisp...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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