Importanza del diritto
Il diritto è molto importante per l’organizzazione e il funzionamento della società; l’aggettivo con cui si indica ciò che riguarda il diritto è giuridico, che deriva dal latino IUS che significa appunto diritto. Molto spesso l’interesse di un soggetto può risultare incompatibile con l’interesse di un altro: il diritto serve a risolvere questi conflitti, evitando che i cittadini si facciano giustizia da sé.
Diritto oggettivo e soggettivo
Il diritto oggettivo è un insieme di norme, che derivano dalla combinazione di regole e sanzioni, mentre il diritto soggettivo è il potere d’azione che un soggetto ha verso qualcun altro. Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto concreto, in modo tale che possa adattarsi a una moltitudine di eventi reali, tale descrizione è chiamata fattispecie.
Beni e patrimonio
Il bene è l’oggetto del diritto, si distinguono in beni immobili (tutto ciò che è incorporato al suolo come i fiumi, i terreni, gli edifici...) e in beni mobili (i beni residuali, come auto, navi, un quadro...). I beni vengono anche distinti in beni pubblici che appartengono allo Stato e sono destinati a soddisfare interessi generali della collettività e beni privati che appartengono a privati e non sono vincolati a soddisfare interessi generali.
Il patrimonio comprende tutti i beni materiali e immateriali di un soggetto, insieme a crediti e debiti, che contribuiscono infatti a determinare l’entità del patrimonio.
Possesso
Possesso: potere di FATTO sulla cosa, ovvero l’esercizio sulla proprietà.
Azioni a tutela del possesso
Lo spoglio è la richiesta che il possessore fa al giudice di essere reintegrato nel possesso, se privato di esso in modo violento o clandestino. Il vero possessore deve provare che possedeva e che ora non possiede più. La manutenzione ha il fine di reintegrare nel possesso chi è stato privato di esso in modo non violento (es. occupazione di una casa data in comodato).
Il diritto, con queste azioni, tutela il possessore, il proprietario e il detentore. Non sono tutelati invece gli ospiti (che possono essere sfrattati), e i detentori che hanno la cosa per ragioni di servizio (se un meccanico subisce un furto non può chiedere lo spoglio come il proprietario dell’auto). Dunque la tutela del possesso avvantaggia sia il proprietario che il possessore, se vengono privati (clandestinamente o no) dei propri beni.
Il diritto di proprietà
Il diritto di proprietà è il diritto soggettivo per eccellenza ed è il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti stabiliti dalla legge. La proprietà deve essere regolata dalla legge in modo che il suo esercizio non entri in contrasto con l’interesse della collettività o con interessi sociali meritevoli di tutela. La proprietà privata può essere “espropriata” e trasferita ad un ente pubblico per motivi di interesse generale (realizzazione di una strada, una scuola, un ospedale...), e all’espropriato spetta un indennizzo che gli ripaghi la perdita subita.
Facoltà di godimento e disposizione
La facoltà di godimento è qualsiasi modo di impiegare la cosa e ricavarne utilità, senza rinunciare alla proprietà stessa (valore d’uso). La facoltà di disposizione è quella con cui il proprietario realizza il valore di scambio, cioè ne ricava delle utilità che può ottenere solo rinunciando alla proprietà o alla piena proprietà.
Azioni a tutela del proprietario
Il proprietario può tutelarsi attraverso l’azione di rivendicazione e l’azione negatoria (dimostrando di essere proprietario, e non solo possessore, del bene). Attraverso queste azioni il proprietario, ingiustamente privato o disturbato nel godimento del bene, può recuperare il pieno godimento del bene stesso.
La rivendicazione è l’atto con cui il proprietario chiede al giudice che gli venga restituito il bene privato, con la conseguente condanna di colui che detiene il bene, al momento della richiesta. Con l’ azione negatoria il proprietario chiede al giudice di dichiarare che non ci sono diritti di altri sul proprio bene. Il proprietario può agire in questi modi solo se prova i fatti a fondamento della sua pretesa. Queste azioni sono imprescrittibili ovvero il proprietario non perde la possibilità di esercitarle anche se lascia passare molto tempo.
Acquisto della proprietà
Il diritto della proprietà può essere acquistato a titolo derivativo (l’acquirente riceve il diritto da un’altra persona che ne era titolare, con le stesse caratteristiche), oppure a titolo originario (acquisto il diritto pieno e libero da vincoli, in forma originaria).
- I modi di acquisto a titolo originario sono l’occupazione (impossessamento di una cosa che non ha proprietario, può trattarsi solo di una cosa mobile, un vecchio elettrodomestico in discarica, perché gli immobili senza proprietario spettano al patrimonio dello Stato), l’invenzione dal latino ‘invenire’=trovare perché riguarda le cose mobili smarrite dal proprietario. Chi trova una cosa mobile smarrita ha l’obbligo di restituirla al proprietario o consegnarla al sindaco, passato un anno senza che il proprietario la reclama, il ritrovatore ne acquista la proprietà.
- Altri modi d’acquisto a titolo originario sono l’usucapione di beni mobili o immobili e la regola possesso vale titolo;
- I principali modi d’acquisto a titolo derivativo sono il contratto e la successione a causa di morte: la proprietà non si acquista se il titolo è irregolare o se chi la trasmette l’aveva acquistata a sua volta a titolo irregolare o proprio non ce l’ha.
Come provare la proprietà?
Per provare una proprietà non è sufficiente l’atto d’acquisto perché se chi mi ha venduto il bene non era proprietario, io, acquistando il diritto uguale a come mi viene trasferito, non ho acquistato nessuna proprietà. Come provarlo con certezza? Nel caso di un testamento è necessario risalire fino a un acquisto a titolo originario (di chi era proprietario del bene). Se devo dimostrare la proprietà di una casa acquistata 21 anni fa, è sufficiente che presenti l’ atto d’acquisto che dimostra che è mia per usucapione). Se ho acquistato la casa più recentemente devo dimostrare che, se non io, ma chi me l’ha venduta è stato un proprietario a titolo originario.
Locatore e locatario
Il proprietario di una casa che la cede in affitto è detto locatore, chi è in affitto è il locatario. Il locatario non è un proprietario, è un detentore che gode in termini limitati del bene che, ad esempio, può vendere ne modificare poiché non paga le tasse sulla proprietà. Il locatario NON è un possessore, come un possessore ha il potere di fatto sulla cosa, ma riconosce l’altrui diritto (pagando un canone mensile). Anche nel caso del comodato, vi è il detentore.
Da detentore a possessore?
Un detentore, non pagando più l’imposta dovuta al locatore, non riconosce più l’altrui diritto --> diventando un possessore. Un locatario, passato un certo numero di anni, può acquisire la proprietà per usucapione (se il proprietario ignora il fatto, essendo lontano). Se io posseggo in modo pubblico e pacifico la proprietà, senza violenza, senza venir messo in discussione la ottengo per usucapione. Dunque viene incentivato colui che utilizza la cosa, al posto di chi ne ha il diritto ma se ne disinteressa, per far corrispondere la situazione di fatto a quella di diritto.
Limitazioni del proprietario
Il limite più importante è quello dei cosiddetti atti emulativi: ‘il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo di quello di nuocere o recare molestie ad altri’. Es. un proprietario coltiva un’aiuola che mette in ombra parte del giardino della casa confinante, rendendola umida. Si nota che il proprietario di questa casa, non ne trae alcun vantaggio, anzi subisce molestie da fattori che non hanno nessuna utilità. Divieto di abusare del diritto di proprietà. Un altro limite è il divieto delle immissioni come l’inquinamento acustico o le immissioni di liquidi inquinanti nel caso di chi esercita un’attività produttiva. La linea di confine della limitazione si basa sulla normale tollerabilità: il proprietario non può produrre immissioni intollerabili in una zona residenziale e il vicino non può vietare immissioni tollerabili in una zona industriale. Se questi limiti vengono violati il giudice ordina il risarcimento dei danni e la cessazione delle molestie.
Comproprietà
Se un bene ha più di un proprietario, si parla di comproprietà, ovvero c’è una comunione del diritto di proprietà. Se gli individui non hanno gli stessi scopi o interessi il diritto privato cerca di trovare dei punti d’accordo. Se il bene viene acquistato da più persone insieme e ognuno ha il diritto su una quota, si ha una comunione volontaria; nel caso di una eredità si ha una comunione incidentale e una comunione obbligata nel caso di un condominio dove ciascuno ha una proprietà ma vi sono delle parti comuni (a differenza delle altre due comunioni, questa non può essere sciolta). Nel caso di una comunione volontaria, se un membro vuole vendere l’immobile si va al voto della maggioranza che stabilisce il valore dell’interesse collettivo su quello del singolo, che infine potrà solo vendere la sua quota a terzi e chiedere al giudice di sciogliere la comunione.
Beni mobili non registrati
Beni mobili non registrati: se compriamo un oggetto al mercato non abbiamo garanzie che non sia stata appena rubato. Regola possesso vale titolo: chi ha acquistato, in buona fede (ignorandone la provenienza), il possesso di un bene mobile non registrato, con contratto valido, ne diventa proprietario a titolo originario. Es. Se acquisto al mercato un oggetto, in forma orale, il contratto può essere invalido se sono stato minacciato di comprarlo --> non è più di mia proprietà.
Diritti reali e di credito
Il diritto reale è un diritto sulla cosa che stabilisce una relazione immediata tra l’oggetto e il soggetto, il quale ha immediati pieni poteri sulla cosa, come la proprietà. È un diritto assoluto, inderogabile: chiunque può violarlo e chiunque è obbligato ad astenersi dal violarlo. Il diritto di credito può essere violato solo dal debitore e consiste in un obbligo giuridico per il quale il debitore è TENUTO ad avere un certo comportamento verso il creditore. È un diritto relativo, cioè che vale solo nei confronti del debitore.
Soggetti del diritto
Questi diritti li hanno le persone fisiche e giuridiche (società, Stato..). Ci sono diritti anche verso chi è concepito ma non è ancora nato.
Diritti del nascituro
- Se una madre in cinta subisce un incidente in auto e il bambino subisce danni, può quando è nato citare in giudizio chi ha provocato l’incidente? È concesso solo questo perché il bambino è stato privato della salute, diritto inviolabile.
- Il bambino può citare in giudizio o i medici che hanno sbagliato una diagnosi (di una malattia genetica) o i genitori per non avergli dato determinate cure?
Soggetti del diritto: persone fisiche e organizzazioni
I soggetti del diritto sono coloro che possono essere titolari di situazioni giuridiche, e che possono compiere atti giuridici. I soggetti del diritto possono essere di due tipi: persone fisiche o organizzazioni. Ci sono diritti a cui i soggetti sono titolari già dalla nascita come i diritti della persona (integrità fisica, al nome e alla riservatezza..) e la capacità giuridica.
Capacità giuridica e di agire
Capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi e si acquista alla nascita. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica. La legge stabilisce che chi non ha compiuto i 15 anni non può lavorare perché non è idoneo a quei diritti/doveri e il contratto del datore sarebbe nullo. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili come il cittadino a patto che nel paese dello straniero l’italiano possa godere dei diritti civili. I diritti inviolabili (salute, vita ecc..) valgono anche in mancanza di reciprocità. La condizione di reciprocità vale per i diritti politici (se uno straniero viene da un paese dove l’italiano non può far parte di associazioni politiche allora neanche in Italia lo straniero potrà far parte di associazioni politiche).
La capacità di agire è l’idoneità a compiere atti giuridici validi (si fissa a 18 anni). È uno stato legale, e il giudice può toglierla/darla. Gli incapaci d’agire sono i minorenni, gli interdetti e gli inabilitati. La capacità naturale è quella di intendere e di volere, è uno stato di fatto.
Atti compiuti dagli incapaci naturali
- Gli atti personali (donazione, testamento e matrimonio) sono sempre annullabili
- Gli atti unilaterali (una promessa, un recesso, una disdetta) sono annullabili solo se si dimostra che hanno recato un grave pregiudizio all’incapace naturale
- I contratti sono annullabili se si prova la mala fede dell’altro contraente, ovvero la consapevolezza che quanto si stia compiendo danneggia ingiustamente un’altra persona, in questo caso l’incapace naturale.
Interdizione e inabilitazione
Se l’individuo non è nelle condizioni (psichiche o fisiche) di provvedere ai propri interessi, viene privato della capacità di agire e viene affidato a un tutore che si occupa di lui, al fine di evitare che si danneggi con le sue stesse mani compiendo atti di cui non è in grado di capire la portata. Nell’interdizione (per chi è impossibilitato psichicamente di provvedere ai propri interessi) la legge stabilisce che la capacità di agire viene rimossa totalmente e solo il tutore può occuparsi degli atti patrimoniali dell’assistito. Si parla di interdizione legale per chi è stato condannato a più di 5 anni di reclusione. Nel caso dell’inabilitazione (ragioni fisiche, ma non talmente grave da far luogo all’interdizione) si cerca di limitare la capacità di agire del soggetto il meno possibile lasciandogli compiere tutti gli atti di vita quotidiana, e tocca al giudice stabilire quali atti potrà compiere da solo e per quali atti dovrà essere sostituito/assistito dal tutore.
Organizzazioni
Oltre che gli individui, sono soggetti del diritto anche le organizzazioni, che non hanno una propria volontà e operano attraverso persone fisiche che agiscono per l’organizzazione, dette organi. Normalmente un’organizzazione ha origine da un atto costitutivo formato dalle persone fisiche che intendono creare l’organizzazione, insieme allo statuto che contiene le regole di funzionamento. Nel linguaggio giuridico sono dette anche enti e possono essere private o pubbliche: le organizzazioni pubbliche sono lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni), le organizzazioni private sono ad esempio i partiti politici.
Associazioni riconosciute e non
Le associazioni sono organizzazioni formate da più persone aventi uno scopo comune, diverso dal profitto. Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) è un’associazione riconosciuta, quindi con una personalità giuridica, se fa dei debiti e non è in grado di pagarli risponde solo il patrimonio stesso del FAI. In questo caso si parla di autonomia patrimoniale perfetta. Mentre se gli studenti di un’associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica, fanno dei debiti, ne rispondono tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione: si parla di autonomia patrimoniale imperfetta. Le organizzazioni riconosciute sono le fondazioni, le S.P.A, mentre quelle non riconosciute sono i partiti e i sindacati.
Responsabilità del presidente nelle associazioni
Se è un ente è riconosciuto allora sarà pubblico. Se il presidente (non ha questo potere, può solo rappresentare) conclude un contratto per l’associazione e questa si rifiuta di eseguirlo, ha ragione l’associazione riconosciuta. Il presidente quindi è “colpevole” di non essersi informato sulle norme interne dell’associazione rese pubbliche. Nelle associazioni non riconosciute l’ordinamento interno è regolato dagli accordi degli associati e, non essendo riconosciuto, non è soggetto ai controlli pubblici. Dunque in questo caso sarebbe un affidamento incolpevole, perché il presidente viene affidato in buona fede, senza limiti di potere.
Scopi e origine della personalità giuridica
Chi ha capitali da investire in attività economiche, può essere frenato dal timore di perdere non solo i capitali direttamente investiti, ma tutto il suo patrimonio. La società deve incentivare queste iniziative economiche, che consentono il progresso. Il diritto incoraggia gli uomini riducendo il rischio, offrendo la possibilità di agire attraverso un’organizzazione con personalità giuridica (S.P.A) e così rischiando solo i capitali direttamente investiti in essa, e non anche il resto del proprio patrimonio. I comitati sono privi di personalità giuridica e sono quelle organizzazioni create per raccogliere fondi da destinare a finalità di interesse collettivo (soccorrere terremotati). Le organizzazioni pubbliche hanno sempre la personalità giuridica, quindi gli enti pubblici sono detti persone giuridiche pubbliche. Per costituire una persona giuridica pubblica occorre una legge che ne preveda la creazione ed il funzionamento. Per costruire le persone giuridiche private, dipende dallo scopo. Le organizzazioni di profitto (scopo di lucro soggettivo), come le società, ottengono la...
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