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LE FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

I contratti possono avere delle lacune, delle incompletezze poichè le parti non possono

regolare tutto ciò che può accadere nelle diverse circostanze.

Al fine di risolvere questo conflitto d’interessi, la legge propone delle fonti di integrazione:

- Una norma dispositiva derogabile che le parti hanno la libertà adottare o meno, è una

norma ad casum, appositamente per quella determinata circostanza.

- Usi, equità e buona fede. Gli usi sono le consuetudini, affermate in un determinato

settore socio-economico (commercio), che sottointendono prassi prevalenti nel settore.

In mancanza di una consuetudine si applicano equità (i giudici scelgono la soluzione più

equilibrata) e la buona fede (oggettiva, nel senso della correttezza).

RESPONSABILITA CONTRATTUALE:

Quando manca l’adempimento si parla di inadempimento e non è prevista l’estinzione

dell’obbligazione. La norma fondamentale è dell’articolo 1218: ‘’ il debitore se non esegue

esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno salvo che non provi

che è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile ‘’.

[ Il limite della responsabilità del debitore è l’impossibilità della prestazione ].

Inadempimento assoluto (la prestazione non viene eseguita), inadempimento relativo (la

prestazione viene eseguita in ritardo o inesattamente).

Per affermare che in determinate circostanze l’inadempimento del debitore è giustificato

perchè, in quelle circostanze, non si può pretendere da lui la prestazione (anzichè

affermare che è impossibile, art. 1218) si dice che essa è diventata inesigibile.

Distinguiamo l’obbligazione di mezzi in cui il debitore deve semplicemente svolgere

un’attività a favore del creditore ma senza garantirgli che porterà al risultato atteso (il

medico deve curare il malato, non necessariamente guarirlo). Il medico dunque si libererà

dalla responsabilità provando di aver eseguito la sua prestazione.

Invece l’obbligazione di risultato in cui il debitore è tenuto a fornire al creditore proprio il

risultato che gli interessa (l’appaltatore non deve solo svolgere la sua attività, ma deve

fornire la costruzione finita). Si applica quindi l’art. 1218 per cui il debitore sarà esente

dalla prestazione dovuta solo se proverà che è divenuta impossibile.

Prendiamo un caso:

Un impresa fornisce delle valvole per caldaia a metano, un’avvertenza sindacale che

prevede il trasferimento di un impianto in Polonia causa scioperi dei lavoratori. L’impresa

non riesce così a produrre il numero di valvole necessarie a soddisfare i fornitori.

Quali sono le responsabilità del debitore?

Valutando la responsabilità in senso oggettivo, affermiamo che il debitore non ha

eseguito la prestazione e quindi è responsabile. Si potrà liberare dalla responsabilità

provando che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

L’impresa avrebbe potuto evitare gli scioperi: la prestazione è possibile, il debitore dovrà

risarcire il danno.

Il creditore vorrà spostare la maggior parte di rischio a carico del debitore.

Valutando la responsabilità in senso soggettivo bisognerà valorizzare tutte le condizioni

del debitore, come le difficoltà che ha sopportato: per il debitore sarebbe stato impossibile

adempiere a quella prestazione.

Il debitore ha l’interesse a spostare la maggior parte di rischio sul creditore.

Il legislatore del 1942 sosteneva la tesi dell’ impossibilità oggettiva e assoluta (facendo

ricadere tutto il rischio sul debitore). Successivamente si è trovato il compromesso dell’

impossibilità oggettiva e relativa : la responsabilità va valutata oggettivamente, ma

anche considerando la situazione concreta del debitore (i suoi mezzi, lo sforzo che ci si

può attendere da esso).

Il debitore, se non riesce a provare l’impossibilità della prestazione, dovrà risarcire il

danno . Consideriamo due casi:

1) Tizio vuole acquistare un appartamento che è sceso di valore da 250000 a 180000

euro, ma non avendo tutto il denaro vende un suo terreno a Caio, che ha l’obbligazione

di pagare entro 2 settimane. Caio paga solo 6 mesi dopo e così Tizio perde la

plusvalenza che avrebbe ottenuto attraverso l’acquisto dell’immobile.

Caio non ha eseguito la prestazione dovuta, dovrà pagare gli interessi, ma i 700000?

2) Il tassista arriva in ritardo a prendermi, così devo prendere il treno successivo che

deraglia e provoca danni alla mia salute. Il tassista è in ritardo perchè il meccanico non gli

ha riparato bene la macchina.. ecc --> regressione all’infinito.

Il 1° modo per quantificare il danno è la teoria condizionalistica: guardiamo alla fine della

catena di cause ed eliminiamo mentalmente il fatto che può essere stato ‘‘causa’’:

vediamo se l’effetto si sarebbe verificato anche senza il fatto antecedente.

[Il ritardo del tassista non è condizione necessaria del deragliamento del treno, non c’è

alcun nesso di causalità].

Questa teoria porta il problema della regressione all’infinito della causa, poichè veniamo

rimandati ad una causa sempre più remota -> rende tutte le cause equivalenti.

Come correttivo della teoria condizionalistica, è stata proposta la teoria della causalità

adeguata: al posto di porci alla fine della catena causale, ci poniamo all’inizio e vediamo

se quella singola causa è ideonea a determinare quell’evento.

La fine della catena è il danno di 70000 per non essere stato in grado di pagare il prezzo

dell’immobile. L’inizio è il mancato pagamento del terreno entro il termine di scadenza.

Secondo la teoria condizionalistica, se il prezzo del terreno fosse stato pagato in tempo, il

creditore avrebbe avuto i mezzi per concludere l’affare.

(Poniamo sulle spalle dell’acquirente una responsabilità che non gli compete!!).

Secondo la teoria della causalità adeguata, il compratore del terreno non potrà essere

ritenuto responsabile del danno perchè, in sè, quel ritardo, non può considerarsi causa

della perdita di 70000 (il creditore avrebbe comunque povuto avere i mezzi per far fronte

all’acquisto).

Prendiamo il caso dell’ ILVA di Taranto, dove l’impianto siderurgico ha provocato vittime e

malati tra i lavoratori perchè non utilizzava tutti i sistemi di sicurezza.

I famigliari delle vittime chiedono il risarcimento.

C’è una responsabilità civile (aver violato le leggi sul lavoro), e una responsabilità penale

(aver commesso un reato).

[[ La malattia è una conseguenza dell’inadempimento contrattuale del datore ? ]]

Non esiste alcuna legge scientifica che prova il rapporto causale tra la malattia e le azioni

del datore di lavoro, quindi ci si affida a leggi probabilistiche con cui viene affermato che

è più probabile che l’esposizione a certi tipi di metalli possa portare a una malattia, che il

contrario (51%).

Nel giudizio penale, non basta il 51%, si afferma che il mancato adempimento alle norme

di sicurezza risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio perchè nel processo

penale si giudica la libertà della persona, e non solo un risarcimento.

ART.1223. Un certo evento dannoso può essere imputato all’inadempiente se è

conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. La perdita subita (danno

emergente) è la perdita d’utilità che ha subito il patrimonio del creditore danneggiato da

una mancata o ritardata prestazione del debitore (è l’impossibilità di utilizzare quella

somma fino al momento in cui mi viene pagata).

Il mancato guadagno (lucro cessante) fa riferimento alla ricchezza che il creditore non ha

conseguito, a seguito di un’inadempimento della prestazione del debitore.

Nel caso del terreno, i 70000 euro sono un mancato guadagno e non saranno risarciti

perchè non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Attraverso il nesso di causalità vediamo quali conseguenze sono determinate

dall’inadempimento. Individuate, si procede a determinare la somma di denaro che funge

da risarcimento del danno.

ART. 1227. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a causare il danno, il risarcimento

è diminuito a seconda dell’entità della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate.

[Contratto di fornitura]: se l’azienda fornitrice ha ricevuto varie indicazioni contraddittorie

sul tipo di prodotto c’è il concorso di colpa (60% responsabilità debitore 40% per la

disorganizzazione del creditore, il risarcimento sarà del 60% e non del 100%)

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando

l’ordinaria diligenza. Se il fornitore non consegna entro il termine la merce, di cui il

creditore aveva bisogno: il giudice chiede se avrebbe potuto trovare sul mercato un altro

prodotto equivalente, secondo ordinaria diligenza. Il danno si è aggravato per non aver

usato l’ordinaria diligenza. Il risarcimento che avrebbe potuto chiedere sarebbe stato la

differenza tra i prezzi dei diversi fornitori.

ART.1225. Il debitore inadempiente è tenuto a risarcire solo i danni prevedibili, salvo che

l’inadempimento sia stato volontario per danneggiare il creditore (dolo).

I danni prevedibili al momento in cui è stato concluso il contratto e non al momento

dell’inadempimento.

Io consegno in un deposito una valigia con documenti importantissimi, e pago 200.

Se la valigia va persa, e il depositario avesse saputo il vero contenuto della valigia, non si

sarebbe assunto il rischio del danno di migliaia di euro.

Ma il danno non rientra nel rischio che il debitore si è assunto quando ha concluso il

contratto, è un danno imprevedibile.

Se il danno è provato, e deriva da un’inadempimento, ma non si riesce a determinare il

suo preciso ammontare, il giudice valuterà in modo equo la somma da concedere. Se il

danno consiste in un lucro cessante, sarà molto più probabile che ci sia un’incertezza e il

giudice valuterà in modo equo, a differenza del danno emergente.

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

La moneta è un mezzo di scambio, senza di essa ciascun soggetto potrebbe solo

barattare i beni, mentre con la moneta lo scambio è differito nel corso del tempo (la

moneta mi da un potere d’acquisto con cui successivamente potrò ottenere il bene che mi

interessa, senza

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A.A. 2014-2015
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ANDREAEVIL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rizzo Nicola.