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Estratto del documento

La presunzione è il procedimento che permette di risalire da un fatto noto a un fatto ignoto. Può

essere di due tipi: legale, se espressa dal legislatore, o semplice, se determinata dal giudice; nel

primo caso si distingue tra assoluta, ossia che non ammette prova contraria, o relativa, ossia che

ammette prova contraria.

Per dire che il figlio sia nato nel matrimonio occorre rispettare due presunzioni: una assoluta di

concepimento e una relativa di paternità.

Art. 250 – riconoscimento.

• Rappresenta un problema per le convivenze more uxorio.

• Si introduce un istituto sconosciuto agli ordinamenti esteri, ossia la possibilità per la madre

di disconoscere la maternità. In questo caso il medico non può tentare di forzare la volontà

della donna, è vincolato al segreto professionale e deve recarsi personalmente dall’ufficiale

dello stato civile, il quale deve imporre prenome e cognome. Il senso, in teoria, è quello di

tutelare la donna quand’anche non voglia riconoscere il figlio; in pratica è una spia della

potenza delle reti di produzione della prostituzione, tale da influire sulle norme giuridiche –

legislazione sull’ordinamento dello stato civile in questo caso.

Artt. 262 – cognome del figlio e 258.1 – effetti del riconoscimento

• Prima del 2012 la sola parentela riconosciuta era quella di I grado.

Art. 251 – autorizzazione al riconoscimento

• Concernente i casi di incesto, irriconoscibili ante 2012, riconoscibili sotto certe condizioni

ad oggi.

• La ratio è quella di non far ricadere sui figli le colpe dei padri; tuttavia, l’articolo è stato

molto criticato perché il diritto di famiglia ha una forte componente giusnaturalista che poco

si addice al fenomeno sociale specifico, di per sé quasi irrilevante.

l. 219/2012, art. 1.10

• Abroga al sezione II, del capo II, del titolo V, del libro II del c.c., concernente la

legittimazione dei figli naturali; un istituto (ex artt. 280 – legittimazione e ss., ora abrogati)

che permetteva al figlio naturale di ricevere la stessa tutela del figlio legittimo, con

particolare attenzione alla parentela.

19 dicembre 2013

Filiazione adottiva

Si tratta del procedimento che consente di costruire un rapporto giuridico di filiazione analogo a

quello di filiazione biologica.

In quest’ambito c’è stata nel tempo una vera propria stratificazione di riforme:

• Nel 1942 esisteva un’unica forma di adozione, finalizzata alla trasmissione del cognome

nonostante l’assenza di figli biologici.

• Negli anni ’60 si è introdotta l’idea di filiazione adottiva come un istituto concepito al fine

di tutelare il minore.

• Anni ’80: l. 184/83.

• 2001: l. 149/2001 (che ha modificato la l. 184/83).

La materia ha quindi dei principi di fondo:

Per l’adozione di maggiori di età il riferimento è il c.c.; per l’adozione di minori è la l.

1. 184/83.

L’adozione internazionale è un’adozione di minori.

2. Il vincolo di filiazione adottiva si instaura solo a seguito di una procedura giuridica.

3. Il single non può adottare un minore.

4. Chi adotta deve essere una coppia coniugata da almeno 3 anni, non separata anche solo di

5. fatto.

Passaggio necessario è l’affidamento preadottivo, della durata di almeno un anno.

6.

Art. 2 commi 1 e 2, l. 184/83.

• Non è l’affidamento del quale al punto 6.

• Misura temporanea per fare fronte a condizioni di difficoltà.

Artt. 1 e 8.1:

• Si favorisce il permanere nella famiglia di origine.

• Solo lo stato di abbandono può portare allo stato di adottabilità.

Artt. 25 commi 1 a 5, 27

• La legittimazione è un istituto soppresso.

• La separazione personale dei coniugi in corso di affidamento preadottivo non pregiudica la

possibilità di adozione per tutelare il minore.

Artt. 291 – condizioni, 300 – diritti e doveri dell’adottato, 305 – revoca dell’adozione, 306 – revoca

per indegnità dell’adottato e 307 – revoca per indegnità dell’adottante.

20 dicembre 2013

LIBRO 2°; conseguenze delle estinzioni di persone fisiche (non giuridiche)

Articolo 456 – apertura della successione

La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio

Articolo 457 – delazione dell’eredità

Delazione = fonte della chiamata; legittima o testamentaria.

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Sia successione legittima quando non vi è parzialmente o totalmente il testamento. La successione

testamentaria non deve pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Per mancanza in parte di testamento si intende la non definizione totale dell'asse da parte dello

stesso; cioè il defunto nel testamento non ha definito l'insieme delle operazioni giuridiche che in

vita fanno capo ad egli.

In poche parole il testamento indica solo alcune disposizioni, per le quali la successione avviene per

via testamentaria; per le altre operazioni la successione viene invece per via legittima.

Secondo il codice quindi, il testamento non deve necessariamente essere esaustivo; quanto scritto

deve essere rispettato.

Emerge in maniera chiara come il codice tuteli fortemente la volontà del de cuius che non è però

incondizionata (legittimari, 457.3).

I soggetti legittimari sono i parenti stretti del de cuius che hanno comunque il diritto ad una quota

di riserva; non corrispondono ai soggetti legittimi, cioè coloro che sono eredi per via legittima. Si

parla di legittimari nel caso di successione necessaria.

La successione necessaria non è una terza tipologia di successione, ma è un'ipostasi, un'espressione

riassuntiva, per racchiudere l'insieme di tutte le discipline di tutela dei legittimari, fungendo da

limite alla successione testamentaria e alla successione legittima.

Funge da limite alla successione testamentaria, tutelando i legittimari esclusi,cioè i congiunti più

stretti; da limite nei confronti della successione legittima, tutelando i legittimari, che in questo caso

specifico corrispondono ai soggetti legittimi che subiscono discriminazione da parte di donazioni

del de cuius, precedenti alla morte.

Articolo 459; acquisto dell'eredità

L'eredità si acquista con l'accettazione, l'effetto dell'accettazione risale al momento di apertura della

successione.

Differenza tra ereditari, legato:

• L’erede è il destinatario dell'eredità a titolo universale, cioè in tutte le parti attive e passive

dell'asse. L'erede può esserlo per intero, unico erede, o pro quota, più eredi. L'eredità,

potendo contenere delle parti negative, ovvero dei debiti, necessita dell'accettazione da parte

del destinatario.

• Il legatario è il destinatario del legato, cioè è il successore nelle sole specifiche parti

patrimoniali positive individuate come oggetto del legato. Il legatario non è successore a

titolo universale, come tale non risponde quindi dei debiti del de cuius; proprio per questo

non è richiesta alcuna accettazione, è possibile però la rinunzia (Articolo 649, acquisto del

legato).

• Il legato fondamentalmente è un istituto di tutela dell'autonomia testamentaria.

• Esistono legati ex lege (sono casi rari):

Articolo 540, comma 2; riserva a favore di coniuge

Questo articolo indica come al coniuge spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza

familiare e dell’uso sui mobili che la corredano (diritti reali) di proprietà del defunto.

(in questo caso il coniuge è legatario)

Articolo 467, articolo 468

Quando l’erede (o legatario) non vuole, o non può accettare (o conseguire) (premorto) l’eredità (o

legato), avviene la chiamata dei discendenti; non del coniuge.

Questa eventualità prende il nome di rappresentazioni.

Si parla invece di sostituzione nei casi in cui venga meno il metodo della rappresentazione.(Casi

specifici indicati dal codice)

Articolo 688; sostituzione ordinaria

Articolo 692; sostituzione fede commissaria

In questo caso è ammessa la sostituzione dell'erede nel caso in cui l'erede sia un infermo mentale e

il soggetto che succede nell’eredità si dedichi alla cura dell'infermo di mente.

Articolo 698; usufrutto successivo

Dall'articolo 470 all'articolo 476

Nel codice civile viene favorita l'accettazione rispetto al rifiuto, in quanto è necessario trovare un

erede, specialmente nei casi in cui vi siano creditori del de cuius, alla fine di favorire il pagamento

dei debiti. In tal senso, all'articolo 476, è prevista l'accettazione tacita, ovvero attribuita al chiamato

che compie atti manifestanti la volontà di accettare.

Articolo 470; accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario

Nel caso di accettazione pura e semplice, i creditori del de cuius possono aggredire il patrimonio

personale dell'erede; nel caso di accettazione con beneficio d'inventario il patrimonio ereditario e

il patrimonio personale dell'erede sono tenuti separati. In questo caso i creditori del de cuius non

possono aggredire il patrimonio personale dell'erede; questo segna un netto beneficio dell’erede che

può essere ottenuto e mantenuto con modalità ben definite dagli articoli 484, 493,494,495. Il codice

infatti, in caso di accettazione con beneficio d'inventario, richiede l'adempimento di precise

indicazioni come l'obbligatorietà di redigere l'inventario e la necessaria richiesta di autorizzazione

al tribunale in caso di alienazione del patrimonio ereditato.

È prevista la sorveglianza da parte del tribunale sul patrimonio ereditario al fine di tutelare i

creditori.

Nell'articolo 495 viene indicato come il patrimonio ereditario infatti come priorità a il pagamento

dei debiti e successivamente la soddisfazione dei legatario.

Gli articoli 512 e 513 delineano una separazione tra i beni del defunto da quelli dell'erede.

Il codice infatti definisce come i debiti personali dell’erede non possono rifarsi sul patrimonio

ereditario.

9 gennaio 2014

Art. 458 – divieto di patti successori.

Modificato dalla l. 55/2006 (legge sul patto di famiglia) che ha aggiunto l’inciso iniziale come

eccezione alla normativa.

Prima della legge erano vietati tutti i tipi di patti successori:

• Istitutivi (disporre della propria successione).

• Dispositivi (disporre di un patrimonio non ancora acquisito).

• Rinunciativi (rinunciare ad un patrimonio non ancora ricevuto).

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CinoBress di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Tassoni Giorgia.