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La presunzione è il procedimento che permette di risalire da un fatto noto a un fatto ignoto. Può
essere di due tipi: legale, se espressa dal legislatore, o semplice, se determinata dal giudice; nel
primo caso si distingue tra assoluta, ossia che non ammette prova contraria, o relativa, ossia che
ammette prova contraria.
Per dire che il figlio sia nato nel matrimonio occorre rispettare due presunzioni: una assoluta di
concepimento e una relativa di paternità.
Art. 250 – riconoscimento.
• Rappresenta un problema per le convivenze more uxorio.
• Si introduce un istituto sconosciuto agli ordinamenti esteri, ossia la possibilità per la madre
di disconoscere la maternità. In questo caso il medico non può tentare di forzare la volontà
della donna, è vincolato al segreto professionale e deve recarsi personalmente dall’ufficiale
dello stato civile, il quale deve imporre prenome e cognome. Il senso, in teoria, è quello di
tutelare la donna quand’anche non voglia riconoscere il figlio; in pratica è una spia della
potenza delle reti di produzione della prostituzione, tale da influire sulle norme giuridiche –
legislazione sull’ordinamento dello stato civile in questo caso.
Artt. 262 – cognome del figlio e 258.1 – effetti del riconoscimento
• Prima del 2012 la sola parentela riconosciuta era quella di I grado.
Art. 251 – autorizzazione al riconoscimento
• Concernente i casi di incesto, irriconoscibili ante 2012, riconoscibili sotto certe condizioni
ad oggi.
• La ratio è quella di non far ricadere sui figli le colpe dei padri; tuttavia, l’articolo è stato
molto criticato perché il diritto di famiglia ha una forte componente giusnaturalista che poco
si addice al fenomeno sociale specifico, di per sé quasi irrilevante.
l. 219/2012, art. 1.10
• Abroga al sezione II, del capo II, del titolo V, del libro II del c.c., concernente la
legittimazione dei figli naturali; un istituto (ex artt. 280 – legittimazione e ss., ora abrogati)
che permetteva al figlio naturale di ricevere la stessa tutela del figlio legittimo, con
particolare attenzione alla parentela.
19 dicembre 2013
Filiazione adottiva
Si tratta del procedimento che consente di costruire un rapporto giuridico di filiazione analogo a
quello di filiazione biologica.
In quest’ambito c’è stata nel tempo una vera propria stratificazione di riforme:
• Nel 1942 esisteva un’unica forma di adozione, finalizzata alla trasmissione del cognome
nonostante l’assenza di figli biologici.
• Negli anni ’60 si è introdotta l’idea di filiazione adottiva come un istituto concepito al fine
di tutelare il minore.
• Anni ’80: l. 184/83.
• 2001: l. 149/2001 (che ha modificato la l. 184/83).
La materia ha quindi dei principi di fondo:
Per l’adozione di maggiori di età il riferimento è il c.c.; per l’adozione di minori è la l.
1. 184/83.
L’adozione internazionale è un’adozione di minori.
2. Il vincolo di filiazione adottiva si instaura solo a seguito di una procedura giuridica.
3. Il single non può adottare un minore.
4. Chi adotta deve essere una coppia coniugata da almeno 3 anni, non separata anche solo di
5. fatto.
Passaggio necessario è l’affidamento preadottivo, della durata di almeno un anno.
6.
Art. 2 commi 1 e 2, l. 184/83.
• Non è l’affidamento del quale al punto 6.
• Misura temporanea per fare fronte a condizioni di difficoltà.
Artt. 1 e 8.1:
• Si favorisce il permanere nella famiglia di origine.
• Solo lo stato di abbandono può portare allo stato di adottabilità.
Artt. 25 commi 1 a 5, 27
• La legittimazione è un istituto soppresso.
• La separazione personale dei coniugi in corso di affidamento preadottivo non pregiudica la
possibilità di adozione per tutelare il minore.
Artt. 291 – condizioni, 300 – diritti e doveri dell’adottato, 305 – revoca dell’adozione, 306 – revoca
per indegnità dell’adottato e 307 – revoca per indegnità dell’adottante.
20 dicembre 2013
LIBRO 2°; conseguenze delle estinzioni di persone fisiche (non giuridiche)
Articolo 456 – apertura della successione
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio
Articolo 457 – delazione dell’eredità
Delazione = fonte della chiamata; legittima o testamentaria.
L'eredità si devolve per legge o per testamento.
Sia successione legittima quando non vi è parzialmente o totalmente il testamento. La successione
testamentaria non deve pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Per mancanza in parte di testamento si intende la non definizione totale dell'asse da parte dello
stesso; cioè il defunto nel testamento non ha definito l'insieme delle operazioni giuridiche che in
vita fanno capo ad egli.
In poche parole il testamento indica solo alcune disposizioni, per le quali la successione avviene per
via testamentaria; per le altre operazioni la successione viene invece per via legittima.
Secondo il codice quindi, il testamento non deve necessariamente essere esaustivo; quanto scritto
deve essere rispettato.
Emerge in maniera chiara come il codice tuteli fortemente la volontà del de cuius che non è però
incondizionata (legittimari, 457.3).
I soggetti legittimari sono i parenti stretti del de cuius che hanno comunque il diritto ad una quota
di riserva; non corrispondono ai soggetti legittimi, cioè coloro che sono eredi per via legittima. Si
parla di legittimari nel caso di successione necessaria.
La successione necessaria non è una terza tipologia di successione, ma è un'ipostasi, un'espressione
riassuntiva, per racchiudere l'insieme di tutte le discipline di tutela dei legittimari, fungendo da
limite alla successione testamentaria e alla successione legittima.
Funge da limite alla successione testamentaria, tutelando i legittimari esclusi,cioè i congiunti più
stretti; da limite nei confronti della successione legittima, tutelando i legittimari, che in questo caso
specifico corrispondono ai soggetti legittimi che subiscono discriminazione da parte di donazioni
del de cuius, precedenti alla morte.
Articolo 459; acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione, l'effetto dell'accettazione risale al momento di apertura della
successione.
Differenza tra ereditari, legato:
• L’erede è il destinatario dell'eredità a titolo universale, cioè in tutte le parti attive e passive
dell'asse. L'erede può esserlo per intero, unico erede, o pro quota, più eredi. L'eredità,
potendo contenere delle parti negative, ovvero dei debiti, necessita dell'accettazione da parte
del destinatario.
• Il legatario è il destinatario del legato, cioè è il successore nelle sole specifiche parti
patrimoniali positive individuate come oggetto del legato. Il legatario non è successore a
titolo universale, come tale non risponde quindi dei debiti del de cuius; proprio per questo
non è richiesta alcuna accettazione, è possibile però la rinunzia (Articolo 649, acquisto del
legato).
• Il legato fondamentalmente è un istituto di tutela dell'autonomia testamentaria.
• Esistono legati ex lege (sono casi rari):
Articolo 540, comma 2; riserva a favore di coniuge
Questo articolo indica come al coniuge spettano il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e dell’uso sui mobili che la corredano (diritti reali) di proprietà del defunto.
(in questo caso il coniuge è legatario)
Articolo 467, articolo 468
Quando l’erede (o legatario) non vuole, o non può accettare (o conseguire) (premorto) l’eredità (o
legato), avviene la chiamata dei discendenti; non del coniuge.
Questa eventualità prende il nome di rappresentazioni.
Si parla invece di sostituzione nei casi in cui venga meno il metodo della rappresentazione.(Casi
specifici indicati dal codice)
Articolo 688; sostituzione ordinaria
Articolo 692; sostituzione fede commissaria
In questo caso è ammessa la sostituzione dell'erede nel caso in cui l'erede sia un infermo mentale e
il soggetto che succede nell’eredità si dedichi alla cura dell'infermo di mente.
Articolo 698; usufrutto successivo
Dall'articolo 470 all'articolo 476
Nel codice civile viene favorita l'accettazione rispetto al rifiuto, in quanto è necessario trovare un
erede, specialmente nei casi in cui vi siano creditori del de cuius, alla fine di favorire il pagamento
dei debiti. In tal senso, all'articolo 476, è prevista l'accettazione tacita, ovvero attribuita al chiamato
che compie atti manifestanti la volontà di accettare.
Articolo 470; accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario
Nel caso di accettazione pura e semplice, i creditori del de cuius possono aggredire il patrimonio
personale dell'erede; nel caso di accettazione con beneficio d'inventario il patrimonio ereditario e
il patrimonio personale dell'erede sono tenuti separati. In questo caso i creditori del de cuius non
possono aggredire il patrimonio personale dell'erede; questo segna un netto beneficio dell’erede che
può essere ottenuto e mantenuto con modalità ben definite dagli articoli 484, 493,494,495. Il codice
infatti, in caso di accettazione con beneficio d'inventario, richiede l'adempimento di precise
indicazioni come l'obbligatorietà di redigere l'inventario e la necessaria richiesta di autorizzazione
al tribunale in caso di alienazione del patrimonio ereditato.
È prevista la sorveglianza da parte del tribunale sul patrimonio ereditario al fine di tutelare i
creditori.
Nell'articolo 495 viene indicato come il patrimonio ereditario infatti come priorità a il pagamento
dei debiti e successivamente la soddisfazione dei legatario.
Gli articoli 512 e 513 delineano una separazione tra i beni del defunto da quelli dell'erede.
Il codice infatti definisce come i debiti personali dell’erede non possono rifarsi sul patrimonio
ereditario.
9 gennaio 2014
Art. 458 – divieto di patti successori.
Modificato dalla l. 55/2006 (legge sul patto di famiglia) che ha aggiunto l’inciso iniziale come
eccezione alla normativa.
Prima della legge erano vietati tutti i tipi di patti successori:
• Istitutivi (disporre della propria successione).
• Dispositivi (disporre di un patrimonio non ancora acquisito).
• Rinunciativi (rinunciare ad un patrimonio non ancora ricevuto).
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