Estratto del documento

Informazioni generali

Docente: Giorgia Tassoni.
Contatti: giorgia.tassoni@unimib.it // ricevimento: giovedì 14-16; U7; 4o piano 4095.

Testi: Codice civile // Costituzione repubblicana // più rilevanti trattati UE // leggi speciali collegate al codice civile.

Siti per aggiornare i codici: www.parlamento.it // www.gazzettaufficiale.it // sito ufficiale dell’Unione Europea.

3 ottobre 2013

La differenza tra diritto pubblico e privato è nei soggetti coinvolti e nel modo d’agire della pubblica amministrazione: nel primo caso si tratta di jure imperii (ossia procedure attraverso le quali vengono esercitati poteri autoritari), nel secondo di jure privatorum (ossia procedure in cui la pubblica amministrazione agisce come soggetto privato).

La norma giuridica si distingue dalla norma sociale per la coattività, per la generalità (caratteristica necessaria al fine di riguardare tutti) e per l’astrattezza (caratteristica necessaria per essere applicabile a qualsiasi caso).

4 ottobre 2013

Il Codice Civile, emanato il 16 marzo 1942, rappresenta la legge generale del diritto privato. Si tratta di un Regio Decreto (n. 262): pur essendo fondamentale, appartiene a un tipo di provvedimento non più ipotizzabile in quanto appartenente a un ordinamento antecedente a quello repubblicano.

Anche se alcuni articoli sono stati riadattati al diverso contesto sociale, economico e tecnologico, molti restano ancora nella loro versione originaria.

Prima dell’articolo 1 di questo codice è presente un preambolo detto “disposizioni sulla legge in generale”, una serie di articoli comunemente chiamati “preleggi” – originariamente 31, anche se gli articoli dal numero 17 in poi furono abrogati da una legge internazionale del 31 maggio 1995.

Articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale

“1. Indicazione delle fonti – 1. Sono fonti del diritto:
Le leggi.
1) I regolamenti.
2) Le norme corporative.
3) Gli usi.”

Punto 3: le norme corporative

Con la soppressione dell’ordinamento corporativo tutti i riferimenti a tale ordinamento sono caducati (ossia hanno perso efficacia giuridica per la scadenza dei termini prefissati dalla legge). Il legislatore attuò, in questo caso, la scelta sistematica di abolire l’intero ordinamento (1944), in quanto correggere articolo per articolo è rischioso potendo incorrere in eventuali dimenticanze. Di conseguenza, il punto 3 e riferimenti analoghi non sono rimossi dal testo anche se, a causa dell’intervento, non hanno più significato.

Un simile provvedimento sistematico fu il passaggio dalla lira alla moneta unica: nel codice civile, infatti, i riferimenti sono ancora in lire – ci si limitò a “abolire” l’uso della lira senza correggere ogni norma.

L’adozione dell’euro è prevista dall’articolo 282 del Trattato FUE (sul Funzionamento dell’Unione Europea), ai commi 1, 2, 3, dove è indicata la forza del potere della BCE, che deve essere rispettato anche dai singoli governi nazionali.

L’Unione Europea è un’istituzione sovrannazionale, che ha due diversi tipi di fonti di norme:

  • Direttive, che richiedono una necessità di intervento dei poteri legislativi statali per l’attuazione (“recepimento”) della direttiva. Non si tratta quindi di norme direttamente vincolanti nei confronti dei cittadini.
  • Regolamenti, ossia interventi normativi che, senza alcun bisogno di mediazione da parte dei poteri legislativi nazionali, sono direttamente vincolanti sulla vita dei cittadini. La possibilità di emanare regolamenti indica quindi una cessione di sovranità da parte degli Stati membri riguardo a materie decise nei Trattati Fondativi – il che significa che il potere regolamentativo dell’Unione è scritto in tali trattati.

Questa cessione di sovranità è possibile grazie all’articolo 117 della Costituzione, comma 1. Sempre il 117 specifica, al secondo comma, le materie rispetto alle quali lo Stato ha legislazione esclusiva tra cui è compreso (lettera l) l’ordinamento civile – il che significa un’imposizione di limiti precisi alla potestà legislativa regionale, che non può intervenire in materia di norme civili. Tuttavia, questo limite viene talvolta violato, come accadeva prima dell’applicazione di una normativa statale nel caso dell’assicurazione della responsabilità civile, gestita indipendentemente dagli enti locali.

Punto 1: le leggi

Le leggi, ossia la Costituzione e le leggi correlate, le leggi ordinarie (statali e regionali); vedi articolo 117 per l’assegnazione delle competenze. Le leggi ordinarie statali sono di due tipi:

  • Leggi in senso formale, ossia emanate dal potere depositario della funzione legislativa (Parlamento).
  • Leggi in senso materiale, ossia emanate dal potere esecutivo (governo). Si tratta dei decreti legge, che richiedono la legge di conversione come previsto dall’articolo 77; e dei decreti legislativi, che richiedono una legge delega come previsto dall’articolo 76.

È fondamentale comprendere la differenza tra legge speciale e legge che detta una eccezione:

  • Esempio di legge speciale: preso l’articolo 1277 del Codice Civile riguardo le modalità di pagamento di un’obbligazione pecuniaria (contanti); il decreto legge n. 179/2012, articolo 15, comma 4, pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre 2012, serie generale 245, supplemento ordinario (s.o.) n. 194L, costituisce un esempio di legge speciale: affermando la possibilità di pagamenti elettronici, infatti, deroga la soluzione generale (aggiunge un’opzione) ma non si oppone ad essa.
  • Esempio di eccezione: articolo 84 del Codice Civile. Infatti, al comma 1 è dettata la regola: i minorenni non si possono sposare; al comma 2 è invece sancita l’eccezione: in caso di estrema gravità e soggetti di almeno 16 anni si può scegliere di celebrare il matrimonio. Si tratta di un’eccezione, poiché opera in senso opposto rispetto a quello della norma precedente.

Punto 4: gli usi

Sono comportamenti ripetuti che diventano fonti fatto in quanto caratterizzati da due elementi: uno oggettivo (la ripetizione in sé) e uno soggettivo o psicologico (il convincimento, nel corpo sociale, che agire in un determinato modo sia doveroso). Si tratta dell’unico caso di fonti non scritte, applicate in due situazioni:

  • Quando vanno a colmare carenze lasciate dalle fonti sovraordinate.
  • Quando vi è richiamo da parte della legge stessa. Un esempio è l’articolo 1283 del Codice Civile, in cui è specificato il comportamento che i cittadini devono tenere “in mancanza di uso contrario”. Si tratta quindi di usi che acquistano valore in caso di espresso richiamo da parte del legislatore.

10 ottobre 2013

Una prima suddivisione interna al diritto privato è quella tra diritto civile e diritto commerciale, separati nella codificazione ante-1942. Infatti, i codici erano originariamente cinque, rispecchiavano cioè il classico impianto pentacodicistico di derivazione napoleonica: codice civile, codice di commercio, codice penale, codice di procedura penale, codice di procedura civile.

Infatti, il codice civile unitario fu emanato nel 1863, seguito nel 1882 dal codice di commercio. Tuttavia nel 1942 il legislatore decise di unire due dei codici, civile e commerciale, in un unico testo – anche se alcune norme del diritto commerciale confluirono nel nuovo codice della navigazione, mantenendo così l’impianto pentacodicistico, mentre altre diventarono leggi speciali collegate al nuovo codice civile.

Struttura del codice civile

Il codice civile si articola, nell’impianto attuale, in sei libri, divisi in titoli a numero variabile, a loro volta strutturati in capi:

  • Libro I – Delle persone e della famiglia, articoli 1-455; tratta i soggetti del diritto e disciplina in dettaglio le persone non economiche.
    • Delle persone fisiche.
    • Delle persone giuridiche.
    • Del domicilio e della residenza.
    • Dell’assenza e della dichiarazione di morte apparente.
    • Della parentela e dell’affinità.
    • Del matrimonio.
    • Della filiazione.
    • Dell’adozione di persone di maggiore età.
    • Della potestà dei genitori.
    • Bis – ordini di protezione contro gli abusi familiari.
    • Della tutela e dell’emancipazione.
    • Dell’affiliazione e dell’affidamento.
    • Delle misure di protezione e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
    • Degli alimenti.
    • Degli atti di stato civile.
  • Libro II – Delle successioni, articoli 456-809; si affrontano solo problemi mortis causa.
    • Disposizioni generali sulle successioni.
    • Delle successioni legittime.
    • Delle successioni testamentarie.
    • Della divisione.
    • Delle donazioni.
  • Libro III – Della proprietà, articoli 810-1172; situazioni di appartenenza e poteri che i soggetti possono esercitare sui beni.
    • Dei beni.
    • Della proprietà.
    • Della superficie.
    • Dell’enfiteusi.
    • Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
    • Delle servitù prediali.
    • Della comunione.
    • Del possesso.
    • Della denunzia di nuova opera e di danno temuto.
  • Libro IV – Delle obbligazioni, articoli 1173-2059; disciplina generale dei rapporti obbligatori e delle forme di obbligazione.
    • Delle obbligazioni in generale.
    • Dei contratti in generale.
    • Dei singoli contratti.
    • Delle promesse unilaterali.
    • Dei titoli di credito.
    • Della gestione di affari.
    • Del pagamento dell’indebito.
    • Dell’arricchimento senza causa.
    • Dei fatti illeciti.
  • Libro V – Del lavoro, articoli 2060-2641; diritto commerciale.
    • Della disciplina delle attività professionali.
    • Del lavoro nell’impresa.
    • Del lavoro autonomo.
    • Del lavoro subordinato in particolari rapporti.
    • Della società.
    • Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici.
    • Dell’associazione in partecipazione.
    • Dell’azienda.
    • Dei diritti sulle opere d’ingegno e sulle invenzioni industriali.
    • Della disciplina delle concorrenza e dei consorzi.
    • Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.
  • Libro VI – Della tutela dei diritti, articoli 2643-2969; tratta ambiti molto diversi del diritto privato, al fine di avere un libro residuale e di chiusura.
    • Della trascrizione.
    • Delle prove.
    • Della responsabilità patrimoniale, della cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale.
    • Della tutela giurisdizionale dei diritti.
    • Della prescrizione e della decadenza.

11 ottobre 2013

Le preleggi sono disposizioni di materia generale, estranee al discorso dei libri che invece si articola secondo la distribuzione delle discipline del diritto privato – l’enumerazione, infatti, è autonoma.

Articolo 12 – Interpretazione della legge

Le norme di interpretazione sono rivolte al legislatore nel solo caso in cui egli debba espressamente emanare una legge in cui spiega il contenuto di un provvedimento; generalmente, l’interpretazione spetta a due famiglie:

  • La giurisprudenza, ossia l’insieme delle sentenze dei giudici. Si tratta di una famiglia fondamentale, poiché traduce la norma giuridica generale e astratta in applicazione pratica.
  • La dottrina, ossia la letteratura giuridica, l’insieme di scritti editi pubblicati dagli studiosi (i giuristi) che trattano le idee in termini di interpretazione e circolano nella comunità scientifica. La funzione della dottrina è quella di supportare l’attività del giudice, come indice l’articolo 1283 – Anatocismo del codice civile nelle sue vicissitudini: la giurisprudenza è infatti cambiata in luce del supporto teorico della dottrina.

I poteri di arbitrio interpretativo del giudice risultano ristretti dalla legge per una ragione storica risalente alla Rivoluzione francese: la possibilità di determinare la legge secondo volontà personale portò a gravi abusi di potere e quindi al terrore. L’articolo 12 sancisce diversi criteri interpretativi:

  • Letterale.
  • Valutare l’intenzione del legislatore inserendosi nel suo contesto storico.
  • Criterio evolutivo: concepire la norma come parte di un ordinamento (sistematico).

Esistono però dei casi di lacune dell’ordinamento, in cui si procede per:

  • Analogia legis, ossia facendo riferimento a una legge che disciplina un caso simile. Tuttavia, in funzione dell’articolo 14 – Applicazione delle leggi penali ed eccezionali del codice civile, non è possibile applicare questo tipo di analogia in caso di leggi penali o eccezionali. Un esempio è l’articolo 84 – Età del codice civile: il comma due, che permette ai maggiori di 16 anni di sposarsi, non può essere applicato a 15enni, neanche in casi di gravità.
  • Analogia iuris: facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento. Si tratta dell’unico spazio di “creatività” lasciato al giudice, che tuttavia deve indicare gli articoli in cui sono contenuti i principi che applica nella sentenza.

In conclusione, l’equità del giudice non è, di norma, un criterio ermeneutico. Esistono però alcune eccezioni:

  • Articolo 1226 – Valutazione equitativa del danno; per liquidazione di danni da inadempimento.
  • Articolo 2056 – Valutazione dei danni; quantificazione quantitativa dei danni in caso di illecito.
  • Articolo 1755 – Mediazione; quantificazione della provvigione del mediatore.

Si tratta di articoli del codice civile in cui è il legislatore ad attribuire al giudice la prerogativa ad agire secondo equità.

La giurisprudenza non è quindi fonte del diritto essendo le fonti del diritto fonti di norme generali e astratte vincolanti per tutti; la sentenza del giudice, infatti, vincola solo le parti in causa e non ha forza vincolante di precedente. Nei sistemi di Common Law, invece, la decisione del giudice è vincolante per chi giudicherà casi simili ed è quindi fonte del diritto. Gli articoli delle disposizioni numero:

  • 10 – Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.
  • 11 – Efficacia della legge nel tempo.
  • 15 – Abrogazione delle leggi.

Regolano:

  • Entrata in vigore, ossia momento d’inizio dell’efficacia vincolante. Normalmente il termine è di quindici giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.; in alcuni casi il provvedimento può contenere informazioni sulla propria vacatio legis, allungandola o diminuendola.
  • Retroattività. Genericamente la legge italiana non è retroattiva (articoli 25 Costituzione e 11 preleggi), anche se in alcuni casi e in alcune materie, non assistite da garanzia costituzionale, se ne può specificare la retroattività.
  • Abrogazione, ossia cessazione dell’efficacia vincolante. Esistono l’abrogazione tacita, ossia non espressamente scritta nel provvedimento successivo, ed espressa, ossia specificata dal testo normativo successivo; altre vie di abrogazione sono i referendum abrogativi e il giudizio di illegittimità della Corte Costituzionale.

17 ottobre 2013

L’espressione efficacia della legge nello spazio coincide con l’ambito del diritto privato che è il diritto internazionale privato, ossia una disciplina della legge nazionale che concerne i criteri di collegamento mediante i quali individuare quali norme di diritto statuale applicare alle situazioni giuridiche di diritto privato che hanno caratteri sovrannazionali.

La riforma principale sul tema è la legge 218/1995, che ha recepito una direttiva internazionale abrogando gli articoli dal 17 al 31 delle preleggi. Tentativi di armonizzazione tra i vari Stati sono portati avanti dall’Unione europea mediante direttive volte a permettere un’armonizzazione delle norme di diritto internazionale privato – anche se questo non risolve il problema dei contrasti, riducendo piuttosto le possibilità che si verifichi. L’unico metodo risolutivo attuato nel corso degli anni è stata la convocazione di conferenze internazionali che puntavano all’uniformazione – la riforma del 1995 nasce appunto da una di queste conferenze.

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

  • Articolo 1 – Oggetto della legge.
  • Articolo 2 – Convenzioni internazionali; ossia convenzioni in funzione dell’individuazione di criteri di collegamento. Il riconoscimento testuale di queste convenzioni, non necessario a dare loro efficacia, è simbolo di un cambio di prospettiva.
  • Articolo 20 – Capacità giuridica delle persone fisiche e Articolo 29 – Rapporti personali tra coniugi (supera il criterio secondo il quale la donna deve sottostare alla volontà del marito); non si tratta di norme che contengono discipline sostitutive, ma solo criteri di collegamento che indicano a quale ordinamento ricorrere.
  • Articolo 51 – Possesso e diritti reali.
  • Articolo 52 – Diritti reali sui beni in transito.
  • Articolo 54 – Diritto sui beni immateriali; ossia senza materia corporea, quali opere d’ingegno o d’arte, idee, ecc.

18 ottobre 2013

Diritto soggettivo: fa capo a un soggetto e riguarda situazioni per le quali le norme dell’ordinamento sanciscono un preciso riconoscimento, qualificandole quali ambiti del diritto soggettivo. Ha quindi un riconoscimento diretto da parte delle norme giuridiche.

Interesse legittimo: vi sono norme che disciplinano l’interesse generale riguardo l’esercizio dei pubblici poteri secondo i canoni loro imposti. Non concernono il riconoscimento diretto delle norme giuridiche nei confronti dei soggetti, ma piuttosto l’adeguamento delle azioni amministrative a principi di buona amministrazione, trasparenza ed equità.

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 54
Lezioni, Diritto Privato Pag. 1 Lezioni, Diritto Privato Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Lezioni, Diritto Privato Pag. 51
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CinoBress di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Tassoni Giorgia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community