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DIRIGENZA
La struttura della dirigenza si regge sulla base della divisione dei compiti cioè degli ambiti di competenza. Ex art.15 comma 1 "nelle amministrazioni pubbliche la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'art.23"; ex art. 23 "è istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti dello Stato articolato in due fasce. La distinzione ha rilievo agli effetti del trattamento economico, ex art.19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale". Comma 2 "nella prima fascia sono inseriti i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma tre e quelli della seconda fascia che abbiano svolto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali almeno per 5 anni; nella seconda fascia gli altri dirigenti in servizio. Ai fini delle funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti vedi rispettivamente articoli 16 e 17. Exart.15comma3 "in ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore".
Tutti i dirigenti in servizio hanno un rapporto di lavoro subordinato con la p.a. anche se la loro posizione è data dalla sommatoria di 2 cose: rapporto di lavoro e incarico. Ex art19comma1 "per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio di rotazione degli incarichi." Comma2 "gli incarichi sono conferiti a tempo determinato: hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a"
sette; sono definiti contrattualmente per ciascun incarico: l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata etc." ex comma4 "quelli di direzione degli uffici a livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, ai dirigenti della prima fascia o a persone di cui al comma6"; ex comma5 "gli incarichi di dirigenti sono conferiti dai dirigenti generali ai dirigenti assegnati al suo ufficio." Comma6 "gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualifica professionale nella misura del 5% rispettivamente di quelli appartenenti alla prima e alla seconda fascia......"; il comma10 prevede l'istituzionalizzazione degli esclusi: "I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi delle amministrazioni di vertice che ne abbiano interesse,
funzioni ispettive, di consulenza, studio, ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento;
è una norma di chiusura volta ad affidare funzioni alla dirigenza che non ha ricevuto alcun incarico. Norma che si muove tra due esigenze diverse:
- assicurare la continuità del circuito democratico tra organi di vertice e personale esecutivo,
- tutelare l'imparzialità della p.a., assicurando la continuità del personale amministrativo cioè dirigenti che non siano di fiducia della coalizione al Governo ma che abbiano la fiducia di tutti.
Tra le 2 esigenze prevale la prima. Mentre in America c'è lo spoiling system: cambia il governo e cambiano tutti i funzionari, in Italia c'è un'attenuazione della dipendenza dei dirigenti dalla politica: quando cambia la legislatura anche se i dirigenti dell'opposizione perdono l'incarico, mantengono comunque il posto di lavoro (garanzia del dipendente). L'art.21 parla
dellaresponsabilità dirigenziale e ne individua tre fattispecie: 1) La prima fattispecie riguarda i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi. In questo caso, il dirigente interessato viene revocato dall'incarico e destinato ad altro incarico presso la stessa o altra amministrazione che vi abbia interesse. 2) La seconda fattispecie si verifica quando il dirigente non rispetta le direttive impartite dall'organo competente o riceve valutazioni negative ripetute, come previsto nel comma 1. In questo caso, previa contestazione e contraddittorio, il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. 3) La terza fattispecie riguarda i casi di maggiore gravità rispetto alle precedenti. In questi casi, l'amministrazione può non solo revocare l'incarico, ma anche recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei.contratti collettivi. Ex art24 trattamento economico: "la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali" comma2 "per gli incarichi dei dirigenti generali si stabilisce con contratto individuale e non può essere inferiore ai massimi valori economici stabiliti dai contratti collettivi per la seconda fascia dirigenziale". PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il diritto amministrativo è il diritto che riguarda i rapporti fra Stato e cittadino. La maggior parte dei rapporti tra Stato e cittadino corre attraverso la p.a.; si può creare quindi una situazione conflittuale tra l'autorità della p.a. e la libertà dei cittadini; le potenziali controversie sono oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo. Il privato in caso di conflitto impugna il provvedimento amm. davanti al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento. Il diritto amministrativo perLunghi anni è stato considerato il diritto dei rapporti, il punto di equilibrio tra l'autorità amministrativa e l'autorità del privato. Analizziamo un primo argomento dandone prima un'illustrazione tradizionale e poi una critica alla medesima: attività e atto amministrativo; mentre nel diritto privato emerge solo l'atto di volontà del privato e quindi tutta l'attività prodromica allo stesso non rileva giuridicamente; tale attività si può riassumere nella formula: è permesso tutto ciò che non è vietato; nel diritto amministrativo invece non rileva giuridicamente solo l'atto finale, provvedimento, ma anche l'attività amministrativa ad esso preparatoria; vi è un principio diverso riassunto dalla formula: tutto è vietato salvo ciò che sia espressamente permesso dalla legge. In tal senso un provvedimento potrà essere illegittimo di per sé (es.vizio di incompetenza dell'autorità che l'ha emanato) e potrà anche essere affetto da illegittimità riflessa quando è viziato un atto ad esso preparatorio. Tale summa divisio è in realtà assente nel diritto positivo; bisogna considerare i singoli casi; infatti ultimamente si assiste ad una amministratività degli istituti privatistici ed ad una privatizzazione degli atti amministrativi. Quanto ad un secondo argomento: dall'atto al procedimento, materia essenziale nel diritto amministrativo perché il profilo procedimentale è diventato rilevante rispetto a quello sostanziale; il provvedimento non nasconde più il procedimento che è sempre più ad essere disciplinato dal legislatore ed esaminato dal giudice. Primo aspetto del procedimento è che è disciplinato dalla legge; assume rilevanza legislativa e vincola il giudice al principio di legalità dell'amministrazione.
procedimento è importante perché assume rilevanza nella legge e nel processo. Il secondo aspetto è la sua rilevanza giurisdizionale. Abbiamo visto perché rileva, ma che cos'è il procedimento? La teoria del procedimento più avanzata è quella del processo: sequela di atti volti all'emanazione di un atto finale; ciò ha portato a ritenere, cosa nella maggior parte dei casi vera, che le fasi del processo (iniziativa, istruttoria, decisione e controllo) si ritrovassero nel procedimento. A differenza però del processo che è nelle mani di un solo giudice, il proc. amm. è nelle mani di più autorità che tutelano diversi interessi pubblici: quella procedente a tutela dell'interesse principale e altre a tutela di interessi interferenti con il procedimento stesso. Per ogni interesse pubblico vi è un'autorità competente che entra in gioco. Il procedimento a differenza del processoè più complesso per il maggior numero di soggetti necessari per la sua articolazione. Secondo differenza rispetto al processo è che ha un’articolazione in sub fasi che acquisiscono una loro autonomia rispetto al procedimento principale. Vi sono tanti procedimenti speciali quanti sono gli atti applicativi di quello principale.
DISCIPLINA LEGISLATIVA: la prima codificazione sul proc. è in Austria nel secolo scorso. Importante anche quella degli USA in cui vi è il sistema monistico: solo il giudice ordinario. Non essendoci una giustizia amministrativa si pensò di creare una giustizia nell’amministrazione: è la stessa amminis. che garantisce i cittadini. Dopo che l’amminis. emana i provvedimenti i cittadini possono far sentire la propria voce: the right to hear: il diritto di essere sentiti. Si ha l’autorità procedente (p.m. della p.a.) diversa dall’autorità che decide. Si ha un’istruttoria tra
L'autorità procedente e la parte privata e poi l'autorità competente per l'aggiudicazione decide. In Europa vi sono pochi paesi in cui vi è una legge generale sul procedimento amministrativo: Germania, Spagna e Italia. La legge italiana non tratta delle singole categorie di procedimenti; perciò nell'ordinamento italiano nell'accertamento di una disciplina di un procedimento particolare si dovrà fare una duplice ricerca: legge generale e leggi speciali che riguardano la disciplina particolare dei singoli proc. La disciplina sui singoli procedimenti sarà sempre il combinato disposto tra la legge generale e norme speciali. La legge generale nel nostro ordinamento è la 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" l'art.1 di tale legge in quanto delinea quattro aspetti fondamentali dell'attività amministrativa: 1)
principio di legalità dell'attività amministrativa regolata da tale legge generale e residuale e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti;
limite sostanziale: deve perseguire fini pubblici e sono tali quelli determinati dalla legge;
l'attività amministrativa si articola in procedimenti;
al comma 2 sancisce i