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TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei Ministri Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Anche se non è espresso in Costituzione, il Consiglio dei Ministri si compone di due tipi di
Ministri:
-Ministri senza portafoglio, non sono al vertice di un apparato amministrativo ;
-Ministri (posti a Capo di un Ministero).
All'interno del Governo ci sono anche altre figure che sono i Sottosegretari e i Viceministri.
I Sottosegretari esistono da sempre, ma i Padri Costituenti decisero di non disciplinare.
Fanno parte in senso lato della compagine di Governo, ma non fanno parte del Consiglio
dei Ministri; non vanno alle riunioni del Consiglio dei Ministri in cui si decide la
presentazione di un disegno di legge o le mansioni di un regolamento governativo o la
nomina di un alto funzionario. In quell'organo collegiale ci sta il Presidente del Consiglio e i
Ministri (con e senza portafoglio), ma non ci stanno i Sottosegretari, non partecipano.
Viceversa hanno una funzione politica all'interno dei Ministeri, perché i Sottosegretari
vengono assegnati a dei Ministri e quindi la loro funzione è coadiuvare il Ministro nella
direzione politica del Ministero. Nei Ministeri più grossi i Ministri possono avere anche più
Sottosegretari, ai quali delegano una parte delle proprie funzioni di indirizzo politico sugli
apparati amministrativi di un Ministero molto grosso. I Sottosegretari come i Vice Ministri
sono organi politici prevalentemente.
La presidenza del Consiglio dei Ministri
La legge 400/1988 è una legge su struttura e funzioni del Governo. Molte norme ci dicono
come è strutturata l'Amministrazione che deve supportare il Presidente del Consiglio e poi
anche il Governo nel suo complesso come organo collegiale, cioè il Consiglio dei Ministri.
Abbiamo una struttura di Segreteria del Presidente del Consiglio che si chiama
Segretariato Generale e dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio che sono
importanti in quanto il modo di organizzazione a cui si appoggiano i Ministri senza
portafoglio. I Ministri senza portafoglio non hanno un Ministero pur tuttavia hanno bisogno
di un minimo di struttura di supporto chiamati Dipartimenti. La struttura dipartimentale è
una struttura diciamo “agile”, che non è composta da molte persone che svolgono la loro
attività lavorativa ma che di supporto alle diverse funzioni che si svolgono all'interno del
Consiglio dei Ministri diverse dalla struttura di ogni singolo Ministero.
Il Presidente del Consiglio è coadiuvato da un Sottosegretario alla Presidenza ed è l'unico
Sottosegretario che non è all'interno dei Ministeri; è l'unico che partecipa alle riunioni del
Consiglio dei Ministri e ne fa il verbale.
Ci possono essere una serie di uffici di raccordo che servono ad aiutare il Presidente del
Consiglio a tenere insieme la politica e l'Amministrazione del suo Governo. C'è un
Consiglio di Gabinetto che è formato solo da alcuni Ministri di sua scelta, che sono quelli
che ritiene strategici per le proprie linee politiche (Comitato Interministeriale, che sono
comitati di più Ministri).
Il Ministro
Il Ministro ha una doppia funzione: componente di un organo collegiale quindi comporre
alla formazione del Governo e alle sue decisioni, quando il Governo si riunisce e delibera il
Ministro vota; quando è invece visto come organo di vertice del Ministero è un organo
monocratico. E' un componente di un organo collegiale (Consiglio dei Ministri o Governo);
è un organo monocratico, di “vertice” (non vi è una situazione gerarchica però, a differenza
del modello francese. Per vertice si intende di vertice politico e di alta amministrazione),
del Ministero cui è preposto. I Ministeri sono articolati in base a materie, le attribuzioni che
hanno sono articolate in base alla materia di cui si occupano.
Il Ministro opera attraverso degli uffici di sua stretta collaborazione, composti da persone
scelte da lui (composizione fiduciaria), il cosiddetto Ufficio di Gabinetto del Ministro. Hanno
il compito di elaborare le linee politiche per il Ministro (la loro funzione è di elaborazione di
indirizzo politico).
Inoltre c'è un ufficio legislativo, posto che i Ministri hanno la funzione di proporre nelle loro
materie, disegni di legge al Governo, che poi il Governo se li condivide (la maggioranza
dei componenti del Consiglio fa propri) e presenta al Parlamento affinché inizi l'iter
legislativo e diventino leggi. L'ufficio legislativo è quello che lavora per l'elaborazione dei
disegni di legge, che quel Ministro proporrà al Governo e poi il Governo al Parlamento.
L'ufficio legislativo e l'ufficio di Gabinetto sono chiamati uffici di staff, cioè hanno una
funzione di supporto alla attività che svolge il Ministro.
La struttura organizzativa di un Ministero come organi
dell'Amministrazione
I Ministeri non hanno personalità giuridica, la personalità giuridica è dello Stato.
Ci sono due modelli organizzativi:
-uno più diffuso che riguarda quasi tutti i Ministeri;
-soltanto due Ministeri che hanno una struttura diversa per il tipo di attività che svolgono e
coordinano e sono: il ministero della difesa e il Ministero degli esteri.
La difesa c'è una struttura molto gerarchica e il ministero della difesa è preposto alla
gestione amministrativa di un apparato gerarchicamente organizzato che sono i corpi
militari (esercito, marina, aviazione) c'è una linea più verticale.
Gli esteri perché hanno una organizzazione sui generis, tutta la parte come dire centrale e
di politica all'interno di questo ministero, gli apparati periferici di questi ministeri sono le
rappresentanze diplomatiche in tutto il mondo.
Chi è preposto a queste strutture di vertice sono il Capo/i Dipartimento e il Segretario
Generale nominati dal Consiglio dei Ministri sottoposti allo spoil system.
Ogni ministero deve avere un sito internet e portare al suo interno la struttura
organizzativa del ministero stesso.
I Dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni
del ministero. Sono concentrati in grandi aree di materie omogenee e in relativi compiti
strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione su cui si
articolano i Dipartimenti stessi. Sono strutture di coordinamento sotto le quali ci sono varie
unità organizzative (anch'esse complesse D.G. sta per Direzione Generale).
Il Dipartimento dell'istruzione ha una funzione di raccordo e coordinamento, trasversale di
tutto ciò che serve per coordinare e indirizzare il lavoro di queste direzioni generali; è il
canale di trasmissione tra l'indirizzo politico e l'attuazione concreta che viene presa.
Le Agenzie
Le Agenzie sono apparati interne ad alcuni ministeri, ma hanno personalità giuridica (dal
punto di vista tecnico-giuridico sono degli enti perché dotati di soggettività. Nella riforma
dei ministeri sono state date prevalentemente le competenze di carattere tecnico/operativo
di carattere nazionale. La norma che li disciplina è il D.Lgs n.300/1999, che disciplina la
struttura degli apparati ministeriali. Un esempio è l'Agenzia delle entrate (che si occupa
dell'accertamento della riscossione dei tributi); Agenzia del demanio (gestisce i beni di
proprietà dello Stato), Agenzia dei trasporti terrestri.
Operano al servizio delle amministrazioni pubbliche con l'obiettivo di avere in un unico
apparato i compiti tecnici, in modo che non gravino sugli apparati ministeriali amministrativi
in senso stretto e li alleggeriscano per una questione di efficienza organizzativa e anche di
migliore gestione delle risorse e di costi. Hanno una propria autonomia, ma sono
fortemente collegate all'indirizzo politico del Ministro, sono dirette da un Direttore Generale
dell'Agenzia che ha una funzione di coordinamento amministrativo tecnico e non politico,
in quanto quello politico è del Ministro; hanno personalità personalità giuridica o no a
seconda dei casi anche se oggi molte ce l'hanno e spesso è collegata all'attribuzione di un
bilancio proprio. Le Agenzie più complesse sono state dotate di personalità giuridica e
quindi anche enti.
L'organizzazione delle Regioni
Le Regioni non hanno un radicamento precedente alla Costituzione come invece Province
e Comuni. Le Regioni nascono con la Costituzione del '48 che le divide in a Statuto
ordinario e speciale (ragioni di peculiarità che le caratterizzano: minoranze linguistiche e
anche culturali).
Mentre le regioni a Statuto Speciale sono state istituite subito nel '48 dalla stessa
Assemblea Costituente che ne ha stabilito gli Statuti e approvati immediatamente salvo il
Friuli Venezia Giulia (per motivi storici); mentre tutte le altre regioni furono istituite subito.
Le regioni a statuto ordinario non sono state istituite fino agli anni '70 per varie ragioni tra
cui la situazione complessiva in termini politici non era matura per l'attuazione delle regioni
perché richiedevano un riassetto della politica, perché anche le regioni sono enti
rappresentativi e quindi politici in quanto i loro organi sono espressione di un indirizzo
politico.
L'attuazione regionale è stata fatta attraverso l'emanazione di una legge regionale, che
consentisse l'elezione dei consigli regionali ai cittadini di ciascuna regione.
Art. 123 Costituzione:
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo