Appunti di diritto privato schematizzati e con le domande più frequenti
Diritti e rapporti giuridici
Diritto soggettivo, interesse legittimo e interesse diffuso
- Il diritto oggettivo è il sistema di norme che disciplinano il diritto privato. Il diritto soggettivo si riferisce invece al diritto di un soggetto sullo sfruttamento di un bene. Non esistono diritti soggettivi non riconosciuti dal diritto oggettivo, a nessuno cioè può essere riconosciuto un diritto non previsto dalla legge.
- Ad ogni diritto soggettivo appartenente ad una persona, corrisponde sempre un altro individuo tenuto ad adempiere un dovere. Una terza categoria, l’onere, indica un comportamento non obbligatorio, ma necessario per il godimento di un determinato vantaggio. Un esempio è l’onere della prova. L’onere consiste in un comportamento da tenersi nell’interesse proprio, mentre il dovere in un comportamento da tenere nell’interesse altrui.
- Gli interessi diffusi sono gli interessi che non fanno capo ad un soggetto particolare, ma alla collettività indistinta dei cittadini. Gli interessi collettivi fanno invece capo ad una collettività individuata, la cui tutela è affidata ad un ente (come per esempio un comitato di quartiere).
- I diritti soggettivi si dividono in due grandi categorie:
- Diritti della personalità, non traducibili in valore monetario
- Diritti patrimoniali, suscettibili di valutazione monetaria
I diritti della personalità
- I diritti della personalità hanno tre caratteristiche:
- Assolutezza: il titolare può esigere il rispetto nei confronti di chiunque
- Irrinunciabilità: il titolare non può rinunciare ad esso o farne commercio
- Imprescrittibilità: non sono soggetti a scadenza
- I principali esempi sono il diritto all’integrità fisica, il diritto all’immagine (cioè il diritto a non vedere diffuso il proprio ritratto senza consenso), il diritto alla riservatezza (divieto di intromissioni nella propria vita privata non giustificate da un interesse pubblico) e quello al nome.
I diritti patrimoniali
- I diritti patrimoniali sono di due categorie principali:
- I diritti reali, che presuppongono la presenza di un oggetto su cui vengono esercitati
- I diritti relativi, che possono invece essere vantati solo nei confronti di una particolare persona (come un creditore)
- I diritti reali godono di particolari caratteristiche:
- Assolutezza: il titolare può esigere il rispetto nei confronti di chiunque
- Immediatezza: la possibilità di ottenere il diritto semplicemente esercitandolo
- Inerenza: la possibilità di essere esercitati nei confronti di chiunque possieda o sia titolare di diritti sull’oggetto
- Tipicità: i privati non possono creare o modificare nuovi diritti reali
Le persone fisiche
- Le persone sono soggetti del diritto, cioè sono centro di imputazione di rapporti giuridici. A questo corrisponde il concetto di capacità giuridica, che viene indistintamente acquistata al momento della nascita. Viene invece persa al momento della morte.
- In caso di scomparsa di una persona (non si hanno più notizie nel luogo del suo ultimo domicilio) gli interessati possono chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello scomparso. Il tribunale dichiara l’assenza della persona dopo due anni dalla scomparsa, e i legittimi eredi acquistano il possesso temporaneo dei beni (per cui non possono disporne). Dopo 10 anni dalla scomparsa il tribunale può dichiarare la morte presunta, al che gli eredi entrano nella completa disponibilità dei beni. In caso di ritorno dello scomparso egli ha diritto a recuperare i propri beni nello stato in cui si trovano.
Le persone giuridiche
- Ciò che caratterizza una persona giuridica è il concetto di autonomia patrimoniale, cioè la netta distinzione della capacità patrimoniale della persona giuridica rispetto a quella delle persone fisiche che ne fanno parte. La nascita di una persona giuridica avviene con il suo riconoscimento, che a seconda delle finalità avviene:
- Con l’iscrizione al registro delle imprese per le persone giuridiche con finalità economica
- Con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche per le persone giuridiche senza finalità economiche
- Tutte le persone giuridiche hanno tre elementi costitutivi comuni:
- Elemento personale: nell’ambito dell’ente devono esserci delle persone fisiche
- Elemento patrimoniale: l’ente deve essere dotato dei mezzi finanziari coi quali cercare di raggiungere il suo scopo
- Elemento teleologico: l’ente deve necessariamente avere uno scopo da perseguire
- Gli enti con finalità economica sono trattati dal diritto commerciale. Quelli senza fini di lucro dal diritto privato, e si dividono in associazione e fondazioni. Le associazioni nascono da un accordo tra più persone che intendono raggiungere un fine e raccogliere i mezzi per farlo. Le fondazioni invece nascono con un atto unilaterale del fondatore, che deve avvenire sotto forma di atto pubblico o testamentario.
- Nel diritto italiano sono considerati aventi capacità giuridica anche gli enti non riconosciuti, sprovvisti cioè di personalità giuridica, e quindi di autonomia patrimoniale. Essi sono le associazioni non riconosciute e i comitati (il corrispettivo delle fondazioni). In questi casi i creditori si possono rifare sul patrimonio dell’ente, e qualora non bastasse anche su quello degli associati.
Fatto, atto e negozio giuridico
- Con fatto giuridico si intende qualsiasi avvenimento al quale l’ordinamento ricollega conseguenze giuridiche. Si può poi fare una distinzione tra fatto giuridico in senso stretto (come un disastro naturale) e atto giuridico; in quest’ultimo vi è il presupposto della presenza di un intervento umano. Gli atti giuridici possono essere leciti o illeciti.
- Gli atti giuridici leciti sono a loro volta suddivisibili in atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici, che hanno cioè gli effetti dipendenti dalla volontà di chi lo pone in essere (come in un contratto o in un testamento).
La prescrizione e la decadenza
- La prescrizione è una causa di estinzione dei diritti per effetto dell’inerzia del titolare protratta per un dato lasso di tempo. Questo meccanismo si giustifica con l’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici.
- I diritti non patrimoniali (come il diritto al nome) non sono mai prescrittibili, mentre lo sono quelli patrimoniali (ad eccezione del diritto di proprietà). Il termine della prescrizione può essere sospeso nel momento in cui sorge l’impossibilità di esercitare il diritto, che può essere di carattere morale o materiale (per esempio se il titolare si trova in stato di coma); il termine invece si interrompe al momento della fine dell’inerzia del titolare nei confronti del diritto.
- La decadenza è invece l’estinzione del diritto conseguente al mero effetto di un decorso del tempo; essa può quindi essere evitata esercitando il diritto entro il tempo prestabilito. A differenza della prescrizione essa non è strettamente legata all’ordinamento, ma può essere decisa dalle parti (per esempio tramite un’apposita clausola in un contratto).
La capacità di agire e l’incapacità naturale
- L’ordinamento prevede che per compiere dei negozi giuridici sia necessaria la capacità di agire, che si acquisisce con la maggiore età ed esprime la capacità di intendere e di volere. In caso di emancipazione i minori sono autorizzati a contrarre matrimonio e a effettuare atti di straordinaria amministrazione. La capacità d’agire può essere persa con l’interdizione, che subentra in caso di abituale infermità di mente (interdizione legale) o di condanna (interdizione legale). Sono infine inabilitati dalla capacità d’agire gli inabili di tutte le sorti non considerati abbastanza gravi da essere interdetti.
- Sono annullabili i negozi giuridici posti in essere dall’incapace naturale che dimostri la sua incapacità al momento della loro stipulazione, per i contratti fortemente vincolanti, e la malafede (cioè la conoscenza dello stato di incapacità) della parte terza per i contratti meno vincolanti.
- Il rappresentante legale è colui che pone in essere atti giuridici in nome di un’altra persona, e cura gli interessi di chi non è capace d’agire. Il tutore è il rappresentante legale di un adulto interdetto, mentre il curatore lo è per i minorenni emancipati ed adulti inabilitati; in quanto svolgono un pubblico ufficio queste persone sono soggette alla sorveglianza di un giudice tutelare.
La rappresentanza volontaria
- La rappresentanza volontaria indica la delega della propria rappresentanza ad un individuo terzo. Questo potere deriva dalla volontà del rappresentato contenuta nella cosiddetta procura, cioè un atto unilaterale che conferisce il potere di agire in nome di qualcuno. Essa può essere generale o speciale (a seconda del grado di libertà concesso), e deve avere la stessa forma del contratto per la quale viene stipulata.
- Un altro elemento legato alla rappresentanza volontaria è la spendita del nome, cioè l’affermare di agire per conto del procurante, rendendolo noto all’altro contraente. Da ciò può nascere il problema della falsa rappresentanza.
- Poiché il rappresentante agisce per conto del rappresentato, sono annullabili (salvo in caso di parere favorevole del secondo) i contratti stipulati in conflitto d’interessi o i contratti con sé stesso fatti dal rappresentante.
- La gestione degli affari altrui è un esempio di obbligazione che non nasce da un rapporto. Con esso il gestore ha diritto ad ottenere un compenso per la gestione degli affari di un soggetto, anche se quest’ultimo non ne era a conoscenza. Gli affari devono essere di natura ordinaria, e il titolare degli affari ha diritto ad ottenere i proventi derivanti dal frutto di questa eventuale gestione. Un esempio classico è la gestione dell’orto di un proprio vicino durante la sua assenza.
Classificazione dei negozi giuridici
- I negozi giuridici hanno vari tipi di classificazioni. Per esempio possono essere:
- Unilaterali (quando la dichiarazione avviene solo da una parte, come nel testamento)
- Plurilaterali (quando la dichiarazione proviene da due o più parti, come nel contratto)
- Dal punto di vista del destinatario un negozio può essere:
- A titolo oneroso (nel quale a fronte di un vantaggio si è affrontato uno sacrificio)
- A titolo gratuito (non è presente alcun sacrificio, come per le donazioni)
- La dichiarazione è il mezzo attraverso il quale viene espressa la volontà negoziale. Essa può essere espressa (quando viene manifestata palesando direttamente il proprio pensiero) oppure tacita (la volontà si ricava indirettamente dal comportamento).
La forma e le prove
- La forma è per principio libera, ma molti negozi giuridici mantengono una forma vincolata. In particolare esiste la forma scritta, che si articola in:
- Scrittura privata, cioè qualsiasi documento sottoscritto dalla parte che se ne assume la paternità. Essa costituisce prova legale quando autenticata da un pubblico ufficiale
- Atto pubblico, cioè un documento redatto da un
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