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La responsabilità precontrattuale

• La legge prevede che le trattative precontrattuali, pur non essendo tenute a giungere ad

una conclusione, devono sempre essere condotte secondo buona fede. In caso di mala

fede se sorgono dei danni la parte colpita può chiedere un risarcimento al contraente

che ha agito in malafede.

Il contratto preliminare

• Il contratto preliminare consiste in un accordo con il quale le parti si obbligano a

stipulare un successivo contratto (chiamato contratto definitivo). Esso deve essere per

legge stipulato nella stessa forma del contratto definitivo. Inoltre deve già contenere

specificati i contenuti principali del contratto definitivo.

• In caso di mancato adempimento del contratto preliminare una delle parti può ricorrere

ad un giudice per ottenere un risarcimento e attraverso una sentenza costitutiva di

imporre un’esecuzione forzata all’altro contraente.

Gli effetti del contratto e il contratto a favore di terzi

• Una volta concluso il contratto acquista forza di legge tra le parti. Ciò comporta che

esso può essere sciolto o di comune accordo oppure nei casi previsti dalla legge. Nel

10 contratto si può includere il diritto potestativo di scioglierlo, oltre a prevedere una multa

penitenziale od una caparra legate all’uso di questo diritto.

• Il codice civile prevede che un contratto abbia conseguenze verso terzi solo nel

contratto a favore di terzi (come l’assicurazione sulla vita). Esso viene sottoscritto da

uno stipulante e da un promittente, cioè colui che si obbliga ad effettuare una

prestazione nei confronti del terzo.

I vizi del sinallagma e la rescissione

• Con sinallagma si intende il rapporto di interdipendenza tra le diverse prestazioni a cui

sono tenute le parti. I vizi riguardanti il sinallagma possono essere di due tipi:

Funzionali, che sussistono al momento dell’esecuzione del contratto. Portano

o alla risoluzione

Genetici, che sussistono al momento della conclusione del contratto. In casi

o estremi porta alla rescissione

• Esistono due tipi di rescissione:

Per lesione, che si basa su tre presupposti: la lesione (sproporzione tra valore

o e prezzo), lo stato di bisogno del danneggiato (situazione di difficoltà di

natura patrimoniale) ed infine l’approfittamento dello stato di bisogno (per il

quale basta anche la semplice conoscenza della situazione)

Rescissione per stato di pericolo, che si basa su tre presupposti: l’iniquità

o delle condizioni contrattuali, lo stato di pericolo e la conoscenza di

quest’ultimo

• L’azione di rescissione presenta alcune differenze con l’azione di annullamento:

L’azione di rescissione può essere effettuata solo per i contratti sinallagmatici

o (a prestazioni corrispettive)

Si prescrive in un anno senza eccezioni

o Un contratto rescindibile non può essere convalidato

o La rescissione non è retroattiva nei confronti dei terzi

o

La risoluzione giudiziale per inadempimento

• La risoluzione di un contratto si può avere per tre cause:

Inadempimento

o Impossibilità sopravvenuta

o

11 Eccessiva onerosità sopravvenuta

o

• In caso di inadempimento relativo si può ricorrere a:

Eccezione di inadempimento, con cui ci si può rifiutare di eseguire la propria

o prestazione se l’altro non ha fatto la propria precedentemente

Sospensione dell’esecuzione, con cui ci si può rifiutare di eseguire la propria

o prestazione se la parte che deve eseguire la propria successivamente

presenta condizioni patrimoniali tali da mettere in pericolo la

controprestazione

• A questi diritti si può rinunciare con un’apposita clausola. Nel caso la parte può

esercitare la cosiddetta azione di manutenzione, con la quale costituisce in mora la

controparte.

• In caso di inadempimento assoluto o relativo la parte può ricorrere alla azione di

risoluzione per inadempimento. A seconda che la controparte abbia già effettuato o no

la prestazione, essa può ottenere lo scioglimento del contratto o la restituzione della

prestazione eseguita. La risoluzione può essere fatta subentrare alla manutenzione ma

non viceversa.

La risoluzione legale per inadempimento

• In tre casi particolari la risoluzione per inadempimento agisce senza il ricorso ad un

giudice. Sono:

Diffida ad adempiere (intimazione scritta che dà un termine non inferiore a 15

o giorni, dopo il quale il contratto si risolve automaticamente)

Clausola risolutiva espressa (clausola del contratto che prevede la

o risoluzione automatica in presenza di determinate condizioni)

Termine essenziale (rappresenta un termine oltre il quale la prestazione risulta

o inutile per la parti)

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità

• In caso di impossibilità sopravvenuta (causata da eventi eccezionali) il contratto si

risolve in maniera automatica.

• La risoluzione del contratto per effettiva onerosità opera per i contratti istantanei ad

esecuzione differita o per i contratti di durata (con esecuzione continuata o periodica).

Essa è applicabile in presenza di tre presupposti:

L’eccessiva onerosità per una delle parti

o

12 Il fatto che tale situazione sia sopravvenuta, cioè si sia verificata dopo la firma

o del contratto

La causa è imputabile ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili (come

o disastri naturali) Parte II

Le obbligazioni

La prestazione

• Con obbligazione si intende un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è

tenuto ad eseguire una prestazione utile nei confronti di un altro soggetto.

Un’obbligazione produce una prestazione, che può essere di tre grandi tipi:

Basata sul fare

o Basata sul dare

o Basata sul non fare

o

• Una prestazione deve sempre essere suscettibile di valutazione economica, deve

essere lecita e determinata. In caso di mancata soddisfazione di una sanzione è

prevista una sanzione.

La garanzia patrimoniale generica

• Nel diritto la proprietà ed il patrimonio del debitore sono considerati la garanzia

generica del creditore, il che implica la sussistenza della “par condicio creditorum”. Uno

strumento di interesse per il creditore è l’utilizzo di garanzie specifiche, che possono

essere: Garanzie personali, cioè la fidejussione

o Garanzie reali, che sono pegno, ipoteca e privilegio speciale

o

• Il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili, che trasferisce al creditore il

possesso ma non il diritto all’uso. Il privilegio speciale attribuisce il diritto di prelazione

e di seguito (il privilegio rimane valido con passaggi di proprietà).

13

I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica

• In caso di mancanza di una garanzia speciale il diritto prevede tre strumenti per tutelare

quella generale:

Il sequestro conservativo

o L’azione surrogatoria

o L’azione revocatoria

o

• Il sequestro conservativo è un provvedimento del giudice con il quale, a fronte di un

fondato sospetto, impone che determinati beni vengano vincolati al soddisfacimento del

credito. L’azione surrogatoria viene intentata dal creditore (legittimato attivo) nei

confronti del debitore del proprio debitore (legittimato passivo) per soddisfare il debito

nei confronti del secondo. Avremo quindi degli effetti diretti nei confronti del debitore

surrogato ed indiretti per il creditore surrogante.

• L’azione revocatoria produce gli stessi effetti del sequestro conservativo, ma agisce a

posteriori e non in maniera preventiva nei confronti dell’atto di disposizione che ha

diminuito il patrimonio del debitore. In questo caso si può intervenire solo quando

l’entità della disposizione è tale da far nascere il sospetto di poter danneggiare il

creditore. In ogni caso il creditore ha l’onere di provare la consapevolezza per il debitore

di provocargli un danno. Si prescrive dopo 5 anni.

Le obbligazioni naturali

• Le obbligazioni naturali sono obbligazioni che nascono da doveri sociali o morali; esse

non sono coercibili, quindi il loro adempimento non può essere ottenuto legalmente. Al

momento del loro adempimento diventano effettivamente giuridiche, e quindi non

possono essere rimborsati. Un esempio sono i debiti di gioco o i debiti prescritti.

L’inadempimento delle obbligazioni e la responsabilità contrattuale

• L’inadempimento può essere assoluto o relativo (se l’obbligazione può essere

adempiuta dal debitore nel futuro). La responsabilità contrattuale è la disciplina che

tratta dell’obbligazione risarcitoria che grava sul debitore inadempiente. Essa prevede

quindi che un debitore inadempiente sia tenuto ad un risarcimento, a meno che egli non

provi che l’inadempienza fosse stata causata da un’impossibilità della prestazione

derivante da una causa a lui non imputabile.

• Il criterio generale a cui è ricondotta l’imputabilità in questo caso è la colpa, cioè il non

aver conservato le condizioni oggettive della possibilità di adempiere il contratto.

Il risarcimento del danno e la mora del debitore

14

• Il risarcimento indica il fatto che il debitore è tenuto a risarcire le perdite ed i mancati

guadagni del creditore che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

In questo va tenuto conto della eventuale prevedibilità del danno, e se il creditore sia

responsabile di parte di esso o di un suo aggravamento. La clausola penale è un patto

accessorio al contratto con il quale si determina preventivamente l’ammontare del

danno che il creditore dovrà eventualmente risarcire.

• La disciplina della mora del debitore identifica invece le regole utilizzate in caso di

inadempimento relativo. La messa in mora avviene generalmente con l’intimazione

scritta ad adempiere; a differenza degli altri casi se la mora riguarda un’obbligazione

pecuniaria non si avrà per il creditore l’onere della prova.

La mora del creditore

• La mora del creditore si applica ai casi in cui l’adempimento implica una collaborazione

del creditore (es. far trovare un locale aperto per una consegna), e questi non la compia

senza un motivo legittimo. Se l’offerta formale dell’adempimento non viene accolta dal

creditore si producono due effetti:

Il creditore è tenuto a risarcire gli eventuali danni, e non ha più diritti sulla

o cosa

C’è il passaggio del rischio (il creditore si deve far carico di provare

o l’impossibilità)

La variazione del creditore, la cessione del credito e la surrogaz

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A.A. 2014-2015
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Galbio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Calvi Gianluca.