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CAPO V –SOCIETA’ PER AZIONI
Sezione I-Disposizioni generali
Art.2325-Responsabilità
1.- Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo
patrimonio.
2.- In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti
non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata
attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.
Con riferimento al comma uno questa è la sintesi della stilizzazione , è la sintesi , la quinta essenza della
cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta delle società per azioni S.p.A.
È un soggetto di diritto , alla stessa stregua di qualsiasi altra persona fisica, quindi diventa centro di
imputazione di diritti doveri e oneri e di pubblicazioni per esempio pecuniarie anche e le gestisce da par suo
e cioè ne risponde senza possibilità di trasferire a carico delle persone dei soci, situazioni giuridiche
soggettive passive che sono sue della società è soltanto sue.
Ecco perché al comma uno dice che delle sue obbligazioni la società ne risponde soltanto con il suo
patrimonio, ecco perché che se siamo azionisti di una società per azioni ma il discorso varrà anche quotisisti
cioè possessori di quote di una società a responsabilità limitata di una Srl, noi non possiamo essere chiamati
a rispondere delle obbligazioni della società.
Il secondo comma sembra in parte derogare a questa condizione generale , in realtà si tratta di una fattispecie
più astratta che concreta, questa fattispecie è quella della società che a un certo punto vede concentrate tutte
le azioni rappresentative del suo capitale nelle mani di una persona sola, di un solo socio.
In questo caso dice la norma, se la società diventa insolvente ne risponde illimitatamente l'unico socio.
È una cosa che si verifica assolutamente rarissimamente non ho mai visto una società per azioni con una
pluralità di soci che poi si riduca ad avere un unico socio.
Cosa diversa invece è che una società per azioni nasca uni personale e cioè con un unico socio fin dall'inizio,
ne parleremo un altra volta.
Tralascia alcuni articoli descrittivi tipo quello della denominazione sociale, o quello parzialmente
significativo sull'ammontare minimo del capitale, e l'articolo 2327 chi dice che l'ammontare minimo del
capitale sociale da S.p.A. è di € 120.000.
CAPO V –SOCIETA’ PER AZIONI
Art. 2327 -Ammontare minimo del capitale
1.- La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 120.000.
L'art, 2327 ci dice che dice che al di sotto di € 120.000 non si può andare perché se no sarebbe una iniziativa
imprenditoriale ingannevole, ma io teoricamente potremmo dare un capitale sociale di € 120.000 a una
società che vuole costruire il ponte sullo stretto di Messina, ma con questa cifra al massimo ci compro
qualche mattone e qualche quintale di acciaio.
Molto più importante e quanto ci dice l'articolo 2328 che riguarda l'atto costitutivo , gli elementi costitutivi di
questo contratto sociale , cioà gli elementi che non possono mancare e chi ci devono assolutamente essere,
su alcuni di questi ci dobbiamo soffermare e farne oggetto di alcune considerazioni ,società per azioni:
104-Trascrizione delle lezione di Diritto Commerciale del Prof. Michele Desario ( Eseguita da V. Lucchesi )
CAPO V –SOCIETA’ PER AZIONI
Art. 2328. Atto costitutivo.
1.La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
2.L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
1)
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni assegnate a ciascuno di essi;
la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
2)
l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
3)
l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
4)
il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
5)
emissione e circolazione;
il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
6)
le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
7)
i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
8)
il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando
9)
quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
)il numero dei componenti il collegio sindacale;
10 la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza
11) 1
e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ( );
l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della
12)
società;
la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di
13)
tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
3)Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di
atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole
dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Con riferimento al comma uno abbiamo già visto la società costituita con un atto unilaterale, significa che c'è
un unico soggetto che diventa socio di questa società, e quindi la società si dice società per azioni uni
personale.
In ogni caso sia contratto tradizionale pluri laterale che atto uni laterale per la società uni personale, in
entrambi i casi l'atto va redatto dal notaio, di pubblico ufficiale in forma scritta.
E questo già da un po' la sacralità del momento, perché siamo in presenza di una cosa significativa, tant'è che
è richiesta la presenza e l'attività del notaio.
Poi segue questo elenco numerico di tutti gli elementi che devono figurare nell'atto costitutivo, se noi
facessimo questa società per azioni questa sera dal notaio di Viterbo Mottura , dovremmo tutti quanti noi
declinare le nostre generalità.
Dobbiamo dire che nome ha la società e soprattutto la sede , il Comune dove si trova la sede di questa
società.
Molto più importante quanto è richiesto dal numero tre di questo elenco contenuto nell'articolo 2328 che è,
l'attività, l'oggetto sociale, noi sappiamo già che cosa sia e la cosiddetta attività caratteristica è quella per lo
svolgimento della quale riteniamo come soci di poterne trarre una massimizzazione dei profitti e quindi
sperabilmente un risultato positivo che vada ad incrementare il patrimonio originario della società, costituito
dalla sommatoria dei nostri conferimenti.
105-Trascrizione delle lezione di Diritto Commerciale del Prof. Michele Desario ( Eseguita da V. Lucchesi )
Perché noi decidiamo alla fin fine di costituire una società capitalistica, perché noi che versiamo € 100 euro
speriamo dopo qualche anno che ci torni indietro molto più di € 100 sotto forma di utili.
Questo è il fine per cui noi aderiamo a un contratto sociale di costituzione della società, e l'interesse sociale
condiviso di cui vi avevo detto di tutti i soci, speculativo egoistico, consistente nel massimizzare il profitto
che si può trarre dalla attività caratteristica della società dedotta nell'oggetto sociale.
Entriamo sempre più in media res al numero 4 troviamo l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, e qui
già capiamo che ci sono due capitali, uno potrebbe dire ma il capitale è la somma dei conferimenti, esatto,
ma quello è il capitale sottoscritto e non è il capitale versato perché? Perché noi tutti quanti questa sera
andiamo dal notaio Mottura di Viterbo e fondiamo la società Tuscanese S.p.A.
Ognuno di noi deve fare un conferimento, e per semplicità supponiamo che ognuno di noi debba conferire €
100, in realtà alcuni conferiscono € 100 in contanti, e altri conferiscono un oggetto , per esempio un brevetto.
Se facciamo il conferimento in contanti, e lo vedremo meglio dopo, in realtà noi subito dal notaio dobbiamo
dare subito il 25% cioè 25€, il resto € 75 rappresenterà un nostro debito di noi soci, nei confronti della
società, sottoscrivendo il capitale sociale per 100 significa che assumiamo l'obbligo di far pervenire € 100
alla società, poi di quest'obbligo € 25 lo adempiamo subito e 75€ continuano ad essere un nostro obbligo, un
nostro debito , nei confronti della società.
Ma vedete che questo sposta, perché per ognuno di noi il capitale sottoscritto e di € 100, ci siamo obbligati
sottoscrivendolo a fornire i € 100 alla società, questo significa capitale sottoscritto ,capitale che mi sono
obbligato a far pervenire alla società, capitale versato invece è quello che materialmente affluisce alle casse
della società e che può anche essere diverso dal capitale sottoscritto.
Perché se tutti quanti eseguissimo integralmente il conferimento, allora avremo la coincidenza tra capitale
sottoscritto capitale versato, ma se com'è possibile per i conferimenti in denaro io mi limito subito a dare il
25% cioè € 25 e il residuo 75% cioè € 75 me lo tengo in un cassettino a casa e aspetto che gli amministratori
me lo richiamino, quando ne avranno necessità per il funzionamento della Società, e quindi in quel momento
in cui io sottoscrivo 100 la Società avrà un capitale versato da parte mia di 25 e un capitale da versare ancora
di 75.
Commentiamo il numero cinque e dice numero ed eventuale valore nominale delle azioni. Titolo azionario
cioè questa cifra complessiva risultante dalla sommatoria di tutti i conferimenti fino ad arrivare a 1.000,
quello che volete voi, io questa cifra poi la frammento in data di titoli azionari supponiamo per il momento
cartacei ed ovviamente dividendo la cifra del capitale sociale complessivo per il numero delle azioni che
vado ad emettere otterrò un valore nominale unitario tipico di ciascuna azione.
Mi spiego meglio, ipotizziamo un capitale della società di 1.000 , ipotizziamo 1.000 soci quindi un