Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 278
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 1 Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 278.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - lezioni complete Pag. 41
1 su 278
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPO V –SOCIETA’ PER AZIONI

Sezione I-Disposizioni generali

Art.2325-Responsabilità

1.- Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo

patrimonio.

2.- In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni

sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti

non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata

attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362.

Con riferimento al comma uno questa è la sintesi della stilizzazione , è la sintesi , la quinta essenza della

cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta delle società per azioni S.p.A.

È un soggetto di diritto , alla stessa stregua di qualsiasi altra persona fisica, quindi diventa centro di

imputazione di diritti doveri e oneri e di pubblicazioni per esempio pecuniarie anche e le gestisce da par suo

e cioè ne risponde senza possibilità di trasferire a carico delle persone dei soci, situazioni giuridiche

soggettive passive che sono sue della società è soltanto sue.

Ecco perché al comma uno dice che delle sue obbligazioni la società ne risponde soltanto con il suo

patrimonio, ecco perché che se siamo azionisti di una società per azioni ma il discorso varrà anche quotisisti

cioè possessori di quote di una società a responsabilità limitata di una Srl, noi non possiamo essere chiamati

a rispondere delle obbligazioni della società.

Il secondo comma sembra in parte derogare a questa condizione generale , in realtà si tratta di una fattispecie

più astratta che concreta, questa fattispecie è quella della società che a un certo punto vede concentrate tutte

le azioni rappresentative del suo capitale nelle mani di una persona sola, di un solo socio.

In questo caso dice la norma, se la società diventa insolvente ne risponde illimitatamente l'unico socio.

È una cosa che si verifica assolutamente rarissimamente non ho mai visto una società per azioni con una

pluralità di soci che poi si riduca ad avere un unico socio.

Cosa diversa invece è che una società per azioni nasca uni personale e cioè con un unico socio fin dall'inizio,

ne parleremo un altra volta.

Tralascia alcuni articoli descrittivi tipo quello della denominazione sociale, o quello parzialmente

significativo sull'ammontare minimo del capitale, e l'articolo 2327 chi dice che l'ammontare minimo del

capitale sociale da S.p.A. è di € 120.000.

CAPO V –SOCIETA’ PER AZIONI

Art. 2327 -Ammontare minimo del capitale

1.- La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 120.000.

L'art, 2327 ci dice che dice che al di sotto di € 120.000 non si può andare perché se no sarebbe una iniziativa

imprenditoriale ingannevole, ma io teoricamente potremmo dare un capitale sociale di € 120.000 a una

società che vuole costruire il ponte sullo stretto di Messina, ma con questa cifra al massimo ci compro

qualche mattone e qualche quintale di acciaio.

Molto più importante e quanto ci dice l'articolo 2328 che riguarda l'atto costitutivo , gli elementi costitutivi di

questo contratto sociale , cioà gli elementi che non possono mancare e chi ci devono assolutamente essere,

su alcuni di questi ci dobbiamo soffermare e farne oggetto di alcune considerazioni ,società per azioni:

104-Trascrizione delle lezione di Diritto Commerciale del Prof. Michele Desario ( Eseguita da V. Lucchesi )

CAPO V –SOCIETA’ PER AZIONI

Art. 2328. Atto costitutivo.

1.La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

2.L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il

1)

domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle

azioni assegnate a ciascuno di essi;

la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

2)

l'attività che costituisce l'oggetto sociale;

3)

l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;

4)

il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di

5)

emissione e circolazione;

il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;

6)

le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

7)

i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

8)

il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando

9)

quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

)il numero dei componenti il collegio sindacale;

10 la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza

11) 1

e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ( );

l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della

12)

società;

la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di

13)

tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

3)Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di

atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole

dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Con riferimento al comma uno abbiamo già visto la società costituita con un atto unilaterale, significa che c'è

un unico soggetto che diventa socio di questa società, e quindi la società si dice società per azioni uni

personale.

In ogni caso sia contratto tradizionale pluri laterale che atto uni laterale per la società uni personale, in

entrambi i casi l'atto va redatto dal notaio, di pubblico ufficiale in forma scritta.

E questo già da un po' la sacralità del momento, perché siamo in presenza di una cosa significativa, tant'è che

è richiesta la presenza e l'attività del notaio.

Poi segue questo elenco numerico di tutti gli elementi che devono figurare nell'atto costitutivo, se noi

facessimo questa società per azioni questa sera dal notaio di Viterbo Mottura , dovremmo tutti quanti noi

declinare le nostre generalità.

Dobbiamo dire che nome ha la società e soprattutto la sede , il Comune dove si trova la sede di questa

società.

Molto più importante quanto è richiesto dal numero tre di questo elenco contenuto nell'articolo 2328 che è,

l'attività, l'oggetto sociale, noi sappiamo già che cosa sia e la cosiddetta attività caratteristica è quella per lo

svolgimento della quale riteniamo come soci di poterne trarre una massimizzazione dei profitti e quindi

sperabilmente un risultato positivo che vada ad incrementare il patrimonio originario della società, costituito

dalla sommatoria dei nostri conferimenti.

105-Trascrizione delle lezione di Diritto Commerciale del Prof. Michele Desario ( Eseguita da V. Lucchesi )

Perché noi decidiamo alla fin fine di costituire una società capitalistica, perché noi che versiamo € 100 euro

speriamo dopo qualche anno che ci torni indietro molto più di € 100 sotto forma di utili.

Questo è il fine per cui noi aderiamo a un contratto sociale di costituzione della società, e l'interesse sociale

condiviso di cui vi avevo detto di tutti i soci, speculativo egoistico, consistente nel massimizzare il profitto

che si può trarre dalla attività caratteristica della società dedotta nell'oggetto sociale.

Entriamo sempre più in media res al numero 4 troviamo l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, e qui

già capiamo che ci sono due capitali, uno potrebbe dire ma il capitale è la somma dei conferimenti, esatto,

ma quello è il capitale sottoscritto e non è il capitale versato perché? Perché noi tutti quanti questa sera

andiamo dal notaio Mottura di Viterbo e fondiamo la società Tuscanese S.p.A.

Ognuno di noi deve fare un conferimento, e per semplicità supponiamo che ognuno di noi debba conferire €

100, in realtà alcuni conferiscono € 100 in contanti, e altri conferiscono un oggetto , per esempio un brevetto.

Se facciamo il conferimento in contanti, e lo vedremo meglio dopo, in realtà noi subito dal notaio dobbiamo

dare subito il 25% cioè 25€, il resto € 75 rappresenterà un nostro debito di noi soci, nei confronti della

società, sottoscrivendo il capitale sociale per 100 significa che assumiamo l'obbligo di far pervenire € 100

alla società, poi di quest'obbligo € 25 lo adempiamo subito e 75€ continuano ad essere un nostro obbligo, un

nostro debito , nei confronti della società.

Ma vedete che questo sposta, perché per ognuno di noi il capitale sottoscritto e di € 100, ci siamo obbligati

sottoscrivendolo a fornire i € 100 alla società, questo significa capitale sottoscritto ,capitale che mi sono

obbligato a far pervenire alla società, capitale versato invece è quello che materialmente affluisce alle casse

della società e che può anche essere diverso dal capitale sottoscritto.

Perché se tutti quanti eseguissimo integralmente il conferimento, allora avremo la coincidenza tra capitale

sottoscritto capitale versato, ma se com'è possibile per i conferimenti in denaro io mi limito subito a dare il

25% cioè € 25 e il residuo 75% cioè € 75 me lo tengo in un cassettino a casa e aspetto che gli amministratori

me lo richiamino, quando ne avranno necessità per il funzionamento della Società, e quindi in quel momento

in cui io sottoscrivo 100 la Società avrà un capitale versato da parte mia di 25 e un capitale da versare ancora

di 75.

Commentiamo il numero cinque e dice numero ed eventuale valore nominale delle azioni. Titolo azionario

cioè questa cifra complessiva risultante dalla sommatoria di tutti i conferimenti fino ad arrivare a 1.000,

quello che volete voi, io questa cifra poi la frammento in data di titoli azionari supponiamo per il momento

cartacei ed ovviamente dividendo la cifra del capitale sociale complessivo per il numero delle azioni che

vado ad emettere otterrò un valore nominale unitario tipico di ciascuna azione.

Mi spiego meglio, ipotizziamo un capitale della società di 1.000 , ipotizziamo 1.000 soci quindi un

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
278 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cilli92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof De Sario Michele Salvatore.