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LA TRASCRIZIONE
Per quanto riguarda la trascrizione, le norme di riferimento sono l’art. 8
dell’accordo di revisione del Concordato e l’art. 4 del Protocollo addizionale
che completa il contenuto di questo accordo di revisione del Concordato del
1929. L'art. 8 dispone che "la Santa Sede prende atto che la trascrizione non
potrà avere luogo quando (cioè l'ufficiale dello stato civile richiesto per
trascrivere il matrimonio concordatario potrà rifiutare la trascrizione se): a) gli
sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la
celebrazione (cioè non hanno 18 anni oppure non hanno ottenuto la
dispensa/autorizzazione del tribunale qualora siano 16enni e sussistano gravi
motivi e abbiano raggiunto una maturità psicofisica adeguata; b) quando
sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile (parentela e affinità linea retta, salvo che il matrimonio che dà
luogo all'affinità non sia stato dichiarato nullo; e parentela in linea collaterale
fino al secondo grado). Tuttavia la trascrizione è ammessa quando, secondo
la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe più essere
più proposta (cioè nell'ipotesi in cui siano decorsi i termini). Per quanto
riguarda invece l'art. 4 del Protocollo addizionale, vediamo che esso dispone
che "non può essere trascritto il matrimonio se uno dei contraenti è interdetto
per infermità di mente, se tra gli sposi esiste altro matrimonio valido agli effetti
civili o se sussiste uno degli impedimenti derivanti dal delitto o da affinità in
linea retta". Quindi sono state apportate una serie di correttivi a
quell'automatismo infatti in presenza di tutti questi impedimenti e in
mancanza di tutti questi requisiti il matrimonio non può essere trascritto.
DELIBAZIONE DELLE SENTENZE
Il problema è di duplice natura:
1) tutte le azioni di annullamento del matrimonio canonico sono
imprescrittibili;
2) nel diritto canonico ci sono cause di nullità che il nostro ordinamento
non prevede (per es. la riserva mentale). Nel nostro ordinamento se per
es. uno dei coniugi non vuole avere figli e non lo dice all'altro non è
causa di nullità del matrimonio; se uno dei coniugi non crede
nell'indissolubilità del vincolo non è causa di nullità del matrimonio; se
uno dei coniugi non ha intenzione di rispettare l'obbligo di fedeltà non è
causa di nullità del matrimonio. Invece per il diritto canonico queste
sono cause di nullità del matrimonio. Nell'ordinamento canonico
qualunque riserva mentale è causa di nullità del matrimonio. Quindi
succede che il tribunale dell'Alta Segnatura Apostolica dichiara la nullità
di matrimoni che per il nostro ordinamento civile sarebbero
perfettamente validi. Se quella sentenza viene delibata produce effetti
nell'ordinamento dello Stato italiano per cui quel matrimonio cessa di
produrre effetti.
Se però che il matrimonio fosse stato contratto da atei, cioè se fosse stato
celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, il matrimonio non potrebbe
essere annullato. Quindi disparità di trattamento. Questo meccanismo
automatico è stato eliminato attribuendo all'ufficiale dello stato civile un
potere di controllo. Che tipo di potere di controllo? Il comma 2 dell'art. 8 dalla
legge di revisione del Concordato del 1929 dispone che "le sentenze di nullità
di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del
decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su
domanda delle parti o di una di esse, sono dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando
questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a
conoscere della causa; b) che nel procedimento davanti ai tribunali
ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in
giudizio (perché molte volte queste sentenze venivano pronunciate quando
uno dei 2 coniugi chiedeva l'annullamento, all'altro coniuge nemmeno veniva
notificato il ricorso, per cui questo matrimonio veniva dichiarato nullo senza
che l'altro coniuge lo sapeva). Il nostro ordinamento civile e soprattutto la
nostra Cost. prevede che ogni soggetto ha il diritto di agire e di resistere in
giudizio, quindi deve essere messo nelle condizioni di potersi difendere in
qualunque giudizio che lo vede coinvolto. Ecco che la Corte d'Appello prima
di delibare questa sentenza del tribunale dell'Alta Segnatura Apostolica che
sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio
(eventualmente anche con l'assegnazione dell'avvocato di ufficio se non se lo
può permettere). c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla
legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Quali sono queste condizioni? Le condizioni non le troviamo nella legge
numero 218 del 1995 di diritto internazionale privato all'art. 74.
Sostanzialmente "le sentenze degli altri Stati, ivi compreso lo Stato italiano,
possono essere rese esecutive in Italia se non contrastano con l'ordine
pubblico. L'ordine pubblico è l'insieme delle norme inderogabili e dei principi
fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano. Facciamo un esempio: il
tribunale dell'Alta Segnatura Apostolica dichiara la nullità di un matrimonio
per errore di uno dei nubendi relativo alla persona dell'altro coniuge, cioè lui
aveva detto a lei prima di sposarsi che un ingegnere. Si sposano e lei scopre
che non è un ingegnere ma è un geometra. Chiede l'annullamento alla Sacra
Rota e lo ottiene. Chiede la delibazione della sentenza e la Corte d'Appello si
chiede se questa pronuncia contrasta con l'ordine pubblico oppure no. In
questo caso la risposta è che non contrasta con l'ordine pubblico, e quindi la
Corte di Appello delibera la sentenza. Un altro caso molto simile è quello in
cui lui chiede l'annullamento del matrimonio perché scopre che lei, prima del
matrimonio, gli è stata infedele cioè aveva un altro uomo (dopo il matrimonio
no, però PRIMA del matrimonio gli è stata infedele) quindi ottiene
l'annullamento per mancanza di uno dei tria bona cioè la libertà e la
consapevolezza del consenso, cioè io ho espresso il consenso ma non ero
perfettamente consapevole di chi avevo davanti. Quindi ottiene
l'annullamento. [I tria bona attengono alla procreazione, alla fedeltà e
all’indissolubilità del vincolo]. Chiede la delibazione della sentenza alla Corte
d'Appello. Quest'ultima si chiede se questa sentenza contratti con l'ordine
pubblico. In questo caso la Corte d'Appello non deliba la sentenza in quanto
ritiene che essa contrasti con l'ordine pubblico italiano. Nel primo caso (nel
primo esempio) la sentenza è stata deliberata perché l'art. 122 del Codice
Civile prevede l'annullamento del matrimonio per errore sulle qualità
essenziali (l'errore sulle qualità personali è essenziale quando c'è la malattia
o la sentenza, però è anche vero che prevede la possibilità che l'errore sulle
qualità personali infici il consenso fino al punto da farlo ritenere viziato, però
dispone anche che sono qualità essenziali che caratterizzano la persona in
modo permanente, per cui essere un ingegnere o essere un geometra è una
cosa che caratterizza la persona in modo permanente; invece il tradimento
posto in essere prima del matrimonio non caratterizza la persona in modo
permanente anche perché l'infedeltà nel nostro ordinamento rileva solo se
posta in essere dopo il matrimonio come causa di addebito di un'eventuale
separazione). Nasce il problema della tutela del coniuge debole perché
abbiamo detto il Tribunale della Segnatura Apostolica dichiara l'annullamento
del matrimonio, il coniuge vittorioso o i coniugi vittoriosi chiedono la
delibazione della sentenza alla Corte d'Appello. Naturalmente il Tribunale
dell'Alta Segnatura Apostolica non si pronuncia sull'eventuale assegno a
tutela del coniuge debole perché quella attiene al rapporto che rimane
regolato dal nostro ordinamento. Naturalmente alla Corte d'Appello, che
pronuncia la delibazione della sentenza, viene richiesto di pronunciarsi sul
diritto all'assegno. La Corte d'Appello si pronuncerà sul diritto all'assegno e
poi rinvierà la causa al Tribunale affinché si pronunci in ordine al quantum di
questo assegno. Ovviamente non si può applicare la normativa sull'assegno
di divorzio né quella sull'assegno di mantenimento, ma potrà trovare
applicazione la normativa prevista nel caso di annullamento del matrimonio
cioè l’art. 129 e 129 bis. Anche in questo caso abbiamo una disparità di
trattamento perché coloro che optano per il matrimonio civile non possono più
neanche chiedere l'annullamento o comunque se ottengono l'annullamento il
coniuge debole ottiene quel tipo di tutela, però possono chiedere il divorzio e
allora ottenendo il divorzio scatta una tutela molto più forte che è quella
dell'assegno di divorzio per addebito perché se il matrimonio è dissolubile
cioè è fino a quando non divorziamo, il divorzio è finché morte non ci separi
nel senso che l'assegno di divorzio è per sempre. Quindi la tutela garantita al
coniuge debole dopo il divorzio è molto più forte rispetto a quella garantita al
coniuge debole dopo l'annullamento del matrimonio. Quindi se i laici,
ottenendo il divorzio, ottengono la tutela ex art. 5 comma 6 della legge sul
divorzio, i religiosi che optano per l'annullamento del matrimonio perdono la
tutela perché sostanzialmente si vedono attribuire un assegno per soli 3 anni.
Il legislatore avrebbe dovuto intervenire e quantomeno adeguare la tutela
prevista dagli artt. 129 e 129 bis alla durata del matrimonio. Tuttavia
legislatore non è intervenuto. La giurisprudenza non può creare diritto,
tuttavia essa può interpretarlo nel modo più confacente al sistema. E allora la
Cassazione ha utilizzato, per mettere ordine in questo meccanismo perverso,
uno strumento processuale che è quello del giudicato. Una volta che la
sentenza passa in giudicato produce effetto preclusivo, per cui l'indagine
sulla situazione pregressa non è più consentita. Questo principio in termi