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Estratto del documento

LA TRASCRIZIONE

Per quanto riguarda la trascrizione, le norme di riferimento sono l’art. 8

dell’accordo di revisione del Concordato e l’art. 4 del Protocollo addizionale

che completa il contenuto di questo accordo di revisione del Concordato del

1929. L'art. 8 dispone che "la Santa Sede prende atto che la trascrizione non

potrà avere luogo quando (cioè l'ufficiale dello stato civile richiesto per

trascrivere il matrimonio concordatario potrà rifiutare la trascrizione se): a) gli

sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la

celebrazione (cioè non hanno 18 anni oppure non hanno ottenuto la

dispensa/autorizzazione del tribunale qualora siano 16enni e sussistano gravi

motivi e abbiano raggiunto una maturità psicofisica adeguata; b) quando

sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera

inderogabile (parentela e affinità linea retta, salvo che il matrimonio che dà

luogo all'affinità non sia stato dichiarato nullo; e parentela in linea collaterale

fino al secondo grado). Tuttavia la trascrizione è ammessa quando, secondo

la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe più essere

più proposta (cioè nell'ipotesi in cui siano decorsi i termini). Per quanto

riguarda invece l'art. 4 del Protocollo addizionale, vediamo che esso dispone

che "non può essere trascritto il matrimonio se uno dei contraenti è interdetto

per infermità di mente, se tra gli sposi esiste altro matrimonio valido agli effetti

civili o se sussiste uno degli impedimenti derivanti dal delitto o da affinità in

linea retta". Quindi sono state apportate una serie di correttivi a

quell'automatismo infatti in presenza di tutti questi impedimenti e in

mancanza di tutti questi requisiti il matrimonio non può essere trascritto.

DELIBAZIONE DELLE SENTENZE

Il problema è di duplice natura:

1) tutte le azioni di annullamento del matrimonio canonico sono

imprescrittibili;

2) nel diritto canonico ci sono cause di nullità che il nostro ordinamento

non prevede (per es. la riserva mentale). Nel nostro ordinamento se per

es. uno dei coniugi non vuole avere figli e non lo dice all'altro non è

causa di nullità del matrimonio; se uno dei coniugi non crede

nell'indissolubilità del vincolo non è causa di nullità del matrimonio; se

uno dei coniugi non ha intenzione di rispettare l'obbligo di fedeltà non è

causa di nullità del matrimonio. Invece per il diritto canonico queste

sono cause di nullità del matrimonio. Nell'ordinamento canonico

qualunque riserva mentale è causa di nullità del matrimonio. Quindi

succede che il tribunale dell'Alta Segnatura Apostolica dichiara la nullità

di matrimoni che per il nostro ordinamento civile sarebbero

perfettamente validi. Se quella sentenza viene delibata produce effetti

nell'ordinamento dello Stato italiano per cui quel matrimonio cessa di

produrre effetti.

Se però che il matrimonio fosse stato contratto da atei, cioè se fosse stato

celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, il matrimonio non potrebbe

essere annullato. Quindi disparità di trattamento. Questo meccanismo

automatico è stato eliminato attribuendo all'ufficiale dello stato civile un

potere di controllo. Che tipo di potere di controllo? Il comma 2 dell'art. 8 dalla

legge di revisione del Concordato del 1929 dispone che "le sentenze di nullità

di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del

decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su

domanda delle parti o di una di esse, sono dichiarate efficaci nella

Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando

questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a

conoscere della causa; b) che nel procedimento davanti ai tribunali

ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in

giudizio (perché molte volte queste sentenze venivano pronunciate quando

uno dei 2 coniugi chiedeva l'annullamento, all'altro coniuge nemmeno veniva

notificato il ricorso, per cui questo matrimonio veniva dichiarato nullo senza

che l'altro coniuge lo sapeva). Il nostro ordinamento civile e soprattutto la

nostra Cost. prevede che ogni soggetto ha il diritto di agire e di resistere in

giudizio, quindi deve essere messo nelle condizioni di potersi difendere in

qualunque giudizio che lo vede coinvolto. Ecco che la Corte d'Appello prima

di delibare questa sentenza del tribunale dell'Alta Segnatura Apostolica che

sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio

(eventualmente anche con l'assegnazione dell'avvocato di ufficio se non se lo

può permettere). c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla

legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Quali sono queste condizioni? Le condizioni non le troviamo nella legge

numero 218 del 1995 di diritto internazionale privato all'art. 74.

Sostanzialmente "le sentenze degli altri Stati, ivi compreso lo Stato italiano,

possono essere rese esecutive in Italia se non contrastano con l'ordine

pubblico. L'ordine pubblico è l'insieme delle norme inderogabili e dei principi

fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano. Facciamo un esempio: il

tribunale dell'Alta Segnatura Apostolica dichiara la nullità di un matrimonio

per errore di uno dei nubendi relativo alla persona dell'altro coniuge, cioè lui

aveva detto a lei prima di sposarsi che un ingegnere. Si sposano e lei scopre

che non è un ingegnere ma è un geometra. Chiede l'annullamento alla Sacra

Rota e lo ottiene. Chiede la delibazione della sentenza e la Corte d'Appello si

chiede se questa pronuncia contrasta con l'ordine pubblico oppure no. In

questo caso la risposta è che non contrasta con l'ordine pubblico, e quindi la

Corte di Appello delibera la sentenza. Un altro caso molto simile è quello in

cui lui chiede l'annullamento del matrimonio perché scopre che lei, prima del

matrimonio, gli è stata infedele cioè aveva un altro uomo (dopo il matrimonio

no, però PRIMA del matrimonio gli è stata infedele) quindi ottiene

l'annullamento per mancanza di uno dei tria bona cioè la libertà e la

consapevolezza del consenso, cioè io ho espresso il consenso ma non ero

perfettamente consapevole di chi avevo davanti. Quindi ottiene

l'annullamento. [I tria bona attengono alla procreazione, alla fedeltà e

all’indissolubilità del vincolo]. Chiede la delibazione della sentenza alla Corte

d'Appello. Quest'ultima si chiede se questa sentenza contratti con l'ordine

pubblico. In questo caso la Corte d'Appello non deliba la sentenza in quanto

ritiene che essa contrasti con l'ordine pubblico italiano. Nel primo caso (nel

primo esempio) la sentenza è stata deliberata perché l'art. 122 del Codice

Civile prevede l'annullamento del matrimonio per errore sulle qualità

essenziali (l'errore sulle qualità personali è essenziale quando c'è la malattia

o la sentenza, però è anche vero che prevede la possibilità che l'errore sulle

qualità personali infici il consenso fino al punto da farlo ritenere viziato, però

dispone anche che sono qualità essenziali che caratterizzano la persona in

modo permanente, per cui essere un ingegnere o essere un geometra è una

cosa che caratterizza la persona in modo permanente; invece il tradimento

posto in essere prima del matrimonio non caratterizza la persona in modo

permanente anche perché l'infedeltà nel nostro ordinamento rileva solo se

posta in essere dopo il matrimonio come causa di addebito di un'eventuale

separazione). Nasce il problema della tutela del coniuge debole perché

abbiamo detto il Tribunale della Segnatura Apostolica dichiara l'annullamento

del matrimonio, il coniuge vittorioso o i coniugi vittoriosi chiedono la

delibazione della sentenza alla Corte d'Appello. Naturalmente il Tribunale

dell'Alta Segnatura Apostolica non si pronuncia sull'eventuale assegno a

tutela del coniuge debole perché quella attiene al rapporto che rimane

regolato dal nostro ordinamento. Naturalmente alla Corte d'Appello, che

pronuncia la delibazione della sentenza, viene richiesto di pronunciarsi sul

diritto all'assegno. La Corte d'Appello si pronuncerà sul diritto all'assegno e

poi rinvierà la causa al Tribunale affinché si pronunci in ordine al quantum di

questo assegno. Ovviamente non si può applicare la normativa sull'assegno

di divorzio né quella sull'assegno di mantenimento, ma potrà trovare

applicazione la normativa prevista nel caso di annullamento del matrimonio

cioè l’art. 129 e 129 bis. Anche in questo caso abbiamo una disparità di

trattamento perché coloro che optano per il matrimonio civile non possono più

neanche chiedere l'annullamento o comunque se ottengono l'annullamento il

coniuge debole ottiene quel tipo di tutela, però possono chiedere il divorzio e

allora ottenendo il divorzio scatta una tutela molto più forte che è quella

dell'assegno di divorzio per addebito perché se il matrimonio è dissolubile

cioè è fino a quando non divorziamo, il divorzio è finché morte non ci separi

nel senso che l'assegno di divorzio è per sempre. Quindi la tutela garantita al

coniuge debole dopo il divorzio è molto più forte rispetto a quella garantita al

coniuge debole dopo l'annullamento del matrimonio. Quindi se i laici,

ottenendo il divorzio, ottengono la tutela ex art. 5 comma 6 della legge sul

divorzio, i religiosi che optano per l'annullamento del matrimonio perdono la

tutela perché sostanzialmente si vedono attribuire un assegno per soli 3 anni.

Il legislatore avrebbe dovuto intervenire e quantomeno adeguare la tutela

prevista dagli artt. 129 e 129 bis alla durata del matrimonio. Tuttavia

legislatore non è intervenuto. La giurisprudenza non può creare diritto,

tuttavia essa può interpretarlo nel modo più confacente al sistema. E allora la

Cassazione ha utilizzato, per mettere ordine in questo meccanismo perverso,

uno strumento processuale che è quello del giudicato. Una volta che la

sentenza passa in giudicato produce effetto preclusivo, per cui l'indagine

sulla situazione pregressa non è più consentita. Questo principio in termi

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof La Spina Angela.