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Diritto alla vita e risarcimento del danno

In relazione al diritto alla vita: quando viene leso il diritto alla vita (che è cosa diversa dal diritto alla salute) il soggetto che subisce tale lesione defunge, quindi possono chiederne un risarcimento del danno gli eredi. Il problema che sorge è: ma gli eredi chiedono il risarcimento del danno subito dal defunto (quindi in nome e per conto del defunto) oppure lo chiedono in nome e per conto proprio? La cosa è molto differente perché se il risarcimento del danno è chiesto in nome e per conto del defunto cioè il danno l’ha subito il defunto per la lesione del suo diritto alla vita, i soldi che vengono corrisposti per risarcire questo danno spettano al defunto quindi finiscono nel suo patrimonio ereditario (pertanto saranno di tutti gli eredi perché, a seconda che si ha successione legittima o necessaria, i soldi verranno comunque ripartiti insieme all’eredità). Se invece l'erede che intenta l'azione chiede il risarcimento del danno da lui subito per la perdita del defunto, la somma che viene corrisposta è sua. Quindi è una cosa molto diversa.

Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Siccome c'è stato un contrasto giurisprudenziale su questo punto, la questione è stata devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si occupano perlopiù di dirimere i conflitti giurisprudenziali, cioè ciascuna sezione della Corte di Cassazione dà una sua interpretazione delle norme facendone applicazione, può capitare che in casi più o meno similari la Corte assuma posizioni differenti (capita spessissimo ed è normale che ciò accada). Quando però il contratto persiste nel senso che non si riesce ad arrivare ad una interpretazione univoca, la questione viene devoluta alle Sezioni Unite affinché dirimano il conflitto e diano un'interpretazione univoca.

Le Sezioni Unite sono intervenute su quest'argomento il 22 luglio 2015 con la sentenza 15350. La massima di questa sentenza [la massima è un estratto della sentenza che riproduce le argomentazioni di diritto dalle quali si estrae il principio interpretativo che la Corte o il Tribunale o la Corte d’Appello ha utilizzato per risolvere quel caso] dispone che "diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita senza una fase intermedia di malattia (quindi un fatto che ha cagionato il decesso di un altra persona) non può configurare una perdita e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale della vittima che ormai non è più in vita (infatti non ha subito alcuna riduzione della sua sfera esistenziale perché fino a quando era in vita ha vissuto bene, dopodiché è deceduto), pertanto è da escludere che un diritto al risarcimento del cosiddetto danno biologico da morte entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia quindi trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi. Questo significa che ciò che viene corrisposto per risarcire il danno alla vita non entra nel patrimonio del de cuius per essere poi devoluto agli eredi, ma entra direttamente nel patrimonio di chi ha intentato l'azione. Questo significa che chi ha intentato l'azione deve dimostrare che dal decesso del suo congiunto gli è derivato un danno (anche solo morale come un dispiacere).

Diritto di famiglia e Codice Civile

Come sappiamo la disciplina dei singoli istituti di diritto privato non la troviamo più solo nel Codice Civile, ma per conoscere la disciplina di ogni istituto dobbiamo interrogare l’intero sistema. Tuttavia il Codice Civile è pur sempre un punto di riferimento importante perché nel momento in cui è stato emanato (cioè nel 1942) funzionava da testo unico, per cui racchiudeva tutta la disciplina della materia. Naturalmente dal 1942 ad oggi si è arricchito di una serie di leggi complementari e di princìpi di ordine gerarchico superiore che troviamo nella Cost., nella Carta di Nizza, nella CEDU ecc.

Il Codice Civile e il diritto di famiglia

Il Codice Civile consta di 6 libri. Il libro I è dedicato al diritto di famiglia e della persona. Benché il nostro Codice Civile sia stato emanato nel 1942, quindi in un periodo di regime, racchiude in sé una logica molto distante da quella di regime perché è un Codice liberale cioè fa parte di quelle codificazioni avviate in Europa nell'Ottocento di stampo assolutamente liberale. Proprio questa sua caratteristica peculiare gli ha consentito di rimanere grossomodo, nel suo complesso, invariato fino ad oggi. Anche l'avvento della Cost. (che pone al centro del sistema la persona, quindi invertendo un po' l'ordine dei valori) non ha comportato grosse modifiche al Codice Civile, cioè il Codice Civile non ha necessitato di grosse modifiche per adeguarsi ai valori costituzionali perché era un Codice, appunto, di stampo assolutamente liberale.

La famiglia però è la prima delle formazioni sociali in cui l'individuo sviluppa la propria personalità, quindi quella della famiglia è una realtà che maggiormente risente del periodo storico in cui vive. Questo ha comportato che la disciplina del diritto di famiglia (inserita nel Codice del 1942) è stata l'unica che ha risentito del regime fascista, infatti il libro I del Codice Civile è stato l'unico che è stato soggetto di importantissime riforme, oggi inoltre è stato intaccato nuovamente da un’altra importante riforma del 2012/2013 sempre in materia di diritto di famiglia, in particolare la filiazione. Quindi il libro I del Codice Civile, avuto riguardo per la parte che si occupa proprio del matrimonio e della filiazione, noi oggi lo troviamo molto diverso rispetto alla sua stesura originaria.

Modello di famiglia dal 1942 ad oggi

Lo stesso non è successo per gli altri libri del Codice, certamente sono stati ritoccati in qualche punto e qualche articolo è stato modificato, però grossomodo la disciplina delle successioni, la disciplina dei diritti reali, la disciplina delle obbligazioni, la disciplina finale dei contratti speciali è rimasta pressoché invariata. Viceversa la disciplina del diritto di famiglia, sia con riguardo al matrimonio sia con riguardo alla filiazione, ha subito delle importantissime modifiche perché è cambiata la realtà familiare.

Addirittura quando il Codice Civile del 1942 è stato emanato, la disciplina del libro I offriva un modello di famiglia che era già vecchio, cioè era già anacronistico. Quindi la disciplina della famiglia (soprattutto quella relativa al matrimonio) nasce nel Codice Civile già vecchia, cioè è un modello che riproduce una realtà sociale vecchia, perché dalla disciplina del Codice Civile emerge un modello di famiglia (che è la famiglia patriarcale) che intanto è essenzialmente una famiglia allargata, al capo della quale c'è il pater familias che ha praticamente un potere di decisione assoluto sui figli, che ha un potere di controllo sulla moglie e anche su tutti i suoi beni (anche personali) perché amministra il patrimonio della moglie senza delega cioè per il solo fatto di essere sposato ha il diritto di amministrare il patrimonio della moglie.

Ora questo modello di famiglia era già un modello superato perché questo modello di famiglia era, nella realtà sociale, funzionale al modo di vivere della collettività. Nel ‘600 e ‘700 la vita si svolgeva in piccoli centri, l'economia era pressoché rurale quindi la famiglia era sostanzialmente la forza-lavoro che consentiva la sopravvivenza della famiglia stessa, quindi per questo motivo le famiglie rimanevano unite nella loro compagine complessiva, producevano sempre più figli per produrre sempre più forza-lavoro e rimanevano tutti insieme nello stesso luogo fisico che era anche il luogo della produzione del loro benessere o comunque della loro sopravvivenza.

Cambiamenti sociali e legislativi

Con la rivoluzione industriale ovviamente tale meccanismo cambia perché cambia l'economia e quindi cambia il meccanismo di vita quotidiana delle singole famiglie: innanzitutto i trasporti diventano molto più semplici, quindi le persone cominciano a spostarsi e le famiglie cominciano a smembrarsi (la famiglia si smembra non nel senso che i genitori si separano, ma si smembra la famiglia in senso omnicomprensivo) e la famiglia si va a concentrare in una dimensione sempre più nucleare cioè una famiglia composta da: madre, padre e figli (se ce ne sono. Tra l’altro ce ne sono sempre meno).

Quindi il modello di famiglia che viene fuori dal Codice del 1942 è un modello di famiglia già vetusto perché già nel 1942 c'è stata la rivoluzione industriale, già nel 1942 c'è stata la rivoluzione intellettuale però c'era il regime. E allora durante il regime è successo che la famiglia, anche se non era più unita e produttiva come nei secoli precedenti, diventa una cittadella a servizio della Nazione cioè non fa più figli per coltivare la terra ma fa più figli affinché possono diventare soldati. Quindi, sostanzialmente, l'interesse dello Stato mussoliniano è quello di tenere unita la famiglia per ragioni che prescindono dagli interessi dei componenti della famiglia, ma per interessi che sono superindividuali (collettivi), e allora la legislazione del 1942 è congeniata in modo tale da garantire tutela a questo interesse cosiddetto superiore della famiglia, che non è un interesse superiore della famiglia, ma è un interesse della collettività e dello Stato a che la famiglia rimanesse unita e facesse sempre più figli, tanto è vero che c'era la tassa sui celibi, tanto è vero che c'erano le agevolazioni per le famiglie numerose, tant'è vero che il matrimonio era indissolubile e quindi, sostanzialmente, veniva incentivata l'unità della famiglia e naturalmente anche la procreazione.

Questo perché ancorché la realtà economica dell'Italia fosse cambiata (il che rendeva già vetusto il modello patriarcale di famiglia), il regime lo trattiene ancora attuale sostanzialmente per il suo interesse. Caduto il regime si evidenzia con forza l'anacronismo di questo modello perché a quel punto, caduto il regime, quel tipo di disciplina non ha più alcun senso perché si attaglia un fenomeno che ormai si è troppo modificato.

Pochissimi anni dopo, nel 1948, entra in vigore la Costituzione, la quale non a caso contiene delle norme sulla famiglia. Queste norme sulla famiglia si esprimono in modo inequivocabilmente contrastante con il modello di famiglia che emerge dal Codice Civile del 1942 tant'è vero che l'art. 29 della Cost. dispone che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio": già questa prima espressione, se ben intesa, manifesta il contrasto tra questa norma e il modello di famiglia che emerge dal Codice perché come abbiamo detto la disciplina che c'è nel Codice Civile del 1942 è una disciplina della famiglia come organo pubblicistico (cittadella a servizio della Nazione) quindi la disciplina è fatta in modo da garantire l'interesse superindividuale alla difesa dell'unità della famiglia anche contro gli interessi degli individui che ne fanno parte.

L'espressione "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" ci mette in evidenza una gerarchia di valori completamente contrapposta perché il sintagma "società naturale" ci riporta all'art. 2 della Cost. stessa, il quale ci dice "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’UOMO sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità". E la famiglia è la prima di queste formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'uomo.

Il Codice Civile del 1942 e la Costituzione del 1948

Ricordiamo che la Cost. è gerarchicamente sovra-ordinata alla legge. Quindi la Cost. impone al legislatore di riconoscere prioritario valore all'interesse dell'individuo, piuttosto che ad un interesse superiore della famiglia che poi è l'interesse dello Stato o della collettività. Quindi nel conflitto va privilegiato l'interesse dell'individuo. Ecco allora che questo modello di famiglia come società naturale in cui l'individuo deve sviluppare appieno la propria personalità cozza con tutta una serie di sfumature con il modello di famiglia che emerge dal Codice del 1942 perché tale modello di famiglia (che emerge dal Codice del 1942) presenta una famiglia in cui i figli non hanno nessuna autonomia perché è il padre che decide cosa devono fare e quando lo devono fare e perché lo devono fare, cioè il padre ha un potere assoluto sui figli; inoltre il marito ha diritti sulla moglie, la moglie infatti è totalmente in balia del marito e qui veniamo al secondo comma dell'art. 29 della Cost., il quale dispone che "il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi…" ma se andiamo a scorrere le norme del Codice Civile del 1942 ci accorgiamo che persino il diritto di fedeltà ha un contenuto diverso se considerato in capo alla moglie o se considerato in capo al marito, infatti il comportamento contrario al dovere di fedeltà è individuato in modo diverso a seconda che lo ponga in essere la moglie o lo ponga in essere il marito.

Vi è una serie di norme come ad es. quelle sull'amministrazione del patrimonio cioè il regime patrimoniale dei coniugi è il regime della separazione dei beni, il che ci fa pensare ad uno stampo quasi progressista del Codice del 1942 ma non lo era assolutamente nella disciplina perché sì c'era la separazione dei beni però la moglie dei suoi beni non poteva fare alcunché perché ne aveva l'amministrazione assoluta il marito. Quindi, sostanzialmente, era peggio di una comunione legale dei beni.

Per quanto riguarda i figli vediamo che non si poneva alcun problema per i figli nati durante il matrimonio, mentre i figli nati fuori dal matrimonio addirittura non potevano essere riconosciuti cioè potevano essere riconosciuti se nati da persone che non avessero legami coniugali né tra loro né con terzi, ma non potevano essere riconosciuti se nati da persone delle quali una o entrambe erano legate da matrimonio con terzi. Quindi i figli cosiddetti adulterini cioè i figli del tradimento non potevano essere riconosciuti. Pertanto vi era un trattamento assolutamente difforme tra figli nati dal matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio.

L'art. 30 della Cost. dispone che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio": quindi la legislazione che prevede questa disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali ovviamente cozza con la Cost. A questo punto succede che naturalmente dal 1948 al 1975 viene adita la Corte Costituzionale un milione di volte: all'inizio la Corte Costituzionale respinge tentando una strada pressoché impossibile che è quella dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, ma poiché tutto il sistema di disciplina della famiglia (e non le singole norme) era in contrasto con il diritto costituzionale e con i valori dichiarati dalla Cost., allora la Corte Costituzionale negli anni ‘60 comincia a pronunciare l’illegittimità costituzionale di alcune norme.

Diciamo su alcune norme perché facciamo riferimento a quelle norme su cui la Corte Costituzionale viene interrogata. Come sappiamo la Corte Costituzionale viene adita in via pregiudiziale quindi c'è un giudizio in corso davanti ad un giudice ordinario, il quale per dirimere la controversia deve utilizzare una norma di cui sospetta la legittimità costituzionale e allora tale giudice sospende il giudizio innanzi a sé pendente e adisce la Corte Costituzionale. Quest'ultima adita in via pregiudiziale inizia ad emanare sentenze di illegittimità costituzionale, sollecitando l'intervento del legislatore.

Riforme del diritto di famiglia

[P.S. abbiamo visto le ragioni sostanziali per le quali il libro I del Codice Civile del 1942 è l'unico che risente del regime. Ma ci sono anche ragioni formali, cioè il fatto che il libro I del Codice Civile entra in vigore nel 1939, quindi in pieno regime].

Quindi dicevamo che la Corte Costituzionale più volte negli anni '60 inoltrati porta finalmente il legislatore ad intervenire nel 1975 con una riforma del diritto di famiglia. Tuttavia prima della riforma del diritto di famiglia, il legislatore interviene su forte pressione del Partito Radicale con la legge sul divorzio (nel 1970). Questa legge sul divorzio ha un effetto dirompente nel sistema per varie ragioni: la ragione più ovvia è che da questo Codice Civile del 1942 emergeva una famiglia indissolubile, era però prevista la separazione che si configura come rimedio ad una crisi coniugale transitoria, quindi la separazione non scioglie il matrimonio né fa venir meno i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio (non estingue gli effetti del matrimonio, ma semplicemente ne sospende alcuni e ne attenua degli altri), dunque la separazione è un meccanismo che lascia in vita il matrimonio (potremmo dire che lo mette un po' in quiescenza, però lo lascia in vita) quindi il matrimonio era indissolubile.

Questa legge sul divorzio ha un effetto dirompente nel nostro sistema perché noi abbiamo il Vaticano sul territorio nazionale, il che sostanzialmente determina una fortissima ed inevitabile influenza del diritto canonico. Quindi, chiaramente, siccome l'indissolubilità del vincolo è uno dei principi cardine del matrimonio...

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