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Estratto del documento

Questi documenti possono essere prodotti in sede di costituzione in giudizio ed è

necessario che siano presenti:

• Copia dell’atto impugnato (a pena d’invalidità)

• Copia della ricevuta di notifica a controparte

Procedura Tributaria Prof. Francesco Tundo AA 2016/2017

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• Elenco dei documenti forniti in esame al giudice

• Copia di cortesia del ricorso per il presidente, vengono fatte generalmente tre copie

essendo l’organo collegiale composto da tre membri, occorre prestare attenzione e

firmare anche le copie di cortesia.

Azioni di annullamento e impugnazione

Davanti alla commissione tributaria si può agire:

Per impugnare un provvedimento amministrativo allo scopo di conseguirne

a) l’annullamento totale o parziale

Sospendere l’esecutività di un provvedimento con azione cautelare

b) Azione di condanna al rimborso

c) Ricorso per ottemperanza, si chiede al giudice di ordinare all’amministrazione di

d) adempiere a qualcosa in cui il contribuente è risultato vittorioso (es. restituzione

somme pagate)

Le azioni d’impugnazione hanno come fine l’emanazione di sentenze d’accertamento

costitutivo. Queste sono proposte con ricorso volto all’annullamento totale o parziale di

uno degli atti indicati all’art.19 entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica

dell’atto.

• Atti autonomamente impugnabili

Elenco art. 19 D.lgs 546/1992

o

• Atti non autonomamente impugnabili

Processo verbale di constatazione, Autorizzazione all’accesso domiciliare,

o Diniego di autotutela

• Atti non impugnabili

Avviso bonario, Invito a comparire

o

Le azioni di rimborso mirano all’emanazione di sentenze di condanna, suscettibili

d’esecuzione forzata e di ottemperanza.

Elementi del ricorso

Indicati dall’ art.18 D.lgs 546/1992 sono:

Indicazione della commissione tributaria cui è diretto

1. • “On. Commissione tributaria provinciale di Bologna”

Indicazione dei dati anagrafici del ricorrente, del suo rappresentante legale, della

2. residenza legale, codice fiscale e indirizzo PEC

• “FIAT S.P.A. in persona del suo amministratore delegato e rappresentante

legale”

• “Il sottoscritto Sergio Marchionne in qualità di presidente del CDA e legale

rappresentante di FIAT S.P.A delega a rappresentare e difendere …”

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Pag. 13 • Può capitare che con il medesimo atto si difendano sia la società che la

persona fisica in quanto è un diritto cumulativo.

Domiciliazione degli atti

3. • Se sono presenti più professionisti indicarli tutti e dare la PEC di ognuno di

loro

Indicazione della controparte chiamata in giudizio (non è ancora convenuta)

4. ovvero il soggetto avverso il quale si sta proponendo ricorso

Indicazione dell’ atto impugnato ed estremi dello stesso e data di notifica che va

5. obbligatoriamente allegato all’atto

• “Con riferimento all’avviso d’accertamento XXX notificato in data 29/12/2016”

Questi cinque punti attengono la parte iniziale del frontespizio.

All’interno dell’atto vanno indicati i motivi di fatto e di diritto per i quali si fa partire il

processo. La domanda è rivolta al giudice e deve essere riassunta alla fine dopo lo

sviluppo dei motivi dove viene scritto “PQM” e viene indicata l’estrema sintesi della

domanda e dei motivi (annullamento parziale, totale, sospensiva, remissione alla Corte

Costituzionale).

I motivi del ricorso sono gli argomenti di fatto e di diritto in base ai quali si ritiene la pretesa

dell’amministrazione, manifestata con l’atto impositivo che si sta impugnando, infondata in

tutto o in parte.

I motivi devono essere tutti formulati nell’atto introduttivo del giudizio, non è possibile

porre tardivamente nuovi motivi; unica eccezione è fatta per i fatti che non erano

conosciuti o conoscibili al momento in cui è stato impugnato l’atto.

I motivi di diritto sono quelle argomentazioni giuridiche (interpretazione delle norme)

oppure sono prospettazioni interpretative diverse di una certa norma. Le rappresentazioni

di fatto servono a sostenere la mia tesi (non vanno confuse con i motivi) e vanno sempre

poste in linguaggio semplice e con il dovuto rispetto in quanto si presume sempre che il

giudice conosca il diritto nella sua pienezza.

Il contraddittorio processuale non si svolge in forma orale, nel processo tributario la fase

orale è la punta terminale dell’attività processuale e svolge una funzione marginale.

Il vero contraddittorio è svolto per atti scritti:

• Ricorso introduttivo

• Costituzione in giudizio Procura

Davanti alla giurisdizione ordinaria sono ammessi al patrocinio solo gli avvocati, nelle

commissioni tributarie per ragioni storiche sono ammessi anche altri soggetti (viene

definita assistenza tecnica).

Il contribuente può non avvalersi di assistenza tecnica per liti inferiori a 3.000 €, per le

controversie superiori occorre dotarsi dell’assistenza tecnica del professionista.

Quest’istituto è puramente teorico è può fuorviare il contribuente.

Il comma 3 dell’art.12 fa un elenco dei soggetti abilitati:

• Avvocati

Procedura Tributaria Prof. Francesco Tundo AA 2016/2017

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• Commercialisti (Sezione A), non sono ammessi i revisori contabili (sezione B). La

possibilità di difesa del contribuente si ferma al secondo grado di giudizio.

• Consulenti del lavoro

• Altri soggetti (ex funzionari agenzia, ingegneri, architetti, periti industriali)

La procura speciale o mandato alle liti sono il presupposto giuridico che legittima il

difensore a sottoscrivere l’atto introduttivo e tutti gli atti successivi. Solitamente trova

posizione in calce al ricorso, oppure può essere apposta a margine della prima pagina. La

procura viene conferita dal contribuente, occorre prestare attenzione che la procura sia

fornita dal rappresentante legale della società andando a verificare con apposita visura

camerale.

La procura può essere fornita per il singolo grado di giudizio o per tutto il processo, queste

valutazioni vengono effettuate a seconda del tipo di cliente che si assiste e sulla sua

affidabilità e serietà. Se viene conferita una procura per entrambi i gradi di giudizio e il

professionista non viene pagato, si è comunque obbligati a presentare appello alla

commissione tributaria regionale.

La procura può delimitare i poteri del professionista dalla mera presenza in giudizio alla

più ampia possibilità di conciliazione giudiziale.

Se la procura viene conferita in un atto del processo (memorie o ricorso) l’autentica della

firma del mandante la può effettuare lo stesso professionista. Se la procura non può

essere conferita in un atto del giudizio allora deve essere necessariamente una procura

notarile, conviene quindi farsi rilasciare la procura più ampia possibile in modo da non

dover ricorrere al notaio. Il difensore può autenticare le sole procure (c.p.c) solo quando la

sottoscrizione del rappresentante legale abbia luogo nel territorio dello Stato.

Il processo parte dalla data in cui il ricorrente si costituisce in giudizio; occorrerà attendere

la data di fissazione dell’udienza da cui decorreranno i termini per il deposito di eventuali

ulteriori documenti e delle memorie.

La parte pubblica ha un termine ordinatorio per costituirsi in giudizio dinnanzi al giudice,

può capitare che l’Agenzia si costituisca in giudizio il giorno dell’udienza, questo

favoritismo è dato dal fatto che sia il convenuto per molte cause pendenti nei suoi

confronti.

Con la costituzione in giudizio dell’Agenzia il ricorrente dovrà solamente attendere la data

di fissazione dell’udienza. La comunicazione avviene tramite pec, l’avviso di trattazione

dell’udienza deve pervenire non oltre il 30imo giorno anteriore alla data dell’udienza,

vanno considerati 30 giorni liberi (non vanno contati il primo e l’ultimo e i giorni festivi).

Durante questo lasso temporale si svolgono gli adempimenti processuali, gli ulteriori

adempimenti esperibili dalle parti sono:

• Deposito dei documenti , entro 20 giorni liberi dall’udienza (es. 31/01 termine 10/01)

Possono essere presentati tutti i documenti che si ritengono necessari anche se

una buona parte della documentazione è stata prodotta in fase di costituzione del

giudizio. Possono essere prodotti ulteriori documenti a supporto dopo la prima fase

interlocutoria.

N.B mai presentare copia delle sentenze al giudice

• Deposito delle memorie , entro 10 giorni liberi dall’udienza (es. 31/01 termine 20/01)

Non possono contenere assolutamente nuovi motivi, possono essere

approfondimenti o sviluppi di certi motivi di ricorso che siano già stati esposti nel

ricorso introduttivo.

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Questo documento è di fondamentale importanza in quanto quando viene prodotta

si è a conoscenza degli argomenti presentanti dall’Agenzia in sede di costituzione

in giudizio, il termine è perentorio sia per l’Agenzia che per il contribuente.

Perché l’udienza sia svolta con trattazione in pubblica udienza occorre che sia proposta

con apposita istanza, nel caso contrario la decisione verrà presa in camera di consiglio.

Fase cautelare (art.47 d.lgs 546/1992)

Dopo la notifica dell’avviso d’accertamento l’Agenzia delle entrate può procedere ad una

riscossione provvisoria delle somme pretese pur in pendenza di giudizio.

Dopo la notifica dell’avviso d’accertamento l’Ade può iscrivere a ruolo 1/3 dell’imposta

dovuta, se soccombenti in primo grado di giudizio può essere riscosso i 2/3 delle imposte

più sanzioni, in caso di soccombenza in appello può essere iscritta a ruolo tutta la pretesa.

In caso di vittoria in primo grado del contribuente quanto riscosso in via provvisoria deve

essere rimborsato.

La fase cautelare, che si pone tra la proposizione del ricorso e la sentenza di primo

grado, può essere anche interna al processo ovvero posso chiedere al giudice di

sospendere la riscossione in pendenza di giudizio.

L’istanza di sospensione cautelare viene formulata nello stesso atto in cui viene proposto il

ricorso

I motivi per cui il giudice può accordare una sospensione cautelare provvisoria in

pendenza di giudizio sono e devono essere presenti in modo congiunto:

* periculum in mora

Deve essere per il contribuente come la sussistenza di un danno grave e irreparabile

dall’immediata riscossione, oc

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario processuale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tundo Francesco.