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Questi documenti possono essere prodotti in sede di costituzione in giudizio ed è
necessario che siano presenti:
• Copia dell’atto impugnato (a pena d’invalidità)
• Copia della ricevuta di notifica a controparte
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• Elenco dei documenti forniti in esame al giudice
• Copia di cortesia del ricorso per il presidente, vengono fatte generalmente tre copie
essendo l’organo collegiale composto da tre membri, occorre prestare attenzione e
firmare anche le copie di cortesia.
Azioni di annullamento e impugnazione
Davanti alla commissione tributaria si può agire:
Per impugnare un provvedimento amministrativo allo scopo di conseguirne
a) l’annullamento totale o parziale
Sospendere l’esecutività di un provvedimento con azione cautelare
b) Azione di condanna al rimborso
c) Ricorso per ottemperanza, si chiede al giudice di ordinare all’amministrazione di
d) adempiere a qualcosa in cui il contribuente è risultato vittorioso (es. restituzione
somme pagate)
Le azioni d’impugnazione hanno come fine l’emanazione di sentenze d’accertamento
costitutivo. Queste sono proposte con ricorso volto all’annullamento totale o parziale di
uno degli atti indicati all’art.19 entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica
dell’atto.
• Atti autonomamente impugnabili
Elenco art. 19 D.lgs 546/1992
o
• Atti non autonomamente impugnabili
Processo verbale di constatazione, Autorizzazione all’accesso domiciliare,
o Diniego di autotutela
• Atti non impugnabili
Avviso bonario, Invito a comparire
o
Le azioni di rimborso mirano all’emanazione di sentenze di condanna, suscettibili
d’esecuzione forzata e di ottemperanza.
Elementi del ricorso
Indicati dall’ art.18 D.lgs 546/1992 sono:
Indicazione della commissione tributaria cui è diretto
1. • “On. Commissione tributaria provinciale di Bologna”
Indicazione dei dati anagrafici del ricorrente, del suo rappresentante legale, della
2. residenza legale, codice fiscale e indirizzo PEC
• “FIAT S.P.A. in persona del suo amministratore delegato e rappresentante
legale”
• “Il sottoscritto Sergio Marchionne in qualità di presidente del CDA e legale
rappresentante di FIAT S.P.A delega a rappresentare e difendere …”
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Pag. 13 • Può capitare che con il medesimo atto si difendano sia la società che la
persona fisica in quanto è un diritto cumulativo.
Domiciliazione degli atti
3. • Se sono presenti più professionisti indicarli tutti e dare la PEC di ognuno di
loro
Indicazione della controparte chiamata in giudizio (non è ancora convenuta)
4. ovvero il soggetto avverso il quale si sta proponendo ricorso
Indicazione dell’ atto impugnato ed estremi dello stesso e data di notifica che va
5. obbligatoriamente allegato all’atto
• “Con riferimento all’avviso d’accertamento XXX notificato in data 29/12/2016”
Questi cinque punti attengono la parte iniziale del frontespizio.
All’interno dell’atto vanno indicati i motivi di fatto e di diritto per i quali si fa partire il
processo. La domanda è rivolta al giudice e deve essere riassunta alla fine dopo lo
sviluppo dei motivi dove viene scritto “PQM” e viene indicata l’estrema sintesi della
domanda e dei motivi (annullamento parziale, totale, sospensiva, remissione alla Corte
Costituzionale).
I motivi del ricorso sono gli argomenti di fatto e di diritto in base ai quali si ritiene la pretesa
dell’amministrazione, manifestata con l’atto impositivo che si sta impugnando, infondata in
tutto o in parte.
I motivi devono essere tutti formulati nell’atto introduttivo del giudizio, non è possibile
porre tardivamente nuovi motivi; unica eccezione è fatta per i fatti che non erano
conosciuti o conoscibili al momento in cui è stato impugnato l’atto.
I motivi di diritto sono quelle argomentazioni giuridiche (interpretazione delle norme)
oppure sono prospettazioni interpretative diverse di una certa norma. Le rappresentazioni
di fatto servono a sostenere la mia tesi (non vanno confuse con i motivi) e vanno sempre
poste in linguaggio semplice e con il dovuto rispetto in quanto si presume sempre che il
giudice conosca il diritto nella sua pienezza.
Il contraddittorio processuale non si svolge in forma orale, nel processo tributario la fase
orale è la punta terminale dell’attività processuale e svolge una funzione marginale.
Il vero contraddittorio è svolto per atti scritti:
• Ricorso introduttivo
• Costituzione in giudizio Procura
Davanti alla giurisdizione ordinaria sono ammessi al patrocinio solo gli avvocati, nelle
commissioni tributarie per ragioni storiche sono ammessi anche altri soggetti (viene
definita assistenza tecnica).
Il contribuente può non avvalersi di assistenza tecnica per liti inferiori a 3.000 €, per le
controversie superiori occorre dotarsi dell’assistenza tecnica del professionista.
Quest’istituto è puramente teorico è può fuorviare il contribuente.
Il comma 3 dell’art.12 fa un elenco dei soggetti abilitati:
• Avvocati
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• Commercialisti (Sezione A), non sono ammessi i revisori contabili (sezione B). La
possibilità di difesa del contribuente si ferma al secondo grado di giudizio.
• Consulenti del lavoro
• Altri soggetti (ex funzionari agenzia, ingegneri, architetti, periti industriali)
La procura speciale o mandato alle liti sono il presupposto giuridico che legittima il
difensore a sottoscrivere l’atto introduttivo e tutti gli atti successivi. Solitamente trova
posizione in calce al ricorso, oppure può essere apposta a margine della prima pagina. La
procura viene conferita dal contribuente, occorre prestare attenzione che la procura sia
fornita dal rappresentante legale della società andando a verificare con apposita visura
camerale.
La procura può essere fornita per il singolo grado di giudizio o per tutto il processo, queste
valutazioni vengono effettuate a seconda del tipo di cliente che si assiste e sulla sua
affidabilità e serietà. Se viene conferita una procura per entrambi i gradi di giudizio e il
professionista non viene pagato, si è comunque obbligati a presentare appello alla
commissione tributaria regionale.
La procura può delimitare i poteri del professionista dalla mera presenza in giudizio alla
più ampia possibilità di conciliazione giudiziale.
Se la procura viene conferita in un atto del processo (memorie o ricorso) l’autentica della
firma del mandante la può effettuare lo stesso professionista. Se la procura non può
essere conferita in un atto del giudizio allora deve essere necessariamente una procura
notarile, conviene quindi farsi rilasciare la procura più ampia possibile in modo da non
dover ricorrere al notaio. Il difensore può autenticare le sole procure (c.p.c) solo quando la
sottoscrizione del rappresentante legale abbia luogo nel territorio dello Stato.
Il processo parte dalla data in cui il ricorrente si costituisce in giudizio; occorrerà attendere
la data di fissazione dell’udienza da cui decorreranno i termini per il deposito di eventuali
ulteriori documenti e delle memorie.
La parte pubblica ha un termine ordinatorio per costituirsi in giudizio dinnanzi al giudice,
può capitare che l’Agenzia si costituisca in giudizio il giorno dell’udienza, questo
favoritismo è dato dal fatto che sia il convenuto per molte cause pendenti nei suoi
confronti.
Con la costituzione in giudizio dell’Agenzia il ricorrente dovrà solamente attendere la data
di fissazione dell’udienza. La comunicazione avviene tramite pec, l’avviso di trattazione
dell’udienza deve pervenire non oltre il 30imo giorno anteriore alla data dell’udienza,
vanno considerati 30 giorni liberi (non vanno contati il primo e l’ultimo e i giorni festivi).
Durante questo lasso temporale si svolgono gli adempimenti processuali, gli ulteriori
adempimenti esperibili dalle parti sono:
• Deposito dei documenti , entro 20 giorni liberi dall’udienza (es. 31/01 termine 10/01)
Possono essere presentati tutti i documenti che si ritengono necessari anche se
una buona parte della documentazione è stata prodotta in fase di costituzione del
giudizio. Possono essere prodotti ulteriori documenti a supporto dopo la prima fase
interlocutoria.
N.B mai presentare copia delle sentenze al giudice
• Deposito delle memorie , entro 10 giorni liberi dall’udienza (es. 31/01 termine 20/01)
Non possono contenere assolutamente nuovi motivi, possono essere
approfondimenti o sviluppi di certi motivi di ricorso che siano già stati esposti nel
ricorso introduttivo.
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Questo documento è di fondamentale importanza in quanto quando viene prodotta
si è a conoscenza degli argomenti presentanti dall’Agenzia in sede di costituzione
in giudizio, il termine è perentorio sia per l’Agenzia che per il contribuente.
Perché l’udienza sia svolta con trattazione in pubblica udienza occorre che sia proposta
con apposita istanza, nel caso contrario la decisione verrà presa in camera di consiglio.
Fase cautelare (art.47 d.lgs 546/1992)
Dopo la notifica dell’avviso d’accertamento l’Agenzia delle entrate può procedere ad una
riscossione provvisoria delle somme pretese pur in pendenza di giudizio.
Dopo la notifica dell’avviso d’accertamento l’Ade può iscrivere a ruolo 1/3 dell’imposta
dovuta, se soccombenti in primo grado di giudizio può essere riscosso i 2/3 delle imposte
più sanzioni, in caso di soccombenza in appello può essere iscritta a ruolo tutta la pretesa.
In caso di vittoria in primo grado del contribuente quanto riscosso in via provvisoria deve
essere rimborsato.
La fase cautelare, che si pone tra la proposizione del ricorso e la sentenza di primo
grado, può essere anche interna al processo ovvero posso chiedere al giudice di
sospendere la riscossione in pendenza di giudizio.
L’istanza di sospensione cautelare viene formulata nello stesso atto in cui viene proposto il
ricorso
I motivi per cui il giudice può accordare una sospensione cautelare provvisoria in
pendenza di giudizio sono e devono essere presenti in modo congiunto:
* periculum in mora
Deve essere per il contribuente come la sussistenza di un danno grave e irreparabile
dall’immediata riscossione, oc