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Esiste la tipologia contrattuale bilaterale del lease back. Si ha un bene immobile e si cede a un soggetto (il finanziatore)
ottenendo una liquidità, pattuendo con l’altra parte che pagando una determinata indennità potrò divenire nuovamente
proprietario. Anche il lease back è di origine anglosassone e non si trova disciplinato nel C.C.. In questo caso si ha una
problematica che si basa sul divieto di patto commissorio, perché alcuni ritengono il patto commissorio ammissibile e altri no.
Con il contratto di comodato una parte consegna a un’altra una cosa mobile o immobile affinché questa serva per un tempo o
per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta; si distingue dal deposito perché il soggetto
depositario ha l’obbligo di non servirsi della cosa. E’ un contratto essenzialmente gratuito; a un contratto di comodato può però
essere apposto il modo (cioè un onere) quindi può essere anche chiamato contratto di prestito oneroso rispetto al contratto di
essere apposto il modo (cioè un onere) quindi può essere anche chiamato contratto di prestito oneroso rispetto al contratto di
mutuo chiamato prestito di consumo. Si differenzia dalla locazione perché questa prevede il versamento di un corrispettivo,
mentre il comodato è gratuito ed è sganciato da qualunque riferimento temporale.
L’oggetto del contratto di comodato è infungibile, anche se nel caso del contratto di comodato ad ostentationem o ad pompam
le cose sono fungibili, es: in una rappresentazione teatrale c’è bisogno di rappresentare sul palco della frutta, quindi si chiede un
prestito d’uso di quei frutti che andranno sul palco durante la rappresentazione. La forma del contratto di comodato può essere
anche orale, es: a due giovani appena sposati viene concessa in comodato un’abitazione da uno dei due nuclei familiari.
Nel caso in cui non sia prevista una durata di tempo si parla di comodato precario, cioè se non è stata stabilita e pattuita la
durata del contratto e nel momento in cui il comodante richiede il bene il comodatario è tenuto alla restituzione del bene. Nel
caso in cui sia venuto meno l’uso del bene oggetto del comodato, a semplice richiesta del comodante il bene deve essere
restituito, es: la giovane coppia che ha in comodato l’abitazione familiare dopo tre anni ha un figlio e dopo altri due anni si
separa, in sede di separazione la casa di proprietà del padre del marito viene assegnata alla madre con il figlio. Il comodato è
venuto meno? No, perché l’uso prestabilito e determinato era quello della famiglia ma siccome lo scopo dell’abitazione è
sempre quello della famiglia (seppur la famiglia ha attraversato una crisi coniugale arrivando poi al provvedimento di
separazione), fino a che il figlio non diventa maggiorenne o abbia ottenuto dell’indipendenza a livello economico, il contratto
di comodato ha sempre la sua efficacia.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, se sono eseguite spontaneamente dal comodatario non sono rimborsabili da parte del
comodante, es: se un socio mi concede la casa in locazione io potrò provvedere alla riparazione del tetto spontaneamente, ma
successivamente non potrò richiedere la somma investita al comodante per quell’opera di manutenzione straordinaria.
Il contratto di transazione è un contratto diretto a dirimere una controversia. Due soggetti si fanno delle reciproche
concessioni più o meno satisfattive per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che può sorgere tra loro. E’
un contratto che può essere impugnato nel caso in cui ci sia una prova per falsità sopravvenuta, nel caso in cui sia nullo alla
base e può essere annullabile. La forma sarà scritta ad probationem, quindi la transazione potrebbe anche essere fatta oralmente,
ma se l’oggetto è un diritto reale sui beni immobili, la forma scritta sarà ad substantiam. La transazione può essere novativa o
non novativa. Se ha efficacia novativa la parte adempiente di fronte all’inadempimento dell’altro soggetto chiederà una tutela
dei propri diritti in base agli effetti che sorgono dal contratto di transazione. Se ha efficacia non novativa, se una delle due parti
è inadempiente al contratto di transazione, l’altro soggetto che chiederà tutela sui propri diritti la chiederà in base al rapporto
originario.
Un’altra forma di contratto diretta a dirimere una controversia è la cessione dei beni ai creditori. Il debitore, con un mandato di
rem propria, cede i suoi beni ai creditori affinché questi ultimi provvedano alla vendita degli stessi in modo tale da soddisfarsi
sul ricavato. Il debitore che perde la disponibilità dei beni ha comunque il diritto di esercitare il controllo e la gestione sugli
stessi e di ottenere il residuo della vendita dei beni stessi. Può essere azionata un’azione di annullamento da parte dei creditori
nel caso in cui il debitore abbia celato una parte dei beni.
Un’altra tipologia ancora è quella del compromesso (o clausola compromissoria). La controversia in questo caso è risolta da
tre arbitri (giudici privati) anziché da quelli statali (il collegio arbitrale).
4) Il contratto di appalto è un contratto con il quale un soggetto (il committente) affida a un altro soggetto (l’appaltatore) il
compimento di un’opera (es: costruzione o ristrutturazione di un edificio) o lo svolgimento di un servizio (es: servizio di
pulizia di uno stabilimento balneare) verso un corrispettivo in denaro. L’appalto può essere privato la cui stipulazione del
contratto è lasciata alla libera negoziazione tra le parti, oppure l’appalto può essere pubblico per il quale la disciplina è
sottoposta a legislazione di derivazione comunitaria e la negoziazione non è lasciata alla libertà delle parti ma deve seguire i
limiti previsti dalla normativa. Si può verificare nella prassi l’ipotesi di un subcontratto, cioè di un subappalto e quindi ci sarà
non solo un rapporto committente – appaltatore, ma anche di appaltatore – terzo; ai terzi l’appaltatore affiderà singole
esecuzioni del progetto oggetto del contratto di appalto originale.
Il contratto di appalto si distingue dal contratto d’opera perché in questo l’opera o il servizio sono compresi in un lavoro
prevalentemente proprio senza avere quindi la necessità di disporre di appositi strumenti produttivi, mentre nel contratto di
appalto la realizzazione di servizi o opere avviene attraverso un’organizzazione. Il contratto di appalto si distingue dal contratto
di vendita perché l’obbligazione che ha ad oggetto il contratto di appalto consiste in una prestazione di facere mentre nel
contratto di vendita l’obbligazione ha come oggetto una prestazione di dare; nel caso di vendita di cosa futura ciò potrebbe
essere diverso.
L’oggetto del contratto di appalto deve essere determinato o determinabile e, in caso sia un progetto fornito dal committente
questo deve essere dettagliato per consentirne la realizzazione; se ci fossero delle varianti nel progetto fornito dal committente
tali varianti devono essere comunicate o concordate con l’appaltatore purché l’esecuzione del progetto sia sempre svolta a
regola d’arte.
Il corrispettivo in denaro può essere quantificato nel complesso (si parla di un complesso a forfait di tutta l’opera) oppure su
misura. Ci possono essere delle variazioni nell’importo pattuito nel contratto di appalto (Art.1664) nell’ipotesi in cui si
verifichino degli eventi imprevedibili che comportano degli aumenti o delle diminuzioni, per esempio del costo dei materiali o
della manodopera; una tale circostanza è preferibile che venga precisata attraverso una clausola nella stipulazione del contratto.
della manodopera; una tale circostanza è preferibile che venga precisata attraverso una clausola nella stipulazione del contratto.
Nell’ipotesi in cui si manifestano delle difficoltà nell’esecuzione del contratto di appalto, queste devono essere tempestivamente
comunicate al committente.
Il committente, durante le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori
stessi. Al termine dei lavori si parla di collaudo, cioè della verifica positiva di quanto effettuato da parte dell’appaltatore
nell’esecuzione del contratto. Se il committente non effettua la verifica senza dei motivi plausibili e non comunica il risultato
all’appaltatore entro breve termine l’opera si intende accettata. Ci sono delle garanzie da parte dell’appaltatore: l’appaltatore
risponde dei vizi non gravi dell’opera purché denunciati entro 60 giorni dalla loro scoperta e l’azione di responsabilità si
prescrive entro due anni; nel caso in cui si parla di vizi che hanno ad oggetto difetti gravi (come parti strutturali) dell’opera la
prescrizione dell’azione è di 10 anni con obbligo di denuncia entro un anno dalla scoperta.
Il contratto di trasporto (Art.1678) fa parte della categoria della locatio operis. Differisce dal contratto di appalto perché nel
contratto di trasporto una parte si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo a un altro verso un corrispettivo in denaro. Il
trasporto può essere terrestre ed è disciplinato esclusivamente dal C.C. dall’Art.1678 all’Art.1702, e può essere per acqua e per
aria e in questo caso oltre che essere disciplinato dalle norme del C.C. è disciplinato anche dal Codice della Navigazione.
Parlando di trasporto si parla anche dei servizi di linea, quindi di bus, tram, treni per i quali ci sono delle imprese
concessionarie dei servizi di trasporto che hanno due obblighi: il primo è quello di contrarre con chiunque ne faccia richiesta e
il secondo è quello di osservare una parità di trattamento dei contraenti secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate.
Nel caso di trasporto di cose, se le cose sono affidate al vettore nei confronti di quest’ultimo incombe l’obbligo di provvedere
alla loro custodia durante il trasporto: se le cose vengono meno durante l’esecuzione del contratto di trasporto, il rischio grava
sul vettore stesso. Nel caso di trasporto di persone c’è un obbligo dei soggetti trasportati da parte del vettore di cooperare con lo
stesso affinché il contratto abbia un esito positivo.
Si distingue il contratto di trasporto dal contratto di cortesia perché nel caso di trasporto di persone di cortesia viene in essere la
Responsabilità Civile Auto obbligatoria e quindi in caso di sinistro stradale ci sarà un percorso specifico da seguire; non potrà
essere evocata la disciplina specifica del contratto di trasporto. Infatti nel contratto di trasporto è previsto un esonero dall