Contratti tipici
I contratti tipici (Art.1322) sono quelli che l’Ordinamento riconosce dandoli già per legittimi e che disciplina all’interno del C.C. o delle Leggi speciali prevedendo che siano fatti in un certo modo. Ad esempio, se io concludo una compravendita non potrò chiamarla “compravendita” se non c’è uno scambio tra un bene e il prezzo, ma c’è tra un bene e un servizio (che sarà al massimo una permuta) perché ce lo dice l’Ordinamento.
Tuttavia, talvolta la fantasia dei privati porta a variare e integrare il singolo contratto con delle peculiarità che lo allontanano dal tipo. Paragone: immaginiamo di avere un libro di ricette che ci dice che il risotto alla milanese deve essere fatto in un certo modo (cipolle, riso, zafferano ecc.) e io al posto delle cipolle ci metto l’aglio e di zafferano ne metto meno di quanto richiesto; è sempre risotto alla milanese? Forse no, e soprattutto se elimino lo zafferano non sarà sicuramente più risotto alla milanese.
Questo è il problema che riguarda anche i contratti, cioè vengono poste delle varianti e delle aggiustature per cui non si capisce più molto bene se siamo ancora nell’ambito di un tipo contrattuale o se siamo di fronte a qualcosa di diverso. Secondo l’Art.1322 per i contratti tipici non c’è bisogno di verificare la bontà della causa, es: per quanto riguarda il contratto di compravendita non c’è bisogno di domandarsi se la Legge lo accetta per il semplice fatto che la Legge lo prevede.
Ad esempio, se io prevedo un contratto nel quale io pago il canone di locazione di un bene e l’importo corrispondente al canone versato viene imputato a parte di prezzo di acquisto del bene se io decido di comprarlo, allora ci si può porre il problema se questo tipo di contratto sia più vicino alla locazione o a un’opzione con una sorta di diritto di prelazione. Per l’appunto si ritiene che sia un contratto atipico, per il quale bisogna sempre indagare se la causa che contiene è legittima o no.
Lo scambio nei contratti
Lo scambio è un comportamento che risale all’epoca primordiale della vita economica dell’uomo. Invece di accontentarci di ciò che abbiamo cerchiamo di convincere gli altri a darci quello che loro hanno proponendo loro qualcosa che è già nostro e di cui siamo disposti a disfarci.
Il contratto di scambio comprende la compravendita, la somministrazione, il riporto, il contratto estimatorio, la permuta o il baratto ecc.; dato che nella società moderna l’unità di misura delle cose è il denaro, il contratto di scambio che primeggia sugli altri è la compravendita (un soggetto cede a un altro un bene a fronte di un corrispettivo di denaro).
Ad esempio, se io cedo i miei occhiali usati per averne un paio nuovi, il denaro rimane sullo sfondo come unità di misura e quindi non si tratta di una compravendita.
Contratti di somministrazione
La somministrazione (Art.1559) è un contratto in base al quale un soggetto (il somministrante) si obbliga in forza di un corrispettivo a fornire all’altra parte (il somministrato) delle prestazioni periodiche (es: la cartoleria che tutti gli anni porta al mio studio commerciale 100 cartelline, 100 penne, 100 lapis ecc.) o continuative (acqua, luce, gas ecc.).
Che differenza c’è tra il contratto di somministrazione e il contratto di compravendita? La differenza consiste nella durata del rapporto, perché nel caso della compravendita il rapporto matura nel tempo ed è periodico.
Il riporto
Il riporto (Art.1548) è un contratto di corso diffusissimo con il quale un soggetto trasferisce a un altro la titolarità di denaro o di titoli per un determinato prezzo e chi li riceve (il riportato) assume l’obbligo di ritrasferirli al prezzo attualizzato che avranno in un altro momento storico.
Es: il risparmiatore investe in un prodotto finanziario formato da azioni e titoli, poi questo prodotto scade dopo 5 anni e il risparmiatore recupera la somma che corrisponde al valore delle azioni e dei titoli in quel particolare momento, ovviamente sperando di averne tratto vantaggio.
Il contratto estimatorio
Nel contratto estimatorio (Art.1556) è un contratto reale per cui una parte consegna una o più cose mobili all’altra e la parte che le riceve si obbliga a pagarne il prezzo salvo che le restituisca in un certo termine.
Es: l’editore consegna i giornali all’edicola e quelli che l’edicolante non vende entro la giornata li restituirà. Es: un negozio di vestiti riceve 20 completi da uomo e 20 da donna, a fine stagione ne ha venduti 15 da uomo e 18 da donna e quindi quei 5 da uomo e quei 2 da donna rimanenti li può restituire.
La compravendita
La compravendita (Art.1470) è il contratto con il quale una parte (il venditore o alienante) trasferisce all’altra parte (il compratore o acquirente) la proprietà di una cosa a fronte del corrispettivo di un prezzo in denaro. Normalmente è un contratto ad efficacia reale: il diritto oggetto del contratto viene trasferito simultaneamente allo scambio del consenso nelle forme di Legge.
Tuttavia anche i contratti ad efficacia reale solitamente comportano degli effetti obbligatori, es: se io compro un appartamento da un inquilino, l’inquilino che ci sta ancora dentro mi dovrà consegnare le chiavi.
Esiste la possibilità che la compravendita non abbia un’efficacia reale ma abbia invece un’efficacia obbligatoria per via del particolare oggetto al centro dell’interesse in questione. Quando la compravendita ha ad oggetto un diritto già esistente, nella titolarità del venditore si tratterà sempre di un contratto ad efficacia reale, es: io vendo la mia casa, che è già esistente.
Una compravendita ad effetti obbligatori è quella di cosa altrui; è tale perché ne discende un duplice obbligo, cioè quello di acquistare un bene che non è mio e quello di trasferirlo a chi l’ho promesso.
Es: se so che c’è un soggetto interessato a pagare la casa del mio vicino 400000 euro, io so che il mio vicino è disposto a venderla a 300000 euro, quindi io faccio un contratto preliminare di compravendita per trasferire la proprietà della casa a questo mio conoscente che me la pagherà 400000 euro; nel frattempo io andrò dal proprietario della casa a cercare di comprarla al miglior prezzo possibile.
Il problema è che io non è detto che riesca a ottenere il risultato che speravo, magari perché la casa non mi viene venduta. Può capitare che il soggetto al quale ho venduto una cosa non mia non sappia che io non sono titolare di questo bene. In questo caso può chiedere la risoluzione del contratto solo se il mio comportamento di non avvisare era rispondente a mala fede, il ché mi espone a una responsabilità per danni molto grave nel caso in cui io non riesca ad acquistare e a ritrasferire il bene.
L’altro tipo di compravendita ad effetti obbligatori è quella di cosa futura (Art.1472) che ha effetto nel momento in cui la cosa viene ad esistenza, es: io prometto di vendere la mia casa che ancora non è stata costruita perché io ho un campo edificabile e io ho dato un mandato di costruzione a un ingegnere e a una ditta perché costruiscano una villetta sul mio terreno. Non per questo io sono impedito legalmente di venderla. Es: io acquisto un puledro e ne divento proprietario dal momento in cui nasce, e se non nasce la compravendita non produce effetti.
La vendita aleatoria è diversa dalla compravendita di cosa futura non aleatoria. In questo caso le parti corrono il rischio del fatto di non sapere se la cosa verrà ad esistenza e come verrà ad esistenza, infatti i contratti aleatori sono i contratti per i quali l’incertezza del risultato negoziale incide in modo molto rilevante perché al momento della loro stipulazione non si sa quali vantaggi e svantaggi spetteranno alle parti.
Es: se io concludo un contratto di assicurazione io non so se in fondo all’anno avrò buttato via il valore del premio o se avrò incassato una cifra spropositata rispetto al piano versato perché ho avuto un sinistro e mi è stato indennizzato. Es: io acquisto in anticipo per 1000 euro tutto il pesce che verrà pescato domattina da un peschereccio del porto di Livorno. Ho fatto un buon affare? Si vedrà, perché potrei avere perso completamente quei 1000 euro perché il peschereccio non pesca quasi niente, ma potrei anche avere fatto un ottimo affare perché magari il peschereccio torna carichissimo di pesce.
Garanzie nella compravendita
La compravendita si porta sempre dietro delle garanzie di cui la prima è quella dell’acquirente contro l’evizione. La garanzia per l’evizione vale in tutti quei casi in cui dopo avere acquistato un bene, un terzo riesce a rivendicare totalmente o parzialmente la proprietà di questo bene.
Es: io acquisto una villa con giardino e il vicino mi fa causa perché ritiene che una parte del giardino sia in realtà di sua proprietà. Nel caso di evizione totale l’intero bene o la quasi totalità del bene viene accettato come di proprietà di un terzo e quindi il venditore deve risarcire completamente l’acquirente e corrispondergli danni. Nel caso di evizione parziale (quella più comune e complessa) bisogna stabilire se la parte mancante del bene compravenduto è o non è determinante alla determinazione dell’acquirente di acquistare.
Es: io compro la villa, la villa ha un garage in giardino, questo garage è oggetto di evizione perché il terzo riesce a dimostrare di averlo usucapito e io mi ritrovo la villa senza garage; si hanno quindi due possibilità per l’acquirente perché questo potrebbe mandare tutto a monte perché la villa senza garage non la vuole e non ha modo di farla da un’altra parte risolvendo il contratto con un metodo simile all’inadempimento, oppure l’acquirente accetta di comprare la villa ma anziché pagarla 1000000 di euro la pagherà 850000 euro, quindi ci sarà una riduzione del prezzo.
La seconda garanzia di grande importanza è quella relativa ai vizi della cosa (Art.1493) che devono essere occulti, es: se io compro la Venere di Milo non posso lamentarmi dopo se le mancano le braccia. Nel momento in cui l’acquirente acquista un bene, se il bene presenta vizi materiali (vizi redibitori) questi rendono la cosa inidonea all’uso a cui era destinata legittimando la risoluzione del contratto. I vizi della cosa possono anche incidere meramente sul prezzo e in questo caso l’azione si chiama estimatoria o quanti minoris che consente all’acquirente di ottenere il rimborso del prezzo pagato in eccedenza rispetto al valore del bene considerando il vizio e il venditore è tenuto al risarcimento del danno.
Es: io acquisto un piatto e scopro che questo piatto ha un’incrinatura, decido di prenderlo lo stesso, ma invece di pagarlo 80 euro, lo pagherò 20 euro. Le azioni redibitorie o estimatorie sono soggette a dei termini di denuncia molto ristretti, cioè 8 giorni dalla scoperta del vizio e entro un anno dalla consegna del bene. In reazione a questo vincolo temporale, l’Ordinamento ha elaborato per voler tutelare maggiormente gli acquirenti una figura che non si trova nel C.C., cioè l’aliud pro alio (= una cosa per un’altra).
Se il bene ha una particolarità talmente negativa in termini di vizio da non poterlo neanche considerare ciò che l’acquirente pensava cosa fosse, es: se io acquisto una vettura e questa vettura è priva di alcune caratteristiche che ritengo essenziali (la volevo a diesel e me la danno a benzina), la Giurisprudenza qualifica questo vizio in termini di aliud pro alio.
Questa disciplina va coordinata con quella dell’errore: spesso ciò che per noi è un vizio del bene non è altro che una sua particolarità che a noi non sta bene, es: il fatto che la macchina sia a benzina e non a diesel è un vizio per coloro che la vogliono a diesel ma non è un vizio assoluto. Questa particolarità è idonea ad annullare il contratto per errore essenziale, ma non lo sarà per fondare un’azione relativa a un vizio della cosa.
Tutela del consumatore
Il consumatore ha delle particolari forme di tutela. Solitamente viene pattuita una garanzia di buon funzionamento per quei beni tecnologici, domestici ecc. La garanzia di buon funzionamento non è obbligatoria ma nel momento in cui viene prevista si non può restringere i termini per la denuncia del vizio al di sotto dei 30 giorni e l’azione si prescrive in 6 mesi.
C’è anche la compravendita dei beni di consumo. I beni di consumo sono quasi tutti i beni che usiamo perché provengono quasi tutti da fabbricazione industriale. Hanno una loro disciplina che si trova all’interno del Codice del Consumo dal 2005, mentre prima si trovava all’Art.1519bis e seguenti. Nel caso di un vizio presentato da un bene di consumo, es: io compro un cellulare e dopo un po’ scopro che non riesce a scaricare delle applicazioni, quindi questo è un vizio perché limita le possibilità di uso del telefono che io ritenevo di poter sfruttare. Nel caso della compravendita di beni di consumo si prevede la riparazione senza spese (es: io porto il telefono al riparatore di telefoni e me lo ripara senza chiedermi nulla in cambio) oppure la sostituzione con un bene equivalente anch’essa senza spese (es: mi daranno un altro telefono a gratis).
Il contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione ha una storia più recente rispetto ai contratti di compravendita e di baratto, infatti nasce in concomitanza con le Compagnie di navigazione del 1600 come contratto che tutela l’imprenditore marittimo dalla verifica di rischi come il naufragio o l’assalto da parte di pirati ecc.
Negli ultimi 150 anni il contratto di assicurazione ha visto moltiplicare a dismisura le sue potenzialità in settori che prima non gli erano congeniali, questo perché un evento come il naufragio si reputava molto grande ma di scarsa frequenza. Oggi è uno di quei contratti su cui si fonda il moderno assetto della società, sia da un punto di vista imprenditoriale che di responsabilità civile. I danni apportati dalla grandine ad un raccolto, l’incendio di un immobile, una morte dovuta a una malattia o a un infortunio, l’esercizio di un’attività pericolosa sono alcuni esempi di eventi che oggi sono ritenuti assicurabili.
Non tutto infatti si può assicurare ed è il C.C. che lo indica vietandolo, ad esempio le conseguenze di azioni dolose, es: se io prendo l’auto e investo mia suocera intenzionalmente non potrò essere tenuto indenne dall’assicurazione in quanto si tratta di un omicidio intenzionale, mentre se io uscendo dal garage non vedo mia suocera e la metto sotto si tratterà allora di un omicidio colposo negligente ma non doloso il cui danno sarà risarcito dall’assicurazione.
L’Art.1882 parla della disciplina assicurativa. L’assicurazione è un contratto aleatorio con il quale una parte (l’assicuratore) si impegna a riparare l’altra parte (l’assicurato) da due tipologie di eventi: un danno prodotto da un sinistro (ramo delle assicurazioni contro i danni) oppure un evento attinente alla vita umana (ramo delle assicurazioni sulla vita).
In generale in un contratto di assicurazione c’è un evento che è oggetto di copertura assicurativa, ma questo evento ha la caratteristica del non essere ancora avvenuto, non si sa se avverrà e probabilmente non avverrà perché altrimenti l’assicurazione non lo coprirebbe, quindi si tratta di un evento futuro e incerto; infatti l’assicurazione tende a eliminare dalle sue coperture quegli eventi che più facilmente si realizzano o altrimenti vengono assicurati ma incrementando notevolmente il premio.
L’evento futuro e incerto che costituisce il rischio rappresenta un elemento che caratterizza la causa del contratto di assicurazione, perché se il rischio non esiste o non è mai esistito allora l’assicurazione non è possibile; c’è quindi un’ipotesi di nullità del contratto di assicurazione per difetto di causa che discende dall’Art.1895.
Es: io ho una vettura e ho un’assicurazione per la Responsabilità Civile, la vettura è vecchia e io la rottamo, il mio assicuratore non lo sa perché non l’ho avvisato ed emette una nuova assicurazione della copertura dell’anno scorso alla scadenza annuale. In questo caso il contratto di assicurazione è nullo perché la macchina rispetto alla quale io ero assicurato per la Responsabilità Civile non esiste più e quindi manca il rischio per me di causare un danno. Es: se io ho una fabbrica che produce certi prodotti e questa fabbrica è ferma perché è inattiva, l’assicurazione per la Responsabilità Civile per i danni causati dalla fabbrica è assolutamente inutile perché il rischio manca.
Dato che il rischio è un elemento ineliminabile della causa del contratto di assicurazione, allora il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio: alea in latino è il dado, che era ed è tuttora un gioco d’azzardo. L’idea del dado come rischio e incertezza è entrata nell’anima di certi contratti (chiamati appunto contratti aleatori) come quello di assicurazione.
Es: se io stipulo un’assicurazione contro gli infortuni, giocherò un terno al lotto sperando che l’assicurazione non mi paghi perché se mi paga significa che mi sono fatto male. È impossibile quindi conoscere nel momento in cui il contratto di assicurazione viene stipulato quale sarà il rapporto tra le prestazioni durante l’intera durata del contratto.
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