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DIRITTO AL NOME

Altro diritto della personalità è il diritto al nome. Il diritto al nome è disciplinato

già dal Codice Civile agli articoli 6, 7, 8, 9. Il diritto al nome è un diritto della

personalità perché il nome ha una funzione identificativa del soggetto, cioè

identifica il soggetto nel contesto sociale e politico, quindi gli garantisce una

forma non solo di riconoscibilità ma in qualche modo garantisce anche la sua

identità sociale dovuta alla discendenza da una certa famiglia, ai legami

parentali con una certa famiglia oppure ai legami con un certo contesto socio-

culturale. Quindi per nome non si intende il nome di battesimo, ma l'intero

nome del soggetto (quello che lo identifica nel sociale) composto dal

prenome e dal cognome. L'art. 6 del Codice Civile dispone che "ogni persona

ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il

prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche

al nome, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge". Quindi da questa

norma si evince che si può cambiare il nome, e si può cambiare anche il

cognome, ma solo in determinati casi. [Per poter cambiare cognome bisogna

dimostrare che portare quel cognome è lesivo della propria persona, cioè

dev'essere: o un cognome ridicolo, o un cognome pregiudizievole (es. Riina)

cioè un cognome che gli arreca pregiudizio]. All'art. 8 della CEDU e all'art. 7

della Carta di Nizza non troviamo direttamente la tutela del nome, ma

troviamo delle norme di principio che attraverso la tutela di altri diritti

fondamentali, sostanzialmente, comprendono in sé la tutela del nome. Così

ad es. l'art. 7 della Carta di Nizza sancisce il diritto al rispetto della vita privata

e familiare. Tale diritto al rispetto della vita privata e familiare passa

attraverso la tutela del diritto al nome, perché naturalmente la posizione

all'interno della famiglia ce la da il cognome che portiamo, e anche il diritto al

rispetto della vita privata passa attraverso l'uso che abitualmente si fa del

proprio nome. L'art. 8 della CEDU dispone che "ogni persona ha diritto al

rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della sua

corrispondenza. Non può esserci l'ingerenza di un'autorità pubblica

nell'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla

legge". Quindi si assicura il rispetto della propria vita familiare e dell'utilizzo

che del proprio nome di famiglia si faccia anche da parte della pubblica

autorità. Anche l'art. 7 della Carta di Nizza parla del rispetto della vita privata

e della vita familiare (quindi un po’ riproduce quel tipo di tutela previsto all'art.

8 della CEDU). Tale articolo dispone che "ogni individuo ha diritto al rispetto

della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue

comunicazioni". Anche qui la connessione è indiretta, passa attraverso il

rispetto della vita familiare l'interesse al rispetto dell'uso del proprio nome.

Come si assume il cognome? I figli nati da un matrimonio assumono il

cognome paterno. Tuttavia c'è una legge italiana, non ancora entrata in

vigore, che prevede la possibilità per il figlio di acquisire accanto al cognome

paterno anche quello materno (quindi l’imposizione del doppio cognome al

neonato o al soggetto interessato una volta divenuto maggiorente qualora ne

faccia richiesta). Per quanto riguarda, invece, i figli nati fuori dal matrimonio è

previsto che se il figlio viene riconosciuto da entrambi i genitori

contemporaneamente acquisisce il cognome paterno; se invece viene

riconosciuto da uno solo dei genitori acquisisce il cognome dal genitore che

lo ha riconosciuto per primo, ma se per secondo lo riconosce il padre si può

chiedere la sostituzione del cognome e il giudice può negarla solo se questa

sostituzione arreca un pregiudizio al minore perché per es. il minore è

conosciuto con il cognome materno da tanti anni, ma se si parla di un minore

di pochi mesi o di pochi anni sicuramente nessun giudice la negherebbe. Per

quanto riguarda invece i figli non riconoscibili (esistono dei figli che non

possono essere riconosciuti. Chi sono? Sono quelli che nascono da incesto).

Questi figli non riconoscibili quale cognome acquisiscono? Acquisiscono il

cognome che gli dà l'ufficiale dello stato civile quando compie la

registrazione. Lo stesso vale per i figli di N.N., che oramai non ci sono più.

[N.N. sta per “nescio nomen” cioè i figli di nessuno, non si conosce il nome

del padre perché il padre è sconosciuto]. Per quanto riguarda i figli adottivi:

quale cognome acquisiscono? Noi sappiamo che nel nostro ordinamento ci

sono diversi tipi di adozione: l'adozione di maggiori di età e l'adozione dei

minori di età; e nell'adozione dei minori di età abbiamo: l'adozione

legittimante e l'adozione non legittimante. Ora non si può più parlare di

adozione legittimante perché non esiste più la distinzione tra figlio legittimo e

figlio naturale, ma comunque sia chiamiamola così per ragioni didattiche.

L'adozione legittimante (che sarebbe l'adozione dei minori di età) detta anche

adozione piena, di cui agli artt. 6 e seguenti della legge numero 184 del 1983,

fa acquisire al soggetto minore adottato lo stesso status del figlio nato

all'interno del matrimonio. Quindi naturalmente acquisisce il cognome del

padre (quindi si applica la stessa disciplina prevista per il figlio nato all'interno

del matrimonio). Anche l'adozione internazionale funziona allo stesso modo

perché ha gli stessi effetti pieni o legittimanti. Quindi il figlio adottato

acquisisce lo stesso status, identico, del figlio nato durante il matrimonio. Per

quanto riguarda, invece, l'adozione dei maggiori di età e la c.d. adozione in

casi particolari (ex art. 44 e seguenti della legge numero 184 del 1983)

queste adozioni sono dette adozione non legittimanti. Ciò vuol dire che

questo tipo di adozione non fa acquisire in capo al soggetto maggiore di età o

minore di età adottato in casi particolari, lo stesso status del figlio nato

all'interno del matrimonio; ma gli fa acquisire uno status particolare che è lo

status di figlio adottivo. Questo status non si sostituisce a quello originario,

quindi i rapporti con la famiglia di origine (ammesso che questa famiglia di

origine esista) permangono. E questo nuovo status si aggiunge. Quindi vuol

dire che questo soggetto è un certo punto avrà 2 famiglie: la famiglia di

origine e la famiglia adottiva, e con entrambe avrà un rapporto (quindi il

soggetto mantiene il cognome della famiglia di origine e antepone il cognome

della famiglia adottiva): quindi questo soggetto avrà 2 cognomi che

ovviamente fanno sì che la società lo individui con questo doppio legame

familiare (che esplicita in forma ciò che c'è in sostanza, perché in effetti lui ha

2 famiglie, in effetti questo tipo di adozione non recide i rapporti con la

famiglia di origine, non crea un rapporto parentale pieno con la famiglia

adottiva, tanto è vero che questo tipo di adozione instaura un rapporto solo

tra adottato e adottante e non anche con i parenti dell'adottante). Quindi in

casi particolari l'adottato maggiore di età non ha nonni adottivi o zii adottivi,

cioè i parenti dell'adottante non sono suoi parenti infatti lui il rapporto ce l'ha

solo con l'adottante. Ovviamente questa adozione ha un senso quando vi

sono dei diritti successori. Dunque il figlio adottivo ha SOLO diritti successori

(nel caso dell'adottato maggiore di età); invece l'adottato minore di età, in casi

particolari, oltre ad avere diritti successori anche il diritto di essere mantenuto

(da entrambe le famiglie). Per quanto riguarda la moglie, essa una volta

sposata aggiunge al proprio cognome quello del marito; e quando è separata

può ancora portare e usare legittimamente il cognome del marito (perché il

coniuge separato è un coniuge cioè non è un ex coniuge. Diventa ex dopo la

sentenza di divorzio passata in giudicato), tuttavia se il marito ritiene che

l'utilizzo del suo cognome possa essere pregiudizievole, può inibire l'uso del

cognome. La moglie perde il cognome del marito solo quando ci sia una

sentenza di divorzio che comporta la cessazione degli effetti civili derivanti

dal matrimonio, tuttavia può essere autorizzata a continuare ad utilizzarlo

quando per es. si tratta di un matrimonio durato 25 anni e lei è conosciuta da

tutti, anche nell'ambiente di lavoro e nel contesto sociale con il cognome del

marito. Il mutamento del nome si può ottenere con un decreto del prefetto. È

più facile cambiare il nome in quanto per la collettività è più identificativo il

cognome. Che tipo di tutela garantisce l'ordinamento al soggetto portatore di

questo interesse? Il diritto è un potere di agire, cioè io ho diritto al nome e

quindi posso:

- innanzitutto difendermi contro chi mi contesti il diritto di portare il

mio nome;

- difendermi chiedendo l'inibizione dalla prosecuzione del

comportamento contro chi utilizzi il mio nome come suo (per es.

per accreditarsi nel sociale);

- chiedere l'inibizione e il risarcimento del danno contro chi utilizzi

abusivamente il mio nome per sponsorizzare determinati prodotti,

e posso chiedere dunque al giudice di imporre a quel soggetto

che ha violato il mio diritto al nome di interrompere quel

comportamento, di risarcirmi il danno ed eventualmente ove

ritenuto opportuno e vantaggioso per il soggetto leso la

pubblicazione della sentenza nei mezzi di diffusione delle notizie

quindi nei giornali, telegiornali eccetera.

La stessa tutela è garantita per lo pseudonimo (lo pseudonimo o norme d’arte

è un nome che non è il nome anagrafico del soggetto, ma è un nome che

viene utilizzato comunque per identificarlo nel contesto sociale, es. Jovanotti,

Ligabue). Abbiamo detto che i diritti della personalità sono indisponibili, cioè

non si può disporre di essi. Ci sono però delle eccezioni:

1) prima eccezione del diritto al nome si può disporre (cioè il soggetto può

cedere il diritto di utilizzare il proprio nome anche a titolo oneroso, cioè io

posso acconsentire a che il mio nome venga utilizzato per es. a fini

pubblicitari), ovviamente tutto deve avvenire sempre nel rispetto della dignità,

perché c'è questo diritto fondamentale dell'essere umano veramente

i

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher butterfly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof La Spina Angela.