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Diritto privato II

Introduzione

Il diritto privato è lo studio di quella parte dell’ordinamento giuridico che regolamenta i rapporti tra i privati, ma non tutta quella parte che regolamenta i rapporti tra i privati perché una parte del diritto privato è stata, dal punto di vista didattico, stralciata ed è divenuta oggetto di altri insegnamenti (come: diritto commerciale e diritto del lavoro). Quindi noi ci occupiamo di tutto il resto, in particolare ci occupiamo: dei diritti della persona e della famiglia, del diritto successorio, dei diritti reali, del diritto delle obbligazioni e poi di alcuni contratti speciali.

Noi abbiamo a che fare con il diritto, quindi non con singole norme ma abbiamo a che fare con l’ordinamento giuridico. Come sappiamo l’ordinamento giuridico è un sistema, quindi è un complesso di norme e di istituzioni. Questo complesso di norme costituisce un sistema. Il sistema non è una somma di elementi e non è nemmeno la sintesi degli elementi, ma è l’interazione degli elementi cioè è un complesso di elementi tra loro interagenti.

Questo significa che la norma giuridica non può essere letta da sola, ma va calata nel sistema; quindi ciascuna fattispecie che viene portata davanti ad un giudice non verrà regolata da una norma, da due norme… ma dall’intero sistema, quindi da norme che troveremo sparpagliate nei vari libri del Codice Civile e anche dai principi generali (che si traggono dall’ordinamento con quel procedimento di tipo induttivo: l’analogia), e non solo da norme che promanano dalle nostre istituzioni.

Quando oggi si parla di ordinamento giuridico, quindi del sistema normativo, ci si riferisce ad un sistema che non solo è un sistema aperto, ossia in continua evoluzione perché l’ordinamento giuridico ha un senso solo e soltanto se c’è una collettività perché da questa collettività emergono conflitti di interessi che vanno risolti e quindi occorre che vi sia un ordinamento giuridico che provveda alla risoluzione di questi conflitti. Ora siccome il diritto è al servizio della collettività, chiaramente è in continua evoluzione perché subisce, sostanzialmente, le stesse modifiche che subisce la collettività; man mano che la collettività si evolve e muta, naturalmente mutano le esigenze che emergono da questa collettività quindi automaticamente deve mutare anche l’ordinamento perché si deve piegare a queste esigenze, si deve adattare al mutare di queste esigenze. Ecco perché l’ordinamento giuridico è in continua evoluzione.

Ora oltre ad essere un sistema aperto (quindi imperfetto, che presenta al suo interno delle contraddizioni) è anche un sistema non più unicentrico cioè non solo fatto di norme che promanano dalle nostre istituzioni, cioè nel nostro ordinamento esiste un organo, il Parlamento, che esercita il potere legislativo; ora il nostro diritto, quello che noi studiamo oggi, quello che governa la nostra esistenza oggi e orienta i nostri comportamenti oggi, non è più composto solo da norme che promanano dal nostro Parlamento, perché questo sistema ormai è aperto anche dal punto di vista territoriale perché la collettività, la società è cambiata.

Se noi pensiamo ai nostri nonni, vediamo che essi svolgevano la loro vita prevalentemente in Italia, ma la loro vita è fatta di tutto (non solo di lavoro o solo di figli) ma una vita fatta anche di viaggi oppure di acquisti (venivano acquistati beni per lo più prodotti in Italia), quindi anche il settore commerciale era tutto circoscritto all’interno dei confini dello Stato italiano. Oggi invece la vita della collettività è sicuramente più estesa, cioè supera i confini dello Stato, a volte supera anche i confini del continente (tant’è vero che si sente parlare di “globalizzazione” del commercio, del lavoro ecc.).

Ovviamente il diritto deve seguire questa evoluzione. Dunque nel nostro ordinamento giuridico (e quindi nel nostro sistema delle fonti) vediamo interagire elementi interni al nostro sistema (cioè norme promanate dal nostro Parlamento, dal nostro Governo, dalle nostre Regioni), ma anche norme provenienti da fuori che però non sono elementi esterni all’ordinamento, ma sono elementi che integrano il nostro ordinamento e lo modificano, cioè entrano a far parte di questo sistema normativo. Pertanto anche studiando i singoli istituti dobbiamo fare riferimento anche a queste norme.

Ad esempio, per quanto riguarda il diritto di proprietà: un tempo quando si studiava il diritto di proprietà si andava a guardare l’art. 42 della Costituzione e gli artt. 832 e seguenti del Codice Civile. E poi via via si andavano a guardare una serie di leggi extra-codicistiche che avevano regolato vari statuti specifici della proprietà come la proprietà rurale, la locazione ecc. Oggi non si può limitare l’orizzonte (su queste norme) del giurista o dell’interprete o anche semplicemente del cittadino italiano perché bisogna andare a guardare: i trattati internazionali, la Convenzione CEDU, i trattati europei, la Carta di Nizza (tutte queste non sono norme esterne, ma sono norme che fanno parte del nostro sistema, che regolamentano i comportamenti dei cittadini italiani).

Quindi quando parliamo di ordinamento giuridico non parliamo più solo di quel complesso di norme che proviene dai nostri organi legislativi italiani, ma parliamo di un complesso di norme dirette a regolare il nostro comportamento, quindi siamo in un sistema “pluricentrico” ossia un sistema di norme che provengono da vari centri.

Quali sono le fonti del nostro ordinamento?

  • Intanto le norme che promanano dai nostri organi legislativi; queste norme le troviamo senz’altro nel Codice Civile, poi anche in tutte le leggi extra-codicistiche (che come sappiamo non sono speciali rispetto al Codice, cioè non stanno rispetto al Codice in un rapporto di genere a specie come se fossero derogatorie di una norma generale contenuta nel Codice; ma integrano e completano, in un rapporto sistematico di integrazione, il contenuto del Codice Civile);

  • Poi abbiamo la Costituzione gerarchicamente sovraordinata;

  • E poi abbiamo anche altre fonti. Infatti, come sappiamo, l’Italia fa parte dell’UE, pertanto dobbiamo tenere in considerazione anche le fonti europee che integrano il nostro sistema, e ci riferiamo: ai trattati (cioè al diritto europeo originario) e ai regolamenti, direttive e decisioni (che invece sono diritto europeo derivato o secondario). Ora lasciamo perdere le decisioni (che sono rivolte agli Stati) e andiamo a vedere i regolamenti e le direttive. I regolamenti e le direttive non sono mica fonti esterne (cioè possono essere considerate “esterne” solo perché non le ha emanate il nostro Parlamento) ma, al contrario, sono norme assolutamente interne al nostro sistema: i regolamenti intanto sono immediatamente efficaci, immediatamente applicabili e direttamente vincolanti, esattamente come una legge del nostro Parlamento; quindi integrano decisamente il sistema e lo modificano perché sono gerarchicamente sovraordinate rispetto al diritto interno. Le direttive, che formalmente sono destinate agli Stati, integrano anch’esse il diritto interno perché nel momento in cui vengono recepite, anche se vengono recepite con legge ordinaria, acquisiscono una posizione sovraordinata rispetto alla nostra legge; quindi interagiscono con il nostro sistema e anch’esse, come i regolamenti, lo modificano (perché anche se formalmente sono contenute in una legge ordinaria, nella gerarchia delle fonti non si collocano nello stesso posto della legge ordinaria perché contengono diritto europeo e al diritto europeo spetta una posizione sovraordinata perché lo Stato italiano aderendo all’UE ha rinunciato, secondo l’art. 11 della Costituzione, a parte della sua sovranità. Tale sovranità si esprime nei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. In particolare l’Italia ha rinunciato a parte del potere legislativo). I trattati, invece, non sono norme di precetto, ma sono norme di principio che regolamentano più che altro i rapporti tra Stati.

  • A questo sistema di fonti bisogna aggiungere naturalmente anche il diritto internazionale che è un diritto che regolamenta anch’esso i rapporti tra Stati. Esso entra nel nostro ordinamento (nel nostro diritto privato) in virtù dell’art. 117 della Costituzione, a norma del quale: lo Stato italiano nell’emanare le sue leggi deve rispettare gli accordi che ha assunto in sede di stipulazione del trattato. Cosa succede se non lo fa? Succede che gli altri Stati possono pretendere che lui si uniformi oppure che paghi un risarcimento del danno (infatti è possibile che la legge emanata da uno Stato in violazione di un trattato possa cagionare un danno a un cittadino che si sente leso in un suo diritto da questa legge). Quindi se quella legge da cui un cittadino si sente pregiudicato è stata posta dall’ordinamento in violazione di un trattato, il cittadino può fare qualcosa se nel trattato è così previsto. Ovviamente facciamo riferimento alla CEDU che entra per questa via traversa nel nostro ordinamento. Questo perché la CEDU istituisce la Corte EDU con sede a Strasburgo, che non è la CGUE perché la CEDU non è diritto europeo. È vero che hanno stipulato la CEDU gli Stati europei, ma innanzitutto non sono gli stessi Stati che hanno stipulato i trattati dell’UE (in parti coincidono, in parte no) e in secondo luogo l’UE, come aggregazione di Stati, non ha sottoscritto la CEDU. Quindi la CEDU non è diritto europeo, ma è diritto internazionale; per cui opera come diritto internazionale e non come diritto europeo che è direttamente applicabile ecc. Se una legge (italiana) si pone in contrasto con un regolamento europeo, il giudice nazionale la deve disapplicare; invece se una legge nazionale si pone in contrasto con la CEDU, il giudice nazionale non la deve disapplicare ma la deve applicare, però il cittadino che si sente leso dall’applicazione di questa legge può ricorrere alla Corte EDU per pretendere un risarcimento del danno (e non per pretendere che la legge venga cambiata o annullata come può fare davanti alla CGUE). Può però accadere che questa violazione del trattato da parte della legge nazionale determini una violazione del sistema (una violazione sistematica) cioè determini che uno Stato (ad es. l’Italia) venga condannato tante volte, sempre per lo stesso motivo. Questo naturalmente poi comporterà, seppur in via indiretta, il nullamento della legge (perché a quel punto lo Stato italiano deve decidere se continuare a pagare per sempre i risarcimenti del danno oppure adeguare la legge). Se però il legislatore non lo fa, interviene la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale però può dichiarare la legittimità costituzionale della legge perché contraria alla Costituzione e non perché contraria al trattato. Allora per evocare a sé la competenza la Corte Costituzionale, in un caso amministrativo, ha utilizzato l’art. 117 della Costituzione. Occorre tener presente che questo art. 117 si occupa della ripartizione di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, però è stato modificato nel 2001. In pratica quando il legislatore costituzionale è intervenuto a modificare il titolo V della Costituzione non ha solo ripartito in modo diverso le competenze tra Stato e Regioni, ma ha anche inserito nel primo comma un riferimento al diritto internazionale, infatti si dispone che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Dunque la Corte Costituzionale ha affermato che siccome l’art. 117 dice che il legislatore italiano nell’emanare le leggi deve rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, allora se la legge dello Stato italiano è stata emanata in violazione di un trattato internazionale come ad es. la CEDU, essa (la legge) è incostituzionale per contrarietà all’art. 117 (per violazione indiretta dell’art. 117 comma 1). Quindi le norme della CEDU diventano “interposte” nel giudizio di legittimità costituzionale; interposte perché l’illegittimità costituzionale viene dichiarata non per contrarietà al trattato, ma per contrarietà all’art. 117 della Costituzione che trae la sua motivazione dalla contrarietà al trattato. Quindi diventa norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale. Ed ecco dunque che la CEDU entra nel nostro ordinamento. Quindi i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU finiscono per garantire ogni singolo cittadino, per cui ogni singolo cittadino non solo può rivolgersi alla Corte di Strasburgo (la Corte EDU) per ottenere il risarcimento del danno, ma ove dovesse essere convenuto in giudizio per l’applicazione di quella legge può chiedere al giudice a quo di deferire la questione alla Corte Costituzionale (cioè io che mi sento leso da quella legge, certamente non posso andare direttamente alla Corte Costituzionale, però se vengo coinvolta in un procedimento in cui l’applicazione di quella legge mi lederebbe, posso chiedere al giudice a quo di deferire la questione in via pregiudiziale alla Corte Costituzionale, la quale adita in via pregiudiziale può dichiarare l’illegittimità costituzionale per contrarietà all’art. 117 della Costituzione).

[È vero che l’UE non ha aderito alla CEDU, ma è anche vero che le norme della CEDU, che sono tutte norme di principio che garantiscono i diritti fondamentali dell’uomo, se conformi alle tradizioni costituzionali comuni dei Paesi dell’UE diventano principi dell’UE perché l’art. 6 comma 3 del Trattato sull’UE (TUE) dispone che “i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell’UE in quanto principi generali”].

  • Altro testo che dobbiamo tenere in considerazione è la Carta di Nizza; la Carta di Nizza è la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (quindi è diritto dell’UE), stilata nel 2000, in occasione del Trattato di Nizza. Tale Carta era destinata, nell’intento dei sottoscrittori che erano ovviamente gli Stati dell’UE, a diventare la Costituzione europea. Essa non è mai entrata formalmente in vigore perché nell’adottarla non è stata rispettata la procedura propria dei trattati e quindi non è entrata in vigore. Dopo di che è stata rigirata sotto forma di trattato costituzionale europeo e non è stato ratificato da tutti gli Stati (infatti Francia e Olanda si opposero alla ratifica), quindi non è entrata in vigore. Nel 2009, però, il Trattato di Lisbona ha modificato il Trattato dell’UE e ha abrogato tutti i trattati precedentemente in vigore (trattato CEE, CEEA, il trattato di Maastricht, di Amsterdam, di Nizza…) e li ha sostituiti con due trattati: il TUE e il TFUE. L’art. 6 del TUE prevede l’entrata in vigore della Carta di Nizza con lo stesso valore giuridico dei trattati, quindi entra formalmente in vigore nel 2009 con il rango di fonte primaria. Tuttavia anche se all’inizio questa Carta non era formalmente diventata vincolante (perché appunto per la sua adozione non era stata utilizzata la procedura che viene utilizzata per i trattati), in realtà essa era già diritto vigente perché la CGUE nell’emanare le sue sentenze faceva applicazione dei principi della Carta e siccome le sentenze della CGUE, a differenza delle sentenze dei nostri giudici interni e a differenza delle sentenze della Corte EDU, sono vincolanti allora la Carta di Nizza diventava diritto vigente tramite le sentenze della CGUE. Comunque sia formalmente entra in vigore nel 2009, pertanto da quel momento diventa formalmente vincolante con la stessa efficacia dei trattati.

Quali sono le fonti a cui dobbiamo rivolgerci? Sicuramente norme di diritto interno, poi norme di diritto internazionale (CEDU), la Carta di Nizza, le Dichiarazioni Universali e i Trattati che si occupano di fattispecie specifiche (per es. quelli sui minori, che sono numerosissimi) che orientano, anche queste, il nostro legislatore.

I diritti della personalità

I diritti sono effetti giuridici. Gli effetti giuridici sono gli strumenti che il nostro ordinamento utilizza per dirimere i conflitti di interesse nello Stato sociale e per tutelare gli interessi meritevoli (o maggiormente meritevoli) di tutela. Tra le varie situazioni giuridiche soggettive vi sono i diritti assoluti. Si tratta di diritti che attribuiscono al soggetto un potere (potremmo dire di primo grado) che può far valere indistintamente verso tutti gli altri soggetti sui quali grava semplicemente l'obbligo di non turbare il godimento del diritto stesso (ad es. il diritto di proprietà). La categoria dei diritti assoluti comprende: il diritto di proprietà, i diritti reali, i diritti della personalità, i diritti su beni immateriali.

[Il diritto assoluto si caratterizza per la relazione diretta tra un soggetto ed un bene]. [Invece i diritti relativi sono quelli che assicurano al titolare un potere che si può far valere solo verso una o più persone determinate, a carico delle quali sussiste l'obbligo di fare o non fare qualcosa (ad es. il diritto del creditore di ottenere la prestazione del debitore. Il diritto relativo necessita della cooperazione di altre parti)].

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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