Appunti di diritto privato
Presi da Amelia Popa-Rolando alle lezioni di DIRITTO PRIVATO (Prof. Francesco Camilletti; Scienze Politiche,
Università degli Studi di Milano)
• DIRITTO PRIVATO = un settore del diritto che si occupa dei rapporti giuridici che intercorrono tra i
soggetti privati
- Piano orizzontale – rapporto di parità tra i soggetti
- = il ramo del diritto che regola : costituendo, modificando o estinguendo i rapporti giuridici
(possono avere contenuto: patrimoniale o non patrimoniale)
- Si occupa di relazioni inter-cives (tra i cittadini) sia che queste abbiano ad oggetto un rapporto
suscettibile di valutazione economica o non suscettibile di valutazione economica
- Es: X vende orologio a Y; diritto privato si occupa di un rapporto giuridico con contenuto
patrimoniale/economico e oggetto suscettibile di valutazione economica
- Nel diritto privato la posizione rilevante= DIRITTO SOGGETTIVO (= posizione giuridica che
l’ordinamento riconosce e tutela e che si sostanzia in una pretesa che un soggetto ha verso un
altro)
- Anche nei rapporti tra privati, possono insorgere delle conflittualità – risolte da un giudice civile
- Diritto privato= diverso da Diritto pubblico ma anche da Diritto Penale! (=individua e tipizza
tutti i comportamenti che per l’ordinamento sono considerati pericolosi e stabilisce la relativa
sanzione -> funzione sanzionatoria)
- funzione dell’autotutela= ammessa in ambito privatistico (nell’ambito penalistico = vietata)
potestà punitiva delegata allo Stato, attraverso gli organi giudiziari
• NOZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA PRIVATI
- La Persona = persona fisica (l’individuo/il soggetto) o persona giuridica (es: società)
- Persone fisiche: distinzione tra: capacità giuridica (Art.1 del codice civile;= capacità di
essere centro di imputazione di effetti giuridici e si acquista con la nascita) e capacità di
agire (=capacità di assumere obbligazioni ed acquistare diritti attraverso valide
manifestazioni di volontà; si acquista con la maggiore età)
- Distinguere tra: incapacità legale (soggetti che per legge non hanno la capacità agire;
nell’ordinamento composta da: minori, interdetti- privo della capacità di volere e di agire-,
inabilitati – la capacità di intendere e volere è scemata in modo rilevante-, detenuti con
pena superiore a 5 anni; le loro volontà negoziale vengono manifestati e i rapporti vengono
istaurati attraverso un rappresentante legale – nel caso del minore: il genitore, nel caso
dell’interdetto: il tutore; nel caso dell’inabilitato: il curatore; genitore e tutore sostituiscono
completamente il soggetto; il curatore affianca il soggetto bisogna valutare il grado di
capacità: un soggetto è legalmente capace quando è capace di intendere e volere; un
soggetto è legalmente incapace quando non lo è; capacità di intendere =la capacità di
percepire il valore e il disvalore delle proprie azioni in una sfera laica parallela; la capacità
di volere= determinarsi fra comportamenti antagonisti) e incapacità naturale (= soggetti
legalmente capaci che per una causa transitoria si trovano in una situazione di incapacità)
sia gli atti compiuti da incapaci legali sia quelli compiuti da incapaci naturali sono atti
non validi
- Collocamento nello spazio dei rapporti di persone fisiche: 3 concetti:
1) La residenza = luogo dove un soggetto vive abitualmente
2) Il domicilio = luogo dove un soggetto ha il centro dei suoi affari (per persone giuridiche
solo il domicilio vale come collocamento)
3) La dimora =luogo dove un soggetto trascorre per un certo periodo di tempo la propria
vita
- PATRIMONIO (=profilo strettamente legato all’instaurazione dei rapporti giuridici; rilevanza
fondamentale; connota sia le persone fisiche che le persone giuridiche) = l’insieme di tutti i
beni, mobili e immobili, riferibili ad un soggetto nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, sempre riferibile al medesimo soggetto
Distinzione tra patrimonio (comprende anche i debiti) e patrimonio netto (=
rappresentato esclusivamente dalle attività riferibili ad un dato soggetto /una data
persona; non comprende i debiti)
- DIRITTO (=posizioni che vengono in rilievo); distinzione fra:
I. diritti patrimoniali (diritti suscettibili di valutazione economica; categoria costituita
da due diverse tipologie: diritti reali-diritti sulle cose e diritti di credito- diritti ad
ottenere una prestazione/ diritto verso un atteggiamento che deve avere il
debitore;
- requisiti diversi:
caratteristiche dei diritti reali
o tipici: nell’esercizio della loro autonomia volontaristica non possono costituire
diritti reali diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge; distinzione tra:
diritti reali di godimento(proprietà, l’usufrutto, l’uso, le servitù, abitazione,
superfice, enfiteusi) e diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)
o assoluti: opponibili erga omnes nei confronti di chiunque per l’ordinamento
italiano: tutela il titolare di un diritto reale nei confronti di chiunque arrechi una
minaccia a questo diritto
o immediati/autodeterminati: il titolare di un diritto reale trae tutte le utilità
riconnesse all’esercizio del diritto senza che sia necessaria la cooperazione di altri
soggetti
o muniti di sequela: essendo il diritto reale un diritto che inerisce ad un bene, segue
il bene stesso, nel caso in cui questo formi oggetti di atti di disposizione
caratteristiche dei diritti di credito
o atipici: la legge non indica tassativamente quali sono i diritti di credito, ma le parti
nell’esercizio della loro autonomia possono determinarli come più ritengono
soddisfacenti per i loro interessi
o relativi: può essere fatto valere (e tutelato) esclusivamente nei confronti di un
soggetto determinato= il debitore
o mediati/ eterodeterminati: il creditore non può soddisfare il proprio diritto se non
vi è la cooperazione del debitore (tecnicamente: se il debitore non coopera, il
creditore non soddisfa il proprio diritto)
diritti reali e diritti di credito hanno sostanzialmente caratteristiche opposte
e
II. diritti non patrimoniali (non quantificabili economicamente, es. diritto all’onore)
IL BENE
- Art. 810 del Codice civile beni= cose che possono formare oggetto di diritti; tutte le cose
suscettibili di poter formare oggetto giuridico che il nostro ordinamento qualifica come
diritto appartengono giuridicamente alla categoria dei beni
- Distinzione tra: beni di genere (= riferibili ad una determinata categoria; es: il denaro= bene
di genere per eccellenza) e beni di specie (= determinati/ individuati; es: un specifico libro
– libro di diritto del Prof. Camilletti)
- Distinzione tra: beni fungibili (= i beni che possono essere sostituiti con beni identici; es: il
denaro) e beni infungibili (= i beni che non possono essere sostituiti; es: un quadro
d’autore)
- Distinzione tra: beni consumabili (= beni il cui uso ne determina il perimento; es: un litro di
benzina) e beni inconsumabili (= beni suscettibili di un uso ripetuto senza che ciò ne
determini il perimento)
- Distinzione tra: beni materiali (= beni ontologicamente esistenti e quindi i beni suscettibili
di appropriazione fisica) e beni immateriali (= beni insuscettibili di percezione fisica; es.
un’invenzione; le energie)
- Distinzione principale (e più importante) tra: beni mobili e beni immobili (strettamente
legati al suolo; suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici, mulini, bagni, altri edifici
galleggianti) hanno un regime diverso e un contenuto diverso; nel codice civile: quali
sono i beni immobili (Art.812); tutti gli altri beni (non elencati nell’articolo) sono mobili
Nell’ambito dei beni immobili, distinzione tra: beni immobili registrati (tutti quei beni
soggetti a discrezione in un pubblico registro; es: macchina, le barche) e beni immobili
non registrati (tutti gli altri beni che non sono registrati)
- le pertinenze = beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene
cui accedono; es: il cinturino dell’orologio- bene pertinenziale per la corona dell’orologio
Il regime giuridico delle pertinenze è lo stesso del bene principale cui accedono a meno che
il proprietario del bene principale non abbia deciso di sottoporle a un regime giuridico
differente. = se si vende l’orologio, si vende anche il cinturino a meno che il proprietario
non decida di vendere solo un pezzo
- le universalità dei beni mobili = costituite da una serie di beni di per sé divisibili ma cui è
stata data una destinazione unitaria; es: una collana enciclopedica
IL DIRITTO DI PROPRIETA’
- principale diritto dell’ordinamento italiano; la sua rilevanza è stabilita nella Costituzione,
nonostante sia un diritto “privato” (Art. 42, Cost.)
- la definizione del diritto di proprietà è contenuta all’interno del Codice Civile, Art 832
- Genesi del rilievo costituzionale del diritto di proprietà: la proprietà privata non rientra nei
diritti inviolabili e individuali frutto di un compromesso ideologico, dato che una parte
della Costituente era comunista
- Definizione (Art. 832): Il diritto di godere e di disporre del bene di cui si è proprietari in
modo pieno ed esclusivo, salvo i limiti stabiliti dalla legge.
- Il contenuto: il diritto di godere attiene al profilo materiale del diritto ( si può godere di un
bene o ci si può astenere, ad esempio l’uso di una casa libertà omissiva; il proprietario
può fare del suo bene l’utilizzo materiale che più ritiene opportuno
Il diritto di disporre attiene al profilo giuridico: sarà il diritto del proprietario affinché il
proprietario formi del bene rapporti di natura giuridica: può venderlo, affittarlo ecc.
Il diritto di proprietà è caratterizzato dalla pienezza (il proprietario ha diritto di
caratterizzare il bene per tutte le sue caratteristiche ed estensioni qualitative e
quantitative) e dall’esclusività (il proprietario essendo il titolare del diritto ha la facoltà
di far sì che gli altri possano essere esclusi; tranne nel caso di co-proprietà: ciascun
proprietario può escludere i terzi ma non gli altri co-proprietari)
- I limiti: Il divieto di atti emulativi (art. 833; la norma in esame stabilisce il divieto degli atti
emulativi; il proprietario di un bene non può compiere atti il cui unico scopo sia quello di
arrecare molestie ad altri; atto emulativo = unico fine= danneggiare gli altri ma non è di
nessuna utilità al proprietario si configura come un abuso di diritto; gli elementi
essenziali per cui un atto sia considerato emulativo e quindi vietato, sono due: 1) Natura
oggettiva: la mancanza di utilità 2) di Natura soggettiva: animus nocendi = la volontà di
nuocere un altro soggetto)
L’espropriazione per pubblica utilità (art. 834; principio già stabilito dalla Costituzione
Italiana; l’espropriazione è un atto abolitivo compiuto da un ente pubblico che per ragioni
evidentemente di pubblico interesse priva in tutto o in parte il proprietario del suo diritto;
ES: TAV; il provvedimento di esproprio deve essere ineludibilmente preceduto da una
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’esproprio; se manca
da parte dell’ente pubblico deputato ad emetterla questa dichiarazione, l’esproprio non
può avvenire l’esproprio deve realizzarsi attraverso un provvedimento amministrativo
che stabilisce l’indennità che spetta al proprietario in conseguenza dell’esproprio stesso –
l’ente pubblico deve indicare quanti soldi spettano al proprietario per l’esproprio;
l’indennità deve essere pari al valore di mercato che ha il bene; nel caso in cui il
provvedimento di esproprio e indennizzo sia viziato, il proprietario può impugnare il
provvedimento davanti al giudice)
- in entrambi i casi il proprietario subisce delle limitazioni al proprio diritto (nell’esproprio
possono arrivare all’ablazione/lo spogliamento del proprio oggetto)
- Giuridicamente il diritto di proprietà è un diritto elastico= quando il diritto di proprietà
convive con altri diritti reali minori; quando si stabilisce questa ipotesi alcune facoltà del
proprietario si comprino a favore del titolare del diritto reale minore, qualora questo diritto
reale minore si estingua il diritto di proprietà si ri-espande nella sua totalità e il proprietario
ritorna ad usufruire di tutte le facoltà ad esso connesso
- Il diritto di proprietà subisce delle limitazioni quando convivendo con altri diritti reali minori
alcune facoltà riconnesse alla proprietà non spettano più al proprietario ma al titolare di un
altro diritto reale
- Il diritto di proprietà nel nostro ordinamento si può acquistare in due modi diversi (modi di
acquisto= strumenti attraverso cui si diventa proprietari): a titolo derivativo oppure a
titolo originario
- L’acquisto del diritto di proprietà si verifica a titolo originario quando il diritto si consolida
direttamente in capo al soggetto che diventa proprietario senza che gli sia stato trasferito
da un altro soggetto. I modi di acquisto a titolo originario sono la cessione, l’unione o
commistione, l’invenzione, la confusione, l’usucapione (=modo di acquisto della proprietà
di una cosa o di altro diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso della cosa
stessa per un periodo di tempo stabilito dalla legge) – più importante
- La proprietà si acquista a titolo derivativo quando il diritto di proprietà viene trasferito da
un soggetto detto dante-causa ad un altro soggetto detto avente-causa. Nel acquisto a
titolo derivativo il proprietario originario attraverso n atto trasferisce il diritto di proprietà a
colui che acquista. Es: o per contratto o per successione a causa di morte
Il diritto di proprietà è un diritto reale assoluto = giuridicamente opponibile erga omnes= può essere
fatto valere e riceve tutela nei confronti di chiunque. L’ordinamento italiano prevede quattro azioni
finalizzate a tutelare il diritto di proprietà. Queste azioni sono comunemente definite come azioni a tutela
della proprietà o azioni petitorie o azioni reali. (Art. 948- Art. 951)
1) Azione di rivendicazione (Art. 948) = l’azione con cui il proprietario di un bene ha come scopo
quello di ottenerlo in restituzione da chi lo possiede o lo detiene (concetto possesso e detenzione
vedi più avanti); funzione recuperatoria di un bene di cui il proprietario no n ha più la
disponibilità materiale
2) Azione negatoria (Art. 949) = l’azione con cui il proprietario fa accertare l’inesistenza (nega
l’esistenza) di diritti reali minori altrui sul bene di sua proprietà
3) Azione di regolamento dei confini (Art. 950) = l’azione che il proprietario di un fondo può
esercitare nei confronti del fondo confinante quando vi sia incertezza su dov’è collocato il confine
tra i fondi confinanti il giudice deve indicare qual è la linea di confine tra i due fondi in caso di
incertezza
4) Azione di apposizione dei termini (Art. 951) = l’azione con cui il proprietario di uno dei due fondi
confinanti chiede che a spese comuni vengano resi visibili i confini tra due fondi
QUINDI: nell’azione di regolamento dei confini vi è incertezza sul confine stesso e
l’azione petitoria mira a individuarlo; nell’azione di apposizione dei termini non vi è
incertezza sul confine e l’azione mira soltanto a rendere visibile il confine stesso
Caratteristica comune di tutte e 4 le azioni petitorie= l’unico soggetto legittimato ad esercitarle è il
proprietario (la legittimazione attiene a un profilo processuale dell’azione; si ha il diritto di agire davanti a
un giudice per ottenere una sentenza che abbia un certo contenuto; la legittimazione= il diritto ad agire in
giudizio che l’ordinamento italiano attribuisce ad un determinato soggetto, detto appunto legittimato; nel
caso delle azioni reali questo soggetto è il proprietario; se ad un soggetto difetta questa qualifica non è
legittimato ad esercitare un’azione) e tutte sono azioni imprescrittibili (concetto di prescrizione=
l’estinzione di un diritto per l’inerzia del suo titolare prolungata per un certo periodo di tempo tutti i
diritti salvo quelli imprescrittibile devono essere fatti valere entro un certo periodo di tempo, regolato dal
Codice Civile; la prescrizione è una regola generale; per le azioni imprescrittibili: l’inerzia protratta per
lungo periodo non influenza la perdita del diritto)
PROPRIETA’ E POSSESSO
importante tenere concettualmente distinta la proprietà dal possesso (giuridicamente sono situazioni
diverse; la proprietà è un diritto reale; il possesso non è un diritto ma è una situazione di fatto cui
l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici)
Art. 1140: possesso= il potere su una cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della
proprietà o di un altro diritto reale per avere possesso in senso giuridico sono necessari due requisiti:
1. di natura oggettiva (il corpus)= una relazione materiale che intercorre tra un soggetto e un bene in
virtù della quale il soggetto esercita un potere di fatto sul bene; non è sufficiente da solo a
determinare il possesso
2. di natura soggettiva (animus) = la volontà di comportarsi come se si fosse il proprietario o come se
si fosse il titolare di un altro diritto reale = comportamento uti dominus (es: io non sono il
proprietario dell’oggetto X del soggetto Y, ma mi comporto come se lo fossi)
l’animus richie
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti lezione Diritto privato
-
Diritto privato - appunti lezione
-
Diritto privato - Appunti lezione 2
-
Appunti di lezione di Diritto privato