Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 54
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 1 Appunti lezione - Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 54.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti lezione - Diritto privato Pag. 51
1 su 54
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I RAPPORTI TRA CESSIONARIO E CEDUTO (DEBITORE)

- Nella cessione del credito il cessionario acquisto dal cedente a titolo derivativo (= il

cessionario subentra nella medesima posizione giuridica che il cedente aveva nei confronti

del debitore ceduto): nessuno può trasferire ad un altro più diritti di quelli che ha lui

- Nell’acquisto a titolo derivativo il dande causa non può trasferire all’avente causa più diritti

rispetto a quelli che egli possiede il debitore ceduto può opporre al nuovo creditore

cessionario tutte le eccezioni estintive del diritto di credito che avrebbe potuto opporre al

cedente

I RAPPORTI TRA IL CEDENTE E IL CESSIONARIO

- Cosa deve garantire il cedente al cessionario?

- Art. 1267: salvo diverso accordo tra le parti, il cedente deve garantire al cessionario

soltanto l’esistenza del credito. Non è tenuto a garantire l’adempimento del debitore

ceduto nel modello legale il cedente è tenuto alla sola garanzia del cosiddetto nomen

verum con la conseguenza che il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto graverà sul

cessionario

- Nelle cessioni a titolo oneroso, limitatamente alle sole cessioni a titolo oneroso le parti

possono derogare al principio sopra enunciato e stabilire che il creditore cedente

garantisca non soltanto l’esistenza del credito (nomen verum) ma garantisca anche la

solvibilità del debitore ceduto (nomen bonum)

- Nel caso in cui il cedente abbia garantito la solvibilità del debitore ceduto, nel caso di

inadempimento del ceduto stesso NON risponderà verso il cessionario per l’intero importo

del credito ceduto ma soltanto nei limiti di quanto ha ricevuto come corrispettivo della

cessione IL CONTRATTO

- Contratti che trasferiscono diritti= contratti reali

- Contratti che obbligano una o entrambe le parti ad eseguire una certa prestazione=

contratto ad effetti obbligatori

- Art. 1321 Il contratto= l’accordo di due o più parti; il contratto è un istituto a base

volontaristica; l’accordo nell’ambito della disciplina del contratto è il fuoco della

circonferenza; senza accordo, salvo alcune eccezioni tassative, non può esistere il contratto

- L’accordo= una manifestazione di volontà con cui le parti del contratto manifestano la loro

volontà ad astringersi l vincolo contrattuale; il consenso che le parti danno al contratto è

formato da dichiarazioni di volontà che si scambiano il proponente e l’accettante

- Art. 1325- indica i requisiti/elementi essenziali del contratto indica quale primo requisito

del contratto stesso l’accordo delle parti

- Queste manifestazioni di volontà che si fondono nell’accordo contrattuale ai sensi della

norma 1321 devono riguardare due o più parti non può esistere un contratto

unilaterale; le parti devono essere almeno due (struttura bilaterale); le parti possono

essere anche più di due (struttura plurilaterale)

- La parte contrattuale= giuridicamente si intende un centro unitario di imputazione di effetti

giuridici; può essere composto da una sola persona ma anche da più persone senza che ciò

faccia perdere il centro unitario

- questo accordo che coinvolge tutte le parti del contratto deve essere finalizzato a:

• Costituire (=qualora il contratto costituisca attraverso una manifestazione di

volontà le parti creano tra loro ex-novo un rapporto giuridico che prima non

esisteva disciplinando i rispettivi diritti ed obblighi )

• Regolare (=qualora il contratto sia finalizzato a regolare un rapporto giuridico la

manifestazione di volontà delle parti si innesta su un vincolo già esistente

modificandolo rispetto a come era stato originariamente costituito)

• Estinguere (=qualora il contratto svolga la funzione estintiva si tratta di un accordo

risolutorio ossia a un accordo con il quale le parti di comune accordo pongono fine

a un vincolo evidentemente già esistente; nell’ordinamento italiano soltanto una

dichiarazione di volontà può attuare un contratto, sempre una dichiarazione

bilaterale di volontà lo può estinguere; l’impossibilità di una parte di sciogliersi

individualmente dal contratto trova la sua espressione normativa in un altro

articolo- Art. 1372 i diritti acquistati dalle parti e gli obblighi che hanno

acquistato è come se derivassero dalla legge= il contratto ha forza di legge dalle

parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso)

…tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

- Art. 1321- laddove stabilisce che l’accordo delle parti rimane circoscritto tra le parti stesse,

esplicita il principio della relatività, tipico delle fonti di obbligazioni - gli obblighi e i diritti

che derivano dal contratto sono esclusivamente circoscritti alle parti del contratto stesso

che con una valida manifestazione di volontà hanno assunti gli obblighi e conquistato i

diritti

- Art. 1372, secondo comma: il contratto non produce effetto rispetto ai terzi; tutti coloro

che non hanno partecipato al contratto attraverso una loro valida manifestazione di

volontà rimangono insensibili agli effetti giuridici che il contratto produce sia in termini

positivi sia in termini negativi (la legge contrattuale ai terzi non nuoce né giova)

- L’oggetto della costituzione/regolamentazione/estinzione deve essere un rapporto

giuridico patrimoniale (= tra le parti del contratto si instaura una relazione giuridica-

riconosciuta e disciplinata dall’ordinamento; questo rapporto giuridico deve avere un

contenuto patrimoniale così come la prestazione deve ad oggetto un contenuto

patrimoniale, così anche l’oggetto del contrato(del rapporto giuridico) deve avere

contenuto patrimoniale quando è suscettibile di valutazione economica)

- Nei rapporti tra privati vige un principio fondamentale il principio della libertà/

dell’autonomia che torva la sua massima espressione in ambito privatistico nell’articolo

1322 – stabilisce questo principio “autonomia O libertà contrattuale”

- Articolo 1322= proiezione nell’ambito dei rapporti tra privati dell’articolo 41 della

Costituzione (principio dell’iniziativa economica privata libera) il contratto= lo strumento

giuridico attraverso il quale i privati attuano le loro scelte/iniziative economiche;

- Per modificare l’articolo 1322 occorre un procedimento di revisione costituzionale

- 1 comma: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto rispettando

i limiti stabiliti dalla legge; la libertà contrattuale= la libertà che le parti hanno di

determinare il contenuto del contratto nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge

questa libertà assume due diverse forme:

1. Libertà di determinazione dei contenuti del contratto da un punto di vista

regolamentare o normativo = la libertà di disciplinare i profili esecutivi del contratto

come più ritengono confacente ai loro interessi

2. Liberta di determinazione dei contenuti del contratto da un punto di vista patrimoniale

o economico = la libertà delle parti di attribuire alle prestazioni che formano oggetto

del contratto il valore economico che anche in questo caso ritengono soddisfi i loro

interessi; il giudice/il legislatore non può intromettersi e sindacare la libera scelta di un

certo valore economico (l’ordinamento non tutela colui che fa un cattivo affare)

- I limiti della libertà contrattuale il contratto:

1. Non può essere contrario alle norme imperative (le norme che l’accordo delle parti non

può derogare; tutelano il contraente),

2. ai principi di ordine pubblico(i principi che per la loro importanza regolano lo

svolgimento della vita dei privati; tutelano i contraenti e i terzi)

e

3. ai principi di buoncostume

(nel caso il contratto violasse le 3 sopramenzionati situazioni è un contratto nullo-

improduttivo di effetti giuridici) 

- Secondo Comma: libertà del principio dell’atipicità contrattuale le parti sono talmente

libere di perseguire i loro interessi con gli strumenti giuridici che desiderando, che possono

usare anche dei contratti atipici ( non previsti dall’ordinamento)

- A quali tipi di contratti atipici possono ricorrere le parti:

1. Atipicità derivante dalla importazione di un modello contrattuale noto ad un altro

ordinamento giuridico e sconosciuto al nostro

2. Atipicità derivante dalla combinazione di più contratti tipici (le parti possono prendere

un pezzo di vari contratti tipici, fonderli tra loro e costruire un contratto tipico)

- A quale principio possono fare ricorso le parti:

- la teoria dell’assorbimento: il contratto atipico deve essere quanto alla disciplina

applicabile ricondotto a un contratto tipico; dopo l’assorbimento le norme del

contratto tipico vengono applicate per analogia alle norme del contratto atipico (si

esamina la funzione del contratto atipico, dopo di ché per analogia si ricorre al

contratto tipico la cui funzione è la più vicina al contratto atipico e si utilizza per

disciplinare il contratto atipico)

-i limiti del ricorso al contratto atipico è costituito dalla meritevolezza degli interessi

che persegue il contratto atipico se il contratto atipico svolge una funzione che non

è titolata dall’ordinamento, il contratto sarà nullo

Le tipologie contrattuali

 Distinzione tra due diverse tipologie contrattuali in relazioni alle loro diverse modalità

di conclusione:

1. i contratti consensuali = i contratti per la cui conclusione è sufficiente il consenso

validamente manifestato dalle parti l’accordo è condizione necessaria ma anche

sufficiente per la genesi del contratto stesso

2. i contratti reali = i contratti in cui oltre al consenso validamente manifestato dalle

parti è necessario qualcosa di più, ovvero la consegna del bene che forma oggetto

del contratto l’accordo è necessario ma non è sufficiente, essendo necessaria

anche la consegna del bene che forma oggetto del contratto

- il principale contratto reale è il contratto di mutuo, concluso quando la banca consegnerà i

soldi (con la consegna); un ulteriore contratto è il deposito

 Distinzione operata in relazione ai diversi effetti che il contratto produce

1. Contratti ad effetti obbligatori = l’effetto sarà di obbligare una o entrambe le parti

ad eseguire una certa prestazione

2. Contratti ad effetti reali (NB non la stessa cosa dei contratti reali) = producono il

cosiddetto effetto traslativo, ossia, attraverso loro viene trasferito un diritto da una

parte all’altra del cont

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
54 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ameliapr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.