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Appunti di diritto privato

Presi da Amelia Popa-Rolando alle lezioni di DIRITTO PRIVATO (Prof. Francesco Camilletti; Scienze Politiche,

Università degli Studi di Milano)

• DIRITTO PRIVATO = un settore del diritto che si occupa dei rapporti giuridici che intercorrono tra i

soggetti privati

- Piano orizzontale – rapporto di parità tra i soggetti

- = il ramo del diritto che regola : costituendo, modificando o estinguendo i rapporti giuridici

(possono avere contenuto: patrimoniale o non patrimoniale)

- Si occupa di relazioni inter-cives (tra i cittadini) sia che queste abbiano ad oggetto un rapporto

suscettibile di valutazione economica o non suscettibile di valutazione economica

- Es: X vende orologio a Y; diritto privato si occupa di un rapporto giuridico con contenuto

patrimoniale/economico e oggetto suscettibile di valutazione economica

- Nel diritto privato la posizione rilevante= DIRITTO SOGGETTIVO (= posizione giuridica che

l’ordinamento riconosce e tutela e che si sostanzia in una pretesa che un soggetto ha verso un

altro)

- Anche nei rapporti tra privati, possono insorgere delle conflittualità – risolte da un giudice civile

- Diritto privato= diverso da Diritto pubblico ma anche da Diritto Penale! (=individua e tipizza

tutti i comportamenti che per l’ordinamento sono considerati pericolosi e stabilisce la relativa

sanzione -> funzione sanzionatoria) 

- funzione dell’autotutela= ammessa in ambito privatistico (nell’ambito penalistico = vietata)

potestà punitiva delegata allo Stato, attraverso gli organi giudiziari

• NOZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA PRIVATI

- La Persona = persona fisica (l’individuo/il soggetto) o persona giuridica (es: società)

- Persone fisiche: distinzione tra: capacità giuridica (Art.1 del codice civile;= capacità di

essere centro di imputazione di effetti giuridici e si acquista con la nascita) e capacità di

agire (=capacità di assumere obbligazioni ed acquistare diritti attraverso valide

manifestazioni di volontà; si acquista con la maggiore età)

- Distinguere tra: incapacità legale (soggetti che per legge non hanno la capacità agire;

nell’ordinamento composta da: minori, interdetti- privo della capacità di volere e di agire-,

inabilitati – la capacità di intendere e volere è scemata in modo rilevante-, detenuti con

pena superiore a 5 anni; le loro volontà negoziale vengono manifestati e i rapporti vengono

istaurati attraverso un rappresentante legale – nel caso del minore: il genitore, nel caso

dell’interdetto: il tutore; nel caso dell’inabilitato: il curatore; genitore e tutore sostituiscono

completamente il soggetto; il curatore affianca il soggetto bisogna valutare il grado di

capacità: un soggetto è legalmente capace quando è capace di intendere e volere; un

soggetto è legalmente incapace quando non lo è; capacità di intendere =la capacità di

percepire il valore e il disvalore delle proprie azioni in una sfera laica parallela; la capacità

di volere= determinarsi fra comportamenti antagonisti) e incapacità naturale (= soggetti

legalmente capaci che per una causa transitoria si trovano in una situazione di incapacità)

 sia gli atti compiuti da incapaci legali sia quelli compiuti da incapaci naturali sono atti

non validi

- Collocamento nello spazio dei rapporti di persone fisiche: 3 concetti:

1) La residenza = luogo dove un soggetto vive abitualmente

2) Il domicilio = luogo dove un soggetto ha il centro dei suoi affari (per persone giuridiche

solo il domicilio vale come collocamento)

3) La dimora =luogo dove un soggetto trascorre per un certo periodo di tempo la propria

vita

- PATRIMONIO (=profilo strettamente legato all’instaurazione dei rapporti giuridici; rilevanza

fondamentale; connota sia le persone fisiche che le persone giuridiche) = l’insieme di tutti i

beni, mobili e immobili, riferibili ad un soggetto nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi, sempre riferibile al medesimo soggetto

Distinzione tra patrimonio (comprende anche i debiti) e patrimonio netto (=

rappresentato esclusivamente dalle attività riferibili ad un dato soggetto /una data

persona; non comprende i debiti)

- DIRITTO (=posizioni che vengono in rilievo); distinzione fra:

I. diritti patrimoniali (diritti suscettibili di valutazione economica; categoria costituita

da due diverse tipologie: diritti reali-diritti sulle cose e diritti di credito- diritti ad

ottenere una prestazione/ diritto verso un atteggiamento che deve avere il

debitore;

- requisiti diversi:

caratteristiche dei diritti reali

o tipici: nell’esercizio della loro autonomia volontaristica non possono costituire

diritti reali diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge; distinzione tra:

diritti reali di godimento(proprietà, l’usufrutto, l’uso, le servitù, abitazione,

superfice, enfiteusi) e diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca)

o assoluti: opponibili erga omnes nei confronti di chiunque per l’ordinamento

italiano: tutela il titolare di un diritto reale nei confronti di chiunque arrechi una

minaccia a questo diritto

o immediati/autodeterminati: il titolare di un diritto reale trae tutte le utilità

riconnesse all’esercizio del diritto senza che sia necessaria la cooperazione di altri

soggetti

o muniti di sequela: essendo il diritto reale un diritto che inerisce ad un bene, segue

il bene stesso, nel caso in cui questo formi oggetti di atti di disposizione

caratteristiche dei diritti di credito

o atipici: la legge non indica tassativamente quali sono i diritti di credito, ma le parti

nell’esercizio della loro autonomia possono determinarli come più ritengono

soddisfacenti per i loro interessi

o relativi: può essere fatto valere (e tutelato) esclusivamente nei confronti di un

soggetto determinato= il debitore

o mediati/ eterodeterminati: il creditore non può soddisfare il proprio diritto se non

vi è la cooperazione del debitore (tecnicamente: se il debitore non coopera, il

creditore non soddisfa il proprio diritto)

 diritti reali e diritti di credito hanno sostanzialmente caratteristiche opposte

e

II. diritti non patrimoniali (non quantificabili economicamente, es. diritto all’onore)

IL BENE

- Art. 810 del Codice civile beni= cose che possono formare oggetto di diritti; tutte le cose

suscettibili di poter formare oggetto giuridico che il nostro ordinamento qualifica come

diritto appartengono giuridicamente alla categoria dei beni

- Distinzione tra: beni di genere (= riferibili ad una determinata categoria; es: il denaro= bene

di genere per eccellenza) e beni di specie (= determinati/ individuati; es: un specifico libro

– libro di diritto del Prof. Camilletti)

- Distinzione tra: beni fungibili (= i beni che possono essere sostituiti con beni identici; es: il

denaro) e beni infungibili (= i beni che non possono essere sostituiti; es: un quadro

d’autore)

- Distinzione tra: beni consumabili (= beni il cui uso ne determina il perimento; es: un litro di

benzina) e beni inconsumabili (= beni suscettibili di un uso ripetuto senza che ciò ne

determini il perimento)

- Distinzione tra: beni materiali (= beni ontologicamente esistenti e quindi i beni suscettibili

di appropriazione fisica) e beni immateriali (= beni insuscettibili di percezione fisica; es.

un’invenzione; le energie)

- Distinzione principale (e più importante) tra: beni mobili e beni immobili (strettamente

legati al suolo; suolo, sorgenti, corsi d’acqua, alberi, edifici, mulini, bagni, altri edifici

galleggianti) hanno un regime diverso e un contenuto diverso; nel codice civile: quali

sono i beni immobili (Art.812); tutti gli altri beni (non elencati nell’articolo) sono mobili

Nell’ambito dei beni immobili, distinzione tra: beni immobili registrati (tutti quei beni

soggetti a discrezione in un pubblico registro; es: macchina, le barche) e beni immobili

non registrati (tutti gli altri beni che non sono registrati)

- le pertinenze = beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene

cui accedono; es: il cinturino dell’orologio- bene pertinenziale per la corona dell’orologio

Il regime giuridico delle pertinenze è lo stesso del bene principale cui accedono a meno che

il proprietario del bene principale non abbia deciso di sottoporle a un regime giuridico

differente. = se si vende l’orologio, si vende anche il cinturino a meno che il proprietario

non decida di vendere solo un pezzo

- le universalità dei beni mobili = costituite da una serie di beni di per sé divisibili ma cui è

stata data una destinazione unitaria; es: una collana enciclopedica

IL DIRITTO DI PROPRIETA’

- principale diritto dell’ordinamento italiano; la sua rilevanza è stabilita nella Costituzione,

nonostante sia un diritto “privato” (Art. 42, Cost.)

- la definizione del diritto di proprietà è contenuta all’interno del Codice Civile, Art 832

- Genesi del rilievo costituzionale del diritto di proprietà: la proprietà privata non rientra nei

diritti inviolabili e individuali frutto di un compromesso ideologico, dato che una parte

della Costituente era comunista

- Definizione (Art. 832): Il diritto di godere e di disporre del bene di cui si è proprietari in

modo pieno ed esclusivo, salvo i limiti stabiliti dalla legge.

- Il contenuto: il diritto di godere attiene al profilo materiale del diritto ( si può godere di un

bene o ci si può astenere, ad esempio l’uso di una casa libertà omissiva; il proprietario

può fare del suo bene l’utilizzo materiale che più ritiene opportuno

Il diritto di disporre attiene al profilo giuridico: sarà il diritto del proprietario affinché il

proprietario formi del bene rapporti di natura giuridica: può venderlo, affittarlo ecc.

 Il diritto di proprietà è caratterizzato dalla pienezza (il proprietario ha diritto di

caratterizzare il bene per tutte le sue caratteristiche ed estensioni qualitative e

quantitative) e dall’esclusività (il proprietario essendo il titolare del diritto ha la facoltà

di far sì che gli altri possano essere esclusi; tranne nel caso di co-proprietà: ciascun

proprietario può escludere i terzi ma non gli altri co-proprietari)

- I limiti: Il divieto di atti emulativi (art. 833; la norma in esame stabilisce il divieto degli atti

emulativi; il proprietario di un bene non può compiere atti il cui unico scopo sia quello di

arrecare molestie ad altri; atto emulativo = unico fine= danneggiare gli altri ma non è di

nessuna utilità al proprietario si configura come un abuso di diritto; gli elementi

essenziali per cui un atto sia considerato emulativo e quindi vietato, sono due: 1) Natura

oggettiva: la mancanza di utilità 2) di Natura soggettiva: animus nocendi = la volontà di

nuocere un altro soggetto)

L’espropriazione per pubblica utilità (art. 834; principio già stabilito dalla Costituzione

Italiana; l’espropriazione è un atto abolitivo compiuto da un ente pubblico che per ragioni

evidentemente di pubblico interesse priva in tutto o in parte il proprietario del suo diritto;

ES: TAV; il provvedimento di esproprio deve essere ineludibilmente preceduto da una

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’esproprio; se manca

da parte dell’ente pubblico deputato ad emetterla questa dichiarazione, l’esproprio non

può avvenire l’esproprio deve realizzarsi attraverso un provvedimento amministrativo

che stabilisce l’indennità che spetta al proprietario in conseguenza dell’esproprio stesso –

l’ente pubblico deve indicare quanti soldi spettano al proprietario per l’esproprio;

l’indennità deve essere pari al valore di mercato che ha il bene; nel caso in cui il

provvedimento di esproprio e indennizzo sia viziato, il proprietario può impugnare il

provvedimento davanti al giudice)

- in entrambi i casi il proprietario subisce delle limitazioni al proprio diritto (nell’esproprio

possono arrivare all’ablazione/lo spogliamento del proprio oggetto)

- Giuridicamente il diritto di proprietà è un diritto elastico= quando il diritto di proprietà

convive con altri diritti reali minori; quando si stabilisce questa ipotesi alcune facoltà del

proprietario si comprino a favore del titolare del diritto reale minore, qualora questo diritto

reale minore si estingua il diritto di proprietà si ri-espande nella sua totalità e il proprietario

ritorna ad usufruire di tutte le facoltà ad esso connesso

- Il diritto di proprietà subisce delle limitazioni quando convivendo con altri diritti reali minori

alcune facoltà riconnesse alla proprietà non spettano più al proprietario ma al titolare di un

altro diritto reale

- Il diritto di proprietà nel nostro ordinamento si può acquistare in due modi diversi (modi di

acquisto= strumenti attraverso cui si diventa proprietari): a titolo derivativo oppure a

titolo originario

- L’acquisto del diritto di proprietà si verifica a titolo originario quando il diritto si consolida

direttamente in capo al soggetto che diventa proprietario senza che gli sia stato trasferito

da un altro soggetto. I modi di acquisto a titolo originario sono la cessione, l’unione o

commistione, l’invenzione, la confusione, l’usucapione (=modo di acquisto della proprietà

di una cosa o di altro diritto reale di godimento su di essa, mediante il possesso della cosa

stessa per un periodo di tempo stabilito dalla legge) – più importante

- La proprietà si acquista a titolo derivativo quando il diritto di proprietà viene trasferito da

un soggetto detto dante-causa ad un altro soggetto detto avente-causa. Nel acquisto a

titolo derivativo il proprietario originario attraverso n atto trasferisce il diritto di proprietà a

colui che acquista. Es: o per contratto o per successione a causa di morte

Il diritto di proprietà è un diritto reale assoluto = giuridicamente opponibile erga omnes= può essere

fatto valere e riceve tutela nei confronti di chiunque. L’ordinamento italiano prevede quattro azioni

finalizzate a tutelare il diritto di proprietà. Queste azioni sono comunemente definite come azioni a tutela

della proprietà o azioni petitorie o azioni reali. (Art. 948- Art. 951)

1) Azione di rivendicazione (Art. 948) = l’azione con cui il proprietario di un bene ha come scopo

quello di ottenerlo in restituzione da chi lo possiede o lo detiene (concetto possesso e detenzione

 vedi più avanti); funzione recuperatoria di un bene di cui il proprietario no n ha più la

disponibilità materiale

2) Azione negatoria (Art. 949) = l’azione con cui il proprietario fa accertare l’inesistenza (nega

l’esistenza) di diritti reali minori altrui sul bene di sua proprietà

3) Azione di regolamento dei confini (Art. 950) = l’azione che il proprietario di un fondo può

esercitare nei confronti del fondo confinante quando vi sia incertezza su dov’è collocato il confine

tra i fondi confinanti il giudice deve indicare qual è la linea di confine tra i due fondi in caso di

incertezza

4) Azione di apposizione dei termini (Art. 951) = l’azione con cui il proprietario di uno dei due fondi

confinanti chiede che a spese comuni vengano resi visibili i confini tra due fondi

 QUINDI: nell’azione di regolamento dei confini vi è incertezza sul confine stesso e

l’azione petitoria mira a individuarlo; nell’azione di apposizione dei termini non vi è

incertezza sul confine e l’azione mira soltanto a rendere visibile il confine stesso

Caratteristica comune di tutte e 4 le azioni petitorie= l’unico soggetto legittimato ad esercitarle è il

proprietario (la legittimazione attiene a un profilo processuale dell’azione; si ha il diritto di agire davanti a

un giudice per ottenere una sentenza che abbia un certo contenuto; la legittimazione= il diritto ad agire in

giudizio che l’ordinamento italiano attribuisce ad un determinato soggetto, detto appunto legittimato; nel

caso delle azioni reali questo soggetto è il proprietario; se ad un soggetto difetta questa qualifica non è

legittimato ad esercitare un’azione) e tutte sono azioni imprescrittibili (concetto di prescrizione=

l’estinzione di un diritto per l’inerzia del suo titolare prolungata per un certo periodo di tempo tutti i

diritti salvo quelli imprescrittibile devono essere fatti valere entro un certo periodo di tempo, regolato dal

Codice Civile; la prescrizione è una regola generale; per le azioni imprescrittibili: l’inerzia protratta per

lungo periodo non influenza la perdita del diritto)

PROPRIETA’ E POSSESSO

 importante tenere concettualmente distinta la proprietà dal possesso (giuridicamente sono situazioni

diverse; la proprietà è un diritto reale; il possesso non è un diritto ma è una situazione di fatto cui

l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici)

Art. 1140: possesso= il potere su una cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della

proprietà o di un altro diritto reale per avere possesso in senso giuridico sono necessari due requisiti:

1. di natura oggettiva (il corpus)= una relazione materiale che intercorre tra un soggetto e un bene in

virtù della quale il soggetto esercita un potere di fatto sul bene; non è sufficiente da solo a

determinare il possesso

2. di natura soggettiva (animus) = la volontà di comportarsi come se si fosse il proprietario o come se

si fosse il titolare di un altro diritto reale = comportamento uti dominus (es: io non sono il

proprietario dell’oggetto X del soggetto Y, ma mi comporto come se lo fossi)

 l’animus richie

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ameliapr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camilletti Francesco.
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