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I RAPPORTI TRA CESSIONARIO E CEDUTO (DEBITORE)
- Nella cessione del credito il cessionario acquisto dal cedente a titolo derivativo (= il
cessionario subentra nella medesima posizione giuridica che il cedente aveva nei confronti
del debitore ceduto): nessuno può trasferire ad un altro più diritti di quelli che ha lui
- Nell’acquisto a titolo derivativo il dande causa non può trasferire all’avente causa più diritti
rispetto a quelli che egli possiede il debitore ceduto può opporre al nuovo creditore
cessionario tutte le eccezioni estintive del diritto di credito che avrebbe potuto opporre al
cedente
I RAPPORTI TRA IL CEDENTE E IL CESSIONARIO
- Cosa deve garantire il cedente al cessionario?
- Art. 1267: salvo diverso accordo tra le parti, il cedente deve garantire al cessionario
soltanto l’esistenza del credito. Non è tenuto a garantire l’adempimento del debitore
ceduto nel modello legale il cedente è tenuto alla sola garanzia del cosiddetto nomen
verum con la conseguenza che il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto graverà sul
cessionario
- Nelle cessioni a titolo oneroso, limitatamente alle sole cessioni a titolo oneroso le parti
possono derogare al principio sopra enunciato e stabilire che il creditore cedente
garantisca non soltanto l’esistenza del credito (nomen verum) ma garantisca anche la
solvibilità del debitore ceduto (nomen bonum)
- Nel caso in cui il cedente abbia garantito la solvibilità del debitore ceduto, nel caso di
inadempimento del ceduto stesso NON risponderà verso il cessionario per l’intero importo
del credito ceduto ma soltanto nei limiti di quanto ha ricevuto come corrispettivo della
cessione IL CONTRATTO
- Contratti che trasferiscono diritti= contratti reali
- Contratti che obbligano una o entrambe le parti ad eseguire una certa prestazione=
contratto ad effetti obbligatori
- Art. 1321 Il contratto= l’accordo di due o più parti; il contratto è un istituto a base
volontaristica; l’accordo nell’ambito della disciplina del contratto è il fuoco della
circonferenza; senza accordo, salvo alcune eccezioni tassative, non può esistere il contratto
- L’accordo= una manifestazione di volontà con cui le parti del contratto manifestano la loro
volontà ad astringersi l vincolo contrattuale; il consenso che le parti danno al contratto è
formato da dichiarazioni di volontà che si scambiano il proponente e l’accettante
- Art. 1325- indica i requisiti/elementi essenziali del contratto indica quale primo requisito
del contratto stesso l’accordo delle parti
- Queste manifestazioni di volontà che si fondono nell’accordo contrattuale ai sensi della
norma 1321 devono riguardare due o più parti non può esistere un contratto
unilaterale; le parti devono essere almeno due (struttura bilaterale); le parti possono
essere anche più di due (struttura plurilaterale)
- La parte contrattuale= giuridicamente si intende un centro unitario di imputazione di effetti
giuridici; può essere composto da una sola persona ma anche da più persone senza che ciò
faccia perdere il centro unitario
- questo accordo che coinvolge tutte le parti del contratto deve essere finalizzato a:
• Costituire (=qualora il contratto costituisca attraverso una manifestazione di
volontà le parti creano tra loro ex-novo un rapporto giuridico che prima non
esisteva disciplinando i rispettivi diritti ed obblighi )
• Regolare (=qualora il contratto sia finalizzato a regolare un rapporto giuridico la
manifestazione di volontà delle parti si innesta su un vincolo già esistente
modificandolo rispetto a come era stato originariamente costituito)
• Estinguere (=qualora il contratto svolga la funzione estintiva si tratta di un accordo
risolutorio ossia a un accordo con il quale le parti di comune accordo pongono fine
a un vincolo evidentemente già esistente; nell’ordinamento italiano soltanto una
dichiarazione di volontà può attuare un contratto, sempre una dichiarazione
bilaterale di volontà lo può estinguere; l’impossibilità di una parte di sciogliersi
individualmente dal contratto trova la sua espressione normativa in un altro
articolo- Art. 1372 i diritti acquistati dalle parti e gli obblighi che hanno
acquistato è come se derivassero dalla legge= il contratto ha forza di legge dalle
parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso)
…tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
- Art. 1321- laddove stabilisce che l’accordo delle parti rimane circoscritto tra le parti stesse,
esplicita il principio della relatività, tipico delle fonti di obbligazioni - gli obblighi e i diritti
che derivano dal contratto sono esclusivamente circoscritti alle parti del contratto stesso
che con una valida manifestazione di volontà hanno assunti gli obblighi e conquistato i
diritti
- Art. 1372, secondo comma: il contratto non produce effetto rispetto ai terzi; tutti coloro
che non hanno partecipato al contratto attraverso una loro valida manifestazione di
volontà rimangono insensibili agli effetti giuridici che il contratto produce sia in termini
positivi sia in termini negativi (la legge contrattuale ai terzi non nuoce né giova)
- L’oggetto della costituzione/regolamentazione/estinzione deve essere un rapporto
giuridico patrimoniale (= tra le parti del contratto si instaura una relazione giuridica-
riconosciuta e disciplinata dall’ordinamento; questo rapporto giuridico deve avere un
contenuto patrimoniale così come la prestazione deve ad oggetto un contenuto
patrimoniale, così anche l’oggetto del contrato(del rapporto giuridico) deve avere
contenuto patrimoniale quando è suscettibile di valutazione economica)
- Nei rapporti tra privati vige un principio fondamentale il principio della libertà/
dell’autonomia che torva la sua massima espressione in ambito privatistico nell’articolo
1322 – stabilisce questo principio “autonomia O libertà contrattuale”
- Articolo 1322= proiezione nell’ambito dei rapporti tra privati dell’articolo 41 della
Costituzione (principio dell’iniziativa economica privata libera) il contratto= lo strumento
giuridico attraverso il quale i privati attuano le loro scelte/iniziative economiche;
- Per modificare l’articolo 1322 occorre un procedimento di revisione costituzionale
- 1 comma: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto rispettando
i limiti stabiliti dalla legge; la libertà contrattuale= la libertà che le parti hanno di
determinare il contenuto del contratto nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge
questa libertà assume due diverse forme:
1. Libertà di determinazione dei contenuti del contratto da un punto di vista
regolamentare o normativo = la libertà di disciplinare i profili esecutivi del contratto
come più ritengono confacente ai loro interessi
2. Liberta di determinazione dei contenuti del contratto da un punto di vista patrimoniale
o economico = la libertà delle parti di attribuire alle prestazioni che formano oggetto
del contratto il valore economico che anche in questo caso ritengono soddisfi i loro
interessi; il giudice/il legislatore non può intromettersi e sindacare la libera scelta di un
certo valore economico (l’ordinamento non tutela colui che fa un cattivo affare)
- I limiti della libertà contrattuale il contratto:
1. Non può essere contrario alle norme imperative (le norme che l’accordo delle parti non
può derogare; tutelano il contraente),
2. ai principi di ordine pubblico(i principi che per la loro importanza regolano lo
svolgimento della vita dei privati; tutelano i contraenti e i terzi)
e
3. ai principi di buoncostume
(nel caso il contratto violasse le 3 sopramenzionati situazioni è un contratto nullo-
improduttivo di effetti giuridici)
- Secondo Comma: libertà del principio dell’atipicità contrattuale le parti sono talmente
libere di perseguire i loro interessi con gli strumenti giuridici che desiderando, che possono
usare anche dei contratti atipici ( non previsti dall’ordinamento)
- A quali tipi di contratti atipici possono ricorrere le parti:
1. Atipicità derivante dalla importazione di un modello contrattuale noto ad un altro
ordinamento giuridico e sconosciuto al nostro
2. Atipicità derivante dalla combinazione di più contratti tipici (le parti possono prendere
un pezzo di vari contratti tipici, fonderli tra loro e costruire un contratto tipico)
- A quale principio possono fare ricorso le parti:
- la teoria dell’assorbimento: il contratto atipico deve essere quanto alla disciplina
applicabile ricondotto a un contratto tipico; dopo l’assorbimento le norme del
contratto tipico vengono applicate per analogia alle norme del contratto atipico (si
esamina la funzione del contratto atipico, dopo di ché per analogia si ricorre al
contratto tipico la cui funzione è la più vicina al contratto atipico e si utilizza per
disciplinare il contratto atipico)
-i limiti del ricorso al contratto atipico è costituito dalla meritevolezza degli interessi
che persegue il contratto atipico se il contratto atipico svolge una funzione che non
è titolata dall’ordinamento, il contratto sarà nullo
Le tipologie contrattuali
Distinzione tra due diverse tipologie contrattuali in relazioni alle loro diverse modalità
di conclusione:
1. i contratti consensuali = i contratti per la cui conclusione è sufficiente il consenso
validamente manifestato dalle parti l’accordo è condizione necessaria ma anche
sufficiente per la genesi del contratto stesso
2. i contratti reali = i contratti in cui oltre al consenso validamente manifestato dalle
parti è necessario qualcosa di più, ovvero la consegna del bene che forma oggetto
del contratto l’accordo è necessario ma non è sufficiente, essendo necessaria
anche la consegna del bene che forma oggetto del contratto
- il principale contratto reale è il contratto di mutuo, concluso quando la banca consegnerà i
soldi (con la consegna); un ulteriore contratto è il deposito
Distinzione operata in relazione ai diversi effetti che il contratto produce
1. Contratti ad effetti obbligatori = l’effetto sarà di obbligare una o entrambe le parti
ad eseguire una certa prestazione
2. Contratti ad effetti reali (NB non la stessa cosa dei contratti reali) = producono il
cosiddetto effetto traslativo, ossia, attraverso loro viene trasferito un diritto da una
parte all’altra del cont